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statuto associazione bulkaria
by associazione bulkaria Tuesday, Nov. 28, 2006 at 11:02 AM mail:

ecco lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE BULKARIA

Art. 01 DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l’associazione politico sociale culturale denominata ”Bulkaria” con sede in Milano, via
Angelo della Pergola 5, che in seguito verrà nominata l’associazione. L’associazione non ha fini di
lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. La
durata dell’associazione è illimitata.
Art. 02 STATUTO
E REGOLAMENTO
L’associazione non ha fini di lucro.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il regolamento interno da emanarsi a cura del comitato direttivo disciplina in armonia con il
presidente gli aspetti relativi all’organizzazione e alle attività dell’ente.
Questo statuto è modificabile in sede di assemblea straordinaria convocata dal comitato direttivo
con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole dei due terzi dei soci
presenti. In seconda convocazione in quorum costitutivo è della metà più uno dei soci e quello
deliberativo la metà più uno dei presenti.
Art. 03 FINALITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
 promuovere, organizzare e gestire autonomamente o in collaborazione con altre associazioni
attività di promozione sociale, culturale e ricreativa, e tutto ciò che riguarda il loro svolgimento
 creare e gestire uno spazio di libera aggregazione, e tutte le attività che si svolgono al suo
interno
 integrare e razionalizzare competenze difficilmente investibili sul mercato del lavoro che si
sviluppano anche attraverso esperienze di fatto formative ma ufficialmente non riconosciute
 rinvestire le suddette competenze in ambito progettuale di sviluppo delle forme di associazione
e cooperazione tra essere umani, orientato al recupero e al riutilizzo delle risorse materiali
residenti e inutilizzate e finalizzato a rispondere al bisogno sociale rilevato
 L’ associazione, con l’azione dei propri aderenti, persegue anche finalità di solidarietà sociale
Art. 04 LE
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Per il raggiungimento delle finalità previste all’art.3 l’associazione organizza almeno le seguenti
attività:
· la creazione e la promozione di laboratori e workshop nel campo della produzione
artigianale e artistica indipendente al fine di sviluppare forme di comunicazione alternative
e sperimentare con la costruzione artigianale percorsi indipendenti dalla logica di mercato
· la produzione e promozione di eventi musicali e culturali estranei alla distribuzione massmediatica.
· L’attivazione di un’agenzia di comunicazione per l’uso di strumenti intermediali quali il video,
la fotografia, la rete informatica per mettere in relazione soggetti diversi nell’ambito della
realizzazione di eventi culturali e sociali.
· La creazione e la gestione di strumenti intermediali di veicolazione e diffusione dei saperi
quali pubblicazioni, siti telematici, produzioni audiovideo,
altro.
· L’organizzazione e la gestione di servizi finalizzati ad un monitoraggio in ambito di
precarietà sociale attraverso attività di studio, ricerca e documentazione, e
all’investigazione sul territorio delle trasformazioni dello spazio urbano metropolitano.
· l’associazione potrà anche svolgere attività commerciali occasionali o abituali in relazione ai
settori di intervento.
· L’apertura dello spazio sede dell’associazione per eventi aggregativi, culturali, musicali
anche a non soci.
Tutte le attività non conformi agli scopi dell’associazione sono espressamente vietate.
Art. 05 SOCI
Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che condividano gli intenti e
gli ideali dell'associazione accettando i principi contenuti nello Statuto.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato
direttivo.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono
svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 06 DIRITTI
DEI SOCI
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto in sede di assemblea generale.
I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate
per l’associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno.
Art. 07 DOVERI
DEI SOCI
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere
contraddistinto dal rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 08 RECESSO,
ESCLUSIONE DEI SOCI
Il socio può recedere dall'associazione in ogni momento in cui lo desideri .
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7
o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea generale dei soci nella
prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell'associazione.
Art. 09 PATROCINI
E COMITATI TECNICOSCIENTIFICI
Enti locali, istituzioni, fondazioni, organizzazioni e singoli privati potranno formalizzare il loro
sostegno all’associazione attraverso la forma del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo
con contributi e donazioni. E’ facoltà dell’associazione, su delibera dell’assemblea, istituire comitati
tecnicoscientifici
per la valutazione e la promozione delle attività previste. Rappresentanti degli
enti patrocinanti e componenti dei comitati tecnicoscientifici
potranno essere invitati alle
assemblee e/o convocati per specifiche riunioni.
Art. 10 ORGANISMI
SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
· Comitato direttivo
· assemblea generale dei soci
· presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo totalmente gratuito.
Art. 11 L’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI
L'assemblea generale dei soci amministratori ed ordinari è organo sovrano dell'associazione ed è costituita
e convocata dal presidente almeno una volta all’anno.
E’ presieduta dal presidente dell’associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato
direttivo o,in loro mancanza, dal socio più anziano
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea è convocata dal presidente o in alternativa da un quinto dei soci
L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto, in
seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea generale è informata di tutte le decisioni del Comitato direttivo, propone iniziative indicandone
modalità e supporti organizzativi, approva il bilancio consuntivo annuale e preventivo preparati dal Comitato
direttivo, approva il programma annuale dell’associazione, ratifica l’esclusione e l’ammissione dei soci
deliberati dal Comitato direttivo, approva eventuali modifiche allo Statuto (con la presenza di almeno 2/3 dei
soci), scioglie l’ associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti (almeno
2/3 dei totali.)
Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti (tranne nel caso dello
scioglimento) sono espresse con voto palese tranne quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
Le deliberazioni vengono riportate su un verbale redatto da un segretario nominato dall’assemblea stessa.
Il verbale viene sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.
Art. 12 IL
COMITATO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo composto dai soci amministratori che si riunisce
almeno una volta all’anno su convocazione del presidente.
Il Comitato direttivo:
· compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legati alle iniziative dell’associazione
· elegge il presidente dell’associazione
· delibera circa l’ammissione e l’allontanamento dei soci sia ordinari che amministratori
· propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
· garantisce alla pubblica amministrazione il corretto utilizzo degli spazi e strumenti avuti in gestione da
essa
· redige il bilancio consuntivo e preventivo annuale
· prepara il programma di iniziative dell'associazione
· propone eventuali modifiche allo Statuto
Le deliberazioni del Comitato direttivo vengono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Solo i soci amministratori hanno diritto di voto, uno a testa.
Le votazioni avvengono con voto palese.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario.
Il verbale viene sottoscritto dal presidente e conservato in un apposito registro nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.
Può partecipare all’assemblea di gestione qualunque esterno interessato, pur senza diritto di voto.
Art. 13 IL
PRESIDENTE
La carica di presidente dell'associazione è affidata ad un socio eletto dal Comitato direttivo per la durata di
tre anni. Questi rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, presiede e
convoca le sedute del Comitato direttivo e dell’assemblea generale. Il presidente ha il potere di firma, il
vicepresidente sostituisce in tutto il presidente in caso di suo impedimento o assenza
Art. 14 I
MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari dell'associazione provengono:
 dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
 da iniziative promozionali
 da finanziamenti dell’amministrazione pubblica
 da proventi ricavati da materiale autoprodotto e dalla gestione dei servizi
 dall’autofinanziamento
Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere
utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 15 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo ed approvati dall'assemblea generale.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale con voto palese o con le maggioranze
previste dallo Statuto.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell’organizzazione.
Art. 16 SCIOGLIMENTO
L’associazione si scioglie secondo le predette modalità. L’eventuale residuo deve essere erogato
ad altre organizzazioni con finalità simili o per fini di pubblica utilità sentiti gli organismi preposti
Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice
civile e nelle leggi vigenti in materia.

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Nomi
by uno a caso Tuesday, Nov. 28, 2006 at 12:07 PM mail:

Poteva essere usata piu' fantasia.
Ad esempio, bulkoload, bulkotribe e bulkomove potevano essere nomi altrettanto validi.

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Dimenticanze
by quello di prima Tuesday, Nov. 28, 2006 at 12:10 PM mail:

L'associazione Pergolaria invece avra' sede legale in uno stabile con quattro ingressi, via Bramante, Via Fioravanti, Via Niccolini e Piazza Cimitero Monumentale.

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per tutto quello non previsto dal presente statuto vedasi
by no profit/approfit /+profit Tuesday, Nov. 28, 2006 at 12:34 PM mail:

Centri Sociali -Che Impresa!
a cura di Aldo Bonomi -AA VV
Castelvecchi editore 1995.

art.5
L'associazione può (...) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo,anche ricorrendo ai propri associati.

Vi riferite al lavoro "autonomo" così come lo intendono Fumagalli,Bologna e la L.30?

art.4 (...)gestione di servizi finalizzati ad un monitoraggio in ambito della precarietà sociale (sic!)

tradotto: il Governo amico non abroga la L.30 e magari vi appalta qualche "indagine" sulla precarietà sociale!

Non serve il vostro monitoraggio (che centrano poi la trasformazioni urbanistiche?) ci sono già i caporali delle agenzie di somministrazione che fanno profitti sui precari,
o meglio come piace a quelli come voi: sulla precarietà sociale.

poi vi affideranno anche qualche indagine sulla precarietà della Torre di Pisa...

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.
by . Tuesday, Nov. 28, 2006 at 12:35 PM mail:

Eh no! Bulkaria è un bel nome.

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che merda di statuto
by anarchia Tuesday, Nov. 28, 2006 at 12:41 PM mail:

comitato direttivo = gerarchia

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bulk= i soliti amanti della legalità
by bonnot Tuesday, Nov. 28, 2006 at 3:22 PM mail:

"L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico. "
e se qualcuno agisce aldifuori delle leggi tac! lo infamate

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E chi se ne frega
by _ Tuesday, Nov. 28, 2006 at 3:44 PM mail:

E chi se ne frega, paraponziponzipò ...

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ma...
by emi Tuesday, Nov. 28, 2006 at 5:29 PM mail:

non si capisce se la cosa non vi aggrada
passate oltre e non vi curate di noi
si siamo anche quelli del bulk e allora.....
io il mio nome lo metto senza problemi e se mi cercate per darmi una lezione mi trovate dal giovedi al sabato in pergola fatevi vivi presto o non cagate il cazzo

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