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REGIMI DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE
Articolo 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario "...possono essere sottoposti
a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche piu' volte... [coloro] che con i loro comportamenti compromettano
la sicurezza ovvero turbano l'ordine degli istituti; che con la violenza o minaccia
impediscono le attivita' degli altri detenuti...."
Art. 33
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria
iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su
segnalazione dell'autorita' giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la
sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato
ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore
dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima
parere nel termine di dieci giorni.
3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita'
giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge
l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in
arrivo ed in partenza, quando tale restrizione e' prevista nel provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento
dell'autorita' giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da
quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza
particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato e' sottoposto,
e' data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.
5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano
il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto
al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento
con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare
in via provvisoria.
Art. 34 - Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare
1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga
il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore
dell'istituto, e' iscritto nel registro ...ed e' trasmesso al piu' tardi entro
il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale
e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente
il difensore. Articolo 41- bis e 4- bis L'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario
la cui applicazione e' stata recentemente resa permanente ed estesa ai cosiddetti
reati di "terrorismo", detto anche "carcere duro" ricalca modelli detentivi
sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e con l'applicazione
allora dell'articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: l'eversione politica.
Elemento importante di differenziazione gli articoli 41 bis e 4 bis impediscono
l'accesso ai benefici premiali in base alla condanna. L'unico modo per potervi
accedere consiste nella collaborazione alle indagini e nell'accertamento di
cessato collegamento con l'organizzazione esterna. Il 4 bis impedisce l'accesso
ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione domiciliare,
semiliberta', affidamento ai servizi sociali o ai programmi terapeutici), il
41 bis, oltre ad escludere i benefici, istituisce il carcere duro in cui sono
sospese le normali regole di trattamento penitenziario.
Gli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono provvedimenti
emergenziali resi operativi a partire dall'inizio degli anni '90 (entrano in
vigore nella loro forma definitiva nel 1992). Il codice penale contempla la
nuova formulazione del reato associativo di tipo mafioso definendo con l'articolo
416 bis l'associazione di tipo mafioso; l'altro reato che piu' riguarda l'applicazione
di 4 bis e 41 bis e' il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
definito dall1Art. 630 del Codice Penale. Negli anni il 41 bis e' stato regolarmente
rinnovato e la sua applicazione si e' via via estesa a nuove categorie di reato
e forme di criminalita' organizzata. Analogamente l'articolo 4 bis e' abbondantemente
applicato quale punizione aggiuntiva per le persone detenute nelle sezioni comuni,
che in questo modo devono scontare per intero in carcere la condanna.Grazie
alla loro formulazione gli articoli 4 bis e 41 bis sono utilizzati in maniera
diffusa. La loro introduzione ha avuto una ricaduta negativa sulla concessione
complessiva dei benefici, orientando tribunali e magistratura di sorveglianza
in senso restrittivo anche al di la' dei casi interessati dagli articoli 4 bis
e 41 bis.
L'applicazione dell'articolo 41 bis (il regime di carcere duro) e' cresciuta
negli anni e riguarda oltre 500 persone detenute; il 4 bis che prevede l'esclusione
dai benefici e la detenzione in istituti e sezioni carcerarie comuni e' applicato
a migliaia di persone detenute. Come nel 1977 era stato per l'istituzione delle
carceri speciali e dell'articolo 90, cosi' con il 41 bis il circuito penitenziario
si diversifica con propri regimi detentivi, istituti, sezioni, personale e strutture
di riferimento esterne. Le persone detenute in 41 bis sono sorvegliate da agenti
di polizia penitenziaria che non entrano in contatto con le sezioni comuni delle
carceri. I GOM (gruppo operativo mobile) sono gli agenti speciali della polizia
penitenziaria alle dirette dipendenze del ministero incaricati di effettuare
ispezioni, trasferimenti e attivita' di intelligence carceraria relativamente
alle persone in 41 bis. Limitazioni della difesa. La discrezionalita' che l'articolo
41 bis prevede per gli apparati preposti a verificarne la legittimita' rende
vano qualsiasi tentativo di ricorso contro la sua applicazione, anche prima
della sentenza di condanna definitiva. Per revocare 41 bis e 4 bis, al di fuori
della collaborazione, si deve escludere qualsiasi collegamento con l'organizzazione
criminale esterna secondo le informazioni fornite dall'apparato investigativo
(sia giudiziario sia di polizia). I colloqui con l'avvocato dentro il carcere
si svolgono con vetro divisorio e citofono o interfono. Nell'applicazione del
41 bis sono previsti anche i processi in video-conferenza con la lontananza
della persona imputata dall'aula del dibattimento e il collegamento telefonico
con la difesa. Limitazioni dei contatti esterni. I contatti tra la persona detenuta
e l'esterno sono volutamente limitati, anche per quanto riguarda il nucleo familiare
che e' considerato dall'istituzione potenziale tramite con l'organizzazione
esterna. Le persone sottoposte a 41 bis sono detenute in carceri speciali o
sezioni speciali di istituti in citta' distanti da quelle di provenienza, i
colloqui sono limitati nel tempo (piu' di quanto imposto alle altre persone
detenute) e nelle forme (vetri divisori e controlli). Il regime 41 bis di massima
sicurezza prevede un unico colloquio al mese, quello di speciale sicurezza da
due a quattro colloqui. Le restrizioni riguardano anche i colloqui telefonici
che non possono essere effettuati verso le abitazioni di residenza della famiglia
ne' ad apparecchi mobili. Le persone della famiglia su appuntamento si devono
recare presso il carcere cittadino e da la' ricevere le telefonate per una durata
inferiore di quella concessa con la detenzione ordinaria. Sono penalizzati anche
i pacchi dall'esterno e la posta. C'e' il visto di controllo sulla corrispondenza
in arrivo e in partenza: le lettere in arrivo vengono aperte e controllate,
quelle in partenza devono essere consegnate aperte. Limitazioni della vivibilita'
interna.
Il 41 bis prevede poche ore d'aria e durante queste limita le possibilita' d'incontro
tra le persone detenute a piccoli gruppi (da due a otto persone) o in solitudine.
Non si ha accesso alle strutture sportive e ai luoghi di socialita' comune.
Il passeggio e' realizzato in vasche di cemento. La lista di beni alimentari
acquistabili con la spesa e' limitata e non si possono cucinare le pietanze,
ne' si ha accesso alla commissione di controllo in cucina. Numerose restrizioni
riguardano gli oggetti consentiti in cella, comprese fotografie, musicassette,
bottiglie. Le persone sottoposte a regime 41 bis sono escluse dai programmi
didattici e dalla frequentazione di scuole e corsi interni al carcere. E' limitato
l'accesso alle biblioteche e i contatti con il volontariato, cosi' come la scelta
di giornali e riviste. Si puo' tenere in cella un numero ridotto di libri, fascicoli,
quaderni e penne. Sono vietate le pubblicazioni con copertina rigida.
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