Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio
(Gazzetta ufficiale n.166 del 16 luglio 1941)
(Testo coordinato con le ultime modifiche introdotte dalla L 18 agosto
2000, n. 248)


TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie
ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche
se applicate all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia
scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si
tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V
del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche'
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di
opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della
scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere
originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono
altresi' protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa,
quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra
forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.

Art. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che
straniere.

CAPO II
Soggetti del diritto.

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e' costituito
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.

Art. 7

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.

Art. 8

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi e' in essa
indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come tale,
nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome
vero.

Art. 9

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non
si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi
indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10

Se l'opera e' stata creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di piu' persone, il diritto di autore appartiene in comune a
tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per
iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del
diritto morale puo' peraltro essere sempre esercitata individualmente da
ciascun coautore e l'opera non puo' essere pubblicata, se inedita, ne' puo'
essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima
pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di
ingiustificato rifiuto di uno o piu' coautori, la pubblicazione, la
modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata
dall'autorita' giudiziaria, alle condizioni e con le modalita' da essa
stabilite.

Art. 11

Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di
lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonche'
alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei
loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.

SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresi' il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati
negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del
diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in
copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa,
la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha
per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra
opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non e' considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo di
lucro.

Non e' altresi' considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonche' delle associazioni
di volontariato, purche' destinata ai soli soci ed invitati e sempre che
non venga effettuata a scopo di lucro.

Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri
o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonche' delle
associazioni di volontariato, purche' destinate ai soli soci ed invitati e
sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi
fra la societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
di categoria interessate, la misura del compenso sara' determinata con
decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il
ministro dell'interno.

2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive
che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo
periodo del comma 1.

In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;

b) le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti e per
l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere in un
numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con
largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a
soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di volontariato.

Art. 16

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo,
nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari.

Art. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a
norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purche' la ricezione di
questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla
ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilita' dell'organismo di radiodiffusione operante
sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di
programmi siano diffusi in forma codificata, vi e' comunicazione al
pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione
della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura
dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso.
Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al
satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la
comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I
diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la
stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in
uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via
satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato
in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel
territorio nazionale purche' l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua
sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed
integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su
frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato
membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di
mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione
del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli
esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di
introdurre, ai fini di distribuzione, nel territorio degli stati
dell'Unione Europea le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la
consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle
opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica.

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera
in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste
nell'art. 4.

L'autore ha altresi' il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in
raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.

Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il
prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti
delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi.
Ogni patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le
categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del
regolamento, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di
edifici e ad opere di arte applicata.

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo
di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue
parti.

SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalita' dell'autore.
Diritto morale dell'autore.

Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della
opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo
la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera
stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione.
Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero' se l'opera sia
riconosciuta dalla competente autorita' statale importante carattere
artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.

Art. 21

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di
rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita' di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o
annuncio al pubblico.

Art. 22

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della
propria opera non e' piu' ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per
chiederne la soppressione.

Art. 23

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 puo' essere
fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro
mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e
dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalita' pubbliche lo esigano, puo' altresi' essere
esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l'associazione sindacale competente.

Art. 24

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o
ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere
inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano piu' e vi sia tra loro
dissenso, decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero. e'
rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto, quando risulti da
scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella
Sezione II del Capo II del Titolo III.

SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte.

Art. 26

Nelle opere indicate nell'art. 10, nonche' in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione
economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si
determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La
durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto e'
di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione e' stata effettuata, salve le disposizioni dell'art.
30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica e' di
settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale essa e' stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si e' rivelato o la
rivelazione e' fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone
autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si
applica il termine di durata determinato nell'art. 25.

Art. 28

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante
denuncia all'ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica
presso il ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione e' pubblicata nelle forme stabilite da dette
disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della
denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come
anonima o pseudonima.

Art. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a
termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito
nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti
pubblici culturali nonche' agli enti privati che non perseguano scopi di
lucro, e' di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata. Per le
comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti
pubblici culturali tale durata e' ridotta a due anni; trascorsi i quali,
l'autore riprende integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.

Art. 30

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per
ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano
all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il
giornale, la durata dei diritti e' calcolata egualmente a partire dalla
fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Art. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che
non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica e' di settant'anni a partire dalla
morte dell'autore.

Art. 32

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano
sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori
della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della
musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata.

Art. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al
settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

Art. 32-ter

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti
dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.

CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune
categorie di opere.

SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche.

Art. 33

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle
opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con
parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre
successivi articoli.

Art. 34

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della
parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica e' ripartito in proporzione del
valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei
balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera
uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.

Art. 35

L'autore della parte letteraria non puo' disporne, per congiungerla ad
altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorche', dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il
manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in
musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera
lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni
altra opera letteraria da emettere in musica;

2) allorche', dopo che l'opera e' stata musicata e considerata dalle parti
come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non e' rappresentata
od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori
termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o
rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorche', dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi
di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si
tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il
periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 puo' altrimenti utilizzare
la musica.

Art. 36

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte
letteraria ne riacquista la libera disponibilita', senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di
danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi
sull'opera gia' musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non puo' essere
rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 37

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica,
di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere
simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale,
l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario,
spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste
musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.

Art. 38

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza
pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva e' riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti
convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

Art. 39

Se un articolo e' inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza
precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne
liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel
termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel
termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della
rivista o giornale ne puo' differire la riproduzione anche al di la' dei
termini indicati nel comma precedente. Decorso pero' il termine di sei mesi
dalla consegna del manoscritto, l'autore puo' utilizzare l'articolo per
riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed
anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 40

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha
diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione
della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al
personale della redazione.

Art. 41

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art.
20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di
introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che
sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore,
questa facolta' si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto
articolo.

Art. 42

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in
volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e' tratto e la data
di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo
patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in altre riviste o
giornali.

Art. 43

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di
conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti,
che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III
Opere cinematografiche.

Art. 44

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore
artistico.

Art. 45

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi e' indicato come tale
sulla pellicola cinematografica. Se l'opera e' registrata ai sensi del
secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.

Art. 46

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al
produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera
prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il
consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro
che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo fra le parti,
secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico,
qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni
pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario
quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi
contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui
forme e la cui entita' saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate.

Art. 46-bis

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione
del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5,
agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro
che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', un equo
compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o
adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e'
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del
regolamento, e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 47

Il produttore ha facolta' di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.

L'accertamento delle necessita' o meno delle modifiche apportate o da
apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il
produttore e uno o piu' degli autori menzionati nell'articolo 44 della
presente legge, e' fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con
l'indicazione della loro qualita' professionale e del loro contributo
nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.

Art. 49

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica
possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne
risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.

Art. 50

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel
termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o
musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal
compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre
liberamente dell'opera stessa.

SEZIONE IV
Opere radiodiffuse

Art. 51

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio
riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di
concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, e' regolato dalle norme particolari
seguenti.

Art. 52

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facolta' di
eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale
di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono
tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per
preparare la radiodiffusione.

E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e
le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non e' considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in
tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53

Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a
due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo puo' essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti
ogni cinque o frazioni di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella
risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio
della stagione.

Art. 54

L'accertamento della conformita' delle radiodiffusioni alle buone norme
tecniche, e' di esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti
alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2,
capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art. 2 del r.
Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno
1936, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.

Art. 55

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua
opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco o su nastro
metallico o con procedimento analogo all'opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

Art. 56

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha
il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della
radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di
disaccordo tra le parti, dall'autorita' giudiziaria.

La domanda non puo' essere promossa dinanzi l'autorita' giudiziaria prima
che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che
saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57

Il compenso e' liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalita'
delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore
un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza
dell'associazione sindacale competente.

Art. 59

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente
il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore a
norma delle disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad
essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
quelle dell'articolo 55.

Art. 60

Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed
artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da
liquidarsi a termini del regolamento.

SEZIONE V
Opere registrate su apparecchi meccanici.

Art. 61

L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella
Sezione I del Capo III di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la
pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga
materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni e di voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito,
nonche' il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli
esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante
l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, nonche' di
autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in
commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione del diritto di
esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonche' di autorizzarne la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio
riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno e' stata
registrata, non possono essere messi in commercio se non portino
stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:
1) titolo dell'opera riprodotta;
2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o
corali sono indicati col nome d'uso;
4) data della fabbricazione.

Art. 63

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od
utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai
termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessita' tecniche della registrazione.

Art. 64

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici
dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere
mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della
legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento
della discoteca di stato, allorche' siano registrate opere tutelate, e'
sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute
nel regolamento.

SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.

Art. 64-bis

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella
misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono
soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica
il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima
vendita di una copia del programma nella comunita' economica europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il
diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunita', ad
eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o
di una copia dello stesso.

Art. 64-ter

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e
b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo',
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di
determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le cause contrattuali
pattuite in violazione del presente comma 2 sono nulle.

Art. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della
sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto,
da chi e' autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano
gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera
a);

c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilita'.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtu' della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita'
del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire
l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile
nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto
di autore.

3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

SEZIONE VII
Banche di dati

Art. 64-quinquies

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie
della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio
dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione
stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla
lettera b).

Art. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies
da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell'ambito di un'impresa, purche' si indichi la fonte e nei limiti di
quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di
tali attivita' di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalita' o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del
titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita' indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo
della banca di dati o di una sua copia, se tali attivita' sono necessarie
per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale
impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad utilizzare solo una parte
della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle
ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con
il normale impiego della banca di dati.

CAPO V
Utilizzazione libere.

Art. 65

Gli articoli di attualita', di carattere economico, politico religioso,
pubblicato nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti
in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non e'
stata espressamente riservata, purche' si indichino la rivista o il
giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o
giornale e il nome dell'autore, se l'articolo e' firmato.

Art. 66

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti
in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente
riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purche' si indichino
la fonte, il nome dell'autore e la data e il luogo in cui il discorso fu
tenuto.

Art. 67

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure
giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purche' si indichino la
fonte, o il nome dell'autore.

Art. 68

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i
servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi
quarto e quinto, per uso personale.

E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti
all'autore.

E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di
ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita',
la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti
o centri di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano
a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un
compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate
per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi
previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso
e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli
articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma,
salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con
corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi
diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e'
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.

Art. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli
enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad
oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle
dette opere e sequenze di immagini.

1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli
enti pubblici e' consentita la riproduzione in unico esemplare dei
fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici.

Art. 70

Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera,
per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi
nei limiti giustificati da tali finalita' e purche' non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la
misura determinata dal regolamento il quale fissera' le modalita' per la
determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo
dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di
traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta.

Art. 71

Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato e della
gioventu' italiana del littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali
o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti
di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore

CAPO I
Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi
analoghi.

Art. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo I della
presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di
riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o
apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'unione europea, se non
nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal
produttore in uno stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresi' il diritto esclusivo di
noleggiare e dare in prestito, nonche' di autorizzare il noleggio ed il
prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.

Art. 73

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o
dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed
in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il
compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative
modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della propaganda fatta dall'amministrazione dello stato o da enti a cio'
autorizzati dallo stato.

Art. 73-bis

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione
di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Art. 74

Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista
nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare
un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo' nondimeno
autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo,
se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la
regolarita' della utilizzazione.

Art. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla
fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci e' pubblicato o comunicato al pubblico
durante tale termine, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data
della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al
pubblico del disco o apparecchio analogo.

Art. 76

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se
non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le
indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.

Art. 77

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato
effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri,
secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o
dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta
qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti
apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione.

Art. 78

E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco
originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di
voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la
diretta registrazione originale.

CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento

Art. 78-bis

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento e' titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e
delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di
distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno
stato dell'unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi
forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale
termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico
dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento.

CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

Art. 79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli
autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro
che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il
potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo
o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora
ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni
delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in
luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal titolare in uno stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione 'radiodiffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.

4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via
satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.

CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.

Art. 80

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i
cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla
eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle
loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite,
delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano
rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia'
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo,
qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli
artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non
sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o
esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis.
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'unione europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con
il suo consenso in uno stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete
o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni
patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra
l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto
compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 81

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi
alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro
onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme
contenute nel comma 1 dell'art. 54.

Art. 82

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti
esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale
o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice
accompagnamento.

Art. 83

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime
parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno
diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente
apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro
apparecchio equivalente.

Art. 84

1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, distribuzione, nonche' il diritto di autorizzare il noleggio
contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se
di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi
di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2,
lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel
comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto
di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 85

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla
esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione e' pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a
partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico della fissazione.

Art. 85-bis

1. In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi e' riconosciuto il diritto di
autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui
all'art. 110-bis.

CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima
volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.

Art. 85-ter

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la
scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente
pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata
anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti
dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I
della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al
comma 1 e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o
comunicazione al pubblico.

CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio.

Art. 85-quater

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale
pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e
scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attivita' di
revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della
edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 e' di venti anni a
partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con
qualsiasi mezzo effettuata.

Art. 85-quinquies

I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II,
III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano, nei
rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.

CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.

Art. 86

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del
Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto e' usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale e' stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione
nella quale il bozzetto e' stato adoperato.

CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.

Art. 87

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere

Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e
spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II
del Capo VI di questo titolo, per cio' che riguarda il ritratto e senza
pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte
figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera e' stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle
finalita' del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente
medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal
regolamento, puo' fissare apposite tariffe per determinare il compenso
dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti
previsti all'articolo precedente, sempreche' tali diritti spettino al
cedente.

Art. 90

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi
indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore.

Art. 91

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in
generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento
di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste dal
regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data
dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualita' od aventi comunque pubblico
interesse, e' lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.

CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto

SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.

Art. 93

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e
personali e gli altri scritti della medesima natura, allorche' abbiano
carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata,
non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati
alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi
di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del
coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il
coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro
mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano piu' e vi sia tra
loro dissenso decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero

E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto quando risulti da
scritto.

Art. 94

Il consenso indicato all'articolo precedente non e' necessario quando la
conoscenza dello scritto e' richiesta ai fini di un giudizio civile o
penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o
familiare.

Art. 95

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle
corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di
autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti
e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano
interesse di stato.

SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.

Art. 96

Il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del
2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessita' di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o colturali, o quando la riproduzione e' collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione puo'
dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o
aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte
di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorche' figuri sulla fotografia originaria, deve
essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.

Art. 99

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni
dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro
che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il
piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del
piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal
giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera
degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza
sleale.

Art. 100

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non puo' essere
riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosi'
diverso da risultare esclusa ogni possibilita' di confusione.

E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle
rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi
costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della
rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche
non puo' essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere,
se non siano decorsi due anni da quando e' cessata la pubblicazione del
giornale.

Art. 101

La riproduzione di informazioni e notizie e' lecita purche' non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purche' se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei
bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di
informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del
bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un
giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facolta' da parte
dell'agenzia. A tale fine, affinche' le agenzie suddette abbiano azione
contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i
bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di
diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici,
sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Art. 102

E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione
sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei
fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarita' di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare
confusione di opera o di autore.

TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati

CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati

Art. 102-bis

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalita' o
di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attivita' di
prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto della banca di
dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita' di prestito dei
soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di
reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce
il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio
dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a norma del
diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il
diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di
vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di
una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione
europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle imprese e
societa' costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione
europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro
d'attivita' principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora
la societa' o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra
l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento
della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di
cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi
del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa
a disposizione del pubblico della banca di dati cosi' modificata o
integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo
termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici
di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di
dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca
di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in
tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente

Art. 102-ter

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del
pubblico non puo' arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o
di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in
tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un
ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di
dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivita' di
estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per
qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo
e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte
della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle

TITOLO III
Disposizioni comuni

CAPO I
Registri di pubblicita' e deposito delle opere.

Art. 103

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del
deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della
data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.

Alla societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei
diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori
indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o
produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro
indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.

Art. 104

Possono, altresi', essere registrati nel registro, sull'istanza della parte
interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge,
o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come
pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in
altre leggi speciali.

Art. 105

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di
questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto,
nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia
stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare
della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa.

Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 92.

Art. 106

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del
diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del
Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art.
188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti
sulle opere contemplate nel Titolo II di questa legge, a termini delle
disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il ministro per la coltura popolare puo' far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle
forme stabilite dal regolamento.

CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

SEZIONE I
Norme generali.

Art. 107

I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonche' i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 108

L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha capacita' di compiere
tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare
le azioni che ne derivano.

Art. 109

La cessione di uno o piu' esemplari dell'opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da
questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile
mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto
contrario, la facolta' di riprodurre l'opera stessa, sempreche' tale facolta'
setti al cedente.

Art. 110

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto.

Art. 110-bis

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di
radiodiffusione e' concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di
un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso
ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta
di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal
presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti
interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti
interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.

Art. 111

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e
sequestro, ne' per atto contrattuale, ne' per via di esecuzione forzata,
finche' spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i
proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme
del codice di procedura civile.

Art. 112

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare
un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di
interesse dello stato.

Art. 113

L'espropriazione e' disposta per decreto reale, su proposta del ministro
per la coltura popolare, di concerto con il ministro per l'educazione
nazionale, sentito il consiglio di stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo e' stabilita'
l'indennita' spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi
diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per
l'esercizio dei diritti espropriati.

Art. 114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello stato
e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di stato, tranne
per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennita' le quali
rimangono di competenza dell'autorita' giudiziaria.

SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.

Art. 115

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando
l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra
gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che
l'autorita' giudiziaria, sopra istanza di uno o piu' coeredi, consenta, per
gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo,
che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sara' da essi
fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione e' regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle
che seguono.

Art. 116

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione e'
conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si
accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della
successione, l'amministrazione e' conferita alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

La stessa procedura e' seguita quando si tratti di provvedere alla nomina
di un nuovo amministratore.

Art. 117

L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione
dell'opera.

Non puo' pero' autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni,
nonche' l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione
ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi
rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria a tutela della minoranza, secondo
le norme del codice civile in materia di comunione.

SEZIONE III
Contratto di edizione.

Art. 118

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del
diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore
stesso, l'opera dell'ingegno, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle
disposizioni particolari che seguono.

Art. 119

Il contratto puo' avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che
spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al
momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti
esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da
leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore piu'
larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di
cui l'opera e' suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o piu' diritti di utilizzazione non implica, salvo
patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano
necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi,
secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facolta'
esclusive.

Art. 120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si
devono osservare le norme seguenti:

1) e' nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie
di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di
impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di
autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai
dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel
quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di
ricorrere all'autorita' giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il
termine fu fissato, l'autorita' giudiziaria ha facolta' di prorogarlo.

Art. 121

Se l'autore muore o si trova nella impossibilita' di condurre l'opera a
termine, dopo che una parte notevole ed a se' stante e' stata compiuta e
consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto,
oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un
compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti
la volonta' che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o
uguale volonta' sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi
l'opera incompiuta non puo' essere ceduta ad altri, sotto pena del
risarcimento del danno.

Art. 122

Il contratto di edizione puo' essere per edizione o a termine.

Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire
una o piu' edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero
degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste piu'
ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli
esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una
sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di
eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine,
che non puo' eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per
edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullita' del
contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti
di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso
industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore e' libero di distribuire le
edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Art. 123

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformita' delle norme
stabilite dal regolamento.

Art. 124

Se piu' edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore e' obbligato ad
avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in
corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no
procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se,
avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi
procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il
contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova
edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Art. 125

L'autore e' obbligato:

1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in
forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la
durata del contratto.

L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di
stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.

Art. 126

L'editore e' obbligato:

1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero
anonima o pseudonima se cio' e' previsto nel contratto in conformita'
dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.

Art. 127

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il
termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due
anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore
dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta
fattane all'editore. L'autorita' giudiziaria puo' peraltro fissare un
termine piu' breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da
ogni altra circostanza del caso.

E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o
che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra
stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 128

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa
pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello
stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del
contratto.

L'autorita' giudiziaria puo' accordare all'acquirente una dilazione, non
superiore alla meta' del termine predetto, subordinandola, ove occorra,
alla prestazione di idonea garanzia. Puo' altresi' limitare la pronunzia di
risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale
dell'opera ed e' obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che
la pubblicazione o riproduzione e' mancata malgrado la dovuta diligenza.

Art. 129

L'autore puo' introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede,
purche' non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera
non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori
spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove
edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni e' fissato dall'autorita' giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore puo' farla aggiornare
da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere
l'opera dell'aggiornatore.

Art. 130

Il compenso spettante all'autore e' costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo
di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso puo' essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore e' obbligato a rendere conto
annualmente delle copie vendute.

Art. 131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina e' fissato dall'editore,
previo tempestivo avviso all'autore. Questi puo' opporsi al prezzo fissato
o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi
interessi e la diffusione dell'opera.

Art. 132

L'editore non puo' trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i
diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di
cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti
dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio
alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Art. 133

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore
prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al
macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo
calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di
macero.

Art. 134

I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilita' di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perche' l'opera non puo' essere pubblicata, riprodotta o messa in
commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione
di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni
della Sezione V di questo capo.

Art. 135

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di
edizione.

Il contratto di edizione e' tuttavia risolto se il curatore, entro un anno
dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda
editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate
nell'art. 132.

SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

Art. 136

Il contratto con il quale l'autore concede la facolta' di rappresentare in
pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica,
pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e'
regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle
disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che
seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta' non e' esclusiva e
non e' trasferibile ad altri.

Art. 137

L'autore e' obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata
pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la
durata del contratto.

Art. 138

Il concessionario e' obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni
non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme
d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome
dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e
i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con
l'autore.

Art. 139

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli
127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma
dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere
drammatico-musicali.

Art. 140

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la
richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una
prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore
della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario,
ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze
stabilite nel terzo comma dell'art. 128.

Art. 141

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale
e' regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano
applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.

Art. 142

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
spacciare l'opera medesima.

Questo diritto e' personale e non e' trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il
suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale da' pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorita' giudiziaria
per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la
liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 143

L'autorita' giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali
invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del
pagamento di una indennita' a favore degli interessati, fissando la somma
dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'autorita' giudiziaria puo' anche pronunciare provvisoriamente il divieto
con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della
scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente,
previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennita' non e' pagata nel termine fissato dall'autorita' giudiziaria
cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per
ricorrere all'autorita' giudiziaria, previsto nell'ultimo comma
dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera,
e' soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le
violazioni del diritto di autore.

SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti
figurative.

Art. 144

Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della
pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei
manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della
prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei
manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in
confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia,
ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun
altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo
originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella
vendita pubblica.

Art. 145

Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresi'
diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali
delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive
vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima
vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

Art. 146

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il
prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a
lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse
sono a carico del proprietario venditore.

Art. 147

Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa
sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da
questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000
per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del
prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore
e' attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed e' a
carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare
e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale e' ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua
volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla meta'
di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni
dell'art. 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o
pseudonime, salvo per queste ultime, quanto e' disposto dall'art. 8 della
presente legge.

Art. 148

Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si
considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le
riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le
stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e
firmate dall'autore.

Art. 149

Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi
del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5
luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per
l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od
eseguite da terzi.

Art. 150

I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore,
e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al
coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo
le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi
sono devoluti all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e
gli scultori.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo
la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva
rinuncia.

Art. 151

La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini
dell'art. 144 e' fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di
lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino
alla lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di
prezzo.

Art. 152

Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono cosi'
determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.

Art. 153

Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti
figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal
prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi
degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine stabilito dal
regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi
presiede la vendita e' costituito depositario, ad ogni effetto di legge,
delle somme prelevate.

Art. 154

Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il
prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi
legalmente presiede alla vendita, alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE), questo provvede alla relativa registrazione nelle forme
stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo
impugnativa di falso.

Art. 155

I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere
modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.

SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.

1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

Art. 156

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtu' di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta,
puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia
interdetta la violazione.

L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del
codice di procedura civile.

Art. 157

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di
esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera
cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, puo' richiedere al
prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la
proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta
manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti
a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o
l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorita'
giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 158

Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a
lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o
rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il
risarcimento del danno.

Art. 159

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non puo'
avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o
diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione,
che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa
riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si
tratta puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,
l'interessato puo' chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel
proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la
rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o
scientifico, il giudice ne puo' ordinare d'ufficio il deposito in un
pubblico museo.

Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli
apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un
determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono
gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso
personale.

Art. 160

La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo anno
della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro
dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima.
Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del
diritto, il sequestro puo' essere autorizzato anche ad una data anteriore a
quella sopraindicata.

Art. 161

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la
descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si
ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal
contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la
violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.

L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi,
il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto
contestato.

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Art. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti
di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme dei codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per. quanto riguarda la descrizione, l'accertamento
e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche
con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di
giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di
loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono
stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni
stesse a pena di inefficacia.

Art. 163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economia puo' chiedere che
sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione
del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da
uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si
osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare
le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno
di mandato, bastando che consti della loro qualita';

2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e'
prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5
febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Art. 165

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la
cessione di tale diritto, ha sempre la facolta' di intervenire nei giudizi
promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo'
ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in
uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 167

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono
anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso
legittimo dei diritti stessi.

SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.

2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto
morale.

Art. 168

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili,
in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute
nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.

Art. 169

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla
paternita' dell'opera puo' dar luogo alla sanzione della rimozione e
distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che
si riferiscono alla paternita' dell'opera stessa o con altri mezzi di
pubblicita'.

Art. 170

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrita' dell'opera
puo' condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato,
mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile
ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese della parte
interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter e' punito
con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge
italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza
variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od
una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico
delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle
forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra
in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o
ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.

La pena e' della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a
lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera
altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della
paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od
alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un areno nonche'
la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire

Art. 171- bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a
scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni
di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
gravita'.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e'
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il
fatto e' di rilevante gravita'.

Art. 171-ter

1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle
lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza,
importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede
a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere
le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.

3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno
uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita'
produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici.

Art. 171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni
chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo,
originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal
diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle
prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 171-quinquies

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla
concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto
condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della` condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte
dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a
titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di
vendita.

Art. 171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia,
l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli artico!. 171-bis, 171-ter e
171-quater nonche' dello videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia
agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave- reato, a chiunque
dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico
e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di
un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.

Art. 171-nonies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita'
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di
supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o
destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

Art. 172

Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpo la pena e'
dell'ammenda sino a lire diecimila.Con la stessa pena e' punito chiunque:
a) esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli
articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

Art. 173

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il
fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal codice penale o da
altre leggi.

Art. 174

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa,
costituitasi parte civile, puo' sempre chiedere al giudice penale
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli
159 e 160.

Art. 174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire
duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura
stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato
o riprodotto.

2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi
del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato
di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e'
istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di. entrata
in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.

Art. 174-ter

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico
ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili
per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1,
il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un
anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2.
Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o
di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o
ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successiva modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

TITOLO IV
Diritto demaniale(Abrogato)

TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di
autore

Art. 180

L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di
cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE).

Tale attivita' e' esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di
licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed
autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attivita' della Societa' si esercita altresi' secondo le norme stabilite
dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una
rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante
all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare
direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una
quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le
modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento.

Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar
luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini
italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali
diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi,
trascorso un anno dalla loro esigibilita' e' conferito alla Societa' italiana
degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le
spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto,
per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza
dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori,
scrittori e musicisti.

Art. 180-bis

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e'
esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti
connessi esclusivamente attraverso la societa' italiana degli autori ed
editori. Per i detentori dei diritti connessi la societa' italiana degli
autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare
con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societa' di
gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro
unica o principale attivita', gli altri diritti connessi.

2. Dette societa' operano anche nei confronti dei titolari non associati
della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei
confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il
termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende
la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si
tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarita' acquisita.

Art. 181

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle
demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) puo' esercitare altri compiti connessi con
la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati
servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis
e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo
sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68
potra' essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei
ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate.

2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In
presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi
previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite
convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, puo' non
essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche
ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, e' comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla.
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e
le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' -idonei a
consenti ne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di
individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del
contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter
essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato
richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' .della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di
distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo
stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di
dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione
temporanea resa ai sensi del- comma 2, corredata dalla presa d'atto della
SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e'
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno

Art. 181-ter

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la
misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura
della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il
comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre
dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga
gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire
anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate,
individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad
apposite convenzioni.

Art. 182 (abrogato)

La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' sottoposta alla
vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo le norme del
regolamento.

Il suo statuto e' approvato con decreto reale, su proposta del ministro per
la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per
l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per
l'educazione nazionale.

Art. 182-bis

1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle
rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni del:a presente legge, la vigilanza:
a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro
supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via
cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel
proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a
norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.

Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita'
di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o
proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono
richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta,
agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o
la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano
luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali
o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dall'autorita' giudiziaria.

Art. 182-ter

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di
legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli
organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.

Art. 183

L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le
imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e'
sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e
dello spettacolo, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per
causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del
ministero della coltura popolare, secondo le norme del regolamento.

Art. 184

Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve
farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali,
il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al
ministero del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni
e proposte.

L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni
che gli sono demandate dal suo statuto.

All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni
dell'articolo 182.

Art. 185

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque
pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in
Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Puo' essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni
di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le
condizioni previste negli articoli seguenti.

TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge

Art. 186

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di parita'
di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le norme di equivalenza
di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 187

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che
non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185
godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo stato
di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori
italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta
equivalenza.

Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma
precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per
la prima volta.

Art. 188

L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono e' accertata e
regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non puo' in nessun caso
eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui e' cittadino
l'autore straniero.

Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione un
periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera e' sottoposta in Italia
ad una norma equivalente.

Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalita', di dichiarazioni di riserva o di depositi
di copie dell'opera, o ad altre formalita' qualsiasi, l'opera straniera e'
sottoposta in Italia a formalita' equivalenti determinate col decreto
reale.

Il decreto reale puo' altresi' sottoporre la protezione dell'opera straniera
all'adempimento di altre particolari formalita' o condizioni.

Art. 189

Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al
disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti ,
attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge
speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere,
diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Art. 190

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministriun comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di
autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne
sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia
prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191

Il comitato e' composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
[b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti,
dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.];
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due
rappresentanti del ministero della pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la
stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della
proprieta' letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e
degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle
confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto
di autore, nonche' di un rappresentante della confederazione dei lavoratori
dell'industria, designato dalla confederazione nazionale dei lavoratori
dello spettacolo;
g) del presidente della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministrie durano in carica un quadriennio.

Art. 192

Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data
stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via
straordinaria tutte le volte che ne sara' richiesto dal presidente stesso.

Art. 193

Il comitato puo' essere convocato: a) in adunanza generale; b) in
commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del
comitato, puo' invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato,
particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza diritto a
voto.

Art. 194

La segreteria e' affidata al capo dell'ufficio della proprieta' letteraria
scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Art. 195

Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni
giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali

Art. 196

E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono
esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli
articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema, del disco
fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di
voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma
materiale, si considera come equivalente al luogo della prima
pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono
sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Art. 198

Nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, e' stanziata, in
apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in
cui questa legge andra' in vigore, una somma di lire un milione, su
proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le
modalita' stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e
di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei
musicisti.

Art. 199

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e
dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti
e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in
conformita' delle disposizioni vigenti.

Art. 199-bis

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi
creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

Art. 200

Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le
funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate
dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 201

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti gia' fabbricati prima della
entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima
volta all'obbligo del deposito o di altre formalita', detto deposito e
dette formalita' devono essere adempiute nei termini e secondo le norme
stabilite dal regolamento.

Art. 202

Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi
conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore
di questa legge.

Art. 203

Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare
il diritto esclusivo di televisione.

Finche' non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma,
la televisione e' regolata dai principi generali di questa legge in quanto
applicabili.

Art. 204

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la societa' italiana
autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E. (Societa' italiana
degli autori ed editori).

Art. 205

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge
del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni
sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della
suddetta legge.

Sono altresi' abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione
in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative
alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2
giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre
1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione
differita di esecuzioni artistiche, nonche' ogni altra legge o disposizione
di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

Art. 206

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le
sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle lire
duecento.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il
quale dovra' essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

Entro lo stesso termine sara' altresi' emanato un nuovo statuto della
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE).