TELECOMUNICAZIONI



L 31 luglio 1997, n. 249

LEGGE 31 luglio 1997, n. 249.

GU310797

Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)

1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto legge 1 dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione
di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il
consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e' costituito
dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la
commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per
i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di
un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo
commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato
dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano meno
di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di
conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n.
481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere
delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli
articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno
1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti
funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze
destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, com_prese quelle da assegnare alle strutture
di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della
difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le
bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita'
provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e
promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per
l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la
modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di
assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo
da favorire la fruibilita' del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si
devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da
parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese
concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o
televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e
le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici
di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture
di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti
all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di
entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono
abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268,
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti
relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di
telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di
telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso
alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi
di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del
settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione
sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro
novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico
di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti,
formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni
del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla
stessa Autorita';

11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi, ai
regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5,
l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo
costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione
con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i
criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei
servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero
delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta
giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme
comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei
prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione
ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e
per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio
recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita';

3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni
tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di
rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a
partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;

5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i
regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e
l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche'
l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle
norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda
elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte
le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul
contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre,
vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli
indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle
metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati,
nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle
imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole
utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo
comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto
non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare
le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi, in
relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi
e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di
sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche
avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
b), del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi
11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e
sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in
materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e
contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla
base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta'
dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo,
secondo modalita' stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i
conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate
al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, che e' abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile
1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei
procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i
provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio
dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra
l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in
particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai
redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel
sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano
l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non
espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e
alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il
regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese
operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella
dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di
sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile
deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le
imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due
mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di
bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico ed
economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di svolgimento
dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale
assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita'
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti
della Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice
etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere
ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita' con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita' e di intervenire
nei procedimenti.

11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra
utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita',
non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza
del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure relative ai
criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la
regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita' nella
definizione delle predette procedure costituiscono principi per la
definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.

13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e
degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni di
cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di
garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente
organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali
sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati
regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai
requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli
stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il
termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati
regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le
comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere
la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da bollo.
L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e
dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le
comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilita'
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per
il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato
al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta al
personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli
stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia
delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale
del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza
per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.

16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con le
Autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di
agevolare le rispettive funzioni.

17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita'
nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione della
pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere
conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di lavoro,
anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla
normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di
bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.

18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unita',
con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.

19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in
numero non superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il
20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita' puo'
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del
50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite
nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e
dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza
richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della
presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del
presente articolo si applicano anche alle altre Autorita' istituite dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i
commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n.
223, nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai
commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8
dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni
norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data
del suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti
capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le
funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche amministrazioni
interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli
uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente
per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso
Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore.
Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel
settore della multimedialita' e delle nuove tecnologie della comunicazione.
L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato.

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente
legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo
grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.

27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorita',
puo' definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in
forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al
Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della meta' ed il
dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa
deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce
il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese
del processo cautelare. Le parti interessate hanno facolta' di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica
l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli utenti,
composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle
varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass- mediale, che si
sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignita' della persona
o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale
degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento
e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno
competenza in materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su
tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo,
promuovendo altresi' iniziative di confronto e di dibattito su detti temi.
Con proprio regolamento l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e
fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a
undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non
rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621
del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie
richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla
violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun
soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del
titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

Art. 2.

(Divieto di posizioni dominanti)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme
evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialita',
dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, e'
vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la
costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno
stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a
comunicare all 'Autorita' e all 'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al
fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di
partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i
relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare
debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai
soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie
deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di
fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in
conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in
base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di irradiare piu'
del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche
analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito
nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle
frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi
televisivi o radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente
comma. L'Autorita' puo' stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti
sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle
reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo
conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo
e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli
impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo
dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono
essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione.
I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della
regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di
copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in
ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del
segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono
nelle lingue delle stesse minoranze.

7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed
avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la
nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o
impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive
del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel
rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il
compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione
vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure
che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende
o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un
congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine
non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le
disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente
articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle
concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorita' applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale
anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni
codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono
raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle
risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle
trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al
precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio
pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonche' da pubblicita' nazionale e
locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a
pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il
calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a
pagamento e' considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre
anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o
da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non
puo' essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo
dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale
o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo
nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale
possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti
da pubblicita' e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per
cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello
sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorita' puo' stabilire una
quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista
nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via
cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30
per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti
televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di
consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza, l'Autorita' determina un periodo transitorio nel quale
non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di
programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera
si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo
ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei
settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e
periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi
non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti
da pubblicita', spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico,
ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di
quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al
consumo delle famiglie; e' fatta salva la disciplina sulle imprese editrici
di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto dei limiti per
singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicita' possono raccogliere nei settori
radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote
previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di
pubblicita', controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di
concessione o autorizzazione radiotelevisiva, puo' raccogliere pubblicita'
anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei
limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione
che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicita' per il
soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o e' ad essa
collegato.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere
a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o
concentrazioni, l'Autorita' provvede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano
l'attivita' radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo
spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante ne' elimini
o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorita', con atto motivato e
informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della
verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle
concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorita' invita i soggetti
interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea
documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perche'
la quota raggiunta e' inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perche',
pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di
riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno
di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di
riferimento, della possibilita' di accesso ai fattori di produzione, delle
dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non
si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso
all'Autorita' effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di
verificare l'esatta situazione in essere.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di
una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una
autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite,
in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di
risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito
di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente
sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su
frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione dell'Autorita', la
trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che
raccolgono pubblicita' per una quota superiore al 50 per cento del fatturato
di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive
che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro
per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione
giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, cosi' come
definita dall'Autorita', sono equiparati ad un soggetto destinatario di
concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono
conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicita' che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi
derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni e spettanze da televendite di
ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni
radiotelevisive e' imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso
derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla
presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite
o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano
acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o
in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi
soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla
mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato, ai fini della
presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai
soci contraenti o da essi controllate.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti
situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con
altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti
dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei
dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base
alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per
altri significativi e qualificati elementi.

19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera c), la societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e la societa' concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una
piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per
trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante
accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione
destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel
registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
presente legge. La piattaforma e' aperta alla utilizzazione di chi ne faccia
richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione. L'Autorita' vigila sulla costituzione
e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di
specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1,
l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non
discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonche' tra i soggetti
partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che
intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma.

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque
giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

Art. 3.

(Norme sull'emittenza radiotelevisiva)

1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale
fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della
domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla
base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive
private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere
rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento
adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3,
a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata
e cooperative. Le societa' di cui al presente comma devono essere di
nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Il controllo delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o
nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a
condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un
trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni derivanti
da accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti la
concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere
stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita',
limitatamente alla radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per
le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la
predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico
impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative
concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di
deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero
fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di
cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano
la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17
dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in
base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di
produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni
di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana
ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un
adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il
progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora
nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle
procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti
aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di
informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'. La
possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da
precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle
emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture
di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le
compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle
emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni;

4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere
programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite;

6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli
esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
ridotte ad un decimo;

7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le
emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale,
quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come vere e
proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione
monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate anche
nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti
locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito
dall'articolo 11-bis del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo,
dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le
emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal
primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni
tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle
leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per
cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la
misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di
informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di
telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista
dalla norme vigenti.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti
titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri
tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del
territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle
emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del
territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi
irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento
dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel
piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di
frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che
diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a
non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le
stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute,
fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva
digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d).
L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso
alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati
per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza,
che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri
concessionari per la gestione dei relativi impianti.

6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che
superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in
via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio
delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi
stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di
concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e,
successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via
satellite.

7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza
dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine
entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6
devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la
cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono
indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna,
anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o
autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un
grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella
residente nel territorio cui si riferisce la concessione o
l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque e' attuata
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la
sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma
codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino
all'entrata in funzione dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni.

9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche
di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa
data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuta a
presentare all'Autorita' un piano per una ristrutturazione che consenta, pur
nell'ambito dell'unitarieta' del servizio pubblico, di trasformare una delle
sue reti televisive in una emittente che non puo' avvalersi di risorse
pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorita' si prevedono apposite
soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le
province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le
regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una
logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo
periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8.
L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita
l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del
termine di cui al comma 7.

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio
nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad
autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione,
dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione
di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla
data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive in
ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o
via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun
operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A
partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo'
essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento che
disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto,
nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di
tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del
funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in
via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito
del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente
comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si
trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta
giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme
contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1,
comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la
disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme
dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge.

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente
disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori
in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita'
abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione
generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari
si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o
utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unita' le
trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un
regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di
garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la
riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione
all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti
via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per
cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a
mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai relativi decodificatori
di utenti.

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma
l'esercizio del credito,".

16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito il
seguente:

"Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in
ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione
del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla
domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o
consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarita' delle zone di montagna".

17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito
locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti
mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti
di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualita'.

18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di
concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva di
cui all'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in
societa' cooperative a responsabilita' limitata.

19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora
sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di
azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli
autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975,
n. 103, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.

20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata
in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento
di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta
nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti
con la fine dell'anno stesso.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie private sono
consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia
conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano
l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal
caso si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di
diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.

23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e'
sostituito dal seguente:

"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31
sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro
il 31 ottobre 1997".

24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora
digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di dieci
anni.

Art. 4.

(Reti e servizi di telecomunicazioni)

1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via
cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa data l'esercizio
delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di
telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni
da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi
via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e' soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorita'.

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla
base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni
pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo
pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i
diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono
prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un
regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti con
cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita' si estende
anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni
interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in un
apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al
rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di cui
al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione previste nel
piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a
far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei
pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale,
edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi.
Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano
le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali
della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le
competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.

4. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e
gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono
obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata
contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente l'installazione e
l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura dei
servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresi'
obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte in ordine
alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta ai sensi del
presente comma e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione
scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora
superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorita', alla quale
compete anche di definire i criteri per la separazione contabile
dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere
utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In
tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla
separazione contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella svolta nel
settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per
emittenti nazionali sono tenuti a costituire societa' separate per la
gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno
efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro
centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato,
per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a
costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel
settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni non puo' assumere partecipazioni dirette o
indirette, attraverso societa' controllate o controllanti, ovvero collegate,
nelle societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato
le predette reti, ne' acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse
reti.

7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse
convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte
della societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e'
soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e
la fornitura della rete nonche' la fornitura dei servizi di
telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5 e 6 sono
subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di obiettivita',
trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi
di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta di
telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di sperimentazione da
parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita', ottenendone
autorizzazione. Fino alla stessa data le societa' destinatarie di
concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare
produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non puo' essere destinataria direttamente o indirettamente
di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne' fornire
programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari
radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1 gennaio 1998
a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per il servizio di
telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi
dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi.
L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

Art. 5.

(Interconnessione, accesso e servizio universale)

1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione
delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonche'
i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i
rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel
rispetto delle regole emanate dall'Autorita' e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati
locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili,
di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi e di diritti tra
gli operatori ed i fornitori.

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale e' disciplinata
in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai
sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso puo'
essere limitato dall'Autorita' per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrita' della rete;

c) interoperabilita' dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di
interesse generale di natura non economica.

4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera
privata l'accesso puo' essere limitato dal Garante per la protezione dei
dati personali, di intesa con l'Autorita'.

5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo
ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa
nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo,
e le procedure di scelta da parte dell'Autorita' dei soggetti tenuti al loro
adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente
articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle
comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorita' e le competenti Commissioni
parlamentari.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in
lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse
finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n.
481.

2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove necessario e con
criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attivita', un
corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni di
legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 1997