Legge 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416
(G. U. N. 67, 21 marzo 2001, Serie generale))

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
Art. 2 (Disposizioni sulla proprieta' delle imprese editrici ed in materia
di trasparenza)
Art. 3 (Modalita' di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria)

Capo II - Interventi per lo sviluppo del settore editoriale
Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale)
Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale)
Art. 6 (Procedura automatica)
Art. 7 (Procedura valutativa)
Art. 8 (Credito di imposta)
Art. 9 (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale)
Art. 10 (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri)

Capo III - Ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale
Art. 12 (Trattamento straordinario di integrazione salariale)
Art. 13 (Risoluzione del rapporto di lavoro)
Art. 14 (Esodo e prepensionamento)
Art. 15 (Fondo per la mobilita' e la riqualificazione professionale dei
giornalisti)

Capo IV - Semplificazione amministrativa
Art. 16 (Semplificazioni)

Capo V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 17 (Copertura finanziaria)
Art. 18 (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
Art. 19 (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)
Art. 20 (Disposizione finale)
Art. 21 (Disposizione transitoria e abrogazioni)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)

1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati
esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il
pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto
narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura,
purche' costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul
diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di
utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche
ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una
testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto,
altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47
del 1948.

Art. 2 (Disposizioni sulla proprieta' delle imprese editrici ed in materia
di trasparenza)

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle
persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata,
per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto
comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e
con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica,
radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla
comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a
queste ultime";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere
intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette
societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente
controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il
controllo e' definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'
dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette
condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro
degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere " sono soppresse;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita'
d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in
uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono
ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato
di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'.
Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".

Art. 3 (Modalita' di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria)

1. A decorrere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i
contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, e' aumentato a 4 miliardi di lire.

2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato
sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi
diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso un contributo pari
al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e
distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie
delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i
costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o
effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono
altresi' esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il
cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello
dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso il cui tribunale sono
registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente
comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il
contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale
ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto in
proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale)

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le
agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonche' il credito
di imposta di cui all'articolo 8.

Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale)

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di
credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato
"Fondo". Il Fondo e' finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati
da soggetti autorizzati all'attivita' bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel
bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto
sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui
all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 e' mantenuto fino al
completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per
le concessioni gia' effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai
sensi dell'articolo 7.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli
impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento
della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della
distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati
dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e
commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso
alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con
le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque,
superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i
progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in
conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata alle imprese che,
nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso
alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di
lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti
di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per
la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al
Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai progetti volti a
sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in
forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la
spesa per la realizzazione dei progetti e' ammessa in misura non eccedente
il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' le spese previste per il
fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento
degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale
del 90 per cento e' elevata al 100 per cento per le cooperative di cui
all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle
imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per
progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato appartenente
all'Unione europea.

10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento degli interessi
sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di
riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali e' riferito il finanziamento sono
liberamente concordati tra le parti.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001
e fino all'anno 2003, e' autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il
primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7
miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le
procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente
legge. Sono in particolare disciplinati le modalita' ed i termini di
presentazione o di rigetto delle domande, le modalita' di attestazione dei
requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la
documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento
del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di
decadenza dai benefi'ci, le modalita' di verifica finale della
corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro
congruita' economica, nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto.

14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui
agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione
della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo
restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 (Procedura automatica)

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede
mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano
cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefi'ci.
Sono altresi' ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di
presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati
l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed
il termine massimo di presentazione delle domande.

3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della
sola verifica della completezza e regolarita' delle domande medesime e
della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono
presentate contestualmente. La concessione del contributo e' integrale fino
a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di
insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le
domande, la disponibilita' residua e' ripartita proporzionalmente al costo
dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate
contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle
ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, e' dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto
beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme eventualmente gia'
percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 9,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del
progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli
estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature
acquistati, nonche' la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto
al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la
corrispondenza degli investimenti alla finalita' del progetto, nonche' la
congruita' dei costi sostenuti.

6. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato in corrispondenza
delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria
all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su
richiesta dell'impresa, puo' essere effettuata la corresponsione del
contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento
dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7 (Procedura valutativa)

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede
mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi
organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti
caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva
dell'istituto finanziatore; il finanziamento puo', comunque, essere ammesso
a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefi'ci.
Sono altresi' ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data
di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il
termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle
domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa
proponente e dell'iniziativa in base ai quali e' effettuata la valutazione
ai fini della concessione del contributo.

3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla
tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza
degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validita'
tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e' valutata con
particolare riferimento alla congruita' delle spese previste, alla
redditivita', alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo
aziendale.

4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo e' disposta sulla
base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 5, comma
13. La composizione del Comitato e' effettuata in modo da assicurare la
presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle
emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei
giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di
cui al presente comma e' soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

5. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato in corrispondenza
delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria
all'istituto di credito. Dalla prima quota e' trattenuto, a titolo di
cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione
concessa, la cui erogazione e' subordinata alla verifica della
corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base
della documentazione finale della spesa stessa.

6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia
dell'intervento e su richiesta dell'impresa, puo' essere effettuata la
corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli
interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. E', in ogni
caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo
concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo,
sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non
inferiore alla somma da erogare.

Art. 8 (Credito di imposta)

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il
31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture
situate nel territorio dello Stato, e' riconosciuto, a richiesta, secondo
le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento
del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui
l'investimento e' effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta
successivi.

2. Gli investimenti per i quali e' previsto il credito di imposta di cui al
comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati
esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua
italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonche' prodotti
editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti,
congiuntamente o disgiuntamente:
1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e
l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di
composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio,
teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti
di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonche' il
processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di
trasmissione e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu'
unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a
mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate
al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo,
misura e trasporto;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o
piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati,
gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi
elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico,
alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla
gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al
collaudo dei prodotti lavorati, nonche' al sistema gestionale,
organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle
attivita' produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3),
4) e 5).

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile, puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non e'
rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile fino al quarto
periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalita' di
attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di
monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la
trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonche'
specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefi'ci e di
applicazione delle sanzioni.

Art. 9 (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale)

1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali un
fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai
contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attivita' di produzione,
distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato
valore culturale, nonche' per la loro diffusione all'estero.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti
editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione
di prodotti editoriali italiani all'estero.

3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonche' i criteri e le
modalita' di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati
con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti
alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.

4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo
comma:
a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali
che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico e'
inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la
ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie,
caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle
opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.

5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4
sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, a decorrere
dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Art. 10 (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)

1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e
radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo
dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni.

Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio
nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da
questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun
esemplare o su apposito allegato.

2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e
con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una
percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del
comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata
per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con
metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con
illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in
forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno
sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro
venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito
di rapporti associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che
puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale,
nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di
ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed
universita', i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere,
fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla
somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui
al comma 2 non puo' superare il 5 per cento.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita'
dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo
e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al
comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.

9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando
l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali
consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 12 (Trattamento straordinario di integrazione salariale)

1. All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli
impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di
agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause
indicate nella norma citata.";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure
previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del
trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali
consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro
mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli
3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164".

Art. 13 (Risoluzione del rapporto di lavoro)

1. L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 36. - (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I dipendenti delle
aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi
occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per
dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione
salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle
normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita'
di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennita' pari a quattro
mensilita' di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono
esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".

Art. 14 (Esodo e prepensionamento)

1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 37. - (Esodo e prepensionamento).
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei
dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, e' data facolta' di
optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di
pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 360
contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo
35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla
presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare
superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle
imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo
anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di
anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del
requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del
regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale
24 luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b)
del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che
abbiano compiuto i sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i
sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma restando la
non superabilita' del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono
ammessi a fruire dei benefi'ci i giornalisti che risultino gia' titolari di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme
sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi
assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino
alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al
giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la
gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di
anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni
lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla
Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita'
separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a
quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente
articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione
di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e'
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione".

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo,
dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore
antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente
articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici
dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano
stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle
causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416
del 1981.

Art. 15 (Fondo per la mobilita' e la riqualificazione professionale dei
giornalisti)

1. E' istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilita' e la
riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione
e l'editoria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato ad effettuare interventi di
sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonche'
da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le
dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle
imprese di appartenenza.

3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma
2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianita' aziendale
di servizio di almeno cinque anni.

4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi,
anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la
propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attivita'
informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni
progetto e' contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria,
diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati
in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei
requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della
presente legge. E' erogata a ciascun giornalista una indennita' pari a
diciotto mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per
il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore
dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno e'
contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto.
E' erogata altresi' a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di
lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennita' pari a dodici
mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza.

5. Per le finalita' di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001
e fino all'anno 2005, e' autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi
annue.

Capo IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16 (Semplificazioni)

1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli
obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
L'iscrizione e' condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 32,7 miliardi per l'anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l'anno 2002
e in lire 89,5 miliardi per l'anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2
miliardi per l'anno 2001, lire 41,6 miliardi per l'anno 2002 e lire 36
miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e
quanto a lire 9,5 miliardi per l'anno 2001, lire 20,5 miliardi per l'anno
2002 e lire 53,5 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 18 (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e'
sostituito dai seguenti:
"2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al
comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non puo' comunque superare
il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente
ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con
esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative
editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno treanni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei
costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli
utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi
successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad
almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali
e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente
articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della
diffusione complessiva e' concentrata in una sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente
articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i
contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra
quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla
media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi,
di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del
capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi
scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f)
e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi
gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono
concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a
condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali
imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione
di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello
Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per
quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai
periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui
all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416".

Art. 19 (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
"e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorita' di vigilanza, su
richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da
devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del
territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti
utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno
della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei
giornali quotidiani nelle scuole".

Art. 20 (Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del
comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate
dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo
3 della medesima legge.

Art. 21 (Disposizione transitoria e abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di
comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le tirature
dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da
parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54.
Detta commissione continua ad esprimere pareri sull'accertamento della
diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti
dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto
salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5
della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
05.04.01