Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta,
 Sentenza 15 febbraio 2002, 22


 Sent. n. 22/2002
 del 15.12.2002
 R.G. 2373/01 g.i.p.
 R.G. 2077/01


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano


IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
c/o IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

 In persona del Doti. Fabrizio Gandini ha pronunciato la seguente


 SENTENZA


 nel procedimento penale contro M. F., nato il XXXXX in XXXX, residente in 
 YYYYYYYYY Via XXXXXXX
 libero


IMPUTAZIONE


 del reato di cui all'art. 2 e 16 L. n. 47 del 1948 in relazione all'art. 1 
 L. n. 62/2001 per non aver indicato nel si'to www.xxxxxxx.it, di cui e' 
 titolare, il nome dell'editore e dello stampatore. In YYYYYYYYY accertato 
 nell'aprile 2001.

CONCLUSIONI


 Il Pm ha chiesto l'emissione del decreto penale di condanna in data 16.10.2001


IN FATTO ED IN DIRITTO


 Con atto depositato il giorno 16.10.2001 il P.M. chiedeva emissione di decreto 
 penale di condanna a carico di M. F., per il reato previsto e punito dagli 
 articoli 2 e 16 legge 47/1948 - meglio descritto nella imputazione - in 
 relazione alla omessa
 indicazione del nome dell'editore e dello stampatore del sito internet: www.xxxxxxxxxx.it.
 La richiesta del PM non puo' trovare accoglimento, sussistendo i presupposti 
 per il proscioglimento dell'imputato, ex art. 459 comma 3 c.p.p.
 Gli articoli 2 e 16 della legge 47/1948, nel sanzionare rispettivamente 
 l'omessa indicazione del nome dell'editore e dello stampatore su di uno 
 stampato, trovano riferimento semantico nell'art. l della stessa legge, quanto 
 al concetto di stampato:

 "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le 
 riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o 
 fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Secondo la tesi 
 del PM il sito internet, nella
 specie il sito: www.xxxxxxxxxx.it, dovrebbe quindi rientrare nel concetto di 
 stampato. Tuttavia, in forza del principio espresso dall'art. 1 c.p. e 14 
 preleggi, non puo' ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet 
 sia assimilabile ad
 uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non 
 consentita dal nostro ordinamento.
 Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di 
 stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone - da un punto di vista logico - 
 una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue 
 riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante 
 il quale la  riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito 
 internet non puo' invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, 
 invero, si trova in unico originale sul  sito stesso, e puo' essere consultato 
 dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto 
 eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, 
 se lo desidera, puo' provvedere a stampare il file  scaricato. Non puo' quindi 
 ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali 
 riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi 
 utenti. Come e' gia' stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non
 sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una 
 lacuna legislativa, che non puo' essere colmata dall'interprete, siccome in 
 danno dell'imputato. Per questi motivi l'imputato deve essere assolto perche' 
 il fatto non e'

 previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.


 visti gli artt. 129 e 459 co.3 c.p.p.


assolve


 M. F. dal reato ascrittogli perche' il fatto non e' previsto dalla legge come 
 reato.

 Aosta, il giorno 15 febbraio 2002.


 I1 Giudice
 (Fabrizio GANDINI)