DA OGGI È IN VIGORE LA NUOVA LEGGE SULLA DROGA
INTANTO LE TABELLE ANCORA NON ESISTONO
COSI' I GIUDICI POTRANMNO DECIDERE CON COMPLETA
DISCREZIONALITA'
Dichiarazione di Marco Contini, Segretario di Antiproibizionisti.it
ROMA, 28 febbraio 2006 - In seguito alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge n. 49/2006 che converte il decreto sulle Olimpiadi di Torino e alla conseguente pubblicazione, avvenuta ieri, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2006- Suppl. Ordinario n.45, la nuova normativa che modifica il DPR 309/90 è da oggi ufficialmente e a tutti gli effetti in vigore.
Non si rende necessario in questo caso attendere i consueti quindici giorni, in quanto, a norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tutto ciò avviene senza che ancora siano state predisposte le tabelle che dovrebbero fissare i limiti entro i quali non si rientra più nell'ambito dell'uso cosiddetto "personale" (punibili con sanzione amministrativa), ma si incorre invece nel reato di "spaccio", sanzionato penalmente.
La naturale conseguenza di una situazione come quella appena descritta sarà che il giudice, non potendo individuare nell'elemento quantitativo un riferimento "certo", potrà basarsi esclusivamente sugli altri elementi indiziari, il che comporta, come è evidente, amplissimi margini di discrezionalità.
Il risultato concreto di questo provvedimento fortemente voluto dal governo (che l'ha ottenuto passando attraverso ben due voti di fiducia) e maldestramente contrastato dall'opposizione, sarà dunque esattamente opposto a quello annunciato. Ovvero, a fronte di una volontà dichiarata che mirava a limitare il potere discrezionale dell'organo giudicante, si andrà invece incontro a una totale libertà di interpretazione da parte del giudice di quell'articolo 73, ora modificato, per cui «Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e` punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000». Ma non è tutto: secondo questa stessa legge, con le medesime pene è punito chiunque importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene «sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità , in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga [limiti questi che, lo ricordiamo ancora una volta, attualmente NON ESISTONO!], ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale».
Ci chiediamo se e come si intenda governare la situazione che, sin da oggi stesso, rischia di diventare completamente ingestibile. Non sappiamo, al momento, se alle Prefetture siano state date disposizioni adeguate in merito. Certo è che da oggi qualunque cosa può accadere, a chiunque. È questo il triste destino di un "martedì grasso" (che in tanti probabilmente si apprestano a festeggiare senza alcuna consapevolezza di ciò che accade in queste ore), ma purtroppo non è affatto uno scherzo. Rischia invece di divenire una tragica realtà per centinaia, se non migliaia, di persone che presto potrebbero trovarsi in una situazione degna di un romanzo di Kafka.
Va detto infine - e ciò è addirittura cosa ben più grave - che si è stabilito, in termini di prassi legislativa, un precedente finora inaudito che potrebbe essere utilizzato in futuro per gli scopi più diversi e, ora, impensabili: il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), infatti NON conteneva l'emendamento che andava a modificare il DPR 309/90. Questo è stato aggiunto dopo, durante il processo di conversione in legge. Tuttavia, si applicano i tempi e le modalità previsti dalla legge 400 del 23 agosto 1988 e, proprio in forza di ciò, l'efficacia del provvedimento parte da oggi, a un solo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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