LEGISLAZIONE ITALIANA SUL SOFTWARE

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.

Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14
maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente
comma:

"Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie
ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399".

Art. 2

1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente numero:

"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche'
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che

stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

Art. 3

1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:

"Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore
sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o
su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei
diritti

esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".

Art. 4

1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:

"Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione economica del
programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente
Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1ø gennaio
dell'anno successivo a

quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma".

Art. 5

1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' aggiunta la seguente sezione:

"Sezione VI - Programmi per elaboratore

Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter
e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o
autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella
misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,

l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono
soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il
programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima
vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da
parte

del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del
diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso.

Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art.
64-bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso
del programma per

elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo',
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di
determinare le

idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso,
qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento,
visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma
che egli ha il diritto

di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente
comma sono nulli.

Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e'
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e
la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
compiute al fine di

modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni.

a) le predette attivita' siano eseguite del licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per conto loro,
da chi e' autorizzato a tal fine,

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano
gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera
a);

c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilita'.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtu' della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita'
del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire
l'interoperabilita' del programma creato autonomamente,

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto d'autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulli.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate

in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in
conflitto con il normale sfruttamento del programma".

Art. 6

1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le
seguenti integrazioni:

a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

"Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In
tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
di

utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi".

b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando
mezzi e strumenti informatici".

Art. 7

1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:

"Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed
onerosa".

Art. 8

1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:

"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o

facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".

Art. 9

1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
permesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis".

Art. 10

1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il
seguente:

"Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi
per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere
che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende,

detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi,
e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa
da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto
concerne

qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione
di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei
mesi di

reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita'
ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia
stato precedentemente

distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati
dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente
legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione
delle sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici
specializzati".

Art. 11

1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:

"Art. 199-bis - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".

Art. 12

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi,
sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le
caratteristiche del

registro, le modalita' di registrazione di cui agli articole 6 e 7 e le
relative tariffe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992

SCALFARO

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Costa, Ministro per il coordinamento delle

politiche comunitarie e per gli affari regionali

Colombo, Ministro per gli affari esteri

Martelli, Ministro di grazia e giustizia

Barucci, Ministro del tesoro

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente
decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sulla

emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14
marzo 1986, n. 217.

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 Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore
 DISEGNO DI LEGGE - CAMERA DEI DEPUTATI N. 4953
 presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
 e dal ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI)
 di concerto con il ministro dell'interno (NAPOLITANO)
 con il ministro di grazia e giustizia (FLICK)
 e con il ministro delle finanze (VISCO)
 e
 PROPOSTA DI LEGGE
 d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI, GRECO

 APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
 (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 27 maggio 1998 (v. stampati
 Senato n. 1496-2157)

 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1998.

 Capo I
 DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1.

 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal
 seguente:
 "Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego
 di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
 telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e
 comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
 via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari".

 Art. 2.

 1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, e'
 aggiunto il seguente periodo: "Il compenso e' determinato in relazione agli
 ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorita' per
 le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997,
 n.249".

 Art. 3.

 1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo il comma 2 e'
 aggiunto il seguente:
 "2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza artistica soltanto la
 parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei
 contenuti e dello svolgimento narrativo dell'opera".

 Art. 4.

 1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
 alle parole: "Ciascun compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto
 disposto dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4
 e' aggiunto il seguente:
 "4-bis. Non e' dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i
 diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati
 trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con
 contratti stipulati o atti fatti all'estero".

 2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, alle
 parole: "Il compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto
 dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il
 seguente:
 "4-bis. Non e' dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti
 di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori
 siano stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia
 rinuciato con contratti stipulati o atti fatti all'estero".

 Art. 5.

 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, e'
 sostituito dal seguente:
 "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i
 servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi
 quarto e quinto, per uso personale".

 2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti i
 seguenti commi:
 "E' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o
 fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione
 per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
 xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
 riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o
 mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
 fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
 corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
 dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono
 riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La
 misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la
 ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
 della presente legge. Tale compenso non puo' essere inferiore al prezzo
 medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
 Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono
 essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo, con
 corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi
 diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
 secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e'
 versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti
 riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
 dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

 3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633,
 dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e
 dall'articolo 171-ter" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 "f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti
 dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in
 misura eccedente i limiti ivi indicati".

 4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto
 dall'articolo 15 della presente legge, e' inserito il seguente:
 "Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
 quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
 provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In
 mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
 interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi,
 nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono
 determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
 le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga
 gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire
 anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in
 base ad apposite convenzioni".

 Art. 6.

 1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n.633, nel secondo comma,
 dopo le parole: "opere cinematografiche" sono aggiunte le seguenti: "e
 opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere
 audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere
 creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi
 audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a
 quello proprio dell'opera cinematografica".

 Art. 7.

 1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il
 seguente:
 "Art. 160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla
 fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi
 o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, puo'
 chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano
 acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Puo'
 chiedere, altresi', che il giudice ordini di fornire gli elementi per
 l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o
 comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi
 che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.
 2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le
 misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita
 la controparte"

 Art. 8.

 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma e'
 sostituito dal seguente:
 "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
 precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la
 descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si
 ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonche' degli
 elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in
 quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle
 informazioni riservate".

 Art. 9.
 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal
 seguente:
 "Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
 procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del
 codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di
 sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione,
 l'accertamento e la perizia.
 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
 giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche
 con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
 natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di
 giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
 civile.
 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
 anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di
 loro fiducia.
 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo
 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
 di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
 alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
 provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
 articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
 civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
 sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
 sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice
 di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
 del procedimento di merito.
 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
 soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti
 prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
 siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non
 siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
 qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
 descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
 terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono
 stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni
 stesse a pena di inefficacia".

 Art. 10.

 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal
 seguente:
 "Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo'
 chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che
 costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di
 procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per
 ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
 ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

 Art. 11.

 1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.633, le
 parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella
 presente sezione".

 Art. 12.

 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i
 seguenti:
 "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
 delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la
 sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
 dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
 inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente
 determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa
 pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione
 amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per
 ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
 2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi
 del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
 per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica:
 a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato
 di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al
 potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
 prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge.
 Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e
 giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
 dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro
 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
 disposizione;
 b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
 della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle
 campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.

 Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
 non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un
 esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il
 pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi
 utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1,
 il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento
 motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non
 inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
 del sequestro penale eventualmente adottato.
 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre
 disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
 temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un
 anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2.
 Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di
 recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o
 dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
 confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o
 di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque
 esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione
 dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o
 ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45
 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono
 sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono
 revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

 Art. 13.

 1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971,
 n.426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per taluno dei
 delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive
 modificazioni".

 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
 approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e' inserito il seguente:
 "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita'
 di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o
 di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette,
 musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
 cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero
 intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita'
 anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia
 ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro.
 L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con
 regio decreto n.773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto
 legislativo 13 luglio 1994, n.480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75,"
 sono inserite le seguenti: "75-bis,".

 Art. 14.

 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente
 italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra e' sostituita
 dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)".

 Art. 15.

 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il
 seguente:
 "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui
 all'articolo 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
 appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini
 in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
 quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere posto
 comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti
 negli altri Paesi dell'Unione europea in conformita' alla rispettiva
 legislazione nazionale.
 3. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
 della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
 attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
 derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In
 presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
 circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
 4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
 alla presente legge, il contrassegno non e' apposto sui supporti contenenti
 programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre
 1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,
 sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
 immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
 cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
 programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il
 cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo
 a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
 5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate
 dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini piu' idonei a
 consentirne la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la
 falsificazione delle opere.
 6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
 poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
 permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato
 richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
 d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo
 per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua
 destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di
 distribuzione.
 7. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in
 parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
 conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
 informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo
 stadio di utilizzo del materiale consegnato.
 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e'
 considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

 Art. 16.

 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i
 seguenti:
 "Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
 attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente
 legge, la vigilanza:
 a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
 procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di
 utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;
 b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
 tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
 suo esercizio;
 c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e
 l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
 2. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei
 propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1
 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le
 garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri
 funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai
 locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione,
 vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
 nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della
 documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale
 in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
 l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
 cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti
 al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso
 degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
 Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
 delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
 immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli
 atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura
 penale".

 Art. 17.

 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i
 seguenti commi:
 "3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative
 attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
 periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita'
 dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
 affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
 della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".

 Capo II
 DISPOSIZIONI PENALI

 Art. 18.

 1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, le
 parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
 profitto" e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le
 seguenti: "o imprenditoriale".

 Art. 19.

 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal
 seguente:
 "Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
 con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:
 a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o
 in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
 cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
 analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
 opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
 movimento;
 b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
 opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
 drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
 collettive o composite o banche dati;
 c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
 territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
 distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
 qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
 televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
 ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle
 lettere a) e b);
 d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
 noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
 della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
 musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
 opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
 od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
 legge, la esposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
 degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati
 di contrassegno contraffatto o alterato;
 e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
 diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
 dispositivi di decodificazione speciali;
 f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
 distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
 titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
 decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
 senza il pagamento del canone dovuto.
 2. La pena e' aumentata fino alla meta' per chi:
 a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa
 opera;
 b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione,
 distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal
 comma 1;
 c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.
 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
 del codice penale;
 b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno
 uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati;
 c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
 autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivita'
 produttiva o commerciale.
 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
 previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di
 previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
 autori drammatici".

 Art. 20.

 1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633, e'
 inserito il seguente:
 "Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
 legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di
 riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel
 caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore
 restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia
 previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento
 di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
 prezzo di vendita".

 Art. 21.

 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati.

 Art. 22.

 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633,
 inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
 "Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di
 difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione,
 osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
 approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti
 o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
 fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
 riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
 nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
 provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
 opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della
 pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
 procedura penale.
 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
 appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia
 agito uno dei partecipanti al reato.
 Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si
 applica anche:
 a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
 di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
 importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
 medesimi;
 b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari
 falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
 181-bis, comma 3, della presente legge.
 Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e'
 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
 cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
 produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
 per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
 decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
 effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
 digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
 trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
 stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
 soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
 imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
 2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire
 trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
 Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si
 applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia
 stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la
 denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
 consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita'
 illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
 di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di
 supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o
 destinati alla commissione dei reati.
 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
 organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis,
 comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".

 Art. 23.

 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono
 aggiunti i seguenti:
 "6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni
 tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai
 sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del
 medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso
 dovuto a norma dei commi 1 e 3.
 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis,
 ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
 corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga
 l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
 acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma 1
 dell'articolo 160-bis della legge 22 aprile 1941, n.633. Si applica
 altresi' il comma 2 dello stesso articolo 160-bis".
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La forbice si allarga

Un decreto legislativo appena pubblicato sulla G.U. ha inasprito le
sanzioni a carico dei duplicatori abusivi di programmi.

Rispetto alle multe finora previste (da 500 mila a 6 milioni) oltre alla
reclusione da tre mesi a tre anni, il nuovo decreto raddoppia quasi la
sanzione portandola da un minimo di un milione a un massimo di 10 milioni
di lire.

Nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravita' o se il software pirato
e' stato venduto su supporti contrassegnati dalla SIAE, la pena non potra'
essere inferiore a sei mesi di reclusione e a tre milioni di lire di multa,
contro un milione di lire finora previsti.

Un'altra innovazione introdotta dal nuovo decreto legislativo rende nulle
tutte le clausole contrattuali pattuite in violazione delle norme che
disciplinano il diritto ad utilizzare copie di programmi per elaboratori.

:-(

Si continua a voler inasprire le pene a fronte di una tecnologia che rende
sempre piu' facile lo scambio di informazioni.

La forbice continua ad essere sempre piu' larga cosicche' saranno sempre
piu' difficile e dolorosi i suoi tagli...

:-(