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LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Art. 104
1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la
domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della
cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita' , se
gia' espletata.
2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente
esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma
7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, e' trasmessa alla direzione
dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi
alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al
magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente
competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale
stabilisce le prescrizioni della liberta' vigilata, la questura provvede alla
redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e
il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
3. Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo
la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza
del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle
prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della
liberazione condizionale.
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