Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
Le regole della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.)
di cui
all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme
di tutela del diritto d'autore

(GU n. 194, 22 agosto 2001, serie generale)

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno

Art. 3. Collocazione del contrassegno

Art. 4. Rilascio del contrassegno

Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

Art. 7. Casi particolari



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio

1942, n. 1369;

Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come

introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3,
4, e 6;

Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto
2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le
dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da
apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis
prodotti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge,
nonche' la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della
Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di
entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche' conformi
alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del
diritto d'autore.

Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e' stato
richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione del supporto alla
vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione
industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non contenere
l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1.
In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al
produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che
consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati
identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Art. 3. Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del supporto
in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non
poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita l'apposizione
del contrassegno sui supporti medesimi.

3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono sempre
considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la sua
destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla
commercializzazione.

4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti,
la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro
esterno della confezione.

Art. 4. Rilascio del contrassegno

1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione
della richiesta degli interessati.

2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la
liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati
relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai
titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di
avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del
richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la documentazione comprovante
l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da
vidimare.

3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un massimo di
trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti
motivi:

 a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,
 circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
 b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
 richiedente;
 c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per
il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di
rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione all'interessato
nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. puo' altresi'
rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di
uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche' per la
mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista
dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel
caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni
il rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.

6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per
l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione
dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con
ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E.

7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i tempi
e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con
riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in
accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il
rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta
giorni successivi all'importazione dei supporti.

Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della
legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per
elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

 a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
 applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in
 serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante
 collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti
 magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory
 card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto
 su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta
 mediante personal computer;
 b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
 apparati specifici per videogiochi, quali playstation o
 consolle comunque denominati, ed altre applicazioni
 multimediali quali player audio o video.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente
regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti
applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario,
destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da
parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o
accademico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per
elaboratore ovvero multimediali:

 a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
 contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
 preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
 b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il
 suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
 c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
 conseguente installazione sul personal computer dell'utente
 attraverso server o siti Internet se detti programmi non
 vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi
 dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;
 d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
 funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
 (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
 risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
 software gia' installato;
 e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
 sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi
 GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati
 audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi
 in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
 confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
 al funzionamento degli stessi;
 f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
 sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione
 e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero
 alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se
 con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
 esclusivamente al funzionamento degli stessi;
 g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
 gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di
 misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti
 in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
 stessi;
 h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
 per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
 n. 104.

4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente
incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori
e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali
fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela della proprieta'
intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere l'assenso
della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga sostituita da
apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta
oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla
S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno,
anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di
supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la
legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui
all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata
dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita' della
tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

 a) definizione sintetica della tipologia di prodotto
 informatico;
 b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
 c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
 dell'importatore;
 d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato
 quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
 e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita,
 noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
 f) codice identificativo del prodotto;
 g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo
 anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile
 direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante
 cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione,
 ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della
 confezione (incluso con le medesime modalita' di cui sopra in
 uno dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel
 programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento
 di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile
 dei dati del possessore, creazione di codice di accesso,
 marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo
 "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave
 (password) univoca, etc.).

4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono
accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti
diritti di autore.

5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un
programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di
eventuali allegati e di un esemplare del supporto commercializzato,
almeno dieci giorni prima della data di immissione in commercio o di
importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere
effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di ricevimento da
parte della S.I.A.E.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine
di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata
legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente
impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi,
cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non
eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo
riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel
periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto
2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono
presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine
di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni
caso e' attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di tutti gli
obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia
di diritto d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E.
Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la
S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18
agosto 2000, n. 248.

Art. 7. Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione
fortuita di contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata
la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo
contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri
elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita
riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E.
sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel
corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la
S.I.A.E. provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto
l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il
controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione
sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel
rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per
finalita' esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla
propria attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti
siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a
fine di lucro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.