MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI
A) Malattie infettive e diffusive - Norme generali
D.M. 13 ottobre 1995 (1).

 Disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell'infezione
 da HIV

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 di detta legge, il quale prevede
che la rilevazione statistica dell'infezione da HIV deve essere effettuata
con modalita' che non consentono l'identificazione della persona e che la
relativa disciplina, da emanarsi con decreto del Ministro della sanita',
dovra' prevedere modalita' differenziate di raccolta dei dati per i casi di
AIDS ed i casi di infezione da HIV;
Ritenuto di procedere all'emanazione della predetta disciplina, fermo
restando il vigente sistema di sorveglianza epidemiologico nazionale dei
casi di AIDS e le garanzie ivi previste, nonche'‚ l'obbligo del medico di
notificare i casi di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua
professione;
Sentita la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie
infettive emergenti e riemergenti nella seduta del 18 luglio 1995;

Decreta:

1. 1. Le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dei dati relativi
all'infezione da HIV devono essere effettuate con modalita' idonee
d'impedire l'individuazione dei soggetti ai quali i dati stessi si
riferiscono. 2. Le attivita' di sorveglianza dell'infezione da HIV possono
essere effettuate mediante l'esecuzione di ripetuti studi di prevalenza
ovvero mediante l'attivazione di sistemi basati sulla notifica delle nuove
diagnosi di infezione.

2. 1. Gli studi di prevalenza possono essere effettuati mediante offerta
attiva del test sierologico per la rilevazione degli anticorpi anti-HIV. In
tale caso, e' necessario ottenere il consenso informato al test, che deve
essere preceduto e seguito dal "counselling". L'informazione sul risultato
del test deve essere comunicata direttamente ed esclusivamente
all'interessato.

2. Gli studi di prevalenza possono essere effettuati anche utilizzando
modalita' che rendano anonimi i campioni da analizzare dopo l'esecuzione del
prelievo di sangue, con conseguente impossibilita' di pervenire alla
identificazione delle persone interessate.

3. I sistemi di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV non
devono contenere informazioni nominative. E' tuttavia ammesso l'uso di
codici attribuiti con modalita' tali da garantire comunque l'anonimato.

3. 1. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri previsti
dagli articoli 1 e 2, disciplinano il funzionamento dei sistemi di
sorveglianza dell'infezione da HIV.

2. L'Istituto superiore di sanita' verifica annualmente l'andamento
dell'infezione da HIV, e definisce protocolli operativi per migliorare il
funzionamento dei sistemi di sorveglianza.

3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1996, n. 101.