CRITTOGRAFIA





L. 23 dicembre 1992, n. 522

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli
Stati membri delle Comunita' europee sulla
semplificazione e la modernizzazione delle
modalita' di trasmissione delle domande di
estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian
il 26 maggio 1989.



1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a
ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee
sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di
trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San
Sebastian il 26 maggio 1989.



2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5
dell'accordo stesso.



3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo tra gli stati membri delle comunita' europee sulla
semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di
trasmissione delle domande di estradizione.

GLI STATI MEMBRI DELLE COMINITA' EUROPEE

in appresso denominati "Stati membri",

Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia
penale nelle relazioni che li legano per quanto riguarda
l'estradizione,
Considerando che e' auspicabile accelerare le procedure di
trasmissione delle richieste di estradizione e dei relativi
documenti e che pertanto e' necessario ricorrere alle moderne
tecniche di trasmissione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Per l'applicazione delle convenzioni di estradizione in
vigore tra gli Stati membri, ogni Stato contraente designa
l'autorita' centrale o, dove previsto dal sistema costituzionale,
le autorita' centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le
domande di estradizione ed i documenti da prodursi a sostegno
della domanda, nonche' tutta la corrispondenza ufficiale
collegata alla richiesta di estradizione.

2. Ogni Stato membro procede alla designazione di cui al
precedente paragrafo 1 al momento della ratifica,
dell'approvazione o dell'accettazione dell'accordo; tale
designazione puo' essere poi modificata in qualsiasi momento. Il
depositario dell'accordo comunica la designazione e le ulteriori
modifiche ad ogni Stato contraente.

Articolo 2

La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo
1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni
autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una
apparecchiatura che consente tale modo di emissione e
ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto
funzionamento.

Articolo 3

1. Per garantire sia l'origine che la riservatezza della
trasmissione, si ricorrera' ad un crittografo adattato al telefax
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 quando tale
apparecchiatura sia utilizzata per l'applicazione del presente
accordo.

2. Gli Stati contraenti convengono delle modalita' pratiche per
l'applicazione del presente accordo.

Articolo 4

Allo scopo di garantire l'autenticita' dei documenti di
estradizione, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1
dello Stato richiedente dichiara nella sua domanda che essa
certifica la conformita' agli originali dei documenti trasmessi a
sostegno della richiesta e ne descrive l'impaginazione. In caso
di contestazione della conformita' dei documenti agli originali
da parte dell'interpellato, l'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 1 dello Stato interpellato potra' richiedere
all'autorita' competente dello Stato richiedente la produzione,
entro un termine ragionevole, dei documenti originali o in copia
conforme per via diplomatica o per qualsiasi altra via decisa di
comune accordo.

Articolo 5

1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri.
Esso sara' soggetto alla ratifica, all'accettazione o
all'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o
approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari
esteri spagnolo.

2. L'accordo entrera' in vigore novanta giorni dopo la data di
deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o
approvazione di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee
alla data di apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato
puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica,
dell'accettazione o dell'approvazione, o in un qualsiasi momento
successivo, dichiarare che l'accordo si applica, per quanto lo
concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno fatto la
medesima dichiarazione dopo la data di deposito.

4. Uno Stato che non abbia fatto alcuna dichiarazione puo'
applicare l'accordo con gli altri Stati contraenti in base ad
accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli affari esteri spagnolo notifichera' a
tutti gli Stati membri qualsiasi firma e deposito di strumenti o
dichiarazioni.

Articolo 6

Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato che
divenga membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione
saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri
spagnolo.

Il presente accordo entrera' in vigore nei confronti dello
Stato che vi aderisce novanta giorni dopo la data del deposito
del suo strumento di adesione.

Il Ministero degli affari esteri spagnolo inviera' una copia
certificata conforme ai governi firmatari.

Fatto a Donostia-San Sebastian, addi' ventisei maggio
millenovecentottantanove, in tutte le lingue ufficiali, tutti i
testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara'
depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri
spagnolo.