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CTP e costituzione
by una simpatica ragazza Monday, Dec. 02, 2002 at 4:07 PM mail:

Profili di incostituzionalita' della Turco-Napolitano in relazione all'istituzione dei c.p.t.

I "centri di raccolta e di smistamento" (come il legislatore li chiama!!!) si pongono in netto contrasto con: il principio di separazione dei poteri, il principio di legalita', l'art.13 Cost. (diritto alla liberta' personale), alla difesa (art.24), alla salute (art.32), all'asilo (art.10).
La liberta' personale e' un diritto inviolabile che puo' essere limitato solo "per atto motivato dell'autorita' giudiziaria E nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art.13).Il fatto che il costituente abbia scritto _e_ significa che sono necessari entrambi gli elementi e che la presenza di uno solo dei 2 nn si ritiene sufficiente.Ora, per essere sottoposti a misura limitativa della liberta' personale bisogna essere stati giudicati colpevoli (con sentenza passata in giudicato) per aver commesso un reato per il quale e' prevista una pena superiore ai 3 anni.Il trattenimento nei c.p.t. invece, in chiaro contrasto con la normativa costituzionale, viene disposto dal questore, che e' organo amministrativo e nn giudiziario. Sottolineo che l'amministrazione pubblica e' per sua stessa natura caratterizzata da discrezionalita', efficienza, efficacia, economicita', speditezza e nn e' vincolata all'osservanza di una norma che ne precisi la condotta.Queste caratteristiche evidentemente nn assicurano le garanzie fondamentali sancite dalla nostra Costituzione per i cittadini. Si genera poi una confusione tra poteri dello Stato: la tripartizione e' infatti stravolta, un organo amministrativo viene ad acquisire poteri tipici ed esclusivi di un organo giudiziario. Il legislatore ha evitato l'uso di termini penalistici ma e' chiaro che il
trattenimento nel centro e' una misura limitativa della liberta' personale; ha creato cosi' un monstrum giuridico: la detenzione amministrativa. Si tratta di una contraddizione in termini in quanto la detenzione deve
essere disposta a seguito della commissione di un reato e della successiva condanna penale definitiva e nn in base ad una disposizione amministrativa. I soggetti "ospitati" infatti nn hanno commesso reati ne' sono stati sottoposti a procedimento penale ne' hanno riportato condanna definitiva, ma hanno commesso un'irregolarita' amministrativa in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno. Il giudice deve convalidare il trattenimento disposto dall'autorita' amministrativa senza pero' poterne ridurre la durata in relazione alle concrete esigenze. Non potra' quindi valutare il provvedimento, ma si limitera' ad una convalida.
E' riconosciuto il diritto alla difesa e al gratuito patrocinio, ma sono pochissimi i casi finora in cui lo straniero sia stato assistito in sede di convalida da parte del giudice del provvedimento del questore. La Turco-Napolitano poi si pone in contrasto con l'art 10 Cost. sul diritto d'asilo, con norme di diritto internazionale quali le Convenzioni di Schengen e Dublino e con l'art.3 della Cost. in quanto nn riconosce allo straniero pari dignita' sociale.

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