Roma, 28 gennaio 1995

"L'azienda non puo' in alcun modo interferire nell'accertamento della
malattia professionale di un proprio dipendente".

Cosi' recita la sentenza del Consiglio di Stato pronunciandosi contro il
ricorso presentato contro l'Inail dalla Tioxide Europe di Grosseto, ditta
produttrice di biossido di titanio.

A giustificare la sentenza una sentenza della Corte costituzionale del '73
che ha riconosciuto il "diritto del lavoratore alla riservatezza" come une
dei diritti "inviolabili dell'uomo", lo Statuto dei lavoratori (legge 300
del '70) che vieta gli accertamenti del datore di lavoro sulla "idoneita',
e infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente", la legge
155/'81 che ha stabilito che al datore di lavoro "debba pervenire solo il
certificato di prognosi e non quello di diagnosi", ed infine la lagge
135/'90 che vieta "lo svolgimento di indagini per accertare nei dipendenti
o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro" l'esistenza di "uno stato di sieropositivita'".