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[Processo Sud Ribelle] Trascrizione I Udienza
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 2:27 AM mail:

UDIENZA DEL 2 DICEMBRE 2004

[P= Presidente; D= difesa; A= accusa; C=difesa di parte civile; I=imputati]

COSTITUZIONE DELLE PARTI
QUESTIONI PRELIMINARI
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO F.S.C.


P: [Fa l’appello]

La parola alle parti per le questioni preliminari.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Ah, sì! Poiché i nostri tecnici della registrazione non conoscono le vostre voci, ogni volta che parlate dite il vostro nome perché altrimenti non riusciamo a trascrivere. Allora, la costituzione di Parte Civile per la Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. L’avvocato dello Stato chi è?
VOCE NON IDENTIFICATA - [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P:-. ...Luca Matarese. Prego avvocato.
D: (D’Abbabbo) -. Per F. G. vi è una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato che vorrei depositare prima del...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Va bene. Lo potevate fare anche fuori udienza, era uguale,no?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. ...per C. L. e F. G.. Prego avvocato, dica il suo nome.
D: (Branda) -. Avvocato Natalia Branda, difensore di F. ed E. C.
P: -. Sì, prego.
DIFESA: (Branda) -. Relativamente alla costituzione di Parte Civile spiegata dall’avvocato Matarese, Procuratore dello Stato, all’udienza del 24 maggio, noi Le chiediamo l’esclusione ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura penale della Parte Civile medesima poiché non risulta agli atti e né agli allegati prodotti dal Procuratore dello Stato alcun atto deliberativo in tal senso inteso da parte dei legali rappresentanti dei vari Ministeri... [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono] ...costituzione del Ministero degli Interni e del Ministero della Difesa oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tal ché, di fatto noi abbiamo una sorta di autorizzazione che interviene in una relazione. A quale tipo di atto pregresso e necessariamente propedeutico che dovesse poi dare... [Parola incomprensibile] ...all’autorizzazione da parte del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che alla fine si rivela come una sorta di atto sostanzialmente senza alcun significato proprio perché non riusciamo a catalizzare l’attenzione sulla genesi e sull’iter dell’atto deliberativo sotteso appunto a questa autorizzazione. Noi le produciamo una memoria, anche a nome degli atri colleghi codifensori, alla quale alleghiamo una sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione, che viene ripresa molto di recente e in particolare in data 24 maggio dal Gup presso il Tribunale di Bologna nel processo per l’omicidio Biagi che dichiara addirittura inammissibile per le stesse motivazioni dianzi esposte la Parte Civile... [Parola incomprensibile] ...proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P: -. Prego, dica il nome avvocato.
DIFESA: (Crisci) -. L’avvocato Crisci, associandosi, come vedrà dalle sottoscrizioni della memoria che l’avvocato Branda porterà, si associa a questa eccezione per la costituzione dell’avvocato dello Stato, specificando appunto che non è un’eccezione rispetto alla delega al Procuratore dello Stato, perché la delega sappiamo bene che è eterna a titolo dello Stato, ma è sulla specificazione, e la scelta del Ministero per il quale si costituiscono e quindi ritiene, questo difensore, che è addirittura carente del tutto la delega specifica che poi dovrebbe giustificare anche le motivazioni per cui si costituisce l’avvocato dello Stato. Poi volevo fare un’altra questione. Siccome stiamo entrando, anche se sono questioni preliminari, in una parte del merito e l’udienza è aperta, chiedere che gli agenti di Polizia ed i funzionari citati come testi non siano presenti in aula. Chiedo al Presidente di comunicare, Voi avete tutte le liste testi, e gli Ufficiali Giudiziari e non che sono presenti in aula devono essere allontanati.
P: -. Certo. Gli ufficiali che devono essere sentiti come testi non possono rimanere in aula durante lo svolgimento del dibattimento.
D: (Crisci) -. Faccio riferimento al Dottor Mortola che è presente in aula e che è da me conosciuto personalmente.
P: -. Sì. È lei?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Deve stare fuori allora!
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Non dal Palazzo, ma dall’aula sì! Cioè, le persone citate come testimoni devono rimanere, durante il dibattimento, fuori dall’aula! Altre questioni?
D: (Senese) -. Avvocato Annalisa Senese per il verbale nell’interesse dei suoi assistiti di fiducia. Giudice, noi preliminarmente intendiamo riproporre ai sensi dell’articolo 21 del codice di rito una questione di incompetenza territoriale che fu già proposta all’udienza preliminare e rigettata dal GUP di Cosenza. Noi riteniamo infatti che questa Corte di Assise non sia territorialmente competente e, a sostegno di quanto sosteniamo, depositeremo per l’appunto una memoria difensiva a cui da qui a poco mi riporterò. Però, vorrei un attimo illustrare le ragioni di questa eccezione. Il capo a del decreto che dispone il giudizio per quanto concerne i capi di imputazione degli odierni imputati attiene, com’è noto ormai al Presidente ed ai Giudici della Corte d’Assise, ad un’associazione, o meglio, ad una cospirazione mediante associazione finalizzata alla commissione di una serie di reati. In ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero costituito un’associazione per turbare l’esercizio delle funzioni di governo nel corso dei Vertici Internazionali di Napoli del marzo 2001 e di Genova del luglio dello stesso anno. Avrebbero costituito l’associazione con la finalità di effettuare una propaganda sovversiva e avrebbero costituito addirittura un’associazione composta di migliaia di persone e volta a sovvertire violentemente l’ordinamento economico costituito dello Stato. Nella parte descrittiva della contestazione in fatto si fa riferimento addirittura alla esigenza di una propaganda per creare una più vasta associazione di 20.000 persone che avrebbero dovuto, con quelle modalità, sovvertire l’ordinamento economico dello Stato. Ora, prescindendo da qualunque valutazione nel merito della contestazione perché non è questa la sede ed il momento deputato alla valutazione del merito, rimane un dato che secondo noi è essenziale: l’associazione che è contestata agli imputati, Signori Giudici, è un’associazione che opera, in ipotesi accusatoria, sull’intero territorio nazionale dal momento che leggerete nella parte finale del capo a: in Cosenza, Taranto, Napoli e Genova, dal marzo ad ottobre 2001. E d’altra parte gli imputati hanno appartenenze regionali profondamente diverse, tant’è che noi siamo oggi qui da tutta l’Italia, perché Casarini viene dal Veneto, ci sono imputati campani, imputati tarantini e così via. Quindi, nella contestazione, nell’ipotesi accusatoria c’è un’associazione operante sul territorio nazionale:Cosenza, Taranto, Genova, Napoli che dal marzo 2001, per quanto si legge dalla contestazione al capo a, avrebbe operato all’interno del più vasto movimento della “Rete del sud Ribelle” costituita a Cosenza il 19 maggio 2001 e della “Rete No Global” che è appunto questo movimento addirittura internazionale che opera nel mondo e che pertanto, per quanto attiene alla fattispecie in esame, è il profilo nazionale quello che ci interessa e quindi l’ipotesi accusatoria di un’associazione nazionale. Ora, dal momento che il momento genetico della presunta associazione è assolutamente insondabile, lo stesso rappresentante della Pubblica Accusa non è stato in grado di fornire neppure in ipotesi accusatoria quello che dovrebbe essere il momento genetico e costitutivo dell’associazione, è evidente che per radicare la competenza si applica l’articolo 8 del codice di procedura penale e pertanto si deve guardare al luogo ove per primo ha avuto inizio la consumazione del reato. Ora, noi riteniamo che certamente questo luogo non sia Cosenza e questo risulta, Signori Giudici, dalla mera lettura del decreto che dispone il giudizio, perché la lettura integrale delle contestazioni consente senz’altro di evincere che l’assioma accusatorio presuppone e prevede che gli imputati avrebbero agito innanzitutto a marzo 2001, con la condotta di turbativa delle funzioni di governo, avvenuta a Napoli il 17 marzo del 2001. E’ vero che il Pubblico Ministero ha modificato la contestazione rispetto ai capi di imputazione originariamente contenuti e previsti nell’ordinanza di custodia cautelare perché Voi avrete sicuramente, ai fini della valutazione, giudicato cautelare l’ordinanza ai vostri atti. Inizialmente il Pubblico Ministero contestava al capo a, fra i reati satellite, innanzitutto la turbativa, cioè il II comma e l’articolo 289 del codice penale, sostanziale per i fatti di Napoli. Successivamente, poiché la Difesa aveva contestato l’inverosimiglianza di un’associazione che sarebbe stata costituita il 19 maggio 2001 a Cosenza e che già a marzo, a Napoli commetteva reati, il Pubblico Ministero ha modificato il capo di imputazione eliminando dalla contestazione di cui al capo a il reato satellite del 289 capoverso per quanto attiene ai fatti di Napoli ed ha mantenuto la contestazione per quanto riguarda Genova, cioè ha detto che l’associazione avrebbe agito per la prima volta estrinsecando il momento genetico con le condotte tenute a Genova nel luglio 2001. E però, innanzitutto ha mantenuto il reato satellite per i fatti di Napoli e soprattutto, Signori Giudici, all’esito delle udienze di riesame ha modificato l’impostazione accusatoria perché si è reso conto che la “Rete per il Sud Ribelle” non era un’associazione criminalizzabile essendo chiaramente un’associazione costituita in un’assemblea pubblica il 19 maggio 2001 a Cosenza e costituita da forme di partecipazione le più ampie possibili e sicuramente legittime e, resosi conto della debolezza dell’impianto accusatorio e di una contestazione di tal fatta, ha modificato l’imputazione sostenendo che in realtà gli imputati avrebbero fatto parte di una sottoassociazione per così dire “segreta”, una costola della più ampia e legittima associazione della “Rete del Sud Ribelle”. Pertanto, il momento originariamente individuato della costituzione del 19 maggio 2001 della Rete per il Sud Ribelle a Cosenza non trova più alcuna ragione d’essere, è assolutamente fittizio e, mi perdoneranno i Giudici della Corte di Assise, solleva anche dei dubbi sui motivi per i quali oggi noi ci troviamo dinanzi alla Corte di Assise di Cosenza. Cioè, qual è la condotta in fatto o in diritto commessa dagli imputati che consente di radicare la competenza a Cosenza? Allo stato noi abbiamo un’associazione operante sul territorio nazionale all’interno del movimento legittimo della “Rete del Sud Ribelle” e della “Rete No Global” per come si legge dal capo d’imputazione, che avrebbe operato per sovvertire l’ordinamento economico dello Stato. Come avrebbe operato? Agendo a Napoli, a marzo 2001, con i movimenti di piazza che avrebbero turbato l’esercizio delle funzioni di governo e poi agendo a Genova nel luglio del 2001. Quindi... ovviamente noi contestiamo l’esistenza di un’associazione, ma per quanto concerne strettamente la prospettazione giuridica e la competenza, il primo momento sintomatico della genesi di questa associazione in ipotesi accusatoria esistente è Napoli! Cioè il territorio dove si sarebbe realizzata la prima estrinsecazione di un’associazione che di fatto, da una lettura ragionata dei capi di imputazione, emerge secondo l’impostazione accusatoria essere sorta già a marzo 2001 perché ce lo contesta al capo a. Dice: “da marzo 2001 a ottobre 2001”. Quindi, l’inizio della condotta contestata è marzo e, a marzo l’unica condotta estrinsecatasi da parte degli imputati che gli si può addebitare, è la partecipazione alla manifestazione per alcuni degli imputati, cosiddetta “Antiglobal Forum”, che è avvenuta a Napoli il 2001, ma comunque anche se non si volesse condividere questa prospettazione, il primo momento sarebbe comunque Genova! O Napoli o Genova! Non si vede come sia stata radicata la competenza a Cosenza, se è vero che la Cassazione ha reiteratamente ribadito anche di recente che laddove venga contestata un’associazione, sia essa di mafia, sia essa un 416 Bis o un 74 che operi sull’intero territorio nazionale con cellule di appartenenza regionale differente, ed è il nostro caso, si deve guardare... ovviamente per radicare la competenza territoriale, al luogo dove si è consumato per la prima volta, dove ha manifestato la sua operatività e ciò avviene con elementi comunque presuntivi! Ma possono utilizzarsi per la individuazione anche criteri che noi dobbiamo desumere dai reati fine (è la Cassazione della VI Sezione Penale del ’99 del Presidente Troiano). Quindi, attraverso i reati fine noi individuiamo la competenza territoriale. E’ evidente! Altrimenti non sarebbe materialmente possibile. Noi contestiamo questa competenza, siamo ben lieti dell’ospitalità che questa città ci offre, ma ci chiediamo e l’opinione pubblica intera si chiede: “Perché Cosenza?”. E, Signori Giudici, mi perdonerete una parte conclusiva che tecnicamente comunque posso riportare all’articolo 9 del codice di procedura penale. I motivi per i quali noi ci troviamo qui è perché questa indagine è stata fatta anche a Napoli, anche a Genova, perché gli odierni imputati erano iscritti per 270Bis anche a Napoli e prima che a Cosenza! Eppure, la Procura della Repubblica di Napoli per queste stesse condotte ha ritenuto non esistenti gli estremi per procedere per un’associazione sovversiva, tant’è io ho qui con me, la Procura della Repubblica di Napoli ha notificato agli imputati, dopo l’udienza preliminare a Cosenza, l’avviso ai sensi del 415Bis, cioè di chiusura delle indagini preliminari per i fatti del 17 marzo 2001 del “Global Forum di Napoli” contestando solo una resistenza. Io ho qui con me il 415Bis e, pure risulta dagli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, che questi imputati erano stati iscritti e l’iscrizione della notizia di reato io l’ho allegata alla mia memoria difensiva perché comunque si applicano le regole suppletive, l’articolo 9, solo ove non si riesca a radicare la competenza attraverso l’articolo 8 e noi riteniamo che ciò si possibile, ma comunque si deve considerare il luogo di iscrizione della notizia di reato e il luogo di iscrizione è Napoli perché la notizia di reato per 270Bis è stata iscritta. La data di Napoli è 26 aprile 2001! Io l’ho allegata e l’ho estratta, la copia, dal fascicolo del Pubblico Ministero, quindi è assolutamente controllabile. Laddove, invece la notizia di reato a Cosenza è stata iscritta il 28 aprile 2001 quindi tre giorni dopo a modello 44, ovviamente e in entrambi i casi, perché inizialmente erano ignoti gli autori del reato e poi si è proceduto all’identificazione. Pertanto io ritengo che innanzitutto la competenza si è radicata senz’altro a Napoli o, in subordine a Genova, perché sono i luoghi ove di fatto si sarebbe concretizzata per la prima volta, all’esterno, l’associazione che viene contestata agli imputati. Comunque, ove questa Corte dovesse ritenere di non condividere l’assunto difensivo, non si può applicare l’articolo 9 dal momento che l’Accusa non ha assolutamente indicato un fatto che consenta di ritenere il momento conclusivo, l’ultima condotta contestata agli imputati, ma anzi, a dire la verità, l’ultima condotta che questa Difesa rinviene dal decreto di citazione a giudizio addirittura è quella relativa alla propaganda sovversiva che, stando sempre all’assioma accusatorio, l’imputata O. V. avrebbe commesso per le finalità del gruppo eversorio il 21 ottobre a San Cesario di Lecce e quindi, leggendo i capi di imputazione e leggendo il decreto che dispone il giudizio manifesto una perplessità: “Perché sradicare la competenza dal Giudice naturale?” Perché, o si applica il comma III dell’articolo 8 e quindi è competente Napoli o, in subordine è competente Genova! Oppure, volendo applicare il primo comma dell’articolo 9 addirittura sarebbe competente la Puglia! Cioè... è paradossale! Quale è la condotta, quali sono gli elementi che consentono di ritenere che Voi siete competenti per questi reati? Capirete che il sospetto è che si sia voluta costruire una competenza territoriale inesistente! E francamente dal momento che esiste un principio che è quello del Giudice naturale ed è fondamentale perché è un principio costituzionalmente garantito che l’imputato sappia prima che inizi il processo quale è l’Autorità Giudiziaria che procederà e perché, e secondo quali criteri si è radicata la competenza, perché questi sono momento di garanzia dell’intera collettività, non solo degli imputati che oggi rispondono di una cospirazione mediante associazione sovversiva! Io Vi chiedo di evitare la genericità in cui è incorso il GUP nell’udienza preliminare che con una motivazione francamente incomprensibile ha sostenuto che l’eccezione di incompetenza sarebbe stata infondata atteso che il reato più grave in contestazione, lettera a della rubrica, risulta perpetrato a Cosenza sia con riferimento al primo atto riconducibile alla ivi asserita associazione illecita ed ivi costituita ed operante, sia con riferimento ad altre condotte ascritte al sodalizio criminoso. Quali?! La Difesa chiede: “Quali sono queste condotte?” Perché siamo oggi venuti da tutt’Italia in questa, per carità, splendida cittadina, a radicare una competenza in un Foro che francamente si dovrebbe occupare di criminalità organizzata, di mafia, di droga che sono i veri problemi che la collettività di questa Regione immagino viva. Quindi io deposito una memoria difensiva e Vi chiedo, con sentenza, di dichiararVi incompetenti e di trasmettere gli atti al Giudice naturale. Ovviamente è stata prospettata all’udienza preliminare e riproposta ai sensi del III comma dell’articolo 21, l’eccezione.
D: (Branda) -. È arrivato S. S., il decreto di contumacia credo debba essere revocato.
P: -. Chi è S.?
D: (Branda) -. S. S..
P: -. Revochiamo la contumacia, l’imputato è presente. Gli altri difensori?
D: (D’Alessandro) -. Allora, avvocato D’Alessandro, difensore di A. L., si associa alle eccezioni dei colleghi che mi hanno appena preceduto e sollevo una questione di competenza funzionale e per materia, anzi ripropongo, perché già ritualmente proposta nell’udienza preliminare, nella seconda data dello svolgimento dell’udienza preliminare, una questione di competenza per materia e per funzione del G.U.P. presso il Tribunale di Cosenza. Essendo evidentemente in presenza di reati di competenza della D.D.A., la lettura dell’articolo 51 comma 3 quater, in questo senso io formulo la mia eccezione, indica che quando si tratta di procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, le funzioni indicate nel comma 1 sono attribuite dal Pubblico Ministero presso la D.D.A., che è quella di Catanzaro. Ne conseguirebbe che il GIP competente dovrà essere evidentemente quello presso la D.D.A. di Catanzaro. A tal fine evidenzio che ad A. L. viene contestato al capo P, l’istigazione a disobbedire alle leggi dell’ordine pubblico, il capo di imputazione si conclude: “...con l’aggravante di aver commesso il fatto per finalità di eversione dell’ordine democratico”. È evidente che si tratta di una fattispecie che rientra nel 51 comma 3 quater e, d’altro canto, la stessa Cassazione con una sentenza che io vi produco, sentenza 17 maggio ’01 numero 571, a proposito dell’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche per reati di 416 semplice e non 416Bis o 74 D.P.R. 309/90 dice di abbandonare il criterio rigido della indicazione tassativa riportandosi ad un criterio di offensività del bene giuridico protetto dalla norma. Infatti, leggo brevemente: “Anche in questa sede non può che ribadirsi che l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di Cassazione ha da tempo abbandonato il rigido aggancio alla nozione di delitti di criminalità organizzata ad ipotesi tassative di reati mediante rinvio a singole fattispecie, facendo invece riferimento ad un criterio teleologico mediante una verifica di assoluta congruità della disciplina. La finalità perseguita dal Legislatore è da individuarsi in una esigenza di tutela della collettività non in funzione della omogeneità delle condotte, ma del tipo di attacco portato ai valori della convivenza civile. Più avanti specifica che: le figure delittuose riguardanti i reati commessi con uso di armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, con riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, rientra nella competenza della D.D.A.”. Quindi sotto un duplice aspetto sia tassativamente formulato per quanto riguarda l’articolo 51 comma ter ed anche secondo l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale a cui questa sentenza che io vi produco fa riferimento, le fattispecie indicate e contestate nei capi d’imputazione sono evidentemente alla luce di tutti quanti secondo me. Competente la D.D.A. presso la Procura di Catanzaro, quella Distrettuale. Quindi doveva essere competente il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro e quindi, in questi termini formulo la prima eccezione. La seconda eccezione è quella che riguarda la nullità del capo a per omessa indicazione della condotta descritta. Tra le varie contestazioni c’è quella di sovvertimento violento dell’ordinamento economico dello Stato. Sovvertire violentemente un ordinamento economico significa cambiare l’ordinamento economico dello Stato. Il nostro, nella fattispecie, è un ordinamento economico di tipo capitalista. Immagino che “sovvertire” presumo significhi trasformarlo in un ordinamento di tipo socialista o comunista, quindi con una centralizzazione dei mezzi di produzione e quindi una statalizzazione dei beni e dei mezzi di produzione. Non viene descritto però come, con quali condotte, si sarebbe materialmente sovvertito l’ordinamento economico dello Stato. Cioè, sovvertire violentemente un ordinamento economico è una cosa, di uno Stato oltretutto come quello italiano, abbastanza complicata e complessa, bisognerebbe dire come, con quali condotte e verso quali finalità, cioè come questo ordinamento andava trasformato. Lo stesso discorso per “sovvertire l’ordinamento del mercato del lavoro”, non viene indicata la condotta attraverso la quale si sarebbe dovuto sovvertire questo ordinamento del mercato del lavoro, quindi anche nullità del capo a per omessa indicazione della fattispecie descrittiva, cioè della condotta che dovrebbe integrare la violazione della norma, e poi ho preso la parola e quindi concludo, anche se non è il rituale, vorrei che la Corte comunque pronunciasse una sentenza di assoluzione ai sensi dell’articolo 129 del codice di rito per quanto riguarda il capo e in cui, all’imputata A., viene contestata una istigazione a disobbedire alle leggi dello stato e soprattutto l’articolo 289 nel caso specifico, la cui condotta si sarebbe realizzata attraverso la pubblicazione di un manuale di autodifesa che dovrebbe essere corpo del reato e quindi essere allegato al fascicolo del dibattimento, e questa condotta descrittiva, integrativa del 289, dovrebbe essere quella di aver redatto questo manuale di autodifesa. Nel capo di imputazione vengono riportate alcune di quelle che dovrebbero essere le frasi del manuale di autodifesa in cui si dice: “Raccomandando di portare sul posto diversi giorni prima le maschere antigas, che notoriamente sono uno strumento di difesa e non di offesa, e tutto il necessario allo scontro di piazza. Per evitare i controlli al momento dell’arrivo a Napoli...”, questo non è vero, perché quello che ci si raccomanda di portare sono gli striscioni, le maschere antigas e poi scarpe da ginnastica nel caso specifico, assorbenti o cose del genere che sicuramente non sono idonei ad integrare la fattispecie di cui al 289. Quindi concludo questo mio brevissimo intervento chiedendo appunto che la Corte voglia pronunciare ai sensi del 129 sentenza di proscioglimento in relazione al capo e per A. L..
D: (Petitto) -. Presidente, chiedo scusa, la Difesa vorrebbe sapere se Lei intende ritirarsi in Camera di Consiglio per decidere anzitutto sulla questione di incompetenza oppure concludiamo in ordine alle questioni preliminari? La questione di competenza è ovviamente preliminare a tutte le altre questioni preliminari!
P: -. Vi vogliamo sentire tutti!
D: (Crisci) -. Veramente tra le difese abbiamo concordato proprio questo, che prima si faranno le eccezioni e poi ciascuno di noi aderirà o meno alle eccezioni. Quindi ci sentirete tutti!
VOCE NON IDENTIFICATA -. Posso?
P: -. Sì, prego.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Prima il nome, grazie.
D: (D’Addabbo) -. Avvocato D’Addabbo per F..
P: -. Dunque, dicevamo questo, vista la corposità delle eccezioni, per come ci stiamo rendendo conto, fatele tutte perché poi la Corte si riserva, altrimenti non usciamo più dalla Camera di Consiglio. Fatele tutte e poi le valutiamo tutte.
D: (D’Addabbo) -. Certo. Avvocato D’Addabbo per F. G.. Faccio presente che è arrivato il mio assistito, quindi chiedo che venga revocata la dichiara...
P: -. Che si chiama come, avvocato?
D: (D’Addabbo) -. F. G.
P: -. F. G. Prego avvocato, lei voleva dire qualcosa?
D: (D’Addabbo) -. Sì, volevo concludere per una questione, insomma dire altre due riflessioni e considerazioni sulla questione appunto della incompetenza per territorio, cercando di non ripetermi rispetto alle considerazioni che ha appena svolto la collega Senese ed alle quali chiaramente aderisco completamente. In effetti, come questa Corte potrà rendersi conto dalla lettura del decreto che dispone il giudizio e quindi dei capi di imputazione con riferimento al reato contestato più grave, “quod penam”, ossia l’articolo 305 del codice penale di cui al capo a contestato a tutti gli imputati come ha efficacemente espresso e sottolineato la mia collega poco fa, nessun elemento storico circa la costituzione, il reale momento costitutivo dell’associazione illecita qui imputata, che possa radicare la competenza per territorio a Cosenza, emerge appunto anche dalla semplice lettura del capo di imputazione. E quindi, qui il problema serio è uno, cioè o si ammette che imputato di questo processo è l’intera Rete del Sud Ribelle, costituita da alcune centinaia di persone, in realtà da strutture, comitati ed associazioni che si fanno portatori della lotta contro la disoccupazione, il degrado ed altri mali che affliggono il Meridione e non solo, e quindi, cioè, si ammette che imputato di questo processo, qui a Cosenza, è proprio il dissenso politico pacifico, che invece è legittimo, è tutelato dalla Costituzione, oppure se questo non è, e quindi le imputazioni riguardano una presunta associazione cospirativa, diciamo così, illecita, che si sarebbe costituita all’interno della Rete del Sud Ribelle legittima, allora sicuramente questo processo non può, non deve celebrarsi a Cosenza! Come diceva prima la collega non è un problema di inospitalità o di non... un nostro problema rispetto alla Corte...
P: -. Ma noi non ci offendiamo, non ci offendiamo per questo!
D: (D’Addabbo) -. Ecco! Sicuramente, ecco, da un unto di vista proprio tecnico giuridico manca l’elemento che possa radicare la competenza qui a Cosenza e quindi da questo punto di vista devo dire che proprio nel giudicato cautelare, e questo..., è stata correttamente ricostruita l’intera vicenda dalla collega Senese, proprio il Tribunale per il riesame in sede di rinvio si è molto preoccupato di sottolineare e, come dire, delimitare i limiti della contestazione di cui all’articolo 305 codice penale sottolineando proprio, leggo testualmente a pagina 8, che appunto: “L’associazione contestata di cui all’articolo 305 c.p. si sarebbe creata all’interno di un’associazione non illecita denominata Rete Meridionale del Sud Ribelle, costituita in Cosenza in data 19/5/2001, al fine di commettere i delitti indicati al capo a”. Quindi, diciamo, è questo il problema centrale, non c’è alcun dubbio che questa rete, ho detto legittima, di associazioni, comitati, si sia costituita nel corso di alcune riunioni evidentemente svoltesi a Cosenza, però se a questo si deve dare il ruolo di momento costitutivo dell’associazione illecita, allora significa appunto mettere sotto processo l’intera associazione della Rete del Sud Ribelle e quindi, come ho detto prima, un coordinamento di strutture che invece legittimamente esprimono il loro dissenso e la loro contestazione al sistema politico, economico e sociale in Italia. Da questo punto di vista, dicevo, discende quindi l’impossibilità di radicare la competenza a Cosenza e quindi applicare quei criteri presuntivi, come indicava la collega, elaborati comunque dalla giurisprudenza e su cui veramente ho trovato numerosissime sentenze della Corte di Cassazione che qui non sto a ripetere e che ho indicato nella memoria che depositerò e quindi, diciamo, gli elementi che valgono a radicare la competenza per territorio nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all’esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell’associazione nello spazio. E quindi è proprio sulla base di questo, in mancanza appunto dell’elemento storico certo della genesi dell’associazione, quello che rileva è proprio il luogo in cui accadono i primi fatti criminosi attribuiti alla presunta associazione. Da questo punto di vista devo dire quindi che sicuramente dalla lettura dei capi di imputazione, anche a voler prescindere dalla valutazione circa la contestazione di cui al capo c mi pare, e comunque la contestazione del reato di cui all’articolo 289 comma 2 per i fatti accaduti a Napoli, quindi a voler comunque prescindere da una valutazione se questo reato possa effettivamente essere individuato come un reato fine della già costituita associazione o no, in ogni caso Cosenza non può essere competente perché, dicevo, anche a prescindere da queste valutazioni che eventualmente potrebbero attenere più al merito, dalla semplice lettura
del decreto che dispone il giudizio vedrete chiaramente che il luogo in cui si è manifestata concretamente per la prima volta l’attività criminosa è comunque e sicuramente la città di Genova, durante il vertice dei Capi di Stato del G8 il 20 e 21 luglio del 2001 e quindi basta appunto leggere il capo di imputazione di cui alla lettera a. Anch’io chiedo in conclusione che questa Corte di Assise dichiari la propria incompetenza e trasmetta gli atti al Giudice naturale per competenza, associandomi in questo alle richieste che ha poc’anzi illustrato la collega Senese. Chiaramente mi associo anche alla eccezione illustrata dal collega che mi ha preceduto, Mario D’Alessandro, e per quanto riguarda la costituzione della Parte Civile, nell’associarmi anche qui alla memoria depositata, volevo soltanto far presente che nell’atto di costituzione di Parte Civile, oltre alla mancanza di qualsiasi specifico provvedimento che autorizzi da parte dei legali rappresentanti dei ministeri che comunque autorizzi o comunque esprima la volontà di costituirsi Parte Civile in questo procedimento, volevo far presente che manca completamente l’indicazione del nome e del cognome del difensore al di là dell’autorizzazione “ad litem” e quindi immagino, quindi ritengo che ci sia una violazione dell’articolo 78 codice di procedura penale lettera c. Deposito la memoria che ho appena illustrato, grazie.
D: (Senese) -. Presidente, scusi, sono sopraggiunti F. C. e A. D.V., sono presenti in aula e chiedo che venga revocato il provvedimento dichiarativo di contumacia.
P: -. Dove sono?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. C. e D.V. Quindi revochiamo la contumacia anche di F. perché non lo abbiamo detto. Sono tutti presenti, quindi?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. O. V. invece non è venuta e quindi rimane la contumacia solo per O. V.
D: (Crisci) -. Scusa... posso chiedere al collega Petitto se ha ancora eccezioni sull’incompetenza o possiamo passare...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
D: (Crisci) -. Ah, allora posso fare una questione prima? P: -. Prego avvocato Crisci.
D: (Crisci) -. Avvocato Crisci. Pur aderendo, associandomi alle eccezioni già proposte, facendo presente che appunto l’avvocato Branda congiuntamente a questa Difesa difende il C., e l’avvocato Crisci è anche per S. S., si associa alle richieste di eccezione sulla costituzione di Parte Civile e sulle richieste di incompetenza, sempre confermando che appunto sull’incompetenza, questo per i Giudici Popolari, perché credo che anche loro debbano essere partecipi ed i Giudici togati spiegheranno sì in Camera di Consiglio, ma credo che anche noi dovremmo fare uno sforzo per far capire ai Giudici Popolari come queste questioni siano così importanti anche se hanno già fatto altri processi, però che noi insistiamo su questa questione dell’incompetenza perché tutti debbano sapere chi è il Giudice competente, perché le eventuali sentenze non siano annullate nei gradi successivi proprio per carenza di competenza, per carenza degli elementi che radicano appunto la possibilità di poter processare delle persone nella città dove si processano. L’avvocato D’Alessandro ha eccepito poi il problema della competenza per materia che è destinata quando si parla di atti di terrorismo, come purtroppo è stato contestato un articolo che dà il fine di terrorismo addirittura alla produzione di un opuscolo di autodifesa dei manifestanti che si trovano in occasione di alcune manifestazioni in situazioni in cui ci sono dei tumulti. Quindi è stato contestato questo articolo 1 della famosa legge Cossiga che prevede che qualsiasi reato fatto con il fine di terrorismo aumenti più di 1/3 la pena eventualmente irrogata. Queste gravissime accuse sono comprese in questi capi di imputazione, ma proprio a questo fine, questa Difesa interviene per chiedere che venga annullato il decreto che dispone il giudizio ex articolo 429 in quanto la genericità del capo di imputazione come già illustrata nell’occasione delle eccezioni di incompetenza, che il capo di imputazione non fa riferimento a nessun elemento concreto dal quale si evinca quale è la città competente, la Corte d’Appello competente o il Tribunale competente, ma non c’è nessun elemento che indica la pericolosità di questa associazione. Se pur esistesse la pericolosità di questa associazione, attraverso quali condotte? E su questo la Cassazione ha più volte ribadito che anche se il reato di associazione o il reato di cospirazione o i reati di attentati ai poteri dello Stato sono comunque reati che vanno puniti prima che abbiano degli effetti concreti e si dicono cosiddetti reati a punizione anticipata perché si deve prevenire giustamente, ma quando si previene si deve indicare quali sono le condotte che fanno prevedere che queste persone faranno un atto di sovversione dello Stato o dello Stato democratico, ripeto, dello Stato democratico; perché questi reati che sono nati in un codice formato nell’era fascista, che era un regime totalitario, autoritario, che voleva prevedere qualsiasi mossa di chiunque contro lo Stato, elaborò queste norme e fu usato moltissimo durante il fascismo e ci furono dei Tribunali speciali, ad hoc. In Italia abbiamo dei Tribunali Ordinari o la Corte d’Assise per materia che si occupa di questi reati. Ma perché sono rimasti nel nostro codice questi reati nonostante non c’è più un regime totalitario ed autoritario, o comunque, così si presume da parte di chi fa le norme oggi in questo paese? Sono rimasti questi reati perché si è presunto che probabilmente anche contro un regime democratico l’attenzione deve essere massima nei confronti di chi comincia anche ad organizzarsi per sovvertire le istituzioni democratiche. Quali sono le condotte antidemocratiche che fanno intervenire l’Autorità Giudiziaria per evitare che siano portate a termine o che condizionino un’operazione di rivolta autoritaria? Perché noi dobbiamo difendere un regime democratico e quindi queste norme devono evitare che ci siano rivolte autoritarie, dittatoriali, questo è il senso delle sentenze della Corte di Cassazione che, più volte adita, su questi reati ha detto: “No, questi reati devono rimanere.” E allora, quando si dice che questi giovani devono essere giudicati perché volevano costituire un’associazione, che vorrebbe che cosa? Non viene indicato! Vogliono un regime dittatoriale? E dove lo abbiamo visto? Devono essere punite queste condotte delle quali non sappiamo? Perché la condotta di fare un libretto di autodifesa per esempio, o di provocare la Polizia com’è in un altro capo di imputazione, non sono condotte che possono far sorgere il dubbio? Ma soprattutto a Voi Giudici Popolari che non siete addentro alle leggi, alle normative, a tutte quelle disposizioni che possono far creare un’abitudine in noi avvocati e nei Giudici ad evidenziare subito una condotta, non le troverete queste condotte perché saranno sottoscritte da altre norme! Una resistenza non può essere una rivolta! Una resistenza o addirittura una difesa che a volte può essere considerata come una resistenza, perché mettersi una maschera antigas, se qualcuno è stato allo stadio lo sa bene, che addirittura c’è gente che manda dei fuochi d’artificio, ma ci sono degli agenti che a volte sono costretti a tirare dei gas lacrimogeni che non ci si respira! Allora, qualsiasi persona che va allo stadio potrebbe anche portarsi la mascherina antigas sapendo che possono succedere queste cose! In Italia dal ’48 ad oggi, in tutte le manifestazioni, non ricordiamo Reggio Emilia, non ricordiamo Roma, più volte Milano, dove ci sono stati dei morti, Genova dove c’è stato un morto non tra le Forze dell’Ordine, la gente si è dovuta riparare dai lacrimogeni che adesso sono addirittura gas pericolosissimi come il “ciesse” che bloccano la respirazione! Non fanno solo lacrimare gli occhi, bloccano la respirazione! Ci sono state denunce di persone che hanno dovuto denunciare che hanno subito delle lesioni fortissime ai polmoni a causa di questi acidi messi dentro i lacrimogeni! Allora, Voi questo vedrete nei capi di imputazione: le maschere antigas, il libretto, l’invasione di un ufficio, l’intimidazione ad un ufficio! Dove stanno queste condotte?! Le stiamo cercando in tutti i 30.000 fogli del processo, ma nel capo d’imputazione soprattutto, non ci sono! Questa genericità del capo di imputazione noi la eccepiamo qui ed insistiamo che il decreto che dispone il giudizio sia annullato perché il capo di imputazione deve essere preciso! Dobbiamo sapere da che cosa ci dobbiamo difendere, non possiamo difenderci se non abbiamo con precisione illustrate le condotte che la Cassazione prevede, sempre che ci siano anche per le associazioni sovversive, condotte che ci dicono che abbiano dato luogo al presupposto, all’indagine e all’imputazione per associazione sovversiva, per propaganda sovversiva, per attentato agli organi istituzionali. Quindi insisto perché sia disposta la nullità del decreto che dispone il giudizio per tutti gli imputati e per i miei in particolare.
P: -. Avvocato Petitto, prego.
D: (Petitto) -. Allora, nel meticciato dei dialetti e degli accenti adesso sentirete uno del Sud, perché sono di Catanzaro.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono] a Napoli.
D: (Petitto) -. Sì, dove le campane fanno in quel modo che dite voi di Cosenza, del Nord appunto! Avvocato Carlo Petitto in Difesa di A. C. Illustre Signor Presidente e Signor Giudice a latere, Signori Giudici del Popolo, le questioni che intendo prospettare alla vostra attenzione ricadono ovviamente nell’alveo dell’articolo 491 con riferimento all’articolo 181, cioè alcune questioni di nullità già, lo preciso, sollevate in seno all’udienza preliminare da uno o da più difensori e rispetto alle quali comunque tutti si sono riportati, nonché alcune questioni di inutilizzabilità, addirittura inesistenza di alcuni atti ed ancora, infine, alla richiesta nullità del decreto dispositivo del giudizio nonché dell’udienza preliminare per violazione assoluta del diritto di difesa in quanto, come proverò ad argomentare da qui a poco, esistono una serie di atti che noi abbiamo scoperto esistere, mi si permetterà il bisticcio, solo nell’ambito dell’udienza preliminare e non hanno mai fatto invece parte della discovery totale ed assoluta che si completa e si realizza con l’articolo 415Bis e soprattutto con l’avviso che segue all’articolo 415Bis. La prima censura che propongo, e anticipo ovviamente che ci sarà una memoria scritta, sottoscritta da tutti i difensori giusto appunto per evitare di perdere elementi per strada, ovviamente la prima censura che invoco è la nullità di tutti i provvedimenti di sequestro operati e realizzati ed adottati nel presente procedimento, nel 3997/01 Mod.21 R.G.n.r. per omessa o comunque apparente motivazione del decreto di perquisizione datato 6/11/2002 e notificato agli imputati in uno, con l’ordinanza di custodia cautelare in data 15 novembre 2002, e questa nullità si riverbera sul sequestro per mancata identificazione dei beni oggetto dell’apprensione, quali corpo del reato o cose pertinenti al reato. Ulteriore ed altra valutazione è l’omessa motivazione del sequestro che è avvenuto in conseguenza della perquisizione 6/11/-15/11/2002 in ordine alla finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti in quanto corpo di reato, o per essere i beni appresi in quella sede, necessari per l’accertamenti dei fatti come cosa pertinente al reato. Le nullità invocate ovviamente si riverberano sull’articolo 247, 252, 253 e 125 del codice di rito. Violazione dell’articolo 354 e 355 per mancata convalida dei provvedimenti ablativi, dei provvedimenti di sequestro operati dalla Polizia Giudiziaria; violazione dell’articolo 366, per omesso avviso ai difensori di deposito degli atti del procedimento e, nello specifico, degli atti di perquisizione e sequestro dei quali vi ho parlato e, questo, con riferimento ai verbali di sequestro. Ovviamente adesso enuncerò nello specifico le lagnanze. Ulteriore censura e proposta con riferimento ad un verbale di sequestro che ovviamente immagino sia transitato legittimamente, ci mancherebbe, nel vostro fascicolo del dibattimento e mi riferisco al sequestro operato nell’ambito del procedimento 3293/01 Mod.44, ovvero il sequestro del cosiddetto “Documento N.I.P.R.”. Conseguenza: è il primo documento, Illustre Presidente, che dà il la a questa indagine e più oltre sarà oggetto di altre e diverse valutazioni, ovviamente se supereremo la fase della competenza. In relazione ed in conseguenza ovvia, “de plano”, di quanto detto, io invoco la nullità ex articolo 185 di tutti gli atti conseguenti, vale a dire di tutti gli accertamenti tecnici delle attività infoinvestigative realizzate sul materiale oggetto appunto di sequestro in capo agli imputati con riferimento al procedimento 3997, nonché con riferimento al procedimento 3293/01 Mod.44, tutte le attività intercettative, ne parlo in termine di nullità come nullità conseguente, perché appunto si riverbera dalla nullità del sequestro principale appunto in conseguenza del sequestro del “Documento N.I.P.R.”. Adesso vado ad illustrare questi dati. Il Pubblico Ministero, il Dottor Fiordalisi, con provvedimento di perquisizione locale e personale datato 6 novembre 2002, notificato agli imputati ripeto il 15 novembre 2002, disponeva la perquisizione degli all’epoca indagati, delle loro abitazioni e degli altri luoghi pertinenziali: auto, magazzini, garage e quant’altro. Il Pubblico Ministero sosteneva nel decreto di perquisizione locale e personale che ovviamente è in atti, a pagina 14 e 15, che all’interno di questi luoghi e/o sulle persone degli indagati si sarebbero rinvenuti una serie di oggetti. L’elenco lo troverete, e vi risparmio dalla enunciazione e dalla lettura, a pagina 14 e 15 del decreto di perquisizione locale e personale che ho appena richiamato. Questi beni sono beni assolutamente generici e peraltro non vengono individuati né come beni da qualificare giuridicamente “corpo di reato”, né come beni da qualificare giuridicamente come “cosa pertinente al reato”. E così a pagina 21 di questo robusto atto di perquisizione locale e personale. A pagina 21 il Procuratore della Repubblica dispone, e quindi detta ordine alla Polizia Giudiziaria, la perquisizione di appartamenti, locali, delle persone, dei luoghi chiusi, delle pertinenze e di quant’altro con conseguente sequestro. Qui cito rapidamente senza dimenticare neanche una virgola: “A norma dell’articolo 252 di quanto rinvenuto (quali cose pertinenti al reato) e in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini”. E allora, un primo step, un primo livello, una prima valutazione: i beni indicati a pagina 14 e 15 sono beni assolutamente generici, beni che in ogni caso non vengono ribaditi nel provvedimento dispositivo, prescrittivo nell’ordine dato alla Polizia Giudiziaria di ablare, di apprendere un bene. E allora, la prima censura è che in realtà il provvedimento di perquisizione non contenga neanche l’ordine di andare a perquisire al fine di prendere, acquisire un bene determinato, ma affidi alla Polizia Giudiziaria appunto, di sequestrare quanto rinvenuto ritenuto utile ai fini dell’indagine. Il nocciolo valutativo cioè dell’attività eventualmente ablativa è affidato esclusivamente agli ufficiali e sottoufficiali di Polizia Giudiziaria che in quella notte si presentarono presso le abitazioni e tutti gli altri luoghi di pertinenza degli imputati. Va da sé pertanto, che i provvedimenti di sequestro operati quella notte dovevano essere necessariamente seguiti da provvedimento di convalida del Pubblico Ministero che però, non è mai giunto. E sul punto in memoria ci siamo permessi di indicare anche un paio di sentenze, la sentenza Golfetto e la sentenza Arcolin 2002, ’99 ed altre...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
D: (Petitto) -. Appunto! È un melting-pot di razze e di lingue! In queste sentenze viene chiaramente prescritto, da parte del Supremo Collegio, come nel caso di individuazione rispetto a “genus” di beni, quindi a beni assolutamente generali, operata dalla Polizia Giudiziaria quindi con un’attività conoscitiva, valutativa, ermeneutica, sul posto operata è rimessa esclusivamente alla sua volizione. Al suo operato ed alla sua discrezione deve intervenire il pronunciamento di convalida del Pubblico Ministero. Ma siccome siamo al Sud, non sappiamo se ribelle, vogliamo essere creativi e allora vogliamo fare anche un discorso al contrario e vogliamo essere più realisti del re e chiedere: “E se invece il provvedimento del sequestro contenga già l’indicazione dei beni da sequestrare? Il provvedimento di sequestro, rectius di perquisizione e poi di sequestro, è valido?” Ribaltiamo quindi la valutazione in punto di ermeneutica giuridica. Ritiene la Difesa di no, perché in tutto il corpo di questo decreto di perquisizione e sequestro, ove si debba ritenere un ordine di sequestro di beni determinati, ma così riteniamo non è per le censure esposte, ebbene, non si comprende se si stiano sequestrando “cose pertinenti al reato” o “cose corpo del reato”. Gli unici due generi di beni sotto il profilo giuridico rilevanti ai nostri fini e comunque nell’ordinamento con riferimento al sequestro probatorio quale quello del caso, ma in ogni caso manca il riferimento a quella necessarietà, a quel finalismo probatorio che ormai in giurisprudenza è definitivamente passato, è stato accertato perché è superata addirittura quella “querelle” che diceva che per il corpo di reato non vi dovesse essere la necessità di indicare il finalismo probatorio, essendo il corpo del reato in re ipsa(?), cosa finalizzata ad un accertamento probatorio, e quindi non vi era necessità di motivare lo spossessamento del corpo del reato. La sentenza Ferazi, la 5876 del 2004 ha definitivamente tranciato ogni dubbio intimando e prescrivendo che vi sia sempre, per il corpo del reato e per la cosa pertinente al reato, questo era un elemento ovviamente già insito nel codice, la enunciazione del criterio della finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti. E allora l’ambiguità espositiva, anzi la mancata esposizione delle cose sequestrabili, semmai sia stato indicato, ripeto noi riteniamo di no, non consente di valutare se le cose siano cose pertinenti al reato o corpo del reato proprio perché manca questo elemento, motivo ineludibile. Passando ad un ulteriore aspetto, è bene evidenziare come gli atti compiuti dalla Polizia Giudiziaria o per meglio dire dal Pubblico Ministero che delega la Polizia Giudiziaria, ricadano nell’alveo degli atti di cui all’articolo 365 e 366, atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso, è un atto a sorpresa ed anche qui va da sé che il difensore non possa essere preventivamente avvisato di un atto che si andrà a compiere e che ha come elemento essenziale la possibilità di cogliere la genuinità di un dato storico. Ebbene, se però il difensore ha diritto di partecipare senza essere avvisato, ha sicuramente un diritto, quello cioè di ricevere avviso e notifica del deposito degli atti di perquisizione e di sequestro che sono stati realizzati. Ebbene, questo verbale di deposito non è mai stato notificato alle parti, anche questa è una censura già proposta in sede di udienza preliminare, ma l’ho dato come prerequisito. L’omesso avviso di deposito del verbale di sequestro comporta una nullità generale a regime intermedio, per cui la fase di caducazione dalla fase dell’udienza preliminare che noi abbiamo superato perché abbiamo già eccepito in quella sede. Ulteriore questione di nullità invece ricade e riguarda un altro verbale di sequestro che fa parte del provvedimento, madre di tutte le battaglie, poi lo vedremo eventualmente più avanti, ovvero il sequestro del volantino N.I.P.R., un documento di circa 17 pagine che dovrebbe essere in atti, io non ho potuto verificare, lo farà ovviamente l’Illustrissimo Presidente o il Giudice a latere. Si tratta di un documento di 17 pagine con riferimento ad un attentato compiuto a Roma e rivendicato in Rende il 27 aprile dell’anno 2001. Ebbene, vedrete anche qui la convalida. Qua sì c’è ovviamente una convalida di sequestro. La convalida dice solamente che: “Si sequestra perché corpo del reato”. Punto! Non c’è null’altro! È evidente che anche qui, a mente la sentenza Ferazi, ci si trovi in un’ipotesi di nullità che non riguarda il sequestro per come dedotto sin qui e gli atti da questo dipendenti che sono quelli che ho detto prima: -le intercettazioni telefoniche, le attività infoinvestigative e quello più compiutamente troverete nella memoria. Il secondo capitolo delle censure che questa Difesa propone è la inutilizzabilità o comunque nullità per violazione del diritto di difesa (178 lettera c), dell’acquisizione di alcuni documenti. Ovviamente questi documenti non sono nel fascicolo del dibattimento, ma noi riteniamo di doverlo eccepire adesso anche perché la prima delle questioni che andrò a rassegnare involge direttamente il problema della competenza. La questione di inutilizzablità o di nullità per violazione del diritto di difesa (178 lettera c), riguarda le acquisizioni di un documento e le acquisizioni in seno alle indagini di un documento denominato “La Globalizzazione è sotto casa”, del cosiddetto “Manuale di Autodifesa” e di tutte le VHS, vorrei che fosse chiara alla fonoregistrazione, acquisite in questo procedimento e soprattutto quelle provenienti dalla Questura di Napoli.
A: -. Presidente, chiedo scusa, io mi oppongo alla formulazione in questa sede di questa eccezione perché si tratta di eccezioni intempestive, saranno formulate in sede di ammissione eventuale delle prove.
D: (Petitto) -. Quindi non sono intempestive, però!
A: -. Sono... [Voci sovrapposte parole incomprensibili]
D: (Petitto) -. Semmai sono anticipate!
A: -. [Voci sovrapposte parole incomprensibili]
P: -. Ma intempestive perché non è la fase processuale, dice il Pubblico Ministero.
D: (Petitto) -. Va be’, però se c’è una violazione del diritto di Difesa e da qui a poco io chiederò anche la nullità del decreto dispositivo del giudizio...
A: -. Non ho ancora chiesto l’ammissione di queste prove e può darsi che non la chiedo!
D: (Petitto) -. Allora, se mi si permette riformulo la questione sotto un altro profilo! Al capo n dell’odierno decreto dispositivo del giudizio viene contestato ad una persona non difesa da me, ma si riverbera sulla mia posizione processuale, sulla posizione processuale del mio assistito, “propaganda sovversiva”, capo n ribadisco della rubrica, se non erro, ovvero la realizzazione di questo documento: “La globalizzazione è sotto casa”. Atteso che al di là se sia il documento, secondo l’editto accusatorio, riconducibile ad un singolo o ad una fattispecie associativa cospirativa, questo documento è quello attraverso il quale si va anche ad addentellare e a radicare la competenza territoriale, per come in maniera splendida dedotta dalla collega Annalisa Senese, io mi permetto semplicemente di fare una nota a margine rispetto a questo documento riservandomi in seno alle questioni di ammissione della prova di dedurre poi puntualmente. Allora, il documento “La globalizzazione è sotto casa” è contestato ad uno o a più indagati, capo n della rubrica e - il Giudice a latere sta seguendo il decreto dispositivo del giudizio - in calce al capo n si dice: “Accertato in Cosenza, marzo 2001”. Ebbene, lo dico chiaramente e senza infingimenti, a marzo del 2001 non esisteva questo procedimento e non esisteva neanche il procedimento 3293/01 Mod.44.! Purtroppo, talvolta il Diavolo - non che il Dottore Fiordalisi sia il Diavolo - fa le pentole e non i coperchi, dice un antico motto popolare. Potrete vedere perché fa parte del fascicolo del dibattimento, addirittura anche il Giudice dell’indagine preliminare incorre in questo problema, lo do come dato storico valutativo Illustrissimo Presidente, allorquando a pagina 19 dell’ordinanza di custodia cautelare che ex lege transita nel vostro fascicolo, il GIP dice: “In data 6 marzo 2001 nell’ambito delle indagini su F. C., la D.I.G.O.S. rinveniva presso il sito internet del movimento antagonista - che ha il nome lunghissimo e che non lo so dire -. un comunicato inviato tramite l’account”. Ebbene, chiaramente, lapidariamente, in data 6 marzo 2001 non esisteva questo procedimento, non esisteva il procedimento ad ignoti, a noi non risulta che potesse esistere altro procedimento, per cui è evidente che questo documento è sotto il profilo giuridico addirittura inesistente, e quindi lo posso dedurre anche in questa fase proprio perché le condotte contestate, pregherei il Pubblico Ministero di fornirvi l’elenco di iscrizione nominativa a Modello 44/Ignoti o a Modello 21, scaturiscano non prima e partono non prima del 28 aprile 2001, come ricordato anche dall’avvocato Senese. Quindi non si capisce un mese prima la D.I.G.O.S. su che stesse legittimamente investigando! Mi riservo comunque, eventualmente dovesse superarsi questa fase, di controdedurre in ordine alla utilizzabilità, che va da sé, è un atto compiuto fuori dal procedimento, “da ignoti” è il caso di dire, nel senso che qualcuno l’ha trovato e non si sa chi è! Manca un verbale di acquisizione ex articolo 357, ma lo troverete compiutamente in memoria perché alla memoria ci riportiamo. Ulteriore questione. Presidente, per non inasprire i toni io salto la questione delle videocassette e dell’acquisizione del vademecum di autodifesa che pure fanno parte di questa memoria e comunque mi riporto, rispetto allo scritto, riservandomi lo ribadisco, nella fase acquisitiva della prova, anche se le dedotte censure possono tranquillamente trovare alveo in questa fase. Vi è adesso una richiesta, di voler ravvisare la nullità dell’avviso ex articolo 415Bis e della richiesta di rinvio a giudizio per mancata, piena ed assunta discovery dell’attività di indagine realizzata. Perché accade questo? Il Pubblico Ministero ne avrà senz’altro memoria. In data 16 giugno 2004 in una richiesta di brogliacci che è stata effettuata al G.I.P., la segreteria del Pubblico Ministero ha consegnato... la richiesta era finalizzata alle valutazione da compiere in seno all’udienza stralcio, nell’ambito dell’udienza stralcio, il Pubblico Ministero, attraverso la sua segreteria, ha consegnato tra gli altri i seguenti brogliacci, ovvero i verbali giornalieri di ascolto, di captazioni telefoniche e/o ambientali a carico dei seguenti soggetti: R. S., Rit.(registro intercettazioni) 286 del 2002, T. G., evito i numeri telefonici, Rit. 186/2002, A. F., Rit. 253/02, A. R. Rit. 92/02 e D.V. A., che è un imputato, Rit. 169/03; gli altri non sappiamo chi siano! Ma vi è dell’altro, sono stati depositati i brogliacci su richiesta delle parti che sconoscevano l’esistenza di queste intercettazioni. Alle parti, ai difensori, alle parti private non sono mai stati mostrati, ma soprattutto, tecnicamente non sono mai stati depositati gli atti di indagine e quindi, nello specifico, i decreti autorizzatori. I decreti con i quali il Pubblico Ministero richiedeva, i provvedimenti con i quali il G.I.P. autorizzava eventuali provvedimenti di convalida e/o di proroga di queste intercettazioni telefoniche. In altre parole, e mi rivolgo ai Giudici Popolari semplicemente per rendere un attimo più fruibile il mio dire, nell’ambito di questo procedimento, e i faldoni sono là, siamo pronti a qualsiasi verifica, non esiste nessun faldone che contenga i provvedimenti di legge dispositivi delle autorizzazioni d’urgenza, oppure attraverso il G.I.P., di convalida e quant’altro in relazione a questi Rit. Per cui è del tutto pacifico, è evidente che sono stati sottratti alla Difesa alcuni elementi investigativi perché questi Rit. riposano in questo procedimento evidentemente, e altrimenti non si capisce a che titolo ci abbiano dato questi brogliacci, ma tutti gli atti sottesi, propedeutici e preliminari all’attività di ascolto non sono mai stati forniti! Non ci sono stati forniti in realtà i provvedimenti del Pubblico Ministero e del G.I.P. che hanno richiesto, autorizzato, disposto e prorogato le intercettazioni delle quali abbiamo scoperto l’esistenza, “d’amblé”, il 16/6/2004! E’ chiaro che la lettera del codice e la lettera della Costituzione soprattutto, impone al Pubblico Ministero la discovery totale di tutti gli atti di indagine senza la possibilità di selezionare questo o quel materiale più o meno favorevole. È evidente che in teoria l’avvocato Petitto valutando queste intercettazioni avrebbe, tanto per dire, potuto consigliare al suo assistito di accedere ad un rito alternativo, ma al di là delle valutazioni tattiche, esiste un problema strategico più... [Parola incomprensibile]. In Italia, vigente questo codice e questa costituzione, il Pubblico Ministero non può scoprire le proprie carte in parte, deve depositare tutti gli atti investigativi. E così non è stato fatto! Da ultimo, e concludo, noi chiediamo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza stralcio perché è stato omesso l’avviso alle parti ed ai propri difensori di ascoltare le registrazioni, ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche, telematiche, ex articolo 268 comma 4 e 6, e questa omessa citazione si riflette anche sul 415Bis che non conteneva assolutamente le prescrizioni di cui all’articolo 268 comma IV e VI. Nello specifico, è una violazione, a parere della Difesa, assoluta del diritto di difesa, (1268 lettera c ), per l’impossibilità di adeguatamente controdedurre in ordine alle intercettazioni per come realizzate. Sinteticamente voglio solo riportare la vostra attenzione sulla circostanza che nell’ambito di questa indagine il Pubblico Ministero aveva chiesto ed ottenuto dal GIP procedente ed autorizzante delle attività di intercettazione il ritardato deposito degli atti sino al termine delle indagini preliminari. Ebbene, al termine delle indagini preliminari avrebbe dovuto fornire alla Difesa l’avviso di ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi informatici e di quant’altro appunto utile alla Difesa ai sensi dell’articolo 268 comma IV e VI. Ciò non è stato fatto e importa le nullità per come dedotte. Per il resto mi riporto integralmente alla memoria, con la firma di tutti i difensori, che da qui a poco depositeremo agli atti di causa, e soprattutto alle verbalizzazioni integrali sia fonoregistrate che sintetiche dell’udienza preliminare e, da ultimo, mi riporto a tutte le questioni sin qui formulate dai difensori che mi hanno preceduto. Grazie.
P: -. C’è l’avvocato Mazzotta.

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Seconda parte
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 3:50 PM mail:

D: (Mazzotta) -. Avvocato Mazzotta. Presidente, è evidente che gran parte della responsabilità di questo intervento è Sua perché ha detto che vuole sentire tutti e non ci possiamo esimere al Suo invito e quindi, sia pure brevissimamente, su due delle questioni già dedotte vorrei dire anche la mia. La prima questione che vorrei porre all’attenzione della Corte in maniera veramente pressante, è quella della costituzione di Parte Civile da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa per conto evidentemente della Presidente del Consiglio. Beh, insomma, non c’è dubbio che questo è un problema, anche se non principalmente politico. La Corte dovrà tener conto che questa vicenda che dovrà esaminare, certo bisognerà tentare di mantenerla nei limiti di quelle che sono le regole del processo e le regole del codice penale, ma non vi è dubbio che è una vicenda che ha uno sfondo ed una consistenza politica di assoluto rilievo, ed è un atto politico che la Presidenza del Consiglio venga a costituirsi in questo processo, mentre noi sappiamo che in tanti altri processi forse certamente più rilevanti quanto all’immagine della Presidenza del Consiglio, perché è bene dirlo subito, questo atto di costituzione di Parte Civile dice in maniera chiara che la principale motivazione per la quale ci si costituisce è quella di salvaguardare l’immagine della Presidenza del Consiglio. Beh, io credo che forse l’immagine della Presidenza del Consiglio venga turbata molto più da processi di mafia, da processi di corruzione dei pubblici ufficiali, da processi in cui sono imputati parlamentari, ministri, componenti ed ufficiali della Guardia di Finanza. In tutti quei procedimenti in cui veramente si lede l’immagine dello Stato Italiano non ci si costituisce Parte Civile mai! Oggi per questi 18 ragazzi arriva l’Avvocatura dello Stato pronta a chiedere anche 5milioni di euro di danni, per il danno appunto all’immagine e non si sa quanto per i danni patrimoniali! Fatta questa premessa che è obbligatoria e doverosa perché sin da subito i Giudici Togati ed i Giudici Popolari devono sapere che questo è un processo di tipo politico, voluto certamente e fortemente da chi oggi governa il nostro paese. Allora, detto questo, ripeto quali sono gli elementi tecnici per i quali ci si deve opporre alla costituzione di Parte Civile. Per prima cosa, Presidente, si rileva facilmente come l’incipit dell’atto di costituzione della Parte Civile sia: per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa si costituiscono Parte Civile. Ed allora credo che sia agevole leggere come questi Ministeri agiscano non in proprio, ma agiscano per la Presidenza del Consiglio! Credo che non sia una lettura difficile, credo che sia assolutamente chiaro comprendere che il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa interviene per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E allora, ritengo che sia indispensabile avere conoscenza di tutti quegli atti attraverso i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato mandato al Ministero dell’Interno ed al Ministero della Difesa di costituirsi, per suo conto, Parte Civile in questo procedimento. Non si può dire: “Si presume tutto questo”, perché è inimmaginabile che all’interno di un procedimento penale una volontà si possa presumere. Le norme sulla costituzione di Parte Civile sono assolutamente chiare, si deve conoscere quale è il mandante della costituzione di Parte Civile, quale è il motivo per cui vi è questo mandato, quali sono alla fine le richieste che si formulano al Giudice di fronte al quale ci si vuole costituire Parte Civile. Tutto questo manca! Vi è ad un certo punto, l’unico documento che troviamo, vi è un’autorizzazione alla costituzione di Parte Civile, firmata ritengo, se non ricordo male, da un funzionario di un Ministero o di un Ufficio Studi. Ora, l’autorizzazione è una cosa completamente diversa rispetto al mandato alla costituzione di Parte Civile, l’autorizzazione è un fatto successivo: io ti autorizzo a costituirti Parte Civile dopo che tu mi hai richiesto evidentemente di farlo per questi motivi, ma certamente questa autorizzazione non può surrogare a quello che deve essere il mandato da parte di chi ritiene di doversi costituire Parte Civile; in questo caso appunto la Presidenza del Consiglio e per essa il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa. È da rilevare come né il Ministero dell’Interno né il Ministero della Difesa risultino in questo procedimento parti offese. L’elenco delle parti offese formulate dal Pubblico Ministero prevede esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed allora, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa se si vogliono costituire in proprio devono dimostrare di essere danneggiati da questo reato e devono chiedere di potersi costituire Parte Civile in quanto danneggiati e, quindi, non solo come rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche in proprio. Tutto questo nell’atto di costituzione di Parte Civile manca assolutamente! Rileverete che la maggior parte dello spazio occupato in questo atto di costituzione di Parte Civile riguarda esclusivamente la richiesta di danno per risarcire la Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto alla lesione nell’immagine e quindi tutta una elencazione di sentenze secondo le quali è legittimata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a chiedere anche il danno non patrimoniale. Questo aspetto per la verità a noi riguarda poco, ma noi denunciamo alla Corte di Assise di Cosenza la inammissibilità di questa costituzione per le cose che io ho detto e che, come ricordavano i colleghi che sono intervenuti prima, pochi giorni fa il GUP di Bologna ha ritenuto essere fondamentali per dichiarare inammissibile la costituzione di Parte Civile. Quel G.U.P. ha ricordato la sentenza del 17 giugno ’95 ed ha statuito che deve ritenersi inammissibile la costituzione di Parte Civile dell’Avvocatura dello Stato per conto di un Ministero in difetto di documenti idonei che dimostrino la volontà della Pubblica Amministrazione di esercitare l’azione civile nel processo penale, volontà, che secondo il Giudice di legittimità non può ritenersi ricompresa nella riserva ex lege dell’Avvocatura dello Stato della difesa degli Organi dello Stato. Allora io credo che questa ordinanza e la sentenza in essa citata, che ritengo sia stata prodotta insieme alla memoria che abbiamo depositato, sono assolutamente significative per dire che questa costituzione di Parte Civile è assolutamente inammissibile.
Secondo argomento sul quale mi intrattengo brevissimamente: “La incompetenza territoriale”. Anche questo è un problema che è legato in maniera assolutamente strettissima alla volontà politica che questo processo comunque si facesse! Perché si sono girate tutte le Procure della Repubblica d’Italia finchè si è approdati a Cosenza! Ma si è malamente approdati a Cosenza perché purtroppo la competenza territoriale subisce delle regole che sono quelle che ha ricordato l’avvocato Senese! A me certamente può dispiacere di non ospitare più i colleghi qui a Cosenza, ma sarò felice di essere ospitato da loro in un’altra sede, ma non vi è dubbio, Presidente, che la competenza debba essere legata nel luogo dove vi è il primo atto del reato che si contesta. Certamente questo non è avvenuto a Cosenza. È pacifico che il primo atto è quello avvenuto a Napoli nel marzo se non ricordo male del 2001, e allora anche sotto questo aspetto io credo che si debba superare quello che è stato il tentativo dei Carabinieri di trovare a tutti i costi una Procura della Repubblica che fosse disponibile ad accedere a queste ipotesi accusatorie e che bisogna rientrare nelle regole del processo tenendo la politica sempre ben presente, ma per questi aspetti ancora fuori dal processo e dunque, sulla base delle regole procedurali, accogliere la richiesta che tutte le parti abbiamo formulato di incompetenza territoriale.
P: -. Allora, facciamo una piccola pausa...
D: (Balice) -. Le chiedo scusa...
P: -. Ah, c’è...
D: (Balice) -. Avvocato Balice in sostituzione dell’avvocato Siniscalchi per la Difesa di C. Ovviamente mi associo a tutte le eccezioni che sono state proposte, in particolare solo due punti affronterò, ma brevissimante. Per quanto riguarda la questione della presenza eventuale testimone in aula, ricordo che il 149 del dispositivo di attuazione vieta che i testimoni non solo siano presenti e questo abbiamo già dato atto e seguito, ma che siano in qualsiasi modo informati di quello che avviene in aula. Siccome è un processo dove la principale attività è investigativa-deduttiva, la presenza anche fuori di quest’aula di questi funzionari allarma il sottoscritto difensore. Per quanto riguarda invece le eccezioni...
P: -. No, dico, dove li mettiamo i Carabinieri?!
D: (Balice) -. Presidente, ma oggi non erano stati citati i testi, penso!
P: -. Dalla Corte no, però dal Pubblico Ministero evidentemente sì.
D: (Balice) -. Immagino che abbiano mille cose da fare, io non voglio fare una polemica ma...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
D: (Balice) -. Va be’, non lo so! Io...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
D: (Balice) -. Insomma, non cre... non voglio dare un dato per forza polemico, però segnalo questa cosa!
P: Un po’ polemico è, avvocato! Vada avanti!
D: (Balice) -. Segnalo questa cosa perché è una cosa...
P: -. Vada avanti, vada avanti!
D: (Balice) -. ...che del tipo di processo è particolarmente da segnalare per la... [Voci sovrapposte parole incomprensibili]
P: -. Vada avanti, vada avanti!
D: (Balice) -. Secondo punto. Ritengo che la questione fondamentale sia quella posta dall’avvocato D’Alessandro, cioè che dalla indeterminatezza del capo di imputazione, capo a, ne discenda poi l’accoglimento secondo me inevitabile delle questioni che sono state poste, perché proprio la mancata indicazione della condotta di un fatto, come richiedono gli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale, impedisce poi di superare ogni argomentazione sulla competenza territoriale. La indeterminatezza nel capo di imputazione diventa un dato accecante che consente poi l’ambiguità nella determinazione della competenza territoriale, che invece viene suffragata dai dati che sono stati indicati dai colleghi e me come dato insuperabile, quello delle iscrizioni ai Modelli 21 delle diverse Procure. Quindi mi associo alle richieste di tutti i difensori.
P: -. Allora, facciamo interloquire il Pubblico Ministero e la Parte Civile dopo una breve pausa.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: (Onorati) -. Ah, va bene, vi facciamo interloquire lo stesso... dopo la pausa!

[…]

D: (D’Agostino) -. Avvocato D’Agostino, difesa L. C. Io nell’associarmi espressamente alle eccezioni che sono già state formulate dagli altri difensori, in particolare per quanto riguarda l’incompetenza territoriale, ma anche alle questioni relative alla Parte Civile ed alle ulteriori che sono state illustrate se non sbaglio dall’avvocato D’Alessandro, per quanto attiene la formulazione del capo di imputazione volevo aggiungere e sottolineare alcuni aspetti. Qui siamo in un procedimento in cui il mio assistito, C., fa ingresso ufficialmente almeno, ma poi questo sarà oggetto di tutt’altra disamina e tutt’altra... [Parola incomprensibile], soltanto nel febbraio del 2004, in cui risulta indagato ed imputato oggi in quest’aula di alcuni reati di indubbia gravità:cospirazione politica mediante associazione eccetera. In base ai capi di imputazione, parto dalle questioni di nullità rispetto alla formulazione del capo di imputazione e mi collego anche a quanto aveva già sottolineato la collega Crisci, che riguardano un’associazione sovversiva, sottogruppo di un’associazione nella nuova formulazione ancora più confusa della precedente del capo di imputazione sub a da parte del Pubblico Ministero, con un’associazione volta sostanzialmente a creare, a turbare l’esercizio delle funzioni, ad effettuare propaganda sovversiva, a creare una più vasta associazione composta da migliaia di persone, volta a sovvertire violentemente l’ordinamento economico e questo è il contenuto dell’articolo 305 del codice penale. Ora, in questo capo di imputazione noi abbiamo sostanzialmente la ripetizione delle parole e dei termini usati dall’articolo 305 del codice penale: “sovversione e violenza”. Sovvertire violentemente l’ordinamento economico. Non c’è né la formulazione e né la estrinsecazione poi di queste condotte delittuose che costituirebbero la finalità dell’associazione di sovversione violenta, alcuna specificazione e determinazione di condotte. Non ci viene detto quale è l’intento di sovversione, perché la sovversione significa ribaltare, cambiare radicalmente l’ordinamento economico dello Stato Italiano. L’ordinamento economico dello Stato Italiano io credo che per tutti noi sia quello che conosciamo e che riguarda e che è formulato esplicitamente nella nostra Carta Costituzionale, e che fondamentalmente prevede libertà e possibilità e tutela del lavoro e dell’attività e della libertà di organizzazione sindacale, e francamente mi risulta difficile comprendere quali siano i comportamenti e gli intenti di sovversione di questi principi fondamentali che si presumono messi in atto dagli imputati, ma non nel merito, nella formulazione del capo di imputazione. Il principio di libertà economica, il principio della proprietà privata, questo è l’ordinamento economico dello Stato Italiano che poi in termini politico-economici viene definito come di tipo liberistico; oggi nuova dizione ereditata da altri ordinamenti economici. La finalità e il tipo di condotte che andrebbero a colpire, a sovvertire e a ribaltare addirittura questo ordinamento economico dello Stato, francamente non sono in nessuna maniera riscontrabili, ma neanche desumibili dalla formulazione del capo di imputazione che è stato fatto sub a, e men che meno, c’è poi una formulazione chiara e precisa di quali sono le condotte violente, perché si parla di sovversione violenta, le condotte violente che avrebbero dovuto accompagnare, portare avanti, ottenere il risultato della sovversione violenta dell’ordinamento economico dello Stato. Io credo che francamente questo è il punto fondamentale che mi fa dire che ai sensi del 429 del codice di procedura penale non risulta assolutamente specificata l’enunciazione, ed è ovviamente a pena di nullità quello che viene previsto alla lettera c, l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza con indicazione dei relativi articoli. Qui non è specificata neanche la condotta! Ancora più chiaramente per quanto attiene la posizione del mio assistito, ma credo che si possa sicuramente allargare questa mia osservazione agli altri imputati in questo procedimento. Ancora più chiara è la genericità, l’assoluta indeterminatezza del capo di imputazione previsto al capo b, il 416, l’associazione per delinquere. Il delitto previsto e punito all’articolo 416 del codice penale: “Per essersi associati tra loro per commettere -. attenti -. una serie indeterminata di reati di cui agli articoli 337,.resistenza, e 634 codice penale”. Io tra l’altro 634 del codice penale, essendo una tipologia di reato che francamente non ho quasi mai incontrato nella mia attività defensionale, sono andata a vedermi che cos’è, ed è: “turbativa violenta del possesso di cose immobili”. Cosa c’entri e cosa abbia a che fare L. C. e tutti gli altri imputati di questo procedimento con questa tipologia di reato qualcuno dovrà spiegarlo, o spiegarci il refuso di questo decreto che dispone il giudizio che è stato notificato a tutti quanti! Quindi ritengo che ai sensi del 429 lettera b e del 178 lettera c, debba essere dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio per assoluta indeterminatezza del capo di imputazione in relazione al capo a, in relazione al capo b, e mi fermo qui perché ovviamente come difensore di L. C. sono interessata a questo tipo di capi di imputazione oltre all’attentato, contro l’associazione sovversiva su cui potremmo ripetere analoghe considerazioni ed idem per quanto riguarda l’attentato contro gli organi costituzionali a Genova.
Partendo sempre da questo decreto che dispone il giudizio, io vorrei aggiungere due parole a quanto ha già chiarissimamente esposto sia la collega ed è esposto anche nella memoria, che riguarda la richiesta di esclusione della Parte Civile e, per ultimo, nell’intervento del collega Mazzotta, perché io credo che ci sia un dato inequivocabile ed è il fatto che la costituzione di Parte Civile che è avvenuta all’udienza preliminare è avvenuta con quella formulazione di cui ha già parlato il collega Mazzotta anche per il Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa e non si capisce se per la Presidenza o se in proprio, ma comunque in proprio sicuramente, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa, ha giustamente notato l’avvocato Mazzotta, non sono persone offese in questo procedimento ma avrebbero dovuto, come eventualmente persone danneggiate da eventi materiali e da condotte materiali che non sono contenute nei capi di imputazione di cui a questo procedimento, dimostrare la sua legittimazione. Io credo che l’ulteriore riprova di questo dato nonostante il fatto che la costituzione di Parte Civile sia avvenuta in udienza preliminare e il fatto che il decreto che dispone il giudizio doverosamente ai sensi del 429 lettera... [Parola incomprensibile], indica la persona offesa dal reato ancora solo ed unicamente, nonostante la costituzione di Parte Civile già avvenuta, nel Governo Italiano in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri protempore e l’altra persona individuata... l’altra persona offesa individuata è il legale rappresentante della Società Obiettivo Lavoro di Cosenza. Quindi, a maggior ragione ritengo, anche dopo una costituzione di Parte Civile già avvenuta in udienza preliminare dobbiamo, alla luce di questo che è il decreto che dispone il giudizio, questo giudizio instaurato qui a Cosenza e con questi capi di imputazione, dobbiamo doverosamente ritenere che debbano essere escluse le Parti Civili che si sono costituite in udienza preliminare, quantomeno e sicuramente con riferimento al Ministero dell’Interno ed al Ministero della Difesa. Quindi, questo mi sembra sia quanto è da aggiungere agli elementi che avevano già sollevato precedenti difensori, e molto più diffusamente di me, sulla questione delle costituzioni di Parti Civili. Mi soffermo infine sulla questione dell’incompetenza territoriale e non ripeterò quanto hanno già detto gli altri difensori e, in maniera oltretutto molto documentata, l’avvocato Senese e la collega D’Addabbo. Io ritengo che non ci sia dubbio del fatto che questa sede non è la sede giusta, non è la sede del Giudice naturale in relazione non ai fatti, perché sui fatti di cui a questi capi d’imputazione potremo e dovremo discutere molto più approfonditamente, ma in relazione proprio alla formulazione formale dei capi di imputazione che deriva dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, accolta dal Giudice per le indagini preliminari nel decreto che dispone il giudizio, perché qui, com’è stato giustamente sottolineato, si parla di: -reati commessi a Cosenza, Taranto, Napoli e Genova da marzo ad ottobre 2001; -di associazione sovversiva: Cosenza, Taranto, Napoli e Genova da marzo a ottobre 2001; -di attentato contro organi costituzionali a Genova, Cosenza, Napoli da marzo a luglio 2001. Poi sparisce, come ha già sottolineato, o meglio, viene diversamente formulato il capo di imputazione in relazione ai fatti di Napoli ed in relazione al fatto che il Sud Ribelle non si è ancora costituito, che c’è un sottogruppo del Sud Ribelle, che dovrebbe essere poi l’associazione, che comunque rispetto alle indicazioni che il Tribunale del riesame aveva dato al Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero ha ritenuto in qualche maniera di dovervisi adeguare e quindi di ammorbidire tra virgolette, non far sparire, ma di ammorbidire la situazione e la contestazione per quanto riguarda i fatti di Napoli di marzo 2001. Ma sicuramente non c’è alcun dubbio sul fatto che Cosenza, per i motivi che ha esposto la collega Senese, la collega D’Addabbo, ma anche altri difensori in quest’aula, nulla abbia a che vedere con i principi ordinari normali seguiti in tutti i Tribunali d’Italia in ordine alla competenza territoriale. C’è un fatto che sappiamo che è noto, che è giornalistico, che gli atti di impulsi di Polizia Giudiziaria che sono stati accolti a Genova e che in qualche maniera hanno condotto a questo procedimento con questi capi di imputazioni enormi hanno fatto il giro di tutte le Procure d’Italia, sappiamo anche che queste ipotesi di reati associativi, è stato anche documentato, sono state valutate a Napoli e a Genova e il fatto che la sola Procura di Cosenza ritenga possibile percorrere il reato associativo non fonda una competenza a Cosenza e quindi aderisco incondizionatamente alle eccezioni che sono state sollevate dalle difese in ordine alla incompetenza territoriale.
D: (Branda) -. Allora, Presidente, io vorrei eccepire relativamente la posizione di E. C., la nullità di richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi e conseguenti, poiché non ho mai ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’articolo 415 Bis del codice di rito. Per quello che riguarda invece la posizione di F. C. mi limito a segnalare di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare. Poi ci sarebbe una questione della revoca della misura cautelare cui F. C. e altri due imputati che sono ormai da troppo tempo sottoposti. È una misura di presentazione saltuaria alla Polizia Giudiziaria.
D: (Crisci) -. Si associa anche l’avvocato Crisci alla richiesta di revoca della misura cautelare per F. C. di cui è codifensore, ed anche per S. S. se ce l’ha ancora.
VOCE NON IDENTIFICATA -. No.
VOCE NON IDENTIFICATA -. No, no.
D: (Senese) -. Avvocato Senese. I colleghi hanno appunto anticipato quella che era una richiesta che nell’interesse di F. C. questo difensore intendeva prospettare e cioè, F.S. C. è sottoposto all’obbligo di firma da novembre 2003, e devo segnalare che già il Tribunale del riesame di Catanzaro, nell’ordinanza del 10 novembre 2003 in punto di esigenze facendo riferimento al lungo tempo trascorso dalla commissione del reato e l’inesistenza di precedenti di rilievo faceva propendere non per la misura della custodia cautelare in carcere, che era stata richiesta dal rappresentante della Pubblica Accusa, ma almeno per quella dell’obbligo di firma a cui poi effettivamente il C. veniva sottoposto ripeto nel novembre 2003. Ad oggi quindi, l’imputato è un anno è due mesi che è sottoposto ad un obbligo di firma, cioè ad una misura di fatto impeditiva di ogni forma di attività professionale e lavorativa. Noi abbiamo più volte documentato la circostanza che, essendo un ricercatore e per attività di ricerca impegnato continuamente in attività sul territorio nazionale, di fatto ha dovuto rinunciare a notevoli opportunità di lavoro ed ha dovuto, ogni qualvolta c’era un’attività istituzionale o professionale, fare la richiesta all’Autorità Giudiziaria competente, da ultima a questa Corte, ma fino a prima del rinvio a giudizio al G.U.P. ci sono state decine di richieste tutte puntualmente accolte per andare di volta in volta ad esercitare l’attività professionale o istituzionale che doveva svolgere. Ora, io sottopongo all’attenzione della Corte d’Assise questa valutazione: già nel novembre 2003 il Tribunale del riesame riteneva che le esigenze cautelari erano di tale modestia da applicare soltanto la misura meno affittiva dell’obbligo firma. È passato un anno e due mesi.
È principio consolidato nella giurisprudenza prima ancora che nel codice penale che si deve tener conto dell’adeguatezza e soprattutto dell’attualità delle esigenze cautelari. Quali sono le esigenze che impongono oggi, tanto più che il Presidente ha preannunciato che si riserveranno sulle eccezioni preliminari, che ci sarà un rinvio verosimilmente non a breve? Perché sottoporre ancora l’imputato a questa misura restrittiva della libertà personale? Noi riteniamo che non sussista alcuna delle esigenze di cui all’articolo 274 e pertanto Vi chiediamo, dal momento che sicuramente non c’è un’esigenza probatoria di cui alla lettera a del 274 perché c’è stato il rinvio a giudizio ed i giochi ormai sono fatti, mi si consentirà l’espressione tecnica “giochiamo a carte scoperte”, certamente non potrebbe inquinare il materiale probatorio, non c’è un concreto pericolo di fuga, ha sempre rispettato, adempiuto all’obbligo, non c’è un concreto ed effettivo pericolo di reiterazione della condotta, anche perché una condotta così evanescente... dire che si è un eversore è un concetto, mi perdonerete lo sfogo, ma assisto un imputato che subisce con grande difficoltà questa misura! Personalmente considero più eversore un Ministro della Repubblica che mette le taglie su presunti criminali e che invita a disapplicare le leggi dello Stato, che un F. C., ma questa è una considerazione personale dell’avvocato che Vi parla. Sicuramente ritengo che vi siano profili giuridici insuperabili che Vi consentiranno oggi di porre fine a questa agonia giudiziaria e, quanto meno sotto il profilo privato e deprivativo della libertà personale ,Vi chiedo di revocare la misura cautelare in esecuzione.
D: (Belvedere) -. Presidente, avvocato Belvedere per C. E. Per eccepire la nullità del decreto che dispone il giudizio, in quanto a questo difensore è stata notificata copia, dai Carabinieri, in cui nella parte relativa ai capi di imputazione e alle descrizioni delle condotte, figura una pagina, tra l’altro la produrrò, in cui non si legge completamente nulla e poiché all’inizio della pagina si parla proprio di C. E. Beh, questo difensore certamente non ha avuto alcuna possibilità di apprendere in forma chiara e precisa quale sia la contestazione e il fatto. Per il resto si associa a quanto già esemplarmente indicato dai colleghi e senza aggiungere alcunché per non tediare ulteriormente.
P: -. Quindi produce la copia del decreto che dispone il giudizio?
D: (Belvedere) -. [Parola incomprensibile] ...questa è l’ultima pagina.
P: -. La Parte Civile vuole interloquire?
C: (Matarese) -. Allora, Signor Presidente e Signori della Corte, io cercherò di chiarire brevemente quali sono i termini giuridici della costituzione di Parte Civile da parte dell’Avvocatura dello Stato nell’interesse delle amministrazioni dello Stato, precisando preliminarmente che l’atto di costituzione di Parte Civile dell’Avvocatura dello Stato sicuramente non è un atto politico e non risponde a precise direttive politiche né verbali né tanto meno scritte. Preciso questo unicamente per evitare qualsiasi sospetto di parzialità su una istituzione qual è l’Avvocatura dello Stato che sotto questo governo ha sostenuto la Parte Civile contro l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri. Venendo invece alle argomentazioni giuridiche e lasciando da parte, e voglio sperare che siano sempre lasciate fuori da quest’aula, le argomentazioni e le strumentalizzazioni politiche che sicuramente ci saranno, ma lasciamole all’esterno perché la Corte deve decidere sulla base delle norme processuali e sostanziali, non sull’onda di un’emozione politica, venendo invece alle questioni giuridiche viene eccepita la carenza di mandato, la carenza dell’atto di consenso alla costituzione di Parte Civile, la mancata indicazione del difensore. Ovviamente la costituzione di Parte Civile è una costituzione per tre amministrazioni dello Stato: per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente protempore, per il Ministero dell’Interno in persona del ministro in carica, per il Ministero della Difesa in persona del ministro in carica, questo mi sembra che si evinca palesemente dalla semplice lettura della epigrafe dell’atto di costituzione di Parte Civile che è stato depositato all’udienza preliminare. Sinceramente non ho compreso esattamente l’eccezione sollevata dall’avvocato Mazzotta in virtù della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sarebbe costituita anche indirettamente per il Ministero dell’Interno, per il Ministero della Difesa o viceversa; sinceramente ho avuto difficoltà a comprendere questa eccezione. La costituzione di Parte Civile è per tutte e tre le amministrazioni dello Stato, sono tre amministrazioni distinte, tutte e tre presenti in questo processo, rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato di Catanzaro. Preciso altresì, che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ha personalità giuridica autonoma, diversa dall’Avvocatura Generale dello Stato. Quanto al mandato occorre forse fare una precisazione. Altro è il rapporto tra il difensore del libero Foro, libero professionista e cliente che trova fonte genetica in un mandato fiduciario e deve seguire ovviamente tutte le norme processuali che sono indicate nel codice di rito, altro è il rapporto che sussiste tra l’Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni dello Stato. L’Avvocatura dello Stato è un’istituzione, è anch’essa un’amministrazione. Il compito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato è quello di rappresentare e difendere le Amministrazioni dello Stato, ex articolo 1 del Regio Decreto 1611 del 33, ed è per questo, perché si tratta di un dovere istituzionale mancando il quale, l’avvocato dello Stato incaricato o, al limite l’avvocato distrettuale, sarebbe passibile di responsabilità eventualmente anche penale se non compisse gli atti del proprio ufficio. L’articolo 1 del Regio Decreto chiarisce esemplarmente che non c’è bisogno di alcuna mandato, non si tratta nemmeno di un mandato ex... [Parola incomprensibile]. Gli avvocati dello Stato non necessitano di mandato. Perché? Perché ex articolo 13 dello stesso Testo Unico, il compito degli avvocati dello Stato è di rappresentare e difendere in giudizio le amministrazioni dello Stato! Ciò da che cosa discende? Discende proprio dal rapporto di immedesimazione organica dell’avvocatura dello Stato nell’amministrazione dello Stato. Se si legge all’articolo 17 del Testo Unico, Regio decreto 1933 del 33 numero 1611, si vede bene come l’Avvocatura dello Stato è inserita organicamente nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, essa è quindi amministrazione dello Stato. Non c’è diversità tra Amministrazione dello Stato ed Avvocatura dello Stato, non c’è quindi necessità di mandato e, ad ogni buon fine, vale quanto previsto dall’articolo 1 del Testo Unico. Conosciamo l’ordinanza del G.U.P. di Bologna che sulla base di una sentenza del ’95 della Cassazione Penale ha ritenuto inammissibile la costituzione di Parte Civile da parte dell’Avvocatura dello Stato perché mancavano gli atti deliberativi per la costituzione di Parte Civile. Sappiamo anche che quell’ordinanza è stata prontamente impugnata e ribaltata dalla Corte di Cassazione e che quindi, l’Avvocatura dello Stato è stata riammessa in quel processo, anche perché successivamente a quella sentenza del ’95 la Cassazione Penale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente, è la sentenza Longarini del 1999, laddove si è chiarito che ai sensi dell’articolo 1 del Regio Decreto del 33: “gli Avocati dello Stato non necessitano né di un mandato alle liti né di un mandato specifico per la costituzione di parte civile” ripercorrendo nella parte motiva tutto quanto ho già affermato e che si trova anche chiaramente espresso nella scarsa dottrina che si è occupata di questo argomento ovviamente marginale. L’atto che è stato prodotto, voglio precisare, quell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Affari Giuridici e Legislativi a firma del Sottosegretario di Stato, è un’autorizzazione che ha valenza meramente interna ed amministrativa, non ha alcun rilievo processuale perché ogni problema relativo alla rappresentanza in giudizio è già risolto ex lege dal Testo Unico che ho più volte citato. Per ragioni organizzative interne, per la difficoltà dell’Avvocatura dello Stato di seguire tutti i processi penali ... in origine l’Avvocatura dello Stato aveva l’obbligo di costituirsi Parte Civile in tutti i processi ove fosse stato leso un diritto dello Stato, patrimoniale o non patrimoniale, considerati i problemi organizzativi dell’Avvocatura dello Stato, il Legislatore, con legge numero 3 del 1991, all’articolo 1 ultimo comma, ha stabilito che: “per la costituzione di Parte Civile nei processi penali occorre l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non occorre l’autorizzazione del Ministero di volta in volta interessato nel singolo processo”. Perché occorre l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Se ricordiamo l’articolo 17 del Testo Unico, l’Avvocatura dello Stato è inserita nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi è un problema organizzativo interno, amministrativo dello Stato, non ha alcun rilievo processuale quest’autorizzazione, che noi comunque “ad abbundantiam” produciamo, perché talvolta ingenera dei problemi come accaduto per l’appunto a Bologna. Ancora, si dice che manca l’indicazione del difensore. Da tutto quanto ho sinora detto dovrebbe apparire sufficientemente chiaro che il difensore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, non sono io, Procuratore dello Stato Luca Materese, ma è l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e, se fosse presente, qualsiasi altro Procuratore o avvocato dell’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro sarebbe esattamente la stessa cosa, perché è l’Avvocatura che difende l’Amministrazione dello Stato e non il singolo Procuratore. Infine, è stata posta in discussione l’ammissibilità della costituzione di Parte Civile per il Ministero dell’Interno e per il Ministero della Difesa in quanto non sarebbero state citate dal Pubblico Ministero quali parti offese dai reati contestati agli imputati. Non mi risulta che per costituirsi Parte Civile occorra l’esplicita ed espressa menzione nella richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero. Da quel che ricordo è sufficiente che il soggetto sia stato leso nei propri diritti patrimoniali o non patrimoniali dalle azioni delittuose che vengono ascritte agli imputati, ed è proprio ciò che accade in questo processo in quanto gli odierni imputati sono qui anche per essere giudicati per i fati: resistenza a Pubblico Ufficiale e di danneggiamento che hanno leso i diritti patrimoniali tanto del Ministero dell’Interno quanto del Ministero della Difesa sia per la distruzione di mezzi, sia per le lesioni apportate a persona il quale ha dovuto poi assentarsi dal servizio con conseguente erogazione di emolumenti a vuoto nei confronti di questi soggetti. Ed è per questo che i Ministeri della Difesa e dell’Interno si sono costituiti Parte Civile.
P: -. Il Pubblico Ministero.
D: (Mazzotta) -. Presidente, chiedo scusa, prima di dare la parola al Pubblico Ministero, la Difesa voleva sottoporre alla Corte la possibilità di ritenere questo Pubblico Ministero presente oggi in aula non legittimato ad esserci, nel senso che la Corte sa benissimo come Pubblico Ministero che deve partecipare alle udienze deve essere il Pubblico Ministero evidentemente del luogo del Tribunale eccetera... eccetera. Noi troviamo in atti un provvedimento del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catanzaro, provvedimento nel quale si legge: “Vista la nota numero 74904 del 8/10/2004 con la quale il Procuratore della Repubblica di Cosenza evidenziando che con un organico carente del personale deve sostenere un carico di lavoro sempre più crescente e delicato...” ha chiesto l’applicazione del Sostituto Procuratore della Repubblica Domenico Fiordalisi per il completamento delle indagini in corso e indica quali sono le indagini in corso. Vista questa richiesta, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Catanzaro cosa fa? Scrive: “Considerato che il Procuratore della Repubblica di Paola ha espresso un parere favorevole e che il Dottor Fiordalisi ha manifestato la propria disponibilità alla suddetta applicazione, visto l’articolo 109 dell’Ordinamento Giudiziario, decreta: il Dottor Fiordalisi è destinato in applicazione alla Procura della Repubblica di Cosenza limitatamente alla trattazione dei procedimenti penali sopra indicati per la durata di un anno per due giorni la settimana”. Ora, andando a vedere l’Ordinamento Giudiziario, se si fa riferimento per come fa riferimento il Procuratore Generale all’articolo 109 dell’Ordinamento Giudiziario, l’articolo 109 fa riferimento alla supplenza di magistrati del Pubblico Ministero, cioè una ipotesi completamente diversa da quella indicata nella parte motiva del provvedimento del Procuratore Generale, perché la supplenza si ha quando vi è una mancanza o un impedimento. Il Procuratore Generale fra l’altro indica l’articolo 109, ma poi decreta un’applicazione. E allora bisogna guardare evidentemente non più all’articolo 109, ma bisogna far riferimento all’articolo 110 che è quello che attiene all’applicazione del Pubblico Ministero. L’articolo 110 dell’Ordinamento Giudiziario che cosa stabilisce? “Possono essere applicati ai Tribunali Ordinari, ai Tribunali per i Minorenni eccetera... eccetera..., quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli Organi Giudiziari. Per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del Pubblico Ministero, Sostituti Procuratori in servizio eccetera...” La scelta dei Magistrati, perché il punto è questo, se è possibile per intanto che vi possa essere una richiesta nominativa da parte del Procuratore della Repubblica di Cosenza, che cioè sia lui a scegliere quale deve essere il Pubblico Ministero da applicare nel proprio circondario. “La scelta dei Magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati in via generale dal Consiglio Superio della Magistratura”. Questo è esattamente il contrario di quello che fa il Procuratore della Repubblica di Cosenza e conseguentemente il Procuratore Generale! Il criterio obiettivo e predeterminato elimina la possibilità di una scelta nominativa e personale! Il criterio obiettivo e predeterminato deve essere quello che ha indicato il C.S.M. e, la Corte di Assise dovrà verificare quale è il criterio che il C.S.M. ha indicato ed ha dettato per la scelta del Pubblico Ministero da applicare, ma non basta, l’applicazione non solo è disposta con decreto motivato, ma è disposta sentito il Consiglio Giudiziario. Ora, questo ulteriore passaggio del parere del Consiglio Giudiziario manca assolutamente in questo decreto del Procuratore Generale ed è un passaggio assolutamente imprescindibile. Tanto è imprescindibile che lo stesso articolo 110 stabilisce che quando si deve applicare qualche Pubblico Ministero nei distretti di Caltanisetta, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli, Palermo eccetera... vi sono dei termini ridotti a quindici giorni. Questo però, è significativo del fatto che il parere del Consiglio Giudiziario, è obbligatorio! È assolutamente obbligatorio! Quando cade, questa esigenza, in quei circondari, in quei distretti in cui vi sono esigenze legate evidentemente alla normativa antimafia, può solo essere ridotto il termine, ma mai può essere eliminato il parere del Consiglio Giudiziario! Allora, a me sembra che questo provvedimento del Procuratore Generale non sia sufficiente e non sia acconcio a consentire oggi la presenza del Dottor Fiordalisi. E poiché, come il Tribunale ben sa, l’articolo 178 stabilisce una nullità assoluta quanto alla legittimità della presenza del Pubblico Ministero all’interno del dibattimento, questa valutazione la Corte d’Assise la deve fare subito! Su questo non credo che ci si possa neanche riservare e non si può dare la parola a questo Pubblico Ministero se prima non si accerta che egli è legittimato ad essere presente oggi, qui, in questa sede ed a rappresentare oggi, qui, in questo processo l’Accusa. Per cui...
P: -. L’eccezione la deve documentare, avvocato.
D: (Mazzotta) -. Io la documento con il provvedimento del Procuratore Generale che fra l’altro è negli atti della Corte d’Assise!
P: -. Io non l’ho visto.
D: (Mazzotta) -. Ce l’ha dato in questo momento il cancelliere e per cui...
P: -. ..era fuori dal fascicolo.
D: (Mazzotta) -. Fra l’altro, se non ci fosse stato sarebbe stato ancora più...
P: -. Me lo vuole produrre adesso? Perché non era nel...
D: (Mazzotta) -. Sì. È arrivato come al solito all’ultimo minuto, evidentemente! Ma se non ci fosse stato...
P: -. Noi non lo abbiamo visto.
D: (Mazzotta) -. ...ancora di più il Pubblico Ministero non sarebbe stato legittimato.
P: -. Non lo abbiamo visto il provvedimento.
D: (Mazzotta) -. È già negli atti della Corte d’Assise e per cui non dico...
P: -. C’è solo quello? C’è solo quel provvedimento?
D: (Mazzotta) -. C’è solo questo fogliettino. Per cui io chiedo che la Corte si voglia immediatamente pronunciare per la possibilità di consentire e di ritenere validamente rappresentato l’Ufficio del Pubblico Ministero.
P: -. Allora, ci ritiriamo su questo. Ci sono altri documenti su questo, Pubblico Ministero?
A: -. No.
P: -. No. Mi servirebbe il verbale dell’udienza preliminare sulle questioni... sulle eccezioni degli avvocati Branda e...
VOCE NON IDENTIFICATA -. Mi scusi, Signor Presidente...
P: -. Sì, un attimo. Allora, sì, le eccezioni degli avvocati Branda e Belvedere. La questione, la nullità per l’avviso, a lei avvocato o al suo assistito? A lei?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Che è C. E. Lei era presente all’udienza preliminare, avvocato? Avvocato, lei c’era all’udienza preliminare?
D: (Crisci) -. Tutte le eccezioni erano state già presentate all’udienza preliminare, le trova tutte nell’udienza.
P: -. Lei era presente all’udienza preliminare?
D: (Crisci) -. Sì.
P: -. Datemi il verbale dell’udienza preliminare, per favore.
D: (Crisci) -. Ce l’ho io, Presidente, posso darle questo? P: -. Sì, forse è...
D: (Crisci) -. ...con tutte le eccezioni.
P: -. Ci ritiriamo. Mo’ questo quand’è arrivato?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Stamattina?
A: -. Questo è il verbale... [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono] ...trascrizioni dell’udienza.
P: -. Non deve interloquire?
A: -. Sì.
P: -. Interloquisca il Pubblico Ministero sulla nullità per la quale ci stiamo ritirando.
D: (Petitto) -. Prima di dare la parola al Pubblico Ministero vorrei intervenire su questa nullità per associarmi alla questione dedotta dall’avvocato...
P: -. Va be’, è chiaro che siete tutti associati!
D: (Petitto) -. Non lo avevo compreso io allora! Sono i miei limiti, Presidente!
P: -. Non diciamo cose inutili! Prego, il Pubblico Ministero su questo.
A: -.Presidente, io non conosco gli altri atti del procedimento amministrativo a questo punto relativo alla applicazione che è culminata in quel provvedimento, quindi non sono in grado di interloquire con cognizione di causa. Dico soltanto che, principio generale del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero non può essere ricusato e che la nullità di cui all’articolo 178 inerisce alla presenza comunque di un magistrato del Pubblico Ministero quale io sono, magistrato di questo distretto; e che l’articolo 110, nella parte non letta dall’avvocato che ha formulato l’eccezione, parla di applicazione di magistrati del medesimo distretto, come nel caso di specie ha fatto il Procuratore Generale.
C: (Matarese) -. Mi scusi Signor Presidente, se fosse possibile anche per la Parte Civile interloquire su quest’ultima eccezione sollevata perché palesemente riguarda un atto amministrativo e pertanto è assistito dalla presunzione di legittimità, da ciò conseguendone anche la legittima presenza del Pubblico Ministero in quest’aula. Ricordo anche i poteri di disapplicazione di un atto amministrativo da parte di un Giudice penale riguardano unicamente quegli atti amministrativi che siano rilevanti per la determinazione dell’esistenza del fatto di reato e non riguardano invece degli atti sono esterni al fatto di reato.
P: -. Ci ritiriamo.

[La Corte si ritira]

ORDINANZA: P: -. La Corte sulla eccezione sollevata dalla Difesa relativamente alla rituale partecipazione del Pubblico Ministero Dottor Domenico Fiordalisi all’odierno dibattimento, esaminati gli atti, ritenuto che il Dottor Domenico Fiordalisi attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Paola svolge le funzioni di Pubblico Ministero all’odierna udienza i virtù del decreto emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro in data 11 ottobre 2004; ritenuto che detto decreto risulta legittimamente emesso ai sensi dell’articolo 109 dell’Ordinamento Giudiziario; atteso che a prescindere dalla locuzione della parte dispositiva, l’intera motivazione del provvedimento è incentrata su quelle situazioni “carenza di organico” che fondano l’istituto della supplenza; ritenuto infine che in ogni caso la questione della eventuale illegittimità del decreto è priva di rilievo processuale; atteso che per il principio secondo il quale l’Ufficio del Procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti senza che occorra verso i terzi una delega formale, è da escludere che costituisca pertanto causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione del magistrato del Pubblico Ministero che ha partecipato all’udienza dibattimentale (vedi Cassazione 8/11/’96). Per questi motivi rigetta l’eccezione sopra specificata e dispone procedersi oltre. Prego, Pubblico Ministero, interloquisca su tutte le questioni sollevate dalla Difesa.
D: (Petitto) -. Presidente...
P: -. Dica.
D: (Petitto) -. Prima di dare la parola al Pubblico Ministero, volevo solamente che passasse a verbale che deposito la memoria che avevo anticipato durante il mio intervento.
P: -. Sì.
D: (Petitto) -. È sottoscritta da tutti i difensori oggi presenti, grazie.
A: -. Signor Presidente e Signori della Corte, le eccezioni formulate dai difensori degli imputati sono tutte palesemente infondate. Oggi gli imputati sono qui dinanzi a Voi per rispondere del delitto, principalmente il primo delitto contestato al capo a: di cospirazione politica mediante associazione di cui all’articolo 305 e, contrariamente a quanto ha riferito l’avvocato di Canarini, nell’intitolazione del capo di imputazione che ho formulato e che è nel decreto che dispone il giudizio, vi è l’indicazione specifica e quindi non generica, del fine per il quale questa associazione si è costituita e cioè turbare l’esercizio delle funzioni del Governo Italiano durante il G8, a Genova, nel luglio 2001. Questo è il fatto principale, seguito poi da altri fatti, la finalità principale seguita da altre finalità che caratterizza l’associazione di queste persone oggi imputate e che connota questa associazione in modo del tutto peculiare. Per questo fatto non ha mai proceduto la Procura della Repubblica di Napoli e non risulta così né dagli atti prodotti dall’avvocatessa Senese né procede la Procura della Repubblica di Genova. Con entrambe le Procure vi è un carteggio amministrativo nella fase investigativa, che potrei anche produrre se la Corte lo riterrà, dal quale risulta un pieno accordo, un pieno rispetto delle reciproche competenze anche e soprattutto in ordine a questo procedimento per associazione. Si tratta cioè, di un delitto che è ben diverso nei suoi caratteri strutturali e nei suoi elementi costitutivi dal delitto di associazione sovversiva, tant’è che la finalità è ben diversa, vi è un fine specifico che è quello di commettere atti precisi che costituiscono di per sé reati contro la personalità dello Stato indipendentemente dalla effettiva commissione, consumazione, perpetrazione di questi ulteriori delitti, cioè il mero accordo associativo con una struttura organizzativa sia pure rudimentale determina la consumazione, il perfezionamento di questo reato associativo, cosa completamente diversa da un’associazione sovversiva che in sintesi, e lo dico soprattutto per i Signori Giudici Popolari, oggi qui presenti, significa secondo la Cassazione, utilizzo del metodo della violenza per generiche finalità politiche. Tutte le volte che si utilizza la violenza per fini politici scatta il delitto di associazione sovversiva, meno grave, guardiamo soprattutto la pena relativa ai partecipi e invece, quando ci si associa, ci si costituisce per uccidere il re, questo è il classico caso, per uccidere il Presidente della Repubblica, si commette da che mondo e mondo e non dall’epoca fascista ma da epoca più antica, il delitto di cospirazione politica, così lo chiama il codice ed è una cosa diversa, vi è cioè un pericolo più immediato, come anche la Corte di Assise di Torino chiamata a differenziare questi reati ha specificato: “Un pericolo meno remoto di quello creato dall’associazione sovversiva”. Ecco perché la pena per i capi e per gli organizzatori e i promotori è identica, ma la pena per i partecipi è diversa e pertanto è delitto più grave di quello di associazione sovversiva e per di più, è pacifica la giurisprudenza, concorre con il delitto di associazione sovversiva come nel caso di specie. Oggi rispondono dinanzi a Voi, e per il delitto di cospirazione politica mediante associazione, e per quello di associazione sovversiva, e per quello di associazione per delinquere. Hanno ambiti e spazi diversi. E ha diligentemente, l’avvocatessa Senese, spulciato nelle iscrizioni della Procura della Repubblica di Napoli ed ha scoperto che esiste un Modello 44, cioè un fascicolo contro ignoti per il delitto di 270 all’indomani, meglio, dopo qualche settimana gli scontri avvenuti a Napoli, scontri per i quali poi fra l’altro si è proceduto anche nei confronti degli attuali imputati e questo la dice lunga poi in termine di sussistenza delle prove nei confronti di queste persone. Ma è cosa diversa, due giorni dopo che si è iscritta la notizia di reato relativa ad un’associazione sovversiva che evidentemente aveva sede a Cosenza e a Rende in particolare, dove è arrivato un volantino, quello dei N.I.P.R., con chiari contenuti eversivi e che attestava, e questo è stato il motivo dell’iscrizione, questo è stato lo stesso ragionamento effettuato dalla Procura di Taranto, dell’esistenza di un nucleo, di un gruppo di persone in grado di recepire quel tipo di messaggio! Perché non è arrivato a Catanzaro? Perché non è arrivato a Reggio Calabria, città ben più importanti di Cosenza? E questa è stata l’interpretazione corretta data dalla Procura e l’inizio delle indagini legittimamente effettuate. Ma dal punto di vista testuale del capo di imputazione, giustamente si fa notare dalla Difesa di alcuni imputati, che anche i reati fine, così come vengono contestati, debbono essere utilizzati per ricostruire la questione della competenza. E qui abbiamo un reato fine che è quello avvenuto nel marzo, o almeno, scoperto il 6 marzo 2001 che è la propaganda sovversiva effettuata da C. F. che, da Diamante, cioè nella Provincia di Cosenza, quindi al limite questo è stato il primo momento di manifestazione di un ipotetico gruppo di persone, nucleo che poi sarebbe stato al limite quello di C., di Cosenza, di C. A., di Cosenza, che in data 6 marzo 2001 dicevano: “Dobbiamo rendere ingestibile Napoli” e poi, dopo gli scontri di Napoli, altro comunicato: “Li dobbiamo portare a Genova”. La finalità è quella di distruggere le città, renderle ingestibili per bloccare l’attività del Governo Italiano durante l’esercizio delle sue funzioni, in un momento particolare che si chiama G8, e quindi di qui man mano l’escalation. Ma abbiamo un’osservazione fondamentale da svolgere sulla base del capo di imputazione. Il capo di imputazione individua l’esistenza di un nucleo di persone che si è strutturato in associazione con l’unico scopo di bloccare il G8 a Genova, questo è il capo di imputazione per il quale oggi devono rispondere. Non devono rispondere, gli imputati, di una finalità come quella che era stata contestata inizialmente nella fase delle indagini preliminari e che è stata corretta, tra virgolette dal Tribunale della Libertà, (Presidente Fontanazza), nella sua ordinanza che ha retto al vaglio della Cassazione e alla quale questo Ufficio del Pubblico Ministero si è adeguato, nel senso che esiste dal marzo, ma possiamo dire dal maggio 2001 con assoluta certezza, un nucleo di persone che ha deciso, a Cosenza, di bloccare il G8 a Genova. Che poi lo abbia fatto o non lo abbia fatto a Genova, poco importa ai fini della sussistenza del delitto di cospirazione politica già integrato in tutti i suoi estremi nel momento stesso in cui tale accordo veniva suffragato in questa terra. Abbiamo poi fatti per i quali certamente non poteva procedere ad aprile, a marzo, la Procura di Napoli, che erano quelli relativi alla costituzione avvenuta a Cosenza il 19 e 20 maggio del 2001 di questa “Rete Meridionale del Sud Ribelle”, di cui i capi, i cui promotori, il cui fondatore che è C. F., avevano chiare intenzioni del tipo di quella descritta nel capo di imputazione. Così come anche il fine di sovversione, di cui al 270, emerge evidentemente durante la fase successiva, ma il momento in cui si è manifestato sicuramente il vincolo associativo è sia quello del 19 e 20 maggio del 2001, questo si evince già dai capi di imputazione, perché qui si costituisce ufficialmente questo gruppo e lo si costituisce, e lo si vedrà, con intercettazioni che parlano chiaramente di una discussione che doveva essere proiettata unicamente su Genova, ma anche da un comunicato ufficiale che è stato diffuso via internet successivamente, il giorno dopo, il 22 maggio del 2001 in cui si dice chiaramente: “Gli scontri di Napoli a oggi noi li dobbiamo portare a Genova. Questo gruppo si costituisce per bloccare il G8”. E quindi questo è il momento in cui si manifesta l’esistenza del vincolo, si manifesta immediatamente dopo, durante la consumazione di una serie di reati il 2 luglio del 2001, anche a Cosenza, con la occupazione illegittima, illegale, arbitraria con più di dieci persone, quindi integrando un vero e proprio reato perseguibile d’ufficio, delle agenzie di lavoro interinale. E questo è un altro momento di mobilitazione fondamentale che serviva per scoprire chi era disposto a commettere reati per portare avanti poi un discorso più elevato nel momento in cui ci si fosse portati tutti a Genova. Il primo momento, che è quello dell’acquisizione di questo documento di C. F., diffuso via internet sul movimento, quindi in siti pubblici, è stato acquisito dalla Polizia Giudiziaria, ma in questo caso dalla D.I.G.O.S. nel corso di un’attività di prevenzione e la D.I.G.O.S. per mestiere acquisisce documenti che possono avere una utilità dal punto di vista politico e dal punto di vista di possibili reati che stanno per commettersi o che sono... vengono commessi. E in un momento successivo ha tirato fuori questo documento perché lo ha ritenuto pertinente, lo ha ritenuto utile e collegato con questa inchiesta che si stava portando avanti e, il Giudice dell’udienza preliminare, nell’ordinanza che ha la Signoria Vostra, Presidente, è allegata al verbale del 24 maggio del 2001, ha già ben motivato proprio su questo aspetto in epigrafe dell’ordinanza medesima dicendo che vi è la assoluta legittimità di questa acquisizione documentale da un pubblico sito, ed è pertanto un fatto lecito. Ma il profilo giuridico che io voglio sottoporre alla Corte e che ritengo oggi insuperabile al di là dei profili di opportunità sull’accoglimento dell’istanza di competenza, molto vaghe poi nella indicazione di quali sarebbero poi questi Giudici competenti, chi Napoli, chi Genova, nemmeno al Difesa sa con precisione quale sarebbe il Giudice competente, è sicuramente questa: l’articolo 25 del codice di procedura penale stabilisce il principio di definitività del giudizio, cioè in materia di competenza per territorio, e diventa un principio cardine dell’Ordinamento Processuale, altrimenti i processi sarebbero soggetti a continui spostamenti di competenza in ogni momento in cui un Giudice di merito, sia pure dopo la pronuncia della Cassazione, si convinca della erroneità delle statuizioni della Corte Suprema. E qui noi abbiamo un fatto singolare. Dice l’articolo 25, lo devo prendere per chiarezza: “La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo”. Cioè, noi abbiamo avuto una prima pronuncia sulla materia e sulla competenza di Cosenza da parte del G.I.P. in materia cautelare, una seconda pronuncia da parte del G.U.P., del Giudice dell’udienza preliminare, nell’ordinanza che vi ho allegato a... udienza del 24 maggio del 2001, una ordinanza confermata dal Tribunale, dalla Cassazione che è del Tribunale della Libertà, Presidente Fontanazza, che ha sul punto... e che io vado a produrre qui in maniera articolata... motivato sul problema della competenza. Si è pronunciato il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nel senso della competenza di questa Corte di Assise e dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza; si è pronunciata la Cassazione con ben due sentenze della V Sezione Penale, ed io qui Le vado a produrre la prima, quella che riguarda C. F. In maniera chiarissima, non in termini dubitativi, ha detto: “Se questi sono gli elementi, deve procedere Cosenza”, ma io aggiungo, dal punto di vista non solo dell’opportunità una pronuncia diversa sarebbe veramente sconcertante, ma dal punto di vista della legittimità l’articolo 25 oggi Vi impedisce una pronuncia diversa perché quando si è pronunciata la Cassazione, cioè in data 10 giugno del 2003, già l’udienza preliminare del 24 maggio 2001 era iniziata. Cosa comporta questo? Comporta che il processo, il [Parola incomprensibile] processo è indiscutibilmente attinente anche all’iudienza preliminare e questo non solo la dottrina unanime lo riconosce e la giurisprudenza, ma vi è un dato testuale che si evince dall’articolo 18 del codice di rito che parla, è intitolato “Separazione di processi” e parla alla lettera a dell’udienza preliminare, e infatti nell’udienza preliminare il processo si può chiudere con una sentenza di proscioglimento. E quindi è evidentemente che quando la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata già il processo era iniziato e che pertanto vige questo vincolo in questo procedimento. Quanto alle eccezioni formulate dagli altri difensori, sulla legittimità dell’Avvocatura dello Stato, produco le plurime sentenze della Cassazione sul punto, già prodotte dall’avvocato dello Stato, che ho rinvenuto del fascicolo e per sottoporle alla vostra attenzione e che è la lettera con la quale la Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio in maniera specifica invita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato a costituirsi in questo procedimento per chiedere i danni, e quindi è una eccezione palesemente infondata. Quanto invece alle eccezioni dell’avvocato Petitto sulla consegna dei brogliacci, qui abbiamo l’articolo 269 del codice di rito che stabilisce che tutti gli atti relativi, sia le registrazioni, sia gli atti relativi alle intercettazioni telefoniche sono depositati e sono conservati dalla Procura della Repubblica. Questo procedimento che è un procedimento che ha visto indagate molteplici persone, che ha visto intercettate ed ha visto l’emissione di numerosi provvedimenti di intercettazione, ha tra gli altri riguardato modelli Rit. che sono stati tutti regolarmente, per quello che mi risulta, regolarmente depositati, ma che comunque riguardano intercettazioni per le quali questo Ufficio del Pubblico Ministero non ha mai richiesto la trascrizione, non vi sono telefonate utili e né per l’Accusa e né la Difesa ha chiesto di trascrivere telefonate! È una questione assolutamente ininfluente, tra l’altro infondata perché gli atti sono sempre stati al loro posto, la Difesa li ha sempre consultati e se vuole li consulta ancora adesso per proporre eventuali integrazioni di richieste di intercettazioni. L’avvocato Belvedere ha formulato una eccezione dicendo che in una fotocopia di una delle pagine riguardanti la fissazione della odierna udienza, quindi la notifica relativa al decreto che dispone il giudizio, alcune parole non si leggono. Si evince chiaramente da questo documento innanzitutto che si riguarda reati, e parti di queste parole che non si leggono, di altre persone e non del proprio assistito che viene trattato invece nella prima parte proprio di quella pagina dove si legge tutto perfettamente. Ma qui c’è un fatto assorbente, l’avvocato Belvedere è codifensore con l’avvocatessa Branda nello stesso studio professionale, del C. E., ha ricevuto tre notifiche e quindi: il C. E., l’avvocatessa Branda, l’avvocato Belvedere, tutti atti quindi, questi due in particolare nello stesso studio, quindi questa cognizione del decreto che dispone il giudizio che fra l’altro riguarda gli stessi identici reati per i quali è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio rtualmente notificata non può pertanto oggi dire: “Non conosco completamente l’imputazione della quale deve rispondere il mio assistito”, il quale ha avuto invece una copia integra e regolare. Sul punto delle eccezioni formulate dall’avvocatessa Branda richiamo le puntuali motivazioni nell’ordinanza redatta dal GUP, Dottoressa Ferrucci, sempre nell’udienza del 24 maggio del 2004. Quanto invece alla richiesta di eliminazione dell’obbligo di firma, quindi alla revoca di questa misura, questo Ufficio del Pubblico Ministero, ai soli fini del decidere di questa eccezione, produce una documentazione dalla quale risulta che l’imputato C. F., proprio il giorno in cui sono avvenuti scontri rilevanti sul piano penale e politico, a Roma, il 20 marzo del 2004, ha violato gli obblighi di firma, ha rivendicato per il suo gruppo un grave atto delittuoso per quanto riguarda gli schiaffi a Fassino, che lui aveva preannunciato, cioè al Segretario dei Democratici di Sinistra. E infatti non si è presentato all’orario stabilito dal Giudice, senza chiederne l’autorizzazione per partire prima per Roma e, per comunque presenziare ad un grave atto del quale si è attribuita la responsabilità come gruppo. E’ nei documenti che la D.I.G.O.S. di Cosenza ha raccolto e che io sottopongo alla vostra attenzione. Sono persone che continuano pertanto a presentare tutti gli elementi di pericolosità valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari e secondo le valutazioni del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha applicato questa misura. Pertanto mi oppongo alla revoca dell’obbligo di firma.
D: (Mazzotta) -. Presidente, se mi consente, prima che la Corte vada in Camera di Consiglio...
P: -. Ha concluso il Pubblico Ministero?
A: -. Su questo punto sì.
D: (Mazzotta) -. Ah, ho capito male!
A: -. Voglio ricordare, Signor Giudice, il rigore sulla questione in generale della legittimità della costituzione del Giudice, della costituzione dell’Ufficio del Pubblico Ministero, una sentenza che è negli atti di questo procedimento e che è quella con la quale la Cassazione per la prima volta ha fatto rilevare la violazione delle tabelle, questo anche per il prosieguo delle altre udienze, la violazione delle tabelle in materia di costituzione dei singoli magistrati. Cioè, per la prima volta rilevano, questo tabelle, in questa pronuncia che è negli atti, quindi ai sensi dell’articolo 178, solo e soltanto per violazione degli articoli 25 e 111 della Costituzione che riguardano il Giudice non riguardano il Pubblico Ministero. Vi è uno status completamente diverso tra Pubblico Ministero e Giudice che si evince proprio nell’unica pronuncia che la Cassazione ha emesso in materia di questo tipo e pertanto anche questa interpretazione che la Corte ha dato, secondo me è in linea con questa sentenza della Cassazione, della prima sezione penale della Cassazione emessa proprio su questo punto.
D: (Mazzotta) -. Presidente, io volevo, perché non mi era stato dato processualmente il tempo di farlo prima, avanzare anch’io richiesta di revoca della misura per quanto riguarda S. M., il quale, va detto subito, schiaffi Fassino non ne ha dato!
P: -. E lei come lo sa?!

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Terza parte
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 3:59 PM mail:

D: (Mazzotta) -. Perché non era presente a Roma, ha rispettato gli obblighi di firma e se lo avesse fatto, sicuramente se ne sarebbe fatto un vanto e me lo avrebbe detto, per cui possiamo escludere assolutamente che questo si sia verificato. Né può valere il principio che quello che eventualmente ha fatto un altro vale per tutti! Il dato che la Corte dovrà verificare quanto alla legittimità di mantenere la misura cautelare per S. è il suo curriculum personale in questo anno in cui è stato sottoposto all’obbligo di firma. La Corte sa benissimo che sotto questo aspetto anche il trascorrere del tempo è un elemento nuovo che può essere valutato perché si è data concretamente da parte dell’imputato manifestazione di aver rispettato gli obblighi impostigli dal Giudice, perché certamente non esistono più motivi, come già hanno detto i colleghi, per mantenere in vita la misura cautelare, non vi è il pericolo di fuga, non vi è il pericolo di inquinamento probatorio. Per quanto riguarda la reiterazione io credo che un eversore così pubblicizzato perda quella che è la essenza intima appunto di chi vuole commettere reati eversivi, che dovrebbe essere, anzi che è certamente, quella della segretezza. Per cui dopo un anno di misura cautelare, io credo che la Corte debba revocare il provvedimento. Nel caso in cui ciò non dovesse essere, io credo di raccogliere il sentimento di tutti i colleghi che operano in questa vicenda processuale, chiediamo che il rinvio sia a brevissimo. Con imputati sottoposti a misura cautelare certamente questo processo deve procedere celermente e qui c’è anche un impedimento in quel provvedimento del Procuratore Generale che assegna, o applica in supplenza il Dottor Fiordalisi, per solo due giorni settimanali. Due giorni settimanali per una serie di procedimenti, non solo per questo processo! E allora, quando vi sono imputati sottoposti a misura cautelare, certamente non si può immaginare che il processo proceda lentamente e si deve richiedere alla Corte di Assise di Cosenza, con forza, che se dovessero restare in piedi le misure cautelari, il processo venga celebrato nei tempi più rapidi possibili.
D: (Senese) -. Presidente, potei prendere visione della produzione documentale del Pubblico Ministero a proposito di C.?
P: -. Prego. Allora, mentre l’avvocato Senese prende visione della documentazione, la Corte ha esaminato le istanze di ammissione al gratuito patrocinio per C. L. e G. F. e poiché la documentazione è rituale e regolare, la Corte ammette i due imputati al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Sì. Il parere su S. sulla revoca dell’obbligo di firma?
A: -. Contrario.
P: -. Parere contrario. Si riserva...
D: (Crisci) -. Su C.? ...F. C.?
P: -. L’ha già detto.
D: (Crisci) -. Ah, non l’ho sentito!
P: -. No, su C. F. non l’ha detto!
A: - .Comunque contrario.
P: -. Contrario. Facciamo ancora interloquire l’avvocato Senese e intanto, anticipa la Corte, che si riserva su tutte le questioni; scioglie solo la eccezione di nullità proposta dall’avvocato Belvedere in relazione all’avviso dell’udienza odierna rilevando che l’avvocato Belvedere, per come abbiamo constatato dai verbali dell’udienza preliminare, era presente insieme al codifensore alla udienza preliminare, per cui la notifica effettuata è una superfetazione, era perfettamente a conoscenza della data di udienza e delle imputazioni.
D: (Senese) -. Presidente...
P: -. Prego avvocato.
D: (Senese) -. Quanto alla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero io vorrei soltanto segnalare che in un anno e mezzo di sottoposizione al vincolo si imputa al C., e questo sarebbe l’elemento che addirittura consentirebbe di mantenere in esecuzione la misura, la circostanza che in data sabato 20 marzo 2004 C. si è presentato alle ore 10,54 presso il Commissariato e non alle ore 12,00 come previsto, riferendo ai competenti Carabinieri, Stazione di Benevento, che poteva firmare precedentemente perché alle ore 12,00 successive doveva recarsi a Roma con il treno per partecipare ad una manifestazione ed i Carabinieri lo facevano firmare alle 10,54. Questa è ragione secondo la quale il Pubblico Ministero ritiene che non possa essere revocata la misura in esecuzione. Noi riteniamo che si è presentato in anticipo ai Carabinieri e l’hanno autorizzato a firmare semplicemente con anticipo perché ha riferito che doveva prendere il treno. Su questo punto specifico poi della manifestazione il C. vuole rendere una dichiarazione spontanea.
P: -. Prego.
VERBALE DI DICHIARAZIONE SPONTANEA DELL'IMPUTATO: Il Giudice informa l'imputato che ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruttoria dibattimentale. A questo punto l'imputato C. F.S. dichiara spontaneamente:
I: -. Posso dire anche da qua?
P: -. Sì, ma venga a dire qua, quello è il posto suo!
I: -. C. F.S.
P: -. Prego.
I: -. No, come potrà vedere dal fascicolo, in tutto l’anno e mezzo ci sono annotate una mezz’ora di ritardo che ho fatto ad agosto e quaranta minuti di anticipo che ho fatto quel giorno là, e questo... diciamo si compensano tra di loro.
P: -. E non suggerisca...!
I: -. C’è come atto un’intervista nella quale io non capisco quale è la ragione della sua presenza nel fascicolo, nella quale durante la manifestazione, come faccio sempre, ho rilasciato delle dichiarazioni alla stampa e nello specifico commentavo quelle contestazioni, perché poi i due schiaffi non li ha ricevuti Fassino, anzi specifico che ci sono stati e appunto potrà leggere nell’intervista: “Ma quali due ceffoni? Sono state due pernacchie!” Quindi non credo che questo...
P: -. Va bene, si accomodi. Allora, la Corte si riserva, lo ha già detto e rinvia... vorremmo fare un’udienza prima di Natale per sciogliere queste riserve. Allora, 20 o 21 dicembre 2004.
D: (Crisci) -. Scusi Presidente, solo per sciogliere le riserve e senza l’ammissione delle prove?
P: -. Potremmo fare anche l’ammissione delle prove. Cioè, se superiamo le eccezioni potremmo fare l’ammissione delle prove. Non ci vogliamo pronunciare con una... come avete fatto all’udienza preliminare ed avete ricusato il Giudice che aveva fissato il calendario, noi non fissiamo niente, nulla, anche perché non lo sappiamo!
D: (Senese) -. Giudice, a questo punto non possiamo andare a gennaio 2005?
P: -. Per sciogliere le riserve anche?
D: (Senese) -. No, perché se c’è una valutazione meramente ipotetica anche di ammissione delle prove, ovviamente dobbiamo tornare ed io sia il 20 che il 21 sarei impedita, quindi se fosse possibile...
P: -. No, questo perché l’avvocato Mazzotta ha chiesto di...
D: (Senese) -. Va be’, se ci fosse una revoca delle misure non avremmo problemi.
P: -. Eh, e questo non lo sappiamo!
D: (Senese) -. Se la revoca delle misure avviene prima dello scioglimento del 20...
P: -. Ma noi non lo sappiamo ancora! Non abbiamo fatto la Camera di Consiglio.
D: (Senese) -. Sì, ma se avviene prima dello scioglimento del 20, io chiederei di sciogliere adesso questa unica riserva sulle...
D: (Crisci) -. Se facesse ora la Camera di Consiglio sulle misure cautelari forse potremmo valutare...
D. (Senese) -. Presidente, insistiamo perché almeno sulla revoca delle misure possiate sciogliere oggi.
P: -. Perché?
D: (Senese) -. Perché ci troviamo in difficoltà dovendo essere obbligatoriamente presenti se c’è una possibilità di dover discutere sull’ammissione delle prove ed anche perché molti che veniamo da fuori non abbiamo ancora le risultanze della perizia tecnica disposta ai sensi dell’articolo 268. Dovremo valutare tutte...
P: -. Hanno depositato quasi tutti i falconi, non so se sono arrivati gli altri fascicoli, ne mancano due mi pare. D: (Senese) -. E quindi vorremmo avere anche questa possibilità, apposta si chiedeva di rinviare brevemente magari oltre il 20 dicembre però solo se sciogliete questa riserva sulla misura cautelare.
P: -. No, sulle misure cautelari ci pensiamo e la scioglieremo nei cinque giorni, ci ritiriamo invece per la data.
D: (Senese) -. Faccio presente che i giorni possono essere tre perché il parere del Pubblico Ministero c’è!
P: -. Cosa?
D: (Senese) -. Il parere del Pubblico Ministero c’è, i giorni possono essere tre perché due sono passati!
P: -. Ma come siete terribili però, eh? A Roma sono le donne che sono terribili, sono tremende! Ci ritiriamo.

[La Corte si ritira]

P: -. Allora, andiamo al 20 dicembre 2004, poiché ci sono i difensori impediti ed impegnati, potremmo eventualmente nel caso il processo dovesse proseguire dinanzi a questa Corte potremmo non fare l’ammissione delle prove in modo da non pregiudicarvi per l’assenza, cioè all’esito, se scioglieremo le riserve in maniera da mantenere la competenza qui, non facciamo l’ammissione delle prove in modo che voi che siete di fuori ed avete impegni potete non venire e farvi sostituire però, date le deleghe ai difensori di Cosenza e poi indicare eventualmente le date successive. Cioè, dare i vostri impegni al difensore che vi sostituirà così evitiamo perdite di tempo, evitiamo che fissiamo una data e non ci siete eccetera... eccetera... Va bene, si riserva la Corte. L’udienza è tolta.

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