conclusione della XIX udienza del processo ai 25 per devastazione e saccheggio, riguardo l'uso dei materiali video e foto durante l'esame testimoniale. Un deciso stop all'atteggiamento della procura di costruire un grosso contenitore di accusa dove poi giudicare relativamente le imputazioni individuali
Ritenuto che le modalita' oggi seguite dal pm per l'esame del teste Preve laddove gli veniva sottoposta documentazione filmata e fotografica, paiono manifestare, per quanto concerne il valore della relativa prova, profili di inammissibilita' e irrilevanza, posto che al teste sono state rammostrate sequenze filmate e fotografiche a fini meramente esplorativi, chiedendo commenti e valutazione al teste, senza che siano praticamente mai emersi dati di certezza tra le scene documentate e la presenza personale del teste alle singole fasi e momenti dei fatti, quali (le fasi ed i momenti) filmati o ritratti; ritenuto che essendo stato preannunciato che l'esame odierno del teste con i supporto filmati e fotografici sarebbe stato sperimentale (data la particolarita' del sistema di esame), questo tribunale segnala alle parti che il proseguio degli esami testimoniali con il supporto di filmati e fotografie sara' ammesso solo se si trattera' di richiedere al teste specifiche domande (identificative di singoli episodi e soggetti) su specifici spezzoni di filmati e fotografie, senza possibilita' di far scorrere immagini, chiedendo via via al teste una sorta di commento su scene che il teste non ha percepito di persona all'epoca e che non consentono l'individuazione di singole responsabilita'
PQM
dispone la formazione della prova come specificato in parte motiva.
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