Lo propone il Governo che è pronto a porre su di esso la questione di fiducia
(Stralcio ddl Senato 2953)
Uno stralcio di una ventina di articoli è il testo sulla droga su cui il Governo è pronto a mettere la fiducia. Lo stralcio - il cui testo è inedito - la proposta della maggioranza presso le Commissioni riunite Giustizia e Igiene e Sanità del Senato. Lo stralcio si regge su tre pilastri: 1) il primo è l'equiparazione delle strutture pubbliche e private di assistenza ai tossicodipendenti; 2) il secondo è l'aumento della pena edittale da 4 a 6 anni che permette una maggiore permanenza del tossicodipendente che vuole smettere in centri di recupero alternativi al carcere; 3) l'introduzione del nuovo metodo investigativo che fissa una quantità di principio attivo delle sostanze narcotiche che costituisca un limite di distinzione tra il consumatore e lo spacciatore. (07 dicembre 2005) Stralcio proposto dalla maggioranza al Ddl Senato 2953 Art. 1 1. All’articolo 73 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e` sostituita dalla seguente: "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope"; b) il comma 1, e` sostituito dal seguente: "1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e` punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000."; c) dopo il comma 1 e` inserito il seguente: "1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e` punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantita` superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalita` di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell’azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà."; d) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14"; la parola: "otto" e` sostituita dall’altra: "sei" e le parole: "lire cinquanta milioni a lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26.000 a euro 300.000"; e) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: "2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14."; f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta`. 5. Quando, per i mezzi, per la modalita` o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita` e quantita` delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita`, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."; g) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: "5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’articolo 73, comma 1-bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo` applicare, anziche´ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita` di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita` ivi previste. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita` ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo` essere disposto anche nelle strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita`, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalita` di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita` dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e` ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita` puo` sostituire la pena per non piu` di due volte.". Art. 2 1. L’articolo 75 del testo unico e` sostituito dal seguente: "Art. 75. - (Condotte integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, e` sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu` delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e` invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilita` di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12. 5. Se l’interessato e` persona minore di eta`, il prefetto, qualora cio` non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta`, li rende edotti delle circostanze di fatto e da` loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo` essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis. 7. L’interessato puo` chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu` persone, l’interessato puo` ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo` essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notificastessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 12. Copia del decreto e` contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute. 10-bis. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e` stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2". Art. 3 1. Dopo l’articolo 75 del testo unico e` inserito il seguente: "Art. 75-bis. - (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). – 1. Qualora in relazione alle modalita` od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti gia` condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo` essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu` delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e` stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo` disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facolta` di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e` comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. 3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facolta` prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e` comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita`. 5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e` data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75. 6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e` punito con l’arresto da tre a diciotto mesi. 7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 e` il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio". Art. 4 1. All’articolo 78 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanita` e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologicoforensi per accertare il tipo, il grado e l’intensita` dell’abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis."; b) il comma 2 e` abrogato. Art. 5 1. All’articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e` una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116, e l’interruzione del programma puo` pregiudicare la disintossicazione dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e` subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo` assentarsi per l’attuazione del programma. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e` in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116, la misura cautelare e` sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e` concessa su istanza dell’interessato; all’istanza e` allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo116 e specificamente autorizzata per l’attivita` di diagnosi ai sensi del comma 6, lettera d), del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche´ la dichiarazione di disponibilita` all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e` comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorita` giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale"; b) il comma 4 e` sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche´ non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita` organizzata od eversiva "; c) al comma 5, le parole: "al comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e"; d) dopo il comma 5 e` aggiunto il seguente: "5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e` tenuto a segnalare all’autorita` giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita` giudiziaria ne da` comunicazione alle autorita` competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.". Art. 6 1. All’articolo 90 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo` sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si e` sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo` altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia` riscossa. La sospensione puo` essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni". b) al comma 2 dopo la parola: "concessa ", sono inserite le seguenti: "e la relativa domanda e` inammissibile"; c) il comma 3 e` sostituito dal seguente: "3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato"; d) al comma 4 le parole da: "ed il tribunale ai fini dell’accertamento" fino alla fine del comma, sono soppresse; e) dopo il comma 4 e` inserito il seguente: "4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.". Art. 7 1. All’articolo 91 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` abrogato; b) il comma 2 e` sostituito dal seguente: "2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e` allegata, a pena di inammissibilita`, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attivita` di diagnosi ai sensi del comma 6, lettera d), del medesimo articolo attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma e` stato eseguito, le modalita` di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso"; c) il comma 3 e` abrogato; d) il comma 4 e` sostituito dal seguente: "4. Se l’ordine di carcerazione e` gia` stato eseguito la domanda e` presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza e` ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo` disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e` competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354". Art. 8 1. All’articolo 92 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "indicato nella richiesta", sono inserite le seguenti: "o all’atto della scarcerazione"; b) al comma 3, le parole: "o al pretore" sono soppresse. Art. 9 1. All’articolo 93 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono"; b) il comma 2 e` sostituito dal seguente: "2. La sospensione dell’esecuzione e` revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e` competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1"; c) dopo il comma 2 e` aggiunto il seguente: "2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si e` spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo` determinare una diversa, piu` favorevole data di decorrenza dell’esecuzione ". Art. 10 1. All’articolo 94 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato puo` chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attivita` terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unita` sanitaria locale o con una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attivita` di diagnosi ai sensi del comma 6, lettera d), del medesimo articolo. L’affidamento in prova in casi particolari puo` essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e` allegata, a pena di inammissibilita`, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attivita` di diagnosi ai sensi del comma 6, lettera d), del medesimo articolo attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita`, ai fini del recupero del condannato"; b) il comma 2 e` sostituito dal seguente: "2. Se l’ordine di carcerazione e` stato eseguito, la domanda e` presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza e` ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo` disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e` competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"; c) al comma 3 e` aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3"; d) il comma 4 e` sostituito dal seguente: "4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita` di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia` positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l’interessato si e` spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo` determinare una diversa, piu` favorevole data di decorrenza dell’esecuzione"; e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Qualora, nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo, l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, l’affidamento prosegue ai fini del reinserimento sociale previa rideterminazione da parte del magistrato di sorveglianza delle prescrizioni. 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e` tenuto a segnalare all’autorita` giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita` giudiziaria ne da` comunicazione alle autorita` competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117". Art. 11 1. L’articolo 97 del testo unico e` sostituito dal seguente: "Art. 97. - (Attivita` sotto copertura). – 1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita` specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o compiono attivita` prodromiche e strumentali. 2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita` o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu` presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio delle attivita`. 3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e` data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorita` giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonche´ il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate. 4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita` di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni puo` essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche´ di documenti di copertura secondo le modalita` stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. 5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e` punito, salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, con la reclusione da due a sei anni". Art. 12 1. L’articolo 113 del testo unico e` sostituito dal seguente: "Art. 113.- (Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome)- 1. Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi condizioni di parita` dei servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte all’albo di cui all’articolo 116. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in ordine all’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, attuata mediante strutture pubbliche o strutture private iscritte all’albo di cui all’articolo 116, prevedono che ad esse spettino, tra l’altro, le seguenti funzioni: a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza; c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socioriabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione, nel rispetto della liberta` di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano che i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 4. L’organico dei servizi deve prevedere, senza maggiori oneri, le figure professionali del medico, dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia, dell’assistente sociale, dell’infermiere, dell’educatore professionale e di comunita` in numero necessario a svolgere attivita` di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari ed ambulatoriali. 5. Il servizio deve svolgere un’attivita` nell’arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita` nei tossicodipendenti e di tutte le altre patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in relazione alle problematiche della sessualita`, della procreazione e della gravidanza, operando altresı` in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV. 6. La disciplina attuativa dovra` garantire su tutto il territorio nazionale la parita` di trattamento tra i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private iscritte all’albo di cui all’articolo 116 operanti nel settore. 7. Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento sono garantite da organismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli interventi stessi". Art. 13 1. All’articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo delle strutture private che gestiscono attivita` per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 e` subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalita` giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilita` di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita` svolta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita` svolta; d) presenza di una e´quipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, se si intendono svolgere le attivita` di cui al comma 6 lettere d) ed e); e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita`, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede dell’intera struttura di una equipe composta dalle figure professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l’attivita` di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti."; b) al comma 4, le parole: ", tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all’articolo 115,". sono soppresse e le parole "e c)" sono sostituite dalle seguenti ", c) e d)"; c) al comma 5, le parole "e c)" sono sostituite dalle seguenti ", c) e d)". d) il comma 6 e` sostituito dal seguente: "6. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 con indicazione delle attivita` che vengono svolte e` condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 117, per le seguenti funzioni: a) svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114; b) accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c) stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attivita` prescelta per la quale vi e` stata iscrizione all’albo; d) rilascio della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche; e) predisposizione del piano terapeutico di cui all’articolo 43, comma 5"; Art. 14 1. All’articolo 123 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e` sostituita dalla seguente: "Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche´ di affidamento in prova in casi particolari"; b) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa all’Azienda unita` sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116, su richiesta dell’autorita` giudiziaria, una relazione secondo modalita` definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste dall’articolo 14."; c) dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente: "1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all’autorita` giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato". Art. 15 1. All’articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, le parole: "ovvero a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "o sei"; al terzo periodo, le parole: "nonche´ la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309," sono sostituite dalle seguenti: "o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico"; b) al comma 6, le parole: "prescritta o necessaria, questa" sono sostituite dalle seguenti: "utile, questa, salvi i casi di inammissibilita`,"; c) al comma 8, e` aggiunto il seguente periodo: "Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata e inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche´, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti."; d) al comma 9, lettera a), dopo le parole "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ". Art. 16 1. Al comma 1 dell’articolo 671 del codice di procedura penale, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi e` la consumazione di piu` reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Art. 17 1. Al comma 1, primo periodo dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "i permessi premio", la parola "e" è sostituita dalle seguenti: ", la sospensione dell’esecuzione e l’affidamento in prova nei casi particolari di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche´". Art. 18 1. Al comma 12 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e ogni altro effetto penale" sono sostituite dalle seguenti: "detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo` dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia` riscossa.". Art. 19 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "2-bis. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l’obbligo di cui al numero 2) del comma 1 può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.". Modifiche di coordinamento Art. 20/co. 1 1. All’articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera e), il n. 2) è sostituito dal seguente: "2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita` e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;"; Art. 20/ co. 2 2. All’articolo 13 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformita` ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalita` di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2"; b) il comma 3 e` abrogato; c) il comma 5 e` sostituito dal seguente: "5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita` e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o piu` misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate". Art. 20/ co. 3 3. L’articolo 14 del testo unico e` sostituito dal seguente: "Art. 14. – (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 e` effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I sono indicati: 1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita` di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico; 7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; b) nella sezione A della Tabella II sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i barbiturici che hanno notevole capacita` di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche´ altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono; c) nella sezione B della Tabella II sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita` e gravita minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A: 2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione; 3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; d) nella sezione C della Tabella II sono indicati: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; e) nella sezione D della Tabella II sono indicati: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita` del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; f) nella sezione E della Tabella II sono indicati: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita` del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D. 2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche´ gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. 3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E` , tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche´ idonea ad identificarla. 4.Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela". Art. 20/ co. 4 4. All’articolo 26 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e` vietata nel territoro dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14"; Art. 20/ co. 5 5. All’articolo 31 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B"; Art. 20/ co. 6 6. All’articolo 34 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione."; Art. 20/ co. 7 7. All’articolo 35 dei testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B"; Art. 20/ co. 8 8. All’articolo 36 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II"; Art. 20/ co. 9 9. All’articolo 38 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e` necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica."; b) dopo il comma 1 e` inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste cumulative."; Art. 20/ co. 10 10. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico e` sostituito dal seguente: "1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.". Art. 20/ co. 11 11. All’articolo 41 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), le parole: "previste dall’articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: ", sezione A, di cui all’articolo 14"; Art. 20/ co. 12 12. All’articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unita` operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita` di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento."; Art. 20/ co. 13 13. L’articolo 43 del testo unico e` sostituito dal seguente: "Art. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). – 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. 2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 puo` comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali la ricetta puo` comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 3. Nella ricetta devono essere indicati: a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e` rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e` rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e` rilasciata. 4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e` comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella Il, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e` effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attivita` di diagnosi ai sensi del comma 6, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e` tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. 6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e` conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e` approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e` di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo stesso periodo del registro. 7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e` autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita` terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare. 8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita` terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 e` effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 e` effettuata con ricetta medica". Art. 20/ co. 14 14. L’articolo 45 del testo unico e` sostituito dal seguente: "Art. 45. - (Dispensazione dei medicinali).- 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 e` effettuata dal farmacista che si accerta dell’identita` dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta. 2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantita` e nella forma farmaceutica prescritta. 3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60. 4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, e` effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1. 5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e` tenuto a conserv
www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=30937&idCat=75
|