DPR 5 agosto 1966, n. 1214 
 (Gazz. Uff., 18 gennaio, n. 15)
 Nuove norme sulle concessioni di 
 impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori
 
 
 Articolo 1. Stazioni di radioamatori.
 L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle
 stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori e' soggetta
 alle norme del presente regolamento.
 L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio
 chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di
 apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico
 riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di
 istruzione individuale.

 Articolo 2. Patente di operatore di radioamatore.
 Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di
 radioamatore, di cui al successivo art. 4, e' necessario che il
 richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2)
 che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e
 telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a
 Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di
 cui al successivo articolo 3.
 Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli
 aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti
 ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano
 oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi
 effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.
 Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della
 patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le
 generalita' del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo
 delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed
 il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:
 a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;
 b) una marca da bollo del valore prescritto;
 c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente
 le generalita' ed il domicilio del richiedente.
 Tale documento puo' essere anche esibito in visione personalmente
 dal richiedente stesso.
 I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli
 esami.
 Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli
 aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame
 al sensi del secondo comma del presente articolo.

 Articolo 3. Esami.
 Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di
 operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di
 maggio e ottobre di ogni anno.
 Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale
 per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle
 telecomumcazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo
 costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo,
 che assumera' le funzioni di presidente, da un funzionario
 postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del
 Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto
 dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.
 Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle
 Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e
 Enti di appartenenza.
 Gli esami consisteranno:

 - in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di
 tempo, su un questionario composto da una o piu' domande sulle
 questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di
 esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il
 programma di cui all'allegato 1;
 - in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica
 auricolare in codice Morse alla velocita' di 40 caratteri al minuto.

 Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli
 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
 n. 686, per la parte applicabile.
 Durante la prova scritta non e' consentita la consultazione di alcun
 testo o pubblicazione.
 Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita
 dal candidato dovra' essere facilmente leggibile e la trasmissione
 telegrafica dovra' risultare regolare.
 Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi,
 agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.


 Articolo 4.Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
 radioamatore.
 Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
 radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e
 le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di
 amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al
 successivo art. 5.
 La concessione e' attestata, per i singoli, dal rilascio della
 licenza di radioamatore (allegato 3).
 Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime
 di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore,
 consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt.
 Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di
 radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte
 pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni -
 Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei
 Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:
 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e, per i
 minori che abbiano superato il 16 anno, nome di chi esercita la
 patria potesta';
 2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere
 installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello
 stabilimento militare per i militari in servizio permanente che
 abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorita' militare;
 3) indicazione della classe di licenza richiesta.
 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in
 corso;
 b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di
 cui al successivo art. 7;
 c) attestazione del versamento della prescritta tassa di
 concessione governativa;
 d) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle
 competenti autorita' da parte di chi esercita la patria potesta', di
 consenso e di assunzione delle responsabilita' civili connesse
 all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;
 e) certificato di residenza, o attestazione delle competenti
 autorita', dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del
 richiedente:
 f) per i militari in servizio permanente che intendano installare
 la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della
 competente autorita' militare;
 g) una marca da bollo del valore prescritto.

 Articolo 5. Rilascio della concessione.
 La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di
 radioamatore e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 1) cittadinanza italiana;
 2) eta' non inferiore agli anni 16;
 3) buona condotta morale e civile;
 4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art.2;
 5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.
 La concessione non puo' essere accordata a coloro che abbiano
 riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato, per
 diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con abusi nella
 attivita' di radioamatore, ancorche' sia intervenuta sentenza di
 riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva
 della liberta' personale superiore a tre anni per delitto colposo,
 salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
 La concessione non sara' accordata inoltre a chi sia stato
 dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi
 sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza o sia stato
 sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui
 al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o piu'
 Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finche'
 durino gli effetti dei relativi provvedimenti.
 La concessione non sara' neppure accordata a chi sia appresentante
 di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in
 rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere.
 La concessione potra' essere negata quando ostino ragioni tecniche e
 quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente
 affidamento per il legittimo uso della stazione.
 Il diniego dovra' essere, in ogni caso, motivato.
 I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal
 Ministero dalle poste e delle telecomunicazioni.

 Articolo 6.Concessioni speciali.
 Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed
 esercizio di stazioni di radioamatori possono essere accordate:
 1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
 statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che
 ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione,
 il quale attestera' la qualifica della scuola e dell'istituto;
 2) a scuole e corsi di istruzione militare.
 Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore
 responsabile dell'esercizio della stazione, di eta' non inferiore agli
 anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e
 degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio
 della concessione di impianto ed esercizio di stazione di
 radioamatore.

 Articolo 7.Canori di esercizio - Tassa di concessione
 governativa.
 L'efficacia delle licenze di radioamatore e' subordinata al
 versamento del canone annuo di esercizio e della tassa annuale di
 concessione governativa di cui al n. 229 della tabella allegato a) al
 decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e
 successive modificazioni.
 Il canone annuo di esercizio e di L. 3000 (tremila) per la prima
 classe di licenza, di L. 4000 (quattromila) per la seconda classe e
 di L. 6000 (seimila) per la terza classe.
 Le attestazioni di versamento dei tributi suddetti devono essere
 rimesse al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale
 provvedera' all'invio agli interessati della marca annuale di
 convalida della licenza.
 In caso di mancato versamento dei tributi stessi, o di uno solo di
 essi, l'efficacia della licenza rimane sospesa fino alla data del
 versamento. Qualora questo venga effettuato posteriormente al 30
 giugno, il canone di concessione e' ridotto alla meta'.
 I canoni di esercizio saranno integralmente acquisiti al bilancio
 di entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle
 telecomunicazioni.

 Articolo 8 Nominativo.
 A ciascuna stazione di radioamatore sara' assegnato dal Ministero
 delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sara'
 riportato sulla licenza e non potra' essere modificato che dal
 Ministero medesimo.
 Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie
 tecniche e' fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o
 contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.
 Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
 delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di
 nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo
 riceventi da parte dei propri iscritti.

 Articolo 9 Norme tecniche.
 Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si
 riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono
 uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)
 nonche' alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero
 delle poste e delle telecomunicazioni potra' eventualmente stabilire:
 a) il radiotrasmettitore dovra' essere munito di stadio pilota; la
 tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso
 superiore a 0,05%;
 b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del
 trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella
 rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di
 amperometro o voltmetro per la misura di detta potenza;
 c) non e' consentita l'emissione di onde smorzate.
 Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di
 radioamatore, nonche' le classi di emissione permesse su ciascuna
 banda, sono le seguenti:
 XTAB
 kHz da 3.613 a 3.627 A1, A3, A3a, A3b (solo modulazione di
 kHz da 3.647 a 3.667 ampiezza con profondita' di modulazione
 kHz da 7.000 a 7.100 non superiore al 100% e con una fre-
 kHz da 14.000 a 14.350 quenza massima di modulazione di
 kHz da 21.000 a 21.450 3500 p/s).
 kHz da 28.000 a 29.700
 MHz da 144 a 146 Sulle bande di frequenza superiori a 20
 MHz da 21.000 a 22.000 MHz sono consentite anche emissioni di
 classe A2, e modulate in frequenza con
 indice di modulazione non superiore a
 0,7. Sulle bande di frequenza superiori
 a 140 MHz sono consentite anche emis-
 sioni modulate in frequenza con indice
 di modulazione non superiore a 5. Nella
 banda di frequenza 21.000 - 22.000 MHz
 sono consentite anche emissioni ad
 impulsi.
 Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
 modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza
 assegnate per l'esercizio delle stazioni di radioamatore, sia le
 classi di emissione consentite su ciascuna banda;
 d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni
 parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;
 e) non e' consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello
 stadio finale del trasmettitore sempreche' non siano previsti
 accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;
 f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere
 usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le
 interferenze dovute ai cliks di manipolazione;
 g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve
 essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;
 h) non e' consentita l'alimentazione del trasmettitore con
 corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere
 munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla
 fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in
 misura non superiore al 5%;
 i) ogni trasmettitore dovra' essere munito di apparecchi di
 misura, che permettano di controllare le condizioni di funzionamento
 degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata
 non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi
 alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la
 stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la
 misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla meta' di
 detta tolleranza.

 Articolo 10 Norme di esercizio.
 a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto
 in conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e con
 l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale
 delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
 b) E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di
 persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona
 munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilita' civile
 del titolare della stazione.
 In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui
 si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione
 medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.
 c) Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre
 stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con
 stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti
 Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.
 d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande
 di frequenza previste dall'art. 8, lettera c), del presente
 regolamento.
 e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono
 essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana,
 francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. E' ammesso
 l'impiego del <> e delle abbreviazioni internazionali
 previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
 f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di
 messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici
 e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro
 scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle
 telecomunicazioni.
 g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonche' ad
 intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovra' essere ripetuto
 il nominativo della stazione emittente.
 h) E' vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso,
 nonche' di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.
 i) E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che
 essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso e' vietato
 trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei
 messaggi involontariamente captati.
 l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al
 corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni
 relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le
 caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione),
 i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle
 conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte
 ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza
 spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le
 eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole
 cancellate siano leggibili.
 I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati
 dal radioamatore.
 I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero
 delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facolta' di
 richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri
 ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno
 solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima
 annotazione.
 m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di
 radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad un altro di
 uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal
 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 Articolo 11 Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di
 soccorso
 Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di
 soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:
 se la stazione e' situata in localita' sede di Comando della Marina
 militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo piu' rapido,
 immediatanotizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando
 quanto e' venuto a sua conoscenza e precisando altresi' l'ora e la
 frequenza di intercettazione del segnale;
 se la stazione non e' situata in localita' sede di un Comando della
 Marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando
 altra possibilita' di rapido collegamento con dette autorita', deve
 cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro
 radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il piu'
 vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficolta'. Ottenuto il
 collegamento gli trasmettera' le notizie intercettate ed invitera' il
 corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorita' militari o
 portuali.
 Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile,
 il radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorita' aeronautica
 - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione il SVH.
 In ogni caso, il radioamatore deve fare il possibile per continuare
 l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di
 soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.
 E' fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di
 informare le autorita' locali di pubblica sicurezza e militari di
 quanto venuto a loro conoscenza.

 Articolo 12.Sanzioni amministrative.
 In caso di inosservanza delle presenti norme - salva l'applicazione
 di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e
 delle telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti -
 l'Amministrazione provvedera' all'applicazione dei seguenti
 provvedimenti:
 1) sanzione pecuniaria da L. 5000 a L. 50.000, a seconda della
 gravita' dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la
 sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi
 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
 2) sospensione dell'attivita' di radioamatore fino a sei mesi.
 La sospensione sara' applicata nei seguenti casi:
 recidivita' in mancanze per cui e' stata irrogata una sanzione
 pecuniaria;
 omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine
 assegnato dall'Amministrazione;
 uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;
 concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di
 patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte
 dell'operatore;
 effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate;
 effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori
 delle bande assegnate ai radioamatori;
 esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura;
 in ogni altro caso in cui la gravita' dei fatti renda, a giudizio
 dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;
 3) revoca della concessione. La revoca sara' applicata nei
 seguenti casi:
 inosservanza della sospensione dall'attivita' di radioamatore
 disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai
 sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi
 articoli 14 e 15;
 grave recidivita' in mancanze per le quali sia stata irrogata la
 sospensione ai sensi del precedente n. 2);
 rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal
 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si
 trovano gli impianti;
 uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del
 precedente art. 7.

 Articolo 13. Validita' della concessione - Rinnovi.
 La validita' delle licenze di radioamatore ha termine con l'ultimo
 giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni
 dalla data del rilascio.
 Il rinnovo delle concessioni sara' accordato dal Ministero delle
 poste e delle telecomunicazioni con le modalita', le procedure e le
 limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
 L'avvenuto rinnovo verra' attestato con apposita annotazione apposta
 sulla licenza.
 Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima
 della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e gli
 allegati di cui al precedente art. 4. Non devono essere allegate le
 attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e
 del canone di esercizio qualora queste siano gia' state corrisposte
 per l'anno solare in cui avviene il rinnovo.

 Articolo 14.Sospensione dell'attivita' dei radioamatori -
 Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.
 Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni
 attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre
 necessita' determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni
 tecniche, potra', insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza
 indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni
 delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della
 Repubblica o su parti di esso.
 Lo stesso Ministero potra', in casi di pubblica calamita' o per
 contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le
 stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali
 collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del
 presente regolamento,

 Articolo 15.Sospensione, decadenza, revoca della concessione.
 La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore
 sara' sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato
 all'autorita' giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del
 precedente art. 5.
 La concessione potra' essere sospesa quando la denuncia sia stata
 presentata per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.
 La concessione decade di diritto quando il concessionario sia
 venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni
 di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il
 rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato
 per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.
 La concessione potra', inoltre, essere sospesa e revocata quando
 all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per
 giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia piu'
 sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.
 Il relativo provvedimento dovra' essere, in ogni caso, motivato.
 Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai
 sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente
 art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni.

 Articolo 16 Controllo sulle stazioni.
 I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere,
 in ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal
 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
 La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione
 e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della
 verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione e' in
 facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di
 procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che
 costituiscono la stazione. Il bloccaggio e', invece, obbligatorio nei
 casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui
 al primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto
 comma del precedente art. 15.
 Il relativo provvedimento potra' essere, comunque, revocato su
 domanda motivata dell'interessato.

 Articolo 17 Duplicazione.
 In caso di smarrimento, di distruzione, sottrazione della patente
 di operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito
 chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni, allegando:
 1) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e
 sottoscritta dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario
 comunale o al funzionario del Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni, competente a riceverla, attestante la sorte del
 documento;
 2) una marca da bollo del valore prescritto;
 3) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata,
 nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.

 Articolo 18 Disposizioni transitorie e finali.
 Le licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai
 richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, che siano titolari
 di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in
 vigore del presente regolamento.
 Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598
 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201
 sono abrogati.

 Allegato n. 1

 Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento
 della patente di operatore di stazione di radioamatore.

 A) Elettrologia ed elettrotecnica.
 Carica elettrica - Campo elettrico - Capacita' elettrica e
 condensatore: unita' di misura delle capacita' - Differenza di
 potenziale - Forza elettromotrice e relativa unita' di misura -
 Corrente continua: unita' di misura della corrente - Legge di Ohm -
 Resistenza elettrica: unita' di misura delle resistenze - Effetti
 della corrente elettrica - Pila ed accumulatore - Induzione
 elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza -
 Correnti alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore
 medio, valore efficace.
 Legge di Ohm per la corrente alternata, sfasamento fra tensione e
 corrente, potenza apparente, reale, fattore di potenza.
 Correnti non sinusoidali: componenti armoniche.
 Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione
 - Norme di soccorso.
 Trasformatori elettrici.
 Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltmetri per
 corrente continua e per corrente alternata - Wattmetri.
 B) Radiotecnica - Telegrafia - Telefonia.
 Resistenza, induttanza e capacita' concentrate - Resistenza,
 induttanza e capacita' distribuite - Comportamento dei circuiti
 comprendenti resistenze, induttanze e capacita' al variare della
 frequenza.
 Risonanza elettrica - Risonanza serie e parallelo di un circuito -
 Risonanza di due circuiti accopiati.
 Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve
 caratteristiche - Impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature
 radioelettriche trasmittenti e riceventi. Raddrizzatori -
 Semiconduttori - Transistori.
 Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei
 trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e delle relative
 antenne.
 Tipi di emissioni radioelettriche.
 Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde
 elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.
 Ondametri
 Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono -
 Telefono - Altoparlante.
 C) Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
 Art. 1. - Definizioni: Servizio d'amatore - frequenza assegnata ad
 una stazione - tolleranza di frequenza - larghezza di una banda
 occupata da una emissione - potenza di un radiotrasmettitore.
 Art. 2. - Designazione delle emissioni - classi di emissione -
 larghezza di banda - nomenclatura delle bande di frequenza.
 Art. 3. - Norme generali per l'assegnazione e l'impiego delle
 frequenze.
 Art. 5. - Ripartizione delle bande di frequenza - divisione del
 mondo in regioni - bande di frequenza assegnate ai radioamatori nelle
 regioni 1, 2, 3.
 Art. 12. - Caratteristiche tecniche degli apparati e delle
 emissioni.
 Art. 13. - Controllo internazionale delle emissioni.
 Art. 14. - Disturbi e prove.
 Art. 15. - Procedura contro i disturbi.
 Art. 16. - Rapporti sulle infrazioni.
 Art. 17. - Segreto.
 Art. 18. - Licenze.
 Art. 19. - Sez. seconda. Attribuzione delle serie internazionali -
 assegnazione degli indicativi di chiamata.
 Art. 41. - Stazione d'amatore.
 Appendice 13 - Abbreviazioni e segnali diversi da usare nelle
 comunicazioni radiotelegrafiche - Codice <>.