LA SOLA PRESENZA DI UN INDIRIZZO E-MAIL IN UN SITO NON AUTORIZZA L'INVIO DI
PUBBLICITA'

La presenza dell' indirizzo e-mail di una persona su un sito Internet non
autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo
per inviare pubblicita'.

Lo ha stabilito il Garante affrontando il caso di un docente che si era
visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta
elettronica, presente, per finalita' istituzionali, sul sito dell'universita'
presso la quale insegna. L'interessato aveva fatto presente alla societa' la
propria contrarieta' all'uso dei dati personali che lo rigurardano per scopi
di informazione commerciale. Non soddisfatto delle risposte ricevute, si era
rivolto al Garante per ribadire la sua opposizione all'utilizzo dei propri
dati personali e perche' la societa' si comportasse di conseguenza, chiedendo
inoltre di porre a carico della stessa le spese del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria e' risultato che la societa', nel rispondere alla
richiesta dell'interessato, aveva comunicato di detenere si' nel proprio data
base i dati personali del personale, ma di averli inseriti in una lista di
soggetti non disponibili a ricevere materiale pubblicitario. La societa'
aveva comunicato, inoltre, di aver desunto l'indirizzo e-mail del docente
dal sito Internet dell'Universita'.

Il Garante ha ribadito che la pubblicita' di alcuni indirizzi, resi
conoscibili attraverso i siti Internet, va collegata agli scopi per i quali
questi indirizzi vengono resi noti. I dati posti a disposizione del pubblico
per circoscritte finalita', ad esempio di tipo istituzionale come nel caso in
esame, non sono, infatti, liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato
di e-mail. E questo anche quando le e-mail non abbiano un contenuto
commerciale o pubblicitario.

Per poter procedere all'invio dell'e-mail all'indirizzo di posta elettronica
del docente, la societa' avrebbe dovuto, dunque, ottenere prima il suo
consenso. Non vendo ne' richiesto ne' ottenuto tale consenso la societa' ha,
pertanto, violato le norme sulla privacy. Di conseguenza, la societa' non
poteva limitarsi ad inserire il nominativo del ricorrente in una lista di
soggetti non interessati all'invio di messaggi pubblicitari, ma aveva l'
obbligo di cancellare i dati del ricorrente ed astenersi in futuro dall'
utilizzare quei dati per scopi commerciali l'indirizzo e-mail presso l'
universita'.

L'Autorita' ha, dunque, ordinato alla societa' di conformarsi a queste
indicazioni e ha posto a carico della societa', cosi' come richiesto dal
ricorrente, le spese del procedimento, determinate nella misura forfetaria
di 250 euro.


Garante per la protezione dei dati personali