SENTENZE RELATIVE ATTIVITA' SIAE

L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che
prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il
suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e,
in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si
applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le
diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono  attraverso
"immagini in  movimento". Sono  esclusi dall'ambito di tutela della
norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in
movimento.
Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204
Dir. autore 1999, 489
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla
Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla
menzionata societa' in forza di accordi con societa' di autori di altri
Paesi) costituisce illecito civile se effettuata in difetto di
autorizzazione e  con  diniego di corresponsione del dovuto compenso.
A tal fine non rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle
trasmissioni  radiotelevisive su  scala  locale  e sono manifestamente
infondate le questioni d'illegittimita' costituzionale con riferimento
alla posizione della Siae ed alla liberta' di pensiero e di
manifestazione artistica (Corte cost., ord., 23 marzo 1988, n. 361).
Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388
Giust. civ. Mass. 1999, 88 Dir. autore 1999, 470
La Siae e' legittimata ad agire con ogni mezzo per la tutela degli
interessi degli autori in virtu' di uno specifico mandato e del
riconoscimento di cui all'art. 180 legge sul diritto d'autore.
Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388
Dir. autore 1999, 470
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una
norma penale  in  bianco in quanto  il  precetto e' gia'
compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua
integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella
legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
E' legittimo  il  sequestro  probatorio di  CD Rom  contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653
In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti
audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la
vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro
della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e
rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n.
633 e successive modifiche.
Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746
Cass. pen. 1999,3226 (s.m.)
In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di
musicassette  prive di  marchio della  Siae non  e' stato
depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale
decreto,  con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941,
contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a)
e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981,
n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni
penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto
d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171
ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369.
Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316
Cass. pen. 1999,3221 (s.m.)
In tema di Iva, la dichiarazione di opzione per il regime normale di
applicazione dell'imposta, in sostituzione di quello forfettario,
prevista per le imprese esercenti attivita' di spettacolo dall'art. 74,
comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo modificato dall'art.
30, comma 4, del d.l. n. 46 del 1976, conv. in l. 10 maggio 1976 n. 249),
si configura come un autonomo atto di dichiarazione di volonta' (che il
contribuente e' tenuto a sottoscrivere perche' si producano gli  effetti
voluti), di carattere recettizio (dovendo l'atto essere diretto
all'Ufficio Iva), e che deve risultare da una dichiarazione espressa (anche
se non necessariamente mediante formule sacramentali) del contribuente. A
tale dichiarazione non puo' essere equiparata quella di inizio
dell'attivita', diretta alla Siae, ne' in tal caso e' applicabile la
sanatoria di cui all'art. 5 l. 12 dicembre 1980 n. 882, atteso che
condizione per l'operativita' di detta sanatoria e' che l'ufficio
incompetente, cui e' stata fatta la dichiarazione, appartenga allo
stesso ordine dell'ufficio provinciale dell'imposta sul  valore
aggiunto,  competente a  ricevere  la dichiarazione di opzione per
l'applicazione dell'imposta nel modo normale.
Cassazione civile sez. I, 2 marzo 1999, n. 1733
Giust. civ. Mass. 1999, 466
E' legittimo  il  sequestro  probatorio  di CD Rom  contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653
Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della
Siae ha natura di contratto collettivo aziendale, onde la relativa
interpretazione e' rimessa al giudice di merito ed e' censurabile in
sede di legittimita' solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza di merito che, interpretando l'art. 95 del Regolamento
disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della Siae, aveva
ritenuto che i criteri previsti per l'individuazione degli elementi
retributivi da porre a base del t.f.r. divergessero da quelli
previsti dalla legge, nonostante una sostanziale identita' di formulazione,
ed aveva percio' escluso dalla base di calcolo del t.f.r. il compenso
per lavoro straordinario, ancorche' prestato con continuita' e regolarita').
Cassazione civile sez. lav., 9 aprile 1999, n. 3489
Giust. civ. Mass. 1999, 800
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
La legge sul diritto di autore attribuisce all'autore il diritto
esclusivo di registrare e riprodurre l'opera su dischi o supporti
analoghi e di diffonderli mediante l'impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza. Il fatto della registrazione e riproduzione
autorizzata dell'opera non sottrae all'autore il diritto esclusivo di
radiodiffusione dell'opera cosi' registrata. E' pertanto, necessario il
consenso dell'autore o, per esso, della Siae.
Tribunale Roma, 16 settembre 1998
Dir. autore 1999, 478 nota (FABIANI)
Il  produttore o l'importatore di supporti o di apparecchi di
registrazione che sia tenuto a pagare alla Siae il compenso dovuto agli
autori ed ai produttori delle opere riprodotte per uso personale e senza
scopo  di lucro dagli acquirenti dei supporti e degli apparecchi di
registrazione e' tenuto ad effettuare il rendiconto sulla  base del
principio  che,  chiunque svolga  attivita' nell'interesse di altri,
deve portare a conoscenza di questi secondo il principio di buona fede gli
atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui
scaturiscano partite di dare e avere.
Corte appello Milano, 29 dicembre 1998
Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA)
Poiche' l'obbligazione stabilita a carico dei produttori e degli
importatori di supporti ed apparecchi di registrazione ha per oggetto il
pagamento di una quota fissa del prezzo di vendita al rivenditore dei
prodotti in questione, la vendita suddetta rappresenta non solo il
negozio giuridico idoneo alla determinazione quantitativa del compenso
da corrispondere alla Siae ma anche il fatto generatore dell'obbligo, in
quanto rende attuale l'obiettiva destinazione dei supporti e  degli
apparecchi di registrazione alla riproduzione privata per uso personale
alla quale e' collegata l'obbligazione del pagamento. Conseguentemente deve
considerarsi legittimo il fatto che la  Siae  abbia unilateralmente
determinato termini congrui per l'adempimento sia con riguardo
all'invio dei rendiconti (15 giorni successivi  alla conclusione di ogni
trimestre solare) sia con riguardo al pagamento effettivo (15 giorni
successivi al ricevimento della fattura).
Corte appello Milano, 29 dicembre 1998
Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA)
Il  prelievo sul prezzo di vendita di supporti e apparecchi di
registrazione e' destinato ad attribuire ad autori e produttori delle opere
riprodotte un compenso quale corrispettivo dell'utilizzazione economica
delle loro opere mediante la riproduzione privata per uso personale e
senza scopo di lucro. La Siae, alla quale il compenso e' corrisposto  dai
produttori ed importatori dei supporti e degli apparecchi di
registrazione per essere successivamente ripartito fra gli aventi  diritto
e' incaricata e mandataria "ex lege" alla riscossione ed in tale
qualita' ha capacita' rappresentativa e di agire in giudizio.
Corte appello Milano, 29 dicembre 1998
Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA)
La  condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei
contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l.
n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in
questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie,
l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione
del bene tutelato contenuta nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e
successive  modificazioni  e' configurabile nel caso di
radiodiffusione  di composizioni musicali, su qualsiasi supporto
fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935
Riv. pen. 1999, 190
Il precetto dell'art. 117  ter lett. c) della legge sul diritto
d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente
delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma
legislativa  o regolamentare  operato  dall'articolo e' finalizzato
esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La
norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato
con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171
bis della legge.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393
In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il
legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile
1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il  corpo
normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la
struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente
la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di
esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato
con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova,
pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente
sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati
dalla Siae.
Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511
Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.)
In tema di tutela del diritto di autore, il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685,
nel riordinare la materia, inserisce nella l. 22 aprile 1941 n. 633, l'art.
171 ter, facendo, per altro, implicito riferimento al regolamento di
esecuzione di cui al r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne
gli estremi e, poiche' il predetto regolamento, all'art. 12, prevede
l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono
recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra indicato art. 171
ter, come introdotto dall'art. 17 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, la
condotta di colui che pone in vendita o noleggia,  tra  l'altro,
videocassette  prive  del prescritto contrassegno Siae. (Nella
fattispecie, la Corte ha escluso che la norma fosse inapplicabile  in
quanto priva di regolamento di esecuzione).
Cassazione penale sez. II, 4 dicembre 1998, n. 332
Giust. pen. 1999,II, 502
Il furto di biglietti rilasciati e vidimati dalla Siae non integra il
presupposto dell'imposta sugli spettacoli e non origina, pertanto, alcuna
obbligazione tributaria.
Tribunale Bologna, 22 luglio 1998
Giur. it. 1999, 206
Il  giudice di merito, chiamato a verificare se l'attivita' di
accertamento sia svolta da un agente c.d. interno dipendente della Siae,
nel contesto di un unico rapporto di lavoro subordinato, non puo'
prendere in considerazione elementi marginali, sussidiari e di per se'
non decisivi circa l'esatta qualificazione del rapporto, omettendo di
esaminare la contrattazione collettiva in subiecta materia e non
effettuando una penetrante e puntuale indagine sulla esplicazione  in
concreto dell'attivita'  di  lavoro  prestata, rapportandola ai
requisiti  essenziali  del rapporto  di lavoro subordinato che
consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo,
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e nello stabile
inserimento  del lavoratore nell'organizzazione aziendale,  senza,
comunque,  prescindere  dal "nomen iuris" del rapporto attribuito dalle
parti o ricavabile dalla contrattazione collettiva.
Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464
Giust. civ. 1999,I,1485 osservazione (POSO)
L'agente mandatario della Siae (Societa' italiana autori ed editori) in
cui favore siano stati versati i contributi all'Enasarco (il cui
trattamento previdenziale, istituito in attuazione degli accordi
economici collettivi del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 per la
disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, ha
assunto natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito dalla
l. 22 luglio 1966 n. 613, in base a quanto previsto dall'art. 29, comma
2, di questa legge) ha diritto, nel concorso dei previsti requisiti, alla
relativa pensione di anzianita' anche se non iscritto nel ruolo degli
agenti e rappresentanti di commercio, poiche' non sussiste  alcuna
correlazione tra  questa  iscrizione  e quella all'Enasarco, come del
resto confermato dall'art. 2, comma 3 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. in
l. 28 novembre 1996 n. 608, che, senza richiedere l'iscrizione degli
interessati a detto ruolo, prevede la salvaguardia delle posizioni
assicurative costituite dalla Siae in favore dei propri mandatari presso
l'Enasarco in atto alla data del 30 giugno 1983. (Fattispecie relativa a
contribuzione per il periodo 1966 -1986).
Cassazione civile sez. lav., 13 marzo 1998, n. 2760
Giust. civ. Mass. 1998, 582
Costituisce violazione del diritto di autore e del diritto del
produttore fonografico l'utilizzazione a fini di pubblicita' e senza previo
consenso,  di  un  supporto fonografico  contenente opera protetta. Il
consenso deve essere richiesto anche se la pubblicita' e' fatta a favore
della stessa emittente televisiva. L'autorizzazione data dalla Siae in base
al generale contratto di radiodiffusione per l'utilizzo delle opere del
repertorio ad essa affidato non comprende l'uso di brani musicali a fini
di pubblicita', anche se trattasi di pubblicita' occulta  e/o se
effettuata non per conto terzi ma nell'interesse  della stessa
emittente  (questa,  nella specie, pubblicizzava i propri programmi al
fine di accrescerne l'audience).
Corte appello Milano, 14 aprile 1998
Dir. autore 1998, 512
La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il
contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter
della legge  sul  diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto
dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma,
al regolamento  di esecuzione della legge deve intendersi riferito al
regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942.
Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880
Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen.
2     -Conforme-
Tribunale Torino, 8 novembre 1997
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.)     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511
Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e'
configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata
radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza
il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la
S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella
sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto  di
radiodiffusione dell'esecuzione  dell'opera senza autorizzazione,  ha
affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore
autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera
ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di
radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione
o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera
dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere
esercitato dai terzi).
Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431
Riv. pen. 1998, 753
La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni
ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633
impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo
regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che
non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non
corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta
nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Ced Cassazione 1998
Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti
pubblici non hanno valore normativo sicche' in sede di legittimita' sono
denunciabili - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - soltanto per violazione
o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e
ss. c.c. (Fattispecie in tema di statuto del Fondo pensioni della Siae).
Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 1998, n. 10581
Giust. civ. Mass. 1998,2171
In tema di interpretazione della disciplina collettiva, cui e' da
equiparare sostanzialmente il regolamento per il personale di un ente
pubblico economico (nella specie la Siae), la comune volonta' delle parti
dev'essere desunta non gia' attraverso la ricostruzione della volonta'
degli stipulanti, bensi' in funzione di cio' che nelle clausole appare
obiettivamente voluto, sicche' l'elemento letterale del contratto e' il
primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune
intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con conseguente
preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici  quando
l'individuazione  di  essa sia consentita da espressioni testuali
sufficientemente chiare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza
di merito che, a norma dell'art. 95 del regolamento del personale della
Siae, ha ritenuto la computabilita' del lavoro straordinario prestato
continuativamente nel trattamento di fine rapporto).
Cassazione civile sez. lav., 13 giugno 1998, n. 5935
Giust. civ. Mass. 1998,1315
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve
considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato
consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo,
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve
estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili
anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio  di un'assidua
attivita' di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attivita'
lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione
aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come
l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attivita'
lavorativa, hanno carattere sussidiario  e  sono  utilizzabili, ai
fini  della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato,
specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi
univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione; la valutazione cosi'
operata dal  giudice di merito e' censurabile in sede di
legittimita' limitandosi alla determinazione dei criteri astratti e
generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di
fatto come tale insindacabile in detta sede, se sorretto da motivazione
adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, la valutazione delle
risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad
includere il rapporto in controversia nell'uno o nell'altro schema
contrattuale. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva
ritenuto la natura subordinata dell'attivita' di un agente della Siae).
Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464
Giust. civ. Mass. 1998,1206
Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633
la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e
non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in
ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore
(diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e
dal vivo dell'opera).
Pretura Roma, 13 novembre 1997
Giur. it. 1999, 149
L'attestato di credito allegato alla domanda monitoria costituisce, ove
compiutamente redatto dal  funzionario autorizzato, indizio sufficiente
dell'esistenza, dell'ammontare e dell'esigibilita' del credito azionato,
sia nel procedimento sommario, che nel successivo giudizio di opposizione.
Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997
Dir. autore 1999, 119
La Siae e' l'ente pubblico economico istituzionalmente investito della
funzione, di interesse generale, di tutela della proprieta'
intellettuale.
Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997
Dir. autore 1999, 119
Non puo' considerarsi abusiva l'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande esercitata senza la necessaria autorizzazione nel caso
in cui in un locale si svolga una festa avente carattere privato,
non soggetta ad  autorizzazione  o licenza da parte
dell'amministrazione  comunale  ne' necessitante  dell'iscrizione
dell'esercente al R.E.C. (nel caso di specie si trattava di una festa
organizzata dai genitori di alcuni ragazzi che festeggiavano il 18
compleanno, i quali avevano organizzato tutto, provvedendo anche alla
richiesta di pagamento Siae, occupandosi altresi' dell'allestimento del
buffet e della mescita delle bibite, si' che il bar del locale era
rimasto chiuso, e il titolare dell'esercizio non aveva provveduto ad alcuna
attivita' di somministrazione di bevande, limitandosi a rimanere
all'interno del locale per una mera attivita' di vigilanza dei locali,
non aperti al pubblico, potendovi accedere solo le persone invitate
dai festeggiati, che avevano tra l'altro apposto all'entrata un cartello
indicante "festa privata").
Pretura Terni, 23 dicembre 1997
Rass. giur. umbra 1998, 447
L'attestato di credito, redatto dalla Siae ai sensi dell'art. 164 n. 3 l.
n. 633 del 1941 e dell'art. 32 del regolamento di esecuzione di cui  al
d.P.R. n. 1842  del 1962, costituisce prova sufficiente dell'ammontare
del credito per diritti d'autore sulle utilizzazioni, mediante radio e/o
televisione, di opere musicali affidate alla tutela della stessa,
allorquando indichi un maniera specifica i periodi  cui  le singole
utilizzazioni si  riferiscono ed  i corrispondenti compensi.
Tribunale Torino, 18 giugno 1997
Dir. autore 1998, 369
Il  diritto  esclusivo dell'autore  di  utilizzazione  economica
dell'opera in ogni sua forma, e il mandato esclusivo "ex lege"
conferito per  delega alla Siae non possono trovare un limite
nell'art. 70 l. autore, quando la riproduzione di opere (nella specie arte
figurativa) sia effettuata per finalita' diverse da quelle critiche,
di insegnamento, o prettamente culturali, specificamente previste all'art.
70 l. autore.
Pretura Torino, 23 maggio 1997
Giur. it. 1998,1192 nota (GELATO)
La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente
si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di
brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e'
conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art.
164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto
ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria
dello stesso.
Tribunale Alba, 14 ottobre 1997
Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA)
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1996 1987 n. 9, conv. nella l. 27 marzo 1987 n.
121, prevede che alla vendita e al noleggio di videocassette
riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi
della l. 22 aprile 1941 n. 633, si applicano "quoad poenam", le norme della
l. 20 luglio 1985 n. 400, sicche', dalla chiara dizione del testo
normativo e  dal manifesto obiettivo perseguito dal legislatore, si
ricava che il contrassegno Siae deve essere apposto sulla "videocassetta
riproducente l'opera cinematografica destinata alla vendita o al
noleggio. Il precetto normativo deve, pero', considerarsi rispettato
anche se l'apposizione sia effettuata sulla custodia della videocassetta
ove la stessa presenti inequivoci dati di identificazione dell'opera
cinematografica riprodotta nel supporto in essa inserito e sia
confezionata in modo da garantire il sicuro collegamento tra  tale opera
e la custodia ad essa destinata. Risponde,  quindi, del reato chi
usa un contenitore munito del contrassegno  Siae che  non  abbia
sicuro riferimento all'opera cinematografica riprodotta nella
videocassetta in esso inserita, poiche' in tale ipotesi, non e'
assicurata l'osservanza del precetto inteso a proteggere l diritto d'autore.
Cassazione penale sez. III, 9 maggio 1997, n. 5559
Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 501
(s.m.)
Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del
marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16
novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella
l. 22  aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art.
171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente
abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400.
Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162
Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312
(s.m.)     -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 215     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 224
E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore
e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da
costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di
ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di
edizione musicale, nel senso che con  esso, in ogni  caso, l'editore -
produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di
utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui
titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae;
la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero
confuse, poiche'  soltanto all'"opera"  inerisce  la  riserva dei
diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto
di radiodiffusione  sugli interessi  dei singoli autori delle opere
ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la
programmazione   radiodiffusa  sarebbe   opera  collettiva
dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto
d'autore;  le  previsioni dell'art. 171  l. n. 633 del 1941 non
sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al
risarcimento in favore  della  Siae, poiche' l'autore, da essa
rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del
supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale
con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la  manifesta
infondatezza  di  varie  questioni di legittimita' costituzionale di
alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento
soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del
principio  di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in
proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in
materia.
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488
La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il
circuito televisivo  e per  quello cinematografico, a mezzo di
videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il
profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e'
intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22
aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le
indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere
destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo
la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o
altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non
contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle
riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la  cui duplicazione
avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti
nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo
elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche'
l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi,
della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire
solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in
materia penale, non e' pero' consentita.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.)
Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41
l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro
supporto contenente  fonogrammi  o  videogrammi di  opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non
contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del
regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la
norma  regolamentare necessaria  per  la  integrazione della
fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme,
i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno
contrassegnati.
Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997
Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I,
  -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Riv. pen. 1998, 464
L'attestato di credito sottoscritto da un direttore di sede della Siae
(Ente pubblico economico avente quale fine istituzionale la tutela degli
autori delle opere protette) rappresenta nel giudizio di opposizione, per
la peculiare natura pubblica dell'organo che lo ha emesso, senza dubbio
un  indizio probatorio e  riveste "fede privilegiata"  sufficiente
in ordine  sia  all'esistenza che all'ammontare del credito.
Giudice di pace Caltanissetta, 2 ottobre 1997
Dir. autore 1998, 383
Il valore probatorio dell'attestato di credito allegato alla domanda
monitoria della Siae e' esplicitamente riconosciuto dall'art. 164 n. 3
l.d.A. La forza probante di tale documento permane anche nel
successivo giudizio di opposizione.
Pretura Menaggio, 19 giugno 1997
Dir. autore 1998, 376
Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae)
relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione
dei proventi acquisiti  costituiscono,  in quanto disciplinanti  una
delle  funzioni  demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n.
633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta  in
essere  nell'esercizio del  potere  di autorganizzazione  dell'ente e
non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti
soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne
consegue che l'azione con la quale si chieda  l'annullamento di tali
deliberazioni  appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. (Nella specie, alcune  associazioni avevano  chiesto  ed
ottenuto dal  giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione
con la quale il presidente  della Siae  aveva modificato la precedente
ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti
di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in
applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il
ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al
giudice  amministrativo  erano attinenti  a diritti soggettivi e
dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.).
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Riv. dir. ind. 1998,II, 106 nota (VAGLIO)
Non va accolta la domanda dell'autore, aderente alla Siae, volta al
pagamento di diritti per esecuzioni musicali indicate in programmi la cui
irregolarita' sia stata contestata e, percio', esclusi dalle operazioni
di ripartizione.
Tribunale Roma, 7 febbraio 1997
Dir. autore 1998, 93
I proventi per pubblicita' corrisposti da sponsor in occasione di
manifestazioni  sportive in  luogo  aperto  (nella specie,  gara
automobilistica disputata su un percorso aperto) sono soggetti al
pagamento dell'imposta spettacoli. Dopo la trasmissione dei processi
verbali di accertamento della Siae agli uffici del registro la Siae si
spoglia di qualsiasi competenza in materia di imposta spettacoli e diviene
un soggetto carente di legittimazione passiva nei giudizi promossi dai
contribuenti contro i verbali degli uffici del registro e le iscrizioni al
ruolo esattoriale. Gli accertatori della Siae sono pubblici ufficiali e i
verbali da essi redatti in materia di imposta spettacoli  sono atti
pubblici  (art. 2700 c.c.) con tutte le conseguenze circa la loro
efficacia probatoria.
Corte appello Torino, 13 febbraio 1997
Dir. autore 1998, 75
La condotta di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae
non risulta pienamente individuata dalla norma incriminatrice; rimane
pertanto indispensabile, per statuire le concrete modalita' di esecuzione
dell'obbligo, l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo di cui e'
individuata dalla legge la fonte.
Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090
Studium Juris 1998, 321 Riv. dir. ind. 1998,I, 337 Riv. trim. dir. pen.
economia 1998, 282 (s.m.)     -Conforme-
Cassazione penale 12 luglio 1997
Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. II, 16 ottobre 1997
Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 451
Studium Juris 1998,1128
La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente
si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di
brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e'
conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art.
164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto
ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria
dello stesso.
Tribunale Alba, 14 ottobre 1997
Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA)
In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la
norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma
1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su
compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare  forma di
aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non
configura pertanto un illecito penale.
Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090
Riv. pen. 1997, 920
L'effettivita' dei singoli atti di gestione della Siae, in cui si
concreta l'attivita' economica organizzata ad impresa, come attivita'
dell'organizzazione determina,  in capo agli aventi diritto alla
ripartizione  dei  proventi delle opere dell'ingegno, un diritto
soggettivo.
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Giur. it. 1997,I,1,1414
Le ordinanze del  Presidente  della Siae che  determinano  la
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto, come atti di
carattere  generale e  di  indirizzo,  quindi attivita'  di
organizzazione, determinano nei confronti dei soggetti interessati una
posizione di interesse legittimo, conoscibile dalla giurisdizione
amministrativa.
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Giur. it. 1997,I,1,1414
Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae)
relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione
dei proventi acquisiti  costituiscono,  in quanto disciplinanti  una
delle  funzioni  demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n.
633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta  in
essere  nell'esercizio del  potere  di autorganizzazione  dell'ente e
non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti
soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne
consegue che l'azione con la quale si chieda  l'annullamento di tali
deliberazioni  appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. (Nella specie, alcune  associazioni avevano  chiesto  ed
ottenuto dal  giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione
con la quale il presidente  della Siae  aveva modificato la precedente
ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti
di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in
applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il
ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al
giudice  amministrativo  erano attinenti  a diritti soggettivi e
dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.).
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Giust. civ. Mass. 1997, 418 Dir. autore 1997, 202 nota (TOMASELLI,
AMENDOLA) Foro it. 1997,I,3639
Il  diritto  derivante dall'utilizzazione  economica dell'opera,
riconducibile all'autore, e' sicuramente assistito dal privilegio
generale ex art. 2751 n. 2 c.c., perche' ha natura di compenso per la
prestazione  di  un'opera  dell'ingegno.  Il  privilegio  puo'
disconoscersi anche quando il diritto patrimoniale dell'autore venga fatto
valere dalla Siae.
Tribunale Treviso, 8 marzo 1997
Dir. autore 1997, 386
Caratteristica  peculiare  della sponsorizzazione  e' la stretta
connessione tra la promozione dello sponsor e lo spettacolo. Mentre
l'ordinario contratto di pubblicita', di cui la sponsorizzazione
costituisce fattispecie atipica, trova nello spettacolo una mera
occasione,  con  la sponsorizzazione  si realizza un abbinamento
costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae
direttamente dallo spettacolo dei vantaggi di autopromozione che ne fanno
un fruitore, vale a dire un utilizzatore, anche se in un senso differente
dallo spettatore. I proventi da sponsorizzazione percepiti
dall'organizzatore  costituiscono, pertanto, al pari delle altre
entrate, base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae.
Corte appello Bologna, 27 marzo 1997
Dir. autore 1997, 482 nota (DELEDDA)
La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente
pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi
degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi
legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale
e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per
violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali
violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione  di
detto  principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad
impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione
della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini
preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva
formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.).
Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886
Riv. pen. economia 1997, 253
La Siae e' legittimata, ai sensi dell'art. 180 l.d.A., a richiedere il
pagamento  dei compensi  spettanti agli autori delle opere
teleradiodiffuse, nonche' ad avvalersi, in caso di inadempimento, della
procedura  ingiuntiva in virtu' della previsione contenuta nell'art.
164 n. 3 l.d.A. l'attestazione di credito al funzionario della Siae,
oltre a costituire prova idonea in sede monitoria, e' anche prova
sufficiente dell'ammontare del credito nel giudizio di merito.
Tribunale Trento, 20 giugno 1996
Dir. autore 1998, 355
Non  sussiste alcun obbligo di legge per la Siae di tenere un
repertorio delle opere utilizzate e di consentirne la consultazione.
Tribunale Trento, 31 dicembre 1996
Dir. autore 1998,196, 359
In virtu' della previsione contenuta nell'art. 164 l. n. 633 del 1941,
la Siae puo' legittimamente attivare il procedimento monitorio sulla base
dell'attestazione di credito formalizzata dal funzionario all'uopo
autorizzato. Tale documento, in quanto proveniente da ente soggetto  a
vigilanza  dello  Stato,  costituisce prova  scritta privilegiata ex
art. 635, e, pertanto, obbliga il giudice a concedere la provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.; esso mantiene,
inoltre, la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario
instaurato a seguito dell'opposizione.
Tribunale Trento, 31 dicembre 1996
Dir. autore 1998,196, 359
La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente
pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi
degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi
legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale
e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per
violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali
violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione  di
detto  principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad
impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione
della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini
preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva
formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.).
Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886
Riv. pen. economia 1997, 253
Non sono dovuti dalla Siae allo Stato gli interessi sulle giacenze medie
delle riscossioni nelle more del loro versamento a termine di convenzione,
in ordine ad esercizi, in cui e' verosimile che il trattenimento senza
interesse delle somme incassate prima del termine stabilito per  il
versamento  risultasse giustificato dai costi sostenuti per
l'espletamento del servizio e quindi concorresse con gli aggi a
determinare il generale equilibrio dell'assetto economico del rapporto,
fatta salva la competenza del giudice di primo grado ad accertare
definitivamente se gli interessi che risultano invece versati,
corrispondano ad una riconduzione alla equita' del rapporto contrattuale.
Corte Conti sez. riun., 19 novembre 1996, n. 72/A
Riv. corte conti 1997,fasc. 1, 50
La  pubblicazione di  un  catalogo  contenente la  riproduzione
fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a
fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione
spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 l. n. 633 del 1941 non vieta
solo la  moltiplicazione  di  copie fisicamente identiche all'originale,
ma protegge  l'utilizzazione  economica che puo' effettuare l'autore
mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado
d'inserirsi nel mercato della riproduzione; ne' l'indicata riproduzione,
allorche' sia integrale e non limitata a particolari delle opere
medesime, quale che sia la scala adottata nella  proporzione rispetto
agli originali, integra alcune delle ipotesi di utilizzazione libera,
previste, in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva, dall'art.
70 della citata legge.
Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giust. civ. 1997,I,1603 nota (ALBERTINI) Riv. dir. ind. 1997,II, 75 nota
(CHIMIENTI) Dir. industriale 1997, 437 nota (MORRETTA) Foro it.
1997,I,2555 Giur. it. 1997,I,1,1194 nota (ACCORNERO)
La cessione da parte dell'autore di un'opera protetta ai sensi della l. n.
633 del 1941 del diritto di riprodurre la propria opera su disco e di
commercializzarla non comprende anche il diritto di radiodiffonderla,
per il principio di indipendenza tra i vari tipi di utilizzazione
economica (art. 19  e  61 l. n. 633 del 1941). E' pertanto necessario
il  consenso  dell'autore in  caso  di radiodiffusione della sua
opera mediante l'utilizzazione dei dischi in commercio. L'attestazione di
credito proveniente dalla Siae ex art. 164 l.d.a.  rappresenta prova
sufficiente dell'ammontare del credito per diritti d'autore.
Pretura Roma, 18 dicembre 1995
Dir. autore 1997, 512
La cessione da parte dell'autore del diritto di riprodurre la propria opera
su  disco o analogo supporto e di commercializzarla non comprende
anche il diritto di radiodiffonderla per il principio di indipendenza tra
i vari diritti di utilizzazione economica (art. 19 e 61 l. n. 633 del
1941). Pertanto, in caso di radiodiffusione di un'opera  incisa  su
disco  o analogo  supporto, vengono  in considerazione  da  un lato
il  diritto  dell'autore dell'opera radiodiffusa ad autorizzare tale forma
di utilizzazione e a percepire il relativo compenso (diritto esclusivo di
diffondere ex art. 16 l.d.a.), dall'altro il diritto del produttore del
supporto utilizzato nella radiodiffusione alla corresponsione di un
compenso in quanto con la radiodiffusione si sfrutta il risultato della
sua attivita' industriale (diritto connesso ex art. 72 l.d.a.).
L'attestazione del credito del funzionario Siae designato dal legale
rappresentante costituisce prova sufficiente per determinare la somma
dovuta.
Tribunale Roma, 29 aprile 1996
Dir. autore 1997, 506
Non sussiste il reato di abusiva riproduzione di prodotti fonografici di cui
all'art. 1 l. n. 406 del 1981 nell'ipotesi di riproduzione di opere
musicali  altrui per  radiodiffonderle  senza il consenso dell'autore o
della Siae in quanto l'art. 79 l. n. 633 del 1941 attribuisce
all'esercente il servizio di radiodiffusione il diritto esclusivo di
utilizzazione dei  dischi fonografici o di altri apparecchi analoghi
per nuove trasmissioni o nuove registrazioni.
Corte appello Trento, 15 novembre 1995
Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI)
La riproduzione di opere musicali altrui da utilizzare all'interno di un
messaggio pubblicitario radiodiffuso senza il consenso dell'autore o della
Siae viola il divieto di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 essendo fatto a
fini di lucro.
Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941
Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II, 780
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e
per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la
radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di  ricorsi  con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere
musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione
puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e
diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente  in segni grafici
non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione
dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Cass. pen. 1997,1118 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso  dell'autore
e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il
quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di
impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe,
mentre la radiodiffusione puo' avere  per oggetto  solo la esecuzione
(opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni
grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen.
economia 1996,1402 (s.m.)
Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del
pubblico  registro per  la cinematografia presso la Siae - introdotto
dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo
1994 n. 153 - nel disciplinare le ipotesi di annullamento o di
cancellazione di una trascrizione (errore materiale o provvedimento
dell'autorita' giudiziaria) deve chiarire se tale annullamento o
cancellazione va disposto necessariamente su richiesta di parte ovvero
possa essere disposto anche d'ufficio con correlato obbligo  (in
quest'ultimo caso)  di  darne  comunicazione agli interessati.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del
pubblico  registro per  la cinematografia presso la Siae - introdotto
dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo
1994 n. 153 - in sede di disciplina delle formalita' conseguenti  alla
esecuzione della  trascrizione  dell'atto e all'attestazione da
rilasciarsi alla parte o alle parti che l'hanno richiesta, deve
specificare se il termine minimo di 7 giorni per la richiesta restituzione
a mano del duplo della nota di trascrizione rappresenta il termine
massimo entro il quale il conservatore del pubblico registro e'
obbligato a eseguire la trascrizione (nel qual caso va chiarito che il
termine di 7 giorni e' il termine massimo entro il quale il conservatore
deve eseguire la trascrizione, decorso il quale sorge il diritto del
richiedente ad ottenere il duplo della nota di trascrizione con
l'attestazione della avvenuta trascrizione ovvero con la indicazione dei
motivi della mancata annotazione), ovvero se  il termine  si riferisce
solo alla possibilita' di richiedere il rilascio del duplo della nota di
trascrizione, restando al conservatore un ulteriore margine di tempo per
eseguirla e quindi per soddisfare la richiesta (nel quale caso va
stabilito il termine massimo entro il quale la trascrizione deve essere
effettuata).
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Lo  schema di regolamento  diretto  a disciplinare il concreto
funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la
iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv.
dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - non puo', da un punto di vista logico,
prevedere al contempo la tenuta del protocollo generale attraverso
mezzi informatici e la vidimazione in ogni foglio a cura di un notaio o da
parte del tribunale.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Non potendo la graduazione delle trascrizioni essere affidata alla scelta
discrezionale del funzionario preposto ovvero al caso, lo schema di
regolamento teso a regolare il concreto funzionamento del pubblico
registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22
comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 -
deve disciplinare, in sede di trascrizione degli atti inviati a mezzo
posta e di relativa iscrizione con numero d'ordine  successivo,
l'ipotesi (dato che la posta viene spesso recapitata in unico
contesto) di una possibile ricezione coeva di piu' domande di
trascrizione.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Lo  schema di regolamento  diretto  a disciplinare il concreto
funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la
iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv.
dalla l. 1  marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura
di iscrizione  dell'opera  filmica e di modalita' di trascrizione
degli  atti che  ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di
indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la
condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per
diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani
musicali non eseguiti.
Tribunale Roma, 11 giugno 1996
Dir. autore 1996, 430
Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono
soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli.
Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da
attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle  somme
incassate  dall'impresario   in  dipendenza dell'utilizzazione
dell'opera.
Tribunale Milano, 6 giugno 1996
Dir. autore 1996, 426
L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla
Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare
degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per
l'alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla
protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati  incassi
devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una
effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri  di
ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile
miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i  cui brani
musicali  sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i
compensi richiesti dalla Siae.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) 


Lo  schema di regolamento  diretto  a disciplinare il concreto
funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la
iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv.
dalla l. 1  marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura
di iscrizione  dell'opera  filmica e di modalita' di trascrizione
degli  atti che  ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di
indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la
condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per
diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani
musicali non eseguiti.
Tribunale Roma, 11 giugno 1996
Dir. autore 1996, 430
Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono
soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli.
Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da
attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle  somme
incassate  dall'impresario   in  dipendenza dell'utilizzazione dell'
opera.
Tribunale Milano, 6 giugno 1996
Dir. autore 1996, 426
L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla
Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare
degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per l'
alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla
protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati  incassi
devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una
effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri  di
ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile
miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i  cui brani
musicali  sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i
compensi richiesti dalla Siae.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI)
La Siae e' affidataria di interesse pubblico (protezione del diritto d'
autore in occasione della rappresentazione e dell'utilizzazione in pubblico
delle opere protette); si trova in posizione di monopolio legale e la
esclusiva dell'attivita' e' a cio' funzionale; in virtu' della esclusiva
"ex lege" l'ente detiene una posizione dominante sul relativo mercato
nazionale. Un'impresa di tal fatta e' esentata ai sensi dell'art. 8
comma 2 della legge antitrust dal rispetto delle norme nazionali a tutela
della concorrenza e del mercato solo qualora il  comportamento oggetto  di
valutazione  nella sua  specifica manifestazione ed in rapporto alla
concreta fattispecie di volta in volta esaminata, risulti l'unico
comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalita' istituzionali dell
'ente.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI)
La Siae quale entita' che esercita una attivita' economica (ossia l'
intermediazione dei diritti d'autore, favorendo transazioni che
comportano lo sfruttamento commerciale delle opere) e' impresa e, in quanto
tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, e' soggetto
rilevante per la normativa in materia di concorrenza.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale
la societa' italiana autori ed editori (Siae) chieda accertarsi che la
propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte
dei conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa
valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera
giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4
e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo
considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la
possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di
applicazione della citata legge.
Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327
Dir. autore 1997, 35
E' infondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 640 del 1972, sotto
il profilo che esso innoverebbe la disciplina anteriore (l. 26 novembre
1955 n. 1109), contro il disposto dell'art. 7, comma 2, n. 6, l. 9
ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma
tributaria,  che prevedeva  soltanto  un  intervento di armonizzazione
con gli altri tributi e di razionalizzazione delle aliquote. Gia'
nella precedente disciplina, infatti, esisteva la figura dell'"introito
lordo totale", riguardo alla quale la stessa Corte di  cassazione, a
Sezioni unite, ha affermato il duplice principio che "debitore dell'
imposta e' l'impresario" e che la predetta globalita' comprende "tutte e
complessivamente le percezioni ottenute  o presuntivamente ottenibili
dall'impresario per ogni spettacolo o intrattenimento".
Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 428
GT Riv. giur. trib. 1997, 35 nota (GIOVANARDI) -Conforme-
Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 429
GT Riv. giur. trib. 1997, 32 nota (GIOVANARDI)
E' punibile a titolo di tentativo di frode ex art. 4 n. 1, (ora lett. a) l.
7 agosto 1982 n. 516 la detenzione, in un ripiano sotto la cassa di
una discoteca, di biglietti di ingresso gia' utilizzati, privi di
matrice, consegnati ai clienti, consentendosi in tal modo l'evasione dell'
i.v.a. e dei diritti Siae, in quanto, non restando le matrici a riprova
della loro vendita, l'ammontare dell'incasso e il numero dei biglietti
venduti nella serata non risultano determinabili in maniera reale.
Cassazione penale sez. III, 4 aprile 1996, n. 3323
Dir. e prat. trib. 1997,II, 558 nota (ROMANELLI)
La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente
pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli
art. 91 c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi
legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo
penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per
violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali
violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione  di
detto  principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad
impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione
della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini
preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva
formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.).
Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886
Cass. pen. 1997,1106 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.)
E' responsabile ed e' tenuto al risarcimento dei danni chi, senza
consenso dell'avente diritto originario, autorizza la sostituzione della
colonna musicale di un'opera cinematografica. Va rigettata la richiesta nei
confronti della Siae di pagamento di diritti da questa accantonati in
attesa della conclusione della controversia tra le parti.
Tribunale Roma, 9 dicembre 1995
Dir. autore 1996, 258
I crediti per diritti d'autore dovuti per l'utilizzazione, nel corso di
trattamenti danzanti, di opere musicali tutelate dalla Siae, devono
essere ammessi al passivo per il competente grado privilegiato di cui all'
art. 2751 bis n. 2 c.c., trattandosi di crediti fatti valere dall'ente
per conto degli autori associati qualificabili come prestatori  d'opera
intellettuale.  Risulta   applicabile la compensazione ex art. 56 l.
fall. tra i crediti insinuati e le somme versate dalla societa' fallita a
titolo di deposito cauzionale.
Tribunale Catania, 26 luglio 1993
Dir. autore 1996, 328
L'emissione e la consegna alla Siae di assegni per il pagamento di
diritti d'autore poi risultati privi di provvista e protestati non
configura, in mancanza di dimostrazione di concorde volonta' delle parti
di estinguere l'obbligazione precedente, novazione oggettiva, con
conseguente estinzione di tale precedente obbligazione, neanche in caso di
rilascio di fatture emesse dalla Siae e quietanzate. In conseguenza, il
credito permane per l'originario titolo di compensi per diritti d'autore
e conserva il diritto al riconoscimento del privilegio.
Tribunale Ravenna, 20 novembre 1992
Dir. autore 1996, 326
La pubblicazione  di  un  catalogo contenente  la  riproduzione
fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a
fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione
spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non
vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'
originale, ma  protegge  la utilizzazione economica che puo' effettuare
l'autore anche  mediante  qualunque  altro tipo  di moltiplicazione dell
'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, ne' l'
indicata riproduzione, allorche' sia integrale e non limitata a
particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella
proporzione rispetto agli originali, integra alcuna delle ipotesi di
utilizzazione libera, previste in via di eccezione al  regime  ordinario
dell'esclusiva dall'art. 70 della citata legge.
Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giust. civ. Mass. 1996,1769
L'art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore menziona le opere
protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la
protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate.
Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere  cinematografiche
destinate  alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con
legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987, n. 121, in materia di
distribuzione commerciale, e' stato voluto il controllo della Siae per
contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di
garantire la trasparenza del mercato  e la  legittimita'  della
circolazione dei  prodotti audiovisivi.
Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469
Cass. pen. 1996,3445 (s.m.)
L'autore di brani musicali deve essere ritenuto prestatore d'opera
intellettuale, a prescindere  dalla  esistenza, o meno, di una
preventiva commissione dell'opera da parte di soggetti terzi e della
ripetuta utilizzazione dell'opera, essendo configurabile il prodotto dell'
ingegno come bene a fruibilita' reiterata. I proventi derivanti dalla
utilizzazione delle opere dell'ingegno rientrano quindi nella piu' ampia
categoria a cui l'art. 2751 bis n. 2 c.c. riconosce natura di crediti
privilegiati. Tale natura permane anche ove tali crediti vengano  fatti
valere dalla  Siae,  quale  mandataria senza rappresentanza,  in nome
proprio, ma nell'interesse degli autori tutelati.
Tribunale Grosseto, 30 aprile 1991
Dir. autore 1996, 245
Il contratto con cui si cedono i diritti di utilizzazione di un'opera
musicale non e' assimilabile al contratto di edizione per le stampe e,
pertanto, al primo non e' applicabile il termine ventennale previsto
dall'art. 122  l. dir. autore. In tale  contratto  il corrispettivo
spettante all'autore puo' essere determinato in una quota dei  proventi
relativi  ai diritti  di esecuzione  e di riproduzione fenomeccanica
percepiti dalla Siae sia in Italia che all'estero.
Tribunale Milano, 6 febbraio 1995
Dir. autore 1996, 329
Il diritto  esclusivo di radiodiffusione dell'opera tutelata dal
diritto di autore riservato dalla legge all'autore (art. 16 l. dir.
autore) va distinto dal diritto connesso del produttore fonografico al
compenso ove il disco sia utilizzato in radio o televisione (art. 73 l.
cit.). La Siae e' legittimata alla percezione dei compensi per diritto di
autore, in caso di radiodiffusione dell'opera, sia che l'autore si sia
riservato tale diritto, sia che lo abbia ceduto all'editore musicale.
Tribunale Venezia, 12 aprile 1996
Dir. autore 1996, 333
Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941
n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi  di
emittenti private radiofoniche  o televisive -  di composizioni
musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso
dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali"
e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo'
avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'
una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere
diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione
alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.)
L'art. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto di autore menziona le opere
protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la
protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate.
Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere  cinematografiche
destinate alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con
legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987 n. 121, in materia di
distribuzione commerciale e' stato voluto il controllo della Siae per
contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di
garantire la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione
dei prodotti audiovisivi.
Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.)
Il compenso dei diritti d'autore richiesti dalla Siae avviene in regime
di  monopolio comportando  un  effetto restrittivo sulla circolazione
delle opere d'ingegno nel mercato unico e rientrando cosi' nell'ambito
delle  misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 del trattato.
Pretura Tivoli, 21 febbraio 1996
Riv. pen. 1996, 620
Ai  fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di
videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla
Siae, di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 conv. nella l. 27 marzo
1987 n. 121, non e' richiesta la destinazione al circuito cinematografico o
televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal
legislatore  e  dal manifesto obiettivo  da lui perseguito, quale si
ricava dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo nella
vendita e nel noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore
problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere
cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo.
Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 401 (s.m.) Cass. pen. 1996,3757 (s.m.)
Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941,
il  gestore dei  impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni
musicali registrate  su dischi senza la preventiva autorizzazione dei
loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore  delle
opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante l'inapplicabilita
' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11  d.lgs  16  novembre
1994  n. 685,  finalizzato esclusivamente  alla tutela  delle
emissioni  originali, di cui l'imprenditore sia  anche  produttore,  ne
' puo'  ritenersi  che l'eventuale cessione del diritto di
riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione pubblica
o radiodiffusione
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943
Riv. pen. 1996, 186
La disposizione di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400, che
punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione e vendita delle opere
cinematografiche o televisive, tutela il diritto dell'autore, del
produttore e quello della SIAE a percepire i proventi derivanti dall'
utilizzazione economica delle  opere dell'ingegno contro le illecite
riproduzioni delle opere  realizzate da terzi a fini commerciali;
esula  pertanto  dall'oggetto  penale  l'interesse finanziario  dello
Stato.  Tale  non  puo' infatti  qualificarsi l'interesse economico
della SIAE a percepire i proventi suddetti, giacche', pur essendo
divenuta ente pubblico ed avendo anche assunto il compito di riscuotere
diritti erariali sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici, la SIAE e'
interessata quale soggetto passivo del reato in parola solo quale
percettore di proventi privati. In altri termini la norma penale mira
esclusivamente a tutelare i diritti  privati  derivanti dalla
utilizzazione  delle opere dell'ingegno, anche se in occasione di tale
utilizzazione lo Stato riscuote entrate di carattere tributario; ne
consegue, escluso il carattere finanziario del reato, che ai fatti commessi
anteriormente alla data della sua efficacia e' applicabile l'amnistia di
cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75.
Cassazione penale sez. III, 22 febbraio 1994
Cass. pen. 1996,1579 (s.m.)
La legittimazione attiva della Siae in processi penali relativi ad
abusiva riproduzione di opere tutelate va ammessa in relazione al reato
di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), poiche' per la natura del
reato le relative condotte sono produttive di danno per la Siae. La
legittimazione va invece esclusa per le contestazioni relative al reato
di ricettazione.
Tribunale Bologna, 14 novembre 1995
Dir. autore 1996, 123 nota (GUIDO)
La Siae ha natura di ente pubblico economico ed esercita un'attivita'
imprenditoriale, intrattenendo rapporti di mandato con gli autori ed
editori che ritengono di avvalersi della sua opera.
Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297
Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato
1996,II,1843 nota (BALDANZA)
L'applicabilita', in linea di principio, dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. al
credito per diritti d'autore, fatti valere dalla Siae, e' pacifica e si
basa sulla non contestabile qualificabilita' dell'autore come prestatore
d'opera intellettuale. La riconoscibilita' del privilegio sussiste anche
per le utilizzazioni dell'opera non concomitanti alla sua creazione.
Tribunale Savona, 28 maggio 1991
Dir. autore 1996, 246
La Siae, quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. degli autori
tutelati, e' legittimata a far valere il diritto di credito degli stessi
per le utilizzazioni delle composizioni musicali dai medesimi create. A
tale credito deve essere riconosciuta natura privilegiata ex art. 2751 bis
n. 2 c.c.
Tribunale Alessandria, 16 marzo 1991
Dir. autore 1996, 243
L'opera filmica a contenuto osceno, che puo' avere il nullaosta alla
proiezione in pubblico con limitazione per i minori e che comunque e'
proiettata nelle sale cosiddette "a luci rosse" e' anch'essa protetta dal
diritto di autore e soggetta al controllo della Siae sulla sua diffusione.
(Fattispecie relativa a  detenzione  in esercizio commerciale per la
vendita  e il noleggio  di  videocassette riproducenti opere
cinematografiche dal contenuto pornografico prive di contrassegno Siae).
Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445 (s.m.)
In tema di tutela delle opere dell'ingegno, alla Siae spetta, in via
esclusiva,  l'attivita' di intermediazione  per  l'utilizzazione
economica delle stesse, mediante la percezione dei proventi derivanti dalla
relativa utilizzazione. Pertanto, ai fini della costituzione di parte
civile, la Siae non e' tenuta alla specifica dimostrazione della
sussistenza del titolo risarcitorio, ove sia stata accertata l'abusiva
riproduzione  dell'opera. (Fattispecie  relativa alla detenzione,  a
fine  di  vendita,  di musicassette  abusivamente riprodotte, prive del
contrassegno Siae).
Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895
Cass. pen. 1996,3446 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale
la Societa' Italiana Autori ed Editori (Siae) chieda accertarsi che la
propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte
dei Conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa
valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera
giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4
e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo
considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la
possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di
applicazione della citata legge.
Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327
Giust. civ. Mass. 1996,1140 Riv. corte conti 1996,fasc. 4, 253 Giust.
civ. 1996,I,3193 nota (TRIPALDI)
Integra il delitto di cui all'art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose
con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o
certificazione) la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione
fotografica di un contrassegno originale. (Fattispecie relativa alla
vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione
fotografica del contrassegno della Siae).
Cassazione penale sez. V, 16 febbraio 1995, n. 3998
Cass. pen. 1996,1843 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.)
Riv. polizia 1996, 801 Giust. pen. 1996,II, 371 (s.m.)
A norma dell'art. 74 c.p.p., la S.I.A.E. (Societa' Italiana Autori ed
Editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte
civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente
riprodotte, in  violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio  1985, n.
400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in
pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione
al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali
individuali delle singole vittime del reato presupposto.
Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993
Cass. pen. 1996,1906 (s.m.)
Non sussiste il diritto di accesso ai cataloghi e ai repertori
conservati dalla Siae da parte di una societa' titolare di diritti
patrimoniali su opere musicali ricomprese in detti cataloghi, non avendo
questi natura di atti di organizzazione della Siae stessa.
Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297
Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato
1996,II,1843 nota (BALDANZA)
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips,  pur partecipando  di  caratteri  propri delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono  dalle  stesse  e, a  differenza dal  lavoro
cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un
proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato
visivo,  funzionale  rispetto al primo; la diffusione televisiva
costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano
musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle
immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza
autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b)
l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406).
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Dir. autore 1995, 306 (s.m.)
Ai fini della sostituzione della musica originale della colonna sonora
di un'opera cinematografica e' necessario il consenso da parte del titolare
dei diritti sulla detta opera (nella specie, produttore straniero o
distributore per l'Italia). La semplice dichiarazione alla Siae della
colonna musicale di un film risonorizzato non e' sufficiente ai fini del
pagamento dei diritti di autore (in relazione alla proiezione del film)
se non risulti che la musica sia stata effettivamente eseguita nella
proiezione del film.
Tribunale Roma, 10 luglio 1995
Dir. autore 1995, 612
Il credito per risarcimento danni da utilizzazione (nella specie,
radiodiffusione) illecita di opera protetta dal diritto di autore,
credito risultante da attestato Siae in quanto credito di valore, va
rivalutato.
Cassazione civile sez. I, 6 maggio 1995, n. 4981
Dir. autore 1995, 439
La diffusione attraverso la radio e la televisione di opere musicali incise
su supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della
S.I.A.E. configura il reato di cui all'art. 171 lett. b) legge n. 633 del
1941. La distinzione tra opere ed "esecuzione di opere" e' del tutto
irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione
abusiva.  L'art. 16 legge n. 633 del 1941 definisce  il concetto  di
diffusione  comprendendovi anche  la "radiodiffusione" intesa come uno
dei mezzi di diffusione a distanza dell'opera dell'ingegno. Il requisito
della "pubblicita'" richiamato dall'art. 15 legge n. 633 del 1941 si
riferisce unicamente ai casi di recitazione, esecuzione, rappresentazione,
e non anche a quelli di diffusione e  radiodiffusione. Il regime
speciale di deroga al consenso di cui agli art. 52-55 e 60 legge n.
633 del 1941 e' previsto esclusivamente a favore dell'ente pubblico
esercente il diritto di diffusione e non si estende alle emittenti private.
Corte appello Genova, 7 dicembre 1994
Dir. autore 1995, 294
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla
Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla Siae
in forza di accordi con societa' di autori degli altri paesi) costituisce
illecito civile e penale se effettuata in difetto di autorizzazione  e
con  diniego di corresponsione del dovuto compenso.
Tribunale Bolzano, 3 maggio 1994
Dir. autore 1995, 260
In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di
riprodurre l'opera  su  apparecchio  meccanico e  quello  di
radiodiffondere  separati e distinti, e' punibile anche la sola
violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui all'
art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di
diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di
supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae.
Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995
Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO)
Ai fini della  sussistenza del reato di vendita o noleggio di
videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla
Siae, di  cui  all'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito
nella  l. 27 marzo 1987, n. 121, non e' richiesta la destinazione  al
circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara
dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui
perseguito, quale si ricava dai lavori preparatori, di combattere il
diffuso abusivismo della vendita e del noleggio delle videocassette, a
prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette  noleggiate
o  vendute   riproducessero  opere cinematografiche destinate  o  non
al circuito cinematografico o televisivo.
Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994
Riv. pen. 1995,1197 Giust. pen. 1995,II, 582 (s.m.)
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in l. 27 marzo 1987, n.
121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette
riproducenti  opere cinematografiche, non  contrassegnate  dalla
S.I.A.E. ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono assoggettati alle
norme della l. 20 luglio 1985, n. 400. Pertanto le sanzioni penali in
quest'ultima contenute sono estese alla riproduzione o alla duplicazione di
dette videocassette, anche se effettuate in modo "non abusivo", ma senza il
contrassegno S.I.A.E..
Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1994
Cass. pen. 1995,3054 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995,fasc. 11, 95
In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere
cinematografiche senza il contrassegno S.I.A.E., e' irrilevante la caduta
dell'opera in pubblico dominio. L'art. 2 l. 27 marzo 1987, n. 121 dispone,
introducendo un reato del tutto nuovo, che tali condotte sono assoggettate
alle disposizioni della l. 20 luglio 1985, n. 400 e detto riferimento  ha
efficacia solo quoad poenam e non quoad delictum; tale disciplina ha
la funzione non gia' di garantire il pagamento dei  c.d. diritti  d'
autore, in  relazione al  quale l'attivita'  illecita e' prevista
come diverso reato dall'art. 1 predetta l. n. 400 del 1985, bensi'
quella di tutelare l'acquirente ed il noleggiante del prodotto sia in
riferimento alla genuinita' dell'opera sia alla legittimita' della
provenienza.
Cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 1993
Cass. pen. 1995,2258 (s.m.) Giust. pen. 1994,II, 469
   -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993
Cass. pen. 1995, 154 (s.m.)
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips, pur  partecipando  di  caratteri propri  delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la
composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre
non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto  al
primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante
per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo
proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione
senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171
lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n.
406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati
negli artt. 2 e 3 della citata legge  n. 633 del 1941, poiche' questa
previsione si riferisce unicamente  ai rapporti patrimoniali tra le
parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della
disposizione penale.
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Cass. pen. 1995, 155 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e
' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992
Cass. pen. 1995, 152 (s.m.)
Le norme  che  prevedono  l'esercizio di funzioni amministrative
connesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo
alla tutela degli interessi degli autori e dei concessionari dei relativi
diritti ma, piu' in generale, all'interesse pubblico ad una corretta ed
adeguata pubblicita' delle opere medesime; pertanto, sussiste  la
giurisdizione del  giudice  amministrativo  sulla controversia inerente
al diniego di registrazione di pubblicazioni nel rispetto delle modalita'
di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633.
T.A.R. Lazio sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827
Dir. autore 1995, 322
La societa' italiana degli autori ed editori, oltre alla attivita' di
intermediazione per  uniformare e  razionalizzare l'utilizzazione
economica del diritto di autore, attua anche la tutela del diritto
medesimo e puo' assumere attivita' di accertamento e riscossione di
tributi.
Consiglio Stato sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 41
Dir. autore 1995, 307
La disciplina legislativa vigente in tema di rilascio di contrassegni da
parte Siae per la tutela delle opere su supporti sonori o audiovisivi
attribuisce alla  Siae poteri di preventiva, seppur sommaria,
istruttoria, prima del rilascio del contrassegno. Per le opere
cinematografiche, non affidate alla diretta protezione della Siae
(come,  invece, le  opere  musicali),  l'istruttoria puo' effettuarsi
sulla base di idonea documentazione o di dichiarazione di responsabilita'.
Tribunale Roma, 29 maggio 1995
Dir. autore 1995, 604
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito nella l. 27 marzo 1987 n.
121, attribuisce alla Siae, rispetto al rilascio del contrassegno per
videocassette riproducenti opere cinematografiche, poteri di preventiva,
ancorche'  sommaria,  istruttoria  (da effettuarsi, evidentemente,
sulla base  della  esibizione,  da parte  degli interessati, di idonea
documentazione o di una dichiarazione di responsabilita', trattandosi
di  opere,  come esattamente quelle cinematografiche, non affidate alla
tutela diretta della medesima Siae), cosicche' appare del tutto
giustificato il rifiuto opposto, come nella specie, al rilascio dei
contrassegni la' dove non sia accertato, ma risulti anzi apertamente
contestato, il diritto della parte richiedente.
Tribunale Roma, 17 febbraio 1995
Dir. autore 1995, 591
L'autore di un'opera protetta dal diritto di autore allorquando ne
autorizza la riproduzione su disco e la relativa commercializzazione non si
spoglia, per cio', degli altri diritti esclusivi che la legge gli riconosce
e, tra essi, il diritto di radiodiffusione, per il principio di
indipendenza tra i vari diritti.
Corte appello Venezia, 25 novembre 1994
Dir. autore 1995, 559
La Siae non e' tenuta ad esibire o far consultare il repertorio delle opere
da essa tutelate non esistendo alcuna norma che la obblighi in proposito ne'
a tenere un registro pubblico di tali opere.
Corte appello Venezia, 25 novembre 1994
Dir. autore 1995, 559
Il diniego della Siae di accettare in tutela un'opera, in quanto
carente di elementi richiesti perche' formi oggetto di diritto di
autore, non  e' qualificabile  come atto amministrativo, ed e'
sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, in caso di
controversia.
Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880
Dir. autore 1995, 557
Dall'annullamento delle norme  statutarie della Siae concernenti l'
elezione delle commissioni di sezione deriva la caducazione "ex tunc"
degli organi nominati in base alle norme annullate, delle relative
delibere da questi adottate e dei provvedimenti adottati sulla base  di
quelle  stesse delibere, stante il rapporto di necessaria
conseguenzialita' fra gli atti annullati e quelli emanati su tale unico
presupposto e, quindi, l'automatica caducazione di questi ultimi come
ulteriore effetto dei primi.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118
A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed
editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte
civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette
illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio
1985 n. 400  (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in
pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione
al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali
individuali delle singole vittime del reato presupposto.
Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993
Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103
Sono  manifestamente  infondate le  questioni  di legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge n. 93 del 1992, in relazione ai
principi della costituzione e, in particolare, al suo art. 3. La norma
della legge n. 93 del 1992 neppure e' incompatibile con il trattato
comunitario, tenuto conto del disposto dell'art. 36 di esso.
Tribunale Milano, 19 giugno 1995
Dir. autore 1995, 454
La legittimazione della Siae ad agire in giudizio a difesa del
diritto sulla  copia privata si riconnette al potere-dovere di
riscossione, attribuito all'ente dalla legge n. 93 del 1992 art. 3. La
funzione di  stampo pubblicistico assegnata alla Siae nella
riscossione del compenso non fa che affermare la legittimita' di
iniziative dell'ente volte a razionalizzare la raccolta del prelievo
attraverso la fissazione di prassi comportamentali uniformi a tutela, in
definitiva, degli stessi obbligati, o, per lo meno, dell'esigenza di pari
trattamento dei medesimi.
Tribunale Milano, 19 giugno 1995
Dir. autore 1995, 454
Concorrono a realizzare il notevole incremento delle dimensioni della
gestione patrimoniale della Siae l'ingente massa dei titoli bancari e
postali, cui sono direttamente ricollegabili la maggior parte dei
proventi patrimoniali (interessi attivi) iscritti a bilancio, il
progressivo incremento degli immobili di proprieta', il cui acquisto,
favorito anche dalla elevata liquidita' della gestione, risulta,
peraltro, in gran parte, giustificato da esigenze di funzionalita' delle
sedi periferiche.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
Negli esercizi di riferimento ha contribuito ad un elevato grado di
efficienza  della situazione economico-gestionale  della Siae il
considerevole incremento degli incassi pressoche' riscontrabili in tutti
i  settori amministrativi, principalmente nel servizio di riscossione
svolto per conto dello Stato e della regione siciliana il cui andamento e'
stato favorevolmente influenzato dall'aumento di talune aliquote di
imposta e da una piu' capillare organizzazione del servizio.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
Contrasta con l'art. 1 del decreto presidenziale di scioglimento degli
organi della Siae il mantenimento in servizio del direttore generale,
oltre il limite massimo di eta' previsto dal regolamento, non solo quale
dipendente, ma anche come organo societario giacche' tale disposizione,
nello statuire la cessazione delle rispettive funzioni di tutti gli
organi di cui agli art. 30 e 58 dello statuto, non  puo' non  aver
investito anche il  direttore  generale, espressamente contemplato tra
gli organi dalla prima delle citate norme statutarie.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
L'esecuzione della sentenza n. 97 del 1992 del Consiglio di Stato che ha
annullato le norme statutarie della Siae per la nomina delle
commissioni di sezione e talune norme del regolamento del fondo di
solidarieta' tra soci, in quanto inique e discriminatorie tra la
categoria dei soci, da una parte, e quella degli iscritti dall'altra,
esclusa da ogni responsabilita' gestoria, oltre che dal diritto di
elettorato attivo e passivo, postula l'attuazione di un nuovo assetto
statutario che tenga conto dell'esigenza di evitare, non solo, ogni
discriminazione tra gli aderenti al sodalizio, assicurando una piu' ampia
partecipazione della base associativa alle vicende gestorie di maggior
rilievo nella vita dell'ente, ma altresi', ogni soluzione non coerente con
la natura pubblicistica della Siae.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
L'esclusione della Siae, individuata dal Cipe tra gli enti pubblici da
privatizzare,  dalle procedure  di trasformazione in S.p.A., necessita
di apposito provvedimento legislativo che escluda dalla procedura in
parola gli enti che non perseguano fini di lucro essendo incontestabile la
natura  di ente pubblico da riconoscere alla societa' in quanto
direttamente discendente dall'E.I.D.A. - Ente italiano per il diritto d
'autore - qualificato come ente di diritto pubblico dal r.d. 24  agosto
1942 n. 1799 di approvazione dello statuto la cui denominazione fu
modificata in Societa' italiana autori ed editori con d.l. 20 luglio 1945
n. 433.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
Il  richiamato modulo  di  controllo,  che costituisce  momento
propedeutico al  controllo  del  parlamento, trova  fondamento e
giustificazione nella natura di ente economico della Siae, nella
crescente incidenza degli  introiti  direttamente correlati agli
incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali costituenti forme
di sovvenzioni indirette, nella necessita' di una costante verifica che
i fini pubblici connessi all'ente siano effettivamente perseguiti e che le
risorse, acquisite nell'attivita' gestoria, siano impiegate in conformita'
all'ordinamento vigente e nelle esigenze di trasparenza ed imparzialita'
caratterizzanti l'attivita' di gestione di qualunque ente pubblico.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
La persistente contestazione operata dalla Siae in ordine al proprio
assoggettamento al  controllo  della  Corte dei  conti  rende
indilazionabile l'adozione di un provvedimento legislativo che, da una
parte, elimini ogni residua perplessita' dell'ente circa la
sussistenza di detto controllo e, dall'altra, assimili le procedure del
controllo a quelle degli enti controllati secondo il modulo previsto
dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958 che consente l'accesso
diretto  del  magistrato  delegato al  controllo  alla documentazione
contabile dell'ente.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
E' manifestamente infondata, avuto riguardo agli art. 2, 3 e 96 cost.,
la questione di legittimita' costituzionale della l. 22 aprile 1941 n. 633
art. 180, che ha trasformato autoritativamente la Siae in ente pubblico.
Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841
Giur. it. 1995,I,1, 510
La posizione dell'iscritto alla Siae che chiede l'annullamento della
disciplina statutaria e regolamentare non e' riconducibile al mero
rapporto contrattuale, vantando l'iscritto una posizione soggettiva di
interesse legittimo meritevole di tutela in relazione al modo di
esplicarsi, tramite atti amministrativi generali e regolamentari, delle
vicende interne della societa'.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118
E' competente il giudice amministrativo a conoscere della impugnativa delle
delibere del presidente della Siae modificative delle norme relative al
riparto dei proventi della sezione musica; infatti, tale impugnativa e'
diretta in primo luogo all'annullamento di atti a contenuto generale e
regolamentare, immediatamente lesivi per quanto riguarda la discriminazione
tra soci e iscritti nella determinazione della quota di riparto sui
proventi per diritti d'autore, rivestendo invece  i singoli  atti  di
ripartizione carattere  meramente conseguenziale.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118
E' opera dell'ingegno di carattere creativo, tutelato quale diritto d'
autore dagli art. 2575 ss. c.c. e dalla l. 22 aprile 1941 n. 733, la
redazione  del  progetto  unitario artistico-produttivo e dei dialoghi
e del copione delle trasmissioni televisive relativi allo spettacolo del
festival della canzone italiana. Pertanto, rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario la controversia insorta tra coloro che si assumono
autori e la SIAE in ordine al diniego, da parte della seconda, delle
funzioni attribuitele dagli art. 180 ss. della citata legge.
Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880
Giust. civ. 1995,I, 408
La Siae ha natura di ente pubblico economico; qualora dunque un
iscritto ordinario assuma illegittima la normativa statutaria avente quali
destinatari i soci, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione
dell'a.g.o., inerendo direttamente i provvedimenti generali adottati dall
'ente pubblico nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione;
pertanto rientra nella giurisdizione generale del giudice amministrativo
di conoscere della legittimita' dello statuto della Siae e del
regolamento del fondo di previdenza, nella parte in cui escludono gli
iscritti ordinari dall'elettorato attivo e passivo in seno agli organi
sociali, nonche' dal beneficio del trattamento previdenziale.
Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841
Giur. it. 1995,I,1, 510
A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed
editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte
civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette
illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio
1985 n. 400  (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in
pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione
al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali
individuali delle singole vittime del reato presupposto.
Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993
Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103
Ai fini della punibilita' del commercio di videocassette abusivamente
duplicate, l'applicazione  della legge n. 400 del 1985 e della
successiva legge n. 121 del 1987, che rispettivamente sanzionano la
riproduzione abusiva  di  opere cinematografiche (della quale la
mancanza del contrassegno Siae puo' costituire un indizio probatorio) e la
commercializzazione di videocassette non recanti il contrassegno Siae (che
costituisce elemento materiale del reato), e' necessario che le opere
originali  siano destinate al circuito pubblico cinematografico e
televisivo, costituendo la ragione dell'intervento penale attuato con le
leggi predette la possibilita' di utilizzazione pubblica della creazione
filmata. (Nella fattispecie il prevenuto, che commerciava videocassette
sulla cui copertina il bollino Siae risultava fotografato, e' stato
altresi' ritenuto responsabile del delitto  di  falso,  ravvisato  nell'
attivita' di fotocopiatura dell'originale).
Corte appello Torino, 20 aprile 1994
Riv. pen. 1994, 909
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e
' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50
Il reato di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito nella
l. 27 marzo  1987 n. 121, incrimina chi vende o noleggia videocassette
riproducenti opere filmiche senza il contrassegno Siae indipendentemente
dal fatto che l'opera sia caduta in pubblico dominio e, quindi, non
siano dovuti diritti d'autore, all'esclusivo fine fi garantire il
controllo e la trasparenza del mercato e la legittimita' della
circolazione del prodotto audiovisivo. Il rinvio che l'indicata legge fa
alle disposizioni relative alla cosiddetta pirateria cinematografica, cioe
' alla abusiva duplicazione di opere filmiche di cui alla l. 20 luglio
1985 n. 400, deve essere inteso "quoad poenam", cioe' al complesso delle
disposizioni sanzionatorie, e non "quoad delictum".
Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 13
La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere
protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu'
dell'assoluzione  con  sentenza passata  in giudicato dell'imputata per
episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il
perfezionamento di tale delitto.
Pretura Trento, 21 maggio 1993
Foro it. 1994,II, 55
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e
' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto necessario, senza il consenso dell'autore
e per  esso della  S.I.A.E.; infatti la disposizione  indicata
menziona  la  radiodiffusione mediante altoparlante  azionato in
pubblico  non  per delimitare  la radiodiffusione punibile, ma per
precisare che essa rientra nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 17 dicembre 1992
Cass. pen. 1994,1335 (s.m.) Mass. pen. cass. 1993,fasc. 9,
 -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992
Giur. it. 1994,II, 222
Le ordinanze con le quali il presidente della Siae, sentita la
commissione della competente sezione, dispone la ripartizione dei
proventi  per diritti  d'autore riguardanti (nella specie) opere
musicali  eseguite  dal vivo,  hanno  natura  regolamentare. L'
impugnazione delle stesse deliberazioni, pertanto, per vizi di
legittimita'  e' volta alla  tutela di interessi legittimi, in
applicazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 180.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Foro amm. 1994,fasc. 10 Cons. Stato 1994,I,1415
La legislazione sul diritto d'autore, essenzialmente ancorata alla l. 22
aprile 1941 n. 633 e al suo regolamento di esecuzione, approvato con r.d.
18 maggio 1942 n. 1369, si appalesa inadeguata ed ha bisogno di un
notevole aggiornamento,  anche in conseguenza di alcune decisioni dei
giudici amministrativi che hanno travolto l'assetto statutario dell'ente;
pertanto, si rende necessario ed urgente un intervento del legislatore
per dare alla societa' italiana autori ed editori un nuovo assetto, che
tenga conto dell'esigenza di evitare non  solo ogni discriminazione  tra
gli aderenti al sodalizio, assicurando una partecipazione effettiva di
tutti, sia pure in forma necessariamente graduale, alla gestione dello
stesso, ma altresi' ogni soluzione non coerente con la vocazione
pubblicistica della societa'.
Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56
Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.)
L'art. 37 d.P.R. n. 640 del 1972 attribuisce anche agli accertatori Siae,
muniti di speciale tessera di riconoscimento, la competenza per l'
accertamento  e la definizione delle violazioni alla normativa
concernente le imposte sugli spettacoli. Ne consegue che e' indubbia la
qualita' di pubblici ufficiali degli stessi.
Corte appello Catanzaro, 18 marzo 1993
Dir. autore 1994, 122
Le funzioni dell'agente Siae non si esauriscono nel compito di
garantire la percezione dei diritti spettanti agli autori, ma sono
rivolte ad assicurare  la percezione dei diritti che competono all'
erario,  con attivita'  di  controllo  e di  contestazione d'
infrazioni. Ne deriva che lo stesso puo' essere considerato persona
incaricata di pubblico servizio e quindi vero e proprio pubblico
ufficiale.
Cassazione penale sez. VI, 28 aprile 1993
Dir. autore 1994, 120
La necessita' di includere nel collegio dei revisori della Siae
(Societa' italiana autori e editori) un magistrato della corte dei conti
trova la propria fonte di legge nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720, che
espressamente qualifica tale magistrato "rappresentante" della corte;
pertanto, poiche' all'atto del collocamento a riposo il magistrato
della corte perde il proprio "status", e quindi non ha piu' il
presupposto  giuridico indispensabile per esercitare le funzioni di
"rappresentante", e' illegittima la norma statutaria dell'ente che
preveda la possibilita' di nomina nel predetto collegio di un magistrato
anche a riposo.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della Siae trova
applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 il quale
espressamente dispone che la conferma in carica non puo' essere
effettuata per piu' di due volte.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
E' illegittima la  previsione  statutaria in forza della quale l'
iscrizione alla Siae comporta il conferimento in esclusiva alla societa'
della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o
acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente
statuto che confligge palesemente con l'art. 180 comma 4 l. 22 aprile 1941
n. 633 il quale, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri della Siae, non
pregiudica la facolta', spettante all'autore ed ai  suoi aventi causa,
di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
La Siae deve considerarsi ente pubblico economico, perche' esercita a scopo
di lucro un'attivita' imprenditoriale retributiva nel campo della
produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22
aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945 n. 533, che si
limita a cambiare la denominazione dell'ente.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, l'atto
approvativo di modifiche allo statuto della Siae (Societa' italiana
autori ed editori) - gia' decreto reale ai sensi dell'art. 182 l. 22
aprile 1941 n. 633 e poi d.P.R. - deve essere emanato con decreto del
presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti in forza del testuale disposto dell'
art. 3 legge n. 13 del 1991.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
La  natura di ente economico della societa' italiana autori ed
editori, la crescente incidenza degli introiti direttamente correlati agli
incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali, che
costituiscono ormai, in ordine di grandezza, la fonte di entrata dell'
ente ed, infine, le esigenze di trasparenza e imparzialita' cui deve
essere sempre ispirata l'attivita' di gestione di un ente pubblico
ancorche' economico  come  la Siae, depongono per la obbligatorieta'
che l'ente sia sottoposto a controllo della Corte dei conti; pertanto, e'
auspicabile un intervento del legislatore che, mentre  elimini  ogni
residua  perplessita'  dell'ente  circa la sussistenza di detto
controllo, renda, nel contempo, piu' efficaci le procedure del  controllo
stesso,  attraverso un  processo  di assimilazione  delle stesse a
quelle  in vigore per gli enti assoggettati  a controllo in base
alla l. 21 marzo 1958 n. 259, secondo il modulo previsto dall'art. 12
della detta legge, che consenta l'accesso diretto del magistrato delegato
al controllo della documentazione contabile dell'ente.
Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56
Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.)
La controversia, con la quale gli organizzatori del "Festivale della
canzone Italiana di Sanremo", deducendo che sia la redazione del
progetto artistico produttivo sia i dialoghi ed i copioni elaborati per
la  trasmissione televisiva  dello  spettacolo possiedono i requisiti
della creativita' e originalita', chiedono riconoscersi a tali opere la
protezione prevista dalle norme sul diritto di autore (art. 2575  e ss.
c.c. e legge n. 633 del 1941), rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto oggetto immediato della pretesa e' il dritto
soggettivo all'applicazione dell'indicata tutela, la quale e' dalla legge
ricollegata esclusivamente alla creazione dell'opera, come  particolare
espressione del lavoro intellettuale, e tenuto conto, altresi', che il
diniego della tutela medesima, da  parte della SIAE, rappresenta, non
gia' un atto amministrativo (di cui non ha il carattere di autorita'),
bensi' un atto (negativo)  di gestione posto in essere dal predetto
ente pubblico economico nell'ambito di un rapporto di mandato.
Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880
Giust. civ. Mass. 1994,1298 (s.m.)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda, avente ad
oggetto il controllo sulla regolarita' di un concorso per la promozione
del personale presso un ente pubblico economico (Siae), promossa da un
concorrente pretermesso.
Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1993, n. 9804
Foro it. 1994,I,1825 Resp. civ. e prev. 1994, 236 nota (CARANTA)
L'avvenuta impugnazione innanzi al tribunale amministrativo regionale del
decreto di commissariamento di un ente pubblico economico (Siae), che si
assume elusiva di un precedente giudicato amministrativo, non vale a
precludere l'instaurazione del ricorso per l'esecuzione del giudicato,
fondato proprio su detto atto elusivo.
Consiglio Stato sez. VI, 28 gennaio 1994, n. 77
Giur. it. 1994,III, 1, 361
La circostanza che il recesso dal mandato debba essere accettato dal
mandante, non costituisce giustificazione sufficiente ad impedire la
dichiarazione  di  decadenza dall'impiego  di un insegnante che,
malgrado  diffida, abbia continuato ad esercitare l'attivita' di
mandatario della SIAE.
T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38
Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.)
L'attivita' di agente mandatario della SIAE non e' riconducibile all'
attivita'  professionale, della quale l'art. 92 del d.P.R. 31 maggio
1974  n. 417  consente l'esercizio al personale docente; pertanto
legittimamente  e' dichiarato decaduto dall'impiego un insegnante, che
malgrado diffida, abbia continuato a svolgere la detta attivita'.
T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38
Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.)
Il soggetto  preposto alla riscossione delle somme dovute alla
S.I.A.E. e' un incaricato di un pubblico servizio, essendo a lui
demandata una funzione non di ordine, ma quella di accertare e
determinare sulla  base di elementi noti, forniti dai soggetti
debitori e  da precisi criteri di valutazione, l'ammontare del
contributo e dell'imposta dovuti, di provvedere alla loro esazione ed al
successivo versamento agli aventi diritto. (Fattispecie in tema di
peculato).
Cassazione penale sez. VI, 15 giugno 1992
Cass. pen. 1994, 608 (s.m.) Giur. it. 1994,II, 44 Giust. pen. 1993,II, 508
Nell'ipotesi di acquisto di cassette musicali abusivamente riprodotte senza
il timbro della SIAE da parte di un soggetto che sia estraneo alla
duplicazione dei menzionati oggetti fonografici, ma a conoscenza della
illecita provenienza, e che le detenga per la vendita, sono configurabili
sia il reato previsto dalla legge speciale che quello di ricettazione.
Cassazione penale sez. III, 9 marzo 1993
Cass. pen. 1994,1537 nota (GIOVANNI) Riv. pen. 1994, 33 Mass. pen. cass.
1993,fasc. 9, 41
Sussiste l'obbligo della Siae di rendere in termini di cassa il conto
giudiziale relativamente alla riscossione, eseguita nell'ambito del
territorio della regione siciliana e per conto di essa, dell'imposta sugli
spettacoli e di altri tributi e diritti erariali, in attuazione di apposite
convenzioni stipulate con la regione medesima, atteso il principio di ordine
costituzionale, che impone a tutti i soggetti che abbiano maneggio di
denaro o cose mobili di pertinenza pubblica di darne conto nella forma
giudiziale prescritta dal nostro ordinamento giuridico, indipendentemente
dalla previsione legale o consensuale di forme di controllo amministrativo
e dalla natura pubblica o privata del rapporto posto a fondamento dell'
attivita' di maneggio di beni erariali.
C.Conti s.giur. Sicilia, sez. giurisd., 9 dicembre 1992, n. 189
Riv. corte conti 1993,fasc. 1, 103
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito dalla l. 27 marzo 1987 n.
121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette
riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi
della l. 22 aprile 1941 n. 633, sono assoggettati alle norme della l. 20
luglio 1985 n. 400; la norma configura un reato di pericolo per la
cui sussistenza e' necessario il dolo specifico del fine di lucro.
Corte appello Milano, 4 maggio 1993
Cass. pen. 1993,2655
La  violazione  relativa alla detenzione di "musicassette" senza
contrassegno della S.I.A.E. e' rivolta contro la proprieta' artistica o
letteraria delle opere ed attiene, quindi, alla tutela del diritto d'autore
e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' ritenersi
oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.
Cassazione penale sez. III, 22 maggio 1992
Cass. pen. 1993,2077 (s.m.) Riv. pen. 1993, 41
Posto che i saggi di fine corso, organizzati dalle scuole di danza,
possono considerarsi  un  vero  e proprio  spettacolo  pubblico, l'
utilizzazione di brani protetti comporta l'obbligo del pagamento dei
diritti spettanti alla Siae.
Tribunale Roma, 18 novembre 1991
Foro it. 1993,I,1289
In assenza del requisito dell'esecuzione pubblica, le scuole di danza
associate all'Anid non sono tenute al pagamento dei diritti in favore della
Siae per l'utilizzazione dei brani musicali protetti, giacche' questi
ultimi vengono  in rilievo quale supporto didattico per l'insegnamento
della danza (nella specie, si trattava di brani musicali raccolti su
nastri di registrazione, creati specificatamente per l'insegnamento).
Tribunale Roma, 18 novembre 1991
Foro it. 1993,I,1289 Dir. autore 1992, 549 nota (ATTOLICO)
Va riconosciuto, in capo ai titolari di alcune scuole di danza, l'
interesse ad agire per accertare se alla Siae competano i diritti per l'
utilizzazione di brani protetti nel corso delle lezioni e dei saggi di fine
corso.
Tribunale Roma, 18 novembre 1991
Foro it. 1993,I,1289
La SIAE, la  cui attivita' istituzionale consiste nella tutela
giuridica ed economica delle opere dell'ingegno, deve considerarsi ente
esponenziale ai sensi degli art. 92 ss. c.p.p. e, come tale, legittimata
ad  intervenire e a costituirsi parte civile in un processo penale
per violazioni alla normativa sul diritto di autore, dal momento che a
dette violazioni consegue, di regola, un danno economico diretto.
Pretura Venezia, 18 novembre 1991
Dir. autore 1992, 576
Poiche' e' lecito il rifiuto della SIAE di concedere l'autorizzazione alla
pubblicazione di dischi a coloro che non dimostrino di aver ottenuto il
consenso degli autori delle opere musicali registrate dal vivo, costoro
non possono  utilmente invocare la tutela della concorrenza prevista
dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287.
Corte appello Milano, 5 febbraio 1992
Giust. civ. 1993,I,1339
Non possono attribuirsi le connotazioni di un'intesa vietata ex art. 2
legge n. 287 del 1990 all'accordo tra la Siae e l'associazione
fonografici italiani, che miri a non attribuire ad altri soggetti lo
sfruttamento economico di registrazioni, qualora gli autori abbiano ceduto
i loro diritti di sfruttamento fonografico alla suddetta associazione.
Corte appello Milano, 21 gennaio 1992
Nuova giur. civ. commentata 1992,I, 795 nota (GAMBINO)
A seguito della radicale modificazione del fondo di solidarieta' tra soci
della Siae introdotta col regolamento approvato dall'assemblea delle
commissioni  di sezione  in data 22 marzo 1991, che ha trasformato
il fondo in una struttura organizzativa interna alla Siae, direttamente
amministrata dal consiglio di amministrazione dell'ente, dotata di mera
autonomia contabile e priva di autonomia patrimoniale e soggettivita'
limitata, il fondo in questione - ancorche' parte (sostanziale o
anche processuale) in un giudizio relativo a rapporti ad esso facenti
capo, svoltosi anteriormente alla riforma anzidetta - non e' legittimato
a proporre giudizio per revocazione della sentenza relativa a quel
giudizio, successivamente alla modificazione, per essere la sua
legittimazione incorporata in quella della Siae.
Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243
Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.)
Il fondo di solidarieta' tra i soci della Siae, nel suo assetto
organizzativo originario, quale consolidatosi fino alla modifica
statutaria approvata con d.P.R. 2 agosto 1986 n. 786, pur non fruendo di
personalita' giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale nei confronti
della Siae,  sicche'  si configurava come centro di imputazione
soggettiva distinto dall'ente promotore, con riguardo alla somma dei
rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato; pertanto,
allo stesso fondo era riconoscibile lo "status" soggettivo di parte
(sostanziale e processuale) con riguardo alle controversie attinenti  ai
predetti  rapporti, si'  da renderne incontestabile  la  legittimazione
a contraddire in giudizio nei confronti di un ricorso inteso ad
impugnare le norme statutarie ed i regolamenti  disciplinanti i criteri
e le modalita' di accesso all'organizzazione medesima.
Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243
Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.)
E' illegittima la  previsione  statutaria in forza della quale l'
iscrizione alla S.I.A.E. comporta il conferimento in esclusiva alla societa'
della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o
acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente
statuto che confligge palesemente con l'art. 181 comma 4 l. 22 aprile
1941 n. 633 che, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri  della S.I.A.E.,
non  pregiudica  la facolta', spettante all'autore ed ai suoi aventi
causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, deve essere
emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti, l'atto contenente modifiche
apportate allo statuto della societa' italiana autori ed editori
(S.I.A.E.), trattandosi di atto per il quale era prima prevista  la
forma  del decreto  del capo dello Stato, controfirmato da piu'
ministri (art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633), non contemplato nell'
elencazione tassativa contenuta nell'art. 1 l. 12 gennaio  1991  n. 13
(degli  atti da emanarsi con d.P.R.) e rientrante in pieno nella
disciplina dettata nell'art. 2 comma 1 e 2 n. 13 legge del 1991 cit.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
E' da ritenere tuttora vigente il controllo della Corte dei conti sulla
Siae, in forza della l. 19 gennaio 1939 n. 129 e del r.d. 8 aprile 1939
n. 720, nonche' per effetto della sua formale inclusione nell'apposito
elenco da tali norme previsto; detta inclusione e' stata infatti
disposta sulla base del criterio della sovvenzione indiretta, godendo l
'ente di una posizione di vantaggio conseguente, sia alla potesta'  di
accertamento e riscossione di contributi erariali, sia alla riserva in
via esclusiva su ogni attivita' di intermediazione per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione  e
diffusione delle opere tutelate.
Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33
Foro amm. 1993,1107 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25
La S.I.A.E. deve  considerarsi  ente pubblico  economico, perche'
esercita a scopo di lucro un'attivita' imprenditoriale retribuita nel campo
della produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile
dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945
n. 433, che si limita a cambiare la denominazione dell'ente.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
A svolgere le funzioni di membro effettivo del collegio dei revisori della
S.I.A.E. deve essere un magistrato della Corte dei conti in attivita' di
servizio (e non gia' collocato a riposo), in tal senso dovendosi
interpretare la disposizione contenuta nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della S.I.A.E. trova
applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 che espressamente
dispone che la conferma in carica non puo' essere effettuata per piu'
di due volte.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente
pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposta nei
confronti di un  dipendente  cessato dal servizio,  che abbia
beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato
volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per
evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo,
espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono
realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza
amministrativa e  contabile  posti a presidio della gestione di un
ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non
siano motivati da un preminente interesse dell'ente.
Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33
Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 Cons. Stato 1993,II, 749 (s.m.)
Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell'
ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a
termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia
gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti,
interviene con voto consuntivo alle adunanze degli organi collegiali ed
esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l'
affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare
esclusivamente ad una persona che sia astretta da un vincolo di
subordinazione gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile
nell'organizzazione  dell'ente e  nel  contempo  la legittimazione
ad  operare in  nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione di
un rapporto di immedesimazione organica.
Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33
Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25
La natura del nuovo rapporto di collaborazione, instaurato per lo
svolgimento delle funzioni di direttore generale della Siae ed in
sostanziale  prosecuzione  del  precedente  rapporto di lavoro
subordinato, e' desumibile - al di la' della qualificazione formale - dal
contenuto  delle prestazioni, dalla corretta disciplina del trattamento
normativo ed economico, oltre che dalla collocazione nell'assetto
organizzativo e dai poteri esercitati; ne deriva che, in presenza di
prestazioni identiche e di un trattamento pressoche' analogo,  ma
soprattutto dalla previsione di un premio finale, assolutamente
estranea al lavoro autonomo e del tutto simile al trattamento di fine
servizio, deve inferirsi la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, che corrisponde tra l'altro alla stessa conformazione della
relazione che, a termini di regolamento, intercorre tra l'ente ed il
direttore generale.
Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33
Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25
La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente
pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposto nei
confronti di un  dipendente  cessato dal servizio,  che abbia
beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato
volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per
evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo,
espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono
realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza
amministrativa e  contabile  posti a presidio della gestione di un
ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non
siano motivati da un preminente interesse dell'ente.
Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33
Foro amm. 1993,1107
Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell'
ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a
termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia
gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti,
interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali ed
esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l'
affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare
esclusivamente ad una persona che sia stretta da un vincolo di
subordinazione gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile
nell'organizzazione  dell'ente e  nel  contempo  la legittimazione
ad  operare in  nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione di
un rapporto di immedesimazione organica.
Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33
Foro amm. 1993,1107
La natura del nuovo rapporto di collaborazione, instaurato per lo
svolgimento delle funzioni di direttore generale della Siae ed in
sostanziale  prosecuzione  del precedente  rapporto  di lavoro
subordinato, e' desumibile - al di la' della qualificazione formale - dal
contenuto  delle  prestazioni, dalla corretta disciplina del
trattamento normativo ed economico, oltre che dalla collocazione nell'
assetto organizzativo e dai poteri esercitati; ne deriva che, in presenza
di prestazioni identiche e di un trattamento pressoche' analogo, ma
soprattutto dalla previsione di un premio finale, assolutamente
estraneo al lavoro autonomo e del tutto simile al trattamento di fine
servizio, deve inferirsi la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, che corrisponde tra l'altro alla stessa conformazione della
relazione che, a termini di regolamento, intercorre tra l'ente ed il
direttore generale.
Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33
Foro amm. 1993,1107
Il reato di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 non ha carattere
speciale rispetto  a quello previsto dall'art. 470 c.p. Infatti, mentre
l'art. 470 c.p. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con  le
impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione,
l'art. 1 legge n. 406 del 1981 punisce invece chi pone in commercio o
detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in
quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d'autore e, quindi,
indipendentemente dalla circostanza che rechino o meno impronte false. I due
reati, pertanto, oltre ad essere diretti alla tutela  di differenti
interessi, si concretano in condotte materiali ontologicamente diverse,
che, conseguentemente, concorrono tra loro, in mancanza di elementi
specializzanti che caratterizzino l'uno rispetto all'altro. (Fattispecie
relativa alla vendita di musicassette abusivamente riprodotte e con
impronta della SIAE contraffatta).
Cassazione penale sez. V, 11 dicembre 1991
Cass. pen. 1993,1449 (s.m.)



La SIAE - cui spetta di adempiere alla funzione di interesse generale di
tutela della proprieta' intellettuale, considerata patrimonio comune del
Paese, anche attraverso attivita' di intermediazione affidatale in via
esclusiva, senza che cio' faccia insorgere dubbi di illegittimita'
costituzionale, come riconosciuto anche dalla corte costituzionale (con
sentenze n. 25 del 1968, 65 del 1972, 241 del 1990) - ha natura di ente
pubblico economico e non di privata associazione, con la conseguenza
che la domanda di annullamento di disposizioni  del Regolamento generale
dell'ente  stesso (che discriminano fra i semplici "iscritti" ed i
"soci"),nonche' di provvedimenti attuativi delle medesime, non introduce
una questione relativa a rapporti contrattuali, demandata al giudice
ordinario, ma attiene ad atti di organizzazione dell'ente pubblico
rispetto ai quali, anche se privi di contenuto discrezionale, e'
configurabile, in capo all'attore, soltanto una situazione di interesse
legittimo, la cui cognizione e' riservata alla giurisdizione
amministrativa, la quale non eccede dai confini ad essa riservati, ove, in
relazione a vizi riconducibili alla categoria dell'eccesso di potere,
estenda l'area del sindacato di legittimita' dando luogo ad un
controllo dell'azione  amministrativa  in base  ai  criteri  di
logicita', uguaglianza e razionalita', che non implicano alcuno
sconfinamento sul terreno dell'opportunita' o del merito amministrativo,
anche se cio' disattenda precedenti  decisioni  in materia, nel nome
di riconosciuta esigenza di effettivita' della tutela giurisdizionale.
Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841
Giust. civ. Mass. 1993,1187 (s.m.)
In materia di concorsi per la promozione a qualifiche superiori, la
violazione delle norme interne procedimentali di un ente pubblico
economico, come la SIAE, ancorche' concordate in sede sindacale,
configura un'ipotesi,  non  gia'  di nullita'  od annullabilita' dell'
atto  terminativo,  bensi' esclusivamente  di inadempimento
contrattuale  che,  con riguardo  alla  situazione giuridica dell'
interessato,  la quale  costituisce contenuto di un diritto
ggettivo  - soggetto, pertanto, alla giurisdizione del giudice
ordinario  - (non  direttamente  alla  promozione, bensi')  alla
regolarita' della procedura di valutazione ed alle opportunita' che cio'
poteva offrirgli, determina l'insorgere del correlato diritto al
risarcimento del danno, nonche' all'attuazione specifica dell'obbligo
inadempiuto, senza che la detta nullita' possa desumersi dal solo fatto
di una disparita' di trattamento che non siasi tradotta nella violazione di
specifiche norme positive, attuative del principio di cui all'art. 3 cost.,
di divieto di atti discriminatori.
Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1993, n. 9804
Giust. civ. Mass. 1993,1441 (s.m.)
In tema di patteggiamento, la confisca deve essere ordinata soltanto quando
sia obbligatoria. E' da escludere, pero', che possa essere disposta
allorche'  la "res"  sia  suscettibile  comunque di regolarizzazione:
in  tal  caso,  infatti,  si evita che  la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possa piu' costituire reato. (Nella
specie, la Corte ha rilevato che le videocassette  abusivamente
duplicate  non  dovevano  essere necessariamente distrutte,  potendosi
procedere  alla menzionata regolarizzazione o mediante versamento alla
Siae dei diritti dovuti o mediante cancellazione delle illecite
riproduzioni).
Cassazione penale sez. III, 3 marzo 1992
Giur. it. 1993,II, 46
Nel regime anteriore all'art. 49 della l. 9 marzo 1989 n. 88, e con
riguardo all'art. 3 della l. 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'
art. 4 della legge n. 44 del 1973) che prevede l'obbligatorieta' dell'
iscrizione all'INPDAI  di  tutti  i dirigenti  di  aziende
industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro che,
quali esercenti  attivita'  industriali,  sono assegnati o aggregati
alla cassa unica degli assegni familiari gestita dall'INPS) le imprese
svolgenti le attivita' di cui ai n. 1 e 3 dell'art. 2195 c.c. o un'attivita
'  ausiliaria  delle  predette, deve  essere riconosciuto, in base
ai criteri generali desumibili dalla stessa norma, il carattere
industriale dell'attivita' consistente nella produzione di un servizio
avente ad oggetto una nuova utilita' economica ottenuta mediante l'
organizzazione e l'impiego dei fattori produttivi predisposti dall'
imprenditore, che non si esaurisca nella sommatoria delle utilita' fornite
da beni preesistenti o nel mero accrescimento di utilita' derivanti dalla
circolazione di tali beni. (Nella specie, e' stata confermata la decisione
dei giudici di merito che ha  attribuito  tale  carattere all'attivita'
della societa' italiana autori ed editori (SIAE) in relazione alle utilita
' fornite agli utenti autori ed editori dall'accertamento e riscossione
di tasse, imposte e diritti, nonche' alla tutela giuridico-economica
delle opere di ingegno).
Cassazione civile sez. lav., 11 febbraio 1993, n. 1709
Giust. civ. Mass. 1993, 279 (s.m.) Giust. civ. 1993,I, 883 nota (IZZO)
Dir. lav. 1993,II, 189 (s.m.)
In materia di trasgressioni in ordine alle imposte sugli spettacoli e di
altri tributi, il meccanismo di rilevazione delle stesse basato sulla
compartecipazione della SIAE e della polizia tributaria, non esclude l'
obbligo  dell'accertamento  dei  tributi e dei diritti erariali
incombente  sulla  societa'  medesima in  virtu'  della convenzione
appositamente  stipulata  con   l'amministrazione finanziaria, atteso
che  la segnalazione di elementi, sia pure incompleti, alla polizia
tributaria non e' facoltativa o fortuita ma deve costituire un preciso
adempimento per il quale la SIAE deve adoperarsi al meglio, considerata
la necessita' di attivarsi nei riguardi  dei trasgressori per procurare
il massimo del gettito possibile.
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
Non sono fondate le domande attrici intese ad ottenere la risoluzione dei
contratti per inadempimento degli obblighi di pubblicizzazione e
valorizzazione delle opere, a cio' bastando l'avvenuta stipulazione da
parte  dell'editore  di  contratto di  sub-edizione;  nonche' dell'
obbligo  di rendicontazione, laddove  l'amministrazione del repertorio
sia affidato alla SIAE.
Tribunale Milano 12 marzo 1992,
Dir. autore 1992, 390.
Il rifiuto della SIAE a consegnare i contrassegni per videocassette, a
norma dell'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 conv. in l. 27 marzo 1987 n.
121, e' motivato se il richiedente non fornisce la prova della
disponibilita' dei diritti sull'opera da riprodurre.
Pretura Milano 31 maggio 1991,
Dir. autore 1992, 115.
La violazione della  l. 29 luglio 1981,  n. 406, sulla abusiva
duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di
prodotti fonografici non autorizzati, e' rivolta contro la proprieta'
artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi alla tutela del
diritto di autore e non a quella finanziaria dello Stato. Essa,
pertanto, non puo' considerarsi oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui
al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. (Fattispecie relativa a detenzione di
"musicassette" senza contrassegno della Siae).
Cassazione penale sez. III, 19 ottobre 1990,
Cass. pen. 1992, 735 (s.m.).
In caso di conflitto tra piu' soggetti circa la titolarita' di
diritti di autore, e' fondata la richiesta di provvedimento di
urgenza al fine di ottenere il temporaneo accantonamento, da parte della
SIAE, dei diritti di autore da questa riscossi.
Pretura Roma 4 maggio 1992,
Dir. autore 1992, 401.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 l.
22 aprile 1941 n. 633, in riferimento agli art. 3, 23 e 41 cost. Infatti
la  concreta  insostituibilita' dell'attivita' di intermediazione della
SIAE comporta, per quest'ultima, l'esercizio in condizioni di sostanziale
monopolio della gestione di utilizzazione delle opere tutelate e,
pertanto, deve ritenersi operante nei suoi confronti l'obbligo di
contrattare con il divieto di discriminazioni arbitrarie sancito dall'art.
2597 c.c. con le conseguenze previste dall'ordinamento.
Corte costituzionale 15 maggio 1990 n. 241,
Rass. dir. civ. 1991, 613 (nota). Rass. avv. Stato 1991, 393 (nota).
Sono illegittime -  per  violazione dei criteri di logicita',
razionalita' e soprattutto uguaglianza cui deve essere improntata l'
esplicazione del potere di autoorganizzazione - le norme dello statuto
della SIAE approvato con d.P.R. 20 ottobre 1962 n. 1842 (modificato
con i d.P.R. 14 novembre 1974 n. 859 e 2 agosto 1986 n. 726) e del
regolamento del fondo di solidarieta' tra i soci SIAE approvato dalle
commissioni di sezione dell'istituto il 29 maggio 1979 (e successive
modifiche) che discriminano fra soci e iscritti ordinari, consentendo
soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo e passivo per la
nomina di componenti alle commissioni di sezione e di beneficiare del
sistema previdenziale (art. 24 e 38 dello statuto con le modifiche
apportate dal d.P.R. 2 agosto 1986 n. 726 e 1 e 2 del regolamento del fondo
di solidarieta' tra i soci).
Consiglio Stato sez.VI 10 febbraio 1992 n. 97,
Cons. Stato 1992, I,271.
Lo  statuto della SIAE ed il regolamento relativo al fondo di
previdenza tra i soci dello stesso ente sono illegittimi nella parte in cui
distinguono tra soggetti soci e soggetti iscritti ordinari, riservando
soltanto ai primi il diritto di partecipare alle elezioni dei componenti
delle commissioni di sezione e di beneficiare del previsto  trattamento
previdenziale,  in   quanto  importano diversificazione discrezionale
dei soggetti predetti irrazionalmente basata sul criterio della misura
dei profitti editoriali da essi percepiti.
Consiglio Stato sez.VI 10 febbraio 1992 n. 97,
Foro amm. 1992, 549. Cons. Stato 1992, I,271. Riv. amm. R.I. 1992, 359.
L'art. 3, parte  ultima  lett. c) d.P.R. 26  ottobre  1972 n. 640
assoggetta al prelievo demaniale ogni altro provento (oltre quelli
tipicamente individuati in precedenza dallo stesso articolo) che sia
direttamente connesso  all'utilizzazione dell'opera  di pubblico
dominio in spettacoli o in altre manifestazioni, tra i quali gli
introiti od i contributi che le emittenti radiotelevisive private e
pubbliche incassano per allestire o comunque diffondere spettacoli a fini
pubblicitari o di sponsorizzazioni, con utilizzazione delle opere di
cui trattasi, mentre per quanto riguarda gli esborsi che le emittenti
stesse effettuano per procurarsi i diritti di ripresa televisiva di
spettacolo altrui, il diritto demaniale va accertato e riscosso a carico
di chi cede tali diritti e calcolato sui relativi introiti; ne consegue
che sussiste in capo alla SIAE un dovere "ex contractu" di accertamento e
di riscossione nella misura di legge del diritto  demaniale per  l'
utilizzazione delle spese in questione relativamente ai cennati introiti
e contributi.
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
L'obbligo della rendicontazione, da parte della SIAE, nei riguardi dei
diritti demaniali  sulle  rappresentazioni  ed esecuzioni o
teleradiodiffusioni di opere o brani cadute in pubblico dominio, si
estende, oltre che alla fase della riscossione, anche a quella dell'
accertamento, a  nulla  rilevando  in contrario  la  natura tributaria
o patrimoniale dei diritti in questione atteso che per qualsiasi genere
di entrata pubblica la fase dell'accertamento ha una sua precisa
autonomia  giuridica,  suscettibile, nei  casi  di affidamento a
concessionari, di autonoma rappresentazione contabile (fattispecie,  in
cui  ai   fini  della  contabilizzazione dell'accertamento si puo'
distinguere tra "grande diritto", per il quale l'accertamento medesimo
coincide con liquidazione del credito erariale nei confronti dell'
utilizzazione dell'opera, e "piccolo diritto", che  puo' darsi  per
accertato  all'atto della  sua individuazione in sede di ripartizione
dei diritti di esecuzione musicale tra i soggetti cui spettano a titolo
di diritti d'autore e tra essi e lo Stato, a titolo di pubblico dominio).
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
Gli interessi sulle giacenze medie delle riscossioni da parte della SIAE
nelle more del loro versamento a termini di convenzione, in quanto
frutti della sorte capitale costituita dalle riscossioni medesime,
spettano allo Stato, in virtu' del principio civilistico che obbliga il
mandatario a trasferire al mandante i frutti stessi insieme alla sorte
(fattispecie in cui, avendo la SIAE incamerato gli interessi   sulla base
della  mera  presunzione, da  parte dell'amministrazione,  che  il
vantaggio  derivante  da detto incameramento  trovasse giustificazione
nei  costi sostenuti per l'espletamento del servizio, va disposta
indagine istruttoria intesa a documentare il fondamento di tale
incameramento).
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
E' inammissibile,  nel giudizio  sui conti resi dalla SIAE, la
richiesta della stessa di avvalersi del principio civilistico della
conservazione per non oltre dieci anni della documentazione di
carattere contabile e per non oltre tre anni di quella di natura
fiscale, atteso che per gli agenti contabili vige l'obbligo della
conservazione della documentazione giustificativa delle partite del
conto - di diritto e di cassa - fino al passaggio in giudicato della
necessaria pronuncia giudiziale sul conto medesimo, ed anche oltre per
quelle partite che il giudice, d'ufficio o su richiesta del p.m. rimetta al
procuratore generale perche' valuti la sussistenza dei presupposti  per
l'esercizio  di  un'azione di responsabilita' amministrativa.
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
Ove la SIAE abbia assunto, in virtu' degli art. 17 e 18 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 640, la veste di ufficio accertatore in proprio, senza
la collaborazione di altri organi, per cui ad essa spettino, per effetto
di quelle norme, la compilazione dei verbali e la loro trasmissione all'
intendenza di finanza per l'ulteriore seguito, la funzione di
accertamento dei crediti erariali (e degli altri enti) e' piena ed
esclusiva, con conseguente obbligo di rendicontazione delle partite per le
quali sia stato compilato il verbale nei confronti dei trasgressori.
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
Le somme che la SIAE riceve dagli uffici del registro per poi
ripartirle fra i comuni, vanno annoverate, per quanto riguarda il loro
incasso, tra gli elementi del "carico" di cassa della societa' medesima,
e,  per quanto  riguarda il loro riparto e relativo versamento ai
comuni, tra le dirette ragioni di "scarico" del debito contabile, in quanto
l'ufficio del registro assume veste di strumento della riscossione per
conto della SIAE medesima, sicche' questa diventa contabilmente
debitrice di quelle somme agli enti creditori (comune e Stato) per effetto
stesso della riscossione, e non gia' del successivo "riversamento".
Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349,
Riv. corte conti 1991, fasc.6,56.
Gli interessi maturati sull'ammontare della somma capitale (nella
fattispecie, diritti di autore accantonati dalla Siae nella pendenza della
controversia insorta tra il contribuente ed un altro autore)
costituiscono reddito accessorio, frutto del capitale stesso, gia' di
spettanza del contribuente dalla data di maturazione del diritto alla
riscossione e pertanto, indipendentemente dall'esatta qualificazione del
reddito di capitale cosi' percepito, concorrono alla formazione del
reddito  imponibile ai  fini Irpef e il contribuente deve
considerarsi obbligato a dichiararli.
Comm. centrale imposte sez. XI, 6 settembre 1991 n. 6011,
Riv. dir. tributario 1992, II,521 (nota).
Il titolo del corrispettivo dovuto all'autore, e per esso alla SIAE, per l
'utilizzazione dell'opera non e' costituito da un contratto di prestazione
di opera intellettuale, ma dalla concessione in godimento temporaneo del
diritto  assoluto  sull'opera dell'ingegno: tale corrispettivo non  ha
natura  di retribuzione, ma attiene allo sfruttamento delle capacita'
economiche inerenti la titolarita' del diritto patrimoniale  d'autore e
pertanto non  puo' ad  esso riconoscersi quella particolare tutela
costituita dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c.
Tribunale Genova 9 ottobre 1990,
Giur. comm. 1992, II,673.
E' esperibile un provvedimento di urgenza quando il comportamento
denunciato  - conforme alla  legge ed ai compiti istituzionali
demandati all'ente pubblico (SIAE) - e' destinato a proseguire nel tempo,
nei confronti di coloro che non giustifichino adeguatamente la legittimita'
del loro  operare. Il ricorso ad un provvedimento cautelare ex art.
700 c.p.c. promosso ai fini della tutela della concorrenza e nella
applicazione della legge n. 287 del 1990 richiede da parte del giudice
adito una delibazione del "fumus" in relazione ad una convincente
dimostrazione della titolarita' del diritto da cautelare da parte di tutti
i soggetti.
Corte appello Milano 5 febbraio 1992,
Riv. dir. ind. 1992, II,52 (nota).
Il ricorso all'art. 86 del trattato CEE non puo' costituire, nel caso della
SIAE, un rimedio sufficiente per evitare gli abusi di posizione dominante.
Corte costituzionale 15 maggio 1990 n. 241,
Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1991, 157.
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito in l. 27 marzo 1987 n. 121,
stabilisce che la vendita o il noleggio di video-cassette riproducenti
opere cinematografiche, non contrassegnate dalla SIAE ai sensi della l. 22
aprile 1941 n. 633, sono assoggettati nelle norme della l. 20  luglio 1985
n. 400: pertanto le sanzioni penali in quest'ultima contenute sono
state estese anche alla riproduzione o alla  duplicazione effettuate in
modo non abusivo, ma senza il contrassegno  SIAE, a  nulla
rilevando  che l'acquisto  delle video-cassette sia avvenuto in modo
regolare.
Tribunale Lecce 6 ottobre 1990,
Cass. pen. 1991, 161.
Ai sensi dell'art. 1 dello statuto della SIAE l'attivita' di tutela viene
da questa svolta nei confronti delle opere prodotte sia dagli iscritti che
dai soci;  la categoria dei soci e' estrapolata all'interno di quella
degli iscritti. In altri termini, la SIAE e' costituita in primo luogo
dagli iscritti che ne rappresentano il substrato soggettivo, e quindi
dai soci i quali altro non sono che iscritti che abbiano superato una
certa anzianita' di iscrizione ed un limite di incassi annui
predeterminato dagli organi direttivi della SIAE. Una tale distinzione non
collide con principi di logica e razionalita'.
Consiglio Stato sez.VI 5 novembre 1990 n. 940,
Dir. autore 1991, 278.
Il fondo di solidarieta' tra i soci della SIAE, se anche non puo'
considerarsi persona giuridica a se', stante la inesistenza del
provvedimento  costitutivo a cio' necessario, cio' non di meno
costituisce una soggettivita' autonoma poiche', pur non potendosi
parlare di personalita' ne' attenuata ne' ridotta, cio' nonostante la
completa autonomia patrimoniale  eleva  il fondo a  centro di
imputazione autonomo della somma di rapporti inerenti il patrimonio di
destinazione, sicche' da un lato i soci del fondo non hanno alcun diritto
sul patrimonio sinche' dura la destinazione, ma dall'altro questo
patrimonio sinche' dura la destinazione, ma dall'altro questo costituisce la
garanzia propria ed esclusiva dei creditori del fondo stesso.
Consiglio Stato sez.VI 5 novembre 1990 n. 940,
Dir. autore 1991, 273.
La controversia per l'attribuzione della qualita' di socio della SIAE,
in quanto attinente ad atti di autoorganizzazione dell'ente pubblico
economico,  esula dalla  giurisdizione  ordinaria  per appartenere a
quella amministrativa.
Cassazione civile sez. un., 5 dicembre 1990 n. 11675,
Dir. autore 1991, 244.
Posto che la SIAE, quale riservataria "ex lege" dell'attivita' di
intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, opera in regime di
monopolio ed e' obbligata a negoziare con qualsiasi utilizzatore, osservando
la parita' di trattamento in relazione a situazioni oggettivamente
identiche, e' illegittima la richiesta con cui, per effetto dell'
incremento della raccolta pubblicitaria delle emittenti affiliate ai tre
"networks" facenti capo alla Fininvest, si pretenda da parte della SIAE l
'applicazione delle stesse tariffe praticate alla RAI (nella specie, il
tribunale, riconosciuta l'applicabilita' dell'art. 2597 c.c., ha
pronunciato una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., al fine di
consentire la prosecuzione dell'utilizzazione del repertorio  protetto,
disponendo,  altresi', in  ordine  al corrispettivo,  l'applicazione
del   criterio   forfettario originariamente divisato dalle parti,
ossia il 2,50% sulla quota parte degli introiti pubblicitari
corrispondenti alla percentuale di programmazione effettuata con
utilizzazione del repertorio SIAE).
Tribunale Roma 21 marzo 1991,
Foro it. 1991, I,2893 (nota). Giust. civ. 1992, I,3199 (nota). Dir.
autore 1992, 96.
Ai sensi degli art. 2597 e 2932 c.c. la presente sentenza costituisce
titolo, in luogo del contratto non concluso, per la prosecuzione del
rapporto contrattuale dall'1 gennaio 1988 e fino alla data in cui, a
seguito  della  presente sentenza  e  dell'intervenuta diversa
regolamentazione legislativa dei rapporti "inter partes", i principi
enunciati possono continuare ad operare in difetto di norme cogenti sul
piano  delle  posizioni  soggettive azionate,  ai  fini dell'
utilizzazione, da parte delle societa' attrici, del repertorio tutelato
secondo le condizioni gia' stabilite nelle scritture 31 agosto 1985
"inter partes" dietro corrispettivo da determinarsi nell'importo
risultante dall'applicazione della percentuale del 2,50% alla quota parte
degli introiti dei circuiti canale cinque, rete quattro e Italia 1
(cosi' come sopra indicato) corrispondente alla percentuale  di
programmazione  effettuata  con l'utilizzo del repertorio SIAE.
Tribunale Roma 21 marzo 1991,
Giur. cost. 1991, 1561 (nota).
Dato atto che tra la SIAE e le societa' attrici vennero stipulate le
convenzioni 31  agosto  1985  acquisite agli  atti  contenenti un'
esauriente regolamentazione circa le modalita' di utilizzazione del
repertorio tutelato e che dall'esaurimento delle convenzioni e' insorta
controversia in ordine alla misura dei proventi restando incontroversa
la  regolamentazione  anzidetta  - ed essendosi manifestato il
comune intendimento di rinnovare il rapporto -, deve dichiararsi l'
illegittimita' delle richieste avanzate dalla SIAE nei confronti delle
societa' attrici sulla base di un criterio di parita' di trattamento con
la RAI, concessionaria del servizio pubblico televisivo,  ai fini dell
'utilizzazione del repertorio a partire dall'1 gennaio 1988.
Tribunale Roma 21 marzo 1991,
Giur. cost. 1991, 1561 (nota).
La "ratio" dell'esclusiva della SIAE consiste nella protezione della
cultura, nella diffusione delle opere dell'ingegno aventi carattere
creativo e nella protezione dei diritti degli autori.
Tribunale Roma 21 marzo 1991,
Giur. cost. 1991, 1561 (nota).
Con  riferimento  alla sent. 15  maggio 1990 n. 241 della Corte
costituzionale deve affermarsi la posizione monopolistica della SIAE e l'
applicabilita' ad essa dell'art. 2597 c.c., con conseguente obbligo
della  SIAE di  contrattare e con conseguente diritto soggettivo dei
terzi interessati.
Tribunale Roma 21 marzo 1991,
Giur. cost. 1991, 1561 (nota). Giur. it. 1991, I,2,772.
E' infondata, nel sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella
parte in cui attribuisce alla SIAE l'esclusiva nella gestione dei diritti
di utilizzazione economica delle opere tutelate senza prevedere strumenti
giuridici  di  tutela contro  l'abuso della posizione dominante cosi'
determinato, in riferimento agli art. 3, 23 e 41 cost.
Corte costituzionale 15 maggio 1990 n. 241,
Rass. giur. Enel 1991, 115. Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1991, 157.
Le funzioni  istituzionali di un ente pubblico di previdenza e
assistenza di particolari categorie artistico-professionali (nella
specie: ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori, gli
scultori,  i musicisti e gli autori drammatici) possono essere
adeguatamente assolte soltanto ove vi sia l'iscrizione obbligatoria dell'
ente  delle   categorie  interessate,   la  contribuzione
predeterminata, il versamento tempestivo dell'importo finanziario
percentuale stabilito  sui proventi dei musei e della SIAE ed,
inoltre, una organizzazione capace ed efficiente.
Corte Conti sez. contr., 18 giugno 1991 n. 35,
Cons. Stato 1991, II,1907 (s.m.).
La SIAE rimane assoggettata al controllo della Corte dei conti in base
alle disposizioni della l. 19 gennaio 1939 n. 129 e dei relativi decreti
attuativi, sia perche' e' tuttora formalmente ricompresa nell'apposito
elenco contemplato da tale normativa, sia perche' i proventi di cui
beneficia - per effetto della particolare posizione assicuratale dal vigente
ordinamento - configurano sostanzialmente il requisito della contribuzione
indiretta prefigurato dalla medesima disciplina.
Corte Conti sez. contr., 6 ottobre 1990 n. 49,
Foro amm. 1991, 904. Riv. corte conti 1990, fasc. 6,24.
Ai sensi del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 art. 92 comma 6 deve
ritenersi consentito, previa autorizzazione del capo dell'istituto, al
personale  docente l'esercizio  di  libere  professioni,
compatibilmente con l'esplicazione dell'attivita' d'insegnamento, ma non
anche  l'esercizio  di  prestazioni atipiche  di  carattere
intellettuale  connesse a rapporto di mandato (nella specie in
esecuzione di contratto di mandato retribuito a rivolgere compiti di
agenzia della SIAE).
Consiglio Stato sez.VI 9 agosto 1991 n. 510,
Foro amm. 1991, fasc.7-8 (s.m.). Cons. Stato 1991, I,1255.
La distinzione tra iscritti e soci, prevista dalle norme statutarie della
SIAE, e' del tutto logica e ragionevole, privilegiandosi giustamente
gli  effettivi professionisti  a  fronte di coloro, produttivi  si' di
opere dell'ingegno, ma solo occasionalmente. Pertanto, le posizioni di
disparita' tra iscritti e soci non sono indici sintomatici di eccesso di
potere o vizi di violazione di legge e/o di principi fondamentali, ma
logica conseguenza della differenza di "status" delle due categorie, del
loro diverso "peso" nella struttura dell'ente in ordine allo scopo
istituzionale della SIAE che e'  quello di garantire la piu' efficiente
tutela giuridica ed economica degli autori che ad essa partecipano. In se
' razionale, la distinzione fra le due categorie lo e' anche nelle forme
che assume. L'ammissione di nuovi soci non e' affidata affatto al mero
arbitrio dei soci  esistenti, ma  risulta decisa  in base  a
criteri predeterminati ed anche in se' perfettamente logici; l'entita'
dei proventi percepiti dall'aspirante socio e', infatti, un ragionevole
indice sintomatico della professionalita' dell'attivita' autorale.
T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345,
Dir. autore 1990, 302.
Non esiste alcun generale principio di uguaglianza fra gli associati che
precluda alle associazioni pubbliche o private, nella loro autonomia
statutaria, di creare distinte categorie di associati con distinte
caratteristiche e prerogative. Nel caso della SIAE la differenziazione
fra associati, in rapporto alla possibilita' di usufruire  dell'assegno
di professionalita',  si  collega  alla distinzione tra iscritti e soci.
T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345,
Dir. autore 1990, 302.
La societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), quale ente
pubblico economico,  puo',  nell'esercizio  del suo  potere  di
autorganizzazione, strutturare la propria attivita' periferica con
autonome agenzie o con agenzie affidate a personale di ruolo (ai sensi
dell'art. 151 del regolamento generale dell'ente) o, infine, con persone
non legate da rapporto di dipendenza con la societa', denominate agenti
mandatari (ai sensi dell'art. 152 del regolamento citato).  Nella  prima
ipotesi (agenzia autonoma), l'agente puo' concludere i contratti in
nome proprio, anche se sia munito del potere di rappresentanza (nel
caso di specie, contatto di locazione per i locali  dell'agenzia).
Parimenti, se trattisi di agente mandatario (terza ipotesi), questi,
anche se munito di procura, puo', a norma dell'art. 1705 c.c., agire in nome
proprio, senza spendere il nome del mandante, cosi' divenendo titolare
dei diritti derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 1989 n. 2870,
Dir. autore 1990, 261.
Sugli importi spettanti alla SIAE per utilizzazione non consentita di opere
del  repertorio affidato  alla sua  tutela sono dovute, trattandosi
di risarcimento per fatto illecito, le maggiori somme a titolo di
rivalutazione, oltre agli interessi legali sulle singole spettanze.
Corte appello Catania 12 marzo 1990,
Dir. autore 1990, 380.
Va dichiarata la competenza del foro di Roma per domande con le quali si
chieda una pronuncia dichiarativa che la SIAE sarebbe tenuta a pubblicare
o  consentire  la consultazione del repertorio ovvero dell'elenco delle
opere legittimamente affidata alla sua tutela.
Tribunale Bari 31 gennaio 1990,
Dir. autore 1990, 413.
Nessuna disposizione di legge pone a carico della SIAE l'obbligo di
pubblicare o comunque consentire a terzi la consultazione dell'elenco delle
opere da essa tutelate. Sia l'ente che esercita il servizio pubblico di
radiodiffusione (RAI) che le imprese private di emittenza radiotelevisiva
hanno obbligo di fornirsi del permesso SIAE per radiodiffondere opere
dal vivo o registrate su disco o altro supporto analogo.
Tribunale Verona 5 dicembre 1989,
Dir. autore 1990, 410.
La  distinzione  nell'ambito ordinamentale  ed organizzativo fra
soggetti iscritti e soggetti aventi la posizione di soci della
societa' italiana autori  ed  editori non assume notazione di
irrazionalita', contraddittoria e manifesta ingiustizia negli atti
regolamentari e comunque di normazione secondaria (statuto) rispetto ai
principi sanciti dalla l. 22 aprile 1941 n. 633 e dal d.P.R. 2 agosto
1986 n. 726. Non e' pertanto illegittimo lo statuto della SIAE nella
parte  in cui  disciplina  distintamente  il rapporto sinallagmatico
dei soci con il fondo di solidarieta' della societa', da quello dei
semplici iscritti, facendone discendere un diverso trattamento
previdenziale.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Foro amm. 1990, fasc.11 (s.m.). Cons. Stato 1990, I,1432.
La distinzione contenuta nello statuto della SIAE fra semplici
iscritti e soci (art. 18 e seguenti) rileva ai soli fini elettorali per la
composizione degli organi sociali oltre che in relazione allo Statuto del
fondo di solidarieta' tra i soci della SIAE.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
Lo statuto della SIAE, pur distinguendo tra i semplici iscritti ed i soci,
ai fini elettorali per la composizione degli organi sociali, non
contiene norme limitatrici all'assunzione della qualita' di socio,
legate ad un'attivita' discrezionale dell'organo direttivo, si' che ogni
iscritto che possieda l'anzianita' minima di iscrizione di 5 anni ed abbia
incassato una somma per diritti d'autore superiore all'ammontare
determinato  in anticipo rispetto all'anno cui si riferisce la domanda
di associazione, ha diritto ad assumere la qualifica di socio;
pertanto, il sistema per divenire "socio" della SIAE e' un sistema non
"chiuso".
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
La SIAE, nello svolgimento dell'attivita' di intermediazione per l'
esercizio dei diritti d'autore, non pone alcuna discriminazione - a termini
di Statuto - tra le posizioni degli iscritti e dei soci.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
La cassa di previdenza istituita il 7 giugno 1949 ai sensi dell'art. 48 bis
d.P.R. 16 aprile 1948 n. 643 (statuto della SIAE), gestita con contabilita'
separata (ai sensi dell'art. 61 d.P.R. 20 ottobre 1962 n. 1842) e
trasformato in fondo di solidarieta' tra i soci della SIAE, gode, a
norma dell'attuale e vigente statuto della SIAE, destinato a svolgere
funzione di garanzia e responsabilita' nei confronti dei creditori del
fondo stesso e costituisce (in difetto di attribuzione di personalita'
giuridica) un centro di imputazione soggettiva autonoma rispetto all'
ente promotore, ovvero la SIAE, della somma dei rapporti inerenti il
patrimonio di destinazione di cui e'  dotato; ne deriva l'assoluta
autonomia del fondo nella determinazione delle proprie norme interne in
primo luogo per quanto concerne l'individuazione dei requisiti per
assumere la qualita' di socio,  destinatario  delle provvidenze erogate,
con conseguente autonomia normativa circa i requisiti e le modalita' di
accesso dei propri soci, secondo i principi di discrezionalita'
propria di qualsiasi organizzazione che determina i propri elementi
costitutivi.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
Le entrate della SIAE nella gestione dei contratti non costituiscono
apporti volontari degli iscritti, bensi' aggio sulle somme riscosse per
diritti   d'autore,  ossia   corrispettivo dell'esercizio dell'
intermediazione e della riscossione dei relativi diritti; sono quindi
entrate di gestione che fanno parte del conto economico della SIAE, di
cui la societa' deve rendere conto solo agli organi di controllo
interni (collegio dei revisori) ed esterni (ministero vigilante e Corte
dei conti).
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
Fra gli scopi fissati dalla legge istitutiva della SIAE (l. 22 aprile 1941
n. 633), non rientra la rappresentativita' degli autori ed editori e,
peraltro, ai fini dello scopo fondamentale (che e' quello della
intermediazione  nei  contratti  di utilizzazione  e della riscossione
dei  relativi proventi),  l'organizzazione interna dell'ente non
abbisogna di alcuna specifica partecipazione degli iscritti alla
formazione della volonta' dell'ente ed alla gestione del patrimonio e
delle entrate, atteso che il rapporto tra iscritto e SIAE si instaura al
solo scopo di conferire un mandato "ex lege" per la stipulazione e
gestione di contratti di utilizzazione di opere dell'ingegno; pertanto,
in mancanza di una norma che abiliti il mandante ad influire nell'
organizzazione interna del mandatario, non puo' ritenersi illegittimo "ex
se" il sistema che non consenta al mandante una tale influenza.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
La domanda  dell'iscritto alla S.I.A.E., volta a conseguire il
riconoscimento della qualifica di socio, introduce una controversia che e
' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rientrando
fra le questioni di stato, che l'art. 8 comma 2, della l. 6 dicembre 1971
n. 1034 riserva alla competenza giurisdizionale del giudice  ordinario,
bensi'  essendo  attinente  ad atti  di autorganizzazione del
detto ente pubblico economico, atteso che la richiesta qualita' di socio,
permettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi, implica un'intima
partecipazione alla organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, mentre
e' irrilevante che l'atto di ammissione, in quanto consistente nella
valutazione di requisiti predeterminati, non sia discrezionale, atteso che
anche di fronte ad un atto vincolato, purche' funzionale alla tutela di
un interesse pubblico, puo' rinvenirsi una posizione di interesse legittimo.
Cassazione civile, sez. un., 5 dicembre 1990 n. 11675,
Giust. civ. Mass. 1900, fasc.12.     -Conforme-
Cassazione civile, sez. un., 26 novembre 1990 n. 11355,
1990, fasc. 11.
Con riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
economici (nella specie SIAE), la discrezionalita' del datore di lavoro
assume i caratteri del potere discrezionale pubblico (con la conseguente
non configurabilita' di  posizioni  soggettive dei lavoratori
tutelabili  davanti  al  giudice ordinario) quando si esplichi in atti
d'imperio e di supremazia intesi a disciplinare, in via generale ed
astratta, l'organizzazione degli uffici, i ruoli o le mansioni del
personale, e non anche quando si traduca in atti di gestione di un
singolo o di singoli rapporti di lavoro, nel qual caso detta discrezionalita
' rimane soggetta alla disciplina del giudice ordinario, attenendo ad una
successiva valutazione di merito, che non incide sulla competenza
giurisdizionale di tale giudice, la questione se la posizione soggettiva
fatta valere dal lavoratore in relazione agli atti di  gestione
predetti abbia consistenza di diritto soggettivo. (Nella specie, la
S.C., enunciando tale principio, ha censurato la sentenza del pretore,
che aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che la domanda
della lavoratrice, la quale lamentava la propria esclusione dalle
promozioni in soprannumero disposte in attuazione del criterio generale
della perequazione, si appuntasse contro il potere di autorganizzazione dell
'ente).
Cassazione civile, sez. un., 18 novembre 1989 n. 4941,
Notiziario giur. lav. 1989, 753.
La promozione della costituzione della cassa di previdenza per i soci SIAE,
poi fondo di solidarieta', costituisce un'iniziativa autonoma della SIAE,
assunta fuori dall'ambito dei fini che la legge le attribuisce
rispetto alla generalita' degli iscritti, i quali, in quanto tali (e
non soci) non sono collegati a tale attivita' di natura
assistenziale-previdenziale   (che  non   influisce sull'espletamento
del  mandato) da alcuna relazione; pertanto, i semplici soci non
hanno interesse ad impugnare le norme statutarie del fondo.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
Il semplice iscritto alla SIAE si trova, nei confronti del fondo di
solidarieta', tra i soci della SIAE nella posizione di un "quisque de
populo" e non gode di alcuna situazione giuridica tutelata che gli
permetta  di invocare una illegittimita' dei criteri costitutivi
liberamente assunti dal fondo stesso.
Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940,
Cons. Stato 1990, I,1432.
L'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, vietando all'imprenditore di
affidare in appalto, in subappalto "o in qualsiasi altra forma" l'
esecuzione  di mere prestazioni  di lavoro, ha una sfera di
applicazione cosi' ampia da comprendere le piu' diverse forme di
interposizione nel lavoro indipendentemente dallo strumento adoperato a tal
fine  nonche' dalla natura dell'opera o servizio cui le prestazioni
si  riferiscono. Pertanto,  costituisce  siffatta intermediazione od
interposizione, in violazione del detto divieto, da parte della SIAE l'
assunzione in proprio da parte degli agenti di ruolo, dipendenti di detto
ente, di personale da utilizzare nei rispettivi uffici periferici
ancorche' attuata, nel vigore della legge predetta, in forza dell'art.
17 del regolamento del personale del 1953, comportando per la SIAE la
sottrazione a numerosi vincoli normativi e contrattuali e la realizzazione
di un risparmio nei costi di  gestione, in  conseguenza, in particolare,
del frazionamento dell'anzianita' di detti lavoratori, pur si fatto
retribuiti dalla stessa SIAE attraverso il meccanismo dei rimborsi
delle spese in favore degli agenti aventi la veste di apparenti datori di
lavoro.
Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 1989 n. 3031,
Mass. giur. lav. 1989, 620. Dir. lav. 1990, II,23 (nota). Giust. civ.
Mass. 1989, fasc. 6.
Nell'ampia previsione dell'art. 1, comma 1, della l. 23 ottobre 1960 n.
1369 - che pone un divieto non limitato alle forme di appalto o
subappalto, ma esteso  a  qualsiasi forma di utilizzazione di
prestazioni   rese   da lavoratori   assunti  e  retribuiti dall'
intermediario - rientra anche l'ipotesi in cui il ruolo di
intermediario sia svolto da un dipendente dell'effettivo beneficiario delle
prestazioni lavorative (nella specie, da un agente della SIAE, legato alla
medesima da un rapporto di lavoro subordinato), essendo sufficiente,  per
la violazione del divieto predetto, che tale beneficiario abbia di
fatto accettato le prestazioni del lavoratore inserendolo nella propria
organizzazione. Pertanto, anche in tale ipotesi il lavoratore,
formalmente assunto dall'intermediario, deve considerarsi a tutti gli
effetti, in virtu' di novazione legale (ai sensi del comma 5 dello stesso
art. 1), alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato
la prestazione lavorativa, senza che, con riguardo alla qualifica
spettantegli, possa spiegare effetto preclusivo la  mancanza delle note
di qualifica previste per i lavoratori formalmente alle dipendenze del
detto beneficiario.
Cassazione civile, sez. lav., 19 maggio 1990 n. 4551,
Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 5 Notiziario giur. lav. 1990, 320.
La detenzione per fini commerciali e l'acquisto di musicassette
sprovviste del timbro S.I.A.E. non realizza un concorso di reati fra le
ipotesi criminose previste dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 ed il
delitto di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.
Tribunale Roma 13 febbraio 1987,
Riv. giur. polizia locale 1990, 96.
L'agente titolare di autonoma agenzia ovvero cosiddetto mandatario della
societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ancorche' munito del
potere di rappresentanza, puo' stipulare, in nome e per conto proprio,
senza spendere il nome della societa', i contratti di locazione relativi
agli immobili ove esercita la attivita', con la conseguenza che soltanto
lui va considerato conduttore di tali immobili con la facolta' di
cederne il rapporto; ne' tali contratti ed i correlati diritti di
conduttore sono riferibili alla SIAE per essere stati conclusi in sua
rappresentanza a norma dell'art. 2208 o 2210 c.c., qualora l'agente sia
dipendente di ruolo della detta societa', trattandosi di atto estraneo
all'esercizio dell'impresa a cui l'agente sia preposto come institore od
alle operazioni di cui sia incaricato come commesso.
Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 1989 n. 2870,
Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6
L'obbligo della SIAE di rendere il conto relativamente agli introiti
erariali da imposta sugli spettacoli ed altri tributi e diritti dello Stato
e di enti pubblici, concerne non solo le mere riscossioni bensi' anche
le partite accertate, ancorche' non ancora riscosse ovvero rimesse all'
amministrazione finanziaria; da cio' consegue che il conto non puo'
limitarsi ad esporre i dati del riscosso, ma deve indicare anche i dati
dell'accertamento con i quali i primi devono essere confrontati.
Corte Conti sez. I, 21 aprile 1989 n. 164,
Riv. corte conti 1989, fasc.2,91.
E' irrilevante e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, che
riserva  alla  SIAE  l'esclusivita'  nell'attivita'  di
intermediazione per l'esercizio del diritto di autore, in riferimento agli
art. 41, 3 e 23 cost.
Tribunale Roma 12 maggio 1989,
Dir. autore 1989, 338 (nota).
Si appalesano quali elementi di incongruita' nello statuto della SIAE,
sia la mancata attribuzione della qualificazione di organo al collegio dei
revisori - generalmente riconosciuta nei paralleli ordinamenti e
prevista dal codice civile nelle societa' per azioni - sia la limitazione
delle funzioni dello stesso collegio alla verifica delle scritture ed
alla revisione del consuntivo, atteso che, nell'ambito  dei soggetti
pubblici e soprattutto nelle societa' commerciali siffatti compiti si
estendono, di regola, ben oltre il mero riscontro contabile.
Corte Conti, sez. contr., 26 aprile 1988 n. 1969,
Riv. corte conti 1989, fasc. 3,20 (s.m.). Foro amm. 1989, 2526 (s.m.).
Il  fatto di  includere  sistematicamente nei programmi musicali
composizioni che non siano effettivamente eseguite costituisce atto
rivelatore  di  particolare disconoscimento  dei  doveri sociali dell'
iscritto alla S.I.A.E. Un tale fatto ha efficacia preclusiva per la nomina
a socio, a norma dell'art. 18 dello statuto dell'ente, a prescindere da
una formale e rituale contestazione all'interessato, contestazione
prevista  solo per  l'irrogazione  di  sanzioni disciplinari.
Consiglio Stato sez.VI, 28 luglio 1988 n. 960,
Dir. autore 1989, 104 (nota).
L'acquisto, la detenzione e la vendita di musicassette sprovviste del timbro
SIAE non configurano un concorso di reati fra le ipotesi criminose
previste dall'art. 1 legge n. 406 del 1981 ed il reato di ricettazione.
Tribunale Roma 13 febbraio 1987,
Giur. merito 1988, 603.
E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lettera b) l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o
per esso della SIAE.
Cassazione penale, sez. III, 22 maggio 1987,
Giust. pen. 1988, II,217 (s.m.).
La detenzione per la vendita di musicassette, prive del contrassegno della
SIAE e' punita dall'art. 1 della legge n. 406 del 1981, mentre la
contraffazione  e la  vendita di oggetti con impronta SIAE
contraffatta sono punite in virtu' dell'art. 468 c.p. (Nella specie la
corte ha deciso che il contrassegno SIAE va ritenuto come unico ed efficace
mezzo di identificazione di dischi e musicassette originali, con  la
conseguenza che,  in  mancanza, l'oggetto va ritenuto contraffatto).
Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 1987,
Giust. pen. 1988, II,347 (s.m.).
La S.I.A.E., in considerazione della sua natura di ente pubblico
economico e  delle finalita' di lucro, e' soggetta all'imposta
comunale sulle insegne.
Tribunale Firenze 9 luglio 1988,
Dir. autore 1989, 80.
La detenzione per la vendita di musicassette, prive del contrassegno della
SIAE e' punita dall'art. 1 della legge n. 406 del 1981, mentre la
contraffazione  e la  vendita di oggetti con impronta SIAE
contraffatta sono punite in virtu' dell'art. 468 c.p. (Nella specie la
corte ha deciso che il contrassegno SIAE va ritenuto come unico ed efficace
mezzo di identificazione di dischi e musicassette originali, con  la
conseguenza che,  in  mancanza, l'oggetto va ritenuto contraffatto).
Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 1987,
Giust. pen. 1988, II,347 (s.m.).
Con riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
economici (nella specie, S.I.A.E.), la discrezionalita' del datore di lavoro
assume i caratteri del potere discrezionale pubblico (con la conseguente
non configurabilita' di  posizioni  soggettive dei lavoratori
tutelabili  davanti  al  giudice ordinario) quando si esplichi in atti
d'imperio e di supremazia intesi a disciplinare, in via generale ed
astratta, l'organizzazione degli uffici, i ruoli e le mansioni del
personale, e non anche quando si traduca in atti di gestione di un
singolo o di singoli rapporti di lavoro, nel qual caso detta discrezionalita
' rimane soggetta alla disciplina privatistica del rapporto e quindi
alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo ad una successiva
valutazione di merito, che non incide sulla competenza giurisdizionale di
tale giudice, la questione se la posizione soggettiva fatta valere dal
lavoratore in relazione agli atti di gestione predetti abbia consistenza
di diritto soggettivo. (Nella specie la S.C., enunciando tale principio,
ha censurato la sentenza del pretore, che aveva declinato la propria
giurisdizione ritenendo che la domanda della lavoratrice, la quale
lamentava la propria esclusione  dalle promozioni in soprannumero
disposte in attuazione del criterio generale della perequazione, si
appuntasse contro il potere di autorganizzazione dell'ente).
Cassazione civile, sez. un., 18 novembre 1989 n. 4941,
Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 11.
Il riconoscimento operato dal ministero delle finanze, con circolare 1
marzo 1973 n. 22, delle tessere rilasciate dalla societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 640, ai propri dipendenti ai fini della vigilanza nei luoghi ove si
svolgono gli spettacoli in funzione dell'accertamento della relativa
imposta, e' sufficiente ad integrare il disposto di cui  all'art. 37
cit. atteso che, mediante  tale  disposizione autorganizzatoria  a
carattere  generale il ministero, nella sua discrezionalita', ha
ritenuto di attribuire valore sufficientemente probante e garantista  all
'individuazione  del proprio personale operato dal predetto ente
accertatore, con cio' attuando una sorta di rinvio recettizio alla
certificazione da questo compiuta; pertanto, risulta conforme a logica, e
non contrastante alcuna norma, che la p.a. abbia ritenuto di eseguire
recepimento "una tantum" in via generale, mediante il rinvio all'operato
dell'ente concessionario del pubblico servizio al quale e' legato da
rapporti di particolare fiducia.
T.A.R. Piemonte sez. I, 22 luglio 1988 n. 357,
Comm. trib. centr. 1988, II,1416. Rass. trib. 1989, II,1295.
I requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'
assoggettamento del  lavoratore  al  potere organizzativo, gerarchico
e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in
specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con
il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attivita' di
vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attivita' lavorativa e nello
stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del
beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di
un orario e l'incidenza del rischio economico  dell'attivita'
lavorativa,  hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini
della qualificazione del rapporto come  autonomo e subordinato,
specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi
univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione. L'accertamento del
giudice del merito, in ordine alla natura (autonoma o subordinata) del
concreto rapporto alla stregua degli elementi discretivi predetti, si
risolve in un apprezzamento  di fatto,  che,  se  adeguatamente
motivato,  e' incensurabile in sede di legittimita'. (Nella specie, l'
impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la
riconducibilita' allo schema del contratto di lavoro subordinato del
rapporto di una lavoratrice che, prima di essere assunta in ruolo
dalla SIAE a seguito di concorso, aveva lavorato negli uffici dell'
ente, senza essere inserita nella struttura del medesimo e senza
sottoposizione ad alcun potere disciplinare, essendo libera di stabilire
entita' e modalita' della propria prestazione, e con compenso - della
cui riscossione rilasciava fattura - commisurato alle ore di lavoro
effettivamente eseguite).
Cassazione civile, sez. lav., 16 giugno 1989 n. 2905,
Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6
La conversione o novazione legale di rapporti a tempo indeterminato,
apparentemente  costituiti da  interposti  datori  di lavoro  in
violazione del divieto sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960,
e la loro riconducibilita', ab origine ed a tutti gli effetti, nella sfera
giuridica del soggetto che ha in concreto utilizzato le prestazioni  dei
lavoratori assunti attraverso gli intermediari, implica che a tali
lavoratori debba essere riconosciuto anche il diritto alla carriera
previsto per il personale dell'effettivo datore di lavoro (nella specie,
SIAE); ne' la progressione in carriera, ove la disciplina del rapporto
(nella specie, regolamento del personale della SIAE) subordini la
promozione al conseguimento di note di qualifica annuali non inferiori a
normale, puo' essere esclusa per la mancanza di tali note in relazione ai
lavoratori formalmente assunti dall'intermediario, dovendo negarsi che l'
effettivo datore di lavoro possa trarre vantaggio dalla propria precedente
condotta illecita ed invece presumersi, in mancanza di contraria
dimostrazione da parte del medesimo, una normalita' di rendimento di detti
lavoratori tale da giustificarne la promozione.
Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 1989 n. 3031,
Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6. Mass. giur. lav. 1989, 620.
L'iscrizione  come socio  alla  SIAE  non implica  l'automatica
acquiescenza alle norme di comportamento stabilite alla societa';
pertanto, e' ammissibile il ricorso contro l'atto di applicazione di tali
norme che produce concretamente una lesione.
T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345,
T.A.R. 1989, I,2837.
Legittimamente   la  SIAE nega  l'assegno  previdenziale  di
professionalita' agli iscritti non soci della Societa' poiche' gli stessi
non contribuiscono al finanziamento del fondo di solidarieta' da cui l'
assegno viene prelevato.
T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345,
T.A.R. 1989, I,2837.
La  disparita' di trattamento  tra  iscritti e soci in ordine all'
assegno previdenziale di professionalita' fra i soci della SIAE posta
dall'ordinamento dell'ente - i primi considerati, ai fini dei benefici
previdenziali, come dilettanti, i secondi, invece, come veri
professionisti - non costituisce sintomo di alcuna illegittimita'
scaturente  dal  differente "status"  delle  due categorie nella
struttura sociale in ordine allo scopo istituzionale della societa' che e
' quello di garantire la piu' efficente tutela giuridica ed economica
degli autori che ad essa partecipano.
T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345,
T.A.R. 1989, I,2837.
Il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento della SIAE che nega
al mero iscritto l'assegno previdenziale di professionalita' previsto
dall'art. 2 del regolamento del fondo di solidarieta' fra i soci non
richiede la notifica a tutti i soci, essendo sufficiente la notifica al
detto fondo, che e' l'organismo funzionalmente ordinato all'esercizio di
forme previdenziali ed assistenziali nei confronti dei soci.
T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345,
T.A.R. 1989, I,2837.
La domanda di annullamento di provvedimenti regolamentari di un ente
pubblico economico quale e' la SIAE, ponendo in discussione il potere di
autoorganizzazione dell'ente e le manifestazioni di esso in relazione
alle proprie finalita' istituzionali, rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo, perche' a fronte di tali provvedimenti le
posizioni soggettive hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi
(nella specie il "petitum" consisteva nella richiesta di annullamenti di
atti regolamentari della SIAE sulla distinzione tra iscritti e soci
quanto all'attribuzione dell'assegno di professionalita', al fine di poter
beneficiare del detto assegno pur in mancanza del conseguimento della
qualita' di socio).
Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 1987 n. 7335,
Dir. autore 1988, 395.
E' manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla
discrezionalita' del legislatore,  la questione di legittimita'
costituzionale degli art. 51 ss. (sez. IV) e 180 comma 2 n. 1 l. 22 aprile
1941 n. 633, sollevata, in riferimento agli art. 3, 4, comma 1, 41 comma
1 cost. dal pretore di Narni con l'ordinanza emessa il 14 febbraio 1980,
nella parte in cui non viene estesa alle emittenti radiofoniche locali la
possibilita', viceversa prevista per la RAI, di radiodiffondere senza il
consenso dell'autore opere incise su disco o su nastro; (art. 51 ss.,
in relazione all'art. 3 cost.), nella parte in cui impone la preventiva
autorizzazione dell'autore (ovvero della SIAE) per l'utilizzazione dell'
opera in assenza di un criterio di predeterminazione del compenso
dovuto (art. 180 in relazione agli art. 4 e 41 cost.).
Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 361,
Giur. cost. 1988, I,fasc.4. Dir. autore 1988, 535.
La diffusione a mezzo emittente televisiva di programmi musicali senza
il consenso degli autori o della SIAE configura il reato previsto
dall'art. 171, comma 1 lett. b) della legge sul diritto di autore 22
aprile 1941 n. 633.
Corte appello Bari 27 luglio 1987,
Dir. autore 1988, 420.


La omessa  apposizione del contrassegno della  SIAE su alcune
videocassette non va equiparata alla riproduzione delle stesse; nel caso
di specie  va esclusa la sussistenza  anche della prima fattispecie,
risultando mancante negli imputati la coscienza e volonta' di detenere
videocassette prive di sigillo, tanto piu' che esso risulta richiesto da
una disposizione emanata appena 10 giorni prima del fatto, senza che
fossero stati fissati i criteri per procedere alla regolarizzazione
della posizione di chi gia' si trovasse in possesso di detto materiale
cinematografico.
Pretura Bari 8 aprile 1987,
Foro it. 1988, II,477.
E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1° lett. b) l.
22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto d'autore) nell'ipotesi
di radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali
incisi su dischi o altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore,
o, per esso, della S.I.A.E.
Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1986,
Cass. pen. 1988, 132 (s.m.).
Il diverso regime associativo previsto dal regolamento generale e dello
statuto della SIAE per gli iscritti alla societa' ed i soci della
stessa, non puo' essere dedotto come motivo d'impugnazione dall'iscritto
che, con la volontaria sua adesione alla societa' ne ha liberamente
accettato lo statuto.
Consiglio Stato sez.VI, 10 agosto 1988 n. 990,
Foro amm. 1988, 2173 (s.m.).
La  detenzione  per la  vendita  di  musicassette, prive  del
contrassegno della S.I.A.E. e' punita dall'art. 1 della l. n. 406 del
1981, mentre la contraffazione e la vendita di oggetti con impronta
S.I.A.E. contraffatta sono punite in virtu' dell'art. 468 c.p. (Nella
specie la Corte ha deciso che il contrassegno S.I.A.E. va ritenuto come
unico ed efficace mezzo di identificazione di dischi e  musicassette
originali, con la  conseguenza che, in mancanza, l'oggetto va ritenuto
contraffatto).
Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 1987,
Cass. pen. 1988, 2063 (s.m.).
Nelle relative controversie sussiste una legittimazione passiva, in capo
alla SIAE, la quale esercitando la potesta' tributaria (che si manifesta,
fra l'altro, nell'accertamento dei tributi afferenti ai pubblici
spettacoli), in virtu' di una delegazione di poteri da parte della
p.a., non puo' essere ritenuta estranea al rapporto giuridico dedotto
in giudizio.
Tribunale Roma 15 settembre 1987,
Rass. trib. 1988, II,607 (nota).
Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della
Societa' italiana autori ed editori - SIAE - ha natura sostanziale
di  contratto  collettivo  aziendale,  attesa  che quest'ultima
costituisce ente pubblico economico.
Cassazione civile, sez. lav., 8 ottobre 1988 n. 5438,
Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o
subordinato, e' censurabile in sede di legittimita' soltanto la
determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso
concreto, mentre costituisce accertamento  di fatto, come tale
insindacabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune
da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali
che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto
controverso nello schema del rapporto di lavoro autonomo, invece che
subordinato, per la mancanza, in concreto, dell'elemento della
subordinazione, che  costituisce il  principale criterio discriminatore
e rispetto al quale hanno valore sussidiario gli elementi costituiti
dall'oggetto della prestazione, dall'esistenza o meno di una
organizzazione imprenditoriale, anche minima, da parte del lavoratore  e
dall'incidenza  del rischio.  (Nella specie, l'impugnata sentenza -
confermata dalla Suprema Corte - aveva negato la natura subordinata del
rapporto di lavoro di un accertatore esterno della SIAE, addetto, per
circa quindici anni, al controllo dei  biglietti  d'ingresso  ed  all'
accertamento  di  eventuali manifestazioni abusive).
Cassazione civile, sez. lav., 7 settembre 1988 n. 5082,
Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 8/9
La  presenza  di  consistenti accantonamenti  nella  situazione
patrimoniale di un ente (nella specie, la SIAE) implica, oltre ad una
dettagliata illustrazione  nelle  relazioni  di rito,  la rispondenza
ad esigenze reali, e riscontrabili, specie per i fondi svincolati da
previsioni tecniche; cio', al  fine di evitare ingiustificati accumuli
di disponibilita', che verrebbero sottratte all'ottimale  verificarsi
del   congruo  rapporto  incassi lordi-destinazione, con sproporzione
della remunerazione rispetto ai servizi resi.
Corte Conti, sez. contr., 12 luglio 1984 n. 1777,
Riv. corte conti 1988, fasc. 2,23 (s.m.). Foro amm. 1988, 2347 (s.m.).
E' manifestamente inammissibile, per  difetto di rilevanza, la
questione di legittimita' costituzionale degli art. 171 e 180 l. 22 aprile
1941 n. 633, sollevata dal pretore di Ovada in riferimento agli art. 3,
23, 41, 43, 53 e 97 cost. con le ordinanze emesse il 30 giugno 1984,
nella parte in cui; 1) impongono al titolare di emittenza televisiva
o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della
SIAE, concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non
soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano  la
concessione dell'autorizzazione al pagamento di  una somma pari  al
2, 75% dei  proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non
predeterminano i criteri sulla base dei quali la SIAE concede o nega le
autorizzazioni. L'ipotesi incriminatrice, di cui all'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633, con cui il giudice "a quo" era chiamato a conoscere la
diffusione di opere altrui senza che ne abbia il diritto, e non e'
diretta a sanzionare il mancato pagamento alla SIAE del compenso per
il rilascio dell'autorizzazione, bensi' il mancato consenso dell'autore
alla diffusione dell'opera. Inoltre, se l'attivita' di intermediario
(svolta dalla SIAE con quel carattere di preminenza reso necessario dalle
difficolta' presentate  dal controllo  dell'utilizzazione economica
delle opere  protette: cfr. sent. n.  65 del 1972) rappresenta la
forma piu' diffusa di tutela del diritto d'autore, essa non esclude,
tuttavia, la possibilita' di un diretto rapporto tra l'utilizzazione
dell'opera e l'autore. Non ricorre affatto, pertanto, tra la
fattispecie di reato e l'art. 180 denunciato alcun rapporto di
pregiudizialita', risultando ininfluente la prospettata illegittimita'
della seconda norma rispetto alla prima.
Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198,
Giur. cost. 1988, I,747. Dir. autore 1988, 533.
Sono escluse dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui all'
art. 3 della legge n. 502 del 1978, le imprese alberghiere, le strutture
ricettive denominate case-albergo, residences o residenze
turistico-alberghiere e che forniscono alloggio e servizi accessori in
unita' abitative  arredate, benche'  costituiscano esercizi
para-alberghieri aventi talune caratteristiche comuni o similari a quelle
degli alberghi e siano inquadrate anch'esse nel settore del turismo  ai
fini  della  contrattazione  collettiva  (nonche' assoggettate allo
stesso regime fiscale IVA e di pagamento dei diritti della SIAE).
Difatti il citato art.  3 si riferisce unicamente alle imprese
alberghiere come tali classificate ai sensi della l. 30 dicembre 1937 n.
2651 (come modificata dalla l. 18 gennaio 1939 n. 382), ed alle
quali non sono equiparabili - neppure dopo la legge quadro 17 maggio
1983 n. 217 per il turismo - le suddette strutture residenziali. Tale
differenza rispetto alle imprese alberghiere vere e proprie fa anche
ritenere manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'
art. 3 cit. per disparita' di trattamento.
Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 1987 n. 3690,
Informazione previd. 1987, 1687.
Il  riconoscimento operato  dal ministero  delle finanze,  con
circolare 1 marzo 1973 n. 22, delle tessere rilasciate dalla
societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'art. 37
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, ai propri dipendenti ai fini della vigilanza
nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli in funzione dell'accertamento
della relativa  imposta,  e' sufficiente  ad integrare il disposto di
cui all'art. 37 cit. atteso che, mediante tale  disposizione
autorganizzatoria  a  carattere generale  il ministero, nella sua
discrezionalita', ha ritenuto di attribuire valore sufficientemente
probante e garantista all'individuazione del proprio personale operato
dal predetto ente accertatore, con cio' attuando una sorta di rinvio
recettizio alla certificazione da questo compiuta;  pertanto, risulta
conforme a  logica, e non contrastante alcuna norma, che la p.a.
abbia ritenuto di eseguire tale recepimenti "una tantum" in via
generale, mediante il rinvio all'operato dell'ente concessionario del
pubblico servizio al quale e' legato da rapporti di particolare fiducia.
T.A.R. Piemonte sez. I, 22 luglio 1988 n. 357,
T.A.R. 1988, I,3025.
Le attivita' degli agenti di commercio e rappresentanti (tra i quali
l'agente mandatario SIAE rientra) vanno ricomprese tra le attivita'
ausiliarie d'impresa, ai sensi dell'art. 2195 n. 5) c.c., cui l'art. 51
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 si richiama. Tuttavia, per la tassabilita'
o meno ai fini dell'Ilor, e' necessario che i singoli giudici tributari,
in presenza di dette attivita' ausiliarie verifichino se ricorrono o meno
i requisiti minimi perche' si possa parlare d'impresa,  senza che  tale
accertamento  sia precluso dall'art. 51 del citato d.P.R. n. 597 del
1973, dal momento che tale disposizione, dettata in materia di Irpef, non
puo' acriticamente applicarsi ai fini dell'Ilor.
Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 1986 n. 3477,
Dir. e prat. trib. 1988, II,40 (nota).
Il reddito prodotto nello svolgimento dell'attivita' di agente
mandatario della SIAE - attivita' rientrante nella piu' ampia
categoria degli agenti o rappresentanti di commercio - non e' da
ritenersi assoggettato all'Ilor qualora si accerti l'assenza di un'
organizzazione minima d'impresa e lo svolgimento dell'attivita' nella
forma del lavoro autonomo.
Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1987 n. 3477,
Arch. civ. 1987, 989 (nota).
L'attestato di credito per diritti di autore del direttore di sede della
SIAE, istituto di diritto pubblico, per la particolare fiducia connessa
alla natura  pubblica dell'organo  che l'ha  emesso, costituisce
indizio  sufficiente,  atteso  il  suo  contenuto, dell'esistenza,
dell'ammontare e della esigibilita' del credito ingiunto.
Tribunale Roma 20 giugno 1986,
Dir. autore 1987, 141.
Sono soggette alla protezione della legge sul diritto d'autore 22 aprile
1941 n.  633 le  riproduzioni fonografiche  realizzate all'estero e
importate in Italia per essere ivi messe in commercio (art. 17 l. dir.
autore) se contengono opere di autori tutelati in base alla nostra
legge interna o agli obblighi internazionali assunti dall'Italia per
la protezione dei diritti d'autore (in particolare, Convenzione di
Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e
Convenzione universale del diritto di autore). Una volta accertato che
un'opera, le cui riproduzioni fonografiche siano importate in Italia,
abbia ivi titolo alla protezione sulla  base di fonti
internazionali,  rientra nelle competenze della  SIAE assicurare  ad
essa  concretamente tale protezione nei modi specificati dall'art. 180 l.
dir. autore.
Corte appello Roma 30 giugno 1986,
Dir. autore 1987, 285.
La cessione del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'
ingegno implica il trasferimento di un diritto reale e non personale
di godimento. Pertanto, nel conflitto tra acquirenti successivi dello
stesso diritto non trova applicazione il disposto dell'art. 1380 c.c. che
privilegia, nel caso di conflitto, colui che per primo ha conseguito il
godimento del diritto. Nel conflitto tra titolari di diritti di autore
iscritti alla SIAE, deve essere pronunciata l'estromissione di questa
dal giudizio, dal momento che essa, a norma dell'art. 105 del suo
regolamento generale, ha provveduto ad accantonare, fino alla
risoluzione definitiva della controversia, tutti i proventi maturati e
maturandi relativi alle opere in contestazione.
Corte appello Roma 14 ottobre 1986,
Dir. autore 1987, 139.
L'attivita' di organizzatore nel campo della produzione di colonne sonore
musicali-cinematografiche  comporta  l'applicazione,  nei confronti dell
'aspirante socio della  SIAE, del disposto della lettera O
(corrispondente all'attuale lettera P) della I tabella prevista dall'
art. 19 dello statuto dell'ente, per cui non possono essere computati, ai
fini dell'attribuzione della qualita' di socio, i proventi per diritti di
autore relativi al periodo in cui svolgeva la detta attivita'.
T.A.R. Lazio sez. III, 28 aprile 1986 n. 1654,
Dir. autore 1987, 187.
Le emittenti  radiotelevisive hanno  obbligo di  richiedere la
preventiva autorizzazione degli autori e per essi della SIAE ai fini della
radiodiffusione a mezzo di supporti meccanici (dischi, nastri) di
composizioni musicali trasmesse dai locali dell'emittente.
Pretura Palestrina 14 febbraio 1987,
Dir. autore 1987, 328.
Non e' configurabile il concorso tra le ipotesi criminose previste dall'
art. 1 legge n. 406 del 1981 e il reato di ricettazione, nel caso di
acquisto, detenzione e vendita di musicassette sprovviste dello speciale
timbro S.I.A.E.
Tribunale Roma 13 febbraio 1987,
Foro it. 1987, II,453.
La radiodiffusione di opere musicali senza il permesso della SIAE
costituisce reato a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di
autore. Non  puo' allegarsi, al  fine di escludere  il dolo,
difficolta' o  impossibilita' di  informazione circa  le opere
protette, dal momento che la protezione dell'opera sorge con la sua stessa
creazione (art. 6  l.d.a.). Se l'opera e' abusivamente registrata su
nastro ai fini della successiva radiodiffusione, ricorre l'illecito
penale di cui alla l. 29 luglio 1981 n. 406.
Pretura Olbia 14 agosto 1986,
Dir. autore 1987, 182.
I fondi di accantonamento della parte passiva della situazione
patrimoniale, specie se non obbligatori e svincolati da previsioni
tecniche, devono trovare nella relazione ai consuntivi adeguati
chiarimenti sulla loro evoluzione e sui criteri di iscrizione dei
valori, che giustifichino la loro sussistenza e consistenza; potendo tali
fondi integrare vari accumuli di disponibilita', si impone una accorta
vigilanza sulle operazioni che non siano basate su dati o su programmi di
certa attuazione, soprattutto quando fine dell'ente (nella specie, la
SIAE) non e' il lucro.
Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724,
Riv. corte conti 1987, 598 (s.m.).
Qualora un iscritto ordinario della SIAE (Societa' italiana autori ed
editori), deducendo l'illegittimita' dell'erogazione dell'assegno di
professionalita', da parte del fondo di solidarieta' di detta SIAE, in
favore dei soli soci, chieda l'annullamento delle norme statutarie e
regolamentari che autorizzano tale discriminazione, ancorche' quale
mezzo al fine di ottenere la corresponsione del suddetto assegno, la
relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice
amministrativo, in quanto investe, in via diretta, provvedimenti
generali resi dall'ente pubblico nell'esercizio dei suoi poteri  di
autorganizzazione, e, quindi,  si ricollega a posizioni di interesse
legittimo.
Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 1987 n. 7335,
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 10
Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, e'
censurabile, in sede di legittimita', soltanto la determinazione dei
criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre
costituisce apprezzamento di fatto come tale insindacabile in detta sede,
se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o
giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto
il giudice del merito ad includere il rapporto in controversia nell'
uno o  nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, l'impugnata
sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la natura  subordinata
dell'attivita' di controllo  dei locali pubblici svolta da un
accertatore, ai sensi dell'art. 71 del regolamento SIAE 8 luglio 1953,
in favore di un agente dell'ente).
Cassazione civile, sez. lav., 8 gennaio 1987 n. 59,
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 1
Ai sensi dell'art. 97 comma 1 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, e'
illegittima la  corresponsione della tredicesima  mensilita' al
titolare di  pensione o assegno rinnovabile  che presti opera
retribuita alle dipendenze di enti pubblici anche se svolgono
attivita' lucrativa. (Fattispecie relativa a titolare di pensione
assunto dalla S.I.A.E.).
Corte Conti, sez. contr., 5 dicembre 1985 n. 1603,
Riv. corte conti 1986, 285 (s.m.). Informazione previd. 1987, 235 (s.m.).
In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi
contributivi previsti dall'art. 3 della l. 5 agosto 1978 n. 502 (di
conversione del d.l. 6 luglio 1978 n. 353) in favore delle imprese
alberghiere,  le  strutture ricettive  denominate  case-albergo,
residences o  residenze turistico-alberghiere e  che forniscono
alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, benche'
costituiscano   esercizi   para-alberghieri   aventi   talune
caratteristiche comuni o similari a quelle degli alberghi e benche' siano
inquadrate anch'esse nel settore del turismo ai fini della
contrattazione collettiva (nonche' assoggettate allo stesso regime
fiscale i.v.a. e di pagamento dei diritti alla SIAE), non possono fruire
del suddetto beneficio della fiscalizzazione, atteso che l'art. 3 cit.
si riferisce unicamente alle imprese alberghiere come tali classificate ai
sensi della l. 30 dicembre 1937 n. 2651 (come modificata dalla l. 18
gennaio 1939 n. 382), imprese alle quali non sono equiparabili -
neppure dopo la legge quadro 17 maggio 1983 n. 217 per il turismo - le
suddette strutture residenziali; tale differenza rispetto alle imprese
alberghiere vere e proprie fa anche ritenere manifestamente infondata l'
eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3 cit. per disparita' di
trattamento.
Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 1987 n. 3690,
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4
Non e' configurabile il concorso tra le ipotesi criminose previste dall'
art. 1 legge n. 406 del 1981 e il reato di ricettazione, nel caso di
acquisto, detenzione e vendita di musicassette sprovviste dello speciale
timbro S.I.A.E.
Tribunale Roma 13 febbraio 1987,
Foro it. 1987, II,453.
I proventi derivanti da attivita' di agente o rappresentante di
commercio, cui deve essere equiparata quella di agente mandatario della
SIAE (Societa' italiana  autori ed editori), configurano redditi d'
impresa, non di  lavoro autonomo, e, pertanto, sono assoggettabili
all'ILOR (non beneficiando dell'inapplicabilita' del tributo per  i
redditi di lavoro  autonomo, discendente dalla declaratoria di
parziale illegittimita' dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599,
resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 1980), solo quando
la suddetta attivita' risulti espletata mediante un'organizzazione di
tipo imprenditoriale, atteso che, anche alla stregua dei principi
fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1986, non puo
' ritenersi operante ai fini dell'ILOR la regola posta in tema di IRPEF
dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (circa la
qualificazione come reddito di impresa di quello derivante da attivita'
commerciale, anche se essa non sia organizzata in forma d'impresa).
Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1987 n. 3477,
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4 Giur. imp. 1987, 310. Bollettino trib.
1987, 1001. Foro it. 1987, I,3225. Orient. giur. lav. 1987, 569. Rass.
trib. 1987, II,545 (nota). Giust. civ. 1987, I,1043.
La  limitazione  ai  soli  soci del  diritto  all'assegno  di
professionalita' trova il suo primo fondamento nella normativa
contenuta nello statuto della SIAE (art. 58 e 61) oltre che nel
regolamento che disciplina la finalita' e la gestione del fondo
solidarieta' soci della societa'. Questa limitazione non costituisce
disparita' di trattamento tra iscritti e soci della SIAE, poiche'
diversi sono i presupposti ed i requisiti necessari per accedere all'
una categoria o all'altra.
Corte appello Roma 13 gennaio 1986,
Dir. autore 1986, 491.
La SIAE non ha alcun potere di dirimere i contrasti insorti tra
iscritti  circa la  titolarita' dei  diritti di  utilizzazione dell'
opera affidata alla sua tutela. Le controversie tra iscritti vanno
risolte nelle sedi competenti ed alle conseguenti soluzioni la SIAE non
puo' che attenersi nell'espletamento dei suoi compiti di mandataria per
l'esercizio dei diritti di  autore contemplati nell'art. 180 l. 22
aprile 1941 n. 633.
Tribunale Roma 14 ottobre 1985,
Dir. autore 1986, 336.
La violazione da parte dell'editore dell'obbligo di far timbrare dalla
SIAE le copie dell'opera edita puo' ritenersi non grave ove agli autori
sia  dato il modo di  controllare l'attivita' di distribuzione dell'
opera.
Tribunale Firenze 20 maggio 1986,
Dir. autore 1986, 494.
Il socio della SIAE che richieda il pagamento di diritti di autore per
pretese utilizzazioni pubbliche  della sua opera deve far riferimento
ad uno o piu' determinati documenti e non genericamente a tutta la
documentazione in possesso della SIAE.
Tribunale Roma 18 ottobre 1985,
Dir. autore 1986, 338.
E' penalmente responsabile, a norma dell'art. 171 della legge sul
diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, chi diffonde a mezzo radio o
televisione, senza consenso dell'autore o della S.I.A.E., opere musicali
tutelate ed e' indifferente che l'opera sia trasmessa dal vivo ovvero
utilizzando una sua registrazione fonografica.
Pretura Alessandria 27 giugno 1985,
Dir. autore 1986, 227.     -Conforme-
Pretura Lecce 4 aprile 1985,
Dir. autore 1986, 225.
La radiodiffusione dagli studi  di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b)  l. 22 aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Giust. pen. 1986, II,12.
In tema di tutela penalistica del diritto di autore, l'art. 61 l. 22
aprile 1941 n. 633, compreso nella sezione V (opere registrate su
apparecchi meccanici), dopo avere affermato nel primo comma che l'
autore ha  il diritto  esclusivo, fra l'altro,  di eseguire
pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco
od altro strumento meccanico, precisa nel secondo comma che " la cessione
del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di radiodiffusione " e nel terzo comma che " per quanto
riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle
norme contenute nella precedente sezione ". Sicche' sono stati
considerati come due diritti differenti quello di  riproduzione su
apparecchio meccanico  e quello di radiodiffusione, con la conseguenza
che e' punibile anche la sola violazione di quest'ultimo. (Nella specie
l'imputato, titolare di una emittente radiofonica privata, aveva diffuso
brani di musica leggera di autori moderni senza la autorizzazione della
S.I.A.E.).
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1986, 351 (s.m.). Giur. it. 1985, II,375. Giust. pen. 1985,
II,718 (s.m.).
In base al disposto cui alla lett. O) della tabella allegata allo
statuto della societa' italiana autori ed editori (SIAE) prevista dall'
art. 19 del medesimo statuto, non puo' essere ammesso come socio dell'
ente chi, pur presentandosi nella qualita' di autore di opere di
indubbio valore artistico o letterario, abbia percepito dalla societa'
(nel periodo minimo richiesto) dei proventi per l'utilizzo  delle
opere  stesse,  avvenuto  con  la  propria partecipazione nella loro
esecuzione, non potendosi in tal modo stabilire quanto di tali proventi
sia frutto dell'esclusivo utilizzo delle opere da parte dei terzi.
T.A.R. Lazio sez. III, 28 aprile 1986 n. 1654,
T.A.R. 1986, I,1667.
I fondi di accantonamento della parte passiva della situazione
patrimoniale, specie se non obbligatori e svincolati da previsioni
tecniche, devono trovare nella relazione ai consuntivi adeguati
chiarimenti sulla loro evoluzione e sui criteri di iscrizione dei lavori
che giustifichino la loro sussistenza e consistenza; potendo tali fondi
integrare vari accumuli di disponibilita', si impone una accorta
vigilanza sulle operazioni che non siano basate su dati reali o su
programmi di certa attuazione, soprattutto quando fine dell'ente (nella
specie, la SIAE) non e' il lucro.
Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724,
Foro amm. 1986, fasc. 12 (s.m.).
La norma di cui all'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406, che
punisce tra l'altro la vendita  di cassette stereo prive del
contrassegno della SIAE, non ha innovato circa la natura del reato, che
resta finalizzato alla tutela del diritto di autore. Infatti, la
contraffazione delle impronte della SIAE sulle musicassette continua a
ricadere sotto la tutela degli artt. 468 e 470 c.p. (Nella specie,
e' stata esclusa la natura di reato finanziario della ipotesi
prospettata e si e' ritenuta, perche' si trattava di un conflitto di
competenza, la competenza del pretore e non gia' del tribunale).
Cassazione penale, sez. I, 15 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 807 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,628 (s.m.).
L'esercizio di fatto di una determinata mansione non puo' dar luogo alla
cosiddetta promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c. ove nella
strutturazione gerarchica dell'impresa non esista per essa un posto
corrispondente al grado superiore, in quanto presupposto fondamentale
ed ineliminabile di tale norma e' l'esistenza nella organizzazione
dell'impresa,  di  un  posto  che,  in  base all'ordinamento
particolare della stessa, possa qualificarsi di grado superiore
rispetto al posto precedentemente occupato dal lavoratore. (Nella
specie il giudice del merito aveva riconosciuto ad un dipendente della
S.I.A.E. la qualifica di vice-direttore di sede, quale indicata nella
tessera personale di riconoscimento abilitante alle funzioni
ispettive, qualifica corrispondente a quella di funzionario di III grado;
la Suprema Corte ha cassato tale pronuncia rilevando che la qualifica di
vice-direttore non era prevista dal regolamento del personale della
S.I.A.E.).
Cassazione civile, sez. lav., 28 marzo 1986 n. 2216,
Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 3
Ai sensi dell'art. 97 comma 1 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, e'
illegittima la corresponsione della 13ma mensilita' al titolare di
pensione o assegno rinnovabile che presti opera retribuita alle
dipendenze di enti pubblici anche se svolgono attivita' lucratica.
(Fattispecie relativa a titolare di pensione assunto dalla SIAE).
Corte Conti, sez. contr., 5 dicembre 1985 n. 1603,
Cons. Stato 1986, II,113.
La radiodiffusione dagli studi  di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b)  l. 22 aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Giust. pen. 1986, II,12.
Non e' disapplicabile il regolamento del fondo di solidarieta' SIAE,
nella parte in cui esclude gli iscritti dalle prestazioni dello stesso
fondo. Infatti non sussiste alcuna norma che assicura agli iscritti il
diritto ad ottenere le prestazioni erogabili dal fondo.
Corte appello Roma 13 gennaio 1966,
Foro amm. 1986, 1963.
Le prestazioni erogabili dal fondo di solidarieta' SIAE spettano
esclusivamente ai soci e non anche agli iscritti alla SIAE.
Corte appello Roma 13 gennaio 1966,
Foro amm. 1986, 1963.
Non sono manifestamente infondate - in riferimento agli art. 3, 23, 41,
43, 53 e 97 cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli art.
180 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, i quali impongono, a chi voglia
diffondere via etere brani di musica, di munirsi di autorizzazione
della SIAE versando un compenso pari al 2, 75 dei proventi lordi
dichiarati dall'impresa e relativi ai programmi trasmessi. Al
riguardo sono gia' intervenute due sentenze della Corte cost. n. 25 del
1968 e 65 del 1972 dalle quali il giudice "a quo" dissente. L'imprenditore
e' obbligato a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente, e non
solo per quelle effettivamente utilizzate alle quali il prelievo di
ricchezza non si proporziona, realizzandosi in definitiva un rapporto di
pura mutualita' a favore degli autori le cui musiche non vengono
trasmesse; mentre se si trasmettono opere di autori non catalogati nel
Repertorio SIA e occorre   compensarle   separatamente.   Pur
configurandosi l'autorizzazione come atto amministrativo, la legge non
detta le condizioni, almeno generali e di massima cui e' subordinato
il rilascio o il diniego di detti atti, in contrasto con gli art. 41 e 97
cost. L'imprenditore, per svolgere la sua attivita', e' costretto a munirsi
di una autorizzazione marcatamente onerosa che lo abilita alla
trasmissione di opere contenute in un repertorio non aggiornato
comprendente autori le cui opere egli non usa, determinando il loro
ingiusto arricchimento con esclusione di altri autori utilizzati, e come
tali pagati a parte.
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Giur. cost. 1985, II,32.     -Conforme-
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Giur. cost. 1985, II,32.
Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633
del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che
diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione
della  S.i.a.e. programmi  comprendenti  opere musicali affidate alla
tutela di quest'ultima.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 180 . 22 aprile 1941 n. 633, in quanto
presupposto  dell'art.  171  stessa  legge  che  punisce  la
radiodiffusione da parte di emittenti locali di opere protette in
assenza della preventiva autorizzazione della S.i.a.e.: a) nella parte
in cui obbliga l'utente a contrarre per tutte le opere di competenza
dell'ente e  non  solo  per quelle  effettivamente utilizzate, in
riferimento all'art. 43 cost.; b) nella parte in cui,  imponendo all'
utente  il versamento  di un  quota fissa proporzionale alle entrate
lorde dello stesso, da un lato non consente di rapportare il
contributo all'effettivo ammontare delle opere utilizzate e quindi all'
utile conseguitone e, dall'altro, stabilisce un trasferimento di
ricchezza anche a favore di aventi diritto le cui opere non sono
utilizzate, in riferimento agli art. 3, 23, 41 e 53 cost.; c) nella
parte in cui non predetermina almeno le condizioni generali e di
massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego dell'autorizzazione,
in riferimento agli art. 41 e 97 cost.
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Foro it. 1985, II,257. Riv. pen. 1985, 520.
E'  manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 180 della l. 22 aprile 1941 n. 633 (tutela del
diritto di autore) prospettata sotto il profilo che la legge, accordando
preminenza alla  S.I.A.E. nella  determinazione dei compensi anche
forfettari dovuti per ottenere l'autorizzazione alla diffusione, sarebbe
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero la
circostanza che la fissazione dei compensi non sia determinata da una
autorita' estranea al rapporto non configura irrazionale disparita' di
trattamento o limitazioni di difesa, dal momento che l'ente, per la sua
pubblicita', deve agire imparzialmente ponendo in essere atti contro i
quali i soggetti interessati possono esperire mezzi  di tutela
amministrativa e giudiziaria. (Fattispecie relativa all'emittente privata
radiofonica " Roma sound").
Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983,
Cass. pen. 1985, 173 (s.m.).
Il compenso corrisposto dallo  Stato ad una societa' pubblica
delegata all'esazione di determinati tributi (nella specie SIAE) deve
essere rideterminato se da esso consegua un palese e incongruo accumulo
di fondi da parte della societa', non rispondente al principio dell'
equilibrio fra remunerazione ricevuta e servizi resi.
Corte Conti, sez. contr., 12 luglio 1984 n. 1777,
Cons. Stato 1985, II,92.
In relazione alle disposizioni dei regolamenti interni e degli
statuti degli enti pubblici, non avendo esse valore di norme
giuridiche, sono deducibili in sede di legittimita', ai sensi dell'
art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto la violazione o la falsa
applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 ss. c.c.
oppure,  ai sensi dell'art.  360 n. 5 c.p.c.,  vizi di motivazione.
(Principio affermato in riferimento agli art. 5 e 39 dello statuto del
fondo pensioni della SIAE, che la sentenza di merito - confermata
dalla Suprema Corte - aveva interpretato nel senso  che  tali
disposizioni  escludono  dalla  retribuzione pensionabile gli scatti di
scala mobile, ove non conglobati nello stipendio).
Cassazione civile, sez. lav., 3 giugno 1985 n. 3311,
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 6
Deve ritenersi inquadrabile nel lavoro autonomo l'attivita' di un
accertatore esterno  della Siae, consistente nel  controllo di
locali, impianti  di pubblico  spettacolo, quando  risulti che l'
incarico potesse essere di volta in volta accettato o rifiutato, senza
conseguenza sul piano disciplinare, che il compenso fosse rapportato
alle ore necessarie allo svolgimento dell'incarico, e il momento
iniziale  e  finale  dell'attivita'  lavorativa  fosse determinato non
gia' dal datore di lavoro, ma oggettivamente dal tipo di spettacolo da
controllare.
Pretura Napoli 6 febbraio 1985,
Lavoro e prev. oggi 1985, 884.
Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633
del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che
diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione
della  S.i.a.e. programmi  comprendenti  opere musicali affidate alla
tutela di quest'ultima.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
La societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), oltre ai
compiti di intermediazione del diritto d'autore, svolge funzioni
delegate di esattore di diritti erariali, con conseguente obbligo di resa
del conto giudiziale e di sottoposizione alla giurisdizione della Corte
dei conti.
Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724,
Cons. Stato 1984, II,105 (s.m.).
Mentre l'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406 sanziona la abusiva
riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la
detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella
riproduzione abusiva, l'art. 470 c.p. sanziona invece - esclusi i
casi di concorso con i contraffattori - la messa in vendita o l'
acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di
una pubblica autenticazione  o certificazione. Pertanto, rientra nell'
ipotesi di cui all'art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le
impronte contraffatte dalla S.I.A.E.
Cassazione penale, sez. V, 15 giugno 1983,
Cass. pen. 1984, 2424 (s.m.).
La  contraffazione del  sigillo della  SIAE su  biglietti per
spettacoli (nella specie, circuito  del campionato mondiale di
ciclismo) integra il reato di cui all'art. 468 comma 1 c.p., che
punisce chiunque contraffa il sigillo di un ente pubblico, senza
esclusione degli enti pubblici economici.
Corte appello Lecce 8 aprile 1983,
Dir. autore 1984, 334.
La S.I.A.E. non e' investita "ex lege" del potere di rappresentanza degli
autori, ne' opera a suo favore un monopolio legale per l'incasso
dei diritti spettanti agli autori medesimi. La S.I.A.E. svolge al
contrario opera di intermediazione e tutela a favore di quegli autori
che in base alle norme statutarie e regolamentari gliene abbiano dato
espresso incarico. Ne consegue che i rapporti tra la S.I.A.E. ed i
singoli soci sono necessariamente regolati dalle norme vigenti in
tema  di mandato e che le situazioni soggettive che  ne
scaturiscono  hanno natura e  contenuto di situazioni soggettive
perfette. Come mandataria senza rappresentanza la S.I.A.E. agisce in nome
proprio e, pertanto, gli iscritti che sono titolari di diritti di autore
che alla S.I.A.E. provengono da societa' di autori estere non sono i
soggetti passivi dell'imposta ritenuta alla  fonte su quei  proventi
ad opera  dei singoli ordinamenti nazionali.
Corte appello Roma 24 gennaio 1983,
Dir. autore 1983, 490.
Per radiodiffondere opere dell'ingegno protette dal diritto di
autore, registrate  su dischi  o nastri, occorre  il consenso dell'
autore (o della SIAE se l'autore e' affiliato a questo ente) e tale
conclusione vale sia per la RAI che in tal caso non gode di alcun
trattamento particolare, che per le emittenti private, per cui nessuna
eccezione di incostituzionalita'  e' conferente per la risoluzione del
caso di specie.
Tribunale Macerata 7 aprile 1984,
Dir. autore 1984, 335.
La radiodiffusione  di opere musicali tutelate  dalla societa'
italiana autori ed editori, senza averne diritto, integra il delitto
previsto dalla legge speciale sui diritti d'autore, ne' rileva la
cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su
scala  locale. Sono  manifestamente infondate  le questioni d'
illegittimita' costituzionale in riferimento alla posizione della SIAE e
alla liberta' di pensiero e di manifestazione artistica. La norma penale
in discorso non e' vincolata ad alcuna qualificazione del soggetto
attivo, che puo' essere chiunque, ne' ad alcun dolo specifico, essendo
sufficiente quello generico.
Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983,
Giust. pen. 1984, II,271.
La radiodiffusione dagli studi  di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore o, per esso, della SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 sul
diritto di autore. Il reato di abusiva diffusione di opere protette,
previsto dall'art. 171, sopra citato, non e' depenalizzato poiche' esso e
' punito, nelle ipotesi aggravate, anche con la reclusione (comma 2
dell'art. 171), onde trova applicazione il comma 2 dell'art. 32 l. 24
novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 5 maggio 1984,
Dir. autore 1984, 203.
Se con  il contratto di  edizione fonografica il  diritto di
radiodiffusione e' ceduto al produttore fonografico, l'autore, o, per
esso, la S.I.A.E. non hanno titolo ad esercitare la tutela dell'opera
radiodiffusa.
Pretura Marano di Napoli 22 aprile 1983,
Dir. autore 1983, 503 (nota).
L'autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della SIAE che lo
rappresenta) e' necessaria anche per la radiodiffusione delle opere incise
su disco, salvo le ipotesi eccezionali di cui agli artt. 52 e 58 della l.
22 aprile 1941 n. 633; in mancanza si commette il reato di cui all'art.
171 lett. b) della  stessa legge.
Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983,
Cass. pen. 1984, 389. Giust. pen. 1984, II,586 (s.m.).     -Conforme-
Pretura Bolzano 6 aprile 1983,
Dir. autore 1983, 501.     -Conforme-
Pretura Bari 24 maggio 1983,
Dir. autore 1983, 509.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983,
Riv. pen. 1984, 377.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983,
Cass. pen. 1984, 2255 (s.m.).
Colui che intende divulgare composizioni musicali altrui a mezzo radio,
deve munirsi preventivamente dell'autorizzazione della SIAE, rispettando
in tal modo il diritto esclusivo di autore. Qualora la SIAE, a giudizio
del richiedente, domandi un compenso eccessivo, esiste la possibilita'
di attivare i mezzi legali per far valere le proprie  ragioni.  Nelle
more non  e',  comunque,  consentito intraprendere l'attivita' di
radiodiffusione.
Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982,
Cass. pen. 1984, 389 (s.m.).
In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 ha ricompreso nella tutela penalistica del diritto di
autore sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in
pubblico, che costituiscono forme di divulgazione percepibili
direttamente, sia quelli di diffusione, l'impiego dei quali avviene con
mezzi precedentemente predisposti. Entrambi i mezzi, infatti,
determinano la fruizione dell'opera da parte del pubblico. (Nella
specie sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 171
comma 1 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633 alcuni titolari di
societa' emittenti per avere diffuso a mezzo radio opere musicali di vari
autori, incluse nel repertorio SIAE, senza alcuna autorizzazione di
quest'ultima societa', mandataria degli autori).
Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982,
Cass. pen. 1984, 389 (s.m.). Giust. pen. 1983, II,640 (s.m.).
La mancanza del fine di lucro, istituzionalmente previsto per la
societa' italiana  degli autori ed editori  (S.I.A.E.), incide
negativamente anche sulla funzione delegata di esattore dei diritti
erariali, in quanto induce la societa' ad esercitare i suoi compiti fino
al limite del realizzo per la copertura delle spese e non oltre.
Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724,
Cons. Stato 1984, II,105 (s.m.).
In relazione alle disposizioni dei regolamenti interni e degli
statuti degli enti pubblici, non avendo esse valore di norme
giuridiche, sono deducibili, in sede di legittimita', ai sensi dell'
art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto la violazione o la falsa
applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 ss. c.c.
ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., errori attinenti alla
valutazione di fatto svolta dal giudice del merito. (Principio affermato
in riferimento agli art. 5 e 39 dello statuto del fondo pensioni della
S.I.A.E. approvato con d.P.R. 24 agosto 1963 n. 1484, che la sentenza
di merito - confermata dalla  S.C. - aveva interpretato nel  senso
che tali disposizioni  escludono dalla retribuzione pensionabile gli
scatti di scala mobile, ove non conglobati nello stipendio).
Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio 1984 n. 2778,
Giust. civ. Mass. 1984, fasc.5
La  contraffazione del  sigillo della  SIAE su  biglietti per
spettacoli (nella specie, circuito  del campionato mondiale di
ciclismo) integra il reato di cui all'art. 468 comma 1 c.p., che
punisce chiunque contraffa il sigillo di un ente pubblico, senza
esclusione degli enti pubblici economici.
Corte appello Lecce 8 aprile 1983,
Dir. autore 1984, 334.
Mentre l'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406 sanziona la abusiva
riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la
detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella
riproduzione abusiva, l'art. 470 c.p. sanziona invece - esclusi i
casi di concorso con i contraffattori - la messa in vendita o l'
acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di
una pubblica autenticazione  o certificazione. Pertanto, rientra nell'
ipotesi di cui all'art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le
impronte contraffatte dalla S.I.A.E.
Cassazione penale, sez. V, 15 giugno 1983,
Cass. pen. 1984, 2424 (s.m.).
Nelle controversie promosse, nei confronti della Societa' italiana degli
autori ed editori, dal personale delle agenzie della societa' medesima,
per sentire accertare un rapporto di lavoro e per far valere pretese
inerenti al rapporto stesso, la giurisdizione del giudice ordinario, da
affermarsi in relazione alla natura di ente pubblico economico della
convenuta, non puo' trovare deroga, in favore della giurisdizione del
giudice amministrativo, sotto il profilo  che  la  S.I.A.E. esercita
poteri  discrezionali  di autorganizzazione anche in materia di
strutturazione della propria attivita' mediante agenzie, tenuto conto che
le suddette pretese non investono direttamente gli atti resi nell'esercizio
di quei poteri, ma si  ricollegano alle  posizioni di diritto
soggettivo del lavoratore, non suscettibili di essere degradate a meri
interessi legittimi per effetto degli atti medesimi (fermo restando il
potere del  giudice  ordinario  di  conoscere  in  via  incidentale
dell'illegittimita' di detti atti, quale mezzo al fine della tutela dei
suddetti diritti).
Cassazione civile, sez. un., 4 ottobre 1984 n. 4910,
Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10     -Conforme-
Cassazione civile, sez. un., 4 ottobre 1984 n. 4911,
1984
Alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli art. 1367 e 1369 c.c.
nell'interpretazione delle disposizioni del regolamento del personale
della S.I.A.E. dell'8 luglio 1953 in tema di mansioni e qualifiche, l'
art. 10 di detto regolamento va inteso nel senso di riservare la
direzione di una sezione o di un servizio al dirigente di secondo grado,
escludendone il funzionario di grado terzo, con la conseguenza che l'
attribuzione di tali compiti di direzione a detto funzionario non  puo'
non  comportare il  riconoscimento della superiore qualifica
corrispondente.
Cassazione civile, sez. lav., 17 aprile 1984 n. 2505,
Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4.
In base alle norme statutarie e regolamentari della SIAE, nei
rapporti tra questa ed i propri associati il "forum contractus" e' quello
di Roma, sede della societa'. Il foro di Roma si identifica anche con il
" forum destinatae solutionis", perche' dalle norme sopra citate e'
stabilito che il pagamento dei proventi relativi ai diritti di autore
avvenga, appunto, presso la sede della societa'. A nulla rileva, sotto
tale profilo, che le concrete modalita' di pagamento mediante bonifico
bancario possano avvenire nel luogo di residenza dell'iscritto.
Tribunale Torino 22 novembre 1982,
Dir. autore 1983, 210.
La S.I.A.E. e' un ente pubblico e la norma del suo regolamento
secondo la quale le somme attribuite agli iscritti sono esigibili presso
gli uffici centrali dove la societa' ha la sede ha carattere pubblico ed
e' dettata per  esigenze di ordinato e razionale svolgimento della
gestione amministrativa e contabile dell'ente medesimo. Pertanto, la
competenza per territorio per le controversie in tale materia e' del
tribunale di Roma.
Corte appello Bologna 20 luglio 1982,
Dir. autore 1982, 426.
Dato che, al fine della tutela apprestata dagli art. 180 ss. l. 22 aprile
1941 n. 633 sul diritto d'autore non ha alcuna importanza la
discriminazione fra iscritto e socio della SIAE - qualita', la
seconda,  unicamente rilevante  agli effetti  dell'elezione dei
componenti  di taluni  organi interni  dell'ente con  funzioni
consultive e di proposta sanzionatoria - il diniego dell'ammissione a
socio non implica diniego di alcuna delle garanzie accordate alle opere
protette precisate negli art. da 1 a 5 l. n. 633 cit., ivi comprese,
percio',  quelle non costituenti  prodotto letterario originale
(traduzioni, adattamenti, compendi, variazioni e cosi' via).
T.A.R. Lazio sez. III, 13 ottobre 1982 n. 906,
Foro amm. 1983, I,145 (s.m.). Dir. autore 1983, 73.
La radiodiffusione, ad opera di emittente privata locale, di musica in
dischi, effettuata senza autorizzazione della SIAE, non e' prevista
dalla legge come reato.
Pretura Alba 8 giugno 1982,
Foro it. 1982, II,512.
Difetta l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 171 l.
633/1941 nel titolare di  un'emittente radiofonica privata che abbia
manifestato la volonta' di corrispondere il compenso spettante agli autori
delle composizioni musicali messe in onda e, in attesa di un accordo
con la S.I.A.E., abbia inutilmente richiesto a quest'ultima notizie
sul repertorio tutelato.
Pretura Rimini 24 ottobre 1981,
Foro it. 1982, II,71.
Costituisce reato ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n.
633, la  radiodiffusione  di  composizioni musicali  senza l'
autorizzazione da parte della SIAE mandataria degli autori delle
composizioni stesse.
Tribunale Firenze 10 febbraio 1982,
Dir. autore 1982, 442.
Il fatto  di cui all'art.  172 legge sul diritto  di autore
(riproduzione di opera altrui), punito con la sola ammenda, non e' piu'
previsto come reato in effetto della legge depenalizzatrice 24 dicembre
1975  n. 706. (Fattispecie relativa  a ripetitore di programmi
televisivi esteri senza autorizzazione della S.I.A.E. per l'uso del suo
repertorio).
Cassazione penale, sez. III, 2 ottobre 1981,
Giust. pen. 1982, II,389. Cass. pen. 1983, 711.
L'ammissione a socio della  societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) e' per statuto limitata a coloro che abbiano prodotto opere
nel settore letterario o scientifico; pertanto, a tal fine non e'
necessaria la predeterminazione dei criteri per l'identificazione di
siffatte opere, dato che la relativa nozione e' contenuta per implicito
nello statuto predetto.
T.A.R. Lazio sez. III, 13 ottobre 1982 n. 906,
T.A.R. 1982, I,3026 (s.m.). Foro amm. 1983, I,145 (s.m.).
Legittimamente viene negata ad un soggetto l'ammissione a socio della
societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) qualora la quota
minima di incassi (che costituisce uno dei requisiti per l'ammissione)
sia stata superata con opere alle quali sia da disconoscere
qualsiasi valore letterario o divulgativo.
T.A.R. Lazio sez. III, 13 ottobre 1982 n. 906,
T.A.R. 1982, I,3026 (s.m.). Foro amm. 1983, I,145 (s.m.).
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al
rapporto di lavoro dei dipendenti della SIAE (societa' italiana degli
autori ed editori), in considerazione della qualita' di ente pubblico
economico del datore di lavoro e della conseguente natura privatistica di
detto rapporto, non trova deroga, in favore della giurisdizione di
legittimita' del giudice amministrativo, per il caso il cui il
dipendente chieda, ai fini del proprio inquadramento e trattamento
economico, che vengano computate anche le prestazioni in precedenza
svolte alle  dipendenze della  SEDRIM (societa' esercizio diritti
riproduzione meccanica), prima che la stessa venisse soppressa e
rilevata dalla SIAE (r.d. 18 marzo 1942 n. 1369),  atteso  che  tale
domanda  non  investe  direttamente provvedimenti  autoritativi e
discrezionali,  resi dalla  SIAE nell'esercizio del proprio potere di
autorganizzazione in sede di assunzione dei compiti svolti dalla SEDRIM,
ed a fronte dei quali le posizioni del personale hanno natura e
consistenza di meri interessi legittimi, ma bensi' riguarda atti di
gestione del singolo rapporto di lavoro posti in essere dall'ente
pubblico, al pari di qualsiasi altro imprenditore privato, nell'esercizio
della propria autonomia negoziale.
Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 1983 n. 6777,
Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10.     -Conforme-
Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 1983 n. 6778,
1983     -Conforme-
Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 1983 n. 6779,
1983
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al
rapporto di lavoro con la societa' italiana autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale ha natura di ente pubblico economico, non trova
deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice
amministrativo, per  il caso  in cui,  in tema  di spettanze
retributive, la domanda del lavoratore, assunto da un agente di ruolo
secondo la previsione  dell'art. 71 del regolamento del personale,
sia proposta nei confronti di tale agente, e questi chiami in causa la
societa' per essere tenuto indenne dalla relativa pretesa, atteso che,
anche in dette ipotesi, la controversia non investe in via diretta la
legittimita' degli atti amministrativi e discrezionali adottati dall'ente
pubblico nell'esercizio dei suoi generali poteri  di autorganizzazione,
ma riguarda  il singolo rapporto di lavoro e le posizioni soggette ad
esso inerenti, e che tali posizioni non possono essere degradate ad
interessi legittimi per effetto di atti di gestione del rapporto
stesso, ancorche' corrispondenti ad  atti generali di
autorganizzazione  (la cui legittimita' puo' essere sindacata
incidenter tantum dal giudice ordinario, quale  mezzo al  fine di
tutelare i  diritti del lavoratore).
Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 1983 n. 6153,
Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9
Le cessioni relative a diritti di autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari non costituiscono prestazioni di servizi soggette ad
IVA e sono quindi fuori del campo di applicazione dell'imposta: e
poiche' in base alla l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del
diritto d'autore, il monopolio attribuito alla SIAE non esclude (art. 180
legge cit) l'esercizio diretto dei diritti da parte  dell'autore (o
suoi successori  ed aventi  causa), e' ininfluente - ai fini della
accennata non soggezione ad IVA - che la corresponsione dei compensi
avvenga, anziche' tramite la SIAE, direttamente a favore dell'autore.
Comm.imposte prov.le Reggio Emilia 19 giugno 1982 n. 271,
Bollettino trib. 1983, 614 (s.m.).
L'attivita' degli accertatori esterni della SIAE per la mancanza degli
elementi di continuita' e di obbligatorieta', non si configura come
attivita' di lavoro subordinato.
Pretura Napoli 23 settembre 1982,
Dir. autore 1983, 39.
La destituzione dall'impiego del direttore generale della S.I.A.E. si
configura quale licenziamento ed e' ricompresa tra le sanzioni
disciplinari del regolamento del personale della S.I.A.E. stessa. Di
conseguenza,  il  licenziamento  intimato senza  la  preventiva
contestazione dell'addebito e senza l'ascolto del lavoratore a sua difesa
e' nullo ex art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Pretura Roma 4 marzo 1983,
Giust. civ. 1983, I,2787.
Compie il reato di cui all'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale) chi usi violenza contro un agente della SIAE al fine
di costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio (nella specie,
compilazione di processo verbale di contravvenzione).
Tribunale Ivrea 5 gennaio 1982,
Dir. autore 1983, 339.
Compie il reato di cui all'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale) chi usi violenza contro un agente della SIAE al fine
di costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio (nella specie,
compilazione di processo verbale di contravvenzione).
Tribunale Ivrea 5 gennaio 1982,
Dir. autore 1983, 339.
Il  reddito dell'agente-mandatario  della SIAE  e' un  reddito d'
impresa in quanto l'attivita' svolta dall'agente rientra fra quelle
di cui al n. 5 dell'art. 2195 c.c. Conseguentemente la detrazione di
cui all'art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, non compete se l'
attivita' imprenditoriale non e' prevalente rispetto alle altre svolte
dal contribuente come avviene se l'agente e' il comandante della polizia
municipale della citta' in cui vive.
Comm. centrale imposte, sez. XXII, 30 aprile 1983 n. 541,
Giur. imp. 1983, 662.
La  illecita riproduzione  su  musicassette  e altri  prodotti
fonografici di composizioni musicali, con conseguente programma di
smercio, e' causa di danno che deve essere risarcito alla S.I.A.E.
Tribunale, sez. VI, Napoli 9 ottobre 1980,
Dir. autore 1981, 81.
La disposizione dell'art. 19 lett. B dello statuto della SIAE, per cui l'
iscritto che richiede l'attribuzione della qualita' di socio non deve
essere stato  colpito da sanzioni  disciplinari nel quinquennio
precedente la domanda, non puo' essere interpretata nel senso che, nell'
istruttoria della domanda stessa, non si debba tener conto delle
infrazioni disciplinari commesse dall'aspirante socio successivamente
alla  presentazione  della  domanda,  fino  al provvedimento di
nomina. Il termine quinquennale stabilito dalla norma  deve intendersi
fissato esclusivamente  allo scopo  di determinare la data dalla quale
deve aver inizio l'indagine sulle eventuali sanzioni disciplinari dell'
aspirante alla nomina a socio.
T.A.R. Lazio sez. III, 23 novembre 1981,
Dir. autore 1982, 73.
Il disposto dell'art. 123 l. dir.autore, che impone all'editore l'
obbligo di fare contrassegnare gli esemplari dell'opera dalla S.I.A.E.
ha carattere imperativo e inderogabile dalla volonta' delle parti;
tuttavia, se l'autore vi ha rinunciato, non puo' in seguito chiedere la
risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per il motivo che l'
editore non ha osservato tale obbligo.
Tribunale Torino 3 marzo 1980,
Dir. autore 1981, 391.
Ai sensi dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633 l'attivita' di
intermediario, comunque attuata, per l'esercizio dei diritti di
radiodiffusione  e'  riservata  alla  S.I.A.E.  che  autorizza l'
utilizzazione a percepire i proventi per conto e nell'interesse degli
autori aventi diritto.
Pretura Castelfranco V. 15 maggio 1981,
Giur. merito 1981, 1312 (nota).
La  illecita riproduzione  su  musicassette  e altri  prodotti
fonografici di composizioni musicali, con conseguente programma di
smercio, e' causa di danno che deve essere risarcito alla S.I.A.E.
Tribunale, sez. VI, Napoli 9 ottobre 1980,
Dir. autore 1981, 81.
In forza della disposizione dell'art. 59 l.d.a. del 1941 n. 633 che
richiama  il  principio generale  del  diritto  esclusivo dell'autore
alla  radiodiffusione della sua opera,  sia l'ente esercente il
servizio pubblico di radiodiffusione sia le emittenti locali sono tenuti
a munirsi del permesso dell'autore (o, per esso, della S.I.A.E.) per
trasmettere brani musicali sia dal vivo che registrati su disco o altro
apparecchio.
Pretura Stigliano 18 aprile 1980,
Dir. autore 1981, 92.
Essendo le norme degli artt. 51-60 della legge diritto d'autore norme
eccezionali che si giustificano  solo con la natura di pubblico
servizio gestito dall'ente di Stato, nessuna liberta' (o diritto) di
trasmissione puo' riconoscersi alle emittenti private le quali dovranno, in
ogni caso, preventivamente richiedere ed ottenere il consenso dell'autore
dell'opera da trasmettere. E' in forza dello stesso significato
etimologico, logico e storico sistematico delle espressioni usate nell'
art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941, n. 633, che la radiodiffusione di
composizioni musicali senza la preventiva autorizzazione degli autori o
della SIAE costituisce reato ai sensi dell'articolo stesso.
Pretura S.Dona' di Piave 5 ottobre 1981,
Dir. autore 1982, 67.
Per diffondere un brano musicale, allorquando l'autore del brano stesso
risulti iscritto alla SIAE, occorre munirsi del prescritto permesso da
rilasciarsi da quest'ultimo, pena, nella ipotesi di inosservanza, le
sanzioni previste dall'art. 171, comma 1, lett. B l. 22 aprile 1941 n.
633. E' di tutta evidenza che la cennata previsione legislativa deve
trovare applicazione anche nel caso in cui si diffonda un'opera senza il
consenso dell'autore non iscritto alla SIAE. Le condotte giuridiche
prese in considerazione dal richiamato  art. 171  lett. B
corrispondono esattamente  alla violazione di altrettanti diritti
soggettivi esclusivi riconosciuti all'autore dalla stessa legge n. 633/41
negli artt. 15 e 16.
Pretura Belluno 30 ottobre 1981,
Dir. autore 1982, 298.
Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n.
663  chiunque, senza averne  diritto, e cioe'  senza aver
corrisposto i prescritti proventi agli autori - e per essi alla
S.I.A.E. che ne rilascia relativa attestazione "autorizzativa" -
utilizza  economicamente  opere  dell'ingegno  altrui,  quali
composizioni musicali in qualunque forma diffuse.
Pretura Castelfranco V. 15 maggio 1981,
Giur. merito 1981, 1312 (nota).
Le emittenti locali private debbono, al pari dell'ente esercente il
servizio  della  radiodiffusione,  munirsi  di  autorizzazione dell'
autore o della S.I.A.E. per poter legittimamente diffondere opere o
composizioni da questa protette. Alla stessa conclusione deve
pervenirsi, in aderenza alla normativa internazionale vigente in
materia, riguardo alle opere o programmi che, irradiati in un paese
straniero, vengano  captati  e  ritrasmessi nel  nostro territorio.
Pretura Castelnovo Monti 10 febbraio 1981,
Dir. autore 1981, 106.
L'apposizione del timbro falso S.I.A.E. su musicassette riprodotte
abusivamente concreta il reato di cui all'art. 469 c.p.
Tribunale Bologna 17 gennaio 1981,
Dir. autore 1981, 87.
La diffusione senza previa autorizzazione di composizioni musicali
tutelate dalla S.I.A.E. da parte di una emittente radiofonica locale non e'
preveduta dalla legge come reato.
Pretura Bergamo 9 gennaio 1981,
Giur. it. 1981, II,445.     -Conforme-
Pretura Rieti 11 febbraio 1981,
Giur. it. 1981, II,445.
Il regime generale della radiodiffusione di opere dell'ingegno
protette  dal diritto  di autore  e' quello  della preventiva
autorizzazione della SIAE, cui e' riservata dalla legge in via
esclusiva l'attivita' di intermediario per l'esercizio del diritto d'
autore e, quindi, anche di quello di radiodiffusione. L'art. 171 lett. B
l. dir. autore 22 aprile 1941 n. 633 prevede come ipotesi di reato anche
la diffusione radiofonica di musica gia' eseguita e incisa su dischi.
Pretura Castelfranco V. 2 giugno 1981,
Dir. autore 1981, 434.
L'emissione radiofonica o televisiva di opere musicali registrate su
dischi senza l'autorizzazione della SIAE e, quindi, "invito auctore",
integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile
1941 n. 633.
Tribunale Reggio Emilia 24 giugno 1981,
Dir. autore 1981, 428. Foro it. 1981, II,275.     -Conforme-
Pretura Verona 21 marzo 1979,
Giur. merito 1982, 416.     -Conforme-
Pretura Bari 9 dicembre 1980,
Dir. autore 1981, 104.     -Conforme-
Tribunale Cremona 19 dicembre 1980,
Dir. autore 1981, 82.     -Conforme-
Pretura Pontassieve 12 marzo 1981,
Dir. autore 1981, 431.
L'apposizione del timbro falso S.I.A.E. su musicassette riprodotte
abusivamente concreta il reato di cui all'art. 469 c.p.
Tribunale Bologna 17 gennaio 1981,
Dir. autore 1981, 87.
L'art. 3 della l. 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui dispone che i
benefici di cui agli art. 1, 2 e 3 della l. 24 maggio 1970 n. 336 sono
cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro
beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre
disposizioni di legge o regolamenti, non preclude la cumulabilita' del
beneficio di cui all'art. 3 della legge n. 336 del 1970 con altro, che
abbia la medesima ragione ispiratrice, acquisito in virtu' di titolo
contrattuale (nel caso ordine di servizio del 27 maggio 1970  della
SIAE, prevedente il  collocamento a riposo anticipato con il
beneficio dell'anzianita' convenzionale di 5 anni).
Cassazione civile, sez. lav., 27 novembre 1982 n. 6444,
Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11
In tema di pensione integrativa dei dipendenti S.I.A.E., si e' in
presenza di un sistema previdenziale plurisoggettivo a carattere
integrativo  del  trattamento  pensionistico  dell'assicurazione
generale obbligatoria i cui titolari sono il datore di lavoro
(S.I.A.E.) che ha l'onere del maggiore versamento dei contributi per la
costituzione della pensione suddetta; il fondo pensioni, quale persona
giuridica  distinta dal primo, chiamata  a ricevere i versamenti di
entrambe le parti ed erogare le prestazioni stabilite, i  dipendenti,
quali  soggetti  destinatari  dell'integrazione previdenziale.
Conseguentemente, qualora il dipendente in quiescenza richieda nei
confronti del fondo la corresponsione automatica degli scatti di scala
mobile per la pensione, la S.I.A.E. si pone come litisconsorte
necessario, dovendo la sentenza - per non essere inutiliter data -
fare stato anche nei suoi confronti, comportando, l'accoglimento  della
domanda,  l'adempimento  dell'obbligo  di aumentare la contribuzione sia
a suo carico che dei dipendenti, e di comunicare al fondo qualsiasi aumento
degli scatti di scala mobile.
Cassazione civile, sez. lav., 7 agosto 1982 n. 4420,
Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 8
Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale: a) degli art. 51 e ss. l. 22 aprile 1941 n. 633 nelle
parti in cui non estendono alle stazioni di radiodiffusione locale il
regime di deroga al diritto d'autore, previsto a favore della  RAI,
ed  in  base  al  quale,  indipendentemente dall'autorizzazione
degli autori (e per essi dalla SIAE), puo' procedersi alla diffusione
di composizioni incise su disco o su nastro (preteso contrasto art. 3
cost.); b) dell'art. 180 comma 2 n. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella
parte relativa all'autorizzazione preventiva dell'utilizzo dell'opera dell'
ingegno, anche nei caso in cui non sia predeterminabile, in modo
uniforme, il corrispettivo dovuto all'autore (preteso contrasto con art. 4
comma 1 e 41 comma 1 cost.).
Pretura Narni 14 febbraio 1980,
Riv. giur. scuola 1981, 272.
La rappresentanza (diretta o indiretta che sia) da parte della SIAE dei
singoli autori, per la tutela dei diritti di utilizzazione economica
delle loro opere, in linea di principio non deriva "ex lege" alla SIAE e
non implica una degradazione a interesse legittimo dei  diritti
soggettivi  dei  rappresentanti,  ma  deriva  da manifestazioni di
volonta' degli interessati,  che liberamente conferiscono la detta
rappresentanza iscrivendosi e conferendole espresso mandato, come
previsto dall'art. 4 dello statuto della SIAE. L'attivita' di
rappresentanza svolta all'estero da societa' di autori dei singoli paesi
nell'interesse della SIAE non e' effettuata in nome dei singoli autori
mandanti, per cui costoro non sono, all'estero, soggetti d'imposta in
senso giuridico. Non esistendo atti di imposizione che riguardino gli
autori singolarmente, nessuna documentazione di essi la SIAE puo' essere
tenuta a fornire.
Tribunale Roma 19 giugno 1980,
Dir. autore 1981, 45.
Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale: a) degli art. 51 e ss. (sez. IV) della l. 22 aprile 1941
n. 633 nelle parti in cui non estendono alle stazioni di
radiodiffusione locale il regime di deroga al diritto d'autore,
previsto a favore della RAI, ed in base al quale, indipendentemente dall'
autorizzazione degli autori (e per essi della SIAE), puo' procedersi
alla diffusione di composizioni incise su disco o su nastro (preteso
contrasto con l'art. 3 cost.); b) dell'art. 180 comma 2 n. 1 l. 22
aprile 1941 n. 633, nella parte relativa all'autorizzazione preventiva
dell'utilizzo dell'opera dell'ingegno, anche nei casi in cui non sia
predeterminabile, in modo uniforme, il corrispettivo dovuto all'autore
(preteso contrasto con gli art. 4 comma 1 e 41 comma 1 cost.).
Pretura Narni 14 febbraio 1980,
Giur. cost. 1980, II,723. Foro it. 1980, II,672.
Il trattamento preferenziale attribuito dagli art. 51-60 l. 22 aprile
1941 n. 633, all'ente pubblico esercente il servizio della
radiodiffusione non si estende alle emittenti private: ne consegue che
queste ultime, per conseguire le facolta' di diffondere un'opera dell'
ingegno, debbono ottenere, allorche' l'autore sia iscritto alla SIAE,  la
preventiva  autorizzazione  di  questa,  donde l'integrabilita', in
caso contrario, del delitto previsto dall'art. 171 di tale legge.
Tribunale Pistoia 24 novembre 1979,
Giur. it. 1981, II,94 (nota).
L'emittente televisiva privata che diffonda composizioni musicali
tutelate senza il consenso dell'autore o della S.I.A.E., viola l'art.
171, lett. b) della l. n. 633 del 1941.
Pretura Pontassieve 12 marzo 1981,
Riv. dottori comm. 1981, 896 (s.m.).
Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il
responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta
composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa
necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE.
Pretura Verona 5 marzo 1980,
Giur. it. 1981, II,94 (nota).
E' responsabile a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore
n. 633 del 1941, in relazione agli art. 13, 17 e 61 della stessa legge,
chi detiene per la vendita musicassette illecitamente riprodotte, prive del
timbro S.I.A.E.
Pretura Forli' 22 maggio 1980,
Dir. autore 1980, 473.
La  falsita'  del  timbro  S.I.A.E.  apposto  su  musicassette
illecitamente riprodotte non richiede una perizia se puo' essere
percepita, in base a dati oggettivi immediatamente visibili, dai
funzionari S.I.A.E.
Corte appello Cagliari 7 marzo 1980,
Dir. autore 1980, 472.
Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il
responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta
composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa
necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE.
Pretura Verona 5 marzo 1980,
Giur. it. 1981, II,94 (nota).
Il gestore di un villaggio turistico ha il dovere, quale direttore, di
richiedere l'autorizzazione della SIAE per fare eseguire delle
composizioni musicali e di provvedere al pagamento dei relativi
diritti.
Pretura Crotone 8 maggio 1980,
Dir. autore 1980, 197.
Scopo del trattamento preferenziale riservato dagli art. 51 ss. l. sul
diritto di autore all'ente esercente il servizio della radio diffusione,
e' quello di impedire al titolare del diritto di autore il rifiuto  allo
Stato  dell'utilizzazione dell'opera,  per la posizione dell'ente
stesso, per i suoi compiti, per l'interesse certamente pubblicistico
che presiede alla divulgazione dell'arte, determinando in sostanza, e
solo in favore del menzionato ente, un affievolimento  del  diritto
soggettivo perfetto  del  privato all'utilizzazione esclusiva dell'
opera. Salvo, pertanto, il caso dell'ente concessionario della
radiodiffusione, per avere diritto a diffondere un'opera  dell'ingegno e
' sempre  necessario, quando l'autore sia iscritto alla S.I.A.E., avere
preventiva autorizzazione da questa. E cio' si verifica anche per le
emittenti private, alle quali non e' estensibile il regime di privilegio
posto nella sez. IV del capo IV l. sul diritto di autore.
Tribunale Pistoia 24 novembre 1979,
Dir. autore 1979, 985.
Non e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la
questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute nella
sezione IV della l. 22 aprile 1941 n. 633 nella parte in cui prevedono un
regime derogatorio e privilegiato a favore dello Stato e dell'ente
concessionario del servizio di radiodiffusione ed in particolare
escludono  che l'ente  medesimo debba  ottenere la preventiva
autorizzazione degli autori (ovvero della SIAE) per la radiodiffusione di
composizioni incise su disco o su nastro, laddove tale autorizzazione e'
prescritta (e la relativa mancanza viene sanzionata penalmente) nei
confronti delle emittenti private.
Pretura Torino 5 luglio 1979,
Giur. cost. 1980, II,33.
Per avere diritto a diffondere a mezzo radio un brano musicale
protetto in base alla legge sul diritto d'autore e' necessario avere
preventiva autorizzazione dell'autore o, se questi sia iscritto alla SIAE,
di tale ente intermediario. All'autore di opera incisa su disco spetta
il diritto esclusivo di eseguire pubblicamente e radiodiffondere  l'
opera mediante  l'impiego del  disco. Nessun affievolimento di tale
diritto e' previsto dalla l.d.a. nella sezione dedicata alle opere
radiodiffuse. La violazione di questo diritto comporta anche la
responsabilita' penale prevista dall'art. 171 lett. b) l. cit.
Pretura Firenze 19 maggio 1980,
Dir. autore 1980, 199.
Poiche' gli impianti ripetitori di segnali irradiati da emittenti
straniere devono qualificarsi come mezzi di diffusione e il consenso dell'
autore o delle societa' di autori straniere alla diffusione televisiva
della creazione intellettuale e' limitato allo Stato in cui  avviene la
trasmissione originaria,  la riemissione  nel territorio nazionale, a
mezzo di ripetitore, di programmi televisivi stranieri, integra, in
difetto di autorizzazione della S.I.A.E. per le opere da essa tutelate, la
contravvenzione prevista dall'art. 172 l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla
protezione del diritto di autore.
Pretura Salo' 1 giugno 1979,
Riv. pen. 1979, 950 Dir. autore 1979, 993 (nota). Giur. merito 1980, 887.
L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere dell'
ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e
contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da
trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473
e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore.
Tribunale Palermo 27 settembre 1979,
Dir. autore 1980, 85.
La radiodiffusione di opere musicali, sia pure registrate, senza il
preventivo consenso dell'autore (titolare del diritto esclusivo di
radiodiffusione dell'opera)  o della S.I.A.E. (se  l'autore e'
affiliato a questo ente), integra il reato di cui all'art. 171, comma
1, lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Verona 5 marzo 1980,
Giur. merito 1980, 862.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 29 febbraio 1980,
Dir. autore 1980, 176.     -Conforme-
Pretura Verona 13 marzo 1980,
Dir. autore 1980, 95.
Ai sensi dell'art.  171 lett. b) l. 22 aprile  1941 n. 633 l'
autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della S.I.A.E.) e'
necessaria anche per la radiodiffusione di opere incise su disco, tutte
le volte che non si versi nelle eccezionali ipotesi previste dagli art.
52 e 58 della legge (di trasmissione, cioe', da teatri, sale da concerto
ed altro luogo pubblico).
Cassazione penale, sez. III, 12 novembre 1979,
Cass. pen. 1980, 1645 (s.m.).
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al
rapporto di lavoro con un ente pubblico economico, quale la S.I.A.E.,
in considerazione della natura privatistica del rapporto stesso, trova
deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice
amministrativo, solo quando la domanda del dipendente investa, in via
diretta, provvedimenti generali, con i quali l'ente, nell'esercizio di
poteri discrezionali di autorganizzazione, abbia predisposto o modificato
le proprie strutture in conformita' ai fini che persegue, tenuto conto
che, a fronte di tali provvedimenti, le posizioni soggettive hanno
natura e consistenza di meri interessi legittimi. Detta deroga,
pertanto, va esclusa quando la domanda stessa contesti la legittimita'
di atti che il datore di lavoro ha posto in essere nell'ambito dell'
attivita' di gestione del singolo rapporto di lavoro, e con incidenza sui
diritti soggettivi ad esso inerenti, ancorche' in esecuzione od
applicazione di provvedimenti generali del tipo indicato.
Cassazione civile, sez. un., 19 luglio 1980 n. 4734,
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 7.     -Conforme-
Cassazione civile, sez. un., 19 luglio 1980 n. 4735,
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 7.
La domanda con la quale un lavoratore subordinato, assunto da un agente
periferico della S.I.A.E. deduca l'illegittimita' del suo successivo
licenziamento, e chieda la reintegrazione del posto di lavoro,
sostenendo la  ricorrenza di  un rapporto  di lavoro direttamente
alle dipendenze della S.I.A.E., resta devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario, tenuto conto che la S.I.A.E. e' un ente pubblico ed
economico, e che l'indicata pretesa, ancorche' faccia valere come "causa
petendi" la violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni
di lavoro, o l'illegittimita' dell'ente per i rapporti di lavoro posti
in essere da un suo agente, non investe, in via diretta, atti
amministrativi generali resi in esercizio dei poteri discrezionali di
autorganizzazione dell'ente medesimo, a fronte dei quali le posizioni
soggettive hanno natura di meri interessi legittimi, bensi' atti e
comportamenti del datore di lavoro che incidano sul singolo rapporto di
lavoro e sui diritti soggettivi ad esso inerenti.
Cassazione civile, sez. un., 19 luglio 1980 n. 4733,
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 7.
Quando un ente pubblico economico (nella specie la S.I.A.E.) agisce usando
i poteri discrezionali di autoregolamentazione, onde meglio adeguare la
propria struttura ai fini pubblicistici perseguiti, la posizione del
dipendente degrada a mero interesse legittimo con conseguente
affermazione  della  giurisdizione  del  giudice amministrativo;
spetta pero' al giudice ordinario verificare se i poteri in concreto
esercitati attengono o meno all'esercizio del potere  di
autoregolamentazione;  comunque  va  affermata  la giurisdizione dell'
Autorita' giudiziaria ordinaria quando il potere di autoregolamentazione
si sia manifestato non in provvedimenti generali ed astratti, ma in
provvedimenti incidenti direttamente sulle posizioni dei singoli
dipendenti.
Cassazione civile, sez. un., 26 gennaio 1979 n. 594,
Giur. it. 1980, I,1,314.
La giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente al
rapporto di lavoro di un dipendente della societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE), in considerazione della qualita' di ente pubblico
economico spettante alla societa' medesima, non trova limitazioni o
deroghe nel caso in cui la controversia riguardi il direttore generale
di tale ente, ed investa l'atto con cui il consiglio di
amministrazione lo abbia revocato dall'incarico, tenuto conto che anche il
direttore generale e' legato da un rapporto di lavoro subordinato, pur
se eventualmente cumuli la veste di organo dell'ente stesso, e che
inoltre l'indicato provvedimento di revoca non configura espressione di
poteri amministrativi discrezionali, come si verifica nel diverso caso
di atti di autorganizzazione generali ed astratti, ma integra atto di
gestione del singolo rapporto di lavoro, a fronte del quale le posizioni
del dipendente mantengono consistenza di diritto soggettivo.
Cassazione civile, sez. un., 10 dicembre 1980 n. 6380,
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 12.
La radiodiffusione,  non autorizzata dalla S.i.a.e.,  di brani
musicali coperti  dal diritto d'autore,  costituisce diffusione
abusiva di opera altrui mediante altoparlante azionato in pubblico.
Pretura Cairo Montenotte 11 ottobre 1977,
Giur. merito 1979, 108
La radiodiffusione, non autorizzata dalla S.i.a.e. o dall'autore, di
brani musicali coperti dal diritto d'autore ,integra il reato di cui all'
art. 171 comma 1 lett. b)  della l. 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Firenze 7 dicembre 1977,
Giur. merito 1979, 108
Posto che: a) gli impianti ripetitori di segnali irradiati da
organismi televisivi  esteri vanno  qualificati come  mezzi di
diffusione; b) il consenso dell'autore o della societa' di autori
straniera alla diffusione televisiva della creazione intellettuale e'
limitato al paese nel quale avviene la trasmissione originaria, la
riemissione nel territorio nazionale, a mezzo ripetitore, di programmi
televisivi  stranieri  in  assenza  di  preventiva autorizzazione
della SIAE, per le opere da essa tutelate, integra, ove sussista colpa
e non  volonta' dolosa, gli estremi della contravvenzione di cui all'
art. 172 l. 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Salo' 1 giugno 1979,
Foro it. 1979, 430,II
Le controversie  di lavoro  subordinato con un  ente pubblico
economico sottratte  alla giurisdizione del  giudice ordinario,
siccome involgenti il potere di auto-organizzazione dell'ente, sono
soltanto  quelle che  hanno per  oggetto la  legittimita' dei
provvedimenti generali con cui l'ente abbia predisposto o modificato le
proprie strutture in conformita' dei fini che persegue. Rientrano percio',
nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad
oggetto la legittimita' degli atti che l'ente ha posto in essere, nell'
esercizio dell'ordinaria attivita' di gestione, in ordine alla
posizione dei singoli soggetti con i quali e' entrato in rapporto. In
particolare, mentre non e' sindacabile il provvedimento con il quale l'
ente abbia ristrutturato la propria organizzazione sopprimendo una
determinata articolazione periferica dei propri uffici, rientra invece
nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento sia  della
sussistenza  del rapporto  di lavoro subordinato dei lavoratori
licenziati con l'ente pubblico economico che della dipendenza o meno del
licenziamento di tali lavoratori da tale ristrutturazione. (Nella
specie: i lavoratori erano stati assunti da un agente "di ruolo"
della S.I.A.E. e licenziati a seguito della soppressione della sua sede).
Cassazione civile, sez. un., 7 maggio 1979 n. 2585,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 5
La giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente ad un
rapporto di lavoro con ente pubblico economico, quale la S.I.A.E.
(societa' italiana degli autori ed editori), trova deroga, in  favore
della  giurisdizione  di  legittimita' del  giudice amministrativo,
solo quando la domanda del dipendente sia rivolta a contestare  la
conformita'  a legge  di  atti  amministrativi discrezionali emessi da
detto ente nell'esercizio dei suoi poteri generali di autoorganizzazione.
Pertanto, con riguardo alla domanda di un dipendente di agenzia della
S.I.A.E., il quale, licenziato a seguito di soppressione dell'agenzia
medesima, chieda l'accertamento di  un rapporto  di lavoro
direttamente con  la S.I.A.E.  e l'affermazione di nullita' od
inefficacia del licenziamento, quella deroga va negata se le indicate
pretese non pongano in contestazione la legittimita' della ristrutturazione
periferica adottata dall'ente pubblico,  ma solo  l'idoneita' di
questa a  giustificare il licenziamento, e, quindi, esclusivamente la
legittimita' di un atto incidente sul singolo rapporto di lavoro.
Cassazione civile, sez. un., 26 maggio 1979 n. 3066,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 5



La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda inerente a
prestazioni lavorative subordinate od autonome in favore di un ente
pubblico economico (nella specie, S.I.A.E), e' esclusa per quelle
controversie che hanno per oggetto la legittimita' dei provvedimenti
generali di autorizzazione dell'ente intesi come quelli con i quali l'ente
incide sulle proprie strutture organizzative al fine di adeguarle alle
finalita' pubbliche che esso persegue; non anche per quelle che, pur
ricollegandosi ad un tale provvedimento (nella specie, soppressione di
agenzia periferica), investano l'atto con il quale  l'ente, ancorche'
in  esecuzione  od applicazione  del provvedimento medesimo,  abbia
inciso direttamente  sul singolo rapporto e sulle posizione di diritto
soggettivo ad esso inerenti (nella specie, revoca dell'incarico conferito
ad "agente mandatario" presso detta agenzia).
Cassazione civile, sez. un., 19 marzo 1979 n. 1584,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 3
La  giurisdizione  del  giudice ordinario,  nelle  controversie
inerenti ai rapporti di lavoro con un ente pubblico economico, quale la
Societa' Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) non viene meno, in
favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo,
quando la domanda del lavoratore, formalmente alle dipendenze di un
agente di ruolo della societa', sia rivolta all'accertamento di un
rapporto di lavoro diretto con la societa' medesima, con ogni
conseguenza giuridica ed economica, atteso che tale pretesa non investe
il generale e discrezionale potere di autorganizzazione,  spettante
all'ente  pure  in  materia  di strutturazione della propria attivita'
mediante autonome agenzie, ed a fronte del quale le posizioni dell'
interessato assumerebbero consistenza di meri interessi legittimi, ma
si ricollega alle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal singolo
rapporto di lavoro, non suscettibili di essere degradate per effetto di
atti di gestione del rapporto stesso, ancorche' emessi in esecuzione di
atti generali di autorganizzazione. Ne' questo principio trova deroga ove
la domanda stessa importi l'accertamento anche della legittimita' di detti
atti generali e discrezionali,  quale mezzo al fine di conseguire
la tutela di quei diritti, trattandosi di indagine consentita in
via incidentale  al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della l.
20 marzo 1865 n. 2248 all.  E.
Cassazione civile, sez. un., 26 novembre 1979 n. 6179,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11
La giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta nei
confronti di un ente pubblico economico, quale la Societa' italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), per il pagamento di spettanze inerenti ad
un dedotto rapporto di lavoro subordinato, non trova deroga, in favore
della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, per il
fatto che l'ente convenuto sostenga, alla stregua del proprio
regolamento organico, che il rapporto debba ritenersi intervenuto
esclusivamente con un suo agente, atteso che, pure in tale ipotesi, la
controversia no pone direttamente in discussione il discrezionale
potere di autorganizzazione spettante all'ente, e gli atti di carattere
generale che ne costituiscono (a fronte dei quali le posizioni del privato
hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi), ma coinvolge le
posizioni di diritto soggettivo  inerenti al  singolo  rapporto di
lavoro, e  non suscettibili di essere degradate per atti o comportamenti
del datore di lavoro, della cui legittimita', pertanto, il giudice
ordinario puo' conoscere "incidenter tantum" a norma dell'art. 5 della l.
20 marzo 1865 n. 2248 all.  E
Cassazione civile, sez. un., 7 novembre 1979 n. 5735,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11 Giust. civ. Mass. 1979, fasc.
 -Conforme-
Cassazione civile 10 novembre 1979,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11
La  competenza  giurisdizionale  del giudice  ordinario,  nelle
controversie inerenti a rapporto  di lavoro con ente pubblico
economico (nella specie, s.i.a.e.), trova deroga, in favore di quella
del giudice amministrativo, alla stregua dei criteri generali sul riparto
delle giurisdizioni fissati dalla l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. e) e
non modificati dalla l. 11 agosto 1973 n. 533 sul nuovo rito delle cause
di lavoro, solo quando la causa investa la legittimita' di un
provvedimento emesso da detto ente nell'esercizio dei suoi poteri d'
imperio e di supremazia per disciplinare, in via generale ed astratta, l'
organizzazione e dislocazione degli uffici, i ruoli e le mansioni del
personale, considerato nel suo complesso o per  categorie,  atteso che,
in  tale  situazione, a  fronte dell'esercizio di quei poteri
discrezionali la posizione soggettiva del dipendente ha natura e
consistenza di interesse legittimo. Ne consegue che va affermata la
giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui il dipendente
insorga contro un provvedimento di trasferimento di sede emesso
individualmente a suo carico, ed idoneo a ledere la posizione di diritto
soggettivo a lui assicurata in tema di  trasferimenti dall'art.  2103
c, c,  ,nel testo  fissato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori
(l. 20 maggio 1970 n. 300).
Cassazione civile, sez. un., 26 gennaio 1979 n. 594,
Giust. civ. Mass. 1979, 266 Riv. giur. lav. 1979, 487 Foro it. 1979,
1963,I
Nel  caso in  cui il  contribuente abbia  presentato denuncie
incomplete ed abbia omesso l'indicazione di alcuni cespiti nella
risposta al questionario inviatogli dall'Ufficio ed inoltre non abbia
tenuto  regolarmente  i  libri  contabili  obbligatori, legittimamente
l'Ufficio, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 si
avvale, ai fini dell'accertamento, non solo degli elementi forniti dal
contribuente, ma anche di quelli direttamente raccolti mediante
informazioni della Polizia Tributaria e presso la S.I.A.E.
C.Conti s.giur. Sicilia, sez. VII, 5 marzo 1979 n. 1652,
Comm. trib. centr. 1979, 203,I