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Disegno di legge in materia di tutela delle «televisioni di strada»
by telestreet Sunday, May. 18, 2003 at 7:10 PM mail:

SENATO DELLA REPUBBLICA ---- XIV LEGISLATURA ---- N. 2170 DISEGNO DI LEGGE d´iniziativa dei senatori SODANO Tommaso e MALABARBA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003 ---- Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» ----



Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni è andata diffondendosi nel paese una nuova
domanda che è insieme di democrazia e partecipazione proveniente da quella che è
stata definita da più parti la «società civile»: cittadini che rivolgono il loro
interesse alla vita politica e sociale del paese. Un interesse che porta a una
domanda alla quale le istituzioni dovrebbero prestare grande attenzione: una
richiesta di democrazia non intesa nel solo senso formale del termine. Una domanda
che guarda ad un altro concetto di democrazia, più ampia e diffusa di quella
elettorale: un concetto che si amplia fino a diventare, con riferimento
all´esperienza di Porto Alegre, «Democrazia Partecipativa». Una democrazia vissuta,
esperita da tutti i cittadini e tutte le cittadine ed in cui tutti possano incidere
realmente nelle sceite economiche e sociali di un comune, una regione o uno stato.

Molti sono gli esperimenti in questo senso che si stanno tentando in varie
amministrazioni italiane.
È in questo contesto di fermento culturale, di volontà di partecipazione, che si
inscrive il fenomeno delle «street TV», le televisioni di strada. Un esemplo di
«cittadinanza attiva» che si confronta con il degrado della democrazia in uno
dei settori più delicati della società: l´informazione.
Il 4 dicembre del 1974 una sentenza della Corte costituzionale sancì la
incostituzionalità del monopolio dell´etere, che allora era nelle mani dello
stato italiano. Fu il principio di un processo che in breve portò alla
proliferazione di radio libere su tutto il territorio nazionale.
Oggi, dopo 28 anni, quella sentenza della Corte costituzionale acquista
nuovamente attualità. Infatti ci troviamo di nuovo in una situazione di
monopolio. Si tratta di un monopolio del tutto diverso da quello che dominava il
sistema radiotelevisivo fino al 1974. Si tratta di un monopolio che ha caratteri
misti, perchè unisce sotto il medesimo comando televisioni private e un bene
pubblico come la RAI. Oggi come a metà degli anni Settanta, in nome della
democrazia, occorre favorire e praticare la proliferazione di emittenti
televisive che si rendano capaci di eludere, e presto abbattere il monopolio
informale che si è determinato.
La «legge Mammì», votata nel corso degli anni Ottanta, vieta e punisce il
possesso e l´utilizzo di strumenti per la comunicazione televisiva senza
concessioni. Ma qui non si tratta di grosse o medie emittenti televisive che
ricavano profitti più o meno elevati dalle trasmissioni. Le «street TV» sono
delle emittenti microscopiche che sfruttano «scampoli di frequenza» non
utilizzate dai legittimi concessionari, inserendosi in coni d´ombra del segnale
senza disturbare le trasmissioni delle emittenti proprietarie della frequenza,
per trasmettere in condomini, quartieri, al massimo in rioni.
Micro-emittenti televisive, quindi, che valorizzano le capacità espressive e
creative di chiunque voglia cimentarsi; totalmente autoprodotte, che praticano
la «democrazia dal basso» finanche nei palinsesti. Basti pensare alla prima di
queste emittenti: Orfeo, una tv nata a Bologna, nella quale chiunque può
proporre filmati rispettando unicamente i tre princìpi fondamentali
dell´emittente: antirazzismo, antifascismo ed antisessismo.
Un´esperienza importante, quella delle TV di strada, che valorizza il «locale»
per il pubblico, inteso non come un aspetto accessorio, ma come parte attiva di
una ristrutturazione democratica ed evolutiva.
Un «locale» in grado di valorizzare le iniziative territoriali considerando le
esigenze della società, spostando il punto di osservazione e leggendo i bisogni
reali, rappresentando la domanda di un diverso livello comunicativo proveniente
da associazioni, collettivi, cooperative, comunità.
Un «locale», infine, che sappia rispondere adeguatamente alla voglia di libertà
di espressione che si respira in Italia e che è sancita nell´articolo 21 della
Costituzione.


DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

1. All´articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, infine, i
seguenti commi:

«21-bis. I coni d´ombra, risultanti dall´illuminazione di una determinata
frequenza sul territorio, possono essere utilizzati per trasmissioni radio o
televisive, previa denuncia di inizio attività all´Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Entro novanta giorni l´interessato è tenuto a comunicare al
competente Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) che le trasmissioni
non interferiscono con il servizio radiotelevisivo autorizzato.

21-ter. Con regolamento adottato dall´Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sono determinate le circostanze nelle quali l´utilizzo del cono
d´ombra è incompatibile con il servizio radioteleviso autorizzato».

2. I servizi di comunicazione risultanti dalla presente legge possono accedere,
secondo quanto stabilito da apposito regolamento dell´Autorità per le garanzie
delle comunicazioni, alle sovvenzioni previste per i soggetti editoriali e di
emittenza privata locale.

3. Il regolamento di cui al comma 21-ter dell´articolo 3 della legge 6 agosto
1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro i
sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

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