--
SALUTE MALATTIA
Art. 17 - Assistenza sanitaria
1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria
secondo le disposizioni della vigente normativa.
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione
dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonche' di controllo sul funzionamento
dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalita'
indicate dalla vigente normativa.
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di
fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per
i condannati e gli internati e' data dal direttore.
7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono
essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi
a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie
o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un
detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere
con immediatezza la decisione della competente autorita' giudiziaria, il direttore
provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione
alla predetta autorita'; da' inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.
Art. 18 - Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
1. E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate
alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate
dal servizio sanitario nazionale.
2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti
al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l'assistenza
sanitaria a carico dei servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede
l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.
Art. 108 - Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive
1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario
e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune
delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri
2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena,
ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato
di sorveglianza. - Il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2)
e 3), del codice penale, e' il seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione
della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1) (Omissis); 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di
sei mesi; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione
HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'art.
286-bis, comma 1, del codice di procedura penale". "Art. 147. (Rinvio facoltativo)
- L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1) (Omissis); 2) se una pena
restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova
in condizioni di grave infermita' fisica; 3) se una pena restrittiva della liberta'
personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei
mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri
che alla madre".
|