L. 121 / 1981

"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"

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Sul tema delle banche dati utilizzate dalle forze di polizia, la Legge 121
del 1/4/1981 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza) integrata dal testo del D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378
(Regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni
registrati negli archivi magnetici del centro di elaborazione dati di cui
all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121) agli artt. 6-10, disciplina
l'uso e la segretezza dei dati personali dei singoli cittadini in possesso
delle Forze dell'Ordine.

La legge definisce con precisione all'art. 7 i dati genericamente indicati
all'art. 6, lett. a). Essi "devono riferirsi a notizie risultanti da
documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da
enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi
dell'art. 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia".
Non possono invece essere raccolti dati relativi a razza, religione,
opinione politica o sindacale ecc.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che la possibilita' di
acquisizione di informazioni bancarie. La raccolta di dati non rientranti
in tale previsione normativa espone il funzionario alle sanzioni previste
dalla stessa legge, sempre la condotta non configuri fattispecie criminali
piu' gravi.

L'art. 6 elenca le funzioni affidate all'Ufficio per il coordinamento; tra
queste vi e' la "classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e
dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia
di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e
repressione della criminalita'" (lett. a). Questi dati possono venir
trasmessi all'estero nell'ambito del "mantenimento e sviluppo delle
relazioni comunitarie e internazionali" (lett. g).

L'art. 10 affida il controllo sul Centro Elaborazione Dati (istituito dal
suddetto testo di legge) al Comitato parlamentare per la vigilanza sui
servizi di sicurezza, istituito all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n.
801. l'art. 8 della legge 121 stabilisce che "ogni ente, impresa,
associazione o privato che, per qualsiasi scopo formi o detenga archivi
magnetici quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsiasi natura
concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza
dell'archivio al Ministero dell'Interno"; tale norma prevede quale sanzione
deterrente una multa non superiore a 3 milioni di lire e consente la
schedatura di cittadini stranieri; per cio' che concerne gli archivi
magnetici di Polizia gli artt. 6 e 7 conferiscono al Dipartimento della
P.S. le potesta' di analisi, classificazione, valutazione e diramazione di
dati quali possono essere raccolti da fonti qualificate e comunque cartacee
e possono essere archiviati e conservati per finalita' di tutela dell'Ordine
Pubblico e di Polizia Giudiziaria; l'art. 9 individua gli utenti
dell'archivio, l'accesso dei quali e' sottoposto ad una fitta e dettagliata
regolamentazione per livelli; il 3 comma stabilisce il divieto di "ogni
circolazione delle informazioni all'interno della P.A.", fuori dai casi
tassativamente previsti, illegittimo ogni "scambio" di dati con le Forze di
Polizia di altri paesi; il sistema garantistico instaurato dalla l. 121/81
comprende un controllo incrociato (art. 10) sul rispetto delle limitazioni
sopradette; il primo interno, di competenza del Comitato Parlamentare, teso
a verificare l'esattezza dei dati e la loro corrispondenza alle fonti
cartacee da cui sono stati acquisiti; il secondo giurisdizionale,
"azionabile" dal cittadino per tutelare la propria sfera del riserbo nei
confronti della P.A. attraverso la cancellazione dei dati personali
"illegittimamente" raccolti, la correzione dei dati ritenuti "erronei" o
"incompleti"; l'art. 12: "il pubblico ufficiale che comunica o fa uso dei
dati in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori
dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre mesi. Se il
fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi".

Il controllo giurisdizionale sulla banca dati del Ministero degli Interni e'
regolato dall'art. 10, comma 5 della legge 121/81 il quale espressamente
dispone che: "chiunque viene a conoscenza dagli atti o nel corso di un
procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che
lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente
raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario e'
pendente il procedimento medesimo, perche' compia gli accertamenti necessari
e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti, o
l'integrazione di quelli incompleti".

La L. 15 novembre 1988, n. 486, detta disposizioni integrative di quelle
contenute nella legge 121/81.