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DATI ANAGRAFICI: RIMANE POSSIBILE LA CONSULTAZIONE PER VIA TELEMATICA DA PARTE 
DELLE FORZE DELL'ORDINE
La legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per 
via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine.
Lo ha stabilito il Garante in risposta ad una nota inviata da un'Amministrazione 
comunale sullo schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte 
della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione 
del Comune. 
L'Autorita' ha precisato che la legge sulla protezione dei dati personali prevede 
un regime particolare per le amministrazioni pubbliche, alle quali e' consentito 
comunicare e diffondere dati personali ad altre amministrazioni pubbliche solo 
se esiste una norma di legge o di regolamento che preveda tale comunicazione o 
diffusione o, in via residuale, quando la comunicazione e la diffusione siano 
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Nel caso sottoposto, la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) 
regola in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli 
appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere 
direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche 
mediante terminali.
La convenzione che il Comune intende stipulare, ha affermato l'Autorita', appare 
sostanzialmente conforme alla legge sulla privacy, ma deve essere corretta 
riguardo alla designazione del Comando dei Carabinieri quale soggetto 
responsabile del trattamento dei dati.
La consultazione dei dati anagrafici, infatti, e le ulteriori operazioni di 
trattamento effettuate dal Comando dei Carabinieri sono effettuate non per conto 
o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali. 
Per tali operazioni, l'Arma svolge un ruolo di "titolare" del trattamento ed e' 
tenuta a rispettare autonomamente le sole disposizioni indicate nell'art.4 della 
legge n.675 del 1996 e non anche quelle relative alla nomina del responsabile.
In base al D.P.R. n.223 del 1989, il Comando ha, pero', l'obbligo di comunicare 
all'ufficiale dell'anagrafe le generalita' e gli estremi del personale abilitato 
alla consultazione telematica.