LA PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO IN ITALIA Piccola guida per capire come l¹acqua,un bene essenziale, diventi una merce e non più un diritto
GLI STRUMENTI
Legge 36 del 1994 Finanziaria 2002 articolo 35
PRINCIPI GENERALI
. Art. 1: ³Tutte le acque superficiali e sotterranee (Š) sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà².
.³ Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale².
. Risparmio idrico. ³ Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: risanamento e ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite, installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni. (Š) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario ed agricolo² (Š)
- Considerazioni Per il momento tutto è perfetto: si parla addirittura di ³solidarietà cioè di soddisfazione di bisogni e necessità altrui senza corrispettivo. Significa condividere con altri i beni di cui si dispone, suddividendo equamente le risorse. E sicuramente la gestione solidale dell¹acqua non è compatibile con il fine di lucro e il profitto di pochi.
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali. Gli ATO sono individuati dalle Regioni e dovrebbero servire a superare la frammentazione delle gestioni e a conseguire ³adeguate dimensioni gestionali² dal punto di vista fisico, demografico e tecnico-amministrativo cioè zone territoriali che presentano caratteristiche taki da rendere vantaggiosa la gestione unitaria del servizio integrato.
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO . Art. 9 ³I Comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale (,,,) organizzazno il servizio idrico integrato (Š) al fine gi garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità². (Š)
Art. 11 ³La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati in conformità ai criteri ed agli indirizzi dell¹art. 4 fra cui (Š) L¹obbligo del raggiungimento dell¹equilibrio economico-finanziario della gestione (Š)
Art. 13 ³La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico (Š). La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell¹entità dei costi di gestione delle opere, dell¹adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio²
- Considerazioni Comincia ad evidenziarsi il carattere spiccatamente imprenditoriale della gestione. Province e Comuni devono predisporre un programma degli interventi necessari per mantenere e/o migliorare gli impianti, corredato da un ³piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo² . Devono cioè approntare un programma operativo completo in tutti gli aspetti, anche finanziari. Collegando tutto ciò con la prescrizione sulla tariffa, risulta chiara la connotazione aziendale della gestione: la tariffa infatti costituisce dichiaratamente ³il corrispettivo² (cioè il prezzo) del servizio idrico integrato² e deve garantire ³la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio² compresa ³l¹adeguata remunerazione del capitale investito² .
La remunerazione del capitale investito non è altro che il profitto d¹impresa!
Ma perché prevedere necessariamente un profitto anche se il gestore è pubblico? Evidentemente i principi enunciati nelle premesse della legge sono solo vuote enunciazioni. Il criterio di solidarietà ha poco a che vedere con il profitto. Anche il risparmio idrico, altro obiettivo della legge, è poco compatibile con una gestione di tipo imprenditoriale: la riduzione dei consumi non si accompagna mai al profitto; se mai induce una riduzione degli utili dell¹impresa che di quei consumi vive. In altre parole: come sarà possibile risparmiare il bene acqua se chi deve provvedere a ciò guadagna proporzionalmente a quanto consumiamo?
CONTROLLO DI FATTO IN MANI PRIVATE
Nel linguaggio corrente, il termine privatizzazione viene indifferentemente usato per descrivere due processi diversi : la concessione di un servizio pubblico ad aziende private e la trasformazione in un ente di diritto privato (di solito una SpA) di aziende o enti pubblici. Il risultato di una privatizzazione piuttosto che dell¹altra è pressocché identico o tende ad esserlo nel medio termine, non solo perché una SpA controllata da un ente pubblico può essere ceduta al capitale privato con il semplice passaggio delle azioni, ma soprattutto perché, in entrambi i casi, il gestore non può che comportarsi come un imprenditore. Deve cioè tendere alla realizzazione di un profitto.
Quindi, anche se controllata da un ente pubblico che, per definizione, non ha fini di lucro, la SpA costituita per gestire un servizio pubblico non può avere deficit di bilancio (pena il fallimento come qualsiasi società di diritto privato) e deve realizzare profitti. Anche l¹amministrazione pubblica più sensibile agli interessi generali e sociali non potrà, quindi, che inchinarsi alle esigenze del profitto e, nonostante detenga il pacchetto di maggioranza, sarà costretta a scelte di gestione decisamente improntate ai principi liberistici e di mercato; dovrà, in sostanza, operare come qualunque impresa commerciale.
CONVENZIONE REGIONALE
ART. 11 La convenzione adottata dalle regioni per regolare il rapporto fra enti locali e gestore del Servizio Idrico Integrato comprende: a) regime giuridico prescelto per la gestione del servizio b) obbligo del raggiungimento dell¹equilibrio economico finanziario della gestione c) la durata dell¹affidamento, non superiore comunque ai 30 anni d) criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio e) modalità di controllo del corretto esercizio del servizio f) livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all¹utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti g) facoltà di riscatto da parte degli enti locali h) obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi (Š) oggetto dell¹esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione i) idonee garanzie finanziarie ed assicurative j) penali, sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del C.C. k) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze
Considerazioni La discrezionalità di ogni Regione appare troppo ampia. Nessun criterio generale viene fissato dalla norma statale. Può accadere che la periodicità e le modalità di controllo risultino enormemente diverse da una Regione all¹altra con sperequazioni inaccettabili fra utenti che hanno gli stessi diritti alla sicurezza e alla regolarità nella fornitura dell¹acqua potabile. Gli attuali controlli degli enti pubblici sulla qualità dell¹acqua sono frequenti: quale cadenza potranno avere una volta affidati a SpA (a capitale pubblico o privato)? Non sarà forte la tentazione di ridurre i costi limitando i controlli? E le Regioni saranno in grado di imporre frequenti verifiche qualitative?
Le inottemperanze e le violazioni del soggetto gestore sono considerate ³inadempienze² da punire con penali o ³risoluzione secondo il C/C² quindi un controllo non preventivo ma successivo.
L¹incongruità più evidente fra i fini dichiarati dalla legge nelle premesse e gli strumenti giuridici in concreto adottati sta proprio nella scelta di un soggetto gestore terzo, caratterizzato dalla sua estraneità all¹organizzazione e agli enti pubblici competenti. L¹unico esile legame fra l¹organizzazione pubblica in tema di acque e il gestore preposto dall¹ATO è la convenzione stipulata con gli enti locali che costituiscono l¹unica fonte degli obblighi del gestore verso la pubblica amministrazione.
Con questo contratto regionale, dovrebbero trasferirsi sul gestore (SpA) gli obblighi di realizzare le finalità della legge, quali il risparmio delle risorse, l¹equilibrio di bilancio idrico, la priorità del consumo per consumo umano, gli interventi di manutenzione e di adeguamento delle strutture e via dicendo. In sostanza sarà una SpA a decidere il da farsi per il ³bene dei cittadini².
LA TARIFFA
ART. 13 ³La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico (Š) ³Il Ministro dei Lavori Pubblici (Š) elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di uenza e territoriali. (Š) La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall¹applicazione della presente legge²
Considerazioni Si sente spesso dire fra gli addetti ai lavori che le tariffe per il servizio idrico in Italia sono le più basse dei paesi industrializzati e che, naturalmente: basse tariffe=servizio inefficiente. Il basso livello delle tariffe deriva, tuttavia, da una precisa politica dei governi succedutisi negli anni a partire dal dopoguerra. In particolare va ricordato che fino al 1975 le tariffe sono state bloccate e che sono stati apportati solo modesti incrementi rispetto ai livelli del 1942 per recuperare parte dell¹inflazione. Successivamente l¹andamento tariffario ha seguito l¹incremento dei costi, ma dal 1983 al 1989 è intervenuto un nuovo blocco, con aumenti contenuti nei limiti del tasso di inflazione programmata. Solo dal 1990 è stato previsto che, per i servizi gestiti dagli enti pubblici, le tariffe coprissero almeno l¹80 per cento dei costi.
Quindi l¹assunto di base della tariffa bassa non ha ragione di essere: e¹ responsabilità politica di un governo decidere a quali condizioni offrire ai cittadini un servizio pubblico e non può essere ragione di scandalo la decisione di esigere un contributo ridotto o nullo.
Con la legge Galli, grazie alla tariffa diventata corrispettivo, si trasforma il servizio idrico in prestazione commerciale, rendendo appetibile il business da proporre ai naturali beneficiari della riforma: gli investitori privati.
Le tariffe verranno decise da Comuni e Province che dovranno stabilire quali aumenti, rispetto alla tariffa di riferimento indicata dal Ministro, debbano essere apportati.
L¹aumento generalizzato delle tariffe è l¹effetto previsto e voluto!
Una delle motivazioni adottate, oltre alla copertura dei costi effettivi e alla necessità di investimenti, è quella del risparmio: aumentando la bolletta gli utenti sarebbero indotti a ridurre i consumi. Peccato che in alcuni ATO dove la gestione è stata affidata ai privati,(vedi quello di Arezzo) è stato previsto un consumo minimo fisso per ogni utenza civile che molti utenti hanno verificato essere molto superiore al loro abituale fabbisogno. L¹effetto è facilmente intuibile: chi consumerebbe di meno è indotto a sprecare l¹acqua che è, comunque, costretto a pagare nei limiti del consumo minimo presunto. In ogni caso, come si può realizzare il risparmio idrico se il gestore misura i suoi ricavi in metri cubi d¹acqua consumati?
FINANZIARIA 2002 ART. 35
ART 1/4 ³(Š) Per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti all¹uopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività. b) Di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica (Š)
1/5 ³L¹erogazione del servizio, da svolgersi in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l¹espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica²
Considerazioni L¹esternalizzazione dei servizi è l¹elemento centrale della manovra. La gestione in economia non sarà più possibile. Se la legge Galli lasciava ancora qualche spazio, con l¹articolo 35 si chiarisce che l¹unica forma legale per la gestione del servizio idrico è quella della SpA. Viene sancito l¹obbligo di messa sul mercato dei servizi di interesse industriale (gas, rifiuti, acqua etc.) e di gestione attraverso società di capitali, via via sempre più partecipate dai privati, il tutto attraverso una fase transitoria della durata di 3/5 anni.
Si tratta quindi di un grande business per il sistema imprenditoriale privato e per le multinazionali (le gare per l¹appalto dei servizi industriali devono essere effettuate a livello europeo) già largamente impegnate in Europa nella conquista di questi spazi di mercato.
Il comma 5 dell¹art. 35 della Fin. 2002 stabilisce che, prima della totale liberalizzazione del servizio, ci sono 18 mesi di tempo per trasformare le proprie gestioni in società di capitali (SpA) e per affidare ad esse il servizio. Tale affidamento potrà avere comunque una durata non superiore ai 5 anni, a condizione però che entro due anni si attui la privatizzazione per almeno il 40% della stessa società. Se poi la privatizzazione supera il 50%, per premio vi è invece un anno di proroga dell¹affidamento diretto.
Per quanto riguarda la gara ad evidenza pubblica, se è logico aspettarsela quando un ente pubblico esternalizza un servizio, è assurda se si mette in competizione da una lato una società privata (o una multinazionale) i cui fattori di risparmio sono in buona parte tristemente noti a tutti (ad esempio la spietata flessibilità e la precarizzazione del lavoro) e dall¹altro l¹ente pubblico titolare del servizio che deve farsi carico di una serie di fattori sociali volti ad assicurare garanzie sociali ed universalità dei diritti. Non inganni il fatto che le SpA nascenti siano partecipate maggioritariamente dal pubblico. A parte il fatto che una SpA deve funzionare con metodi ben precisi, il 51% pubblico è molto frazionato (ATO 1 Umbria 38 comuni) mentre il restante 49% è un blocco unico. Basta che un solo comune voti a favore della parte privata e la maggioranza pubblica è bella che sistemata.
Si sente spesso dire che le ingenti risorse da investire per l¹ammodernamento di reti e impianti renderebbero indispensabile un intervento privato, data la difficile condizione della finnanza pubblica. Tale argomento fa apparire l¹intervento privato come animato da intenti filantropici e non invece, come è nella realtà, calcolato e misurato sulla base di piani finanziari che prevedono non solo il recupero del capitale investito ma una sua lauta remunerazione attraverso la tariffa del servizio.
A questo punto non si capisce perché il pubblico, che non deve realizzare nessuna remuneratività nell¹investimento, non possa operare, se necessario, analoghe pianificazioni degli investimenti, riuscendo peraltro (al contrario del privato) a dosare il carico dell¹ammortamento di tali interventi, in parte sulla fiscalità generale ed in altra parte sulla suddetta tariffa.
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