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[genova-g8] XVI udienza devastazione e saccheggio -- memoria dell'avv. sommovigo
by carlo Tuesday, Jul. 13, 2004 at 7:39 PM mail:

memoria presentata dall'avv. sommovigo

TRIBUNALE DI GENOVA
II SEZIONE PENALE
Memoria difensiva

I sottoscritti difensori, in conclusione dell’esame dibattimentale del teste ispettore Corda nell’ambito del procedimento penale n. 583/04 R.G. pendente dinanzi codesto Giudice, nell’interesse dei propri assistiti, depositano la presente
memoria
ai sensi dell’art. 121 c.p.p.

L’esame, ed in particolare il controesame dell’ispettore Corda hanno evidenziato che:

-la procura di Genova subito dopo i fatti del g8 2001 organizzò una vasta raccolta di documenti video e fotografici attraverso ordini di sequestro ed esibizione rivolti a agenzie di stampa, giornali, reti televisive, privati cittadini ecc;.

-i risultati di questa raccolta furono quantitativamente rilevanti: circa 650 ore di video riprese;

-i documenti confluirono in un unico fascicolo contro ignoti con funzione di contenitore;

-la sezione di polizia giudiziaria dei vigili urbani fu incaricata dal Procuratore della repubblica, dr Meloni, di raccogliere ,visionare ed ordinare i documenti;

-successivamente i titolari del fascicolo Arculeo+altri diedero incarico, sempre alla menzionata sezione di p.g., di selezionare dai documenti raccolti quelli utili a sostenere l’accusa per i reati di devastazione e saccheggio; il Corda ha quindi scelto circa un 35% dei documenti per ricostruire gli episodi di devastazione e saccheggio.

A questo punto, l’ispettore Corda eseguì il proprio incarico, cioè la produzione dei dvd acquisiti al presente procedimento (consegnati alla Procura il 16 luglio 2003), prima del sequestro (e quindi della materiale acquisizione) dei documenti da cui i dvd sono stati tratti (eseguito l’8 agosto 2003 dal fascicolo contenitore): ciò significa appunto che il teste Corda ha lavorato su tutto il materiale contenuto nel fascicolo contenitore selezionandolo secondo i suoi criteri.
Nel resto del materiale, cioè in quello mai entrato negli atti e nei fascicoli del presente procedimento, ci sono, per espressa indicazione del Corda, vari documenti relativi ai fatti oggetto di imputazione ma non prodotti in quanto considerati irrilevanti o perché riprendevano le stesse scene da diversi punti di vista o perché riguardanti episodi diversi dalla devastazione e saccheggio (es violenze su manifestanti). Ad esempio, dei 139 video della polizia scientifica, ne sono stati prodotti solo 14.
Ciò appare particolarmente rilevante poiché ciò che può non interessare l’accusa, potrebbe forse fornire elementi preziosi alla difesa, anche e soprattutto laddove si tenga conto che le odierne contestazioni non si limitano certamente alla sola ipotesi di devastazione e saccheggio, ma investono, al contrario ed a tacer d’altro, diverse condotte di presunte resistenze o violenze nei confronti delle forze dell’ordine;

- in particolare, poi, il Corda ha testualmente affermato di aver usato per la propria ricostruzione cronologica degli eventi, oltre che per contestualizzare anche nello spazio gli stessi, varie riprese degli elicotteri della polizia (in effetti citate nel suo esame : rep 188.16-188.15-188.1-188.8-188.12) non contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Pertanto, in estrema sintesi appare accertato e ciò può dirsi solo oggi, all’esito dell’esame testimoniale, per quanto affermato dal teste Corda nel corso del proprio esame dibattimentale, che lo stesso ha avuto a disposizione, nel compiere un’attività di montaggio di materiali video e fotografici su incarico ed ai fini della Procura della Repubblica, reperti a lui consegnati dal medesimo ufficio del Pubblico Ministero ed in massima parte sempre rimasti sconosciuti a questa Difesa, documenti si badi bene che, per affermazione dello stesso ispettore Corda, certamente contengono rappresentazioni dei fatti per cui si procede, dello stesso contesto, delle vicende precedenti, susseguenti e contestuali rispetto a quelle che la Procura ha inteso rappresentare attraverso la propria attività probatoria.
La conoscenza di tali reperti appartiene pienamente all’ufficio del Pubblico Ministero, da essa la pubblica accusa ha tratto i propri argomenti processuali. Tale conoscenza è stata, per contro, sempre negata alla difesa, alla quale pertanto si è impedito il completo dispiegarsi dello spazio che ad essa riservano la Costituzione ed il codice di procedura penale.
Addirittura la stessa formazione interna dei dvd composti dall’ispettore Corda necessita, per l’attenta e completa disamina delle circostanze di tempo, luogo e contesto, di riferimenti a reperti sconosciuti alla difesa e mai depositati dal Pubblico Ministero, utilizzati dall’autore dei dvd per la redazione della propria opera videografica.
Ciò comporta una palese violazione del disposto dell’art. 416, co. 2 c.p.p., che impone al Pubblico Ministero l’obbligo di trasmettere al Giudice dell’Udienza preliminare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, il fascicolo contenente l’integrale documentazione relativa alle indagini espletate: nel caso di specie il Pubblico Ministero ha avuto a disposizione ed ha fatto uso di una cospicua mole di materiale documentale dalla cui conoscenza la Difesa è stata radicalmente esclusa non essendo lo stesso mai stato depositato nei fascicoli del presente procedimento.
Né si può ritenere che il problema prospettato trovi soluzione nella previsione dell’art. 130 disp. att. c.p.p. Detta norma, infatti, nello stabilire che “se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall’art. 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale”, già testualmente esclude la possibilità che, constatata come nel caso di specie, la presenza di elementi probatori attinenti alle imputazioni, alle condotte, ai contesti oggetto del presente procedimento, il pubblico ministero possa sottrarre alla conoscenza della difesa, mediante l’omesso deposito, la documentazione di cui trattasi.
Peraltro, in questo senso ebbe modo di pronunciarsi fin dal 1991 la Corte costituzionale: con la sentenza n. 145/1991 il Giudice delle leggi affermava: “...la norma...pone a carico del p.m. l’obbligo di trasmettere al giudice dell’udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l’indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza” e ancora “l’art. 130, primo comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale...non conferisce allo stesso p.m. un potere discrezionale in ordine alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice dell’udienza preliminare” e concludendo, è imposto al p.m. “l’obbligo di trasmettere l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini”.
Palese, dunque, e di particolare consistenza (oltre il 65% dei reperti a disposizione della Procura non depositati) nel caso di specie la violazione della previsione legislativa.
Dottrina e giurisprudenza assolutamente convincenti, e la stessa Avvocatura dello Stato che dispiegava il proprio intervento dinanzi alla Corte costituzionale nel procedimento testé ricordato, indicano nella nullità generale di ordine intermedio la sanzione chiamata a colpire l’udienza preliminare celebrata in presenza di un mancato deposito di atti delle indagini preliminari.
Proprio l’Avvocatura dello Stato, infatti, come indica la citata sentenza della Corte costituzionale, peraltro non smentita, ma tacitamente sostenuta dalle conclusioni dell’alto collegio, indicava nell’art. 178, co. 1 lett. c) la sanzione che avrebbe colpito tale comportamento del p.m., comportando esso una grave violazione del diritto di difesa.
In tal senso si sono espressi, poi, in diverse occasioni giudici e giuristi che hanno affermato esser nulla l’udienza preliminare e, conseguentemente, il decreto che dispone il giudizio qualora il p.m. ometta il deposito di atti delle indagini preliminari (si vedano, per tutti, Assise Catanzaro, 25.11.1992, in Cass. pen. 1994, 759 s.; Tribunale di Catanzaro, 21.8.2000, in Giust. pen. 2001, III, 60 s.; in dottrina Camon).

Tuttavia, questa difesa non si nasconde l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che riconosce nel caso di specie la vigenza della sanzione dell’inutilizzabilità del materiale probatorio non depositato dal p.m.
Tale soluzione interpretativa si pone in chiave gravemente lesiva del diritto di difesa. Invero, essa riesce a colpire il comportamento non osservante della legge tenuto dall’organo di accusa in relazione alla documentazione probatoria ad esso utile, ma non correttamente e tempestivamente depositata. Tuttavia, se si ha riguardo a materiale probatorio utile alla difesa (per esempio prove a discolpa), ma nella esclusiva disponibilità del Pubblico Ministero la dichiarazione di inutilizzabilità delle prove infliggerebbe un colpo decisivo ed irreparabile alla difesa che si vedrebbe negato il diritto di conoscere gli elementi a proprio favore e di utilizzarli, esaltando, per contro, un comportamento illegittimo del p.m. che, per mezzo di questo sistema, potrebbe sempre rendere inutilizzabili tutti gli elementi da lui scoperti e favorevoli alle tesi difensive.
Se la sanzione posta a tutela dall’ordinamento alla previsione dell’art. 416, co. 2 c.p.p. fosse quella dell’inutilizzabilità si dovrebbe allora riconoscere una incostituzionalità, per violazione degli art. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost., del combinato disposto degli artt. 416, co. 2 c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p.
Infatti, la possibilità per il p.m. di celare potenziali elementi difensivi alla conoscenza della difesa, provocandone, peraltro, la loro inutilizzabilità, comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, in violazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 111 Cost., una grave lesione al diritto di difesa (art. 24 Cost.) oltre che una ingiustificata limitazione della cognizione del giudice dell’udienza preliminare (artt. 101 e 102 Cost.).
La questione pare rilevante: lo stesso teste Corda ha affermato sussistere nel 65% di reperti non depositati documenti o parti di documenti che rappresentano fatti oggetto del presente processo e che, comunque, riguardano le odierne imputazioni soprattutto se lette nell’ottica difensiva di una necessaria ricostruzione del contesto, specie in relazione alle imputazioni di resistenza e violenza nei confronti di pubblici ufficiali.
La questione non è manifestamente infondata: a prescindere dagli elementi già indicati è sufficiente qui ricordare che la stessa Corte costituzionale nel 1991 sembrò dare per scontato che la sanzione, così come indicava l’Avvocatura dello Stato, destinata a colpire l’omesso deposito fosse quella della nullità generale a regime c.d. “intermedio” e solo quella sanzione garantiva la legittimità costituzionale dell’impianto normativo ordinario. Solo successivamente in giurisprudenza emerse l’orientamento interpretativo a favore di una applicazione della sanzione di inutilizzabilità e sotto questo profilo il vaglio di costituzionalità non pare poter reggere.

Per queste ragioni, si chiede che questo Giudice Ecc. mo voglia dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi degli artt. 416, co. 2, 178, co. 1 lett. c) c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p., ovvero, ove non ritenesse di poter decidere nel senso richiesto, voglia rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché essa valuti la rispondenza alla Costituzione delle norme più sopra indicate e nei termini indicati, apparendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Genova, lì 13.7.2004

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