C.O.P.Y.R.I.G.H.T ~ E ~ O.P.E.R.A M.U.L.T.I.M.E.D.I.A.L.E

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.ecn.org/crypto/law/copera.htm

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N.O.R.M.E

C.O.N.F.L.I.T.T.I ed E.S.P.E.R.I.E.N.Z.E

ESEMPI DI G.I.U.R.I.S.P.R.U.D.E.N.Z.A

I.N.F.O e L.I.N.K.S




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N.O.R.M.E
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Premessa. In Italia non ci sono molti strumenti legislativi inerenti le nuove
tecnologie ma comunque dove non esistono leggi specifiche si applicano 
le leggi per ANALOGIA e quindi spesso si assiste a 
INTERPRETAZIONI FANTASIOSE di giudici e tribunali.

Il copyright si estende a tutte le opere dell'ingegno (opere d'arte, foto,
opere letterarie, testi ecc.), ma non ai loghi, ai nomi commerciali, agli
slogan o ai jingle; se questi pero' sono registrati come marchi (trademark)
non e' permesso copiarli o usarli senza autorizzazione del proprietario del
marchio stesso.

Il diritto di BREVETTO e' la facolta' che il titolare del brevetto ha di
attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato.
Un'idea di soluzione e' brevettabile se possiede, congiuntamente:
 * la novita', cioe' non fa parte dello stato della tecnica del ramo, ossia
 non e' conosciuta con qualunque mezzo, in nessun Paese del mondo, prima
 della data di deposito del brevetto. La divulgazione dell'invenzione
 che sia fatta dallo stesso inventore e' causa distruttiva della novita';
 * l'originalita', cioe' implica un'attivita' inventiva, ossia, non
 discende in maniera evidente, per un esperto del ramo, dallo stato
 della tecnica. Percio' tutto cio' che, anche se nuovo, puo' essere
 ottenuto da un esperto del ramo con l'applicazione di tutte le
 conoscenze tecniche del proprio ramo della tecnica non costituisce
 l'invenzione, ma soltanto un "progetto" o una "costruzione";
 * l'industrialita', cioe' puo' essere attuata o utilizzata nell'industria
 o in agricoltura;
 * la liceita', cioe' non e' contraria alla legge, all'ordine pubblico ed
 al buon costume.
Sono brevettabili: un procedimento di fabbricazione, una macchina, uno
strumento, un prodotto in genere, un microorganismo, una varieta' vegetale,
una nuova applicazione di una sostanza nota.
Non sono brevettabili (R.D. 29.6.39 n. 1127): le scoperte o le teorie
scientifiche in quanto consistono nel rivelare cio' che era ignoto come un
fenomeno, una legge o una sostanza naturale, ma senza modificare lo stato
delle cose; i piani e i metodi per attivita' industriali, di giochi, di
contabilita', di organizzazione del lavoro, di trattamento chirurgico e
terapeutico in quanto non hanno il requisito dell'industrialita'; i
programmi di elaboratori. In molti Paesi una speciale Legge tutela le
topografie dei prodotti a semiconduttori.
La durata del brevetto e' variabile da Paese a Paese. Nei paesi Europei ed
altri e' di 20 anni dalla data di deposito; in USA e Canada e' di 17 anni
dalla data di concessione; in Giappone e' di 15 anni dalla data di
pubblicazione. Il brevetto non e' rinnovabile.
Non e' comunque il brevetto che ci interessa maggiormente considerare 
in questa trattazione ma il diritto d'autore.

La legge sul DIRITTO D'AUTORE si applica a tutte le opere di autori
italiani dovunque pubblicate per la prima volta; si applica ugualmente alle
opere di autori stranieri domiciliati in Italia che siano pubblicate per la
prima volta in Italia.

L'Italia applica quindi il principio della nazionalita' dell'autore per
quanto riguarda la protezione di autori italiani e il principio della
nazionalita' dell'autore per quanto riguarda la protezione delle opere
straniere. In base al disposto del DL C.P.S. n. 82 si applica la condizione
di reciprocita' quando non sussistano le condizioni menzionate negli
articoli 185 II e 189 I c. salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali.

Prima di andare ad analizzare le norme nazionali italiane sul diritto
d'autore e' opportuno ricordare i tratti fondamentali delle CONVENZIONI
INTERNAZIONALI.
Le principali Convenzioni Internazionali di diritto d'autore cui l'Italia e'
legata sono la Convenzione di Berna e la Convenzione Universale del diritto
d'autore.
Alcuni principi fondamentali che reggono le due convenzioni sono i
seguenti:
 * Principio di assimilazione o del trattamento nazionale. Le opere
 aventi come Paese d'origine un paese unionista devono godere, negli
 altri paesi contraenti diversi da quello di origine, della stessa
 protezione assicurata dalla legge nazionale ai propri cittadini.
 * Principio della protezione automatica in base al quale il godimento e
 l'esercizio del diritto d'autore sono svincolati da qualsiasi
 formalita' e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel
 paese di origine dell'opera.
 * Nel caso vi sia diversita' di durata di protezione tra due Paesi, si
 applica il principio della comparazione dei termini in base al quale
 la durata della protezione non puo' superare quella stabilita nel paese
 di origine dell'opera.


Il diritto d'autore e' regolato in Italia in primo luogo dai seguenti artt.
del CODICE CIVILE
2575. (Oggetto del diritto). Formano oggetto del diritto di autore le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
2576. (Acquisto del diritto). Il titolo originale dell'acquisto del diritto
di autore e' costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale.
2577. (Contenuto del diritto). L'autore ha il diritto esclusivo di
pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo,
nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la
cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo' rivendicare la
paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o
altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione.
2578. (Progetti di lavori). All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o
di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi
tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e
disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da
coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.
2579. (Interpreti ed esecutori). Agli artisti attori o interpreti di opere
o composizioni drammatiche o letterarie, a agli artisti esecutori di opere
o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sopraindicate
sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le
modalita' fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale
retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque
diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente,
ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici,
pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta
recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od
interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla
diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro
onore o alla loro reputazione.
2580. (soggetti del diritto). Il diritto d'autore spetta all'autore ed ai
suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi
speciali.
2581. (trasferimento dei diritti di utilizzazione). I diritti di
utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve
essere provato per iscritto.
2582. (Ritiro dell'opera dal commercio). L'autore, qualora concorrano gravi
ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo obbligo
d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre,
diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera
medesima. Questo diritto e' personale e intrasmissibile.
2583. (Leggi speciali). L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo
e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Le leggi speciali attualmente vigenti piu' importanti (con relative
modificazioni) in materia in Italia sono il testo di legge del 22 aprile
1941 n. 633 e dal relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369.

L. 22 aprile 1941, n. 633 (pubblicata nella G.U. 16 luglio 1941, n. 166 -
con modificazioni...)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere 
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo 
o la forma di espressione.
Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie 
ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata 
e resa esecutiva con legge 20.6.78, n. 399.
Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione:
1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, 
tanto se in forma scritta quanto se orale.
2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...)
3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la 
traccia per iscritto od altrimenti.
4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, 
dell'incisione, e delle arti figurative similari, comprese la
scenografie, anche se applicate all'industria, sempreche' il loro 
valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale
del prodotto al quale sono associate.
5) I disegni e le opere dell'architettura.
6) Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora, 
sempreche' non si tratti di semplice documentazione (...)
7) LE OPERE FOTOGRAFICHE E QUELLE ESPRESSE CON 
PROCEDIMENTO ANALOGO a quello della fotografia,
SEMPRECHE' NON SI TRATTI DI SEMPLICE FOTOGRAFIA 
PROTETTA AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 5 -
TITOLO 2..
8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi 
purche' originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore 
Art. 5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti
ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che
straniere.
(...)
Art. 11. Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il
diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a
loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non
perseguano scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate, nonche' alle accademie e agli altri enti pubblici culturali
sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
(...)
Art. 12 bis) Salvo patto contrario, qualora un programma per 
elaboratore sia stato creato da un lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni 
impartite dal suo datore di lavoro, questi e' il titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.
(...)
Non e' considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo di lucro.
(...)
Sezione II
(...) l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e
di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed
a ogni atto a danno dell'opera stessa
(...)
Durata della protezione del diritto d'autore
(...)
DURATA DEI DIRITTI ECONOMICI
Nonostante il voto contrario di quattro paesi (Irlanda, Lussemburgo, Olanda
e Portogallo) la CEE ha allungato la protezione per le opere letterarie a
70 anni dalla morte dell'autore. Per i diritti cinematografici e
audiovisivi la tutela scade 70 anni dopo il decesso del regista oppure
dell'ultimo sopravvissuto tra queste quattro persone: il regista, lo
sceneggiatore, l'autore dei dialoghi e il compositore delle musiche
originali - per quanto riguarda i diritti connessi: l'intesa e' per una
durata di 50 anni dal momento della prima diffusione - per opere non
pubblicate in precedenza: il diritto e' di 25 anni dal momento in cui
l'opera viene per la prima volta resa pubblica - le fotografie beneficiano
di un diritto di 70 anni.
(...)
Per le opere anonime il termine decorre dalla pubblicazione; se pero prima
della scadenza l'autore si rivela, si applica il termine normale (art. 27 e
28).
Per le pubblicazioni curate dagli enti pubblici o dagli enti privati senza
scopo di lucro la durata dei diritti esclusivi e' di 20 anni (art. 29).
(...)
Art. 38. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario., il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, (...)
Art. 45. L'esercizio dei dirti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa (...)
Soprattutto nella legislazione anglosassone ma anche nella nostra e'
previsto il FAIR USE (= uso consentito) per finalita' didattiche ecc. in
questo senso va letto il cap. seguente
Capo V - UTILIZZAZIONI LIBERE
Art. 65. Gli articoli di attualita'', di carattere economico, politico,
religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, possono essere liberamente
riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la
riproduzione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la
rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta
rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo e' firmato.
Art. 66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo,
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere
liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purche'
si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il
discorso fu tenuto.
Art. 67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure
giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purche' si indichino la
fonte o il nome dell'autore.
Art. 68. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell'opera del pubblico. E' libera la fotocopia di
opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi
della biblioteca. E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in
genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Art. 69. E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di
opere protette. (...)
Art. 70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opera, per
scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei
limiti giustificati da tali finalita' e purche' non costituiscano concorrenza
alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la
misura determinata dal regolamento il quale fissera' la modalita' per la
determinazione dell'equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbano essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
(...)
73. Nessun compenso (si parla di dischi e di apparecchi analoghi n.d.r.) e'
dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda
fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a cio' autorizzati dallo
Stato.
(..)
Art. 87
Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
di questo capo, le immagini di persone o di
aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, 
ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell'arte figurativa 
ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, 
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e
spaccio della fotografia (...)
Tuttavia se l'opera e' stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle
finalita' del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
(...)
Art.91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in
generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento
di un equo compenso, che e' determinato nelle forme previste dal
regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la
data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
(...)
Art.97. Non occorre il consenso di una persona 
ritratta quando la riproduzione di un'immagine e' giustificata dalla notorieta' o
dall'ufficio pubblico coperto, da necessita' di giustizia 
o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la
riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, 
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto 
o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche 
al decoro della persona ritratta.
(...)
Art.100. (..) Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni
periodiche non puo' essere riprodotto in altre opere della stessa specie o
carattere, se non siano decorsi due anni da quando e' cessata la
pubblicazione del giornale.
Art.101. (...) Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la
radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni
distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano
trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque,
prima della loro pubblicazione in un giornale, o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facolta' da parte dell'agenzia. A tal fine, affinche' le
agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione
del giorno e dell'ora di diramazione; (...)
103. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La SIAE cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche.
(...)
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
E' possibile depositare una copia di ogni opera presso l'Ufficio della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; l'opera e' quindi registrata nel registro pubblico
generale tenuto dalla detta Presidenza. La registrazione non e' necessaria
per l'acquisto del diritto, ma essa fa fede, sia della pubblicazione
dell'opera, sia, fino a prova contraria, anche della paternita' dell'autore
indicato nel registro (art. 103, 105 e 106 della legge).
(...)
Scaduto il termine per l'utilizzazione esclusiva da parte dell'autore,
l'opera cade in PUBBLICO DOMINIO e, quando si presta alla pubblicazione o
diffusione, chiunque puo' trarne giovamento pur senza il consenso degli
eredi o aventi causa dell'autore e senza dover loro alcun compenso. Per
ogni rappresentazione o esecuzione di opere adatte a spettacoli pubblici o
di opere musicali, che siano cadute in pubblico dominio, e' pero dovuto allo
Stato un cosi detto diritto demaniale sugli incassi lordi (art. 175 della
legge).
(...)
Art 112)
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli 
di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere
espropriati per ragioni di interesse dello Stato.


SOFTWARE
La direttiva CEE 91/250 prevede un'articolata tutela dei programmi per
elaboratore, e l'art. 1 afferma che i programmi sono tutelati in base al d.
d'autore come opera letteraria; cosi il d. lgs. 518 del 1992 prevede
appunto specificatamente tale tutela. Titolare del diritto relativo e' la
persona che ha creato il programma o il datore di lavoro alla cui
dipendenza opera il creatore del programma. Infatti all'art. 12 si legge
"Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica del programma creato". La 518/91 prevede fino a
6 milioni e 3 anni di galera per chi duplica software a scopo di lucro
interpretato a volte come risparmio ed a volte come speculazione a fini
professionali. Questa penalizzazione dell'utenza e' specifica esclusivamente
della legge 518 e non della legge di riferimento del 1941 sulla questione
del diritto d'autore. Nella legge del 1941 sul diritto d'autore non si
parla mai di pene detentive se non nel caso estremamente limitato relativo
a gravi lesioni dell'onore; cioe' quando una persona scrive un libro, io mi
approprio di questo libro e lo firmo io, quindi un caso estremamente
specifico, in questo caso la pena prevista e' fino a un anno.
L'art. 6 del Dgls. 518/92 ha affidato alla Siae la tenuta di un Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Con uno specifico
regolamento sono state determinate dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri le modalita' di tenuta del registro (D:P.C.M. n. 244 del 3.1.94
pubblicato nella G.U. 22.4.94). E' un meccanismo di pubblicita' legale non
obbligatorio che dispiega i suoi effetti a tutela dei diritti d'autore.
Sono registrabili, oltre ai programmi creati in Italia, i programmi
provenienti dall'estero per l'utilizzo in Italia. Infine, si possono
registrare anche i programmi derivati o elaborati da programmi originari.
La registrazione di un programma si chiede facendo apposita domanda alla
Siae e depositando contestualmente un esemplare del programma riprodotto su
disco ottico (CD-ROM). Perche' il programma possa essere registrato, e'
necessario che sia stato pubblicato, intendendosi per pubblicazione il
primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (art. 6 del D.lgs. 518/92),
il che, ad esempio, avviene con la consegna al committente del programma
commissionato o con la concessione di licenze d'uso.
I programmi per consuetudine si dividono in:
Freeware - Public Domain: l'autore li mette gratuitamente a disposizione di
chiunque rinunciando ai propri diritti. Qualunque persona puo' non solo
copiare e utilizzare il programma, ma anche modificarlo (spesso nel
pacchetto di distribuzione sono acclusi anche i sorgenti del programma),
riutilizzarlo, inserirlo in altri programmi anche commerciali.
Cardware: questi programmi sono copiabili e utilizzabili da chiunque a
patto che egli invii una cartolina all'autore. Il programma non puo' essere
modificato e il codice non puo' essere utilizzato senza il suo consenso.
Shareware: questa e' la categoria piu' grande, ed indica che il programma puo'
essere copiato liberamente (molti autori incoraggiano a farlo) ma puo'
essere utilizzato esclusivamente allo scopo di valutarne la validita' in
vista di un eventuale acquisto. Le condizioni esatte sotto le quali e'
ammesso l'uso a tale scopo sono indicate nella licenza. I casi piu' tipici
sono: 
il programma puo' essere utilizzato solo per un determinato periodo di
 tempo, e quindi deve essere cancellato; 
il programma e' incompleto, e per poterne usare tutte le potenzialita'
 deve essere acquistato (modalita' anche detta crippleware);
il programma "disturba" l'utente in vari modi (ad esempio
 costringendolo ad una lunga attesa prima di mettersi in moto,
 compiendo operazioni indesiderate, modificando parzialmente i dati che
 si stanno trattando...), che verranno eliminati solo dopo l'acquisto
 (modalita' anche detta nagware).

Il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685 (in G.U. n. 293 del
16.12.94) e' relativo all'Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente
il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale". E' stato usato per
giustificare l'apposizione di BOLLINI SU CD-ROM da parte della SIAE. In
particolare l'art. 171 ter comma c ci ricorda che sono previste pene da 3
mesi a 3 anni e multe da 0.5 a 6 milioni di lire per chi noleggia, vende
ecc. supporti senza bollini Siae. Norma quantomeno contraddittoria visto
che l'adesione alla SIAE e' volontaria, c'e' la possibilita' di
autorappresentazione ed inoltre come esistono per questa ragione libri con
bollini Siae e libri senza non si capisce come mai per altri supporti
dovrebbe esserci un obbligo di presenza del bollino stesso...

Per produzioni di tipo artistico da tenere in considerazione anche al
cosiddetta LEGGE RONCHEY ovvero il:
Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le
concessioni relative all'uso strumentali e precario dei beni in consegna al
Ministero"
contenuto nel
D.M. 8 aprile 1994
pubblicato in
G.U. 6 maggio 1994 n. 104
e derivante dalla
L. 14 gennaio 1994 n. 4 (in G.U. 15.01.93 n. 11)
1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrita' fisica e culturale dei
beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e
le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la
facolta' di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe
fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici,
facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di
concessione.
2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetto al pagamento dei canoni e
dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso
strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso
delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento
dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a
fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere
tecnico-sicentifico, nonche' le concessioni in uso degli spazi destinate a
iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come
tali autorizzate dagli organi competenti.
5. (...) il materiale (..) non puo' essere riprodotto (...) senza preventiva
concessione (...)
8. (..) richieste (..) per riprese cinematografiche e fotografiche (..).
E' fatto salvo il diritto di cronaca.
III. (..) Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi
derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti
sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12%
sull'introito lordo (..)
Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche
delle opere in corso di restauro, nonche' per un biennio di quelle
restaurate o di nuova acquisizione.
(..)
V: RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI
(..)
VI: EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI
(..)

Legge 22 maggio 1993, n. 159
(in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122).
Norme in materia di ABUSIVA RIPRODUZIONE DI OPERE LIBRARIE e abrogazione
del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177,
178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
Art. 1. 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi
procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non
avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in
commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel
territorio dello Stato le dette riproduzioni, e' punito con una sanzione
amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di
particolare gravita', con una sanzione amministrativa fino a lire dieci
milioni. 2. Non e' considerata a fini di lucro l'utilizzazione di
riproduzioni di testi musicali per attivita' didattica, di studio e di
ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attivita' musicali
amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di
lucro, ne' l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi
musicali che non siano acquistabili sul mercato.


DOCUMENTO INFORMATICO
Con l'entrata in vigore del DPCM 8.2.1999 
sulle c.d. "regole tecniche" per la formazione e la trasmissione dei documenti 
informatici si e' completato il quadro normativo che ha portato alla piena 
validita' giuridica, anche nell'ordinamento italiano, dei documenti formati 
in via informatica.


BANCHE DATI
Le banche dati sono specificamente tutelate (e' molto recente il recepimento della 
Direttiva CEE da parte del nostro ordinamento con il D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169) 
dall'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, e quindi in questo caso 
si avrebbe una norma specifica da applicare.
La banca dati e' definita dalla direttiva CE all'art. 2 "una raccolta di opere, 
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e 
individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo", 
essa e' intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, 
integrabili e costantemente aggiornate secondo una pluralita' di criteri determinati.
Caratteristica essenziale per poter configurare una banca dati e' che le informazioni 
siano immediatamente e facilmente reperibili da chi le consulta, e che vi sia la 
possibilita' di effettuare le ricerche attraverso sistemi diversi. 
La banca dati, infatti, per poter costituire oggetto di diritto deve essere originale, 
occorre cioe' che il creatore attraverso la scelta o la disposizione del contenuto 
abbia dato vita ad un'opera dell'ingegno di carattere creativo in quanto il 
D. L. fa esplicito riferimento a questo criterio quando afferma che: 
"sono altresi' protette.....le banche - dati che per la scelta o la 
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"; 
ovviamente per quanto concerne l'originalita' e la creativita' della banca dati 
occorrera' rifarsi ai "normali" concetti, gia' piu' volte utilizzati 
dalla giurisprudenza per le opere letterarie usuali.

I principi ed i tratti piu' salienti soprattutto quelli che possano
riguardare un autore di opere multimediali:

* Riguardo all'aspetto morale, il capoverso dell'art. 2577 del codice
civile dice che l'autore, senza limiti di tempo, puo' rivendicare la
paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o
altra modificazione che possa essere di pregiudizio alla sua fama. Il
diritto alla paternita' spirituale e' il piu' importante; esso e' inalienabile
e imprescrittibile: contro il plagio si puo' agire sempre, nonostante
impegni o rinunzie (diritto trasmissibile agli eredi ed in mancanza degli
eredi obbligo ad agire appartiene alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, art. 23 e 168 della l. del '41). Non solo, l'editore e' tenuto a
riprodurla in conformita' all'originale (artt. 126 e 138 n. 1 della legge).
Eccezioni a quanto detto sono riconosciute in ambito architettonico (art.
15 del reg.) e cinematografico (art. 47 della legge) nonche' in caso di
necessita dell'editore di aggiornare l'opera (art. 129 della legge).

* La riproduzione e' consentita per fini scientifici o didattici (antologie
scolastiche), per scopi di critica o recensione, ma a queste condizioni 
(R.D. 18 maggio '42 n. 1369 pubblicato in G.U. 3.12.42 n. 286):
Il brano riprodotto non puo' essere superiore alle dodicimila lettere se si
tratta di prosa, e a centottanta versi (con una tolleranza di altri trenta
se cio' sia necessario per l a comprensione del frammento) per la poesia,
alle venti battute per le opere musicali, ai cinquanta metri di pellicola
per le opere cinematografiche (art. 22 del Reg.) I compensi per tali
riproduzioni sono fissati dal decreto ministeriale del 5 maggio 1976 (G.U.
9 giugno 1976 n. 150) e decreto del PCM 6 luglio 1976 (G.U. 28 luglio 1976
n. 197) nonche' da disposizioni successive.

* Non e' elencata l'opera multimediale nelle opere protette ne' alcun formato
di tipo "digitale" anche se spesso vengono usati termini come "ogni altro
procedimento di riproduzione" o "altri mezzi analoghi"...

* Salvo eccezioni la corrispondenza privata non puo' essere pubblicata senza
il consenso dell'autore o degli eredi.

* I ritratti sono riproducibili su consenso (dell'interessato e del
fotografo dietro equo compenso) ma e' giustificata per pubblico interesse o
scopi scientifici, didattici, culturali ecc. In questo senso il diritto
alla propria immagine puo' talora recare limitazioni al diritto dell'autore
di un quadro, disegno, scultura o fotografi artistica, perche', nonostante
il diritto morale ed eventualmente anche materiale dell'artista sull'opera,
egli non potra' diffonderla senza il consenso della persona raffigurata.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
C.O.N.F.L.I.T.T.I ED E.S.P.E.R.I.E.N.Z.E
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La telematica e' la tecnologia che piu' crea contraddizioni al concetto di
copyright ma anche che prospetta nuovi scenari applicativi
(crittografia=firma digitale). Come si giustifica per esempio l'opera del
browser in Internet che scarica automaticamente materiale anche coperto da
(c) sul PC in uso ? Non tenendo di conto un aspetto generale come le
speculazioni private su innovazioni raggiunte tramite investimenti pubblici
come nel caso della Rete stessa.

GIF
Una caso emblematico di conflitto in materia e' rappresentato 
dalle specifiche gif che si e' scoperto in un secondo tempo includono 
il metodo brevettato LZW da UNISYS la quale per questa ragione ha reclamato 
ddiritti economici dalle utilizzazioni profit del formato gif.

UFFICI LEGALI
Purtroppo, gran parte delle questioni legate al copyright si risolvono 
in sede processuale. In USA gia' da qualche anno sono nati uffici legali 
preposti al controllo e alla verifica che i campionamenti contenuti in una 
qualunque canzone avessero liberatorie o l'autorizzazione del compositore 
digitale.

Diritto di cronaca
Interessante il conflitto di interessi che venne fuori alcuni anni fa
quando si prospetto' lo scippo dei diritti televisivi "in chiaro" effettuato
da Cecchi Gori alla RAI. Interessante perche' la RAI dichiaro' comunque di
voler effettuare lo stesso programmi sul calcio avvalendosi del DIRITTO DI
CRONACA che le garantisce di usare immagini di qualsiasi evento fino a 3
(tre) minuti appunto per il diritto di cronaca.

LIBERATORIE
Per tutto anche per i campionamenti di brani musicali (p.e.: puoi adoperare
questo se mi dai TOT Lire ma solo fino a tal condizioni).
Per la produzione di CD-ROM ci sono i diritti di riproduzione da pagare per
quanto concerne immagini provenienti da musei o collezioni fotografiche,
brani musicali e disegni d'autore. Conseguentemente, solo i grandi editori,
per ora, che possano contare su grandi archivi di informazione sia di tipo
fotografico che testuale si sono buttati in pista...

INTERROGARSI SE VALE LA PENA DISCUTERE E CON CHI: Buonismo targato Disney
Nel 1990 l'ex disegnatore della Disney Greg Brown, nel 1990 riedita con un
gruppo di artisti un cartoon disneyano accidentalmente privo di copyright:
"The mad doctor 1933".
Successivamente vengono scoperti altri 4 cartoon di "dominio pubblico":
"Lane Crazy 1928", Allopin Gaucho 1928" e "Teamboat willie 1928".
Secondo Greg (e confortato dal parere di numerosi esperti legali americani)
l'omissione tecnica del copyright su alcuni cartoons delle origini ha reso
il personaggio Topolino (e non solo lui..) di dominio pubblico.
La Disney prima si dice pronta a trattare in cambio del silenzio sulla
"scoperta" poi ottiene con provvedimento esecutivo un blocco del progetto
evitando la causa in tribunale.
Nel 1990 Disney minaccia di far causa a tre asili infantili di Hallandale,
in Florida, per aver dipinto sui muri esterni le immagini di Topolino,
Minnie e Paperino.
Disney impedisce alla cittadina canadese di White River di erigere una
statua all'orsetto Winnie Pooh.
Nel 1993 Disney impedisce allo scultore Dennis Oppenheim di incorporare
Michey e Donald Duck in una sua opera che dovrebbe essere esposta a Los
Angeles.
Nell'agosto 1995 la societa' multimedia Wire ha fatto causa alla Disney per
aver illegalmente copiato la sua newsletter e per averla distribuita tra i
suoi funzionari grazie ad una dritta proveniente da una talpa interna che
era "schifata dal fatto che la societa' per cui lavora persegue regolarmente
chiunque viola i suoi copyright, mentre i suoi dipendenti utilizzano spesso
illecitamente il lavoro creativo altrui".


SIAE
La SIAE esiste di fatto dal 1882, quando fu fondata a Milano da personaggi
quali De Amicis, Verga, Verdi Sonzogno, Hoepli, Ricordi e Carducci ecc.
Nel 1941, nell'ambito della legge italiana relativa al diritto d'autore, la
sua esistenza viene regolata dallo stato italiano pur rimanendo una societa'
privata.
La legge non vieta agli autori e agli editori di gestire direttamente i
propri diritti rivolgendosi anche alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri competente in materia, anche se la gestione diretta sia in pratica
molto difficile.
Si e' portati a credere di solito che l'unico modo possibile per proteggere i propri 
brani musicali sia mediante la SIAE.
Ma, a meno che non vogliate sfruttare i compensi che la SIAE 
raccoglie per autorizzare l'esecuzione e la riproduzione dei vostri brani, 
ci sono altri modi piu' semplici che vi permettono di non ricorrere alla SIAE, 
evitandone quindi tutto l'iter burocratico.
Ecco 2 semplici metodi che sono considerati validi per attestare la 
data di creazione del brano e per provare che voi ne siete l'autore
, molto utile nel malaugurato caso che vi troviate in mezzo ad una causa di plagio, 
sia come parte lesa che come accusati:
- autospedirsi al proprio indirizzo una lettera raccomandata contenente a scelta, 
o la partitura del brano, oppure un supporto musicale (CD, cassetta...) 
con la registrazione; quando poi si riceve la lettera non bisogna aprirla! 
Fara' fede il timbro postale e avra' la stessa validita' giuridica del deposito in SIAE
- ricorrere alla Library of Congress degli Stati Uniti d'America, 
inviando sempre partitura o registrazione del brano completo, 
modulo compilato e 20 dollari; in questo caso fara' fede la data di ricevimento della busta 
La SIAE e' prevista dall'art. 180 della legge sul diritto d'autore 
che le attribuisce in via esclusiva 
l'attivita' di intermediazione nella gestione dei 
diritti relativi alle opere dell'ingegno.
Compiti della SIAE:
- concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze
e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate
- percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni
- ripartizione dei proventi
- determinazione del diritto demaniale sui pezzi staccati e sulle brevi
composizioni musicali
- tenuta del registro delle denunce riguardanti gli aumenti del valore
delle opere figurative
- timbratura delle copie stampate di ciascun volume al fine di controllare
l'esecuzione del contratto di esecuzione
- tenuta del registro speciale per le opere cinematografiche
- rappresentanza e amministrazione dei coeredi.
La SIAE puo' assumere altri compiti connessi con la protezione delle opere
di ingegno, per conto dello stato e di enti pubblici e privati.
Anche nell'ambito della legge n. 518/92 (legge relativa alla protezione del
software) vengono previsti specifici compiti per la SIAE, in quanto deve
istituire un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e
contrassegnare i supporti.
la SIAE offre alcuni contratti che sono indirizzati in 
questo senso a difendere il diritto d'autore
ci sono diversi livelli di protezione e di usufrutto della propria opera, 
che dipendono dal superamento di esami specifici o 
dai soldi che si e' disposti a spendere
per registrare uno o alcuni brani in SIAE attestando cosi' di 
esserne l'autore, basta compilare un apposito modulo, 
allegare a scelta o la partitura del pezzo oppure un supporto musicale 
con la registrazione ed inserire 
anche la ricevuta di pagamento di 160.000 lire, 
prezzo per tutta la procedura di registrazione.
In questo modo il vostro brano sara' inserito negli archivi 
della SIAE con il vostro nome e potra' servire da prova 
nel caso qualcuno in seguito voglia tentare 
di rubarvene la paternita' spacciandolo per suo.
Se invece avete intenzione di guadagnare sull'esecuzione del vostro brano musicale 
allora la procedura e' piu' complessa; infatti dovete per forza essere iscritti 
come autori nei registri della SIAE, e questo e' possibile solo mediante 
il superamento di alcuni esami obbligatori di carattere musicale (composizione, teoria...) 
oppure spendendo cifre astronomiche.
In questo modo pero', oltre ad usufruire della tutela dei vostri diritti d'autore sul 
brano in questione (autorizzazione all'uso e alla diffusione), riceverete 
anche i compensi dovuti alla sua esecuzione pubblica (TV, radio, concerti...) 
e alla riproduzione su supporti musicali analogici o digitali 
(e' il bollino SIAE su CD, CD-ROM, cassette...); e ora che stiamo 
entrando nell'era di internet, e' arrivata anche la regolamentazione 
della SIAE relativa alla diffusione della musica protetta sulla rete. 
Se siete degli autori iscritti alla SIAE infatti vi vengono assicurati 
anche i compensi per l'ascolto o per il download dei vostri brani.
Iin nessuno dei casi sopraelencati la SIAE vi aiutera' sia a 
scoprire i tentativi di plagio, che a risolvere questi casi; la SIAE 
si limita ad attestare che voi avete registrato quel tale brano in quel determinato giorno.
A causa della grande disparita' di trattamento tra iscritti e soci si sono
verificarti negli ultimi anni diversi episodi di protesta.
Per la musica utilizzata la SIAE vuole il 2,5% del prezzo di copertina.
Il video viene depositato in SIAE come dimostrazione di paternita'
dell'opera ma la SIAE non effettua nessuna ricerca in proposito.
A dimostrazione dell'attenzione morbosa della SIAE rispetto alle nuove 
forme di comunicazione multimediale la notizia apparsa 
sul quotidiano economico "Italia Oggi" del 8.3.2000: 
"La Siae, la direzione centrale di polizia criminale per la polizia di stato, 
il comando generale dell'arma dei carabinieri e il corpo della guardia 
di finanza hanno dato avvio a un'importante intesa contro ala pirateria multimediale. 
A renderlo noto e' stata la stessa societa' italiana autori ed editori con 
un comunicato stampa. "Scopo dell'intesa", si legge nel comunicato diramato dalla Siae, 
"e' collaborare, mettendo in comune le rispettive conoscenze ed esperienze, 
per contrastare le attivita' criminose nel settore dei marchi e delle opere 
dell'ingegno tutelate, in particolare della pirateria audiovisiva e informatica". 
Il progetto trovera' applicazione pratica attraverso due direttrici: 
- a livello centrale, con un costante monitoraggio del fenomeno della pirateria, 
mediante lo scambio e l'interazione di tutti i dati disponibili 
e con l'invio conseguente di direttive ai rispettivi organismi locali; 
- a livello periferico, con una sinergica attivita' operativa tra le articolazioni 
provinciali delle forze di polizia e della Siae 
per un'azione di contrasto piu' efficace e mirata." 
Ancor piu' significativa una recente disputa occorsa fra siae e rock.it che 
ci da' il pretesto di affrontare l'argomento MP3 e di ridiscutere del ruolo della SIAE 
e delle eventuali alternative essitenti ad essa.
perche' si parla di aspetti legali dell'mp3? ma soprattutto cosa e' l'mp3?
MP3 sta per MPEG 1 layer III
lo standard MP3 e' in poche parole un algoritmo che 
implementa moderne tecniche di percezione sonora 
dell'apparato uditivo umano per raggiungere una elevata compressione dei dati senza 
una percettibile perdita di qualita'
l'algoritmo layer III (MP3) e' attualmente 
il piu' potente dei 3 algoritmi (layer I, layer II, layer III) 
inseriti nello standard MPEG e riesce a raggiungere 
rapporti di compressione elevatissimi senza variare la qualita' del suono 
l'algoritmo MP3 riesce a comprimere un brano musicale 
fino a 12 volte, permettendo ad esempio 
di inserire su un comune CD-ROM fino a 10 ore di musica in qualita' CD! 
MP3 e' solo un formato di compressione 
e quindi non puo' essere definito "legale" o "illegale"
MP3 e` un algoritmo brevettato (con tutto cio` che ne consegue)
In Italia l'attenzione e' esplosa dopo una curiosa iniziativa della siae
cosa c'entra la siae con gli mp3?
la S.I.A.E. in Italia, cosi' come altre societa' in altri paesi, hanno messo a punto 
una "licenza multimediale" che ha il compito di regolamentare 
la diffusione di brani tutelati su internet.
Un sito nel caso piu' economico deve pagare 100 euro al mese (195 mila!) 
per concedere ai suoi visitatori di ascoltare (senza la possibilita' di download!) 
clip audio di soli 30 secondi.
Una licenza del genere, in teoria, stronca sul nascere qualunque sito senza 
scopo di lucro e qualunque sito portato avanti in maniera semi-professionale.
Al giugno 99 l'hanno firmata solo una ventina di siti italiani che 
distribuiscono musica via internet.
La licenza e' ancora a livello sperimentale e forse verra' modificata.
Quest'ultima "ideona" della siae abbinata a consolidate consuetudini e regole 
come l'impossibilita' degli artisti per contratto a donare i loro brani e 
il prezzo del fatidico bollino bollino siae per CD che e' stabilito in base 
alla durata complessiva dei brani tutelati fa si' che questa iniziativa di 
tassa su pezzi musicali in Rete diventi 
un vero freno alla circolazione libera della musica
La prima a fare le spese di questa nuova tassa e' stata rockit.
Attualmente rockit ha deciso di avviare una trattativa 
(tutt'ora in corso) con la sezione 
multimediale della Siae per la redefinizione della 
"licenza per l'uso del repertorio tutelato su Internet" (c.d. licenza multimediale).
Altra vittima illustre di questo nascente clima 
Tripod che fino a poco tempo fa' consentiva ai 
propri utenti di uplodare file in formato MP3 o MP2 
ma bensi' file audio in formato wav o midi!?!
Situazione internazionale.
La velocissima redazione ed emanazione negli USA 
del Digital Millennium Copyright Act pubblicato 
nell'ottobre del 1998 contenente una serie di leggi che andavano a regolamentare e 
tutelare il diritto d'autore per la musica 
venduta in formato compresso e' abbastanza sintomatica 
della "voglia" della potente Recording Industry Association of
America di porre un immediato argine alla diffusione dell'uso del formato mp3.
Segnale in controtendenza la decisione della Corte Federale degli Stati Uniti che 
ha assolto la Diamond Multimedia dichiarando che l'ormai celebre riproduttore di file 
mp3 RIO 3000, non viola le leggi federali anti-pirateria.
Secondo John Perry Barlow, ex paroliere dei Grateful Dead,
"la musica e' proprieta' comune dell'umanita' ed e' una forma di sacrilegio cercare di
possederla"; Barlow e' anche il cofondatore della Electronic Frontier Foundation,
da sempre impegnata nella lotta per la liberta' di espressione sui
media digitali e ha detto che "le leggi sul copyright hanno qualche
valore quando sono gli artisti a controllare il proprio lavoro, ma il
controllo dovrebbe appartenere a coloro che creano, non agli impianti
di imbottigliamento".
Sviluppi futuri?
La stessa Diamond sta lavorando per il consorzio SDMI, per un formato audio 
protetto dalle copie illegali ma credo 
che sara' difficile, per la natura stessa della Rete, 
arrivare ad uno standard "sicuro" 
(il termine di sicurezza assoluta non esiste in Rete e forse non potra' mai esistere) 
nel senso di "a prova di copia illegale".

Le preoccupazioni (e precauzioni) del copyright sono legate al TIPO e al 
livello di DISTRIBUZIONE del prodotto.

Le RESPONSABILITA' vengono spesso scaricate dai grandi produttori alle
piccole aziende in quanto se si va in causa la controparte sa che dalla
piccola azienda non ci ricava niente di buono...

Spesso viene usata questa FORMULA:
L'editore e' a disposizione degli aventi diritto nell'ambito delle leggi
internazionali sul copyright.
I diritti di riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilms e copie
fotostatiche) sono consentiti solo con previa autorizzazione dell'autore,
per tutti i paesi).

E' consuetudine accademica di fare a corpo rientrato le CITAZIONI per far
vedere chiaramente che lo sono (cosi come riportato nel libro di Eco su
come fare una tesi ed un libro) mettendoci magari fonte ed edizione di
provenienza.

Il copyright sull'originale e' di 70 anni, quello sulla traduzione 20. I
piccoli editori hanno i CALENDARI che li indicano le scadenze dei diritti
delle opere. P.e. nel 1995 sono uscite varie edizioni del Piccolo Principe
(diritti scaduti) mentre si dice che l'allungamento voluto dalla CEE da 50
a 70 anni di tutela sia stato per tutela re quei soggetti come la Mondadori
che avrebbero perso i diritti su autori come Pirandello.

Mentre esistono dei LISTINI (Gadef) per la riproduzione su carta di
immagini non esiste niente per CD-ROm e tutto si basa su trattativa privata
dopo aver capito (ricerca difficoltosa) chi detiene i diritti.

Il BUDGET per la produzione di un CD-ROM e' molto elevato.
Solo chi ha accesso a finanziamenti pubblici (o privati) si puo' permettere
di fare produzioni all'avanguardia tipo il CD-ROM francese sul Louvre.

Una soluzione tecnica alla MARCATURA delle opere (in genere immagini) offerta 
dalle attuali tecniche di crittografia digitale e' quella di "firmare" 
oggetti digitali, binari e non. 

COPYLEFT: alle zone privilegiate, private, dei "copyright ", 
sono attualmente contrapposte in rete 
delle zone generose, di distribuzione dell'informazione, 
che servano alla ditribuzione gratuita delle idee, 
indirizzata soprattutto verso le scuole, 
verso l'educazione, educazione in senso lato, 
verso i paesi in via di sviluppo, 
ma anhce verso sviluppaotri di pagine web, 
p.e. rappresentate dalle miriadi di archivi 
di immagini, sfondi, programmi, icone ecc. 
di pubblico dominio presenti in Internet.

L'obiettivo perseguito dal Green Paper del 1995, e dai vari 
DOCUMENTI UFFICIALI INTERNAZIONALI, come il White Paper statunitense 
del 1996 e le proposte di modifica delle convenzioni 
internazionali richieste dalla Organizzazione Mondiale 
per la Proprieta' Intellettuale, e' quello di 
restringere e limitare il piu' possibile quelle 
caratteristiche dirompenti ed "innovative" che Internet attribuisce ai suoi utenti, 
la globalita', la liberta' e l'anonimato appunto
, a prescindere che gli utenti ne facciano o meno un 
uso corretto. E se l'estensione del concetto di 
riproduzione alla semplice lettura su video dei documenti messi a disposizione in rete, 
cosi' come l'abolizione del fair use, a prescindere 
se l'utente faccia un uso della copia dell'opera digitale 
che leda o meno gli interessi commerciali e morali 
dell'autore, e, ancora, l'adozione di tecniche sempre piu' sofisticate di 
marchiatura, monitoraggio e tracing dei documenti nascono 
indubbiamente da concrete esigenze di tutela dei diritti 
d'autore piu' che da intenti di controllo 
di orwelliana memoria, e' pero' anche 
assai probabile che soluzioni di questo 
genere rischiano di portare, in tempi relativamente brevi, ad annullare 
proprio quelle caratteristiche a cui 
Internet deve il suo attuale successo. 

Il collegamento ipertestuale o LINK non 
e' suscettibile di essere tutelato dal copyright o dal diritto 
d'autore dei sistemi giuridici europei continentali.

Le pagine WEB, rinviando a documenti che si trovano nel sito o al di fuori di esso 
costituiscono una struttura di accesso all'informazione spesso originale, 
tanto che molti reputano le pagine web assimilabili a BANCHE DATI e quindi 
detewntrici degli stessi diritti di protezione.

PROTEZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI.
Le immagini creative (cioe' quelle nelle quali si ritrova una 
traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a
70 anni dalla morte dell'autore, ed e' 
sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.
Le semplici fotografie, o foto non creative, sono 
invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del
nome del fotografo e' soggetta agli eventuali accordi fra le parti.
Se le immagini sono realizzate su commissione, si deve 
specificare espressamente per quale uso le
immagini sono state realizzate e cedute: infatti, 
la semplice dicitura "numero tot fotografie, lire tot" darebbe possibilita' al
cliente di pretendere la completa proprieta' di tali immagini. 
Riprodurre un'immagine su un CD-Rom che sia destinato 
ad essere diffuso e' l'esatto equivalente del 
riprodurla a stampa. Mentre e' molto controverso il confine 
fra lecito ed illecito nel caso 
della riproduzione per "archiviazione" (su CD, ma anche su disco fisso), 
e' incontestabile che la riproduzione in molti esemplari 
sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato.
Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre 
immagini per realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. 
Sono tre le possibilita' per rivalersi 
sull'utilizzatore indebito, prima di intentare una causa 
(soluzione lunga, esasperante e consigliabile solo come rimedio estremo).
a) Inviare una raccomandata AR all'utilizzatore, che 
- riassumendo gli estremi dell'illecito scoperto - 
riporti una diffida piu' o meno in questi termini: ".... Ai sensi
degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti 
della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, 
tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei nostri diritti di
sfruttamento economico e dei collegati diritti morali. 
Per la soluzione stragiudiziale del caso, 
chiediamo di regolarizzare la vostra posizione 
mediante corresponsione di un diritto di lire xxx, da liquidare entro 
e non oltre il giorno xx/xx/xx. In assenza di un vostro completo 
e puntuale riscontro, procederemo senz'altro avviso alla
difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che 
cautelare, con richiesta di sequestro dell'opera, 
e conseguente aggravio di spese a vostro carico."
b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o 
dalla propria associazione professionale.
c) Dare mandato alla SIAE. In questo caso, 
e' la Siae a provvedere al recupero dei diritti, 
secondo tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha
solo un costo iniziale di poche decine di migliaia di lire in bolli) 
venga conferito prima che avvenga l'illecito. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ESEMPI DI G.I.U.R.I.S.P.R.U.D.E.N.Z.A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
Il Giudice Dottor xxxxxxx xxxxxxx
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di
cui all'art 615 quater C.P.
Esaminata la richiesta di dissequestro del personal computer formulata
nell'interesse dell'indagato e allegata agli atti;
Considerato che l'analisi dei sistemi informatici sequestrati a Valenti
Davide non ha consentito di riscontrare presenze di codici di accesso alla
rete a commutazione di pacchetto ITAPAC, ne di accertare l'illecita
detenzione del codice di accesso gia' assegnato alla ITALTEL-SIT S.P.A., con
cio' dimostrando l'insussistenza del reato di cui all'art 615 quater C.P.;
Rilevato che dalle verifiche operate dalla DIGOS risulta che una parte del
software (peraltro nemmeno ben identificata) installata sui sistemi
sequestrati al Valenti deriva dalla duplicazione abusiva di programmi
originali;
Ritenuto tuttavia che tale circostanza sia irrilevante ai fini penali, non
potendosi nel caso di specie ravvisare la violazione nell'art 171 bis L. N.
633/1941;
Considerato che la norma in questione punisce con sanzione penale la
duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a
fini di lucro;
Rilevato che manca del tutto la prova che il yyyyyyy avesse duplicato i
programmi a fini di lucro, posto che il collegamento alla sua rete
informatica non comportava il versamento di alcun corrispettivo e gli
utenti si impegnavano ad utilizzare i programmi a scopo di studio;
Rilevato che nessun elemento volto a dimostrare la volonta' del Valenti di
agire a fini di lucro e' stato raccolto dalla Pubblica Accusa;
Ritenuto pertanto che la duplicazione del programma e la comunicazione
della copia duplicata agli utenti di una banca dati privata non integri gli
estremi di reato e possa eventualmente dar luogo a responsabilita' civile
per violazione alle norme sul diritto di autore;
Considerato che il computer e i programmi in sequestro non costituiscono
corpo di reato, e allo stato degli atti manca la prova che la loro libera
disponibilita' possa agevolare la commissione di altri reati, sicche' devono
essere restituititi al legittimo proprietario;
P.Q.M.
Visto l'art 263 C.P.P., ordina
la restituzione del computer e dei dati in esso memorizzati in favore di
YYYYY yyyyy.

Tribunale di Roma
(ordinanza)
15 gennaio 1996
G.D.
Sorrentino
Parti:
Di Giacomo
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
La pubblicazione di un audiovisivo su un compact disc costituisce attivita'
di distribuzione spettante al produttore e non attivita' di elaborazione o
trasformazione che richiede il consenso dell'autore.

Sez. 4 sent. 01448 del 22 febbraio 1994
In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere
cinematografiche senza il contrassegno SIAE e' irrilevante la caduta
dell'opera in pubblico dominio. (...) tutelare l'acquirente ed il noleggiante
del prodotto sia in riferimento alla genuinita' dell'opera sia alla
legittimita' della provenienza.

Sez. 5 sent 03998 del 12 aprile 1995
Integra il delitto di cui all'art. 470 Cod. Pen. (vendita o acquisto di
contrassegno originale). (Fattispecie relativa alla vendita di
videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del
contrassegno della SIAE).

Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi 
di un titolare di un nome di dominio Internet. Infatti come 
"sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" 
la rete Internet e' equiparabile ad un organo di stampa. 
Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997 in Cd-Juris Data Giuffre' 1998

La pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 l. n. 633/41 
non viene snaturata dall'introduzione di informazioni su Internet. 
Da cio' conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano 
civilistico che penalistico.
Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffre' 1998.

L'utilizzazione dell'opera puo' assumere natura economica - come veicolo 
di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - e non e' esclusa dalla 
gratuita' dell'accesso ad Internet.
Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffre' 1998

Anche in Internet, sia all'interno di un sito sia come utilizzazione 
di un "domain name", colui il quale sia titolare di un marchio 
registrato e notorio ha il diritto esclusivo di servirsene in 
relazione all'attivita' d'impresa. Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 

Puo' e deve essere riconosciuto a ciascuna impresa il diritto di 
utilizzare il proprio marchio anche come "domain name". 
Infatti ciascuna impresa ha il diritto insopprimibile di presentarsi 
sia al mercato sia al pubblico secondo qualsiasi modello di 
comunicazione esistente e quindi utilizzando il proprio nome 
e i marchi di cui essa sia titolare. Internet sotto questo aspetto 
costituisce soltanto un modello di comunicazione tra imprese 
ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli piu' tradizionali. 
Poiche' il sistema di ingresso nella rete Internet tecnicamente non 
consente duplicazione e/o identita'' di "indirizzi-sito", 
comunemente chiamate "url" (uniform resource location), 
conseguentemente non si pone alcun rischio di confondibilita' 
tra marchi d'impresa utilizzati in rete. 
Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 

Qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
a) uso di due siti Internet (uno dei quali intestato all'ex preponente) 
con dichiarazione di essere "agente generale per l'Italia" nel 
settore in cui opera il preponente stesso; 
b) utilizzi la sigla propria della concorrente; 
c) riproduca la lista clienti dell'ex preponente, indicandola come propria; 
d) riproduca fotografie tratte dal catalogo della concorrente 
un ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie 
di concorrenza sleale per confusione. Infatti in questo caso 
ricorre la fattispecie di "appropriazione di pregi" e 
comunque questi opera non in conformita'' ai principi della 
correttezza professionale che devono permanere anche 
dopo la risoluzione del contratto di agenzia. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

Qualora una testata giornalistica sia proprietaria di un marchio 
registrato, sussiste il c.d. "fumus" boni iuris" ed il pericolo nel 
ritardo ai fini della tutela cautelare 
(mediante inibitoria e pubblicazione del provvedimento) 
nei confronti del soggetto che abbia adottato un segno 
confondibile come "domain name" in Internet. 
La circostanza che la "Naming Authority" abbia autorizzato 
la registrazione del "domain name" non legittima 
alcun diritto da parte dell'utilizzatore. Tribunale Roma, 2 agosto 1997 

Qualora l'utilizzo sia avvenuto anche previa autorizzazione 
dell'apposita autorita' preposta alla registrazione dei 
nomi di dominio ed il titolare del marchio non abbia 
in precedenza registrato presso detta autorita' il medesimo nome, 
permane l'illegittima utilizzazione di un marchio notorio 
(nella specie: Porta Portese) attraverso il suo impiego 
quale "domain name" di un sito Internet. Tribunale Roma, 2 agosto 1997 

L'utilizzazione della denominazione "www.amadeus.it" 
quale "domain name" di un sito Internet deve essere inibita, 
in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, 
qualora tale sito sia destinato ad ospitare offerte di 
servizi commerciali di natura analoga a quelli 
prestati dalla societa' titolare del marchio innanzi specificato. 
Tribunale Milano, 10 giugno 1997 

Qualora l'utilizzazione come "domain name" per la 
denominazione di un sito Internet sia coincidente con un 
marchio registrato ed utilizzato da una societa' operante 
nel settore dei servizi turistici e alberghieri, tale 
utilizzazione va inibita solo limitatamente all'offerta, 
in quel sito, di servizi di natura turistica e alberghiera, 
qualora il sito sia destinato ad ospitare offerte di servizi 
commerciali di varia natura provenienti da terzi. 
Tribunale Milano, 22 luglio 1997 

Ogni atto idoneo a creare confusione tra gli utenti di 
servizi costituisce atto di concorrenza sleale ove tali 
servizi siano sostanzialmente assimilabili a quelli 
forniti dal titolare, anche se tale atto si concreti 
nell'utilizzazione da parte di una societa' quale 
"domain name" per la fornitura di servizi su 
Internet di un marchio registrato da altra societa'. 
Tribunale Roma, 2 agosto 1997 

La riproduzione di un marchio registrato da una societa' 
e da essa stessa utilizzato quale "domain name" 
per la fornitura di servizi sulla rete telematica, 
l'utilizzazione di un "domain name" su Internet, 
oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, 
costituisce atto di concorrenza sleale. Infatti tale atto 
e' illegittimo, in quanto manifestazione di 
attivita' idonea a creare confusione tra gli 
utenti anche se limitatamente ai servizi resi da 
entrambi i soggetti nel medesimo settore di attivita'. 
Tribunale Milano, 22 luglio 1997 

Non ricorrendo le seguenti condizioni: 
(a) originalita' e creativita' del marchio e 
(b) affinita' tra l'attivita' svolta dal titolare del marchio e dal terzo, 
l'utilizzazione di un marchio registrato da terzi per 
la fornitura di servizi su un sito Internet non 
costituisce concorrenza sleale. Tribunale Pescara, 9 gennaio 1997 

E' rimedio idoneo l'ordine di chiusura dei "siti" 
qualora ricorra l'ipotesi di atti di concorrenza sleale 
realizzati mediante appropriazione di pregi e diffusione di 
notizie riservate, anche se realizzati solamente attraverso la rete Internet. 
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

Anche la diffusione di un messaggio promozionale soltanto 
via Internet costituisce attivita' di concorrenza sleale, 
sia sotto il profilo confusorio, sia sotto il profilo della 
appropriazione di pregi altrui, sia sotto il profilo 
della violazione dei principi della correttezza professionale. 
Perche' cio' avvenga occorre che tale violazione 
consista in tutti i seguenti comportamenti: 
(a) uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, 
in forma tale da ingenerare confusione sulla effettiva 
provenienza dei prodotti; 
(b) attribuzione ai propri prodotti di qualita' 
appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; 
(c) presentazione, come proprio, di un catalogo di 
fotografie appartenenti ai prodotti di un concorrente; 
(d) diffusione di notizie riservate, concernenti 
l'organizzazione e i metodi di produzione 
dell'impresa concorrente. Poiche' l'atto di concorrenza 
sleale puo' essere stato compiuto con il concorso di un 
terzo estraneo al rapporto di concorrenza, 
perche' si possa ritenere imputabile anche al terzo 
l'attivita' illecita e' necessario che sussista tra 
il terzo stesso ed il concorrente sleale un 
qualsiasi rapporto, della piu' diversa natura, 
ed e' necessario inoltre che il terzo operi 
- con dolo o colpa - a vantaggio dell'uno e a 
danno dell'altro imprenditore. 
La rete Internet e' in tal senso equiparabile a 
un organo di stampa: conseguentemente, qualora 
sia stato posto in essere un atto di concorrenza sleale 
da parte del responsabile utilizzatore di fatto di 
un "domain name", rispondera' dell'attivita' illecita 
anche il titolare del "domain name", il 
quale ha obblighi precisi di vigilanza sul 
compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente 
perpetrati anche attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari. 
Tribunale Napoli - 08/08/97 

L'uso di segni distintivi di altra azienda all'interno 
di messaggi promozionali, in quanto idoneo a 
ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva 
provenienza dei prodotti e sull'identita' personale 
dell'imprenditore, costituisce atto di concorrenza sleale. 
Tale circostanza viene aggravata se la diffusione 
del messaggio e' realizzata soltanto attraverso un 
sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo 
quale Internet, in quanto l'idoneita' allo sviamento della clientela 
e' ancora piu' evidente. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

Ai sensi dell'art. 65 l. marchi e' applicabile anche ad Internet 
la pubblicazione dell'ordinanza concessa ex art. 63 l. marchi i, 
con la quale s'inibisce l'uso di un marchio.
Tale pubblicazione puo'' essere ordinata anche su sito Internet. 
Tribunale Genova, 23 gennaio 1997 

Deve ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del 
"periculum in mora" idoneo alla concessione della misura 
dell'inibitoria all'uso, di cui all'art. 65 l. marchi, 
la pubblicazione su Internet di un messaggio pubblicitario 
in violazione delle norme a tutela dei marchi, 
stante la speciale diffusivita' della rete Internet stessa. 
Tribunale Genova, 23 gennaio 1997 

Qualora una societa' commerciale lamenti l'utilizzo 
indebito della propria denominazione sociale, 
da parte di altra societa', come "domain name" 
identificativo di un "sito" Internet, non puo' essere 
accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. 
proposto in tal senso in quanto, non avendo tale 
nome la funzione di identificare il soggetto che lo 
utilizza, manca il pericolo di confusione. 
Tribunale Bari, 24 luglio 1996 

Qualora la "nota abbreviazione" del titolo di una 
rivista giuridica sia utlizzata come "domain name" 
identificativo di una "conferenza in rete" 
attivata all'interno di un apposito "sito" Internet 
e avente ad oggetto la discussione di problematiche 
inerenti alla professione forense, va accolto il ricorso 
ex art. 700 c.p.c. volto a inibire a terzi tale utilizzazione, 
vista la capacita' identificativa del titolo della rivista, 
ravvisata anche nella forma abbreviata, e la conseguente 
sussistenza del pericolo di confusione. 
Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 

Una societa' che lamenti la confondibilita' conseguente 
all'indebito utilizzo del proprio marchio, impiegato 
da altra societa' quale nome di dominio (cosiddetto domain name) 
di un sito Internet puo' proporre ricorso 
ex art. 700 cod. proc. civ. e tale ricorso deve essere accolto. 
Non ha alcun rilievo la circostanza che tale uso 
sia stato autorizzato dall'organizzazione preposta alla 
registrazione dei domini e che la societa' titolare 
mai in precedenza abbia utilizzato il segno 
distintivo in ambito Internet. 
Tribunale Roma 2 Agosto 1997 

Qualora venga utilizzato come domain name o all'interno di 
un sito Internet un marchio che gode di rinomanza, anche se 
per prodotti o servizi non affini a quelli protetti 
dal marchio medesimo, si violano i diritti del titolare del marchio. 
Tale comportamento infatti comporta l'immediato vantaggio di 
ricollegare la propria attivita' a quella del titolare del marchio, 
sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio. 
Tribunale Vicenza 06/07/98 	

From: La Nazione 19.05.99
 Viedocassette hard "assolte" a Perugia
 ~ Pornostar e animali a luci rosse esenti Siae: non hanno sindacato
 di Erika Pontini
 PERUGIA Niente diritti d'autore per pornostar e animali, lmprovvisati
 attori di pelllicole a luci rosse. E cosi' e video cassette a carattere
 hard per uso domestico e non cinematografico, possono essere vendute
 nonostante siano prive del bollino Siae. A Perugia, rivoluzionaria
 sentenza di assoluzione della Corte d'Appello nei confronti di Alex
 Alliettini, il fondatore del sexy shop del capoluogo umbro che nel '94
 venne condannato dal pretore Antonella Duchini a 3 mesi di reclusione.
 Secondo l'accusa aveva commercializzato 444 cassette "pomo" provenenti
 dagli Stati Uniti senza avere pagato i relativi diritti e senza avere
 avverito il consumatore del contenuto hard del nastro. Mai giudici
 d'appello accogliendo i motivr del icorso presentati dagli avvocati
 hanno rivoluzionato la precedente sentenza: video poro non
 cinematografici e non inseriti in circuiti televisivi, non hanno
 bisogno del placet della siae. Visto che sostengono i legali "la
 legislazione in materia e' incompleta. E tenendo anche conto aggiunge
 lo stesso Albertini che le cassette sequestrate erano state pagate
 direttamente al regista delle pellicole e nessuno degli attori era
 iscritto ad alcun sindacato o associazione che ne tutelasse
 l'immagine. Le indagini della guardia di finanza e della squadra
 mobile scattarono nel '92, subito dopo il sequestro all'interno dello
 stesso negozio hard, dei celebri video della serie "Sesso e cellulari"
 per cui ultimamente e stato condannato il regista. Le 444 copie
 vennero anche visionate a campione dal pretore in aula per stabilire
 se il contenuto fosse realmente offensivo del costume pubblico.
 Di li' la sentenza di condanna e
 ieri l'assoluzione "perche' il fatto
 non sussiste". Le cassette
 sequestrate saranno ora restituite
 al legittimo proprietario che
 potrebbe rimetterle in commercio

Grava sul titolare di un nome di dominio Internet l'obbligo di 
diligente e puntuale verifica circa la legittima titolarita' del 
segno distintivo usato dall'inserzionista, nonche' di controllo 
preventivo circa il contenuto del messaggio, al fine di verificare 
che la pubblicita' sia palese, veritiera e corretta e quindi 
rispondente alle norme che regolano detta pubblicita'. 
Pertanto il titolare risponde degli eventuali illeciti 
integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito.
Tale principio permane anche qualora il titolare del nome di dominio 
si limiti alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, 
la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da 
mettere in rete sia affidata ad un terzo soggetto. 
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione 
sono gli stessi di un titolare di un nome di dominio Internet. 
Infatti, come "sistema internazionale di interrelazione 
tra piccole e grandi reti telematiche" la rete Internet e' 
equiparabile ad un organo di stampa. 
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

La pubblicazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 633 del 1941 
non viene snaturata dall'introduzione di informazioni su Internet. 
Da cio' conseguono tutte le "normali" implicazioni 
giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico. 
Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997 

L'utilizzazione dell'opera puo' assumere natura economica - 
come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - 
e non e' esclusa dalla gratuita' dell'accesso ad Internet. 
Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997 

E' qualificabile come opera dell'ingegno e come tale protetta 
dalla disciplina del diritto d'autore - se sia inclusa in 
una rubrica pubblicata solo su Internet - anche una tabella 
contenente i dati relativi alle quotazioni di borse e 
valute internazionali, qualora la stessa sia contraddistinta 
da una specifica e originale veste grafica e munita di un 
titolo che abbia una qualita' distintiva non indifferente. 
Nella fattispecie concreta, la tabella contestata e' stata 
realizzata copiando e adattando sia il complesso software 
sorgente utilizzato per la tabella originale concorrente, 
sia il titolo, la veste grafica complessiva e le 
intestazioni di quest'ultima. In tale comportamento e' 
quindi possibileravvisare le violazioni degli artt.100 
e 102 legge n. 633/1941, anche se solo per cio' che 
attiene al titolo, poiche' i dati contenuti nella tabella 
copiata sono acquisiti autonomamente. Deve tuttavia 
essere respinta la richiesta (ulteriore) di 
pubblicazione del provvedimento cautelare, poiche' 
e' stato imitato soltanto l'aspetto esteriore e il fornitore 
dell'informazione si e' reso disponibile a modificare 
sia la tabella sia il programma (HTML) oggetto della disputa. 
Tribunale Cuneo 23 giugno 1997 

L'utilizzazione dello strumento cautelare e' giustificato dal 
persistere di informazioni e notizie lesive in un sito Internet, 
in quanto tale persistenza realizza un pregiudizio 
grave ed irreparabile. E' quindi giusiticata la rimozione 
e la inibizione della ulteriore diffusione delle notizie stesse. 
Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997 

Qualora una banca lamenti la lesione del diritto all'onore, 
al decoro ed alla reputazione derivante dalla presenza, 
in un "sito" Internet, di notizie incomplete 
sull'accertamento giudiziario di una truffa posta in 
essere dalla banca medesima, va accolta la richiesta di 
tutela cautelare urgente. 
Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997 

Poiche' il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, 
valutabile alla stregua dei normali criteri che governano 
il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca, 
l'abuso dello stesso diritto di cronaca puo' concretarsi anche 
tramite diffusione di messaggi via Internet. 
Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997 

Anche un periodico diffuso per via telematica con i 
protocolli tecnici della rete Internet puo' essere registrato 
nel registro di cui all'art. 5 Legge 8 febbraio1948, n. 47 
Tribunale Roma 06/11/97	

Corte di Cassazione, Sez. III Penale
Sentenza 26 marzo 1999, n. 1024
Videogiochi su supporto CD-ROM - Contengono "immagini in movimento" -Contrassegno
SIAE - Necessita' - Norma penale in bianco - Esclusione - Omessa
apposizione del contrassegno - Conseguenze - Reato di cui all'art. 171 ter, lett. a) e e), l.
aut.
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 2/10/98 il Proc. della Repubb. presso la Pret. Circond. di Catanzaro confermo'
il sequestro probatorio di oltre 400 supporti informatici del tipo CDROM, operato in via d'urgenza
dal Nucleo Reg. di Pol. Tribut. della G. di E, in danno di Fiorentino Roberto, titolare della Software
2000" sas, ritenendo integrata la fattispecie di cui alFart. 171-ter, lett. a) e e) L. 633/41, in quanto
l'intero materiale era privo dei contrassegni della SIAE; veniva, inoltre, precisato che i 300
CD-ROM del tipo "Game Empire-, in quanto shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non
sono soggetti a vidimazione SIAE purche' ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino li avrebbe
commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno.
Avverso tale decreto il difensore del Fiorentino presento' richiesta di riesame, in accoglimento della
quale il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 27/10/98, annullo' il decreto di sequestro
probatorio sopra citato, ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di tutto il
materiale di cui sopra. Il Tribunale adotto' tale decisione ritenendo esservi "un decisivo ostacolo alla
stessa configurabilita' astratta del reato", in quanto, come rilevato da questa Corte in alcune
decisioni, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione cui la norma penale fa
espresso rinvio, si e' in presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta di tassativita' del
precetto e che non puo' essere utilmente integrata dalla semplice disciplina interna della SIAE;
questa, infatti, "e' sprovvista di una potesta' regolamentare e non puo' sostituirsi in cio' al potere
rimesso all'amministrazione dello Stato".
Il Tribunale ha osservato che tale interpretazione e' certamente condivisibile con particolare
riferimento alle riproduzioni in questione che, per il loro funzionamento, richiedono la presenza di
elaboratori elettronici e dei loro prodotti. L'ordinanza del Tribunale del Riesame e' stata impugnata
con ricorso per cassazione dal proc. della Repubb. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha
denunciato violazione - erronea applicazione dell'art. 171-ter co, 1 lett. c) L. 6333/41, richiamando
diversa interpretazione di questa Corte, secondo cui la norma in esame trova il suo completamento,
sotto il profilo descrittivo, nel R.D. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben puo' essere
coordinato".
La difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta di riesame.
Il ricorso e' fondato.
Come esattamente rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte, in precedenti sentenze (sez. 11,
16/10/97 n. 1626, FaNilE ed altri; sez. III, 12/7/97 n. 2090, Nonnucci) aveva osservato che la
condotta tipizzata dall'art. 171-ter co. 1 lett. c) L. 633/41 consiste nel vendere o noleggiare i

TRIBUNALE PESCARA
(ORDINANZA)
9 GENNAIO 1997
ESTENSORE: BANDERA
PARTI: BALLARDINI (Avv. Chianese; Dorsogno); NAUTILUS S.R.L. (Avv. Monti)
L'utilizzo di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su
un sito internet non costituisce concorrenza sleale quando tale marchio non
sia dotato di originalita' e creativita' e quando non sussista affinita'
tra l'attivita' svolta dal titolare e dal terzo.

Anche alla luce della disciplina sul diritto d'autore vigente prima della
novella del 1979, la fotografia di valore artistico e creativo va
annoverata fra le opere protette. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1984
n. 1988, Dir. autore 1984, 430. Riv. dir. ind. 1985, II,138.

La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalita'
previste dall'art. 90 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941 ha
lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera
riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto
il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva,
durata che decorre dalla produzione della fotografia. In mancanza di dette
indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo
riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione
alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la
malafede del riproduttore. Cassazione civile sez. I, 10 maggio 1991 n.
5237, Dir. autore 1992, 82.

La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera
fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo
modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico,
ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu'
limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti
connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il
diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge
cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di
un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il
fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo
la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione
civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60

La consegna dei negativi al committente da parte dell'autore di fotografie
realizza il pieno trasferimento dei diritti di riproduzione (nella specie,
non e' stato ritenuto patto contrario, atto a superare la presunzione di
esclusivita' del committente, la circostanza che le modalita' del
pagamento, avvenuto in maniera rateale, determinassero una titolarita'
limitata del committente, ai fini dell'uso dei negativi). Cassazione civile
sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,,
806 Dir. informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE)

Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come
opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di
elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano
modelli predisposti dal committente. Cassazione civile sez. I, 4 luglio
1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir.
informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE)

Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n.
633, l'opera fotografica, inclusa dal d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 nella
elencazione, contenuta nell'art. 2 stessa legge, gode della piena
protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto
diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di
creativita', mentre beneficia della piu' limitata tutela di cui ai
successivi art. 87 e ss. (in tema di diritti connessi con il diritto di
autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti
requisiti. Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992 n. 8186, Giust. civ.
Mass. 1992, fasc. 7

La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera
fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo
modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico,
ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu'
limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti
connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il
diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge
cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di
un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il
fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo
la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione
civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60

A norma della legge sul diritto di autore va inibita la produzione e
distribuzione per la vendita di giocattoli che riproducono, senza consenso,
le fattezze di personaggi di serie televisive (cartoni animati) con propri
peculiari elementi caratterizzanti. Tribunale Verona, 19 aprile 1994 Giur.
merito 1994, 808 nota (FABIANI)

E tutelabile a norma della l. 22 aprile 1941 n. 633, concernente il diritto
d'autore (copyright), la rappresentazione su teleschermo delle immagini in
movimento dei "videogiochi", ove queste presentino, in grado anche modesto,
caratteri di novita' e originalita' che consentano di riconoscere loro
natura di creazione dell'ingegno. Pretura Milano 18 ottobre 1985, Dir.
giur. 1986, 960 (nota).

I programmi dei videogiochi non possono considerarsi opere dell'ingegno,
tutelabili in base alla legge sul diritto d'autore. Pretura Padova 15
dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota).

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 517 c.p. la condotta di chi
metta in commercio un videogioco pressoche' identico a quello di un
concorrente, con un nome assai simile a quello del prodotto altrui, cosi'
da indurre in inganno il consumatore sulla provenienza della merce. Pretura
Padova 15 dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota).

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi
quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata
sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia
incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a
stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore
(art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e'
responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva
l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo
analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore
ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir.
autore 1993, 474

L'interpretazione dell'art. 72 l. 22 aprile 1941 n. 633 induce a ritenere
che al diritto di riproduzione con processo di duplicazione del disco da
porre in commercio, consegua altresi' la titolarita' dei mezzi necessari
alla riproduzione del supporto fonografico di sua proprieta', come
confermato, altresi', dalla prassi, evidenziata dal C.T.U., secondo cui,
ogni supporto iniziale o intermedio che le aziende creano per giungere al
prodotto finale, e' di proprieta' del cliente (nella specie, New Sounds);
diversamente argomentando si verrebbe a privare il produttore di elementi
indispensabili all'esercizio del diritto sancito dal richiamato disposto di
cui all'art. 72 ed a riconoscersi in favore del pressatore, un diritto di
detenere strumenti di riproduzione fonografica relativa a beni di cui non
ha acquistato alcun diritto di riproduzione. Essendo emerso che le matrici
hanno vita breve, da uno a due anni, sussiste il presupposto del "periculum
in mora" per cui si rende opportuno il sequestro giudiziario onde
consentire il riutilizzo da parte del produttore. Tribunale Monza, 29
aprile 1994 Dir. autore 1994, 620

I provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia contemplati
dall'art. 161 della l. 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, pur
qualificandosi come strumenti in senso lato cautelari, devono inquadrarsi
nell'ambito della piu' specifica categoria dei provvedimenti di istruzione
preventiva. Conseguentemente, diversamente dal sequestro, ad essi non sono
applicabili, in conformita' del disposto di cui all'art. 669 quaterdecies
c.p.c., le disposizioni inerenti alla disciplina processuale dei
procedimenti cautelari e competente alla loro emanazione rimane il pretore.
Pretura Verona, 17 novembre 1993 Giur. merito 1994, 262 nota (CARRATO) Dir.
informatica 1994, 593

La nuova disciplina sui procedimenti cautelari non si applica ai
provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia previsti dalla legge
sul diritto d'autore (in applicazione di tale principio, e' ritenuta la
competenza del pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di
rilascio di tali provvedimenti. Pretura Verona, 17 novembre 1993 Foro it.
1994,I,1276

La nuova disciplina del procedimento cautelare non si applica ai
provvedimenti di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore.
Tribunale Milano, 9 luglio 1993 Giur. it. 1994,I,2, 910

La disciplina sulle misure cautelari a protezione del diritto di autore
prevista dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 e' compatibile con le
disposizioni di riforma del c.p.c. in materia. Deve tuttavia rispettarsi il
principio di identita' tra giudice del procedimento cautelare e giudice del
merito, principio introdotto dalla nuova regolamentazione processuale.
Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Dir. autore 1994, 107

La nuova disciplina sui procedimenti cautelari si applica ai provvedimenti
di sequestro e di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore (in
applicazione di tale principio e' stata affermata l'incompetenza del
pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di rilascio di tali
provvedimenti). Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Foro it. 1993,I,2693

E' ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies"
c.p.c. avverso il provvedimento con cui era stato, fra l'altro, autorizzato
il sequestro di pubblicazioni effettuate in violazione della legge sul
diritto d'autore. Tribunale Milano, 21 giugno 1993 Foro it. 1993,I,2963

In base al principio per cui "lex specialis derogat lege" generale,
allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere
dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il
disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario) potendosi fare
ricorso all'art. 161 legge dir. autore, che prevede il sequestro di cio'
che si ritenga costituire violazione del diritto di autore e cio' non solo
a fini cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11
dicembre 1992 Dir. autore 1994, 99

Costituisce "ius receptum" che il software, in quanto opera dell'ingegno
dotata dei caratteri della creativita' e della comunicabilita', e' protetto
dalla legge sul diritto di autore (l. 22 aprile 1941 n. 633). L'art. 156/2
l.d.a., disciplinando la legittimazione ad agire per la violazione di un
diritto di utilizzazione economica, non opera un rinvio alternativo ad
istituti processuali regolati dal c.p.c. ma solamente a quelle norme di
esso che servono ad integrare le procedure previste dagli art. 157 ss.
l.d.a. Il sequestro ex art. 161 l.d.a. e' una misura cautelare avente
finalita' probatoria e/o strettamente cautelativa che, in virtu' del
principio "lex specialis derogat legi generali", assorbe il sequestro
giudiziario previsto dall'art. 670 n. 2 c.p.c. per il quale, in relazione a
questa materia, non residua una sfera di applicabilita'. Tribunale
Piacenza, 11 dicembre 1992 Dir. informatica 1993,1106

In base al principio per cui "lex specialis derogat lege generali",
allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere
dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il
disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), potendosi fare
ricorso all'art. 161 l. dir. autore, che prevede il sequestro di cio' che
si ritenga costituire violazione del diritto di autore, non solo a fini
cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11 dicembre
1992 Giur. merito 1993, 942 nota (FABIANI)

Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul
diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela
alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in
virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore -
integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge
speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre
1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA)

Va disposta in via cautelare l'inibitoria alla riproduzione (a mezzo
fotocopiatrice) per la vendita di opere tutelate dalla legge sul diritto
d'autore (nella specie testi scolastici) realizzata sia a mezzo di
personale dipendente della copisteria proprietaria delle macchine
fotocopiatrici, sia mettendo a disposizione della clientela dette macchine
(c.d. sistema self-service). Va disposto altresi' il sequestro di eventuali
fotocopie esistenti presso la copisteria ex art. 162-193 legge n. 633 del
1941). Pretura Venezia 10 novembre 1990, Giur. merito 1991, 1007.
-Conforme- Pretura Milano 4 marzo 1991, Giur. merito 1991, 1007. -Conforme-
Pretura L'Aquila 5 aprile 1991, Giur. merito 1991, 1007.

E' competente territorialmente a conoscere la controversia cautelare di cui
agli art. 161 e 162 l. 22 aprile 1941 n. 633, il pretore del luogo in cui
il provvedimento va eseguito. E' altresi' competente, e sempre per
territorio, a conoscere la controversia ex art. 700 c.p.c. (ricorso
proposto "ante causam") la pretura di luogo in cui l'istante teme che stia
per verificarsi il fatto dannoso. E infatti il ricorso per inibire la
diffusione di uno stampato, assunta come illecita in quanto lesiva del
diritto d'autore, va proposto al pretore del luogo in cui la pubblicazione
viene stampata. Pretura Torino 18 luglio 1990, Riv. dir. ind. 1990, II,236.

I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto
d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita'
richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art.
161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c.
l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24
maggio 1990, Dir. informatica 1990, 1054.

I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto
d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita'
richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art.
161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c.
l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24
marzo 1990, Dir. informatica 1990, 1054.

In ipotesi di lesione nel diritto di utilizzazione economica di opera
dell'ingegno quando la lite e' gia' pendente per il merito (nella specie,
la causa, gia' trattata dal collegio, non era ancora stata definita con
sentenza), competente a conoscere dell'istanza di sequestro e' il giudice
istruttore e non il pretore. Pretura Verona 12 luglio 1989, Foro it. 1990,
I,3029.

E' illecita, ed integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di
utilizzazione economica dell'opera spettante all'editore, l'attivita' di
fotocopia integrale di opere a stampa posta in essere dai resistenti (nella
specie, servizi di copisteria), giacche' le fotocopie costituiscono un
mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla
diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il
normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi
titolari; va pertanto confermato il provvedimento di sequestro gia'
disposto ai sensi dell'art. 161 l. 22 aprile 1941 n. 633, e va inibita, ai
sensi dell'art. 700 c.p.c., l'ulteriore distribuzione e creazione di
fotocopie di opere edite dalla societa' ricorrente. Pretura Bologna 19
febbraio 1990, Giur. it. 1990, I,2,636 (nota).

Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il
consenso dell'autore (nella specie, era stato pubblicato in volumi separati
e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina,
illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di
esercizi in eguale esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo
dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma anche il suo diritto
morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia'
distribuiti dell'opera cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal
compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione. Pretura Bari 15
marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763.

Va ordinata la pubblicazione del provvedimento cautelare col quale siano
disposti l'inibitoria della distribuzione e creazione di fotocopie ed il
sequestro delle stesse relative ad opera tutelata ai sensi della legge sul
diritto d'autore, ove venga provata la cancellazione di ordinativi di
acquisto presso l'editore ed il conseguente calo delle vendite dell'opera
tutelata. Pretura Catania 28 luglio 1988, Foro it. 1989, I,2987.

Il provvedimento di sequestro emanato "inaudita altera parte" ai sensi
della legge sul diritto d'autore non prevede una fase di "conferma", bensi'
il solo giudizio di "convalida" innanzi al giudice competente per il
merito. Pretura Monza 16 aprile 1988, Dir. informatica 1989, 206.

Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e'
opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge
sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si
ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per
programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere
esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso,
contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio
1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199.

Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di
carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito
dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro
violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione
incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n.
633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir.
informatica 1988, 153 (nota).

Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla
legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio
all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di
licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale
Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151.

L'imitazione servile di videogiochi, da considerarsi opere dell'ingegno,
attuata per finalita' di lucro, lede il diritto d'autore tutelato dalla
legge n. 633 del 1941, la quale prevede il sequestro delle opere
contraffatte. Pretura Ravenna 21 luglio 1983, Dir. informatica 1987, 711.

Non puo' essere concesso il sequestro di un'opera dell'ingegno ex art. 161
della legge sul diritto d'autore allorche' si assuma la violazione di un
diritto morale dell'autore. Pretura Verona 14 marzo 1985, Giur. it. 1985,
I,2,582.

In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore,
l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al
vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola
minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei
lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941 n. 633 si
ritenne di sopperire, perche' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di
legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione puo'
chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari
ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore
al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli
interessi legali dalla percezione". Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre
1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52.

L'inclusione di una composizione fotografica nel filmato (videocassetta) di
una canzone costituisce violazione del diritto di autore sull'opera
fotografica e legittima il sequestro della parte di filmato in cui e'
riprodotta la composizione fotografica. Pretura Milano 8 luglio 1982, Dir.
autore 1982, 436.

Un programma per elaboratore che viene progettato utilizzando una parte
dell'analisi delle esigenze degli utenti dalla quale era scaturito un altro
programma non viola i diritti del titolare di questo ultimo sul materiale
preparatorio, ma di questo ultimo programma sfrutta le idee e i principi,
per definizione non tutelati dal diritto d'autore. Tribunale Roma, 20
dicembre 1993 Dir. informatica 1994, 365 nota (R.)

Il diritto d'autore su un programma per elaboratore tutela esclusivamente
la forma espressiva e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo.
Pretura Torino, 10 febbraio 1993 Dir. informatica 1993, 742 nota
(RISTUCCIA)

La clausola di un contratto di licenza di distribuzione di un programma per
elaboratore recante il divieto per il distributore di commercializzare il
prodotto se non ad "utenti finali", puo' essere opposta al terzo acquirente
"non utente" finale estraneo al contratto di distribuzione. Trattasi dunque
di una eccezione al principio dell'esaurimento del diritto patrimoniale
d'autore, posto che si ammette un diritto dell'autore del programma di
controllare, anche successivamente al primo trasferimento, l'ulteriore
locazione, licenza o vendita del programma o di copia dello stesso. Pretura
Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota).

Chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario
non puo' a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del
diritto d'autore spetta il diritto di mettere in commercio l'opera. Pretura
Monza 27 settembre 1989, Dir. informatica 1991, 924.

Viola il diritto d'autore del produttore la riproduzione di un programma
per elaboratore mediante registrazione di una memoria interna
all'elaboratore. Pretura Milano 1 ottobre 1987, Dir. informatica 1990, 210.

I programmi per elaboratore sono tutelati sotto il profilo dei diritti di
sfruttamento commerciale dalla legge sul diritto d'autore. Pretura Monza 8
febbraio 1988, Dir. informatica 1989, 199,204.

Nel procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per la tutela del diritto
d'autore di un programma per elaboratore, la produzione in giudizio dei
soli supporti magnetici contenenti il programma in linguaggio macchina e
non dei listati in forma sorgente, non fornendo al giudice elementi di
valutazione, non e' sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio del
ricorrente. Pretura Torino 31 dicembre 1988, Dir. autore 1989, 200.

Un programma per elaboratore - anche se installato su una memoria a
semiconduttori del tipo EPROM - puo' essere qualificabile come opera
dell'impegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore. Pretura
Milano 1 ottobre 1987, Riv. dir. ind. 1988, II,307 (nota).

Non sono proteggibili sulla base del diritto d'autore i programmi per
elaboratore elettronico perche' oggetto di tale protezione e' pur sempre un
"quid" destinato alla comunicazione fra esseri umani, laddove il programma,
anche se consacrato in uno scritto, e' destinato a fornire alla macchina
una serie concatenata di istruzioni al fine di farle svolgere un preciso
compito o al fine di consentirle di conseguire un determinato risultato.
Tribunale Milano 20 giugno 1988, Nuova giur. civ. commentata 1989, I,360
(nota).

La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali
opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del
tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore
protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio
utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina -
merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del
legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1989, 555 (nota).

Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e'
opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge
sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si
ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per
programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere
esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso,
contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio
1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199.

La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali
opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del
tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore
protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio
utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina -
merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del
legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1988, 884.

Al programma per elaboratore inteso come l'insieme delle istruzioni
espresse in linguaggio di programmazione tali da consentire ad un
elaboratore di svolgere un preciso compito ed ottenere un determinato
risultato non puo' venire concessa la tutela del diritto d'autore che
presuppone quale oggetto un "quid" destinato alla comunicazione tra esseri
umani. Tribunale Milano 20 giugno 1988, Dir. informatica 1988, 878.

Non appare condivisibile, visto il carattere speciale della normativa sul
diritto d'autore, l'assunto secondo cui il ristoro per la violazione dei
diritti riconosciuti dall'art. 129 l.d.a. all'autore possa trovare comunque
fondamento, per quanto concerne l'elaboratore di un'opera dell'ingegno,
nell'art. 2043 c.c. Tribunale Milano 12 novembre 1987, Dir. autore 1988,
409 (nota).

I programmi per elaboratore, ove presentino un sia pur modesto grado di
creativita', costituiscono opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della
legge sul diritto d'autore. Pretura Milano 19 gennaio 1988, Dir.
informatica 1988, 493. -Conforme- Tribunale Milano 13 marzo 1987, Dir.
autore 1988, 48.

Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di
carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito
dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro
violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione
incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n.
633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir.
informatica 1988, 153 (nota).

Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla
legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio
all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di
licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale
Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151.

E' opera dell'ingegno, appartenente in senso lato alla scienza sia pure a
carattere pratico-didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul
diritto d'autore, il programma per elaboratore che si caratterizza per un
proprio "stile " sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti
analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di
tale programma si traduce. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Giur. it. 1986,
I,2,214 (nota).

E' opera dell'ingegno tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore il
programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio stile
originale e per una propria forma espressiva. Costituisce violazione del
diritto d'autore l'elaborazione di programmi creati da altri mediante
inserimento di elementi insufficienti ad attribuire all'elaboratore
carattere di originalita'. La tutela si estende ai manuali descrittivi e di
installazione inerenti al programma purche' forniti di sufficiente
originalita' creativa e autonomia concettuale. Pretura Pisa 11 aprile 1984,
Riv. dir. comm. 1984, II,345 (nota).

E' opera dell'ingegno, appartenente "lato sensu" alle scienze sia pure a
carattere pratico didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul
diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633), il programma per elaboratore
che si caratterizzi per un proprio "stile" sostanzialmente originale
rispetto ad altri prodotti analoghi e per una indeterminata forma
espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce.
Costituisce violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 18, comma 2,
l. 22 aprile 1941 n. 633, la elaborazione da parte di terzi di programmi
creati da altri, mediante inserimento di nuovi elementi non sufficienti a
rendere i programmi in questione realmente "originali", rispetto a quelli
oggetto di imitazione. Alla violazione del diritto d'autore consegue la
legittimita' di misure cautelari a tutela dei programmi per elaborazione e
l'inibizione della ulteriore commercializzazione dei medesimi, che si
ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione esclusiva
spettante al loro proprietario ex art. 12, comma 2 legge n. 633 del 1941.
Tale tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti
al programma, in quanto essi siano forniti di originalita' creativa e
autonomia concettuale sufficiente a ricondurli nell'ambito delle opere
dell'ingegno di natura "lato sensu" didattica. Pretura Pisa 11 aprile 1984,
Riv. dir. ind. 1985, II,67 (nota). Foro pad. 1984, I,137 (nota).

Un programma per elaboratore elettronico predisposto a fini di
fatturazione, di magazzino e di contabilita' generale, se contiene elementi
di originalita', puo'formare oggetto di diritto di autore quale opera
appartenente alle scienze, sia pure a carattere pratico-didattico. Il
programma puo' essere tutelato contro ogni forma di elaborazione o di
riproduzione dei suoi elementi di espressione formale. Pretura Pisa 11
aprile 1984, Dir. autore 1985, 85.

La legge sul diritto d'autore tutela anche le riduzioni delle opere
originali, come si verifica quando l'autore ha ridotto in forma di gran
lunga inferiore un soggetto ormai appartenente al comune patrimonio
artistico archeologico (nella specie: medaglione con segni e simboli di
civilta' atzeca), ma con elaborazione di carattere creativo a causa del
tipo della riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso
artistico dell'elaboratore. La messa in commercio di copie di siffatta
opera da parte di altri integra pertanto il reato previsto dalla legge
speciale. Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 1980, Giust. pen. 1980,
II,558.

La riproduzione e la messa in vendita abusive dei programmi per elaboratori
elettronici integrano il reato di cui all'art.- 171 lett. a) legge n. 633
del 1941 ed altresi' quello di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981,
concorrendo le due fattispecie criminose in ragione della peculiare e
distinta tutela giuridica che perseguono, della loro diversa configurazione
materiale e dei diversi profili dell'elemento psicologico dei reati. La
norma di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 ha una portata generale
poiche' si estende ad ogni ipotesi lucrativa di sfruttamento illecito
dell'opera altrui riversata in supporti contenenti parole, suoni, immagini.
Ne consegue che rientrano in detta disciplina anche i supporti dei
cosiddetti videogiochi, quali strumenti tecnici contenenti programmi
finalizzati alla produzione di effetti musicali e visivi. I programmi per
elaboratori elettronici, in particolare il software applicativo, in quanto
opere dell'ingegno a carattere scientifico, sono oggetto del diritto
d'autore, tutelati civilmente e penalmente ai sensi degli art. 2575 cc.
c.c. e della legge n. 633 del 1941. Il reato di cui all'art. 171 legge n.
633 del 1941 non e' depenalizzata. Pretura Roma, 22 maggio 1992 Dir. autore
1993, 121 nota (FORINO, MULLER)

Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul
diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela
alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in
virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore -
integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge
speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre
1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA)

I diritti dell'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno (nella
specie, software), a differenza dei diritti sui beni mobili, non possono
essere esercitati ne' trasmessi in mancanza di prova scritta dell'acquisto,
a titolo originario o derivativo a norma dell'art. 2581 c.c. e degli art.
107 e 110 legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Monza
27 settembre 1989, Dir. autore 1991, 542.

Il software e' il risultato di un'attivita' intellettuale che rientra
nell'ambito di protezione della legge sul diritto d'autore e degli art.
2575 e ss. c.c. E illegittima l'opera derivata laddove essa ripeta pur
modificandolo il nucleo e gli aspetti originali del programma "derivante";
ove la derivazione si risolva nella ripetizione e nella rielaborazione
degli aspetti obbligati, non nuovi del programma non appare fondato
invocare la tutela ex art. 18 l.a., altrimenti si darebbe protezione a
quanto "ab origine" non e' suscettibile di essere qualificato opera
intellettuale. I vincoli contrattuali tra le imprese produttrici di
software possono assumere un'efficacia applicativa piu' ampia e svincolata
dal regime del diritto d'autore. Tribunale Milano 13 marzo 1987, Riv. dir.
ind. 1988, II,290 (nota).

Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941 n.
633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma dell'art.
171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla
legge in generale all'applicazione in via analogica delle norme penali,
sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna possibilita' di ricondurre il
"software residente" all'ambito di applicazione delle norme sul diritto
d'autore. Pretura Bologna 24 aprile 1986, Foro pad. 1988, I,240 (nota).

Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base
che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art.
7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29
giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi previsti a protezione
delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e'
protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto
d'autore dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando
abbia il requisito della creativit..., quando, cioe', sia pure in misura
appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima
soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo
migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella
fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art.
171, lett. e) l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette contenenti
registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte).
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1988, 516 (s.m.).
Riv. dir. ind. 1987, II,304 (nota). Giur. it. 1988, II,67,118 (nota).
Giust. pen. 1988, II,34.

Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base
che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art.
7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29
giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi previsti a protezione
delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e'
protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto
d'autore, dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando
abbia il requisito della creativita', quando, cioe', sia pure in misura
appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima
soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo
migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella
fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171,
lett. e) della l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo
contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente
riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen.
1987, 1808.

Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore
creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni
originali ai problemi di elaborazione dei dati, e' tutelato civilmente e
penalmente dalla normativa sul diritto d'autore poiche' e' inquadrabile
nella categoria delle opere dell'ingegno che appartengono alle scienze.
Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941
sul diritto d'autore nel caso di detenzione e commercializzazione di
programmi per computers illecitamente riprodotti. Cassazione penale, sez.
III, 24 novembre 1986, Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica
1987, 1058 (nota).

Il software non e' tutelabile dal diritto di autore in quanto - implicando
questo la scindibilita' della forma dell'opera dal suo contenuto e non
essendo immaginabile una forma espressiva tipica del software - non puo'
costituirsi un diritto assoluto sul contenuto tecnico o scientifico.
Tribunale Monza 12 dicembre 1984, Dir. informatica 1986, 176 (nota).

La detenzione e la vendita di cassette con registrazioni di programmi per
computers non sono previste come reato dalla legge che tutela il diritto di
autore perche' il software (applicativo) non e' opera a carattere creativo,
non puo' qualificarsi come opera scientifica e non e' inquadrabile in
alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul diritto di autore. Pretura
Napoli 6 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota). -Conforme- Pretura
Monza 26 luglio 1985, Giur. it. 1986, II,247.

ATTENZIONE!!
Le sentenze sul software sono da distinguere fra quelle antecedenti la
Legge di tutela sul software del 93 e quelle successive alla Legge che
sicuramente ha dissipato dubbi e contraddizioni della giurisprudenza
passata
ATTENZIONE!!

Il divieto di alienazione del diritto morale, posto dall'art. 22 legge
d'autore, persegue una finalita' d'indole pubblicistica consistente nella
garanzia della paternita' dell'opera e della sua integrita'. Pertanto ogni
rinuncia al diritto morale deve essere interpretata restrittivamente ed e'
vincolante soltanto fra le parti del negozio di rinuncia. Tribunale Milano
13 dicembre 1984, Dir. informatica 1985, 231 (nota).

L'avvenuta diffusione di un pezzo musicale composto da un artista senza il
riconoscimento di paternita', e lo sfruttamento di esso nell'ambito di una
campagna pubblicitaria, senza il consenso dell'autore, costituiscono un
pregiudizio morale vero e proprio, nonche' patrimoniale, portando alla
diminuzione del valore commerciale dell'opera delle conseguenti
possibilita' di ulteriore uso a fini pubblicitari, configurando cosi' la
lesione del diritto di sfruttare la propria notorieta', intesa come modo di
essere degli elementi distintivi del nome, dell'immagine, della voce e del
timbro vocale. Tribunale Roma, 12 maggio 1993 Dir. informatica 1994, 305
nota (RODOTA') Foro it. 1994,I,2258

L'utilizzazione, per uno spot pubblicitario, di parti di un brano musicale
(protetto dal diritto di autore), senza il consenso del titolare del
diritto e senza indicazione del nome dell'autore, costituisce
plagio-contraffazione. Tale violazione sussiste anche se il brano, pur
modificato, presenti elementi di somiglianza nella parte musicale, nel modo
di cantare e nel timbro vocale del cantautore. Tribunale Roma, 12 maggio
1993 Dir. autore 1994, 459 nota (FABIANI) Foro it. 1994,I,2258

Colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici
(nella specie, compact disc) qualora abusivamente le noleggi commette il
reato di cui all'art. 171 lett. a) della legge sul diritto di autore 1941
n. 633. Infatti, tale norma, che incrimina varie condotte alternative, tra
cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere
altrui, conclude la indicazione delle condotte vietate con l'espressione
"pone altrimenti in commercio", che, con la sua funzione generalizzante,
opera come formula di chiusura della fattispecie, che si salda con i
singoli diritti previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le
opere del genere qui considerato, e' il noleggio. Cassazione penale sez.
IV, 2 febbraio 1993 Dir. autore 1994, 272 nota (MULLER)

L'attivita' di importazione, riproduzione e commercializzazione di
registrazioni di interpretazioni-esecuzioni musicali dal vivo (c.d.
bootlegs) - illecita se effettuata senza il consenso degli autori e degli
altri aventi diritto - integra il reato previsto dall'art. 171 lett. a)
legge n. 633 del 1941. Nell'ipotesi di riproduzione abusiva di esecuzioni
dal vivo non e' configurabile il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del
1981 quando l'opera non sia stata fissata in precedenza su dischi, nastri o
supporti analoghi. Pretura Bergamo, 19 aprile 1993 Dir. autore 1993, 649
nota (PASTORE, MULLER)

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi
quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata
sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia
incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a
stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore
(art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e'
responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva
l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo
analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore
ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir.
autore 1993, 474

L'art. 80 l. 22 aprile 1941 n. 633 che riconosce all'artista-interprete,
nelle ipotesi ivi previste, un equo compenso non puo' non armonizzarsi con
la disciplina prevista dall'art. 7 della convenzione internazionale sulla
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26
ottobre 1961 (l. 22 novembre 1973 n. 866); ne deriva una disciplina che
consente all'artista-interprete una tutela piu' incisiva (consona
all'impegno "de mettre obstacle" ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a
quella rappresentata dal diritto all'equo compenso, soprattutto quando,
come nella specie, debbano trovare applicazione gli art. 186 e 188 della
legge citata riguardanti la rilevanza delle convenzioni internazionali in
ordine ai soggetti stranieri. Nell'ordinamento positivo italiano le
registrazioni clandestine sono illecite. Corte appello Milano 5 febbraio
1992, Riv. dir. ind. 1992, II,52 (nota).

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi
quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata
sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, di
incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a
stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore
(art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e'
responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva
l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo
analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore
ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992 n. 12507,
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11.

La violazione della l. 29 luglio 1981, n. 406, sulla abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici
non autorizzati, e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria
delle opere ed attiene, quindi alla tutela del diritto di autore e non a
quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' considerarsi
oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n.
865. (Fattispecie relativa a detenzione di "musicassette" senza
contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. III, 19 ottobre 1990,
Cass. pen. 1992, 735 (s.m.).

Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva e' previsto per
vent'anni dalla produzione dall'art. 92, comma 1, l. 22 aprile 1941 n. 633,
la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal
precedente art. 90, comma 1, esclude che possa considerarsene abusiva la
riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne
fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo
comma, art. 90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di
produzione della fotografia non puo' essere surrogata dal deposito e dalla
registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata gia'
riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della
riproduzione, ma non di quella della produzione. Cassazione civile sez. I,
10 maggio 1991 n. 5237, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5

In tema di protezione del diritto di autore su un'opera dell'arte, si ha
violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera e' copiata integralmente,
cioe' quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso di
contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore
si ripetono in quella successiva. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990
n. 7077, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7

La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso
dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere
incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei
reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art.
1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito
1987, 442.

La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa,
ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171,
comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di reato, ma
una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1. Di conseguenza,
questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata con la pena della
reclusione, sia pure in alternativa a quella della multa, non sono
depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Corte
appello Milano 20 gennaio 1986, Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito
1987, 149 (nota). Giur. it. 1987, II,286.

In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose previste
dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 punibili con pena
alternativa della multa e della reclusione (abusiva riproduzione o
rappresentazione dell'opera altrui, usurpazione di paternita' o
modificazioni pregiudizievoli) non sono forme autonome di reato, bensi'
ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima parte dello stesso articolo;
cio' e' reso evidente dalla medesima struttura morfologica delle varie
ipotesi, oltre che dalla collocazione unitaria, che altrimenti il
legislatore si sarebbe preoccupato di apprestare tratti distintivi. Ne
consegue che i reati previsti dalla prima parte dell'articolo citato non
sono stati depenalizzati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione
penale, sez. III, 19 marzo 1986, Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987,
II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.).

La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso
dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere
incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei
reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art.
1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito
1987, 442.

La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso
dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro,
unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi, ai fini di
radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti
dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n.
406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Dir. autore 1986, 107

Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che
sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o
supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia
concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione dell'opera
dell'autore, autonomamente tutelata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, avente
ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi' un disco, nastro o
supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il diritto esclusivo,
per la durata ed alle condizioni stabilite dalla citata l. n. 633 del 1941,
di riprodurlo, con qualsiasi processo di duplicazione, e di porlo in
commercio. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986,
805 (s.m.).

La registrazione e la riproduzione abusiva dell'opera dal vivo nel corso di
un'esecuzione in pubblico o nel corso di una trasmissione radiofonica o
televisiva, viola i diritti degli autori, interpreti ed esecutori, i quali
beneficiano della diversa tutela diretta loro accordata dalla l. 22 aprile
1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, ma non riconducibile
nell'ipotesi delittuosa dell'art. 1 l. 29 aprile 1981 n. 406, mancando
l'oggetto della tutela penale, cioe' il corpo meccanico, poiche' tale norma
sanziona l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, di nastri o
supporti analoghi e la detenzione per la vendita, da parte di chi non sia
concorso nella riproduzione abusiva. Tale reato, pero', si configura
nell'ipotesi in cui il riproduttore abusivo si serva strettamente della
diffusione radiofonica per realizzare la duplicazione di opere gia' fissate
in dischi, nastri od altri supporti. Cassazione penale, sez. III, 14
dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). Dir. autore 1986, 347.

Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli
elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano
compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di
carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma
speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo
della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie,
abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio
di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto,
ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale,
l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione
penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.).

Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli
elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano
compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di
carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma
speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo
della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie,
abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio
di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto,
ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale,
l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione
penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.).

L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere
dell'ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e
contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da
trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473
e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore. Tribunale Palermo 27
settembre 1979, Dir. autore 1980, 85.

Il contratto di "franchising", per quanto atipico, e' caratterizzato da una
parziale integrazione tra impresa principale e imprese minori e quindi da
una struttura decentrata e in qualche modo unitaria, che consente al
"franchisor" di aumentare le proprie capacita' di penetrazione sul mercato
e al "franchisee" di giovarsi della posizione di affidabilita' e prestigio
acquisita dal "franchisor" e quindi di inserirsi sul mercato, sebbene
autonomamente, sfruttando la conoscenza da parte dei consumatori del "nome"
dell'impresa primaria. La clausola di esclusiva reciproca, nel contratto di
"franchising", non rientra fra i "naturalia negotii" e va pattuita, anche
se puo' desumersi da altre clausole del contratto, quali la previsione di
un "entry fee" e/o di "royalties". Pretura Lecce 24 ottobre 1989, Resp.
civ. e prev. 1990, 644 (nota).

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L.I.N.K.S
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Francesca Fuxa Sadurny in La tutela del hardware e del software: Il delitto di furto informatico 
Internos n.5/99 http://www.internos.it/archivio/mg99wsa.html
http://www.interlex.com/testi/or061197.htm ordinanza del Tribunale di Roma 
con la quale si iscrive il periodico Interlex nel registro della stampa, 
anche se lo stesso viene diffuso e/o distribuito soltanto a mezzo 
della rete Internet.
Interviste di MediaMEnte:
Philippe Queau: Author's rights in the digital era(Paris, September 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/q/queau.htm
Stefano Rodotà: The social and political implications of teleworking (Rome, November 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/r/rodota.htm
Giorgio Ferrari: Author's rights and the digital media (Naples, October 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/f/ferrari.htm
Giorgio Ferrari: Author's rights and the digital media (Naples, October 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/f/ferrari.htm
Giovanni Merlini: The collection of royalties for on-line works (Naples, October 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/m/merlini.htm
Bernt Hugenholtz: The Legal implications of the Internet (Naples, October 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/h/hugenhol.htm
Susan Mann: Author's rights on digital networks (Naples, October 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/m/mann.htm
Jorge Arque' Ferrari: "Multimedia and copyright (Naples, October 1995)
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/a/arque.htm
Stefano Rodota' The evolution of the media, legislation and democracy (Rome, January 1996) 
http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/r/rodota02.htm
W. S. STRONG, http://www.press.umich.edu/jep/works/strong.copyright.html 
Copyright in the New World of Electronic Publishing
J. H. FISHER, http://www.press.umich.edu/jep/works/fisher.copyright.html 
Copyright: The Glue of the System
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali 
http://www.palazzochigi.it/editoria/ufficio_antipirateria.html 
Consiglio Nazionale del Notariato 
Forum di informatica Giuridica 
Diritto d'autore dei Documenti in Formato Elettronico 
Sito che comprende informazioni, proposte legislative, tesi scaricabili, vari link 
http://www.notariato.it/forum/Default.htm 
CopyRights links in the world/ Siti sul Diritto d'Autore nel mondo 
Sito della SIAE 
http://www.siae.it/Site2/DocLibra.nsf/10d05e5c71641329c125647c003e05ed/64666794b7839392c125647c0045f9fc?OpenDocument 
Societa' Italiana Brevetti 1998. Diritto d'autore 
http://www.sib.it/itasib/novita/cop/index.htm 
Esp@cenet 
Banca dati ad accesso gratuito, realizzata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), 
in collaborazione con l'Ufficio europeo brevetti (EPO). La banca dati, 
ancora in fase sperimentale, contiene attualmente le domande di brevetto 
pubblicate negli ultimi due anni, ma nei prossimi mesi dovrebbero essere 
disponibili i brevetti prodotti negli ultimi venti anni, per un totale di circa 
trenta milioni di documenti. Oltre ai brevetti italiani, 
possono essere consultati anche i brevetti nazionali di altri Stati europei, 
nonche' i brevetti europei, internazionali e nazionali di altri paesi (USA, Giappone, Canada). 
http://www.minindustria.it/Dgspc/Uff_Brev/esp@cenet.htm 
(Fonte: AIB-CUR) 
Patnet 
Sito privato ad accesso gratuito, a cura del consorzio Convey di Torino. 
Il sito, che nasce come servizio informativo a supporto delle piccole e medie aziende, 
ospita un osservatorio sulla situazione della proprieta' industriale in Italia, 
banche dati statistiche e la banca dati dei brevetti (CNR ed ENEA) disponibili in licenza. 
La sezione normativa raccoglie le norme vigenti italiane e comunitarie in materia di 
diritto d'autore, mentre nella sezione documentazione e' possibile consultare i 
rapporti annuali degli uffici brevettuali nazionali e degli organismi internazionali, 
libri verdi e action plan, classificazioni internazionali, 
trattati WIPO, circolari UIBM (dal 1991). 
http://www.patnet.it/index.html 
Diritto d'autore in fotografia http://www.tauvisual.it/diritto.htm
EFF "Intellectual Property - Audio and MP3" Archive
http://www.eff.org/pub/Intellectual_property/Audio/ 
varie:
http://strano.net/mutante
http://www.romacivica.net/oss.diritti/
http://www.ecn.org 
http://www.rockit.it 
http://www.punto-informatico.it
http://no-patents.prosa.it
http://www.vitaminic.it/
http://www.digimarc.com/buy/buy_bod.html#marcspider
http://www.alphatecltd.com/alphatec/sign.html
http://www.bluespike.com/giovanni/gdigmark.html
http://www.signumtech.com/index.html
http://www.siae.it
http://syscop.igd.fhg.de/
www.ip2.com
http://www.aliroo.com/scarlet.html
http://www.netscapeworld.com/netscapeworld/nw-03-1997/nw-03-watermark.html
http://www.iexp.com/products/SafeImage/
http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/software/
http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/watermarking/image_watermarking/stirmark/index.html
http://www.diamondmm.com 
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