Indymedia Italia


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S.I.S.: è possibile chiedere la cancellazione dei propri dati
by Annie Lennox Tuesday, Dec. 17, 2002 at 5:39 PM mail:

E' possibile chiedere al Garante per la Privacy rettifica, e cancellazione, dei dati personali con cui si è eventualmente inseriti nel Sistema Informativo di Schengen. NB: "è possibile presentare richiesta di cancellazione" NON equivale a "ottenere la cancellazione immediata"...

Dalla Relazione 2001 del Garante per la Privacy

http://www.dataprint.sm/privacy2002/relazione/relaz2001_privacypdf.pdf

(...)
il Garante ha precisato che gli interessati possono presentare ai suoi uffici una richiesta di verifica
dei dati personali che li riguardano inseriti nel S.I.S. e chiederne la rettifica o la cancellazione (accesso indiretto)

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SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN - Guida per l'esercizio del diritto di accesso
by Annie Lennox Tuesday, Dec. 17, 2002 at 5:50 PM mail:

da http://www.garanteprivacy.it/garante/frontdoor/1,1003,,00.html?LANG=1

alcuni brani significativi:

"L'accesso è rifiutato se può nuocere all'esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libertà altrui.
È negato in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta"

(...)



1. Natura del diritto di accesso

Allo stato della normativa, anche se potrebbe essere modificata tra breve, è previsto solo l'accesso indiretto attraverso una richiesta rivolta all'Autorità di controllo nazionale la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati direttamente ovvero tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.


2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto d’accesso

Le domande di accesso indiretto devono essere indirizzate a:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121 - I - 00186 Roma
Tel.: ++39-06-69677713
Fax: ++ 39-06-69677785
E-mail: garante@garanteprivacy.it
Internet: http://www.garanteprivacy.it


3. Formalità per la domanda: informazioni e documenti che l’interessato deve fornire - costo eventuale

Non sono richieste particolari formalità per la presentazione della domanda (può essere inviata per posta o via fax) né sono previsti costi o diritti di segreteria.
A differenza di quanto previsto dalla legge nazionale per il diritto di accesso a comuni basi di dati, per la sezione nazionale SIS non c'è una norma espressa che imponga di accertare l'identità del richiedente.
Tuttavia, il Garante effettua in ogni caso una valutazione in proposito, anche quando agisce un legale o un rappresentante di fiducia.
Spesso è allegata una copia di un valido documento d'identità.


4. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso.
Contenuto della comunicazione

L'Autorità di controllo nazionale, una volta ricevuta una richiesta di accesso, di verifica, di rettifica o di cancellazione, svolge i necessari accertamenti e riscontri tramite la predetta struttura nazionale ovvero direttamente attraverso ispezioni o accessi.
Nei casi più semplici il richiedente riceve una risposta basata sui controlli effettuati dalla struttura nazionale. Tuttavia, se è necessario svolgere un'indagine completa, essa è effettuata con una procedura discreta e riservata alla quale, per legge, è preposto caso per caso un componente dell'Autorità.
Nella procedura che prevede un'indagine completa, ove richiesto dalla specificità della verifica, il componente che tratta il caso può farsi assistere da personale specializzato dell'ufficio ovvero da altri organi dello Stato (appartenenti a forze di polizia) che sono tenuti al segreto d'ufficio. All'esito degli accertamenti, se il trattamento dei dati personali non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, l'Autorità di controllo indica all'organo competente le necessarie modificazioni e integrazioni e ne verifica l'attuazione .

Una volta completati gli accertamenti, in base alla normativa vigente, all'interessato è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, comprensivo anche dell'indicazione del Paese che ha effettuato la segnalazione, salvo che ricorrano i casi nei quali tale comunicazione non è dovuta, vale a dire quando potrebbe ostacolare il perseguimento delle finalità della segnalazione o pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, ovvero fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta (prevista all'articolo 99 della Convenzione per l'attuazione dell'Accordo di Schengen) ovvero ancora quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui. La comunicazione contiene, altrimenti, i dati riferiti alla persona.

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