Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - "Legge privacy"

testo consolidato in vigore dall'1.2.2002 

 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
 personali 

 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5 - Suppl.Ord.)



 Art. 1. Finalita' e definizioni
 Art. 2. Ambito di applicazione
 Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
 Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
 Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
 Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero
 Art. 7. Notificazione
 Art. 8. Responsabile
 Art. 9. Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali
 Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
 Art. 11. Consenso
 Art. 12. Casi di esclusione del consenso
 Art. 13. Diritti dell'interessato
 Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti
 Art. 15. Sicurezza dei dati
 Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
 Art. 17. Limiti all'utilizzabilita' di dati personali
 Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
 Art. 19. Incaricati del trattamento
 Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
 Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
 Art. 22. Dati sensibili
 Art. 23. Dati inerenti alla salute
 Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice 
 di procedura penale
 Art. 24-bis. Altri dati particolari
 Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione 
 di giornalista
 Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
 Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
 Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero
 Art. 29. Tutela
 Art. 30. Istituzione del Garante
 Art. 31. Compiti del Garante
 Art. 32. Accertamenti e controlli
 Art. 33. Ufficio del Garante
 Art. 34. Omessa o incompleta notificazione
 Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
 Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
 Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
 Art. 37-bis. Falsita' nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
 Art. 38. Pena accessoria
 Art. 39. Sanzioni amministrative
 Art. 40. Comunicazioni al Garante
 Art. 41. Disposizioni transitorie
 Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
 Art. 43. Abrogazioni
 Art. 44. Copertura finanziaria
 Art. 45. Entrata in vigore

 CAPO I
 PRINCIPI GENERALI

 Art. 1
 Finalita' e definizioni
 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si 
 svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della 
 dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
 riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle 
 persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
 2. Ai fini della presente legge si intende:
 a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito 
 in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una 
 pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, 
 svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
 automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
 l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
 selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
 blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
 di dati;
 c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, 
 persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, 
 anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
 ivi compreso un numero di identificazione personale;
 d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
 amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
 competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del 
 trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la 
 pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
 preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o 
 l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' 
 soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche 
 mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
 indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
 disposizione o consultazione;
 i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, 
 non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione 
 temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.

 Art. 2
 Ambito di applicazione
 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da 
 chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
 1 bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali 
 effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non 
 appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi 
 situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o 
 comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di 
 transito nel territorio dell’Unione europea.
 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio 
 di un Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini 
 dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito 
 nel territorio dello Stato.

 Art. 3
 Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 
 esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente 
 legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione 
 sistematica o alla diffusione.
 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le 
 disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' 
 l’articolo 18.

 Art. 4
 Particolari trattamenti in ambito pubblico
 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali 
 effettuato:
 a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. 
 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della 
 presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, 
 nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione 
 dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 
 388;
 b) dagli organismi cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, 
 n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 
 12 della medesima legge;
 c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV 
 del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 
 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, 
 nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
 d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura 
 penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del 
 Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e 
 giustizia;
 e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello 
 Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad 
 espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il 
trattamento.
 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le 
 disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, 
 nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 
 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

 Art. 5
 Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
 1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi 
 elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina 
 prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

 Art. 6
 Trattamento di dati detenuti all'estero
 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti 
 all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
 2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di 
 dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le 
 disposizioni dell'articolo 28.

 CAPO II
 OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

 Art. 7
 Notificazione
 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali 
 soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne 
 notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative 
 modalita' o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare 
 pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell’interessato, e nei soli casi e 
 con le modalita' individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, 
 comma 3.
 2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a 
 mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne 
 la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, 
 nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti 
 con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta 
 taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere 
 l'effettuazione della variazione.
 3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del 
 trattamento.
 4. La notificazione contiene:
 a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la 
 residenza o la sede del titolare;
 b) le finalita' e modalita' del trattamento;
 c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di 
 interessati cui i dati si riferiscono;
 d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti 
 all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli 
 articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
 f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle 
 misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
 g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si 
 riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri 
 trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
 h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la 
 residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello 
 Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente 
 designato ai fini di cui all’articolo 13; in mancanza di tale indicazione 
 si considera responsabile il notificante;
 i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel 
 registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' 
 coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, 
 lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di 
 commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la 
 notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' 
 stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli 
 imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per 
 il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli 
 albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini 
 professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
 5-bis. La notificazione in forma semplificata puo' non contenere taluno 
 degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e),e g), individuati dal 
 Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il 
 trattamento e' effettuato:
 a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base 
 di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 
 24, ovvero dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 24;
 b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo 
 perseguimento delle relative finalita', ovvero dai soggetti indicati nel 
 comma 4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al 
 medesimo articolo;
 c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
 automatizzati, ai soli fini e con le modalita' strettamente collegate 
 all'organizzazione dell'attivita' esercitata dal titolare, relativamente a 
 dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli 
 articoli 22 e 24.
 5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non e' soggetto a 
 notificazione quando:
 a) e' necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da 
 un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi 
 da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
 b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, 
 atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti di cui 
 all'art. 20, comma 1, lettera b);
 c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione del protocollo, 
 relativamente ai dati necessari per la classificazione della 
 corrispondenza inviata per fini diversi dal quelli di cui all'articolo 13, 
 comma 1, lettera e);
 d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, 
 utilizzate unicamente per ragioni di ufficio e di lavoro e comunque per 
 fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c);
 e) e' finalizzato unicamente all'adempimento di specifichi obblighi 
 contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed e' 
 effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e 
 di destinatari della comunicazione e della diffusione strettamente 
 collegate a tale adempimento, conservando inoltre i dati non oltre il 
 periodo necessario all'adempimento medesimo;
 f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis lettera b), da 
 liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le 
 sole finalita' strettamente collegate all'adempimento di specifiche 
 prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
 g) e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice 
 civile per le sole finalita' strettamente collegate allo svolgimento 
 dell'attivita' professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di 
 dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al 
 periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle 
 finalita' medesime;
 h) e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformita' 
 alle leggi e ai regolamenti;
 i) e' effettuato per esclusive finalita' dell'ordinaria gestione di 
 biblioteche, musei e mostre, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, 
 ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la 
 formazione di cataloghi e bibliografie;
 l) e' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere 
 politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi 
 rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento 
 di finalita' lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai 
 soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con 
 l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando 
 gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del 
 consenso, ove necessario;
 m) e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 
 agosto 1991, n 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle 
 autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
 n) e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato esclusivamente alla 
 pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del 
 pensiero, nel rispetto del codice di cui all'art, 25;
 o) e' effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per 
 la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalita' di informazione 
 giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorita' 
 giudiziaria o di altre autorita';
 p) e' effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di raccolta di 
 adesioni a proposte di legge di iniziativa popolare, a richieste di 
 referendum, a petizioni o ad appelli;
 q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione di condomini di cui 
 all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle 
 categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione 
 necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non 
 oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
 5-quater. Il titolare si puo' avvalere ella notificazione semplificata o 
 dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento 
 riguardi unicamente le finalita', le categorie di dati, di interessati e di 
 destinatari, della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al 
 periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, 
 nonche':
 a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), 
 dalle disposizioni di legge o di regolamento o della normativa comunitaria 
 ivi indicate;
 b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia 
 ivi indicato;
 c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le 
 modalita' previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da 
 quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter 
 deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia 
richiesta.

 Art. 8
 Responsabile
 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che 
 per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del 
 pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
 compreso il profilo relativo alla sicurezza.
 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni 
 impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, 
 vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 
 delle proprie istruzioni.
 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati 
 responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente 
 specificati per iscritto.
 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai 
 quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del 
 responsabile.

 CAPO III
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Sezione I
 RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

 Art. 9
 Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali
 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
 utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non 
 incompatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le 
 quali sono raccolti o successivamente trattati;
 e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 
 per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
 quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

 Art. 10
 Informazioni rese al momento della raccolta
 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati 
 personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto 
 circa:
 a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
 b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
 comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'articolo 13;
 f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la 
 residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio 
 dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto 
 eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito 
 della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti 
 conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' 
 noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare 
 l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per 
 il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera 
 e), e 14, comma 1, lettera d).
 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, 
 l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto 
 della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro 
 comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa 
 all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari 
 manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 
 rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati 
 sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
 regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si 
 applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento 
 delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, 
 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
 sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il 
 periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

 Sezione II
 DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

 Art. 11
 Consenso
 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici 
 economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
 2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' 
 operazioni dello stesso.
 3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente, in 
 forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese 
 all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

 Art. 12
 Casi di esclusione del consenso
 1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
 a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla 
 legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del 
 quale e' parte l'interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali 
 adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un 
 obbligo legale;
 c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
 documenti conoscibili da chiunque;
 d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica 
 e si tratta di dati anonimi;
 e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
 l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. In tale caso si applica 
 il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
 f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti 
 anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto 
 della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica 
 dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' 
 prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di 
 agire o per incapacita' d'intendere o di volere;
 h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive 
 di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o 
 difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
 esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario 
 al loro perseguimento;
 h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei 
 principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del 
 titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i 
 diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse 
 dell’interessato.

 Art. 13
 Diritti dell'interessato
 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
 a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 
 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono 
 riguardarlo;
 b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere 
 a), b) e h);
 c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
 anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile 
 dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle 
 finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, 
 salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 
 novanta giorni;
 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
 dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' 
 necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
 sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
 l'integrazione dei dati;
 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state 
 portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
 coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
 in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 
 mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
 dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della 
 raccolta;
 e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che 
 lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di 
 materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 
 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere 
 informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati 
 o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' 
 essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di 
 dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
 effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti 
 dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti 
 persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' 
 conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
 associazioni.
 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la 
 professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

 Art. 14
 Limiti all'esercizio dei diritti
 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono 
 essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali 
raccolti:
 a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e 
 successive modificazioni;
 b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e 
 successive modificazioni;
 c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi 
 dell'articolo 82 della Costituzione;
 d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base 
 ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la 
 politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo 
 degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela 
 della loro stabilita';
 e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al 
 periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento 
 delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima 
 lettera h).
 e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al 
 pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate 
 telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo 
 svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 
 2000, n. 397.
 2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione 
 dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i 
 necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e 
 indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone 
 l'attuazione.

 Sezione III
 SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E 
 RISARCIMENTO DEL DANNO

 Art. 15
 Sicurezza dei dati
 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e 
 controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
 progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche 
 del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di 
 idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 
 perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o 
 di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono 
 individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della 
 Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 
 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
 vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e 
 giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica 
 amministrazione e il Garante.
 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni 
 dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con 
 cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le 
 modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica 
 del settore e all'esperienza maturata.
 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui 
 all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del 
 Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che 
 regolano la materia.

 Art. 16
 Cessazione del trattamento dei dati
 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, 
 il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro 
 destinazione.
 2. I dati possono essere:
 a) distrutti;
 b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento per 
 finalita' analoghe con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una 
 comunicazione sistematica o alla diffusione.
 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) 
 del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei 
 dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

 Art. 17
 Limiti all'utilizzabilita' di dati personali
 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi 
 una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su 
 un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo 
 o la personalita' dell'interessato.
 2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata 
 sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai 
 sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia 
 stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un 
 contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base 
 di adeguate garanzie individuate dalla legge.

 Art. 18
 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 
 personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice 
 civile.

 Sezione IV
 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

 Art. 19
 Incaricati del trattamento
 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da 
 parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del 
 trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro 
 diretta autorita'.

 Art. 20
 Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati 
 e di enti pubblici economici sono ammesse:
 a) con il consenso espresso dell'interessato;
 a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da 
 un contratto del quale e' parte l'interessato o per l’esecuzione di misure 
 precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
 b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
 conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le 
 leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
 c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
 dalla normativa comunitaria;
 d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo 
 perseguimento delle relative finalita'. Restano fermi i limiti del diritto 
 di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare 
 dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse 
 pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 
 25;
 e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel 
 rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
 industriale;
 f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o 
 dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui 
 l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' 
 fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o di volere;
 g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini 
 dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto 
 in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) 
 del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 
 tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro 
 perseguimento;
 h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata 
 nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico 
 delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto 
 legislativo 1. settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' 
 tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 
 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati 
 notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle 
 medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
 h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei 
 casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, 
 per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo 
 destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' 
 fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell’interessato.
 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di 
 soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le 
 disposizioni dell'articolo 27.

 Art. 21
 Divieto di comunicazione e diffusione
 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per 
 finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui 
 all'articolo 7.
 2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali 
 dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso 
 il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
 3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a 
 singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone 
 in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto 
 puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
 a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di 
 statistica e si tratti di dati anonimi;
 b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, 
 lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o 
 di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza 
 delle norme che regolano la materia.

 CAPO IV
 TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

 Art. 22
 Dati sensibili
 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
 convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
 politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
 a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati 
 personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono 
 essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
 dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle 
 confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intese 
 ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai 
 soggetti che con riferimento alle finalita' delle medesime confessioni 
 hanno contatti regolari con le stesse, che siano trattati dai relativi 
 organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano 
 comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime 
 determinano autonomamente idonee garanzie relativamente ai trattamenti 
 effettuati.
 1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati riguardanti l’adesione 
 di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad 
 altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale 
 o di categoria.
 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di 
 autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia 
 equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero 
 successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' 
 prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il 
 titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti 
 pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se 
 autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano 
 specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni 
 eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In 
 mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori ai casi previsti dai 
 decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, 
 emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti 
 pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione 
 legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai 
 medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di 
 interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi 
 del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di 
 rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le 
 operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto 
 previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione 
 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, 
 identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi 
 di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione 
 alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale 
 identificazione periodicamente.
 4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di 
 trattamento previa autorizzazione del Garante:
 a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od 
 organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere 
 politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e 
 movimenti politici, confessioni e comunita' religiose, per il perseguimento 
 di fnalita' lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei 
 soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con 
 l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati 
 o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo 
 determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
 b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o 
 dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui 
 l’interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' 
 fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d’intendere o di volere;
 c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle 
 investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, 
 comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di 
 rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare 
 lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati 
 esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario 
 al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti 
 di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di 
 deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 
 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, 
 comma 2.

 Art. 23
 Dati inerenti alla salute
 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari 
 pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i 
 dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati 
 e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di 
 tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le 
 medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del 
 consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa 
 autorizzazione del Garante.
 1-bis. Con decreto del Ministro della sanita' adottato ai sensi 
 dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la 
 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
 province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate 
 modalita' semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la 
 prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di 
 organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o 
 accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonche' per il trattamento 
 dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
 a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in 
 particolare da parte del medico di medicina generale scelto 
 dall'interessato, per conto di piu' titolari di trattamento;
 b) validita', nei confronti di piu' titolari di trattamento, del consenso 
 prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di piu' titolari di 
 trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni 
 specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da 
 parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla 
 pluralita' di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di 
 trattamento;
 c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle 
 situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono 
 intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
 d) previsione di modalita' di applicazione del comma 2 del presente 
 articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono 
 rapporti diretti con i pazienti;
 e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei 
 servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui 
 all'articolo 1.
 1-ter Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto 
 dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
 1-quater. In caso di incapacita' di agire, ovvero di impossibilita' fisica o 
 di incapacita' di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei 
 dati idonei a rivelare lo stato di salute e' validamente manifestato nei 
 confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, 
 rispettivamente, da chi esercita legalmente la potesta' ovvero da un 
 familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, 
 dal responsabile della struttura presso cui dimori.
 2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere 
 resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il 
 tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di 
 particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata 
 la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con 
 l'autorizzazione.
 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, 
 salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, 
 accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che 
 regolano la materia.

 Art. 24
 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di 
 procedura penale
 1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
 all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura 
 penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di 
 legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' 
 di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le 
 precise operazioni autorizzate.

 Art. 24-bis
 Altri dati particolari
 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 
 che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, 
 nonche' per la dignita' dell’interessato, in relazione alla natura dei dati 
 o alle modalita' del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' 
 ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia 
 dell’interessato, ove prescritti.
 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal 
 Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una 
 verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in 
 relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base 
 di un eventuale interpello del titolare.

 Art. 25
 Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di 
 giornalista
 1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e 
 all'autorizzazione del Garante, nonche' il limite previsto dall'articolo 
 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 
 22 e 24 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
 l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Il giornalista rispetta 
 i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialita' 
 dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando 
 la possibilita' di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti 
 direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in 
 pubblico.
 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera 
 h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei 
 giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento 
 dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio 
 della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a 
 garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare 
 per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
 sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il 
 Garante in cooperazione con il Consiglio prescrive eventuali misure e 
 accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto e 
 recepire. Il codice e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del 
 Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia 
 di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale 
 dell'Ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal 
 Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la 
 procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni 
 contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento 
 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
 4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni 
 concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 
 e 24. Il codice puo' prevedere forme semplificate per le informative di cui 
 all'articolo 10.
 4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio 
 della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti 
 effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel 
 registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 
 febbraio 1963, n.69, nonche' ai trattamenti temporanei finalizzati 
 esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, 
 saggi e altre manifestazioni del pensiero.

 Art. 26
 Dati concernenti persone giuridiche
 1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati concernenti 
 persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
 2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si 
 applicano le disposizioni dell'articolo 28.

 CAPO V
 TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

 Art. 27
 Trattamento da parte di soggetti pubblici
 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da 
 parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' 
 consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei 
 limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti 
 pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste 
 da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo 
 svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne 
 data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al 
 Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la 
 diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di 
 soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo 
 se previste da norme di legge o di regolamento.
 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui 
 all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono 
 attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

 Art. 28
 Trasferimento di dati personali all'estero
 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con 
 qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve 
 essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un 
 Paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi 
 individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
 2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data 
 della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il trasferimento 
 riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di 
 destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela 
 delle persone adeguato.
 4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
 a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se 
 il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in 
 forma scritta;
 b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto 
 del quale e' parte l'interessato o per l’esecuzione di misure 
 precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la 
 conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore 
 dell'interessato;
 c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante 
 individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli 
 articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati 
 ivi previsti;
 d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive 
 di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o 
 difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
 trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente 
 necessario al loro perseguimento;
 e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica 
 dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' 
 prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di 
 agire o per incapacita' d'intendere o di volere;
 f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti 
 amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un 
 pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con 
 l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i 
 diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero 
 individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli 
 articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE 
 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento 
 di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di 
 giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
 7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata 
 ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro 
 previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' 
 essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista 
 dall'articolo 7.

 CAPO VI
 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

 Art. 29
 Tutela
 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere 
 dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al 
 Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le 
 stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a 
 pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere 
 proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta 
 avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del 
 ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' 
 giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e 
 l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di 
 procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. 
 Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
 4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il 
 ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la 
 cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a 
 tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro 
 adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti 
 interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul 
 ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a 
 rigetto.
 5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in 
 via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero 
 l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il 
 provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti 
 giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile 
 unitamente a tale decisione.
 6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 
 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale 
 del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla 
 data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. 
 L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
 6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 e' sospeso di 
 diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla 
 fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale 
 periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La 
 sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al 
 comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
 7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del 
 codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di all'articolo 4 
 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a 
 richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del 
 tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
 8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio 
 dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, 
 comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza 
 dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
 9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione 
 dell'articolo 9.

 CAPO VII
 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 Art. 30
 Istituzione del Garante
 1. E' istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
 2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
 valutazione.
 3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due 
 dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto 
 limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale 
 in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino 
 indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie 
 del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le 
 qualificazioni.
 4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono 
 essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico 
 il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, 
 alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o 
 dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono 
 collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o 
 magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, 
 sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del 
 decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 
 successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in 
 aspettativa non puo' essere sostituito.
 6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel 
 massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di 
 cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel 
 massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette 
 indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui 
 all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a 
 carico degli ordinari stanziamenti.

 Art. 31
 Compiti del Garante
 1. Il Garante ha il compito di:
 a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base 
 delle notificazioni ricevute;
 b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme 
 di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
 c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni 
 necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle 
 disposizioni vigenti;
 d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle 
 associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di 
 regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 
29;
 e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
 f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un 
trattamento;
 g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei 
 quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del 
 principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia 
 e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' 
 alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di 
 soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il 
 rispetto;
 i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la 
 materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei 
 dati di cui all'articolo 15;
 l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il 
 blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto 
 della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), 
 oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle 
 modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il 
 concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' 
 interessati;
 m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti 
 dall'evoluzione del settore;
 n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo 
 stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e 
 al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si 
 riferisce;
 o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della 
 Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento 
 automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 
 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale 
 autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi 
 dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
 p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e 
 verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai 
 requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano 
 il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e 
 degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie 
 disciplinate dalla presente legge.
 3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' 
 tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un 
 anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune 
 intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche 
 amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro 
 mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, 
 preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico 
 di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
 successive modificazioni.
 4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, 
 puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica 
 amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi 
 compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro 
 dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla 
 discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del 
 giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale 
 specializzato addetto all'altro organo.
 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il 
 Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio, 
 per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.

 Art. 32
 Accertamenti e controlli
 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al 
 responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire 
 informazioni e di esibire documenti.
 2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del 
 rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, 
 puo' disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei 
 luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare 
 rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove 
 necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione 
 del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al 
 luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta 
 del Garante, con decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento 
 sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
 4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di 
 attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 
 approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli 
 accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal 
 Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge 
 o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le 
 necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se 
 l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' 
 fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che 
 ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 
 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente 
 legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti 
 necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro 
 designato puo' farsi assistere da personale specializzato che e' tenuto al 
 segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti 
 acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la 
 segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, 
 se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero 
 delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla 
 base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 
 Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 
 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e 
 dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

 Art. 33
 Ufficio del Garante
 1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti 
 dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo 
 nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il 
 medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato 
 nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e' 
 determinato, in misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta 
 del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
 ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione 
 pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il 
 segretario generale puo' essere scelto anche tra magistrati ordinari o 
 amministrativi.
 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico 
 di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in 
 apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il 
 rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte 
 dei conti.
 3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio 
 del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei 
 diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle 
 disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con 
 regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre 
 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa 
 deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, 
 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i 
 Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere 
 conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' 
 previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui 
 all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, 
 nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del 
 contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a 
 precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, 
 nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o 
 mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di 
 ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo 
 schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della 
 richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere 
emanato.
 4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo 
 richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali 
 sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' 
 avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di 
 strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste 
 dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella 
 pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici 
 convenzionati.
 6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono 
 tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza, 
 nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad 
 operazioni di trattamento.

 CAPO VIII
 SANZIONI

 Art. 34
 Omessa o incompleta notificazione
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle 
 notificazioni in conformita' a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 
 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, e' punito con la 
 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a 
 lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della 
 pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.
 2. Alle violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
 commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano, 
 in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 
 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 Art. 35
 Trattamento illecito di dati personali
 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di 
 trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede 
 al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli 
 articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il 
 fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre 
 mesi a due anni.
 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di 
 trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede 
 al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli 
 articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo 
 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 3.Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da 
 uno a tre anni.

 Art. 36
 Art. 36
 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a 
 garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle 
 disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' 
 punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni 
 a lire ottanta milioni.
 2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, 
 anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione 
 fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di 
 tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare 
 complessita' o per l’oggettiva difficolta' dell’adempimento e comunque non 
 superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del 
 termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' 
 ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo 
 dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il 
 pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e 
 il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 
 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto 
 applicabili.

 Art. 37
 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal 
 Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 
 5, e 31, comma 1, lettera l), e' punito con la reclusione da tre mesi a due 
 anni.

 Art. 37-bis
 Falsita' nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 
 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento 
 dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta 
 falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' 
 punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione 
 da sei mesi a tre anni.

 Art. 38
 Pena accessoria
 1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa 
 la pubblicazione della sentenza.

 Art. 39
 Sanzioni amministrative
 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti 
 richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, 
 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
 cinquemilioni a lire trentamilioni.
 2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 e' punita con la 
 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a 
 lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, 
 comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, 
 da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma puo' essere 
 aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle 
 condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione 
 di cui all’articolo 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa 
 del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
 3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di 
 cui al presente capo69 e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, 
 le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 
 modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale 
 annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono 
 utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, 
 comma 1, lettera i) e 32.

 CAPO IX
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

 Art. 40
 Comunicazioni al Garante
 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a 
 quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 
 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

 Art. 41
 Disposizioni transitorie
 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le 
 disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso 
 dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali 
 raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 
 stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva 
 l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla 
 diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del 
 presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.
 2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1. gennaio 1998 
 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate da 1. 
 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 
 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonche' 
 per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1. aprile 
 1998 al 30 giugno 1998.
 3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono 
 essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in 
 vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i 
 dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un 
 incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
 4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro 
 il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi 
 previsti.
 5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della 
 presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad 
 opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e 
 all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle 
 disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
 6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione 
 del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte 
 dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica 
 amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui 
 all'articolo 29.
 7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione 
 del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e 
 fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, 
 lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni 
 possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di 
 autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di 
 trattamenti.
 7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative 
 e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, 
 possono essere date entro il 30 novembre 1997.

 Art. 42
 Modifiche a disposizioni vigenti
 1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal 
 seguente:
 "Art. 10 (Controlli). 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' 
 esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti 
 rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge 
 e dai regolamenti.
 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono 
 essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto 
 attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma 
 dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del 
 codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento 
 giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o 
 l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro 
 trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela 
 delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
 personali.
 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di 
 cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma 
 dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione 
 in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di 
 vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o 
 trasformazione in forma anonima.
 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, 
 non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. 
 L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' 
 pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza 
 pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone 
 informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo 
 riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di 
 disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del 
 luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti 
 necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o 
 la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale 
 provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di 
 procedura civile.
 2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 
 39, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituita l'Autorita' per 
 l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorita' ai fini 
 del presente decreto; tale Autorita' opera in piena autonomia e con 
 indipendenza di giudizio e di valutazione.".
 3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 
 39, e' sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione 
 ed il funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, 
 il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle 
 carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente 
 decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale 
 dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del 
 Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
 ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del 
 Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere 
 conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo 
 schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della 
 richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere emanato. Si 
 applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per 
 l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse 
 subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo 
 complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli 
 stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 
 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV 
 per il triennio 1996-1998.".
 4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, 
 n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite 
 dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti 
 rispetto al trattamento dei dati personali.".

 Art. 43
 Abrogazioni
 1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili 
 con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 
 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
 Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 
 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce 
 all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in 
 attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
 2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
 successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni 
 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto 
 legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia 
 di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano 
 altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti 
 piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
 3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della 
 presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed 
 informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 
 1ø aprile 1981, n. 121.

 CAPO X
 COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

 Art. 44
 Copertura finanziaria
 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 
 lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 
 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello 
 stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo 
 utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento 
 riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 
 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei 
 ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le 
 proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il 
 Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le 
 proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la 
 Presidenza del Consiglio dei ministri.
 2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
 le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 45
 Entrata in vigore
 1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua 
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza 
 l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano 
 taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della 
 presente legge si applicano a decorrere dal 1. gennaio 1998. Fermo 
 restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 
 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno 
 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
 limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo 
 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.


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 testo aggiornato al mese di gennaio 2002.
 Questo l'elenco dei decreti legislativi che hanno modificato il testo 
 originario.
 9 maggio 1997 n. 123 
 28 luglio 1997 n. 255
 8 maggio 1998 n. 135
 13 maggio 1998 n. 171 
 6 ottobre 1998 n. 344
 6 novembre 1998 n. 389
 11 maggio 1999 n. 135
 30 luglio 1999 n. 281
 30 luglio 1999 n. 282
 28 dicembre 2001 n. 467


 

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'.