T.A.R. - Veneto Ordinanza n. 927 del 29\7\1999



REPUBBLICA ITALIANA



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione

seconda, costituito da:



Luigi Trivellato, Presidente, relatore

Riccardo Ventre, Consigliere

Claudio Rovis ,Consigliere



ha pronunziato la seguente



ORDINANZA



nella camera di consiglio del 29 luglio 1999;



Visto 1'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;



Visto il ricorso proposto da



ZARA CRISTINA madre di Marchiori Gianluca, BELMONTE LIVIO GIUSEPPE padre di
Belmonte Chiara, FARINATI ALBERTO padre di Farinati Veronica, CELEGON
NICOLETTA madre di Cacco Veronica, REGAZZO ANTONIO padre di Regazzo Ambra,
BENNARDO GIULIA ANNA madre di Ciccarone Lorenzo, CELEGON ALBANO padre di
Celegon Giacomo, BARISON GIOVANNI padre di Barison Stefano, NARDUZZI
LEOPOLDO padre di Narduzzi Sebastiano, MASSA MAURA madre di Narduzzi
Sebastiano, ZONTA FRANCA madre di Belmonte Chiara, PREVIATO UMBERTA madre
di Rizzo Nicolo, DI GIOVANNANTONIO GENNARO padre di Di Giovannantonio
Carlo, SEMENZATO LIANA madre di Zara Francesca, BOATO WILMA madre di
Bolzonella Martina, BROCCALI LUIGINA madre di Spagnolo Cristiano e Spagnolo
Daria, CIARLA ELISABETTA

madre di Fracon Ester, FRACON STEFANO padre di Fracon Ester, SPAGNOLO
LUCIANO padre di Spagnolo Cristiano e Spagnolo Daria, GOLFETTO ANGELO padre
di Golfetto Sara, PAVAN NICOLETTA madre di Boato Eleonora, CELEGON FRANCA
madre di Bressan Alberto, BOLZONELLA VALTER padre di Bolzonella Martina, e
CO.NA.CEM. - Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi
elettromagnetici in persona del legale rappresentante pro tempore,



tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco ed Enrico Vettori, con
elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre,
Via Cavallotti 22;

CONTRO



il Comune di Mirano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio
dello stesso in Venezia, S.Croce 205; il Ministero della Pubblica
Istruzione in persona del Ministro pro tempore, il Provveditorato agli
Studi di Venezia in persona del Provveditore pro tempore, la Direzione
Didattica di Mirano II Circolo, in persona del Direttore Didattico pro
tempore, il Ministero dell'Ambiente in persona del Ministro pro tempore e
l'ARPAV, Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto, Dipartimento Provinciale di Venezia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in
Venezia, S.Marco 63;



PER



l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti con
cui si trasferiscono le Scuole Elementari "F.Petrarca" in nuovo edificio in
Via C.Battisti di Mirano, a ridosso dell'elettrodotto a 132 Kv Scorze' -
Camposampiero.



Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;



Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, depositato
il 23.7.1999 e dei Ministeri intimati, depositato il 29.7. 1999;



Udito il relatore Presidente Luigi Trivellato e uditi altresi' gli avv.ti
Enrico e Francesco Vettori per i ricorrenti, l'avv. Orsoni per il Comune di
Mirano e l'avvocato dello Stato Muscarello per i Ministeri intimati;



CONSIDERATO



che il Collegio condivide l'assunto di parte ricorrente secondo cui lo
stato conoscenze scientifiche porta alla necessita', quanto al problema
della pericolosita' dell'esposizione a campi magnetici relativamente
all'insorgere di tumori, di dare il "massimo grado di priorita' a tutti gli
interventi di prevenzione indirizzati agli spazi destinati all'infanzia,
quali scuole, asili nidi e parchi gioco", come si esprime il rapporto
ISTISAN 98/31 dell'Istituto Superiore di Sanita';

che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del D.P.C.M.
23.4.1992 non e' sufficiente ad escludere la pericolosita' dell'esposizione
ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola elementare
de qua, posto che, come evidenziato anche dalla Direzione Generale per la
Prevenzione della Regione Veneto con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti di cui al
D.P.C.M. 23.4.1992 non tengono conto degli effetti a lungo termine;

che i valori di induzione magnetica indotti dall'elettrodotto de quo
superano ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge regionale 1
settembre 1993 n. 43 che entrera' in vigore 1'1 gennaio 2000 secondo quanto
disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5.



Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art.
21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;



 P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda,



 ACCOGLIE



la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata
presso la segreteria del T.A.R., che provvedera' a darne comunicazione alle
parti.



Venezia, li 29 luglio 1999.

 Il Presidente Estensore