Garante per la protezione dei dati personali

 Comunicato Stampa

RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SUL POSTO DI LAVORO E DIRITTO DI ACCESSO AI DATI

Anche le rilevazioni effettuate mediante "badge" magnetico e conservate in
un archivio informatico costituiscono dati personali e possono essere
oggetto di una richiesta di accesso.

E' quanto ha affermato il Garante nella decisione con la quale ha accolto
il ricorso di un dipendente di un ente pubblico che aveva presentato alla
propria amministrazione, senza ottenere soddisfazione, la richiesta di
avere il riepilogo dei dati riferiti alle proprie presenze presso un
istituto di ricerca, ai cui accessi era stata appunto installata da alcuni
mesi un'apparecchiatura di rilevamento magnetico.

L'amministrazione aveva in un primo momento negato l'accesso ai dati
adducendo motivi tecnici che poi, nel corso dell'istruttoria, si sono
rivelati insussistenti.

Il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 obbliga il gestore
della banca dati a fornire senza ritardo un compiuto riscontro alla
richiesta di accesso presentata dall'interessato e mettere a disposizione i
dati: nel caso specifico, quelli riguardanti l'entrata e l'uscita rilevati
tramite badge magnetico, che l'interessato ha diritto di conoscere.

Va ricordato che per la legge n. 675/96, il concetto di dato personale e'
particolarmente ampio e comprende qualunque informazione che puo' scaturire
da dati alfanumerici, immagini, suoni a prescindere dal supporto che
contiene i dati (carta, dischetto) e dalla forma in cui essi sono trattati
(informazioni cifrate, digitali ecc.). Anche le registrazioni informatiche
degli accessi sono, pertanto, da considerarsi dati personali.

4.6.1999