STOP DEL GARANTE ALLO SPAMMING.
"CONDANNATA" UNA SOCIETA' CHE INVIAVA E-MAIL PUBBLICITARIE SENZA CONSENSO

 Stop del Garante ad un fornitore di servizi su Internet che inviava
messaggi pubblicitari non richiesti tramite posta elettronica. Accogliendo
in parte il ricorso di un consumatore, l'Autorita' Garante ha ribadito che e'
illegittimo utilizzare a scopi commerciali un indirizzo e-mail, che non
compare in elenchi pubblici, senza il consenso del destinatario. L'Autorita'
ha anche imposto alla societa' di rifondere al consumatore le spese sostenute
per il procedimento.

 Il ricorrente aveva ricevuto da una societa', che opera su Internet,
una e-mail con un offerta di hosting per un dominio web. Non avendo
preventivamente prestato alcun consenso a tale invio, l'interessato aveva
dunque rivolto una istanza alla societa' con la quale, opponendosi all'
ulteriore utilizzo dei suoi dati personali, chiedeva di conoscere in che
modo fossero stati acquisiti i suoi dati e il responsabile del trattamento.
Non avendo avuto riscontro alla sua istanza, si era rivolto al Garante
chiedendo, oltre che la compensazione delle spese sostenute per il ricorso,
anche il risarcimento del danno morale.

 La societa', invitata dall'Autorita' a fornire chiarimenti, affermava di
non avere designato un responsabile del trattamento e che, operando in
Internet, a volte inviava e-mail promozionali. L'indirizzo di posta
elettronica dell'interessato era stato acquisito da una societa' di marketing
e in seguito cancellato.

 Nel suo provvedimento il Garante ha accolto la richiesta del
consumatore ordinando alla societa' di interrompere l'utilizzazione dei dati
personali in quanto illegittima e di astenersi da ogni loro ulteriore
trattamento, in particolare dell'indirizzo e-mail. In base alla normativa
vigente in materia di privacy e a quella sulla protezione dei consumatori
nei contratti a distanza - ha chiarito infatti il Garante - l'invio di
materiale pubblicitario rientra nei casi in cui e' vietato l'impiego della
posta elettronica da parte di un fornitore senza il consenso preventivo del
consumatore (legge n.675/96 e decreto legislativo n.185/99).

 Il Garante ha inoltre ritenuto di dover procedere d'ufficio all'
apertura di un procedimento autonomo per la verifica della liceita' e della
correttezza del trattamento complessivo dei dati e per valutare i
presupposti per l'applicazione di eventuali sanzioni. Ha dichiarato, invece,
inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che puo' essere rivolta
solo al giudice ordinario.

 La societa', che non aveva dato immediato riscontro all'istanza dell'
interessato, e' stata "condannata" al pagamento di 250 euro per le spese del
procedimento, da versare al consumatore.