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E ADESSO UN PO' D'ARIA...
Art. 16
1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10
della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e,
in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi
predisposti dalla direzione.
2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi
non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche
attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo
svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli
effetti negativi della privazione della libertà personale.
3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al
giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta
con provvedimento motivato del direttore dell'istituto che viene comunicato
al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.
4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità
di protezione dagli agenti atmosferici.
LAVORO
Art. 48 - Lavoro esterno (Articolo 21)
1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno
è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma
di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato
dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della
legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle
direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del
secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione
del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro
all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta,
corredandola di tutta la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente,
a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro
all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata,
effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte
di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro
all'esterno commetta altri reati.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro
autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata
dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le
attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta
devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi
per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto,
nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto
della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con
la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario
di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda
l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale
fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto
dall'articolo 385 del codice penale.
16. I controlli di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge sono
diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli
e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
QUALCHE SPAZIO DI LIBERTA' PERMESSI LAVORO ALL'ESTERNO SEMILIBERTA' PERMESSI
PREMIO
La Legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 30-ter tratta i Permessi premio
-
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma
8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza,
sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata
non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi
affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non supe-riore
a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo
quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della
pena; Si chiamano comunemente "PERMESSI" I permessi premio, introdotti dalla
legge 10.10.1986 detta "Legge Gozzini". L'attuale regolamento non porta modifiche
rilevanti.
Per ottenere i "permessi premio" il detenuto/a deve fare una "istanza" o domanda
(col contributo dello scrivano se ne ha bisogno), il direttore correda questa
domanda con il suo parere, avvalendosi delle valutazioni dell'equipe che pratica
la cosiddetta "osservazione scientifica" del detenuto/a (educatore, psicologo,
personale di custodia e lo stesso direttore). Quindi la prima cosa che devi
fare, quando vedi avvicinarsi il periodo di maturazione dei termini per accedere
ai "permessi", chiedi un colloquio con l'educatore o educatrice presente nel
reparto dove sei recluso/a: in questo modo inizi quella "osservazione scientifica"
o anche detto "trattamento" ossia un'osservazione del tuo comportamento attraverso
una serie di colloqui con l'educatore e con lo psicologo. Questo percorso è
necessario per accedere ai permessi, ma anche al "lavoro all'esterno" ed alla
"semilibertà". Dopo il parere del Direttore, la tua domanda viene inoltrata
al Magistrato di Sorveglianza e, solo dop! o la sua firma, il permesso torna
al carcere e puoi godertelo. I permessi vengono concessi per un totale di 45
giorni l'anno, in genere a distanza di un mese e mezzo e ciascun permesso non
può superare i 15 giorni di durata. Il primo permesso che ti danno in genere
è di pochi giorni e spesso con la misura degli "arresti domiciliari", ossia
vai a casa e ci devi restare fino al giorno in cui devi rientrare in carcere.
Poi, con i permessi successivi ti verranno concesse delle fasce orarie durante
le quali ti potrai muovere nella città; fasce che si amplieranno via via che
ottieni altri permessi. Per i "minori" di anni 18, la durata complessiva dei
permessi è di 60 giorni l'anno e ogni permesso non può superare la durata di
20 giorni.
SCHEMA DI DOMANDA:
Al Magistrato di Sorveglianza dei … (città) …..
Io sottoscritto (cognome e nome) nato il … a …, detenuto dal …. attualmente
ristretto nella Casa Circondariale (Casa di Reclusione) di… in espiazione della
condanna a …(anni, mesi), avendo raggiunto i termini previsti per usufruire
dei "permessi premio", chiede che gli venga-no concessi … giorni a partire dal
(anno, mese, giorno), da trascorrere presso il domicilio (proprio, oppure: dei
propri familiari) sito in Via (Piazza)….; (va messo il nome del titolare dell'appartamento
in cui chiede di recarsi)…
Data e firma
Il Nuovo Regolamento a tal riguardo afferma
Art. 65
1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di
concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente
tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato
al Magistrato di Sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato,
alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione
scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato,
nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora
da scontare.
2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza
stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al
domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni
eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli
organi di polizia.
LICENZE
Per i detenuti/e che si trovano già in "semilibertà" i permessi si chia-mano
"licenze" e sono più o meno la stessa cosa dei permessi. L'orario di uscita
dal domicilio è fisso: dalle ore 6 di mattina alle 11 di sera. Il totale dei
giorni ogni anno sono ugualmente 45, e il massimo di giorni per ciascuna licenza
è sempre 15 giorni; non c'è però la distanza di un mese e mezzo tra una e l'altra,
si può chiedere una licenza anche una setti-mana dopo la precedente. (In realtà
l'interpretazione originaria delle licenze era quella di ag-giungerle ai permessi-premio,
cosicché il periodo da trascorrere fuori dal carcere diventava 45+45= 90 giorni;
poiché le licenze dovrebbero servire, in piccole dosi, per le necessità della
vita quotidiana, mentre i permessi per trascorrere le vacanze. Questa interpretazione
fu messa in pratica quando Gozzini e Margara (gli estensori della legge di riforma
carceraria del 1986) dirigevano l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze. Poi, qualcuno,
impose un'interpretazione più restrittiva.
Art. 102
1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni
caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del
peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso
della licenza stessa.
3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione
e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno
e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di
certificazione del giorno e dell'ora di partenza.
AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE
La legge 26 luglio1975, n. 354 all' Articolo 47, tratta dell' Affidamento in
prova al servizio sociale.
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato
può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale
a quello della pena da scontare. -
L'Art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, afferma: Affidamento in prova in casi particolari- 1. Se la pena detentiva,
inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura
deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi,
l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di
un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli
enti previsti dall'art. 115 o privati.
Art. 96 - Istanza
1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del
condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette
al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo
di detenzione unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede
analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà
l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del
codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al tribunale
di sorveglianza competente.
Art. 97 - Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva… a cura della cancelleria del
tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto,
alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione
e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale.
8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un
assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento
dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge secondo le modalità precisate
all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti
volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.
Art. 98 - Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento
in prova al servizio sociale
1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il
magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo
51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene
la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo
96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento.
Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati,
relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia
di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario
più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso,
che è direttamente ed immediatamente eseguibile.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ
ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari.
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