...prima di dire cazzate...leggete..( sperando di non violare stì cazzo di copyright)...
La Costituzione Massoneria Italiana Grande Oriente d’Italia Principi, Finalità, Metodi Art. 1 – La Massoneria universale. La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’Uomo e dell’Umana Famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali. Art. 2 – La Comunione Massonica Italiana. La Comunione Massonica Italiana è indipendente e sovrana ed opera nel rispetto delle Leggi dello Stato; ha il nome storico di Grande Oriente d’Italia e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico del G.•.A.•.D.•.U.•. Il Grande Oriente d’Italia rappresenta la sola fonte legittima di autorità massonica nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere. È costituito da tutte le Logge operanti nel territorio nazionale ed è retto da un governo unitario con sede in Roma. Si ripartisce in Circoscrizioni che corrispondono, di massima, alle Regioni dello Stato Italiano. Il Grande Oriente d’Italia è dotato di labaro colore verde bordato di rosso, che reca al centro uno stemma conforme al disegno qui riprodotto, integrato, in cima all’asta, da un nastro con i colori nazionali. Il Grande Oriente d’Italia può scambiare Garanti di amicizia con le Comunioni Massoniche Estere legittimamente e ritualmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino i principi non in contrasto con quelli propugnati dalla Comunione Massonica Italiana. Il Grande Oriente d’Italia, nei rapporti giuridici con la società civile, si colloca fra le associazioni non riconosciute. Art. 3 – Rapporti dell’Ordine con i Corpi Massonici Rituali. Il Grande Oriente d’Italia consente ai propri Fratelli Maestri di aderire a quei Corpi Massonici Rituali che traggono i propri iscritti esclusivamente fra i Maestri massoni appartenenti a Logge all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia e che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione. Art. 4 – Principi e Finalità. La Comunione Massonica Italiana, fatti propri gli Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità e il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia; opera per estendere a tutti gli Uomini i legami d’amore che uniscono i Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero. Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle Leggi che ad essa si ispirino. Art. 5 – Metodi. La Comunione Italiana: lavora alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo; osserva gli Antichi Doveri, usi e costumi dell’Ordine; adotta rituali conformi alla Tradizione Muratoria; apre il Libro della Sacra Legge sull’Ara del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso; segue il simbolismo nell’insegnamento e l’esoterismo nell’Arte Reale; applica la distinzione della Massoneria nei tre gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro; insegna la leggenda del Terzo Grado; non tratta questioni di politica e di religione; inizia solamente uomini che siano liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza, censo, opinioni politiche o religiose; si ispira al trinomio: LIBERTÀ UGUAGLIANZA FRATELLANZA. TITOLO I I LIBERI MURATORI Art. 6 – L’Iniziazione. Chi intenda essere accettato nella Comunione Massonica Italiana deve essere iniziato in seno ad una Loggia del Grande Oriente d’Italia od in una Comunione Massonica estera riconosciuta, soltanto con procedura legittima e rituale, ovvero regolarizzato giusta la procedura prevista dall’art.12/bis del Regolamento. La qualità iniziatica è indelebile. Art. 7 – Le prerogative del Libero Muratore. Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia. Le prerogative si perdono solo con la espulsione dall’Ordine. Art. 8 – I diritti del Libero Muratore. Il Libero Muratore attivo e quotizzante può: visitare tutte le Logge della Comunione, chiedere trasferimento in altra Loggia, essere collocato nella posizione di sonno, chiedere un periodo di congedo. Il Libero Muratore depennato e in posizione di sonno può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di depennamento. I diritti massonici si perdono quando il Libero Muratore si trovi nella posizione di sonno, di decadenza o di espulsione. L’appartenenza all’Ordine Massonico non conferisce in alcun caso diritto sul patrimonio, comunque costituito, del Grande Oriente d’Italia e della Loggia. Art. 9 – I doveri dei Liberi Muratori. I Liberi Muratori sono tenuti all’osservanza degli "Antichi Doveri" ed alla fedeltà ai Principi dell’Ordine Massonico Universale; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano. Sono inoltre tenuti: a osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale; a operare effettivamente alla propria elevazione morale, intellettuale e spirituale; a assolvere gli impegni assunti ed esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio grado od ufficio nella Comunione; a intervenire alle Tornate della propria Loggia; a mantenere la discrezione sui Lavori iniziatici; ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e a comportarsi da uomo d’onore. Il Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della verità. Segue l’esoterismo ed il simbolismo; apprende l’uso dei tradizionali strumenti muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù; opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza alcuna distinzione di origine, razza, credenze o condizioni sociali. Il Fratello in posizione di sonno o depennato dal piè di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla iniziazione muratoria. Art. 10 – I Gradi. I Liberi Muratori si distinguono nei tre Gradi di: Apprendista Compagno d’Arte Maestro I passaggi di grado possono essere concessi quando il Fratello abbia dato segni di aver progredito nell’apprendimento dell’Arte Reale e della Cultura Massonica e decorso almeno un anno di vita massonica nel Grado. La Loggia, con domanda motivata al Gran Maestro, può chiedere eccezionalmente il nulla-osta per l’abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello abbia dato particolare prova di maturità e di cultura massonica e di attaccamento alla Comunione. Art. 11 – Le capacità elettorali del Libero Muratore. Solo il grado di Maestro attribuisce al Libero Muratore la pienezza dei diritti massonici e le facoltà elettorali. Il Regolamento dell’Ordine fissa le modalità e l’esercizio del diritto di voto. Art. 12 – L’assenza e la morosità. Il Libero Muratore che, senza giustificato motivo, protragga l’assenza dai Lavori di Loggia per un periodo superiore a sei mesi o che risulti moroso da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni, ovvero degli altri tributi deliberati legittimamente dagli organi competenti, è dichiarato decaduto da membro effettivo della Loggia e depennato dal piè di lista. Il Regolamento dell’Ordine fissa le procedure per l’adozione del provvedimento e per il reclamo. Art. 13 – L’allontanamento dai Lavori di Loggia. Il Libero Muratore, che perseveri in un comportamento tale da turbare l’armonia dei Lavori di Loggia, può essere allontanato per un periodo non superiore a tre mesi. Art. 14 – Le controversie fra i Liberi Muratori. Il Giurì d’onore. I Liberi Muratori hanno l’obbligo di informare di qualsiasi controversia con altri Fratelli il Maestro Venerabile affinché questi possa tentare il componimento amichevole. Ove non si consegua tale risultato, i Liberi Muratori hanno l’obbligo di deferire le controversie che attengano alla dignità e al decoro della persona, ad un Giurì d’Onore composto da tre Fratelli Maestri. Art. 15 – Le colpe e le sanzioni. I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti. Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. Integrano gli estremi di colpa massonica: a. ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza; b. ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od alla dignità della persona umana ed ogni comportamento, nell’ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della Istituzione. Il Regolamento dell’Ordine determina le sanzioni graduandole secondo la gravità della colpa. Il Libero Muratore è considerato innocente fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva. Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dall’autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro. La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico. Titolo II LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA Capo I – La Loggia Art. 16 – Nozione. La Loggia, corpo primario e fondamentale della Comunione, è la collettività autonoma e sovrana dei Liberi Muratori ritualmente e regolarmente costituita per lo svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria della Tradizione Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. Art. 17 – La struttura. La Loggia è composta dai Fratelli iscritti nel piè di lista. Per costituire una Loggia è necessaria l’adesione di almeno sette Fratelli con il Grado di Maestro. Nell’Oriente ove abbiano sede più Logge, il numero dei Fratelli fondatori è elevato a quindici di cui almeno sette con il Grado di Maestro. La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte del Gran Maestro della Bolla di Fondazione. Si fregia della Bandiera Nazionale e di un proprio Labaro. La Loggia assume una denominazione ed è contraddistinta da un numero; si riunisce nel Tempio, luogo sacro ed inviolabile di meditazione e riflessione. Le cariche di Dignitario di Loggia sono elettive tranne quella di Segretario che viene nominato dal Maestro Venerabile. Il Regolamento dell’Ordine determina le capacità elettorali dei Liberi Muratori, le incompatibilità e le modalità di elezione e di insediamento. Art. 18 – I Metodi. La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, in conformità dei Rituali approvati dalla Gran Loggia e con la presenza di almeno cinque Fratelli Maestri. La Loggia può adottare un proprio regolamento interno le cui norme non debbono essere in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine. Il Regolamento dell’Ordine determina le procedure della costituzione, della fusione, dello scioglimento, della sospensione, della estinzione e della demolizione delle Logge. Regola, inoltre, le modalità di svolgimento dei Lavori e le maggioranze necessarie per l’adozione delle deliberazioni. Art. 19 – Le competenze. La Loggia, nell’ambito della propria autonomia e sovranità: discute e delibera tutti gli argomenti che non siano in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine; determina in Terzo Grado l’ammontare complessivo delle capitazioni e di ogni altro contributo; procede ogni anno, all’epoca stabilita dal Gran Maestro o quando necessario, nel rispetto del Regolamento dell’Ordine, alla elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari; delibera sulle domande di ammissione e di riammissione; delibera sulla decadenza. Art. 20 – Il Maestro Venerabile. Il Maestro Venerabile ispira, presiede, governa e rappresenta la Loggia; nell’esercizio del Magistero iniziatico la sua autorità e sacra e inviolabile. Egli svolge gli atti rituali di sua competenza, esegue, con la collaborazione dei Dignitari e degli Ufficiali, le deliberazioni adottate dalla Loggia, ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Grande Oriente d’Italia. Può essere eletto fra i Fratelli che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto una carica di Dignitario per almeno un anno. Rimane in carica un anno e può essere eletto tre volte consecutivamente. Alla scadenza del suo mandato, non può essere rieletto Maestro Venerabile nel triennio successivo in nessuna Loggia della Comunione. La carica di Maestro Venerabile è incompatibile con quella di componente la Giunta del Grande Oriente d’Italia di cui al successivo art. 34, di Consigliere dell’Ordine, di Grande Architetto Revisore, di Ispettore di Loggia, di Giudice del Tribunale Circoscrizionale, di Giudice della Corte Centrale. Art. 21 – I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia. I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano un anzianità nel Grado di Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver maturato la stessa anzianità. Sono Dignitari di Loggia: il Primo Sorvegliante; il secondo Sorvegliante; l’Oratore; il Segretario; il Tesoriere. Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati dalle tradizioni e sono nominati dal Maestro Venerabile. Il Regolamento dell’Ordine determina le funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia, specificandone i compiti e le attribuzioni. Art. 22 – Il Consiglio delle Luci. Il Maestro Venerabile, il Primo Sorvegliante ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci, che nei casi previsti dal Regolamento dell’Ordine, assumono le funzioni di Consiglio di Disciplina. Art. 23 – La cancellazione delle Logge. Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata legittimamente dagli Organi competenti o che, quantunque convocate ai sensi dell’art. 51 lettera g), non svolgano Lavori rituali o non provvedano nel periodo fissato al rinnovamento delle cariche, sono cancellate dall’elenco delle Logge del Grande Oriente d’Italia. Il Regolamento dell’Ordine fissa le procedure per l’adozione del provvedimento e per il reclamo. Art. 24 – Le colpe e le sanzioni della Loggia. La Loggia, una volta costituita, è sottoposta alla Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa. Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni previste dall’art. 15 della Costituzioni compiute dalla Loggia. La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso. Capo II – La Gran Loggia Art. 25 – Nozione. La Gran Loggia è la suprema autorità della Comunione Massonica Italiana e rappresenta l’espressione della sovranità di tutte le Logge. È l’Organo legislativo del Grande Oriente d’Italia. Art. 26 – La struttura. La Gran Loggia è composta dal Gran Maestro che la presiede, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri Venerabili insediati nelle Logge del Grande Oriente d’Italia. Partecipano alla Gran Loggia anche i componenti di diritto ed i visitatori. Solo i Rappresentanti delle Logge hanno diritto di voto. Art. 27 – I metodi. La Gran Loggia si riunisce una volta all’anno all’Equinozio di Primavera e lavora nel Grado di Maestro, può essere convocata in sessione straordinaria anche in epoca diversa. La Gran Loggia è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto al voto. Per modificare la Costituzione e il Regolamento dell’Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Art. 28 – Le competenze della Gran Loggia. La Gran Loggia: a) emana, modifica, abroga e interpreta in forma autentica le norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine; b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri Organi della Comunione; c) approva i Rituali; d) discute la relazione morale del Grande Oratore, quella del Gran Segretario e quella del Consiglio dell’Ordine; e) esamina il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori e vota separatamente sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sulla relazione dei Grandi Architetti Revisori; f) celebra l’insediamento del Gran Maestro e dei Gradi Dignitari; g) elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei Grandi Architetti Revisori; h) elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale; i) determina, su proposta della Giunta del Grande Oriente d’Italia, l’ammontare delle contribuzioni; l) delibera, su proposta della Giunta, il riconoscimento delle Commissioni Estere che abbiano i requisiti di cui all’art. 5; m) delibera l’instaurazione di rapporti con i Corpi Massonici Rituali che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione; n) nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta del Consiglio dell’Ordine. Capo III – Il Gran Maestro Art. 29 – Funzioni. Il Gran Maestro è il garante della Tradizione Muratoria. Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica Italiana. Nell’esercizio del Magistero Iniziatico la sua autorità è sacra e inviolabile. Egli esercita tutte le attribuzioni di carattere tradizionale nell’osservanza e nell’ambito della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine; rappresenta il Grande Oriente d’Italia presso le Comunioni Massoniche Estere e nel Mondo profano. Art. 30 – Eleggibilità. Può essere letto Gran Maestro il Fratello che abbia non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. Il Gran Maestro viene eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione riuniti nelle rispettive Logge. Il Gran Maestro dura in carica cinque anni e non è rieleggibile nel quinquennio successivo. Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità della candidatura e dell’elezione. Art. 31 – Attribuzioni del Gran Maestro. Il Gran Maestro eletto, subito dopo il suo insediamento, nomina il Gran Segretario e, successivamente: un Grande Oratore Aggiunto; un Gran Segretario Aggiunto; un Gran Tesoriere Aggiunto; i Grandi Ufficiali previsti dalla Tradizione. Il Gran Maestro convoca e presiede la Gran Loggia e la Giunta del Grande Oriente d’Italia. Egli presiede ogni altro consesso rituale al quale partecipi. Provvede un decreto al rinnovo, alla composizione ed alle convocazioni del Consiglio dell’Ordine. Il Gran Maestro si avvale della collaborazione dei Grandi Maestri Aggiunti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Art. 32 – Competenze del Gran Maestro. Il Gran Maestro: a) promulga e fa eseguire le delibere della Gran Loggia e della Giunta del Grande Oriente d’Italia; in caso di particolare necessità, adotta i provvedimenti urgenti che debbono essere immediatamente sottoposti alla ratifica della Giunta; b) promulga i Rituali; c) convoca e presiede la Giunta del Grande Oriente d’Italia e ne coordina l’azione; assegna ai singoli membri compiti e funzioni particolari; d) convoca e presiede il Consiglio dell’Ordine; e) nomina i Garanti di Amicizia presso le Comunioni Massoniche Estere riconosciute dalla Gran Loggia; f) convoca, almeno tre volte all’anno, i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali; g) rilascia le Bolle di Fondazione di nuove Logge, i Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i nullaosta previsti; convoca le Logge inattive; h) può concedere, su proposta della Loggia, l’abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due gradi; i) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Comunione Massonica Italiana; l) trasmette nei Solstizi la parola semestrale alle Logge e nel Solstizio d’Estate, la parola annuale ai Maestri Venerabili; m) può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti; n) può, su conforme parere della Giunta del Grande Oriente d’Italia, rendere nota, alle Comunioni Massoniche Estere ed anche al mondo profano, la espulsione dall’Ordine di Fratelli o la demolizione delle Logge; o) può, su istanza dei Fratelli condannati con sentenza definitiva: 1) concedere la grazia, limitatamente ai casi d condanna alla censura semplice ed alla censura solenne;
2) promuovere il giudizio di revisione del processo davanti alla Corte Centrale; p) può concedere, su richiesta della Loggia, il nulla-osta per l’insediamento di Dignitari che non abbiano il requisito prescritto dall’art. 21 della Costituzione. Capo IV - La Giunta del Grande Oriente d’Italia Art. 33 - Nozione. La Giunta del Grande Oriente d’Italia è l’Organo collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione Massonica Italiana. Art. 34 - La struttura. Sono Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d’Italia con diritto di voto: il Gran Maestro; il due Grandi Maestri Aggiunti; il Primo Gran Sorvegliante; il Secondo Gran Sorvegliante; il Grande Oratore; il Gran Tesoriere; Partecipano alle sedute della Giunta del Grande Oriente d’Italia, senza diritto di voto: il precedente Gran Maestro; il Gran Segretario; i due Rappresentanti del Consiglio dell’Ordine; il Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori o suo delegato; il Grande Oratore Aggiunto; il Gran Segretario Aggiunto; il Gran Tesoriere Aggiunto. Art. 35 - Eleggibilità dei Membri di Giunta. Possono essere eletti Membri Effettivi di Giunta i Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. L’elezione dei membri di Giunta avviene a lista bloccata e contestualmente a quella del Gran Maestro, con esclusione del Gran Segretario che è nominato dal Gran Maestro. Art. 36 - Sostituzione. Il Gran Maestro può, su parere conforme della Giunta, sostituire il Gran Segretario con altro Fratello che, al momento della sostituzione, abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. In caso di impedimento permanente, dimissioni o passaggio all’Oriente Eterno di un Membro Effettivo di Giunta, il Gran Maestro, con parere favorevole della Giunta, provvede alla sua sostituzione nominando un altro Fratello che abbia i requisiti prescritti scegliendolo in una terna di nominativi proposta dal Consiglio dell’Ordine. Tale nomina soggetta alla ratifica da parte della Gran Loggia in occasione della prima tornata successiva. Art. 37 - Metodi. La Giunta del Grande Oriente d’Italia si riunisce in sedute ordinarie nei giorni da essa stabiliti; in caso di urgenza, il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri Effettivi; le de liberazioni sono prese a maggioranza. In caso di Parità di voti prevale il voto di chi presiede. Art. 38 - Competenze della Giunta del Grande Oriente d’Italia. La Giunta del Grande Oriente d’Italia: a) dà esecuzione alle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine e alle deliberazioni della Gran Loggia; b) discute e delibera sugli argomenti attinenti al governo dell’Ordine; c) regola i rapporti con le Comunioni Estere e ne propone il riconoscimento; d) può stipulare protocolli d’intesa con i Corpi Massonici Rituali; e) dispone quanto necessario per il buon andamento della Comunione e per la diffusione del pensiero massonico anche per mezzo di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale; f) esamina annualmente la relazione morale del Grande Oratore, amministrativa del Gran Segretario e finanziaria del Gran Tesoriere da inviare a tutte le Logge della Comunione prima della Gran Loggia ordinaria; g) cura l’amministrazione della Comunione e predispone i bilanci del Grande Oriente d’Italia; h) propone alla Gran Loggia l’ammontare delle capitazioni, delle tasse di ammissione, riammissione, affiliazione e passaggi di grado dovute dai Fratelli e determina, previo parere del Consiglio dell’Ordine, l’ammontare di eventuali contributi straordinari; i) determina il numero dei Consiglieri dell’Ordine e degli Ispettori di Loggia; dichiara la decadenza degli Ispettori di Loggia e provvede per la loro sostituzione; l) tiene il Libro d’Oro dell’Ordine; m) tiene aggiornati i ruoli anagrafici della Comunione; n) cura il coordinamento dell’attività dei Collegi Circoscrizionali sul piano nazionale; o) autorizza la formazione di Triangoli e stabilisce il loro regolamento; p) approva la fondazione di Logge, la modifica del loro titolo distintivo e il trasferimento della sede; cura i contatti con le singole Logge; ne ratifica, verificata la legittimità, lo scioglimento e la fusione; ne dichiara l’estinzione e ne dispone la cancellazione, ricorrendone i presupposti; q) cura l’osservanza dei Rituali seguiti dalle Logge e studia, avvalendosi della Commissione Rituali, le modifiche eventuali; r) verifica la legittimità ed approva i Regolamenti di tutti gli organismi della Comunione; s) concede l’exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte, estinte o demolite; t) formula l’ordine del giorno della Gran Loggia; u) esprime i pareri previsti dall’art. 36; v) può istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi che non siano già di competenza delle Commissioni Permanenti; z) delibera, per i Fratelli di età superiore ai 75 anni, la dispensa dagli oneri finanziari. Capo V - Il Consiglio dell’0rdine Art. 39 - Nozione. Il Consiglio dell’Ordine è Organo collegiale, rituale ed è presieduto dal Gran Maestro. Art. 40 - La struttura. Il Consiglio dell’Ordine è composto dai Rappresentanti eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri della Circoscrizioni Massoniche. Partecipano di diritto - senza voto - i Membri di Giunta del Grande Oriente d’Italia, i Grandi Maestri Onorari e gli ex Grandi Maestri, i componenti effettivi della precedente Giunta, nonché i Grandi Architetti Revisori in carica. Possono essere, eletti Consiglieri dell’Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano rivestito la dignità di Maestro Venerabile per almeno un anno. I Consiglieri dell’Ordine durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo. La carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con ogni alta carica massonica sia elettiva che di nomina, salvo quelle di cui al successivo art. 58. Il Regolamento dell’Ordine determina il numero dei Consiglieri dell’Ordine delle Circoscrizioni Massoniche, la modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. Art. 41 - I metodi. Il Consiglio dell’Ordine elegge nel suo seno i propri dignitari. Il Consiglio dell’Ordine si riunisce in via ordinaria tre volte l’anno e straordinariamente quando il Gran Maestro lo giudichi opportuno o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio dell’Ordine è validamente costituito quando siano presenti un terzo dei propri Componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Art. 42 - Le competenze del Consiglio dell’Ordine: a) esprime parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Gran Maestro; b) esprime parere preventivo vincolante stille proposte della Giunta del Grande Oriente d’Italia in ordine all’ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dalle Logge e dai Fratelli; e) esprime parere preventivo vincolante su ogni spesa non prevista in bilancio e che abbia il carattere della necessità o dell’urgenza. d) dichiara, a richiesta di un Gran Maestro Aggiunto od in sua assenza, del Gran Dignitario più anziano in grado di Maestro, l’assenza o l’impedimento del Gran Maestro. e) elegge nel proprio seno i due Rappresentanti nella Giunta del Grande Oriente d’Italia; f) elegge due Fratelli Maestri quali componenti la Commissione Patrimoniale; g) elegge i Membri delle Commissioni permanenti, scegliendoli fra i nominativi dei candidati proposti dai Collegi Circoscrizionali; h) elegge i Membri della Commissione per la verifica dei poteri; i) controlla che le deliberazioni della Gran Loggia vengano eseguite nei modi e nei termini stabiliti; l) viene informato dal Gran Maestro sull’attività svolta dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia e può chiedere informazioni; m) può proporre alla Gran Loggia la nomina di Grandi Maestri Onorari; n) riferisce alla Gran Loggia dell’attività svolta nell’anno precedente con relazione, preventivamente approvata, dell’Oratore; o) può promuovere la convocazione della Gran Loggia straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei suoi Membri aventi diritto di voto; p) propone le terne dei nominativi di cui al 2° comma dell’art. 36. Capo VI - Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori Art. 43 - Nozione. Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è l’Organo collegiale di controllo dello gestione patrimoniale e finanziaria del Grande Oriente d’Italia. Art. 44 - La struttura. I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono eletti dalla Gran Loggia. Possono essere eletti Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori i Fratelli con almeno cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro. Essi durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo. Il Regolamento dell’Ordine determina il numero dei Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori, le modalità di elezione, le formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica di Grande Architetto Revisore è incompatibile con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina. Art. 45 - I metodi. Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori si riunisce in via ordinaria ogni trimestre e quando il Presidente lo giudichi opportuno. Svolge la sua attività in sessioni collegiali. Il Presidente assiste alla compilazione dell’inventario. Art. 46 - Le competenze del Collegio Grandi Architetti Revisori. Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori: a) controlla l’amministrazione patrimoniale e finanziaria del Grande Oriente d’Italia e la regolare tenuta dei libri contabili; b) esamina i documenti giustificativi di spesa; e) controlla la corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) accerta la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli; e) riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria svolta dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia nell’anno precedente. Capo Vll - Le Circoscrizioni - I Collegi Circoscrizionali Art. 47 - Ripartizione territoriale. Il territorio italiano è ripartito in Circoscrizioni Massoniche e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge. Art. 48 - Nozione. I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione. Art. 49 - La struttura. Il Collegio Circoscrizionale è composto: dai Maestri Venerabili insediati nelle Logge della Circoscrizione; dall’ex Maestro Venerabile di ciascuna Loggia della Circoscrizione; dai Membri di diritto. Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione che siano in regola con il versamento delle Capitazioni e di qualsiasi altri contribuzione comunque dovuta. Tutti gli altri componenti hanno voto consultivo. Art. 50 - I metodi. Il Collegio Circoscrizionale si riunisce in tornata ordinaria almeno una volta al mese. Il Collegio Circoscrizionale è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Art. 51 - Le competenze del Collegio Circoscrizionale. Il Collegio Circoscrizionale: a) delibera le norme del proprio funzionamento da sottoporre all’approvazione della Giunta del Grande Oriente d’Italia; b) esamina e dà parere motivato consultivo su tutte le domande di fondazione di nuove Logge o Triangoli; c) può proporre alla Giunta del grande oriente d’Italia convegni e manifestazioni massoniche d) collega e agevola l’attività delle Logge della Circoscrizione promuovendo eventualmente la fondazione di nuove Logge; e) coordina, d’intesa con la Giunta del Grande Oriente d’Italia, le iniziative e le manifestazioni massoniche collettive delle Circoscrizioni; f) conforta e sorregge l’opera dei Maestri Venerabili; g) deve chiedere al Gran Maestro, sentito l’ispettore di Loggia, la convocazione di Logge inattive o che non abbiano provveduto alla elezione delle cariche; h) elegge: 1) i Giudici del Tribunale Circoscrizionale; 2) un Giudice della Corte Centrale; i) propone al Consiglio dell’Ordine una terna di candidati per la elezione dei Membri di ogni Commissione permanente; l) dà notizia alle Logge della Circoscrizione di tutte le variazioni anagrafiche ed amministrative verificatesi nelle Logge stesse; m) determina, su proposta del Presidente del Collegio Circoscrizionale, l’ammontare delle quote dovute alla Circoscrizione per il proprio funzionamento; n) elegge due Fratelli Maestri per la formazione della Commissione Elettorale Nazionale; o) nomina gli scrutatori dei processi verbali redatti dalle Logge per l’elezione degli Ispettori di Loggia e procede allo scrutinio; p) elegge il Revisore dei Conti della Circoscrizione; q) costituisce l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale con le modalità stabilite dal Regolamento dell’Ordine; r) determina il numero e l’allocazione delle sezioni elettorali, ne fissa la composizione e le modalità di funzionamento come sarà determinato dal Regolamento dell’Ordine. Art. 52 - Organi del Collegio Circoscrizionale. Il Collegio Circoscrizionale elegge fra i Fratelli che rivestano la carica di Maestro Venerabile di una Loggia della Circoscrizione o che tale dignità abbiano rivestito per almeno un anno e che siano iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione: Il Presidente; Il Vice Presidente; L’Oratore. I Membri eletti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili nel triennio successivo nella stessa carica. Il Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere scegliendoli fra i Maestri della Circoscrizione. Art. 53 - Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e degli Ispettori Primi eletti. I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e gli Ispettori Primi eletti di ogni Circoscrizione riferiscono al Gran Maestro in seduta plenaria delle attività svolte ed esaminano collegialmente le comunicazioni del GraN Maestro e le eventuali proposte. I Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e gli Ispettori Primi eletti riferiscono degli argomenti trattati rispettivamente e nella riunione successiva del Collegio e nella riunione successiva degli Ispettori. Capo VIII - Ispettori di Loggia Art. 54 - Nozione. Gli Ispettori di Loggia sono Organi Circoscrizionali di controllo della regolarità dei Lavori di Loggia. Art. 55 - La Struttura. Gli Ispettori di Loggia sono eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri delle Circoscrizioni Massoniche. Possono essere eletti Ispettori di Loggia i Fratelli che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. Gli Ispettori di Loggia durano in carica tre anni e non sono rieleggibili nel triennio successivo. Il Regolamento dell’Ordine determina il numero degli Ispettori di Loggia delle Circoscrizioni Massoniche, la modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica di Ispettore di Loggia è incompatibile con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina. Art. 56 - I metodi. Gli ispettori di Loggia di ogni Circoscrizione si riuniscono d’iniziativa del primo eletto o quando la metà di essi ne faccia motivata richiesta scritta. L’Ispettore di Loggia primo eletto coordina e agevola l’attività degli Ispettori. Art. 57 - Le competenze degli Ispettori di Loggia. Gli Ispettori di Loggia accertano e verificano: a) la tenuta e l’accurata custodia della Bolla di Fondazione della Loggia, del piè di lista dei Fratelli che la compongono e la regolarità dei registri e dei documenti prescritti; b) la rispondenza di ogni atto e documento alle norme; c) il numero esatto dei Fratelli iscritti e quotizzanti e la rispondenza con il piè di lista trasmesso alla Grande Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale; d) il numero delle riunioni mensili prestabilire e di quelle effettivamente svoltesi e le cause di eventuali discordanze; e) la percentuale media di frequenza dei Fratelli alle Tornate di Loggia ed i motivi delle abituali assenze; f) la regolarità dello svolgimento e la tempestività delle elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia e la loro partecipazione ai Lavori; g) la esistenza di un Tempio ritualmente attrezzato o comunque di un luogo di riunione della Loggia e la correlativa idoneità alla esplicazione del Lavoro massonico, la suppellettile esistente e la sua rispondenza alle prescrizioni costituzionali e rituali; i mezzi occorrenti ed i mezzi disponibili per la ritualità dei Lavori nei vari Gradi e per l’insegnamento relativo al simbolismo; h) l’uso dei Rituali approvati; i) la regolarità nella raccolta, contabilizzazione e conservazione del Tronco della Vedova; l) l’attività, la cautela e la severità nell’ammissione di nuovi adepti; il rispetto delle procedure stabilite per le ammissioni, le riammissioni e le reiezioni; m) la misura dei contributi aggiuntivi richiesti agli iniziandi; n) la regolarità della tenuta dei conti, della custodia, dell’impiego del Tesoro di Loggia; o) la disciplina durante i Lavori; la regolarità delle procedure e dei provvedimenti del Consiglio di Disciplina della Loggia. Capo IX - Le Commissioni Art. 58 - Nozione. Le Commissioni sono Organi consultivi e di studio. Esse riferiscono alla Giunta del Grande Oriente d’Italia. I Componenti sono eletti dal Consiglio dell’Ordine fra i Fratelli Maestri della Comunione. Le Commissioni sono permanenti e temporanee. Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di elezione e di insediamento dei componenti delle Commissioni. Art. 59 - La struttura. Le Commissioni sono composte da non più di nove Maestri eletti tra Fratelli esperti. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni cinque anni; le temporanee restano in funzione fino al completamento dell’incarico e comunque per non più di sei mesi. Art. 60 - I metodi. Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di funzionamento delle Commissioni. Art. 61 - Commissioni Permanenti e competenze Sono Commissioni Permanenti: La Commissione "Costituzione" che studia I’ ordinamento massonico e dà pareri di interpretazione. La Commissione "Rituali" che studia i metodi di Lavoro nei tre Gradi; La Commissione "Pensiero Massonico" che studia i mezzi di diffusione dei Principi e degli Ideali Massonici; La Commissione "Solidarietà" che studia le forme di intervento per il raggiungimento delle finalità massoniche; La commissione "Esteri" che studia i presupposti di riconoscimento delle Comunioni Estere. TITOLO III LA GIUSTIZIA MASSONICA Capo I - Principi e Finalità. Art.62 - Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei principi fondamentali, delle finalità e dei metodi della Massoneria Universale. Art. 63 - La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità ed equità. Capo Il - Gli Organi Della Giustizia Massonica Art. 64 - Nozione. Sono Organi Giurisdizionali: i Tribunali di Loggia; i Tribunali Circoscrizionali; la Corte Centrale; la Corte Centrale in sessione Plenaria. Il Regolamento dell’Ordine determina la composizione degli Organi Giurisdizionali e lo svolgimento del processo. Art. 65 - I Tribunali di Loggia - Competenze. I Tribunali di Loggia sono competenti a giudicare le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia salvo che l’incolpato, per motivo della sua carica o per motivi di connessione, non sia soggetto ad altro giudice massonico. Il Regolamento dell’Ordine fissa i limiti temporali entro i quali i Tribunali di Loggia debbono concludere il giudizio. Art. 66 - I Tribunali Circoscrizionali - Competenze. I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiuta dai Maestri Venerabili e dalle Logge della Circoscrizione. Sono altresì competenti a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia ove il Tribunale di Loggia non abbia concluso il giudizio nei limiti temporali fissati dal Regolamento dell’Ordine. I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in secondo grado delle impugnazioni avverso le sentenze dei Tribunali di Loggia. I Tribunali Circoscrizionali sono altresì competenti a decidere sui reclami avverso i provvedimento di depennamento dei Fratelli adottati dalle Logge. Art. 67 - La Corte Centrale - Competenze. La Corte Centrale è competente a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dal Gran Maestro, dai Membri Effettivi di Giunta del Grande Oriente d’Italia e dai Componenti della stessa Corte. Giudica inoltre in primo grado le colpe massoniche compiute, in ragione del loro ufficio, dagli ex-Grandi Maestri, dagli ex-Membri Effettivi di Giunta del Grande Oriente d’Italia, dai Grandi Maestri Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali, dagli Ispettori d Loggia. La Corte Centrale è competente a giudicare in secondo grado delle impugnazioni avverso le sentenze di primo grado emesse dai Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale è competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dai Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale è altresì competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia. La Corte Centrale è altresì competente a celebrare i processi di revisione promossi dal Gran Maestro. Art. 68 - Corte Centrale in sessione plenaria - competenze. La Corte Centrale riunita in sessione plenaria è competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dalle Sezioni della stessa Corte ed in secondo ed ultimo grado, di merito e di legittimità, delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in primo grado dalle Sezioni della stessa Corte. Capo III - Il Processo Massonico Art. 69 - La difesa dell’incolpato. La contestazione dell’accusa, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio della difesa debbono essere osservati a pena di nullità. La difesa dell’incolpato è gratuita ed affidata ad un Fratello Maestro. Art. 70 - La sospensione. In ogni stato e grado del processo, l’Organo giudicante può proporre al Gran Maestro, ove questi non vi abbia provveduto, la sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia sottoposti a giudizio. Nel caso previsto dal l° comma dell’art. 67, la proposta di sospensione va inoltrata alla Gran Loggia. Art. 71 - La difesa della Loggia incolpata. Il giudizio nei confronti di una Loggia deve essere esteso anche nei confronti dei singoli Fratelli che abbiano partecipato alle azioni contestate. La Loggia è rappresentata in giudizio dal Maestro Venerabile o, se impedito, da altro Dignitario. La sentenza deve essere pronunciata anche nei confronti dei singoli Fratelli cui resta garantito il diritto alla difesa. Art. 72 - La sentenza. La Giustizia Massonica è amministrata in nome del Grande Oriente d’Italia. Le sentenze debbono essere intestate con la formula A.•.G.•.D.•.G.•.A.•.D.•.U.•. e, a pena di nullità, motivate e sottoscritte dai Giudici. TITOLO IV LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Art. 73 - Il fondo comune. Le capitazioni, i versamenti ed i contributi straordinari versati dai Fratelli, i beni acquistati con gli stessi mezzi ed ogni e qualsiasi entrata straordinaria costituita da lasciti testamentari o donazioni, formano il fondo comune del Grande Oriente d’Italia. Art. 74 - Il patrimonio intangibile. Con deliberazione della Gran Loggia, il fondo comune del Grande Oriente d’Italia, o parte di esso, può essere eretto a patrimonio intangibile. Costituiscono comunque patrimonio intangibile le decorazioni, gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico, artistico e culturale. Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di conservazione e di amministrazione del patrimonio intangibile. Il Grande Oriente d‘Italia, quale associazione non avente scopo di lucro, non può, anche indirettamente o sotto qualsiasi forma, distribuire ai soci utili o riserve o capitali, anche se provenienti da erogazione o attribuzione di terzi. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non avente scopo di lucro che abbia finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità. Art. 75 - L’esercizio finanziario. La gestione del fondo comune del Grande Oriente d’Italia viene esercitata dalla Giunta ed sottoposta al controllo del Collegio dei Grandi Architetti Revisori. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Regolamento dell’Ordine determina le modalità di gestione del fondo comune, la tenuta dei libri contabili, la formazione dei bilanci.
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