Indymedia Italia


L'articolo originale e' all'indirizzo http://italy.indymedia.org/news/2004/09/626463.php Stampa i commenti.

[genova g8] processo ai 25 - XVII udienza - ordinanza del Tribunale conclusiva
by imc italy Friday, Sep. 17, 2004 at 3:25 PM mail:

ordinanza del Tribunale in risposta alle memorie di difesa e accusa, che decide definitivamente rispetto alla questione dei video e della loro acquisibilita' e validita'

TRIBUNALE di GENOVA Sezione II penale
Riunito in camera di consiglio e composto da:
Dr. Marco Devoto Presidente
Dr. Riccardo Realini Giudice
Dr. Emilio Gatti Giudice
letta l'istanza di acquisizione di tre DVD e di tutto il materiale filmico e fotografico presente nel fascicolo del P.M., formulata da quest'ultimo e lette le eccezioni proposte dalle difese, rileva quanto segue:
Come già rilevato in un precedente provvedimento di questo Collegio, secondo la Corte di
Cassazione (sez. V 18/10/1993, Fumero) la prova fotografica e cinematografica ha natura di prova
documentale munita di particolari requisiti in quanto documento figurativo, del tipo testimoniale e
diretto.
In altre parole la prova filmica è caratterizzata da immagini e contiene la descrizione-testimonianza
di un fatto, che rappresenta in maniera immediata.
Ciò premesso, deve rilevarsi come alcune delle censure mosse dalle difese si sono appuntate sulla diretta rappresentazione dei fatti contenuti nelle immagini, lamentando tagli e manipolazioni dei filmati, mentre altre censure hanno avuto ad oggetto la completezza del materiale filmico messo a disposizione delle parti processuali.
1. Per quanto concerne la completezza del materiale messo a disposizione delle difese, una di queste obbietta come secondo la deposizione del teste Corda al fascicolo del P.M. sarebbe stato acquisito solo il 35% circa di tutto il materiale filmico ricevuto dalla procura di Genova ed attinente i fatti accaduti in occasione del vertice G 8, mentre il restante 65% circa sarebbe rimasto in altro fascicolo processuale e non sarebbe quindi stato messo a disposizione delle difese in sede di conclusione delle indagini preliminari.
Questo comportamento del P.M. si sarebbe tradotto in un pregiudizio insuperabile dei diritti della difesa con la conseguenza della nullità dell'udienza preliminare, o, in caso di ritenuta applicabilità della più lieve sanzione processuale dell'inutilizzabilità di questo materiale probatorio, con la conseguente necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 416 co. 2 c.p.p. e 130 Disp Att. C.p.p. per violazione del principio di uguaglianza e di parità delle parli del processo, fatto proprio dagli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Carta Costituzionale.
Ritiene il Collegio che la questione posta dalla difesa non meriti accoglimento.
Infatti, gli avvenimenti avvenuti in questa città in occasione del vertice G 8 sono stati molto
complessi ed hanno comportato l'inizio di diversi procedimenti giudiziari per il loro accertamento.
Il presente procedimento non ha lo scopo di ricostruire l'intera dinamica di tutti i fatti avvenuti, che
vengono ripercorsi in questa sede al limitato fine di accertare l'eventuale penale responsabilità degli
odierni imputati per i soli fatti oggetto delle contestazioni.
Così il materiale probatorio rilevante per questo processo è quello e solo quello che le parti
introducono in questa sede, senza che sia possibile al Collegio valutarne altro di cui si sente solo
parlare.
Ciò detto bisogna considerare come l'eccezione difensiva si fondi sull'esistenza di altro cospicuo
materiale filmico (il 65% circa del totale relativo ai fatti di quei giorni) che pacificamente è
contenuto in un diverso fascicolo del P.M., dal quale il materiale di cui la Procura in oggi chiede
l'acquisizione è stato estratto.
Di conseguenza, salvo ipotizzare e dimostrare una volontaria e preordinata azione a danno degli
odierni imputati sanzionabile in sede diversa, deve concludersi che il materiale filmico esistente in
un diverso procedimento e non acquisito al fascicolo del P.M. di questo procedimento non sia
rilevante ai nostri fini, perché così ritenuto ancora in sede di indagini preliminari dal soggetto in
quel momento competente a farlo.
Si aggiunga che il sistema concernente la durata delle indagini preliminari e il diritto di chi è
interessato ad estrarre copia degli atti di un procedimento concluso o comunque non più segretato
consentiranno alle difese di verificare anche quel materiale.
Pertanto l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare, basata sulla rilevanza probatoria di
materiale che né la difesa né il Collegio conoscono appare infondata e l'eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata in subordine dalla medesima difesa appare allo stato manifestamente
infondata.
2. La difesa lamenta che un cospicuo numero di reperti fotografici e video prodotti dal P.M. sia stato realizzato da organi di P.G. nell'ambito di attività di controllo e repressione di presunte attività criminali.
Per la difesa, questi non potrebbero essere considerati documenti, categoria riservata agli atti
formati fuori dal processo e non posti in essere in attività di ricerca della prova, ma semplice
documentazione di attività di P.G..
Ne seguirebbe la necessità della loro acquisizione integrale e non frammentaria o addirittura frutto
di montaggio.
Il Collegio ritiene l'obiezione infondata.
A tal proposito bisogna innanzitutto considerare che l'attività di Polizia, nel corso della quale
vennero prodotti i reperti di cui sopra questa, venne svolta al di fuori di qualsiasi procedimento
penale, in allora non ancora esistente.
Inoltre, il concetto di documento comprende tutti quegli atti (scritti, filmati e fotografici) che
possono considerarsi atipici rispetto a quelli espressamente previsti nel codice di procedura penale
(denunce, querele, comunicazioni ed annotazioni ed altri atti tipici di P.G., atti processuali).
Così un verbale di sequestro o un'annotazione di P.G. nella quale si fa riferimento ad attività di
indagine (anche mediante riprese filmate) sono atti tipici la cui utilizzazione processuale è
specificamente prevista dal codice.
Una ripresa cinematografica compiuta dalla P.G. durante il compimento di un reato è invece un
documento che rappresenta un fatto, ai sensi dell'art. 234 c.p.p..
Naturalmente anche questo, come ogni altro documento, va valutato nella sua genuinità,
completezza e valenza probatoria, attività tipica del processo penale.
3. Per quanto concerne genuinità e completezza delle prove cinematografiche o fotografiche offerte dal P.M. ritiene il Collegio che la loro particolare natura consenta in termini generali di superare le obbiezioni difensive.
- Per quanto riguarda le prove cinematografiche, la difesa, così come riportate nelle memorie depositate ed illustrate nell'ampia discussione orale, non è giunta ad affermare la falsità delle immagini, intesa come contraffazione della realtà che veniva impressa nei fotogrammi. In sintesi i difensori lamentano:
a) la mancanza dei supporti originali, che da alcuni particolari evidenziati di volta in volta si ritengono effettuati su supporti digitali;
questo genere di supporti consente la registrazione di dati ulteriori rispetto alle immagini ed al
suono, i c.d. METADATA indicanti sia l'ora e il giorno delle riprese sia l'esatta sequenza dei
singoli fotogrammi (o frame) che vengono numerati uno ad uno dal c.d. TIMECODE;
la trasposizione delle immagini da supporto digitale a supporto analogico (o VHS) avrebbe la
conseguenza di far perdere i METADATA;
b) la presenza in numerosi reperti di tagli non ascrivibili ad interruzioni nelle riprese compiute
dall'operatore su strada (c.d. tagli in camera) m a successive rielaborazioni, nonché la presenza di
montaggi con l'inserimento di sequenze filmate non conseguenziali cronologicamente o
logicamente tra loro.
I tagli e i montaggi riguarderebbero sedici reperti e farebbero intendere come le immagini impresse
sui fotogrammi siano state "scelte" da qualche operatore, pretermettendo altre che ritraendo fatti
anteriori e fatti posteriori a quelli registrati potrebbero spiegare altrimenti lo svolgersi degli
avvenimenti (memoria Avv. Tambuscio, Sommovigo, Tartarini punti da 1 a 5).
In un altro caso, la difesa osserva che i Carabinieri del R.O.S. hanno posto sotto sequestro presso il
TPO (Teatro Permanentemente Occupato) di Bologna, del materiale filmico, lo hanno duplicato e
poi restituito l'originale, attualmente così in possesso della difesa.
Orbene, nella copia rimasta in possesso delle FF.PP. e da queste consegnata al P.M. che ne chiede
l'acquisizione mancherebbero consistenti parti di filmato, da pochi secondi in alcuni casi a più di
venti minuti in un altro (memoria citata punto 6).
In entrambi i casi il vizio di questi filmati deriverebbe dal fatto che gli stessi non sono gli
"originali" ritratti dall'operatore, o comunque copie in tutto uguali agli originali, così come
richiesto dal disposto dell'art. 234 co. 2 c.p.p., bensì copie frutto di montaggi e manipolazioni.
Orbene, il materiale filmico di cui il P.M. chiede l'acquisizione si sostanzia in documenti di tipo e provenienza del tutto diverse e la stessa difesa non ha contestato quei documenti di provenienza certa, come i filmati delle telecamere del traffico, né quelli provenienti da Luna Rossa, né quelli di tipo giornalistico che provengono da fonti estranee alla P.A. e che sono pacificamente oggetto di rielaborazione mediante taglio e montaggio delle immagini originali.
Per quanto riguarda i rimanenti documenti filmici, osserva il Collegio come il concetto generico di "filmato" possa essere logicamente specificato in tre diverse categorie di immagini:
la singola immagine o fotogramma (frame) che al pari di una fotografia ferma su carta la
situazione verificatasi in un singolo attimo e non può fornire, se non induttivamente,
l'azione di cui quell'immagine fa parte;
la singola sequenza di immagini, che senza interruzione (tagli) o inserimento di immagini
(montaggi) riprende una singola azione, dando il senso della stessa;
le plurime sequenze di immagini, che riproducono un'azione complessa, dando conto degli
antefatti e dei postfatti e che sono caratterizzate da interruzioni delle singole sequenze e da
interpolazioni di sequenze riprese da diverse angolazioni o macchine da presa.
Orbene, nella specie non contestare la falsità, cioè la contraffazione della singola immagine o della singola sequenza di immagini limita grandemente la portata delle critiche mosse al documento filmico, perché non viene posto in dubbio che le immagini ritraggano episodi effettivamente accaduti e che possono avere rilevanza processuale.
Infatti, la contestazione dell'esistenza di eventuali tagli o montaggi (nei sedici documenti) o la mancanza di intere parti del documento filmato (nei documenti sequestrati presso il TPO di Bologna) mette in dubbio la ricostruzione complessiva dei fatti, cioè la corretta realizzazione delle plurime sequenze di immagini, che si voglia compiere mediante quelle immagini. Nello stesso senso si muovono le contestazioni rivolte al teste Corda durante il controesame, quando gli è stato fatto notare, in non più di due occasioni, che nel filmato originale vi era una certa sequenza di immagini, mentre nei DVD da lui compilati riassumendo i filmati la sequenza era stata montata in maniera diversa.
Appare condivisibile quanto sostiene la difesa circa l'insufficienza di una ripresa filmata
concernente un fatto di violenza a spiegare lo stesso in maniera completa, se manca la ripresa degli
antefatti e dei postfatti.
Ciò non toglie la valenza probatoria delle immagini, quando si consideri che le stesse ritraggono
sempre e comunque, non solo quindi quando sono montate come in un film o in un servizio
giornalistico, una parte dell'azione.
E a questo proposito va aggiunto che le difese hanno mostrato di trarre giovamento dal complessivo
materiale filmico già in sede del controesame del teste Corda, quando gli hanno chiesto conto delle
scelte operate nella compilazione dei DVD mostrandogli altre sequenze di immagini che potevano
comunque essere rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Ma sul punto appare considerazione decisiva quella secondo cui il nostro ordinamento processuale
non prevede l'esistenza di prove dal valore privilegiato o non controvertibile.
Con la conseguenza che quanto viene mostrato in un filmato può sempre essere oggetto, non solo di
filmati o di spezzoni di filmati che completino la prima prova, ma e soprattutto di confutazione
mediante prove di tipo diverso che ricostruendo globalmente il fatto ne diano una rappresentazione
liberamente e criticamente apprezzabile dal giudice.
Ancora più significativo appare che, nel caso del materiale filmico sequestrato presso il TPO di Bologna, la difesa sia in possesso dell'originale, esaminando il quale ha potuto apprezzare che nella copia in possesso del P.M. vi sarebbero rilevanti tagli, nell'ordine delle decine di minuti. Anche in questo caso, non viene contestata la falsità intesa come contraffazione delle immagini, ma la sua incompletezza, apprezzabile in sede di valutazione della ricostruzione dei fatti offerta dalle immagini.
Però in questo caso la difesa non solo non spiega in cosa consisterebbe la rilevanza del materiale mancante, ma soprattutto è in possesso di quest'ultimo, che potrà certamente utilizzare per sottoporre al giudice una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dell'accusa.
Queste considerazioni inducono a ritenere superabili le obbiezioni mosse in punto completezza di dati ed esistenza di tagli e montaggi, perché le immagini riferiscono solo quanto mostrano e compete alle parti, avvalendosi di tutti gli strumenti probatori a disposizione, dimostrare il reale svolgimento di un fatto.
4. Per quanto concerne le fotografie di cui il P.M. ha chiesto la produzione, la difesa lamenta in sintesi tre vizi:
alcune foto hanno perduto (se originariamente riprese con tecnologica digitale) o non hanno
mai avuto (se riprese con tecnologia analogica) alcuni dati come l'ora, necessari per
ricostruirne la sequenza o l'autore;
la scarsa qualità delle foto analogiche, che non consente il chiaro inquadramento dei
particolari;
- la "rielaborazione" di alcune foto (reperto 120 di Renzo Piccarreta).
Per i primi due punti deve valere quanto già osservato circa la rilevanza di un'immagine, ma anche circa la necessità, a volte, di ulteriori elementi probatori.
Per il terzo punto si riserva il Collegio di valutare, caso per caso, l'eventuale esistenza e portata della "riclaborazione" lamentata.
5. Quanto sopra vale in termini generali circa l'ammissibilità delle prove richieste dal P.M..
Il Tribunale ritiene che i 3 DVD compilati dall'Isp. Corda siano un'opera di montaggio di sequenze
di immagini, alcune delle quali sonorizzate, effettuato da un Ufficiale di P.G., collaboratore del
P.M., in esecuzione di un mandato specifico del P.M. stesso.
Valgono le considerazioni già esposte dal Tribunale al punto 4 dell'ordinanza in data 6/4/2004.
Pertanto deve essere disposta l'acquisizione dei 3 DVD suddetti, riservata ogni valutazione in merito all'efficacia probatoria del loro contenuto.
Non si ravvisa invece la necessità istruttoria di acquisire la produzione di tutto il materiale filmico
fotografico contenuto nel fascicolo del P.M., in quanto si tratta di una richiesta generica, della cui
rilevanza il P.M. non da conto in riferimento alle singole responsabilità.
La particolare natura del documento filmato o fotografico richiede, in punto rilevanza della prova,
la visione dello stesso prima della sua formale acquisizione.
Compete alle parti indicare dettagliatamente le singole fotografie e le specifiche sequenze di cui
ritengano chiedere l'acquisizione previa visione in aula, ai fini del soddisfacimento dei rispettivi
oneri probatori, nel corso del dibattimento.
P.Q.M.
A scioglimento delle riserve precedenti.
Ammette, ai sensi e nei limiti di parte motiva, la produzione da parte del P.M. dei tre DVD
compilati dall'Isp. Corda.
Rigetta la richiesta del P.M. di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutto il materiale
filmico - fotografico contenuto nel proprio fascicolo, salve le singole produzioni già acquisite.
Resta facoltà delle parti di proporre istanze specifiche e dettagliate di visione, ai fini dell'eventuale
acquisizione di ulteriori singole fotografie e sequenze, evidenziandone la rilevanza ai fini probatori.
Rigetta ogni ulteriore eccezione.
Genova 17/9/2004
11 Giudice estensore il Presidente

versione stampabile | invia ad un amico | aggiungi un commento | apri un dibattito sul forum

©opyright :: Independent Media Center .
Tutti i materiali presenti sul sito sono distribuiti sotto Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.
All content is under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 .
.: Disclaimer :.