Ammalarsi di galera: un supplemento di pena?
Un esposto a firma di 53 detenuti del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, è stato inviato al ministro Castelli, ai principali quotidiani, al ministro Storace, e a vari magistrati.
In esso si chiede un’ispezione in quanto l’istituto si fregia della qualifica di “Centro Diagnostico Terapeutico”, ma i malati … non se ne accorgono, anzi, sono convinti di essere delle cavie di un qualche centro di sperimentazione, il tutto sovvenzionato dalle varie Regioni, a spese dei cittadini. Traiamo spunto da questo esposto, per fare il punto sulla questione salute in carcere, alla luce della situazione di Torino.
"…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato…" (dall'art. 27 Costituzione)
L'articolo 32 della Costituzione dispone: "La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".
Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della persona. Tale tutela avviene nel contesto sociale dove la personalità dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi in una formazione sociale, é il luogo in cui il detenuto esplica la propria personalità.
Il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari é previsto anche dalle Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento dei detenuti, approvate il 30 agosto 1955 (artt. 22-26) e ribadite dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973.
L'articolo 11 della legge sull'Ordinamento penitenziario (L.354/1975), stabilisce che ogni istituto sia dotato di "servizio medico e servizio farmaceutico rispondenti ad esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e che disponga di almeno uno specialista in psichiatria".
Con le espressioni "servizio medico" e "servizio farmaceutico" si deve intendere l'organizzazione in ogni istituto, anche di dimensioni ridotte, di un servizio che assicura un armadio farmaceutico, una infermeria, attrezzature diagnostiche e cliniche e la presenza continuativa di un medico, mentre gli istituti di maggior dimensione, dispongono di strutture sanitarie organizzate e personale presente nell'intero arco della giornata e possono disporre di Centri Diagnostici Terapeutici.
Sempre nell'articolo 11 si definiscono le attività sanitarie interne agli istituti: · l'obbligo di visita all'ingresso nella struttura, · la discrezionalità di visita medica dei detenuti indipendentemente da richiesta, · la disponibilità del medico per le visite quotidiane dei malati, · l'adozione di misure per l'isolamento sanitario in caso di malattie contagiose e nel rispetto delle norme in tema di malattia psichiatria e salute mentale, · particolare attenzione alla tutela della salute delle detenute madri e dei loro figli.
L’art.17 del Regolamento di esecuzione dell’O.P. (D.P.R. 30 giugno 2000, n.230), prevede, tra l’altro che: “In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito a situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell’attività fisica.” (comma 9).
Ma qual è la reale situazione sanitaria, e igienica in generale, negli istituti di pena italiani? E a Torino in particolare? Ecco quanto risulta dal sito internet del Ministero della Giustizia.
Presidio sanitario attivo presso la Casa circondariale di Torino Le Vallette:
Nell'Istituto dovrebbe prestare servizio il seguente personale sanitario e infermieristico:
medici N. 8 infermieri di ruolo N. 5 infermieri non di ruolo N. 37
Per assicurare un idoneo servizio di assistenza sanitaria dovrebbe essere attiva, con rapporto convenzionale, la guardia medica per 90 ore al giorno sia nei giorni feriali che festivi.
Il servizio infermieristico dovrebbe essere attivo per un massimo di 156 ore al giorno, suddivise fra il personale infermieristico a disposizione.
L'istituto dovrebbe essere dotato di centro diagnostico terapeutico penitenziario per il ricovero delle persone detenute o internate, bisognevoli di accertamenti specialistici, consulenze specialistiche.
Prestano servizio di consulenza, con rapporto convenzionale, vari specialisti esterni.
Presso l'istituto dovrebbero essere presenti: · un presidio per soggetti tossicodipendenti, che opera in collaborazione con il Servizio Tossicodipendenti del servizio sanitario nazionale, in cui è prevista la presenza di: n.2 medici · infermeria attrezzata in grado di assicurare la degenza, le terapie infusionali e l'ossigenoterapia. un gabinetto odontoiatrico attrezzato per la fornitura della protesi dentaria. un gabinetto fisioterapico.
Presso l'istituto dovrebbe essere possibile eseguire: · endoscopie digestive esami doppler ecocardiografie ecografie radiografie
Effettuerebbe fisiokinesiterapia.
Il problema è verificare se tutto ciò esiste realmente, e come opera. Ogni detenuto, tramite i propri famigliari, può farci pervenire osservazioni ed esperienze in merito. Per ora possiamo già anticipare le seguenti osservazioni, raccolte direttamente dall’interno.
1) Non vi è più di 1 medico al giorno (di contro alle 90 ore di guardia medica giornaliere previste).
2) L’infermeria non è attrezzata e non è in grado di assicurare la degenza.
3) Il gabinetto odontoiatrico opera solo estrazioni.
4) Non pare ci sia un gabinetto fisioterapico.
5) Gli esami che sarebbe possibile eseguire in istituto è meglio evitarli…
La cosa più grave è che l’intero istituto, e soprattutto le celle e la stessa infermeria, è inagibile per le continue infiltrazioni d’acqua e l’umidità dilagante!
Dalle denunce che ci pervengono, risulta una realtà carceraria molto lontana dalle previsioni legislative (per non parlare di quelle costituzionali…). La riflessione più immediata è che il condannato al carcere, in Italia, si trovi ad espiare una pena duplicata se oltre alla privazione della libertà (cioè la pena detentiva prevista nella sentenza di condanna), si trovi ad ammalarsi in carcere per le pessime condizioni igieniche o, giuntovi già ammalato, la sua patologia si aggravi per le carenze organizzative e l’incuria. Oppure triplicata, vista la qualità e le condizioni di somministrazione del cibo; e così via: tutte pene, o meglio, afflizioni illegali in quanto non previste né in sentenza né dal nostro diritto vigente.
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