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[Polizie locali] Armi volute. E non solo.
by /* Friday, Mar. 31, 2006 at 7:16 PM mail:

Le vogliono, le armi. E vogliono il riconoscimento di un' autorizzazione a reprimere a tutti gli effetti. È una delle cose da sapere. Sui maitres a penser delle riforme in ambito sia securitario che amministrativo va fatta tutta un' altra ricerca, ma vale comunque anche la pena rendersi conto che i poliziotti locali o almeno quelli organizzati nel sulpm le armi le vogliono e anche di piú.


Lo dimostra per esempio la manif svolta a Roma dal sulpm (sindacato polizia municipale) lo scorso dicembre in compagnia di bei tipi come Ascierto e Saia a Roma per ottenere „la modifica dell'articolo 57 del codice di procedura penale per l'eliminazione dei limiti spazio-temporali alla qualifica di polizia giudiziaria, il contratto specifico e separato rispetto agli altri dipendenti comunali e il riconoscimento quale forza di polizia a ordinamento locale“.

Un' idea delle modifiche la da il seguente estratto da un resoconto del 15 Novembre 2005 dell' esame in sede consultiva di modifiche a un provvedimento apportatore di modifiche all' Art. 57 CPP; si consiglia un' attentissima lettura.

„[...] Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 apporta talune modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale; in particolare, il comma 1 inserisce una nuova lettera b-bis) nel comma 1 del citato articolo 57, la quale conferisce agli ufficiali e sottufficiali di polizia locale la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, attualmente non attribuita a tali soggetti.

Il comma 2 modifica la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 57, la quale individua i soggetti ai quali spetta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Ricorda che il testo vigente della citata lettera b) prevede che tale qualifica sia rivestita dalle guardie comunali e provinciali soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e durante il servizio, mentre dalla nuova formulazione proposta si deduce che gli «agenti di polizia locale» rivestano tale qualifica in ogni parte del territorio nazionale.

L'articolo 2 modifica la legge 7 marzo 1986, n. 65; in particolare il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 5, comma 5, primo periodo della predetta legge n. 75, prevedendo che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza «portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio».

La principale differenza tra tale norma e il testo vigente è costituita dal venir meno del riferimento all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, che ora costituisce il limite entro il quale detti agenti possono portare legittimamente armi senza licenza, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

In merito a tale disposizione, che pure non rientra negli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'opportunità di uniformare le denominazioni utilizzate, essendo gli agenti di polizia locale, a cui fa riferimento l'articolo 1, del provvedimento, figura del tutto assimilabile a quella degli addetti di polizia municipale, regolati dalla citata legge n. 65 del 1986.

La lettera b) modifica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo, della legge n. 65 del 1986, stabilendo che, nell'ambito della definizione regolamentare della tipologie e del numero delle armi in dotazione al personale che svolge il servizio di polizia municipale, restano comunque ferme le disposizioni del nuovo articolo 5-bis), introdotto nel corpo della medesima legge n. 65 dalla lettera c) dell'articolo 2.

La lettera c) dell'articolo 2 inserisce nella suddetta legge n. 65 un nuovo articolo 5-bis), il quale prevede, al comma 1, che l'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli debbono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge n. 110 del 1975.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-bis prevede che il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 3 prevede che gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati della sciabola, di un'arma lunga comune da sparo, di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo, del bastone estensibile, nonché dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale.

In merito alla lettera c), segnala la necessità di chiarire meglio i rapporti tra la previsione dell'articolo 5, comma 5, terzo periodo, della legge n. 65, il quale attribuisce ad un regolamento ministeriale la competenza a stabilire la tipologia delle armi in dotazione, e quella del nuovo articolo 5-bis, comma 2, introdotto dalla lettera c), il quale affida a regolamenti dei singoli enti di appartenenza la determinazione del modello, del tipo e del calibro di dette armi.

La lettera d) dell'articolo 2 inserisce un articolo 7-bis nella medesima legge n. 65, il quale prevede un'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.

L'articolo 3 modifica la legge 1 aprile 1981, n. 121; in particolare, la lettera a) inserisce, al primo comma dell'articolo 9 della predetta legge n. 121, gli ufficiali di polizia locale tra i soggetti che possono accedere ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di elaborazione dati del Ministero dell'Interno.

Al riguardo, pur non rientrando negli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'estrema delicatezza ed importanza della disposizione, che ha, in primo luogo, importanti ricadute in termini di tutela della riservatezza funzionale di tali archivi, utilizzati per la lotta alla criminalità, anche organizzata. La lettera b) apporta due modifiche al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121, volte ad inserire la polizia locale tra le forze di polizia, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, restando comunque fermi i rispettivi ordinamenti statali o locali e le dipendenze statali o locali“.

[Fine dell' estratto; Fonte: http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200511/1115/HTML/06/comunic.htm ]

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