DIRETTIVA 97/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

 del 15 dicembre 1997

 riguardante il trattamento dei dati a carattere personale e la protezione
 della vita privata nel settore delle telecomunicazioni

 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 24/1 del
 30.1.98)

 (Traduzione non ufficiale)

(Ndr: Gli Stati membri DEVONO trasporre questa Direttiva nei loro
ordinamenti nazionali entro il 24 ottobre 1998. Per quanto riguarda
unicamente l'articolo 5 di questa Direttiva, la sua trasposizione DEVE
avvenire entro il 24 ottobre 2000)

 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare
l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato (3), visto il progetto comune approvato il 6 novembre 1997 dal
comitato di conciliazione,

(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
riguardo al trattamento dei dati a carattere personale nonche' alla libera
circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la
tutela dei diritti e delle liberta' delle persone fisiche, per quanto
riguarda il trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare il
diritto al rispetto della loro vita privata, al fine di garantire il libero
flusso dei dati a carattere personale nella Comunita';

(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni e' garantita in
conformita' con gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo
(in particolare, la Convenzione europea di difesa dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali) e le costituzioni degli Stati membri;

(3) considerando che attualmente nella Comunita' vengono introdotte nelle
reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che
fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati a
carattere personale e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della
societa' dell'informazione e' caratterizzato dall'introduzione di nuovi
servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di
tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione
interattiva dipende in parte dalla certezza che avranno gli utenti che
questi servizi non costituiscano un pericolo riguardo alla loro vita
privata;

(4) considerando che cio' riguarda in particolare l'introduzione della rete
digitale di servizi integrati (lSDN) e delle reti digitali radiomobili;

(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo
del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione
entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per
tutelare i dati a carattere personale, al fine di favorire la creazione di
un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella
Comunita'; che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al
rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di
servizi integrati (ISDN) nella Comunita' europea entro il 1992 (6), il
Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati a carattere
personale e della vita privata;

(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza
della tutela dei dati a carattere personale e della vita privata nelle reti
di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione della
rete digitale di servizi integrati (ISDN);

(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione
occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche
specifiche al fine di tutelare i diritti e le liberta' fondamentali delle
persone fisiche e gli interessi legittimi delle persone giuridiche, con
particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla
memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli
abbonati e utenti;

(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche
adottate dagli Stati membri nel settore delle telecomunicazioni, per quanto
riguarda la protezione dei dati a carattere personale, della vita privata e
degli interessi legittimi delle persone giuridiche, devono essere
armonizzati allo scopo di evitare di creare ostacoli al mercato interno
delle telecomunicazioni in conformita' con l'obiettivo enunciato
all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione e' limitata alle
attivita' necessarie a garantire che non saranno ostacolati la promozione e
lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra gli Stati
membri;

(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti
interessati, cosi' come le istituzioni comunitarie competenti dovrebbero
cooperare alla progettazione e allo sviluppo delle specifiche tecnologie
richieste, in quanto espressione di un bisogno, allo scopo di realizzare le
garanzie previste dalla presente direttiva;

(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva
e video a richiesta (video on demand);

(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la
direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti
relativi alla tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali non
specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva,
compresi gli obblighi ai quali e' sottoposto il responsabile del trattamento
dei dati a carattere personale e i diritti delle persone fisiche; che la
direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non
disponibili pubblicamente;

(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto
dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione
aspetti della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali inerenti ad
attivita' che non rientrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario; che spetta agli Stati membri prendere le misure che
considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa, e la
sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le
attivita' siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e
l'applicazione della legge penale; che la direttiva non pregiudica la
facolta' degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali
per detti scopi;

(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le
disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando la
direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche e in
particolare il diritto al rispetto della loro vita privata, nonche' gli
interessi legittimi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non
possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di
estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela degli
interessi legittimi delle persone giuridiche; che questa tutela e'
assicurata nel contesto del diritto comunitario e della normativa nazionale
in vigore;

(14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla
evidenziabilita' e non evidenziabilita' dell'identificazione della linea
chiamante e chiamata e del trasferimento automatico di chiamata verso un
abbonato collegato a centrale analogica non deve essere resa obbligatoria
nei casi in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o
richieda uno sforzo economico sproporzionato; che e' importante che le parti
interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li
notifichino alla Commissione;

(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate
misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se
necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonche' informare gli
abbonati sui rischi insiti nella violazione della sicurezza della rete; che
la sicurezza e' valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della
direttiva 95/46/CE;

(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso non
autorizzato alle comunicazioni cosi' da tutelare la riservatezza delle
comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di
telecomunicazione disponibili al pubblico; che la legislazione nazionale in
alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale, non autorizzato,
alle comunicazioni;

(17) considerando che i dati relativi ad abbonati che sono trattati per
realizzare le chiamate contengono informazioni sulla vita privata delle
persone fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria
corrispondenza o gli interessi legittimi delle persone giuridiche; che tali
dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la
fornitura del servizio ai fini di fatturazione e di pagamenti di
interconnessione, nonche' per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore
trattamento di questi dati che il fornitore di un servizio di
telecomunicazione accessibile al pubblico volesse effettuare per la
commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione puo' essere
permesso se l'abbonato vi acconsente sulla base di informazioni esaurienti
ed accurate date dal fornitore del servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti che
egli intende effettuare;

(18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le
possibilita' dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate
dal fornitore del servizio; allo stesso tempo, puo' mettere in pericolo la
vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione accessibili al
pubblico; che, pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli
Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi
di telecomunicazione, ad esempio possibilita' alternative di pagamento che
permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico, quali carte telefoniche o
possibilita' di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli
Stati membri possono, allo stesso scopo, prescrivere che nei numeri
chiamati riportati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune
cifre;

(19) considerando che e' necessario, per quanto riguarda l'identificazione
della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di
eliminare la presentazione dell'identificazione della linea dalla quale si
effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere
chiamate da linee non identificate; che e' giustificato rendere inefficace
la soppressione della visibilita' dell'identificazione della linea chiamante
in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza
per emergenze e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato
dei loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda l'identificazione
della linea chiamata, tutelare il diritto e l'interesse legittimo della
parte chiamata di eliminare la visibilita' dell'identificazione della linea
alla quale la parte chiamante e' realmente collegata, in particolare in caso
di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione
accessibili al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza
nella rete dell'identificazione della linea chiamante e chiamata, nonche' di
tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e
chiamata e delle opzioni disponibili relativamente alla protezione della
vita privata; che cio' permettera' agli abbonati di operare una scelta
consapevole in merito alle possibilita' di cui possono avvalersi tra quelle
loro offerte, relativamente alla protezione della vita privata; che le
opzioni relative alla protezione della vita privata offerte linea per linea
non devono necessariamente essere disponibili come servizio automatico di
rete, ma possono essere ottenute con una semplice richiesta al fornitore
del servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico;

(20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati
dal disturbo che puo' essere causato dal trasferimento automatico di
chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato deve poter impedire
che le chiamate trasferite siano passate sul suo terminale con una semplice
richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione accessibile al
pubblico;

(21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e
pubblicamente disponibili; che, per proteggere la vita privata delle
persone fisiche e l'interesse legittimo delle persone giuridiche, si
richiede che gli abbonati possano determinare in quale misura i loro dati a
carattere personale sono pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati
membri possono riconoscere questa possibilita' ai soli abbonati che sono
persone fisiche;

(22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da
interferenze nella loro vita privata mediante chiamate o telefax
indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli
abbonati persone fisiche;

(23) considerando che e' necessario garantire che l'introduzione di
caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni intese
a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile con
l'attuazione del mercato unico;

(24) considerando in particolare che, analogamente alle disposizioni
dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri possono
limitare in determinate circostanze la portata degli obblighi e dei diritti
degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di
telecomunicazione accessibile al pubblico, ai fini della prevenzione o
dell'accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere
inefficace la soppressione della visibilita' dell'identificazione della
linea chiamante conformemente alla legislazione nazionale;

(25) considerando che, nel caso in cui i diritti degli utenti e degli
abbonati non siano rispettati, la legislazione nazionale deve prevedere la
possibilita' di ricorso giurisdizionale; che si debbono applicare sanzioni
ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non
si conformi alle misure nazionali adottate ai sensi della presente
direttiva;

(26) considerando che, nel campo di applicazione della direttiva e'
opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo "per la tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale", composto dai
rappresentanti delle autorita' nazionali di controllo degli Stati membri,
istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

(27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente
evoluzione dei servizi offerti, sara' necessario specificare dal punto di
vista tecnico le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente
direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva, con
l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri,
istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, cosi' da garantire una
coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a
prescindere dall'evoluzione della tecnologia; che questa procedura si
applica esclusivamente alle modifiche necessarie per adattare l'allegato ai
nuovi progressi tecnologici prendendo in considerazione i cambiamenti nel
mercato o nella domanda dei consumatori; che spetta alla Commissione di
informare compiutamente il Parlamento Europeo della sua intenzione di
applicare questa procedura e che, altrimenti, sara' applicata la procedura
prevista dall'articolo 100A;

(28) considerando che, per facilitare l'adeguamento alle disposizioni della
presente direttiva sono necessari alcuni specifici progetti per il
trattamento di dati gia' in corso alla data di entrata in vigore della
legislazione nazionale d'applicazione adottata per conformarsi alla
presente direttiva,

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_________________________

(1) GU n. C 200 del 22.7.1994. pag. 4.

(2) GU n. 159 del 17. 6. 1991. pag. 38.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU n. C94 del 13. 4.
1992, pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU
n. C315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16
gennaio 1997 (GU n. C33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento
europeo del 20 novembre 1997 (GU n. C371 del 8.12.97) Decisione del
Consiglio del 1^ dicembre 1997.

(4) GU n. L 281 del 23.11.I995. pag. 31

(5) GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 1

(6) GU n. C 196 dell'1 8.1989, pag. 4

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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 Articolo 1

 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli
Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti
e delle liberta' fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita
privata con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale nel
settore delle telecomunicazioni, nonche' a garantire la libera circolazione
di tali dati e delle apparecchiature e servizi di telecomunicazione
all'interno della Comunita'.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva
precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la
tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attivita' che non rientrano nel
campo di applicazione del diritto comunitario quali quelle previste dai
titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attivita'
aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello
Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attivita' siano
connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attivita' dello Stato
in materia di diritto penale.

 Articolo 2

 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, ai sensi della
presente direttiva si intende per:

a) abbonato: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto
con un fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico,
per la fornitura di detti servizi;

b) utente: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di
telecomunicazione accessibile al pubblico, per motivi privati o
professionali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;

c) rete pubblica di telecomunicazione: i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la
trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili,
radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o
in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al
pubblico;

d) servizio di telecomunicazione: servizi la cui fornitura consiste in
tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di
telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della
telediffusione.

 Articolo 3

 Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati a carattere
personale in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione
accessibili al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella
Comunita', segnatamente tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN)
e le reti pubbliche digitali radiomobili.

2. Gli articoli 8, 9, e 10 si applicano a linee di abbonati collegate a
centrali telefoniche numeriche e, qualora sia tecnicamente possibile e non
richieda un impegno economico sproporzionato, a linee di abbonati collegate
a centrali telefoniche analogiche.

3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui
agli articoli 8, 9 e I0 della direttiva, o richiedesse investimenti
sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.

 Articolo 4

 Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico
deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto
riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in
materia e dei costi di attuazione, dette misure garantiscono un livello di
sicurezza adeguato al rischio incorso.

2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al
pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i
possibili rimedi, compresi i relativi costi.

 Articolo 5

 Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri garantiscono, mediante normative nazionali, la
riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante una rete pubblica di
telecomunicazioni o di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico. In particolare, proibiscono a tutti, ad eccezione dell'utente
interessato, l'ascolto, l'intercettazione e la registrazione delle
comunicazioni o altri generi di intercettazione o di sorveglianza, quando
cio' avvenga senza il consenso dell'utente interessato, fatta eccezione
qualora queste attivita' siano legittimamente autorizzate, in conformita' con
l'articolo 14, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non riguarda le registrazioni legalmente autorizzate
delle comunicazioni, nel quadro degli usi professionali leciti, allo scopo
di fornire la prova di una transazione commerciale o di qualsiasi altra
comunicazione commerciale.

 Articolo 6

 Dati sul traffico e sulla fatturazione

I. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per
stabilire chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di
un servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico, devono essere
cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le
disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di
interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati
nell'allegato. Il trattamento e' consentito solo sino alla fine del periodo
durante il quale puo' essere legalmente contestata la fattura o dell'azione
giudiziaria intrapresa per ottenerne il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di
telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al paragrafo 2 se
l'abbonato ha dato il proprio consenso.

4. Il trattamento di dati relativi al traffico e alla fatturazione deve
essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorita' dei fornitori
delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico, che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti,
dell'accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di
telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitata a quanto e'
strettamente necessario per l'espletamento di tali attivita'.

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatta salva la possibilita' per le
autorita' competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione
o al traffico conformemente alla legislazione applicabile, ai fini della
composizione delle controversie, in particolare di quelle attinenti
all'interconnessione o alla fatturazione.

 Articolo 7

 Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i
diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla
vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio
garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti
modalita' alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.

 Articolo 8

 Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e
 chiamata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante l'utente chiamante deve avere la possibilita' di eliminare,
mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Gli
abbonati chiamanti devono avere tale possibilita', linea per linea.

2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', a titolo
gratuito, mediante una funzione semplice e di uso ragionevole, di impedire
la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la
comunicazione sia attivata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita',
mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita' di eliminare
mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate
provenienti dalla Comunita' dirette verso paesi terzi; le disposizioni di
cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti,
provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea
chiamata, il fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al
pubblico, informi il pubblico di tale possibilita' e delle possibilita' di
cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

 Articolo 9

 Eccezioni

Gli Stati membri controlleranno l'esistenza di procedure trasparenti di
regolamentazione delle modalita' grazie alle quali un fornitore di una rete
pubblica di telecomunicazione e/o di servizi di telecomunicazione
accessibili al pubblico possa impedire che sia soppressa l'identificazione
della linea chiamante:

a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede
l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in
conformita' alla legge nazionale, i dati che identificano l'abbonato
chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete
pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione
accessibili al pubblico;

b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza
riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i
servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette
chiamate.

 Articolo 10

 Trasferimento automatico delle chiamate

Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilita', a
titolo gratuito e mediante una funzione semplice, di bloccare il
trasferimento automatico da parte di terzi verso il proprio apparecchio
terminale.

 Articolo 11

 Elenchi degli abbonati

1. I dati a carattere personale riportati negli elenchi stampati o
elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico od ottenibili
attraverso i servizi informazioni dell'elenco devono limitarsi agli
elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso
in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di
dati a carattere personale supplementari. L'abbonato ha il diritto, su
richiesta e a titolo gratuito, di non essere incluso in un elenco stampato
o elettronico, di indicare che i suoi dati a carattere personale non
possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di
ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se cio' e' fattibile dal
punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento
che ne riveli il sesso.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli
operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare
che nell'elenco non figurino dati particolari, purche' l'importo richiesto
non costituisca un elemento di dissuasione per l'esercizio di tale diritto
e, tenendo conto delle esigenze di qualita' dell'elenco pubblico riguardo al
servizio generale, questa somma sia calcolata per coprire i costi
effettivamente sopportati dall'operatore per l'adattamento e per
l'aggiornamento di tutti gli abbonati che non vogliono figurare nell'elenco
pubblico.

3. I diritti conferiti dal paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono
persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono comunque, nel quadro del
diritto comunitario e delle legislazioni nazionali applicabili, che gli
interessi legittimi degli abbonati che non sono persone fisiche siano
sufficientemente protetti per quanto riguarda la loro iscrizione negli
elenchi pubblici.

 Articolo 12

 Chiamate indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamate senza intervento di un
operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per
scopi di invio di materiale pubblicitario puo' essere consentito soltanto
nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro
consenso.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, a
titolo gratuito le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale
pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano
permesse sia senza il consenso dell'abbonato interessato sia nei confronti
di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta
tra queste due possibilita' e' stabilita dalla legislazione nazionale.

3. I diritti conferiti dai paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che
sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono comunque, nel quadro
del diritto comunitario e delle legislazioni nazionali applicabili, che gli
interessi legittimi degli abbonati che non sono persone fisiche siano
sufficientemente protetti per quanto riguarda le chiamate non sollecitate.

 Articolo 13

 Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri
assicurano che, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano
imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione,
obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che
potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di
tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere
attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche
specifiche, gli Stati membri informano la Commissione in conformita' delle
procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo
1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche (1).

3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee
comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in
conformita' della legislazione comunitaria sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro
conformita' e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986,
relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni (2).

 Articolo 14

Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva
 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a
limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle
disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4
qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla
salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica
sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del
perseguimento di infrazioni penali, ovvero dell'uso non autorizzato del
sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1
della direttiva 95/46/CE.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai
ricorsi giurisdizionali, responsabilita' e sanzioni si applicano
relativamente alle disposizioni nazionali adottate in conformita' della
presente direttiva e dei diritti individuali risultanti dalla presente
direttiva.

3. Il gruppo per la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento
dei dati a carattere personale, istituito conformemente all'articolo 29
della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della
suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali nonche' dei legittimi interessi nel settore delle
telecomunicazioni, oggetto della presente direttiva.

4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della
direttiva 95/46/CE, provvede alle specificazioni tecniche dell'allegato,
secondo la procedura prevista nel presente articolo. Il comitato e'
convocato specificamente per i temi contemplati dalla presente direttiva.

 Articolo 15

 Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con l'articolo 5
della presente direttiva al piu' tardi entro il 24 ottobre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto
riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalita' di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga all'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non
e' richiesto per il trattamento gia' in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente
direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e
sono considerati consenzienti se non hanno espresso il loro dissenso entro
un termine fissato dallo Stato membro.

3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate conformemente
alla presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

 Articolo 16

 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a.Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. JUNCKER

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(1) GU n. L.109 del 26 .4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 94/10/CE (GU n. L.100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

(2) GU n. L. 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 1994.

 ALLEGATO

 Elenco di dati

Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a
trattamento i dati riguardanti:

- il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;

- l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;

- il numero totale di scatti da fatturare;

- il numero dell'abbonato chiamato;

- il tipo di chiamata, l'ora d'inizio e la durata delle chiamate effettuate
e/o il volume di dati trasmessi;

- la data della chiamata o del servizio;

- altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti
anticipati e pagamenti per installazioni, disattivazioni e solleciti.