--
SCONTI DI PENA
La Legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 54, tratta della Liberazione anticipata
-
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione,
e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione
di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine
e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione
domiciliare.
2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico
ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento
di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
Art. 103 - Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata
con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle
opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti
e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e
la comunita' esterna.
4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata
alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
SCHEMA DI DOMANDA
Al Magistrato di Sorveglianza di ...(citta')...
Io sottoscritto (cognome e nome)..., nato a ..... il...... detenuto dal....
(giorno, mese, anno), attualmente presso la Casa di Reclusione ...... (oppure
Circondariale) di ......, chiede la concessione della "liberazione anticipata"
ai sensi dell'Art. 54 della Legge 26 Luglio 1975 n.354, per i seguenti semestri
di detenzione scontati: ...................(indicare quali)..
Data e firma
|