GIUNTA E CONSIGLIO REGIONE ABRUZZO Alla cortese attenzione dei Presidenti Dr. Roselli e Dr. Del Turco Alla cortese attenzione dei Vice Presidenti Alla cortese attenzione dei Capigruppo Consiliari PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica Italiana On. Ciampi MINISTERO DELL’INTERNO Alla cortese attenzione del Ministro dell’Interno On. Pisanu PREFETTURA, QUESTURA E D.I.G.O.S. TERAMO Alla cortese attenzione Prefetto, Questore, Capo D.I.G.O.S. ORGANI DI STAMPA AUDIO/VIDEO/CARTACEI Alla cortese attenzione direzione redazione
Oggetto: appello, comunicato e richieste degli ex lavoratori socialmente utili della Val Vibrata (TE).
Il 4 marzo 2005, in Sant’Egidio alla Vibrata, è stata inaugurata la sede di “Teramo Innovazione S.p.A.” società a capitale pubblico promossa dalla Regione Abruzzo e partecipata dal Consorzio industriale di Teramo e dal Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo. La scelta di Sant’Egidio è stata motivata dalla presenza numerosa degli ex lavoratori socialmente utili in tutto il territorio della Val Vibrata. Lo scopo della Società è quello di: · stabilizzare il personale in precedenza impegnato in lavori socialmente utili e privo di ogni indennità; · stabilizzare i lavoratori impegnati negli Enti locali a decorrere dalla fine del programma sperimentale in cui sono attualmente occupati; · assumere i lavoratori che stanno ultimando il tirocinio formativo man mano che la società riuscirà ad acquisire incarichi e commesse, con l’affidamento di servizi da parte di Enti pubblici o con l’aggiudicazione di gare a cui parteciperà. Gli ex lavoratori socialmente utili della Val Vibrata (TE) ed il portavoce Settimio Ferranti, ai sopra elencati destinatari della presente in merito alla predetta società, CHIEDONO · la proroga delle attività socialmente utili per i lavoratori della Val Vibrata (TE) rientranti nella delibera di Giunta Regionale n. 466 del 2005 (proroga delle attività socialmente utili che scadrà il 31 luglio 2005) in attesa dell’assunzione dei lavoratori e del portavoce Ferranti Settimio in Teramo Innovazione S.p.A. (società costituita con gli 8 milioni di euro della L. R. 15/04 art. 23 e succ. mod. ed int.) nei servizi fino ad oggi svolti e garantiti con merito nei Comuni della Val Vibrata (TE); · l’assunzione di tutti gli ex lavoratori socialmente utili della Val Vibrata (TE) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 2005; · garantire incarichi e commesse di servizi – in primis quelli dei Comuni che usufruiscono di lavoratori socialmente utili - alla Teramo Innovazione S.p.A. come viene fatto per altre società pubbliche create per lo stesso scopo, nonché la risoluzione delle varie problematiche di normativa, finanziarie e di strumento d’attuazione; · la partecipazione di una rappresentanza di lavoratori socialmente utili nel Consiglio d’Amministrazione della Teramo Innovazione S.p.A.; · la formazione mirata e finalizzata dei lavoratori, tenuto conto dei servizi che gli stessi stanno svolgono nei Comuni; · lo stop alle richieste di lavoratori con o senza ammortizzatori sociali ed ai bonus e alle agevolazioni per quelli Enti che non predispongono progetti di ricollocazione con contratti stabili per i lavoratori socialmente utili, in modo da garantire loro il diritto al reddito, al lavoro e ad un’esistenza libera e dignitosa; · lo stralcio della Delibera di Giunta Regionale con la quale sono stati stanziati 7 miliardi di lire e destinare detta somma solo agli ex lavoratori socialmente utili (la delibera prevede, attualmente, lo stanziamento di fondi non solo per la società pubblica “Teramo Innovazione S.p.A. ma anche per società interinali, private); · l’istituzione del salario sociale, per salvaguardare i lavoratori nei periodi di non lavoro (proposta di legge allegata). Si comunica, inoltre, che dal 22 giugno u.s. sono scaduti, e per il momento non rinnovati i contratti trimestrali “a progetto”, tra i quali quello di Ferranti, si chiede il rinnovo e la stabilizzazione degli stessi. In attesa di Vostra cortese comunicazione e/o risposta scritta alla presente, si porgono i più distinti saluti.
L’Aquila 28/07/05 PER GLI EX L.S.U. DELLA VAL VIBRATA (TE) Ferranti Settimio (portavoce degli ex lsu Val Vibrata) Via Nucleo Case Novere n.12 64010 Faraone - Sant’Egidio alla Vibrata (TE) tel. e fax: 0861841807 - cell.: 3382074265 - e_mail: settimioferranti@libero.it sito internet:http://italy.indymedia.org/news/2003/09/375667.php
N.B.) continua sul retro con le firme dei componenti del coordinamento cittadino vibratiano “dalla parte giusta”
PROGETTO DI LEGGE REGIONE ABRUZZO
Norme per l’introduzione del reddito sociale
Titolo I – Principi e destinatari
Articolo 1 – Principi e finalità
1. La Regione Abruzzo, in attesa dell’approvazione di una legge nazionale per l’istituzione del reddito sociale minimo quale livello essenziale delle prestazioni concernenti un diritto sociale che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 secondo comma lett. m) della Costituzione, istituisce un reddito sociale minimo al fine di garantire sul territorio regionale la piena attuazione di una politica di sostegno, inclusione e coesione sociale in armonia con i principi espressi nella Carta Istitutiva della Unione Europea e negli articoli 3, 34 e 36 della Costituzione Italiana.
2. La Regione Abruzzo destina fondi per garantire forme di reddito a titolo individuale ai soggetti disoccupati, occupati precariamente o in maniera intermittente, ai pensionati e ai partecipanti ad attività formative.
Articolo 2 – Definizione e importo del Reddito Sociale
1. Si definisce reddito sociale quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa.
2. Questa viene assicurata attraverso la garanzia dell’accesso al consumo di beni e servizi basilari, quali sono i beni di consumo, la formazione, la cultura, la mobilità, la sanità, l’alloggio, i servizi minimi e il credito.
3. L’importo massimo del reddito sociale riconosciuto annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 è di ottomila euro.
4. L’importo di cui al comma precedente è rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.).
Articolo 3 – Destinatari
1. Soggetti destinatari delle agevolazioni e delle forme di erogazione diretta ed indiretta di reddito sociale sono cittadini italiani e stranieri, residenti nella regione da almeno due anni, che rientrino nelle categorie di cui all’articolo 1 comma 2 così definite:
si considerano disoccupati, precariamente o in maniera intermittente occupati , gli individui di età maggiorenne che percepiscono un reddito personale imponibile inferiore ai dodicimila euro annui.
2. I benefici e le agevolazioni previste della presente legge regionale per soggetti di cui al comma precedente vengono riconosciuti anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime.
Titolo II – Erogazione diretta
Articolo 4 – Erogazione diretta per i soggetti disoccupati, precariamente o in maniera intermittente occupati e per i soggetti titolari di pensioni sociali minime.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 è corrisposto quale forma diretta di reddito sociale minimo una somma che integri il reddito imponibile annuo percepito fino alla somma di dodicimila euro annui comprensiva dell’integrazione e non superiore all’importo di cui all’art. 2 comma 3.
2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall’ dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.).
3. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di attuazione del contributo di cui al presente articolo.
Titolo III – Erogazioni indirette
Articolo 5 – Erogazioni indirette concernenti il diritto alla mobilità
1. Per i soggetti destinatari di cui all’articolo 3 comma 1, quale forma di garanzia di diritto alla mobilità, vengono previste la gratuità del trasporto urbano ed un sostegno del 50% per il trasporto extraurbano.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di attuazione delle erogazioni e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Articolo 6 – Erogazioni indirette concernenti il diritto alla cultura e alla formazione
1. Per i soggetti destinatari di cui all’articolo 3 comma 1, quale forma di garanzia di diritto alla cultura, viene istituito un contributo del 30% sull’acquisto di beni di consumo e servizi di tipo culturale.
2. I soggetti destinatari di cui all’articolo 3 comma1 quale forma di garanzia di diritto alla formazione, sono esclusi da ogni onere per l’iscrizione e la partecipazione a corsi e esami di formazione professionale, verranno inoltre determinate diarie giornaliere per i fruitori dei corsi.
3. Per gli studenti medi ed universitari che rientrano nei requisiti i cui all’articolo 3 comma 1, viene istituita una Carta Reddito Studentesca di 260 euro mensili, rivalutata annualmente ai sensi art. 2 comma 4, per l’accesso ai servizi formativi, informativi, culturali e di credito.
4. L’istituto di cui al comma 3 è riconosciuto come aggiuntivo ai limiti dell’importo massimo come definito all’articolo 2 comma 3, e non concorre alla determinazione del requisito di cui all’articolo 3 comma 1.
5. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di attuazione del contributo, delle diarie e della carta reddito studentesco di cui ai commi precedenti.
Articolo 7 – Erogazioni indirette concernenti il diritto alla salute
1. Per i soggetti destinatari di cui all’articolo 3 comma 1, quale forma di garanzia di diritto alla salute, vengono istituite l’esenzione totale del pagamento di ticket e la gratuità dell’erogazione del servizio sanitario.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di attuazione delle esenzioni di cui al comma precedente.
Articolo 8 – Erogazioni indirette concernenti diritto alla casa e agevolazioni per i servizi minimi
1. Nell’ambito della legislazione regionale saranno stabiliti piani per il recupero e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e forme di agevolazioni con riguardo alla corresponsione dei canoni per gli alloggi e degli oneri accessori in favore dei soggetti di cui all’articolo 3 comma 1.
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 quale forma di garanzia del reddito ai servizi minimi per una vita dignitosa, viene erogato un contributo, fino alla misura del cinquanta per cento, per i costi relativi alle utenze per fornitura di gas, acqua, elettricità, per la telefonia fissa e per l’alloggio.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto nei limiti dell’importo massimo come definito all’articolo 2 comma 3, e non concorre alla determinazione del requisito di cui all’articolo 3 comma 1.
4. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di attuazione del contributo di cui al comma 2.
Titolo IV – Accesso alle erogazioni
Articolo 9 – Modalità di accesso alle agevolazioni
1. I soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 presentano agli uffici di cui all’articolo 13 istanza per usufruire di benefici e delle agevolazioni della presente legge.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 15 saranno indicate le dichiarazioni e la documentazione necessarie per accedere ai benefici della presente legge.
Articolo 10 – Decadimento dalle agevolazioni
1. Decade dalle agevolazioni e dai benefici della presente legge regionale il lavoratore che ottenga un lavoro a tempo pieno e indeterminato.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di sospensione dei benefici e delle agevolazioni della presente legge per i soggetti di cui al comma precedente.
Articolo 11 – Sanzioni per i datori di lavoro
1. Nei confronti del datore di lavoro che non attesti l’esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce dei benefici di cui alla presente legge regionale viene applicata la sanzione amministrativa pari all’ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di controllo e monitoraggio delle violazioni di cui al comma precedente.
Articolo 12 – Sanzioni per i lavoratori
1. Nei confronti del lavoratore che non dichiari ogni forma di reddito percepito sono sospese immediatamente le erogazioni dirette e indirette di forme reddituali di cui alla presente legge.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di controllo e monitoraggio delle violazioni di cui al comma precedente.
Titolo V – Modalità di organizzazione e attuazione delle norme della presente legge
Articolo 13 – Istituzione dell’Ufficio competente
1. Viene istituito – presso il Dipartimento Regionale competente in materia di Politiche Sociali – l’Ufficio competente dell’accoglimento e della valutazione delle richieste per l’accesso ai benefici.
2. L’ufficio di cui al comma precedente è altresì preposto al coordinamento delle attività legate alla presente legge.
3. Il regolamento di cui all’articolo 15 definirà le modalità di organizzazione di tale ufficio.
Articolo 14 – Copertura finanziaria
1. La Regione Abruzzo si fa carico dell’erogazione dei fondi necessari alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge regionale.
2. La Regione Abruzzo provvede alla copertura degli oneri di cui al comma precedente con adeguati stanziamenti di bilancio.
Articolo 15 – Redazione e approvazione del regolamento attuativo
1. Il regolamento attuativo delle modalità di erogazione diretta e indiretta di forme reddituali della presente legge, dei criteri di attuazione delle norme previste dalla presente legge e delle funzioni dei Comuni, delle Province e degli Enti coinvolti nella attuazione di questi, verrà approvato dal Consiglio Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Compito della Giunta Regionale in collaborazione con i partecipanti al comitato promotore della presente legge regionale di iniziativa popolare sarà redigere la proposta di regolamento che dovrà essere vagliata e approvata dal Consiglio Regionale.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definirà la struttura organizzativa degli uffici competenti e le modalità di comunicazione e organizzazione tra i Comuni, le Province e gli Enti coinvolti atte a permettere l’attuazione della presente legge regionale.
4. Sulla base delle modalità di organizzazione previste nel regolamento di cui al presente articolo, la Giunta Regionale può impartire specifiche direttive ai Comuni ed alle Province e agli Enti coinvolti.
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