Il 24 Giugno è stata depositata presso la Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare, per cui nei prossimi giorni partirà la raccolta delle almeno 50.000 firme necessarie e richieste dalla Costituzione, per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni.
Per beni comuni si intendono quelli di tipo tradizionale come l'acqua, l'aria, le terre e quelli di nuova generazione come i programmi informatici, la sicurezza alimentare, l'istruzione. La proposta di legge è disponibile sul sito di una delle organizzazioni promotrici dell'iniziativa popolare: il Forum Ambientalista, insieme ad altri come Attac Italia, Legambiente, le Rdb, l'Arci, la rivista "Quale Stato" della Cgil, Rifondazione Comunista.
Con questa legge si propone una gestione partecipata dei beni comuni, in una forma nè statale ma privata ma collettiva. Citiamo i due articoli della proposta di legge che riguadano gli algoritmi informatici e le scoperte scientifiche e il software.
Art. 11 Disposizioni relative alle scoperte scientifiche
Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, non possono essere oggetto di brevetto:
a) le formule matematiche
b) gli algoritmi informatici
c) gli elementi chimici artificiali
d) i procedimenti logici di ogni tipo
Le formule dei composti chimici possono essere sottoposte a brevetto non più che quinquennale, e in ogni caso devono essere pubbliche in ogni forma. Deve essere pubblico anche il procedimento di sintesi del composto.
Il governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati internazionali in materia.
Art. 12 Disposizioni particolari relative ai programmi informatici
I programmi informatici non possono in nessun caso e sotto nessuna forma essere sottoposti a brevetto.
Fatti salvi tutti gli altri diritti, il codice sorgente dei programmi informatici deve essere pubblico. Il codice sorgente deve essere allegato al programma in forma eseguibile, ovvero devono essere indicate nella documentazione del programma stesso le modalità per ottenere il codice sorgente.
La Repubblica tutela e promuove il «software libero», rilasciato sotto la licenza commerciale GPL o altre licenze equivalenti, e ne riconosce il valore scientifico e sociale.
Per licenze equivalenti alla GPL si intendono tutte quelle licenze che permettono: a) l'uso senza limitazioni del programma; b) la disponibilità del codice sorgente; c) la possibilità di modificare il codice sorgente, di utilizzare il programma così modificato, e di ridistribuire la versione modificata del programma senza oneri verso l'autore originale o altri titolari di diritti.
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