Garante per la protezione dei dati personali

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 NON E' POSSIBILE FAR CANCELLARE I DATI CONSERVATI DAGLI UFFICI GIUDIZIARI

Non e' possibile far cancellare i dati conservati dagli uffici giudiziari
per ragioni di archivio e documentazione.

Il Garante ha ritenuto inammissibile il ricorso di una persona che si era
lamentata del fatto che il Ministero di grazia e giustizia ed il Tribunale
della sua citta' continuerebbero a detenere alcuni suoi dati personali
relativi ad una vicenda giudiziaria conclusasi nel 1994 con un
provvedimento di archiviazione. Secondo il ricorrente la conservazione di
tali dati presso il registro generale della cancelleria del Tribunale
comporterebbe alcune conseguenze negative specialmente per quanto concerne
lo svolgimento di svariate pratiche amministrative, nei concorsi pubblici e
per il rilascio di documenti.

L'interessato aveva inoltrato una richiesta al Ministero, al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale e al CED del Dipartimento di pubblica
sicurezza, ma poiche' aveva ricevuto riscontro positivo solo da
quest'ultimo, si era rivolto al Garante affinche' provvedesse a far
cancellare i dati, riguardanti sia l'iscrizione del reato nel casellario
giudiziale e sia la conseguente archiviazione, contenuti negli archivi del
Tribunale.

Il Garante ha innanzitutto osservato che, a parte l'esattezza o meno
dell'individuazione del Ministero di grazia e giustizia quale titolare del
trattamento dei dati che nell'ambito di un ufficio giudiziario sono
connessi ai procedimenti penali, l'utilizzo delle informazioni al quale si
riferisce il ricorso rientra tra quelli effettuati per ragioni di giustizia
dagli uffici giudiziari.

Per questo tipo di trattamenti l'art.4 della legge n.675 del 1996 ha reso
applicabili solo alcune disposizioni, in attesa che, entro il 31 luglio
1999, il Governo emani il previsto decreto legislativo con alcune norme
integrative in materia. Fra le norme attualmente applicabili ai trattamenti
di dati per fini di giustizia non sono comprese ne' quelle riguardanti i
diritti di accesso alle banche dati, integrazione, rettifica e
cancellazione dei dati (art.13) ne' quelle in materia di ricorsi al Garante
(art.29).In caso di violazione di queste norme e' quindi possibile inviare
all'Autorita' una segnalazione o un reclamo ma non e' possibile proporre un
ricorso.

Diverso il caso del CED del Dipartimento di P.S., al quale l'interessato
puo' accedere direttamente, e del casellario giudiziale per il quali
l'accesso e' regolato da procedure specifiche.

L'Autorita' ha sottolineato che va operata una netta distinzione tra i dati
e le informazioni inserite negli archivi del CED del Dipartimento di P.S e
la mera conservazione di dati ed atti presso un ufficio giudiziario per
ragioni di archivio o di documentazione dei procedimenti esauritisi.

Nel CED e nel casellario giudiziale la posizione del ricorrente risulta
opportunamente aggiornata perche', a seguito dell'archiviazione del reato, a
carico dell'interessato non risulta piu' nulla.

Diverso il caso degli uffici giudiziari, dove per ragioni di archivio e
documentazione deve rimanere traccia storica dei procedimenti. Tale
permanenza non comporta affatto conseguenze pratiche negative per i
concorsi pubblici e per il rilascio di documenti, come asserito dal
ricorrente, perche' e' la posizione nel casellario che, in determinati casi,
puo' essere richiesta in occasione di concorsi, colloqui di assunzione ecc.