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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 81
2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria,
contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal
rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie
discolpe.
3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge
accertamenti sul fatto.
4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni
previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca,
entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato
davanti a se' per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi
termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio
di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme
di cui al comma 2.
5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere sentito
e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da
quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina,
il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa
udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
8. Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare
e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato
di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.
ISTANZE E RECLAMI
Art. 75
1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore
dell'istituto devono offrire la possibilita' a tutti i detenuti e gli internati
di entrare direttamente in contatto con loro...
3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facolta'
di usare il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere direttamente alla
chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente
e' privo di fondi, si provvede a cura della direzione.
4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione
penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il detenuto o l'internato
che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati
e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.
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