difesa gava (avv corini) e difesa gratteri (seconda parte con l'avvocato d'ascola replicano ai pm. la difesa luperi con di bugno chiedono l'incidente probatorio.
TRASCRIZIONE SOMMARIA
[P = Presidente o giudici ; D = difesa ; A = accusa(pm) ; C = parti civili/parti lese ; R = teste]
P: [fa l'appello per il processo Di Bernardini]
D: (Di Bugno - Luperi) richiesta di incidente probatorio all'esame di michele burgio, troiani pietro, affinche' riferiscano quanto accaduto nella notte tra il 21 luglio e il 22 luglio 2001, in ordine al trasporto degli ordigni incendiari. [...] A: (zucca) preferiremmo avere da parte della difesa di tutte le eccezioni e di tutte le iniziative. possiamo rispondere adesso ma ci pare uno stillicidio che non giova alla discussione. P: in effetti avevo chiesto di presentare le istanze di incidente probatorio prima dell'inizio della discussoine. E' depositata, andiamo cmq avanti con la discussione. Alla fine delle discussioni valutiamo l'incidente probatorio. D: (Di Bugno) voglio fare notare che e' un incidente probatorio svincolato dalla decisione che deve prendere. l'incidente probatorio si puo' chiedere anche come forma di formazione del fascicolo. Sa benissimo che e' un'acquisizione di prove per il dibattimento. P: certamente. lo valuterei successivamente. P: il parere dei pm ? A: (Zucca) forse non ci siamo intesi. noi vorremmo prendere posizione in sede di replica. Cioe', noi abbiamo esposto i risultati delle indagini preliminari, vorrebbe sentire il parere della difesa. Noi possiamo farlo, ma credo... ho usato il termine correttezza non con valore morale o deontologico... mi pare il metodo piu' consono allo svolgimento dell'udienza. Se ogni volta dobbiamo interloquire..... P: per quanto mi riguarda l'avvocato Di Bugno ha concluso la discussione. A: noi riteniamo piu' opportuno rispondere una volta sola tutt'insieme...
[... continua la discussione tra pm e presidente ...] [ il giudice verbalizza ]
D: (corini) come difensore di alcune delle parti interessate faccio notare che questa operazione funziona in base a regole precise, e il fatto che vi si stia procedendo in sede di udienza preliminare non ne cambia la funzione istituzionale. Ritengo quindi che sia una violenza inaudita al codice non osservare comunque i termini del cpp cioe' 2 giorni per formulare parere. [...] D: (altra difesa) nel normale ordine di acquisizione dei pareri il pm viene prima. [...] Noi possiamo riservarci di presentare obiezioni fino a che il pm non da risposta, anche in subordine a cio' che viene deciso. [...] Se viene consentito al pm di rispondere in altra sede rispetto a questa ed altre eventuali richiesta, anche noi faremo le nostre osservazioni in tale sede.
P: il giudice rilevato che il pm puo' formulare deduzioni entro 2 giorni dalla richiesta, rilevato peraltro che la disciplina dell'incidente probatorio va armonizzata con quella dell'udienza preliminare, che se da una parte occorre rispettare il termine di legge, dall'altra non si puo' tale termine arbitrariamente accorciare, come accadrebbe nel caso di richiesta di deduzione all'udienza odierna; che la prossima udienza e' fissata per il 10 novembre, dispone che all'udienza del 10 novembre il pm e le parti formulino deduzioni sulla richiesta. E dispone il procedersi oltre. D: (corini) la decide il 10 o poi oltre. P: riservero' l'esito della discussione. L'idea e' quella di decidere in quella sede.
D: (corini - ) faro' un intervento a telegramma. ma devo attaccarle un bottoncino sulla questione meramente procedurale che devo affacciarle e che attinge alla posizione del dottor Gava sul procedimento Pascoli. Io ritengo di farle rilevare la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio che ho sviluppato per iscritto. Ci sono due questioni distinte, la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio per mancato notifica della conclusione delle indagini preliminari al dottor gava. E la seconda questione e' l'inutilizzabilita' di tutti gli atti di indagine successivi allo spirare del primo semestre investigativo e quindi conseguenti alla prima proroga richiesta. Brevissimamente perche' la questione e' semplice quanto efficace e credo che costituisca per il dottor Gava una salvifica polizza assicurativa. Il dottor Gava viene iscritto il 6 dicembre 2001. Per tali incolpazione il 20 febbraio 2002 il dottor gava elesse domicilio presso la questura di nuoro, tant'e' che tutti gli avvisi vengono notificati al dottor Gava a quell'indirizzo. Successivamente il dottor Gava in un altro procedimento penale che non lo riguardava all'origine, il processo diaz, viene sentito dai pm zucca e cardona per nuove e distinte incolpazioni, viene indagato per la vicenda diaz. In occasione di tale atto il dottor Gava elegge come e' suo diritto un altro domicilio legale, per la questione diaz decide di eleggere domicilio presso lo studio del difensore. Il problema nasce successivamente, perche' il 12 settmbre 2003 l'avviso viene notificato solo presso lo studio del difensore e non a nuoro, nonstante che si muova al dr solo imputazioni circa le vicende pascoli. Ne' mai esiste revoca da parte del dottor gava del domicilio precedentemente eletto. Ne' si puo' porre rimedio a questa macroscopica errore, sostenendo che dall'unione dei due procedimenti sussista una soppressione di uno dei due domicili. Debbo sottolineare che le ipotesi di incolpazione non sono quelle della diaz ma quelle della pascoli, che sono le uniche per cui il pm doveva notificare nel domicilio da lui eletto. E' una nullita' di ordine generale e rilevabile anche d'ufficio. E la nullita' si propaga all'avviso di udienza preliminare e tutti gli atti successivi. E sono d'accordo con il giudice che l'inutilizzabilia' relativa non competa a questa fase, ma quella assoluta non ha grado. Quella che mi affaccio a dedurre e' una inutilizzabilita' patologica. Oltre all'errore di cui sopra vi e' un errore riguardo il tempus. Il dr gava viene iscritto in data 6 dicembre 2001. ai sensi del cpp il termine entro cui richiedere la proroga delle indagini e' di 6 mesi. La prima proroga viene richiesta il 7 giugno del 2002, un giorno dopo la scadenza dei termini. Quindi la richiesta e' che il procedimento regredisca alla fase anteriore, e che possa costruire una difesa sugli atti indiziari raccolti prima della prima proroga Per quanto riguarda il processo diaz io non posso che chiedere una generica richiesta di non luogo a procedere, in presenza di un quadro ancora fumoso, riservandomi di prendere parola in replica alla replica gia' annunciata dal pm. P: sull'eccezione di nullita' il pm e' in grado di pronunciarsi ? A: (Zucca) beh, dobbiamo controllare gli atti. P: o sospendiamo un'oretta oppure intanto diamo la parola all'avvocato dascola e poi vediamo... D: (corini) dipende cosa decide il giudice. P: siccome l'avvocato dascola ha detto che non parlera' tanto, allora volevo far parlare l'avv dascola, poi sospendere e poi prendere una decisione.
D: (dascola - gratteri) vorrei segnare il perimetro della norma che regola questa fase del giudizio [...] una fase che abbraccia la possibilita' di non luogo a procedere anche in caso di elementi di prova che risultino contraddittori ovvero non sufficienti. Questo per far capire la richiesta di questa difesa di non luogo a procedere in relazione a questa udienza preliminare. Il giudice dell'ud prel ha un compito diverso da quello originariamente assegnato, dal momento che la sentenza di non luogo a procedere comporta un vaglio completo del quadro probatorio e anche della sua contradditorieta'. [...] il gup in un quadro normativo ampio e dilatato e' in un certo senso posto in una posizione del tutto simile al giudice che dovra' pronunciarsi sulla responsabilita' dell'imputato, non essendo ipotizzabile che il quadro evolva ulteriormente.[...] Le valutazione della procura per quanto riguarda il dottor gratteri restera' sostanzialmente immutato relativamente a quanto gia' presentato. [...] Certamente deve essere segnalato come gli elementi di prova segnalati al dr gratteri sono solo elementi di natura logica, come per stessa indicazione della procura che qualifica in tal senso durante l'interrogatorio del dr gratteri. Queste valutazioni logiche si innnestano in un quadro di responsabilita' per posizione, ossia e' costante la definizione della responsabilita' come responsabilita' discendente dalla posizione apicale, in relazione alla quale il dr gratteri non poteva non sapere, dove per un verso alla natura soltanto logico si innesta quella che e' evidente illegittimita' di una responsabilita' pensale per posizione apicale, tnato piu' che la doppia negazione del non poteva non sapere si tinge dei toni della colpa. [...] Trasformando cosi' imputazioni doloso in un rimprovero colposo. Io mi tratterro' brevemente sui capi di imputazione contestati al dr gratteri per dimostrare come gia' questi capi di imputazoine non reggono a un controllo di legittimita'. Cioe' questi capi di imputazione per come sono stati scritti, e non perche' i pm non sappiano scriverli, ma perche' i fatti non hanno consentito di scriverli diversamente, dimostrando non solo l'illegittimita' dei capi, ma anche l'assenza dei fatti che potessero sostenerli. In un contesto nel quale e' paradossale si debba cogliere il rilievo che in arresto in flagranza gli agente che nel contesto in cui hanno operato non avrebbero rispettato i principi di responsabilita' individuale, laddove lo stesso rinvio a giudizio non rispetta questo principio. [...] E infatti al capo a si afferma che il dottor gratteri avrebbe constatato... questa affermazione si pone piu' al di la' del fatto che al si la' del diritto, perche' questa affermazione implica il fatto che avrebbe constatato sneza poi occuparsi di specificare quale elemento probatorio ci dice che il dr gratteri avrebbe constatato alcunche'... E' poi pacifico che il dr gratteri non abbia constatato nulla. Si dice "avrebbe constatato l'assenza di attribuzione ai singoli individui la proprieta' degli oggettti sequestrati"... E sul punto non vi e' alcun elemento probatorio neanche di rango logico, che possa giustificare l'attribuzione al dr gratteri la constatazione. Ancora "constatato l'attribuzione delle bottiglie molotov a persone arrestate nella scuola diaz"... si sa solo che tali bottiglie siano state mostrate ai funzionari, ma non si puo' trasformarli nella constatazione di un assenza di attribuzione... [...] Ancora "la palese mancanza dei presupposti per operare un arresto in flagranza" E qui i conti non tornano, perche' aggiungiamo un ulteriore contestazione, si contesta un errore di valutazione in presenza di constatazione di elementi tali che potrebbero portare a un arresto in flagranza... e' la prima volta che in sede operativa si contesta un errore di interpretazoine di una norma di operazione giudiziaria. [...] Un precedente che apre scenari complessi ... Dato che se c'e' responsabilita' penale allora anche agli errori dei giudici andra' contestato lo stesso illecito penale, cosa che neanche noi avvocati anche all'apice della verve di discussione ci siamo mai sognati di chiedere, anzi.... Questo e' l'oggetto della contatazione : errore interpretativo per fatto riferibile alla condotta di altri.... Addirittura... [...] Perche' c'e' un frequente scambio di termini tra illegittimo e illecito relativamente all'arresto... E noi non possiamo valutare l'illegitimita' di quell'arresto e quello dell'illiceita' penalistica... Si continua a riflettere uno scambio che non e' privo di conseguenze penalistiche... Tutte le volte in cui l'errore determini dei risultati in termini di contestazione di reati, l'intervento del giudice non e' possibile, e non e' possibile sottrarsi da parte del giudice, ma e' obbligatorio per il giudice decidere, non puo' non prendere posizione. Come non e' possibile che non si prenda posizione che veri e propri errori di valutazione diventino falso ideologico... Non occorre richiamare l'attenzione di chissa' quale giurista per affermare che laddove vi sia un errore di valutazoine su un operazione di polizia non si puo' innestare il falso ideologico, perche' la valutaiozne non e' un falso ideologico. Allora questi sono i fatti che in collegamento al 425 cpp cominciano a delineare un quadro che non e' soltanto logico... come leggiamo nella memoria "la presenza dei vertici in questione da' la certezza della loro partecipazione al processo deliberativo". queste non sono interpretazioni creative dei pm, ma io la traggo dalla pagina 45 di un documento redatto da un ufficio della procura. La verita' e' che si dice questo, quando parlavo di responsabilita' per posizione, non e' che parlavo di una circostanza che e' comoda alla difesa, dato che la corte costituzionale ha insegnato che la responsabilita' e' personale, dato che lo dico gli stessi pm accusandone gli agenti operanti rispetto ai vertici. E' quello ceh testualmente si legge nella memoria dei pm. Ancora alla pag 159 "l'operazione alla quale hanno preso parte non come spettatori passivi, ma orientando l'attivita' degli agenti operanti che ne perdono autonomia". Ma orientando come ? Quali sono gli elementi probatori che ci portano a dire cio ? [...] Nello stesso capo di imputazione si dice che questa influenza avvenga per "induzione, deduzione ovvero per omissione di intervento". Ma qui non ci siamo perche' si usano una attiva, l'altra omissiva di tipo non impeditiva... Ma non e' soltanto la questione... Ormai siamo diventati tutti nordamericani anche chi non voleva o fingeva di non volere diventarlo... quindi il diritto e' diventato molto pratico... contrariamente alla nostra tradizione. Ma sotto il profilo degli elementi probatori che taluno avrebbe influito sui comportamenti, ma che sotto il profilo normativo non sa se questo si sia generato tramite una condotta attiva ovvero una condotta di omissione non impeditiva... Che cosa implica una o l'altra situazione ? Due cose opposte. Io devo essere in posizione di garanzia, dato che anche se il termine non compare la situazione di una omissione non impeditiva richiama la posizione di garanzia, ma io devo essere in posizione consapevole... Allora si potra' dire che in consapevolezza un ufficiale di pg che ne' luperi ne' gratteri erano, ha l'obbligo di impedire. Ma se ci si sgancia da questa situazione la contestazione dlla condotta omissiva non impeditiva e' fuori luogo [...]
[ ripete ottanta volta della questione del principio di personalita' della responsabilita' penale, cioe' che gli agenti non l'hanno usato, ma i pm non lo usano....]
Piu' e' scadente il livello dell'attivita' giudiziaria, piu' e' facile gestire l'uso di gergo quotidiano. [...] In originale dizione era "divieto di responsabilita' per fatto altrui". Se ci sono attivita' illecite compiute da altri questa difesa non puo' entrare. Ma la contestazione del reato non puo' avvenire solo in virtu' della posizione apicale, ma deve tingersi di elementi probatori piu' specifici, che non emergono dagli interrogatori del dr gratteri, ma che emergono invece dalle domande degli stessi pm. In questo contesto esemplare da questo punto di vista, e mi permetto di esprimere il massimo dell'apprezzamento per come e' stato condotto l'interrogatorio nonostante le ambiguita' tra norme e fatti di come si usano gli interrogatori... pag 32-33 della trscrizione "Zucca: non c'e' alcun elemento su cui posiamo far leva per attribuirle questo ruolo di istigatore, di mandante dell'episodio... La risposta alla suta domanda e' piuttosto netta Gratteri: in base a che cosa mi attribuite questi fatti ? Zucca: in base alla posizione da lei rivestita" pag 108 della trascrizione. Mi fermo per non tediare... [...] Secondo noi un uomo medio avrebbe dovuto riflettere sulla situazione che forze altamente addestrate in assenza di regole avrebbero potuto riuscire in cio' che si e' verificato senza che il soggetto apicale se ne avveda. Ma questo e' un rimprovero che pretende di contestare della riflessione che il pm fa rispetto a quello che avrebbe potuto fare il dr gratteri. Senza considerare che cosa registro il dr gratteri. Il dr gratteri risponde poi un fatto in termini di colpa, quando i capi di imputazione sono nei termini di dolo. [...]
[ e' talmente noioso che non ce la facciamo :(((((((( proprio mi perdo in mezzo alle reiterate vaccate che ci propina ]
Come si puo' dire che i dirigenti abbiano una responsabilita' diretta se non dicendo che dopo la decisione questi abbiano chiamato gli agenti uno a uno dicendo "dovete bastonare", cosa che nessuno puo' pensare. Allora si deve pensare che le decisioni e le pressione sul come avvenga l'operazione si debbano trasferire logicamente in forma di propagazione. Tutto questo ion un contesto che vede tra la fase deliberativa e la fase realizzativa ci sta un abisso. allora e' impensabile da un punto di vista processuale trasferire dalla fase deliberativa alla fase operativa responsabilita' rispetto all'oeprazione. Cosa scrivono i pm ? pag 104-105 della memoria "il riconoscimento unanime che la decisione fu collegiale fa apparire verosimile "... faccio notare che l'apparire verosimile non fa parte della responsabilita' penale " piu' verosimile per l'anallisi sopra ricordata in relaizone al forte operare della linea gerarchica come fattore preponderante per la determinazione del corso di operazoine da intraprendere"... Cioe' la decisione si sarebbe trasferita a livello poerativo, come e' a noi ignoto ... "la rappresentazione del questore colucci che riferisce di avere subito pressioni dagli uffici superiori o dai loro rappresentanti"... e qui si evoca l'interrogatorio di colucci, ma sempre in merito alla decisione e non certo le modalita'... Colucci avrebbe subito pressioni perche' l'intervento si verificasse. Interrogatorio di colucci "dovrebbe spiegare chi la pressava in quel momento Colucci: ma il termine pressare l'ha usato lei in un verbale. Io mi riferisco alla pressione ambientale... E' stata una decisione presa da tutti".... Allora una decisione collegiale... "Colucci: pm tutti non e'.... Andreassi, La Barbera, se poi qualcuno aveva perplessita' allora qualcuno doveva dirlo apertamente..." Allora Colucci dice che nesusno si era opposto e non riferisce di eventi che giustifichino l'attribuzione di una decisione di una perquisizione con modalita' violenta. [...] "Colucci: doveva essere un intervento mirato, soft, senza portare alle conseguenze che ha portato" Allora cosa ne consegue ? Che fu una decisione collegiale, nessuno espresse perplessita'... tanto che colucci dice che se qualcuno le avesse avute avrebbe dovuto tirarle fuori.... Si decise un intervento soffice, un intervento con modalita' diverse da quelle che poi avvengono... I pm e chiudo questo segmento e altro non ho da dire, i pm riferiscono di un altra circostanza che sarebbe rilevante nella ricostruzione... La sua presenza presso la scuola diaz nel momento della irruzione... E qui francamente i conti non tornano, perche' i pm sanno benissimo come il dr gratteri , come detto dallo stesso dr Ligotti, il dr filippo ferri riscontra la circostanza che il dr gratteri non era dentro la scuola, d'altronde il filmato e' inequivoco rispetto al punto... pag 157-158 "in realta' il dr gratteri come e' possibile dimostrare con la documetazione filmata e' gia' presente sul posto... vero e' che nel momento piu' drammatico lo stesso gratteri e altri funzionari si allontanano di alcuni metri rispetto alla facciata dell'edificio, cioe' invece di guardare voltano le spalle." Questo dicono guardando il reperto 234. Interrogatorio del dr Gratteri "Cardona: lei non era presente, ma era prensete nella via di fronte senon in un momento immediato rispetto all'irruzione, ma subito dopo" Ma nell'interrogatorio si dice il contrario del rinvio a giudizio. Cioe' si dice, il dr gratteri non entro' nella scuola, addirittura entra a distanza di nove minuti, in un afase in cui cio' che gli viene addebitato si realizza in 3 minuti... Non stiamo ragionando su waterloo, ma su fatti che avvengono in pochi minuti... [...] Allora se il dr gratteri e lo dicce il pm cardona e' sul marciapiede antistante, impegnato a richiamare l'attenzione che soggetti sconosciuti stavano lasciando l'edificio.... ci troviamo in un contesto nel quale presentare la presenza del dr gratteri come prova dell'illecito e' un fatto contrario a cio' che gli stessi pm dicono negli interrogatori e cio' che viene visto dal rep 234 stesso in maniera non equivoca.... [...] terzo segmento: vengono ritrovate le molotov... il dr gratteri non sa nulla delle molotov... veramente non sa nulla nessuno di queste bottiglie... dato che quello che si sa non e' completo... noi apprezziamo dell'esistenza di questi ordigni dalla presentazione di due operatori di un sacchetto azzurro... [...] il dr gratteri nel contesto di un colloquio di pochi secondi si dice che il dr gratteri avrebbe saputo benissimo delel bottiglie... [...]
[ la mena ancora sull'innocenza di gratteri, o meglio sul fatto che lui non ne sapeva nulla come dimostrato dai pochi secondi che abbiamo. La domanda naturale e': e prima e dopo quei video ?????? ]
[...] Ecco come si puo' giudice ? Si puo' mandare al dibattimento un procedimento con questa fisionomia ? Il giudice del dibattimento puo' colmare questi divari ? Il divario tra la deliberazoine e le modalita' di esecuzione ? Il divario tra la presenza delle molotov e la consapevolezza dell'illecito delle molotov stesse ? In una memoria in cui la prova e' soltanto logica ? Il giudice del dibattimento come colmera' questi divari ? Cokme colmera' il divario tra rinvenimento delle molotov e arresti ?
La decisione di eseguire gli arresti. Abbiamo gia' detto che i motivi sono indipendenti dalle bottiglie molotov e di quanto al riguardo si puo' dire. C'e' anche da osservare che per la posizione del dr Gratteri che si coglie dalle dichiarazioni di Canterini, quando questi parla di aver riferito delle attivita' di resistenza all'interno e di come Gratteri gli disse di riferire della resistenza, cioe' che se egli avesse constatato la resistenza, ne scrivesse. Come si puo' pensare che Canterini dica qualcosa per scagionare Gratteri, in un contesto in cui ognino pensa alla sua situazione processuale ? Gratteri e' la stessa persona che Canterini dice dichiarare "scrivete della resistenza se vi e' stata"... E c'e' il passaggio decisivo del quale io ho paralto piu' volte, la testimonianza del livello qualitativo e quantitativo degli elementi di prova, imprescindibili in un procedimento. "Ligotti: e quali sono questi elementi ? [...] Dal momento che tutti coloro che hanno firmato il verbale dicono di non essersi consultati con il dr Gratteri allora non si capisce cosa contestiate, l'elemento di natura logica e' quello che contestate ? Cardona: si. ma la logica non e' spazzatura" La logica e' quella attraverso cui si interpretano i fatti. Ma non si puo' pretendere che la stessa ricostruzione sia sottoposta a un vaglio logico, perche' gli elementi fattuali interpretati attraverso una logica siano sufficienti per dare un quadro convincente... Gli stessi filosofi avvertivano dell'abuso della logica, usando un sillogismo che dice "socrate e' un uomo, tutti gli uomini sono mortali e quindi socrate e' mortale" o "tutti i camini di parigi fumano, io fumo la pipa, io sono un camino".... I fatti devono risultare tali da essere sufficienti perche' altrimenti lei non puo' disporre il rinvio a giudizio, [...] e non contradditori. Che poi non e' che e' una tragedia... se emergono elementi nuovi si riapre l'indagine... Il vaglio dibattimentale e' consentito allorche' la soglia probatoria supera una certa intensita'... E anche il gup ha una soglia probatoria... In questo contesto questi sono i fatti... Mi pare in maniera assolutametne concorde interpretati dalla difesa e dall'ufficio di procura. Non ci sono prove dichiarative, le prove documentali depongono a favore degli imputati, [...] altre prove che possa il giudice del dibattimento utilizzare, trovo impensabile che ci sia un testimone che in tanti anni non si sia proposto ai mass media o agli uffici della procura... Allora il giudice come potrebbe giustificare un giudizio? Allora se questi sono i fatti, queste sono le norme, io credo che non vi siano spazi per una sentenza che non sia quella di non luogo a procedere.
P: il pm e' in grado di replicare all'eccezione o ha bisogno di consultare gli atti di ufficio ? A: avevamo concordato 10 minuti.
P: ci vediamo tra 20 minuti
[ sospensione ]
P: eravamo rimasti sull'eccezione di nullita', che e' da decidere subito A: (cardona) sulla prima eccezione fatta rilevare dall'avvocato corini che attiene sostanzialmente a una omessa notifica presso domicilio validamente eletto e invece notifica su domiciliio eletto per altro procedimento, richiamerei alla sentenze del 2001, 1999, 1994 che fanno riferimento alla riunione di procedimenti che consentono la notifica presso uno dei domicili eletti. Vorrei spendere qualche parola in piu': si tratta di una dichiarazoine di domicilio presso la questura di nuoro, perche' indica un indirizzo dove l'imputato dichiara di essere residente e di una elezione di domicilio. La giurisprudenza ha chiarito piu' volte che la differenza tra dichiarazione e elezione e' che nella dichiarazione l'imputato dichiara un luogo dove possa essere reperibile lui ovvero una persona che glielo consegni. Essendo i processi riuniti, l'elezione di domicilio prevale sulla dichiarazione di domiciliol. Per quanot riguarda l'eccezione di inutilizzabilita'. E' vero che la richiesta di proroga e' stata richiesta con un giorno di ritardo. Faccio pero' rilevare alcune questioni: agli atti del processo pascoli vi sono numerosi atti alcuni dei quali sono sostanziali per le imputazioni dell'imputato gava, sono tutti assunti in epoca precedente, compreso un interrogatorio dello stesso gava in data 13 febbraio 2002. La seconda questoine e' che i concetti che sono stati rilevati nell'eccezione rispetto a inutilizzabilita' patologica o meno degli atti sono stati oggetto di valutazione di camere unite, in un giudizio abbreviato. Qui siamo in una fase differente, dove il giudice non lo devo ricordare io, e' investito di un giudizio di fondatezza dell'accusa per procedere alla sucessiva fase dibattimentale. E' quindi certo che una sit continete un proincipio di prova che ha in sede dibattimentale la finale verifica. [...] Ecco perche' secondo noi una sit puo' avere al limite una rilevanza fisiologica e non patologica e si pone in modo nettamente diverso la questoine del vaglio della sua utilizzabilita' rispetto aad altri atti. Per questi motivi chiediamo che siano respinte tutte le eccezioni, e quantomeno quelal di inutilizzabilita' non sia rilevanti ai fini del giudizio.
P: sono in grado di recuperarla D: (corini) si incaponisce sul fatto che la sentenza dica quello che dice lui C: (robotti) vorrei associarmi a quanto appena esposto dal pm, nello specifico per quanto riguarda l'elezione di domicilio in un procedimento riunito ad altri procedimenti [...] direi che e' pacifico che sia ppossibilie la notifica a uno solo dei domicili eletti. Io depositerei altre sentenze C: (multedo) mi associo a quanto detto del dott Cardona. Richiamo sentenza della cassazione del 2001 dice le stesse cose, che in caso di elezione di domicilio di un procedimento originariamente contratto a suo carico e estende i suoi effetti a un procedimento derivato dal primo.
[ tutti producono atti, ale'! ]
P: decidero' l'eccezione di nullita'. quella di inutilizzabilita' la decidero' in sede di giudizio onde evitare ulteriori richieste identiche
[ sospende altri 20 minuti ]
P: il giudice sull'eccezione di nullita' [...] osservato che gava ha effettuato dichiarazione di domicilio e poi in data 15 11 2002 nel corso di interrogatorio elezione di domicilio, che i procedimenti risultano essere stati riuniti, considerata la recente giurisprudenza [...], osservato inoltre che il pm ha conferito prevalenza all'elezione di domicilio alla mera dichiarazione, [...] e' pertanto valida la notifica. Ritenuto pertanto che l'eccezione di nullita' sia infondata, dispone il procedersi oltre. Si riserva per l'eccezione di inutilizzabilita' alla fine dell'udienza. D: (corini) rimanendo convinto della fondatezza, chiedo il non luogo a procedere.
P: Siccome salteranno delle udienze per esempio per sciopero degli avvocati.
P: io aggiungo altre udienze convinte che non arriveremo a farle : 29 nov 2004 dic : 6-13-20-22-23 Invita le parti a fare presenti legittimi impedimenti entro la prossima udienza. A: (cardona) per noi c'e' problema il 6-13-20 P: di per se non posso riceverlo come impedimnto, ma se non ci sono opposizione delle parti... D: (Di Bugno) mentre sta per decidere questa lei pero' valutera' da sola quale e' stata la richiesta della difesa di rinvio di un udienza che e' stata negata per esigenze di speditezza processuale. P: se lei si oppone lo mettiamo a verbale D: io non mi oppongo voglio mettere a verbale questo fatto. A: (zucca) per capire. e' chiaro che la responsabilita' di far saltare un udienza e' gravosa. io credo che quando il giudice chiede alle parti di fissare il calendario chiede un parere. il collega mi pare abbia offerto alla discussione delle difficolta'. E' certo che la segnalazione di un impedimento per un pm (funzione iimpersonale) non e' rilevante. Veda il giudice se fissare un altra data. P: lo dico per tutti, non posso fissare nessun altra data, per la disponibilita' dell'aula. A: dato che si tratta di impegni che il collega ha gia', possiamo fare cosi: a verbale si mette che il pm ha notificato degli impegni, sta al giudice se si arrivi a tali udienze valutare se sia opportuno oppure no fare o meno l'udienza P: ok.
D: (Di Bugno) si oppone alla richiesta di rinvio del pm fin d'ora.
[ che simpatico umorista. devo dire che di bugno ha un talento per stare oltremodo antipatico ]
P: rinviamo al 10 novembre . Frojo. Per l'11 avvocato Battagliese. Il 15 l'avvocato Cola parlera'. E quindi l'avvocato Biondi parlera' il 20.
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