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Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
by un* Tuesday, Nov. 16, 2004 at 9:18 PM mail:

Legge 14 aprile 1982, n. 164 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1982 n. 106)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Art. 1. La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa
anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto
di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri
sessuali.

Art. 2. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui
all'art. 1 č proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha
residenza l'attore.

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con
decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la
notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 del
codice di procedura civile.

Quando č necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza
l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni
psico-sessuali dell'interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile
del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la
rettificazione nel relativo registro.

Art. 3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale,
accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la
rettificazione in camera di consiglio.

Art. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo.

Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli
effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato
con rito religioso.

Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre
1970, n. 898 (*), e successive modificazioni.

Art. 5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale
sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono
rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente
legge l'attore si sia gią sottoposto a trattamento medico-chirurgico di
adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'art. 2
deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 7. L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione
di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il
trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.

(*) Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni.

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