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REMISSIONE DEL DEBITO
Art. 106
1. Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento,
il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta
del soggetto, oltre che degli elementi disua diretta conoscenza, anche delle
annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione
della condotta del soggetto. Se non vi e' stata detenzione, si tiene conto della
regolarita' della condotta in liberta'.
2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di
sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e
puo' chiedere informazioni agli organi finanziari.
3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura
di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in
corso. A tal fine la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza da' notizia della
avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice
della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di
accoglimento o di rigetto.
4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di
mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da
cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso.
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