TELELAVORO - ACCORDI



 I testi degli accordi aziendali

 Saritel, Italtel, Seat, Dun&Bradstreet, Telecom, Digital,
 Caridata, Enpacl, Zanussi, Universita' di Pisa, Intersind,
 Commercio.

 Accordo Saritel del 15 Dicembre 1994

 VERBALE DI ACCORDO

 Addi' 15 dicembre 1994, in Roma, si sono incontrati: laSaritel
 SpA, assistita dall'Associazione Sindacale Intersind e
 laFilis-Cgil, la Fis-Cisl e la Uilsic-Uil nazionali e
 territoriali, nonche'

 le Rappresentanze sindacali dell'Azienda.

 La Saritel ha ampiamente

 illustrato il piano di riorganizzazione della rete periferica di
 Vendita ed

 Assistenza alla clientela, finalizzato al raggiungimento di una
 piu'

 elevata efficienza/efficacia dell'attivita' di promozione
 commerciale della

 societa', da realizzarsi attraverso la concentrazione e la
 sinergizzazione

 delle risorse in Pomezia, con decorrenza 1 gennaio 1995. Le
 modalita' di

 attuazione del Piano, su cui le parti concordano ed in relazione
 alle quali

 l'Azienda provvedera' al ritiro delle 12 lettere di trasferimento
 inviate,

 saranno le seguenti:

 Personale addetto alle vendite (Venditori)

 A decorrere

 dal 1 gennaio 1995 per i Venditori degli Uffici Commerciali di
 Torino,

 Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari il "Link"

 commerciale/amministrativo con sede in Pomezia verra' realizzato
 attraverso

 un collegamento telematico da attivarsi presso il domicilio del
 Venditore

 con le seguenti modalita':

 * verra' fornita al Venditore la necessariaattrezzatura (P.C.,
 Stampante laser, Fax, etc.). Le spese di manutenzione,sostituzione
 ecc., e le relative coperture assicurative saranno a
 caricodell'azienda che resta proprietaria delle attrezzature;

 * sara' installato,con ogni necessaria assistenza aziendale, una
 apposita linea telefonica diservizio presso l'abitazione del
 Venditore, con oneri di impianto edesercizio a carico della
 Societa', indipendentemente dall'intestatario. In

 ogni caso qualsiasi spesa o onere diretto o indiretto collegabile
 alla

 linea telefonica restera' a totale carico della Societa'. Fermi
 rimanendo

 tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro, che non
 subiscono

 modificazioni, gli adempimenti connessi con l'amministrazione del
 rapporto

 di lavoro dei Venditori vengono concentrati in Pomezia. Verra'
 corrisposta

 ai singoli Venditori una indennita' per lo spazio e consumi
 energetici,

 determinati in via forfettaria, pari a L. 200.000= lorde mensili
 per 12

 mensilita' annue che, data la sua natura risarcitoria, non sara'
 utile ai

 fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR.

 Le parti siriservano di esaminare tempestivamente le eventuali
 problematiche chedovessero insorgere e di verificare l'andamento
 delle innovazioni

 introdotte nell'ambito dell'incontro previsto per l'ultimo
 trimestre 1995.

 Personale addetto all'Assistenza Clienti e attivita'
 Amministrative

 A. Sedi commerciali di Torino, Bologna, Firenze e Bari

 In relazione alla cessazione

 dell'attivita' delle richiamate sedi, il personale addetto
 all'Assistenza

 Clienti e/o Attivita' Amministrative (complessivamente 5
 unita'), per cui

 non sia stata reperita una diversa soluzione, sara'
 trasferito nella sede

 di Pomezia, a decorrere dal 1 marzo 1995. Le parti si
 incontreranno entro

 il mese di febbraio 1995 per verificare l'andamento del
 presente accordo.

 B. Sede Commerciale di Padova

 Con decorrenza 1 gennaio 1995, in viasperimentale, il
 personale di Assistenza Clienti attualmente operante nella

 Sede di Padova (4 unita') operera' in rete, in idonei locali
 aziendali, in

 collegamento telematico con la Sede di Pomezia - cui faranno
 capo tutti i

 rapporti amministrativi e gestionali - per la lavorazione
 delle polizze di

 P.G.E. (Pagine gialle Elettroniche) o altre attivita'
 aziendali compatibili

 con tale modulo organizzativo. La sperimentazione di cui alla
 presente

 lettera B), cui ne potranno far seguito altre anche
 esternamente alle sedi

 aziendali, sussistendone le condizioni e con particolare
 riferimento al

 personale attualmente impiegato a tempo parziale, sara' anche
 finalizzata

 alla realizzazione di un progetto organizzativo/tecnologico
 di Telelavoro,

 da applicare in Azienda e che potra' costituire un "prodotto"
 consulenziale

 aziendale da offrire al mercato.

 Le parti convengono di incontrarsi entro la fine del 1995 per
 questo specifico argomento.

 C. Sede Commerciale di Milano

 A decorrere dal 1 gennaio 1995 n. 4 unita' verranno
 riqualificateper gestire in loco il "server" della banca dati
 immagini, di prossima

 attivazione. Il restante personale (4 unita'), per cui non
 sia stata

 reperita una diversa soluzione, sara' trasferito nella sede
 di Pomezia a

 decorrere dal 1 giugno 1995. Le parti si incontreranno entro
 il mese di

 aprile 1995 per verificare l'andamento del presente accordo.

 D. Sede Commerciale di Napoli

 In relazione alla cessazione dell'attivita' dellasede, il
 personale per cui non sia stata reperita una diversa
 soluzionesara' trasferito nella sede di Pomezia a decorrere dal 1
 giugno 1995. Le

 parti si incontreranno entro il mese di maggio 1995 per verificare

 l'andamento del presente accordo.

 Per il personale delle Sedi commercialidi cui sopra, la Societa'
 si adoperera' per verificare entro la data delprevisto
 trasferimento definitivo la possibilita' di riallocazione presso

 altre Aziende del Gruppo.

 In relazione al Piano di cui al presente accordo,

 che costituisce un rilevante processo di revisione organizzativa
 in termini

 innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato, le parti
 concordano di

 incontrarsi nell'ultimo trimestre del 1995 per un esame
 complessivo degli

 effetti conseguenti all'attuazione delle innovazioni di cui alla
 presente

 intesa.



 Accordo Italtel del 17 Gennaio 1995

 ITALTEL

 17-01-1995 C

 .....

 VERBALE DI ACCORDO

 Il giorno 17 Gennaio 1995 si sono incontrati a Milano

 - i rappresentanti della Italtel Societa' Italiana
 telecomunicazioni e

 delle Societa' controllate;

 - la Rappresentanza Sindacale Unitaria Italtel del Comprensorio di

 Milano.

 .....

 .....

 Le parti, con riferimento a quanto gia' discusso e concordato
 nell'incontro

 del 25 novembre 1994, hanno preso in esame la sperimentazione di
 telelavoro

 (home working) avviata nello scorso mese di dicembre nell'ambito
 della

 partecipazione al progetto promosso dalla Commissione Europea (DG
 XIII

 Direzione B - Tecnologie di Comunicazione e Servizi Avanzati).

 Sono interessati alla sperimentazione n. 13 lavoratori
 appartenenti alla

 DSIL (n.4), alla DCRS (n. 6) e alla ricerca della HUST ( n. 3), i
 quali

 hanno aderito volontariamente alla iniziativa.

 Sono stati esaminati i vari aspetti e le finalita' della
 sperimentazione,

 nonche' le condizioni di svolgimento sulla base di quanto
 esplicitato nella

 lettera consegnata ad ogni partecipante (v. allegato).

 Le parti si sono date atto, in particolare, del comune interesse
 per la

 sperimentazione e per le sue risultanze in vista di una possibile

 introduzione, in via permanente, di questa specifica modalita' di
 lavoro in

 Italtel, la quale, come azienda di telecomunicazioni, e'
 direttamente

 impegnata a realizzare sistemi e servizi che possano favorirne un

 significativo sviluppo nel paese, con possibili benefici non solo
 per i

 lavoratori e per le aziende, ma anche per la societa' nel suo
 insieme.

 Sulla base di queste premesse e della riconosciuta opportunita' di

 permettere, da un lato, uno svolgimento della sperimentazione
 senza

 particolari vincoli normativi ed operativi che ne possano
 compromettere o

 predeterminare il risultato e, dall'altro, di seguirne
 congiuntamente

 l'evoluzione, si e' convenuto che:

 - in occasione delle verifiche sull'andamento della
 sperimentazione di

 cui al punto 2 della suddetta lettera, potranno essere previste
 anche

 riunioni congiunte azienda/Rsu con i telelavoristi e incontri
 degli

 stessi con la sola Rsu.

 - la "continuita' della comunicazione" di cui al punto 6 della
 lettera

 riguardera' anche le informazioni sindacali a cura della Rsu,
 adottando i

 sistemi pi- idonei (posta elettronica, fax ecc.), peraltro nel
 rispetto

 della volonta' e della privaty dei singoli.

 - al termine della sperimentazione si dara' luogo ad un esame
 congiunto

 sulle risultanze della stessa e ad una valutazione sulla
 opportunita', in

 presenza di adeguati presupposti tecnici ed economici, di
 proseguire ed

 ampliare l'iniziativa, nel qual caso le parti si impegneranno alla

 ricerca di un accordo quadro che ne definisca termini e condizioni
 per

 una compiuta regolamentazione della materia.



 .....

 Egregio Signor

 ------------------------------

 In casa





 Milano, dicembre 94

 Oggetto: Sperimentazione di telelavoro

 Ci riferiamo ai colloqui intercorsi ed alla disponibilita' da Lei

 manifestata a partecipare alla sperimentazione in oggetto per
 confermarle

 le condizioni che regoleranno la sua prestazione ed il suo
 rapporto di

 lavoro nel corso della sperimentazione stessa:

 1. La sperimentazione prende avvio il 1 dicembre 1994 ed avra' una
 durata

 di 6 mesi, durante i quali sia lei che l'Azienda potra' comunicare

 all'altra parte la volonta' di interromperla con decorrenza
 immediata.

 2. La sua attivita' lavorativa sara' prestata presso il suo
 domicilio.

 saranno comunque programmati con il suo diretto superiore rientri

 periodici in azienda, ciascuno di durata non inferiore alla mezza

 giornata lavorativa, per i contatti e le verifiche necessari al
 corretto

 svolgimento della sua attivita'.

 Nel corso della sperimentazione lei sara' inoltre invitato ad
 almeno tre

 riunioni in azienda, cui parteciperanno anche il responsabile del
 suo

 ente di appartenenza e la funzione del personale, per verifiche a

 carattere generale sull'andamento della sperimentazione; sara'
 inoltre

 prevista una analoga verifica conclusiva al termine della

 sperimentazione stessa.

 3. Durante la sperimentazione le saranno assegnate a cura del suo

 superiore diretto, attivita' rientranti nell'ambito della sua
 mansione e

 comunque corrispondenti al suo livello di inquadramento
 categoriale.

 4. L'azienda fornira' ed installera' presso il suo domicilio un
 posto di

 lavoro completo, adeguato alle esigenze dell'attivita' lavorativa
 da lei

 prestata e comprendente comunque apparati per il collegamento con

 l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.

 Assumiamo da parte sua l'impegno ad utilizzare tale posto di
 lavoro

 esclusivamente nell'interesse dell'azienda, a rispettare le norme
 di

 sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e
 l'impianto

 generale e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

 Il costo dei collegamenti telefonici sara' interamente a carico

 dell'azienda.

 5. La sua attivita' presso il suo domicilio avra' la durata
 prevista dal

 normale orario giornaliero definito dagli accordi vigenti e sara'

 distribuita a sua discrezione nell'arco della giornata, con la
 sola

 eccezione di almeno due ore continuative, da concordare con il suo

 superiore diretto nell'ambito del normale orario di lavoro del suo
 ente

 di appartenenza, durante le quali lei garantira' la sua
 reperibilita' per

 comunicazioni e contatti da parte dell'azienda.

 Non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive,
 salvo

 il caso di esplicita richiesta da parte dei suoi superiori per

 prestazioni da fornire, al di fuori del normale orario di lavoro,
 presso

 gli uffici aziendali o in trasferta.

 6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente

 comunicazione, il suo rapporto di lavoro subordinato continuera'
 ad

 essere regolato dal contratto aziendale di categoria, dagli
 accordi

 integrativi vigenti e dalle norme aziendali in atto.

 Saranno, in particolare, salvaguardati i suoi diritti

 economico-professionali e quelli sindacali. L'Azienda si impegna a

 mantenere - prioritariamente attraverso il canale di comunicazione

 stabilito fra l'ufficio e il suo domicilio - la continuita' della

 comunicazione istituzionale e di quella di servizio.

 Le sara' inoltre garantito l'accesso ai servizi aziendali nei
 giorni di

 permanenza in azienda e comunque, in caso di bisogno, durante il
 normale

 orario di lavoro.

 I rientri periodici previsti al precedente punto 2. non
 comporteranno

 alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che
 operano

 stabilmente in azienda.

 7. La sperimentazione avra' anche lo scopo di verificare i
 problemi

 connessi alla costituzione di un posto di lavoro presso il
 domicilio dei

 lavoratori e al funzionamento degli apparati che ne costituiscono
 parte

 integrante, e quelli inerenti alle specifiche modalita' di
 prestazione

 della attivita' lavorativa, che comportano la rinuncia
 all'utilizzo

 continuativo di alcuni servizi aziendali, ma anche minori oneri in

 relazione al luogo in cui si svolgera' normalmente il lavoro.

 Peraltro, al fine di assicurare comunque una adeguata copertura
 delle

 ricadute economiche delle condizioni sopra richiamate, le sara'

 riconosciute, a fronte dell'intero periodo di sperimentazione
 previsto,

 la somma forfettaria di Lire 3.000.000 (tremilioni), la cui

 corresponsione avverra' in due rate trimestrali posticipate di
 pari

 importo.

 Detta somma si intende comprensiva di ogni maggior onere, spesa o
 altri

 eventuali disagi che possano derivarle dalla partecipazione alla

 sperimentazione in oggetto.

 Nel caso di anticipata conclusione della sperimentazione, e
 purche' la

 stessa abbia avuto almeno la durata di un mese, la predetta somma
 le

 sara' corrisposta pro-quota.

 8. Poiche' l'attivita' espletata presso il suo domicilio richiede

 l'utilizzo di apparecchiature elettriche, l'azienda garantira',
 durante

 il periodo di telelavoro, la copertura assicurativa contro gli
 infortuni

 sul lavoro.

 9. Le ricordiamo infine che, a norma di legge e di contratto, lei
 e'

 tenuto alla pi- assoluta riservatezza sui dati e sulle
 informazioni

 aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo

 aziendale.

 Nel ringraziarla ancora per la sua disponibilita' a partecipare
 alla

 sperimentazione di telelavoro, la preghiamo do volerci restituire
 copia

 della presente da Lei sottoscritta in segno di accettazione delle

 condizioni sopra esplicitate.

 Cordiali saluti.

 Italtel

 Societa' Italiana Telecomunicazioni

 Per accettazione

 Data ____________Firma_________________



 Al Signor ________________

 Milano, __________________

 Oggetto: Obblighi di segretezza

 Nell'ambito degli accordi intervenuti con AT & T, comprendenti tra
 l'altro

 forme di collaborazione tecnico scientifica, l'azienda si e'
 impegnata a

 fornire precise garanzie a tutela della segretezza delle
 informazioni

 riservate ed indicate con "AT & T proprietary".

 L'azienda si e' altresi' impegnata a comunicare i nominativi del
 personale

 che, come lei, per ragioni professionali viene a conoscenza di
 dette

 informazioni.

 In relazione a quanto sopra le richiamiamo gli obblighi di
 riservatezza -

 obblighi che lei ha anche espressamente accettato sottoscrivendo
 la lettera

 di assunzione - previsti dalla legge e dal contratto collettivo
 nazionale

 di lavoro.

 Art. 2105 codice civile : Obblighi di fedelta'

 Art. 623 codice penale: Rivelazione di segreti scientifici o
 industriali

 Art. 16 Parte Generale - Sez. 3, comma 8 del Contratto Collettivo

 Nazionale di lavoro: Disciplina aziendale - doveri

 Pertanto, ferma restando l'estensione di tali obblighi a tutta la
 sua

 attivita' lavorativa, con la presente la invitiamo a dedicare una

 particolare diligenza nella osservanza degli obblighi di
 segretezza per

 tutte le informazioni derivanti dalla collaborazione con AT & T
 venute in

 suo possesso ed alle disposizioni/procedure stabilite in tal senso

 dall'azienda.

 Distinti saluti.

 Firma per ricevuta Firma della Societa'





 Accordo Seat del 31 Marzo 1995



 VERBALE

 In data 31 marzo 1995 si sono incontrati a Torino la Direzione

 Aziendale Seat e le Strutture sindacali Aziendali.

 Le parti hanno esaminato la possibilita' di introdurre nell'ambito

 della realta' Seat, a livello sperimentale, delle forme di

 Telelavoro in relazione alla riorganizzazione della struttura

 commerciale che prevede la chiusura di alcune sedi aziendali.

 Nell'analisi della tematica "Telelavoro" le parti hanno

 considerato i seguenti aspetti:

 a) individuazione delle attivita' telelavorabili

 b) inquadramento del telelavoratore/trice

 c) il numero delle postazioni di telelavoro

 d) la gestione del rapporto con il telelavoratore/trice

 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' TELELAVORABILI

 Premesso che il Telelavoro costituisce una modalita' di esecuzione

 dell'attivita' lavorativa effettuata in luoghi decentrati rispetto

 alla sede tradizionale organizzata in forma flessibile ed

 utilizzando a tal scopo le adeguate tecnologie le parti hanno

 individuato, per la fase di sperimentazione, come attivita'

 attualmente telelavorabili in Seat le seguenti:

 - la Vendita telefonica

 - il telesollecito

 INQUADRAMENTO DEL TELELAVORATORE/TRICE

 Circa l'inquadramento del telelavotore/trice e' opportuno chiarire

 che il rapporto che lega il telelavoratore/trice a Seat e' il

 rapporto di lavoro subordinato ed a tali lavoratori si applica il

 CCNL Grafico - Editoriale e gli accordi Aziendali riservati agli

 altri dipendenti Seat con le diversita' caratterizzate dalla

 particolarita' dell'esecuzione del lavoro in una sede non

 aziendale/e lontana.

 NUMERO DELLE POSTAZIONI DI TELELAVORO

 Premesso che l'accesso al Telelavoro si ispira al principio della

 volontarieta', il numero dei posti di Telelavoro sono cosi'

 definiti:

 Televendita:

 17 riservati ai ventitori/trici telefonici/che che attualmente

 operano in sedi aziendali diverse da quelle di Filiale o delle

 Agenzie di Bolzano e Cagliari, 7 disponibili per altri dipendenti

 Seat che intendono svolgere l'attivita' di telefonica in

 "Telelavoro" e che abbiano i requisiti necessari per svolgere tale

 attivita'.

 L'azienda verifichera' le caratteristiche e le attitudini dei

 dipendenti che si candideranno al ruolo.

 Telesollecito

 15 posti di lavoro disponibili per i dipendenti Seat che operano

 in sedi diverse dalla Divisione di Direzione, dalle Filiali di

 Cagliari e Bolzano che si candideranno per coprire il ruolo che

 abbiano le necessarie attitudini.

 Ferma rimanendo l'attitudine al ruolo le priorita' d'accesso alle

 posizioni lavorative in "Telelavoro" sono cosi' individuate:

 1) attuale sede di lavoro a Lecce - Perugia - Pescara - Cosenza -

 Catania e Sassari

 2) carichi familiari/situazioni particolari

 3) anzianita' aziendale

 4) eta' anagrafica

 GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL TELELAVORATORE/TRICE

 Premesso che la durata della sperimentazione sara' pari a 12 mesi

 e che al termine, in presenza di risultati positivi, i lavoratori

 potranno proseguire ad effettuare la prestazione lavorativa con la

 modalita' del Telelavoro le parti hanno definito quanto segue:

 1. L'attivita' lavorativa verra' prestata presso il domicilio

 del dipendente o presso altro locale in possesso del lavoratore.

 2. La mansione di telesollecito e' assegnata al livello 82

 dell'inquadramento professionale.

 3. l'Azienda fornira' ed installera' presso il locale messo a

 disposizione dal lavoratore un posto di lavoro completo adeguato

 alle esigenze dell'attivita' da svolgere ed in linea con i

 principi ergonomici. Su richiesta del lavoratore l'Azienda

 verifichera' prima dell'installazione la situazione

 logistica/ergonomica ottimale. I costi telefonici saranno a carico

 dell'Azienda.

 4. L'Azienda garantira' la copertura assicurativa contro gli

 infortuni sul lavoro, in relazione al fatto che l'attivita'

 richiede l'utilizzo di apperacchiature elettriche.

 5. L'orario di lavoro a tempo pieno o tempo parziale sara'

 distribuito nell'arco della giornata a discrezione del

 telelavoratore in relazione all'attivita' che deve svolgere fermo

 rimanendo che verranno fissati dall'Azienda periodi nella giornata

 in cui il telelavoratore/trice dovra' essere reperibile alla sua

 postazione di lavoro per le comunicazioni con l'azienda. Non sono

 inoltre previste prestazioni straordinarie notturne e festive.

 6. Sara' garantito al telelavoratore/trice un adeguato livello

 di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo

 della professionalita', e pertanto il telelavoratore sara'

 chiamato ad incontri con la struttura di riferimento ed a corsi di

 formazione specifici per i lavoratori Seat che svolgono analoghe

 mansioni.

 7. Il lavoratore che opera in Telelavoro che, per inidoneita'

 al ruolo, rilevata dall'Azienda, o per sua volonta', interrompe

 tale modalita' di esecuzione della sua attivita' lavorativa potra'

 usufruire delle soluzioni concordate indicate nel verbale del

 30/1/95.

 8. L'ammissione a lavorare in via sperimentale in Telelavoro

 sara' comunicata dall'Azienda al lavoratore/trice per iscritto.

 9. In relazione al disagio, determinato anche dal

 posizionamento della postazione di lavoro in locali in possesso

 del lavoratore, le parti definiranno nell'incontro del 5/6 aprile

 1995 il trattamento economico da riservare ai lavoratori che

 saranno ammessi al Telelavoro.

 10. Al fine di salvaguardare i diritti sindacali l'Azienda

 mettera' i Rappresentanti dei lavoratori in condizione di

 comunicare con i telelavoratori.

 Le parti hanno altresi' stabilito di costituire un Osservatorio

 congiunto composto da loro rappresentanti (RSU e Rappresentanti

 Aziendali) sul Telelavoro ed a tal fine incontreranno

 trimestralmente tutti i telelavoratori/trici al fine di seguire la

 sperimentazione e di effettuare eventuali miglioramenti alla

 situazione in atto: in caso di necessita' le parti potranno

 programmare un maggior numero di incontri.



 Accordo Dun & Bradstreet Kismos del 8 Giugno 1995



 Il giorno 8 giugno 1995 presso l'Unione del Commercio del Turismo

 e dei Servizi della provincia di i Milano, si sono incontrati da

 una parte, la Dun & Bradstreet Kosmos Spa, rappresentata dal sig.

 Fabio Dalla Riva e dall'altra i Consigli di Azienda, assistiti dal

 sig. Antorio Lareno per la Filcams CGIL, sig. Angelo Tognoli per

 la Fisascat CISL, e il Sig. Brunetto Boco per la Uiltucs UIL.

 Con riferimento all'accordo quadro del 21/7/1994 punto 2, tenuto

 conto della specifica organizzazione produttiva e delle nonne di

 Legge vigenti in materia, assolti gli obblighi di legge,

 premesso

 che nella fattispecie le attivita' svolte a domicilio, ancorche'

 effettuate per mezzo di computer posto in collegamento con il

 sistema informativo della Societa', avreebbero modalita' di

 esecuzione sottratte alla tipicaorganizzazione di lavoro

 aziendale,, non essendo soggette ne' all'obbligo di orario

 prestabilito, ne' ad un risultato prefíssato dallo stretto

 rapporto tra orario giornaliero di lavoro e prestazione,

 determinando cosi' l'impossibilita' di corrispondere una

 retribuzione oraria e mensile predeterminata e che la legislazione

 nazionale non contempla specifiche norme di legge che diciplinino,

 cosi' come definito dall'ufficio internazionale del lavoro'una

 forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici e

 che implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la

 separazione e facilita le comunicazioni, le parti

 convengono

 per tutto cio' premesso, di dare esecuzione in via sperimentale al

 seguente accordo applicativo dell'accordo quadro del'21/7/94:

 1 - Retribuzione

 La retribuzione degli addetti al telelavoro (reporters ,

 redattori o altre figure professionali equivalenti), in relazione

 alla specificita' dell'attivita' lavorativa e' basata su parametri

 e tempi massimi di consegna dei rapporti fissati per le pratiche

 normali in quattro giorni lavorativi e per quelli urgenti

 (telegrafiche ed espressi), entro il primo giorno successivo a

 quello di ricevimento della pratica sempre allo scopo di garantire

 il servizio al cliente.

 1.1

 Base di calcolo della retribuzione e':

 A) la produttivita' media giornaliera dei 3 mesi precedenti

 quello in corso, calcolati in punti e riferita a tutto l'operativo

 Italia. Se nei trimestri successivi, tali indici di produttivita'

 media dovessero variare in piu' o in meno rispetto alla media,

 all'intemo di una percentuale del + o - 10%, la base di

 riferimento di produttivita' non subira' variazioni.

 B) la retribuzione base contrattuale riferita ad un 3' livello

 di cui all'art. 107 esclusa lettera e) e art.113 del CCNL 14/12/94

 decorrenza 1/1/95.

 Dividendo la retribuzione giornaliera per i punti di produttivita'

 medi di cui alla lettera A), si ottiene un valore unitario di

 retribuzione. La retribuzione percepita sara' dunque ottenuta

 calcolando il prodotto fra i punti di produttivita'

 effettivamente realizzati e il valore unitario della retribuzione.

 Vengono definite con un'apposita tabella allegata al presente

 accordo, le modalita' tecniche, gli esempi di calcolo e la

 percentuale sull'ammontare della retribuzione sopra indicata ,

 dovuta al lavoratore a titolo di rimborso per l'uso di macchine

 locali, energia e accessori, nonche' le maggiorazioni retributive

 da valere a titolo di indennita' per lavoro festivo, permessi

 retribuiti, gratifica natalizia, quattordicesima mensilita'. Il

 trattamento di fine rapporto viene calcolato e accantonato secondo

 le disposizioni della L. 297/92, sulle retribuzioni effettivamente

 percepite dagli addetti al Telelavoro.

 2. Modalita' di esecuzione della prestazione

 Il lavoratore deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno

 speciale libretto prospetto di controllo stampato anche

 meccanograficamente, che deve contenere la data e l'ora di invio

 del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro

 da eseguire, la specificazione della quantita' e della qualita'

 del lavoro da eseguire , l'indicazione della misura della

 retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni,

 nonche' la data e l'ora della riconsegna o della trasmissione del

 lavoro eseguito, la specificazione della quantita' di esso e di

 eventuali allegati.

 Con il 27 di ogni mese verranno liquidate con apposito cedolino

 paga le competenze in rapporto all'attivita' svolta nel mese

 precedente, desumibili dalle sopraindicate documentazioni.

 2 I

 L'azienda installera' in comodato (art. 1803 e seguenti c.c. ),

 presso il domicilio del lavoratore/ trice una postazione di lavoro

 idonea alle esigenze dell'attivita' lavorativa e comprendente gli

 apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema

 informativo aziendale cosi' come descritto negli allegati che

 fanno parte integrante del presente accordo.

 2.2 Reperibilita'.

 Considerando la specificita' lavorativa del telelavoro.di

 mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore dovra'

 rendersi reperibile nella fascia oraria che va dalle ore 10,00

 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni telefoniche o per

 ricevere fax .In caso di impossibilita' da parte del lavoratore a.

 rendersi reperibile in tale fascia , lo stesso e' tenuto a dame

 comunicazione all'azienda, anche per via telematica.

 2.3. Riunioni.

 In caso di riunioni programmate dall'azienda per aggiornamento

 tecnico/organizzativo, il lavoratore dovra' rendersi disponibile

 per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della

 riunione stessa. In tale occasíone il lavoratore potra' usufruire

 dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il

 tempo dedicato alla riunione e' considerato a tutti gli effetti

 attivita' lavorativa.

 2.4 Controlli a distanza.

 Per quanto sopraindicato si conviene che analisi e rapporti su

 produttivita' qualita' in, capo al singolo lavoratore raccolte

 anche a mezzo di sistemi informatici/telematici non costituiscono

 violazione dell'art.4 della legge 300/70 e delle norme

 contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del

 rapporto.

 Le modalita' di analisiverranno preventivamente illustrate e

 concordate con il CDA.

 2.5 Interruzioni teniche

 Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi

 macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non

 imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico

 dell'azienda e quindi non produrranno nessun riflesso sul calcolo

 della produttivita'. Tali interruzioni saranno pertanto

 annotate nell'apposito librctto di controllo di cui al punto 2.

 2.6 Diligenza e riservatezza.

 Il lavoratore addetto al televoro e' tenuto a prestare la sua

 attivita' con diligenza, custodire il segreto sui modelli di

 lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella

 banca dati e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore

 sull'esecuzione del lavoro. Il lavoratore a domicilio non puo'

 eseguire lavoro per conto proprio e per terzi in concorrenza con

 l'imprenditore. L' Azienda comunque si impegna ad assicurare a

 ciascun addetto al telelavoro un carico produttivo in linea con

 quello medio assegnato ai lavoratori interni

 2.7 Diritti di informazione

 Ai fini di quanto previsto dall'art.7 della L.300/1970, l'azi'enda

 provvedera' ad inviare a ciascun lavoratore presso il domicilio,

 copia del CCNL di categoria, considerando con cio' assolto

 l'obbligo di pubblicita'. Eventuali comunicazioni aziendali o

 sindacali ai sensi e per gli effetti delle nome di' legge e

 contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate oltre

 che con i sistemi tradizionali , anche con i supporti telematici/

 informatici.

 2.7.1 Diritti sindacali

 Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di lega e

 di contratto attualmente in vigore e quanto successivamente verra'

 concordato in sede di armonizziazione delle contrattazioni

 collettive aziendali, fermorestando che nelle ore di assemblea dei

 lavoratori e' comunque compreso il tempo che l'addetto al

 telelavoro impiega per recarsi sul luogo convenuto ovie si tiene

 l'assemblea.

 2.8 Misure di protezione e prevenzione

 Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19/9/94 n.626,

 saranno inoltre consentite, previa richiesta , visite da parte del

 responsabile aziendale di prevenzione e protezione,da parte del

 delegato della sicurezza, per verifícare la corretta applicazione

 delle norme a tutela

 della della salute e della sicurezza del lavoratori sul luogo di

 lavoro , relativamente alla postazione di lavoro e alle

 attrezzature tecniche ad essa collegate.

 Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto ad utilizzare la

 postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza

 vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad

 altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso ai sensi dell'art 5

 de decreto legislativo n.626 del 19/9/1994, ciascun lavoratore

 deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute

 e di quella di altre persone in prossimita'

 del suo spazio lavorativo, sollevando la societa' da ogni

 responsabilita' al riguardo conformemente alla sua fortmazione e

 alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro

 utilizzati.

 3 . Ferie

 Al personale di cui al presente accordo si applicano le norme di

 cui al titolo X del CCNL del terziario, con esclusione dell'art.

 68. Considerato infatti che gli addetti percepiscono una

 retribuzione interamente variabile, legata a indici di

 produttivita', il datore di lavoro corrispondera', durante il

 periodo di ferie, una quota retributiva pari alla media delle

 retribuzioni giornaliere effettivamente percepite nei 12 mesi

 precedenti o nel minor periodo di servizio effettivamente

 prestato.

 4 . Malattia e infortuni

 Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio, si

 applicano le norme di cui al titoloXIX del CCNL del

 terziario,mentre la quota giornaliera, utile per il calcolo di

 indennita' di malattia ed infortunio, o. in deroga all'art. 91

 del CCNL, e' pari alla media delle retribuzioni giornaliere

 effettivamente liquidate nel mese precedente. L'evento morboso al

 singolo addetto al telelavoro.

 5. Gravídanza e puerperio

 Durante lo stato di _gravidanza e puerperio, le relative

 indennita' vengono calcolate sulla base delle retribuzioni

 giornaliere nel mese percepite nel mese precedente l'inizio

 dell'astensione obbligatoria del lavoro, in modo tale da

 integrare al 100% la quota di indennita' dovuta dall'INPS.





 6. Normativa CCNL Terziario

 Sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del

 presente accordo, oltre alle norme specifícatamente richiamate

 nelle clausole contenute nel medesimo, i seguenti titoli:

 Parte prima

 Parte seconda: Titolo I

 Titolo III

 Titolo IV

 Titolo XIX

 Titolo XXIII

 Titolo XXIV



 Le norme contrattuali non espressamente richiamate dal presente

 accordo, non si applicano ai rapporti di lavoro qui disciplinati,

 qualora fossero ritenute incompatibili con la specificita' della

 prestazione di lavoro richiesta.

 7 . Nuove norme

 Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di legge, modifiche

 di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o

 nazionali inerenti il campo di applicazione del lavoro a domicilio

 e in particolare del telelavoro, le stesse saranno interamente

 recepite dal presente accordo, previa verifica tra le parti. Le

 parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare

 l'esecuzione delle norme presenti nel prese sente accordo. e in

 particolare del primo anno di vigenza in quanto considerato

 sperimentale, per affrontare e risolvere eventuali problemi

 tecnico applicativi nonche' per valutare l'opportunita' di

 aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi

 orientamenti giurisprudenziali ín l materia.

 Considerata comunque la novita' della materia trattata nel

 presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri

 e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonche' di

 Giurisprudenza, le parti concordano, sin da ora per allora, di

 íncontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti e per

 decidere congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche e/o

 armonizzazioni dello stesso.

 8 . Rinunce e transazioni

 L'applicazione del presente accordo al personale in forza , e'

 subordinato alla individuale e personale sottoscrizione di un

 verbale transattivo nominativo, di rinuncia alle condizioni

 economiche e normative attuali e all'assunzione di quelle

 indicate nel presente accordo , ai sensi e per gli effetti

 dell'arti. 14 CCNL e dell'art. 411, 412 c.p.c. come modificati

 dalla legge 11/agosto/73 n.533.

 9 . Sfera di applicazione e verifiche

 Considerato che il presente accordo trova applicazione per il

 personale della D&BK attualmente in forza le parti concordano che

 i lavoratori con mansione di reporter, sulla base del criterio di

 volontarieta'. opereranno a domicilio alle condizioni sopra

 pattuite fino ad un numero massimo di 17 unita'.

 L'eventuale ampliamento del numero di unita' impiegate di cui

 sopra sara' oggetto si specifica accordo tra le parti .

 Il presente accordo realizza quanto previsto dal verbale del

 21/7/1994 in materia di telelavoro.

 L'Azienda dara' comunicazione preventiva delle aree ed unita'

 produttive di volta in volta interessate all'applicazione del

 presente accordo, al fine di verificare congiuntamente gli

 eventuali impatti sui livelli occupazionali complessivi aziendali.

 10 . Decorrenza e durata

 Coerentemente con l'accordo quadro del 21/7/94, il presente

 contratto applicativo esaurira' la sua prima fase sperimentale

 il 31/12/95, pertanto a tale scadenza le parti si incontreranno
 per

 una verifica di merito.

 Letto, approvato, sottoscritto.

 Dun & Bradstreet Kosmos SpA

 C.D.A.

 Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della prov. di

 Milano

 Accordo Telecom del 1 Agosto 1995



 VERBALE DI ACCORDO

 Il giorno I agosto 1995

 tra

 TELECOM ITALIA S.p.A.

 e

 FILPT-CGIL, SILT-CISL. UILTE-UIL

 in esito agli approfondimenti intervenuti sul processo

 di innovazione tecnologica ed ai connessi impatti sul

 versante delle strutture:

 valutate le logiche organizzative funzionali,

 nell'ottica dell'unitario disegno di riassetto, a

 garantire efficienza ed efficacia ai processi

 aziendali;

 esaminata la specifica valenza degli strumenti

 organizzativi posti in essere per garantire il massimo

 sviluppo delle opportunita' aziendali nell'ambito del

 nuovo contesto di mercato;

 riaffermata la centralita' delle risorse umane come

 fattore strategico di successo competitivo ed

 apprezzata la necessita' di assicurare, nell'ambito

 delle nuove logiche processive, il pieno, coerente ed

 efficace utilizzo delle professionalita' aziendali in

 conformitá alle logiche ed ai criteri sottesi

 all'attuale sviluppo organizzativo;

 sottolineata la prioritaria esigenza di conservare il

 know-how aziendale, favorendo l'adattamento e

 l'evoluzione dei ruoli professionali nell'ambito degli

 attuali processi implementativi;

 ribadita la valenza di un coerente utilizzo e

 potenziamento del mix professionale, nell'ambito di

 modelli organizzativi piu' flessibili ed orientati al

 cambiamento, anche in coerenza con le direzioni

 espresse dallo sforzo investitorio illustrato

 dall'azienda per l'ammodernamento della piattaforma

 tecnologica di rete.

 Valutata l'esigenza di agevolare lo sviluppo di

 interventi di ammortizzazione utili. per un verso alla

 gestione delle eccedenze produttive derivanti dal nuovo

 contesto, per l'altro, all'ottimizzazione dei

 reimpieghi delle risorse umane secondo logiche anche

 innovative di flessibilizzazione delle modalita' di

 espletamento delle prestazioni aventi rilievo sotto il

 profilo:

 TELELAVORO DOMICILIARE

 Inoltre, a superamento delle tradizionali

 modalita' di svolgimento della prestazione nella sua

 dimensione spazio temporale, le parti convengono

 l'effettuazione di una sperimentatone del telelavoro

 domiciliare nell'ambito delle sedi remotizzate dei

 CLSLUT - con riferimento allo svolgimento del servizio

 12 - su base volontaria destinata a risorse che

 convertono il loro rapporto di lavoro da tempo pieno

 ed indeterminato a tempo parziale pari al 50% del

 normale orario di lavoro. Il numero dei

 telelavoratori sara' pari ad un terzo delle postazioni

 di lavoro disponibili nelle sedi remote

 La volonta' di aderire a tale forma di

 prestazione dovra' manifestarsi mediante presentazione

 di apposita domanda, in presenza delle condizioni di

 seguito indicate:

 1) disponibilita' nella propria abitazione, ubicata

 nella sede di lavoro o in zona limitrofa, di un

 ambiente di lavoro separabile da quello

 normalmente dedicato ad attivita' di vita

 quotidiana;

 2) conformita' dei locali di lavoro rispetto alle

 norme legali e contrattuali volte alla tutela

 della sicurezza e salute dei lavoratori.

 La conformita' di cui al punto 2) del

 precedente capoverso verra' accertata attraverso

 specifico sopralluogo effettuato dal Comitato

 Paritetico Ambiente a livello regionale.

 Fermo restando quanto previsto nel

 successivo paragrafo in tema di analisi della

 sperimentazione, non prima di un triennio della data di

 costituzione del rapporto di telelavoro a tempo

 parziale potra' essere presentata domanda da parte del

 lavoratore volta ad essere assegnato al posto normale

 di lavoro coincidente con i locali aziendali il cui

 accoglimento sara' valutato dalla Societa' in base

 alle esigenze di servizio.

 Le parti si danno atto che il telelavoro ,

 nella configurazione prospettata, rappresenta una mera

 modifica del luogo di adempimento dell'obbligazione

 lavorativa, non incidendo sull'inserimento del

 lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul

 conseguente assoggettamento all'esecuzione delle

 attivita' lavorative ed al controllo del datore di

 lavoro.

 In relazione alle particolari modalita' di svolgimento

 della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche

 naturalmente inerenti il rapporto di lavoro

 subordinato saranno espletate per via telematica. Le

 parti si danno atto che risulta soddisfatta la

 condizione di cui all'art. 4 comma della legge n. 300

 del 1

 Formazione, informazione ed organizzazione

 Le parti si danno atto che in relazione alla

 particolare modalita' di svolgimento della prestazione

 lavorativa, oltre a garantirsi l'integrale parita' di interventi

 formativi ,specifica attenzione sara' dedicata a porre in

 essere tutti quegli interventi necessari a salvaguardare un

 adeguato livello di socializzazione del telelavoro..

 L'organizzazione del servizio avverra' nell'arco

 orario in vigore nell'unita' produttiva di appartenenza secondo

 modalita' di turnazioni o comunque precedentemente o comunque

 predeterminabili. Le prestazioni lavorative saranno

 prevalentemente collocate in coincidenza di orari eccedenti

 quello base osservato nel centro di lavoro di appartenenza.

 Le comunicazioni di servizio avverranno per via

 telefonica o a mezzo fac-simile fatta eccezione per i casi in

 cui venga richiesta la presenza del telelavoratore nelle sedi

 aziendali.

 Le agibilita' sindacali saranno compatibilizzate con

 le caratteristiche specifiche dell'attivita' lavorativa.

 E lavoratore comunichera' inizio e termine della

 prestazione lavorativa azionando l'apposito dispositivo di

 presenza.

 Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento

 dell'attivita' verranno installate presso il domicilio del

 lavoratore, che potra' utilizzarle esclusivamente per motivi di

 servizio e dovra' permettere l'effettuazione dei necessari

 interventi manutentivi.

 L'Azienda provvedera' ad assumersi le spese

 correlate all'espletamento della prestazione lavorativa presso

 il domicilio del lavoratore, con specifico riguardo

 all'occupazione dello spazio necessario ed all'energia

 elettrica impiegata per l'attivita' da remoto.

 Per tutto quanto non previsto nel presente capitolo

 viene integralmente confermata l'applicazione del vigente CCL.

 La sperimentazione avra' durata pari ad un biennio

 al termine del quale le parti stipulanti analizzeranno gli

 andamenti al fine di addivenire, in caso di rispondenza agli

 obiettivi perseguiti al consolidamento dell'istituto.

 Accordo Digital del 13 Febbraio 1996

 Addi', 13 febbraio 1996 in MilanoVERBALE DI ACCORDOTRAla DIGITAL
 EQUIPMENT SpA, rappresentata dal Dr.Mario Cappellie dal Dr.Luca
 Marinelli

 E

 la FILCAMS - CGIL rappresentata da Ivano Corraini e Antonio Lareno

 la FISASCAT - CISL rappresentata da Marco Pinna

 la UILTUCS - UIL rappresentata da Michele Malerba

 il Consiglio di Azienda

 Premesso

 che nella fattispecie, di quanto di quanto di seguito definito, le

 attivita' svolte a domicilio,

 ancorche' effettuate per mezzo di computer posto in collegamento

 con il sistema informativo della

 Societa', hanno modalita' di esecuzione sottratte alla

 tipica organizzazione di

 lavoro aziendale, favorendo una nuova modalita'

 dell'organizzazione del lavoro mediante

 l'utilizzo della tecnologia, e non essendo soggette alla

 distribuzione di orario secondo l'obbligo

 prestabilito anche in rapporto e quanto indicato al punto 1. e che

 la legislazione nazionale non

 contempla specifiche norme di legge che disciplinino, cosi' come

 definito dall'Ufficio

 Internazionale del Lavoro "una forma di lavoro effettuata in un

 luogo distante dagli uffici e che

 implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la

 separazione e facilita le

 comunicazioni", le Parti convengono

 di dare esecuzione in, via sperimentale al Telelavoro

 1. RETRIBUZIONEIn relazione alla particolarita' dell'attivita'
 svolta, organizzata e definita per progetti

 tendente alla realizzazione di opere predeterminate, la

 retribuzione degli addetti al telelavoro non

 subira' modifica alcuna rispetto alla situazione attuale,

 nonche' al loro inquadramento

 professionale,

 2. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

 A) La sperimentazione parte dal I aprile 1996 e avra' durata di 12

 mesi, durante i quali ciascuna

 delle parti potra' comunicare all'altra volonta' di interrompere

 la sperimentazione. Tale richiesta

 potra' essere fatta entro 30 giorni dalla data della comunicazione

 aziendale di inizio del

 telelavoro. Trascorso tale periodo, l'interruzione non potra'

 avvenire comunque prima di 6 (sei)

 mesi dalla data di avvio della sperimentazione stessa. Resta

 inteso che l'interruzione comporta il

 pieno reintegro della persona in azienda..

 B) Per quanto attiene alla modalita' di esecuzione della

 prestatone lavorativa si fara'

 esplicito riferimento alla lettera di specifica del progetto,

 ferme restando le peculiarita'

 riferite alla lettera di assunzione del singolo lavoratore.

 Le competenze relative al mese di riferimento verranno

 liquidate con le attuali

 modalita' ed alle scadenze ad oggi previste.

 C) Qualora si dovessero verificare sospensioni legate allo

 sviluppo del Progetto, l'addetto al

 telelavoro concordera' con il proprio Manager, la nuova attivita'

 e le modalita' di svolgimento

 della stessa.

 2.1.

 L'azienda installera' in comodato d'uso (art. 1803 e

 seguenti c.c,), presso il domicilio del

 lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze

 dell'attivita' lavorativa in

 rispetto delle norme di Sicurezza vigenti nonche' di quanto

 previsto dalle leggi in materia di

 impiantistica ed in sintonia con la lettera di specifica dei

 singoli progetti. Saranno compresi gli

 apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema

 informativo aziendale.

 A tale scopo sara' installata una linea telefonica dedicata,

 intestata a DIGITAL -

 2.2. Reperibilita'

 Considerando specificita' lavorativa del telelavoro, di

 mantenere reciproci contatti

 lavorativi, ciascun lavoratore/trice dovra' rendersi reperibile

 per una fascia oraria di 2 (due) ore,

 anche non consecutive, da concordare con il proprio manager in

 funzione delle esigenze

 organizzative, per eventuali comunicazioni telefoniche o per

 ricevere fax. In caso di

 impossibilita' da parte del lavoratori/trice a rendersi reperibile

 in tale fascia, lo .stesso e' tenuto a

 darne comunicazione all'azienda ,anche per via telematica.

 2.3. RiunioniIn caso di riunioni programmate dall'Azienda per
 aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore/trice si
 rendera' disponibile per il tempo strettamente necessario per lo
 svolgimento della riunione stessa.

 In tale occasione il lavoratore/trice continuera' ad

 usufruire dei servizi e delle strutture

 aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione e'

 considerato a tutti gli effetti

 attivita' lavorativa. Sono previsti rientri in Azienda

 possibilmente pianificabili, pari ad

 almeno 3 (tre) giorni al mese o comunque con una frequenza da

 convenire con il proprio

 Manager.

 2.3 b Formazione Professionale

 La formazione e lo sviluppo professionale restano gli stessi

 previsti e /o in essere in Azienda.

 2.4. Controlli a distanza

 Si conviene che analisi e rapporti su

 produttivita'/qualita', relativamente ai

 progetti avviati nel contesto di questa sperimentazione, raccolti

 anche a mezzo dei sistemi

 informatici/telemati non costituiscono violazione dell'art.4 della

 Legge 300/70 e delle norme

 contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del

 rapporto, Le modalita' di

 analisi verranno preventivamente illustrate al CDA.

 2.5. Interruzioni tecniche

 Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi

 macchina, dovuti a guasti o cause

 accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno

 considerate a carico dell'Azienda

 che si impegna ad intervenire per risolvere il guasto rapidamente.

 Qualora il guasto non sia risolvibile entro le successive 8 (otto)

 ore lavorative, e'

 facolta' dell'azienda mediante accordo tra l'impiegato ed il

 suo Manager, definire

 l'eventuale rientro presso l'Azienda stessa, limitatamente al

 tempo necessario per ripristinare il

 sistema.

 2.6. Diligenza e riservatezza

 Il lavoratore/trice addetto al telelavoro e' tenuto a prestare la

 sua attivita' con diligenza, a

 custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e su tutte

 le informazioni contenute nella

 banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute

 dall'imprenditore per l'esecuzione del lavoro. In

 nessun caso, il lavoratore/trice a domicilio puo' eseguire lavoro

 per conto proprio e/o per terzi.

 L'hardware dato in comodato d'uso e' fornito per uso esclusivo

 della DIGITAL.

 2.7. Diritti di informazione

 Ai fini di quanto previsto dall'art.7 Legge 300/70 l'Azienda

 provvedera' ad inviare a

 ciascun lavoratore/trice, presso il domicilio, copia del CCNL di

 categoria, considerando con ci_

 assolto l'obbligo di pubblicita'.

 Eventuali comunicazioni aziendali o comunicati sindacali ai sensi

 e per gli effetti delle norme di

 legge e contrattuali vigenti in materia verranno inoltrate al

 lavoratore/trice anche via FAX o altri

 strumenti elettronici qualora fossero resi disponibili per tutti

 gli impiegati della DIGITAL Italia.

 2.8. Misure di protezione e prevenzione

 Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19.9.94 n.626,

 saranno inoltre consentite, previa

 richiesta, visite da parte del Responsabile Aziendale di

 Prevenzione e Protezione, da parte del

 Delegato della Sicurezza, per verificare la corretta applicazione

 delle norme a tutela della salute e

 della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente

 alla postazione di lavoro e alle

 attrezzature tecniche ad essa collegate.

 Ciascun addetto/a al telelavoro e' tenuto ad utilizzare la

 postazione di lavoro nel rispetto delle

 norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti

 all'uopo predisposti ed a non

 consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Ai sensi dell'art.5

 del decreto legislativo n.626 del

 19.9.94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria

 sicurezza e della propria salute e di

 quella delle altre persone in prossimita' del suo spazio

 lavorativo, conformemente alla sua

 formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti

 di lavoro utilizzati.

 3. RIMBORSI SPESE

 A titolo di rimborso spese, verra' erogata una cifra annua Una

 Tantum di L.2 100.000

 (duemilionicentomila).lorda che, in base a quanto previsto

 dall'art.2120 c.c., e' esclusa dalla base

 di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale cifra verra'

 erogata in 2 rate semestrali.

 4. FERIE

 Al personale di cui al presente accordo si applicano le norme di

 cui al titolo X del CCNL del

 terziario.

 5. MALATTIA ED INFORTUNI

 Per quanto riguarda il trattamento di malattia ed infortunio, si

 applicano le norme di cui al titolo

 19 del CCNL del terziario..

 6. GRAVIDANZA E PUERPERIO

 Durante lo stato di gravidanza e puerperio, le relative

 indennita' vengono calcolate ,sulla

 base delle retribuzioni giornaliere percepite nel mese precedente

 1'inizio dell'astensione

 obbligatoria dal lavoro in modo tale da integrare al 100% la

 quota di indennita'

 dovuta dall'INPS.

 7. NUOVE NORME

 A) L'Azienda discutera' durante il periodo di

 telelavoro la copertura assicurativa

 contro infortuni sul lavoro e una assicurazione integrativa contro

 eventuali danni a persone e

 beni.

 B) Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di legge,

 modifiche di quelle esistenti o

 derivanti da accordi interconfederali o nazionali, inerenti il

 campo di applicazione del telelavoro,

 le Parti si incontreranno per verificare la compatibilita' e

 coerenza ed eventualmente armonizzare

 il presente accordo con le nuove norme.

 Considerata la novita' della materia trattata in questo accordo,

 in presenza di circolari,

 prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro

 nonche' di giurisprudenza in

 materia, le Parti concordano sin d'ora per allora di incontrarsi

 per valutare i possibili riflessi sui

 contenuti qui definiti e per decidere congiuntamente e

 coerentemente, eventuali modifiche e/o

 armonizzazioni dello stesso.

 C) Per tutto quanto non Espressamente previsto in questo

 Accordo, il rapporto di lavoro

 sara' regolato dal CCNL vigente e dalle normative aziendali

 in essere.

 8. SFERA DI APPLICAZIONE E VERIFICHE

 Considerato che il presente accordo trova applicazione per il

 personale della DIGITAL,

 EQUIPMANT SPA attualmente in forza, le Parti concordano che i

 lavoratori interessati, sulla

 base del criterio di volontarieta', opereranno a domicilio

 alle condizioni sopra pattuite fino

 ad un numero massimo di 10 unita' appartenenti al reparto

 Engineering, e ne daranno

 informazione ai CdA.

 L'eventuale ampliamento del numero di unita' impiegate di

 cui sopra sara' oggetto

 di specifico accordo tra le Parti.

 Le Parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare

 l'esecuzione delle norme contenute

 nell'accordo medesimo ed in particolare in questo periodo

 considerato sperimentale, per affrontare

 e valutare l'opportunita' di aggiornare lo stesso in

 funzione di nuovi o diversi orientamenti

 giurisprudenziali in materia.

 9. DECORRENZA E DURATA

 Il presente accordo avra' validita' dal 1.04.1996 al

 31.03.1997.



 Letto, confermato e sottoscritto.





 2. Gli accordi aziendali piu' recenti



 Accordo Caridata

 1) Il Presente accordo anche per quanto deroghi il vigente
 C.C.N.L. non potra' costituire mai pregiudizio alcuno per i Sigg.
 lavoratori e loro diritti prima d'ora acquisiti.

 2) Il presente accordo ha natura sperimentale e carattere
 transitorio: potra' venire in ogni momento risolto ad istanza delle
 parti firmatarie del presente accodo, senza obbligo di specifica
 motivazione con preavviso di gg. 30; non incide sui vincoli
 organici, gerarchici e su ogni altra reciproca obbligazione
 contrattuale, salvo quanto in appresso qui derogato.

 3) CARIDATA concede ai nominati dipendenti le facolta' di svolgere
 la prevalente loro attivita' in un centro di telelavoro (che
 rimarra' tale sino a modifica del presente accordo) a carattere
 sperimentale, gia' attrezzato in proprio in Piacenza Via (...
 omissis....) di cui e' titolare il Sig. (... omissis....) che ne resta
 pienamente responsabile per gli aspetti giuridici e gestionali,
 anche nei confronti di terzi e suoi fornitori di beni/servizi.

 4) CARIDATA si impegna a fornire tale centro di strumenti e
 tecnologie adeguati allo svolgimento delle suddette attivita' (pc,
 posta elettronica, fax, teleconferenza, linee TD, etc.) con beni
 propri concessi in comodato per la sola durata del rapporto,
 nonche' ad attivare e gestire a proprie spese un adeguato numero di
 linee telefoniche per la teletrasmissione di dati. Nessuna persona
 oltre i dipendenti operanti nell'ambiente di telelavoro potra'
 utilizzare i beni concessi in comodato.

 5) Saranno altresi' a carico di CARIDATA il trasporto di
 corrispondenza di ogni genere p di materiale non trasportabile
 manualmente o elettronicamente o documentazione necessarie per
 l'attivita' del centro, che dovra' avvalersi di due vettori gia'
 fornitori di CARIDATA:

 DHL (corriere per qualsiasi tipo di trasporto) tel. 187-345.345

 MOTOCITY TRINACRIA (pony express cittadino) tel. 28.89

 6) CARIDATA potra' verificare che le norme di sicurezza per le
 persone fisiche e l'ambiente siano rispettate cosi' come stabilito
 dalla legge 626/95, ferma la responsabilita' del titolare del
 centro Sig. (... omissis....). A tale proposito i Sigg. Lavoratori
 dichiarano che il centro corrisponde al loro personale e privato
 domicilio di lavoro, liberamente valutato e ritenuto idoneo,
 sollevando CARIDATA da ogni ulteriore responsabilita'.

 7) I soggetti operativi presso il suddetto centro dipenderanno a
 tutti gli effetti dalla sede CARIDATA di appartenenza, alla quale
 si fara' riferimento per tutti gli aspetti contrattuali non
 derogati da questo accordo.

 8) CARIDATA si impegna ad attivare tutti i canali di comunicazione
 perche' i partecipanti al telelavoro siano pienamente integrati in
 tutti i processi organizzativi e attivita' aziendali, garantendo
 loro pari opportunita' di formazione professionale e di avanzamento
 di carriera. 9) CARIDATA provvedera' a comunicare la data di inizio
 del telelavoro ai Sigg. dipendenti interessati a mezzo lettera
 controfirmata dal dipendente all'atto del ricevimento, con congruo
 anticipo, per permettere al gruppo di pianificare le loro attivita'
 di intervento e garantire anche al Cliente finale la continuita'
 del servizio.

 10) La normativa interna sulle trasferte non si applica agli
 spostamenti fra la sede legale di lavoro e il centro di telelavoro
 e tra domicilio e i luoghi sopraccitati, ne per spostamenti tra il
 centro e le immediate adiacenze del comune dove e' ubicato: le
 trasferte che si rendessero necessarie al di fuori dei parametri
 sopra esposti saranno regolate secondo la normativa interna delle
 "Trasferte".

 11) Gli orari di lavoro devono intendersi flessibili, fermo:

 * la garanzia della presenza sul luogo del telelavoro per 8 ore
 lavorative pro-die da svolgersi entro l'orario compreso tra
 le ore 08.00 e le ore 20.00:
 * il pieno soddisfacimento delle esigenze del cliente e delle
 disposizioni CARIDATA;
 * il perseguimento degli obiettivi e il rispetto delle scadenze
 temporali prefissate;
 * la corrispondenza delle procedure agli standard di qualita'
 aziendali.

 12) Le prestazioni dei Sigg. dipendenti componenti il gruppo
 operativo di tale centro saranno di 8 ore lavorative svolte
 secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda le norme di
 comportamento si ricorda che il dipendente non puo' svolgere
 attivita' per conto tersi (Art.2105 C.C. - Obbligo di fedelta').

 13) Le comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro (malattie,
 ferie, cedolini permessi, etc. si svolgeranno tramite i normali
 canali di telecomunicazioni o in riunioni periodiche nella sede
 ufficiale di lavoro.

 14) La fase sperimentale e' programmata per la durata di 12 mesi
 salve l'ipotesi di risoluzione anticipata, come previsto al
 precedente punto 2), nel qualcaso CARIDATA si impegnera' a
 rioccupare le risorse presso la sede di rispettiva appartenenza.

 15) Trascorsa la fase sperimentale, l'accordo si intendera'
 rinnovato a tempo indeterminato fino a disdetta, come previsto nel
 precedente punto 2).

 16) Sono programmate riunioni con cadenza massima trimestrale tra
 la Direzione, una rappresentanza del centro di Telelavoro, ed una
 rappresentanza delle RSU per valutare l'attivita' del centro,
 analizzare i problemi e le possibilita' di estendere la concessione
 ad altri dipendenti.

 17) Il telelavoratore che svolge la propria attivita' presso la
 sede del telelavoratore e che non intende piu' usufruire di tale
 opportunita' lo comunichera' per iscritto alla Direzione, la quale
 salvo altre esigenze, rioccupera' il dipendente in sede entro e non
 oltre 5 giorni lavorativi.

 18) CARIDATA si riserva di revocare la concessione del telelavoro
 al singolo dipendente dandone comunicazione scritta con preavviso
 di 30 giorni, quindi il dipendente riprendera' il lavoro nella sede
 ufficiale; nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi della
 risorsa per applicarla in altro modo, i tempi del rientro nella
 sede ufficiale o nella nuova destinazione saranno opportunamente
 concordati o comunque il dipendente ha diritto ad una proroga
 minima di 30 giorni.

 19) Il presente accordo sara' considerato idoneo precedente per
 analoghe iniziative ad opportunita' sperimentali fino ad ulteriori
 accordi o modifiche dello stesso.

 FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE DI CARIDATA E DI RSU.



 Accordo ENPACL 15 Gennaio 1997

 Accordo tra l'Associazione Ente Nazionale di Previdenza e
 Assistenza dei Consulenti del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali
 dei Lavoratori C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.S.A.L. -
 CONF.SAL

 Premesso che

 * le parti hanno avuto la opportunita' di approfondire, nel
 corso di vari incontri della commissione, le problematiche
 legate allo specifico argomento;
 * le parti hanno ben presente il contenuto dell'art. 3 del CCNL
 degli enti privatizzati;
 * le parti intendono beneficiare e salvaguardare la migliore
 efficienza della organizzazione del lavoro;
 * le parti sono concordi nel riaffermare la centralita' della
 risorsa umana e la necessita' del piu' efficace utilizzo e
 valorizzazione della stessa

 Concordano

 di avviare in via sperimentale una forma di "telelavoro" per
 consentire al personale che ha dichiarato la propria disponibilita'
 e per il quale tecnicamente ed organizzativamente cio' e' possibile,
 anche attraverso la negoziazione della mobilita' professionale, di
 lavorare presso la propria abitazione attraverso l'adozione di
 quei supporti tecnologici che consentano il collegamento a
 distanza e una corretta comunicazione,

 Sottolineano

 * che il telelavoro oggetto della sperimentazione rappresenta
 una semplice modifica del luogo di adempimento delle
 prestazioni lavorative e non dei relativi doveri del
 lavoratore senza incidere sulla natura giuridica del rapporto
 di lavoro in essere con l'ENPACL che resta, a tutti gli
 effetti contrattuali e di legge, di lavoro dipendente e
 subordinato e regolato dal CCNL di categoria;
 * che il telelavoro, non modifica l'attuale posizione occupata
 dal lavoratore nella struttura organizzativa dell'ENPACL;
 * che l'ENPACL, da parte sua, si impegna a fare beneficiare, al
 lavoratore in "telelavoro", di tutti gli interventi, anche di
 formazione, finalizzati non solo a facilitare l'inserimento
 nel nuovo processo lavorativo, ma alla salvaguardia e al
 miglioramento professionale e al mantenimento di un idoneo
 livello di socializzazione;
 * che durante la sperimentazione sono previsti brevi incontri
 formativi per ovviare ad eventuali possibili disagi sul piano
 tecnico, gestionale ed organizzativo.
 * I lavoratori che aderiscono volontariamente alla
 sperimentazione regolamentata dal presente accordo
 sottoscriveranno le apposite schede, di cui al punto 3b, che
 formeranno parte integrante dello stesso.

 Condizioni di svolgimento della sperimentazione

 1) Trattamento economico

 Il trattamento economico spettante al personale in "telelavoro"
 non subira' alcuna modifica rispetto a quello previsto dal CCNL di
 categoria e dalla contrattazione aziendale per i dipendenti che
 prestano lavoro nella sede dell'Ente.

 2) Rimborso spese

 Al fine di evitare al lavoratore in sperimentazione di sopportare
 il costo, anche indiretto, della costituzione, da parte
 dell'ENPACL, di un posto di lavoro presso il suo domicilio e al
 fine di contribuire a coprire le spese per energia elettrica ed
 altri eventuali disagi, all'inizio del periodo di lavoro presso
 l'abitazione del dipendente verra' corrisposta una somma forfetaria
 netta ed onnicomprensiva di £. 500.000 (lire cinquecentomila).

 Nel caso di anticipata cessazione della sperimentazione la somma
 stessa sara' rimborsata in pro-rata proporzionale al periodo di
 effettiva sperimentazione.

 3) Modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa

 a) La sperimentazione si terra' nel periodo dal 20 gennaio 1997 al
 30 aprile 1997 durante il quale ciascuna delle parti potra'
 interromperla dandone comunicazione all'altra anche tramite la
 rappresentanza sindacale aziendale. Tale interruzione, pero', potra'
 avvenire solo dopo almeno un mese di attivita'.
 L'interruzione comporta l'immediato e totale reintegro del
 lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e nelle
 mansioni svolte.

 b) Con singole schede (parte integrante del presente accordo), da
 articolarsi in modo flessibile al fine di non irrigidire i tempi
 di esecuzione del lavoro, sono stabiliti -per ogni singolo
 lavoratore - i giorni di prestazione e le fasce orarie di
 reperibilita' da concordare con il responsabile dell'Ufficio di
 appartenenza e in funzione delle esigenze organizzative.
 In caso di impossibilita' del rispetto, da parte del lavoratore, di
 quanto stabilito, lo stesso dovra' darne tempestiva comunicazione
 all'ENPACL anche per via telematica.

 Nei restanti giorni dovra' occupare la propria posizione in sede;
 posizione che rimarra' disponibile e agibile nell'arco di tutto il
 periodo di sperimentazione anche per consentire il rientro in sede
 per colloqui, riunioni, corsi e ogni altra attivita' di relazione.

 Durante la presenza in sede il dipendente sara' occupato secondo le
 modalita' dell'organizzazione esistente anche per quanto attiene le
 prestazioni di lavoro straordinario e l'eventuale flessibilita'
 dell'orario di lavoro. In tali occasioni potranno essere previsti
 brevi incontri formativi per ovviare ad eventuali disagi sia sul
 piano piu' strettamente tecnico che su quello
 gestionale-organizzativo.

 c) Il lavoratore individuera' nella propria abitazione un ambiente
 idoneo alla postazione di lavoro che dovra' pertanto essere
 rispettoso delle disposizioni di sicurezza, prevenzione e igiene
 previste dalle norme per l'ambiente di vita e di lavoro. Tale
 soluzione dovra' essere certificata da un tecnico di fiducia
 dell'ENPACL.

 d) L'ENPACL fornira', provvedera' ad istallare e curera' la
 manutenzione presso il domicilio dei lavoratori interessati, di
 una postazione di lavoro completa ed adeguata alle norme di legge,
 alle esigenze della attivita' lavorativa e in grado di consentire
 il collegamento e il dialogo con l'ufficio e il sistema
 informativo dell'ENPACL comprendendo anche una linea telefonica
 che non gravera' economicamente sul lavoratore.

 La postazione di lavoro dovra' essere utilizzata esclusivamente
 nell'interesse dell'ENPACL rispettando tutte le norme di
 sicurezza, non manomettendo assolutamente gli apparati o i singoli
 componenti e non consentendo ad altri l'utilizzo degli stessi. Il
 telelavoratore avra' cura delle apparecchiature affidate in uso che
 restano quindi di proprieta' dell'ENPACL che provvedera' al ritiro
 delle stesse al termine dell'attivita' in telelavoro, nelle
 medesime condizioni di efficienza riscontrate alla data di
 consegna, escluso il deperimento per il normale e corretto uso.

 e) Poiche' l'attivita' presso le singole abitazioni richiede
 l'utilizzo di apparecchiature elettriche l'ENPACL provvedera', nel
 rispetto delle condizioni di legge, a mantenere la copertura
 assicurativa in essere con l'INAIL.

 f) Al fine di garantire il rispetto della corretta informazione
 sindacale prevista dall'art. 7 della legge 300/70, l'ENPACL
 provvedera' alla puntuale trasmissione, anche attraverso le
 apparecchiature telematiche utilizzate, delle comunicazioni
 sindacali e/o aziendali.

 4) Obbigo alla riservatezza

 Con l'avvio della sperimentazione e anche tenuto conto delle
 procedure e degli strumenti che l'ENPACL si e' impegnato ad
 approntare per l'espletamento della nuova prestazione lavorativa,
 il lavoratore interessato al "telelavoro" dovra' impegnarsi al
 rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni
 derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
 dati in essi contenuti.

 Resta peraltro confermato che le apparecchiature utilizzate non
 sono predisposte per controlli in rete e il loro utilizzo e'
 conforme alle procedure in essere per i lavoratori interni ad
 eccezione della verifica del rispetto della fascia oraria di
 reperibilita' concordata.

 5) Durata dell'accordo

 La validita' di tutte le norme contenute nel presente accordo e'
 limitata al periodo di sperimentazione del telelavoro.

 6) Disposizioni finali

 a) L'avvio della fase di sperimentazione di "telelavoro" e'
 subordinato alla individuale e personale sottoscrizione, da parte
 del lavoratore, della scheda di cui al presente accordo e della
 accettazione delle condizioni economiche e normative ivi previste;

 b) il rapporto di lavoro in essere rimane, anche per tutta la
 durata della sperimentazione, regolamentato dal CCNL di categoria;
 mentre il presente accordo regolamenta, ad integrazione delle
 norme generali, il periodo specifico per tutta la sua durata;

 c) le parti costituiscono un apposito Osservatorio congiunto al
 fine di provvedere a verifiche periodiche della sperimentazione
 sulla base delle specifiche schede di monitoraggio previste dalla
 Commissione Telelavoro. In tale sede si potranno formulare
 proposte del prolungamento del periodo sperimentale e l'eventuale
 inserimento di altri lavoratori che si siano dichiarati
 disponibili anche se appartenenti a settori di attivita' con un
 basso indice di telelavorabilita'.

 Al termine della sperimentazione le parti procederanno ad
 un'approfondita analisi dei risultati raggiunti per arrivare ad
 una corretta valutazione della sperimentazione in relazione
 all'arricchimento della professionalita' del lavoratore, alla sua
 valorizzazione, alle esigenze organizzative presenti nella
 struttura dell'ENPACL.



 Accordo Zanussi del 16 Dicembre 1997

 ......

 ARTICOLO 36

 Su conforme proposta della Commissione paritetica nazionale per le
 pari opportunita' "Ipazia", le parti convengono di attivare
 sperimentalmente fino a un max di 40 casi di telelevoro nel
 periodo 15 dicembre 1997 - 31 dicembre 1998 nelle aziende del
 Gruppo.

 Scopo dell'attivazione di telelavoro e' articolata infatti per
 consentire di mantenere l'equilibrio tra le responsabilita'
 familiari e quelle professionali evitando il ricorso non
 necessario alla sospensione del rapporto di lavoro per eccedere ad
 aspettative facoltative post partum e a eventuali lunghe assenze
 per la malattie del bambino, ovvero per evitare condizioni di
 lavoro ambientali potenzialmente pregiudizievoli.

 L'accesso al telelavoro e' volontario.

 Condizione per l'accesso al telelavoro e' la disponibilita',
 nell'abitazione della dipendente o in altro locale in suo
 possesso, di un ambiente di lavoro quotidiana; nonche' la
 conformita' di tale ambiente alle prescrizioni legali in materia di
 tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

 Le parti si danno atto che il telelavoro, rappresentando una mera
 modifica del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa,
 rimane a tutti gli effetti rapporto di lavoro subordinato,
 regolato dai vigenti contratti di categoria e di secondo livello,
 con particolare riferimento alle norme di tutela (assicurativa,
 ecc.). In particolare, pur prestando servizio in una sede non
 aziendale, la dipendente resta inserita a tutti gli effetti
 nell'organizzazione aziendale, anche in relazione alle particolari
 modalita' di svolgimento della prestazione, le comunicazioni di
 servizio avverranno per via telematica, per via telefonica o mezzo
 fax.

 Le parti si danno atto di adempiere con la presente intesa alla
 previsione dell'art. 4, 2.co., L. 300/1970.

 L'orario di lavoro, a tempo pieno oppure nelle diverse forme del
 tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
 discrezione della dipendente in relazione dell'attivita' che deve
 svolgere, fermo restando che vengono fissati dalla direzione
 competente i periodi nella giornata in cui la dipendente
 dev'essere disponibile alla sua postazione per comunicazione di
 servizio. Tali periodi (normalmente non piu' di 2) non possono
 eccedere la meta' dell'orario standard di lavoro. Per effetto della
 distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono
 configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o
 festive.

 Le attrezzature e i servizi per lo svolgimento dell'attivita' sono
 installati a cura e a carico dell'azienda nel locale della
 dipendente, che puo' utilizzarle esclusivamente per motivi di
 servizio. Deve inoltre essere permessa l'effettuazione degli
 opportuni interventi manutentivi.

 L'azienda si assume l'onere dei costi allo svolgimento
 dell'attivita' in telelavoro (es. occupazione dello spazio, consumo
 di energia elettrica, spese telefoniche), attraverso l'erogazione
 alla dipendente di una cifra mensile forfetaria onnicomprensiva.

 Copia della presente intesa e comunicazione dei singoli casi di
 attivazione di telelavoro saranno trasmessi agli enti e istituti
 pubblici interessati.

 La Commissione "Ipazia" effettuera' il monitoraggio dei casi di
 telelavoro, anche nella prospettiva di un'adozione piu' ampia
 dell'istituto. Nello svolgimento del monitoraggio potranno essere
 previste audizioni dirette delle telelavoratrici.

 Note e Verbale

 a. Quando una dipendente avanzi istanza d'aspettativa non
 retribuita, ex artt. 12 bis, D.s. - P. 3a, e 14bis, D.s. - la,
 motivata da gravi ragioni familiari (quali l'assistenza a
 congiunti infermi), l'azienda valuta insieme con la richiedente la
 praticabilita', in alternativa all'aspettativa stessa, del
 telelavoro.

 b. Resta inteso che i benefici di cui al presente articolo sono
 applicabili ai lavoratori padri ex art. 71. 903/77

 Ipotesi di Accordo Universita' di Pisa (1998)

 Universita' di Pisa

 Progetto Telelavoro

 "Bozza per la contrattazione decentrata"

 Il progetto rientra in un processo che si propone di rivedere
 l'organizzazione aziendale con gli obiettivi di riformare il
 rapporto di lavoro che lega il dipendente all'azienda, ma anche
 per rivedere in un'ottica di qualita' i servizi offerti all'utenza.
 Il tutto considerando il processo di globalizzazione dei mercati,
 anche nel campo dell'educazione da cui nasce la necessita' di
 spingere l'azienda verso una gestione di "marketing educativo".

 Il telelavoro e' una forma organizzativa che permette di rivedere i
 principi su cui si basa la prestazione lavorativa. L'esperienza
 dell'Universita' di Pisa rientra, dal punto di vista prettamente
 giuridico, in un processo piu' ampio a livello nazionale, che
 prevede (ART. 4 della Bassanini Ter, che presto verra' approvata)
 la sperimentazione del telelavoro nei prossimi quattro anni a
 carico delle amministrazioni pubbliche che lo realizzeranno. Alla
 cui sperimentazione seguira' un intervento diretto dello Stato per
 la diffusione dei progetti. Il processo segue un percorso di
 riforma dell'organizzazione della pubblica amministrazione che
 prevede l'autonomia decisionale "da parte dei vari enti",
 nell'applicazione di strumenti organizzativi flessibili (Bassanini
 bis "Non c'e' alcun dubbio che una delle innovazioni piu' rilevanti
 introdotte dalla legge 127/97 sta nella possibilita' per ogni ente
 di adattare la propria organizzazione alla caratteristiche
 economiche e sociali della collettivita' amministrata, alla qualita'
 delle risorse umane e strumentali di cui dispone, riconoscendo
 ampia discrezione agli organi politici nello scegliere un modello
 organizzativo piuttosto che un altro" IL SOLE 24-ORE del 8
 Settembre 1997 n?245 pag.18 articolo di Angelo Rughetti).

 Il progetto, che riguardera' in una prima fase 5 telelavoratori,
 prevede la sperimentazione di una nuova forma organizzativa del
 lavoro. Esso coinvolgera' dipendenti compresi fra il 3^ ed il 7^
 livello. I dipendenti che saranno scelti su base di partecipazione
 volontaria, dovranno avere requisiti specifici, affinche' la
 funzione da loro svolta possa essere decentrata. Questi lavoratori
 svolgeranno la prestazione lavorativa principalmente dal loro
 domicilio, con rientri periodici in azienda che verranno
 preventivamente concordati tra il telelavoratore ed il proprio
 Responsabile alla luce delle esigenze produttive
 dell'organizzazione.

 La volonta' di aderire a tale forma di prestazione dovra'
 manifestarsi mediante presentazione di apposita domanda, in
 presenza di certi requisiti oggettivi, piu' precisamente:

 1) disponibilita' nella propria abitazione, che deve essere ubicata
 nella sede di lavoro o in zona limitrofa, di un ambiente di lavoro
 separabile da quello normalmente dedicato ad attivita' di vita
 quotidiana;

 2) conformita' dei locali di lavoro rispetto alle norme legali e
 contrattuali volte alla tutela della sicurezza e salute dei
 lavoratori.

 Dovrebbe essere possibile per il lavoratore di recedere dalla
 posizione assunta, anche prima della conclusione della
 sperimentazione. Dovranno, allo stesso tempo, stabilirsi regole
 che prevedano la rescissione, qualora questa si dimostri l'unica
 soluzione accettabile.

 Ferma rimanendo l'attitudine al ruolo le priorita' d'accesso al
 progetto "Telelavoro" si individua sulla base dei carichi
 familiari/situazioni particolari.

 L'accordo deve prevedere le seguenti aree di discussione:



 1) "INSTALLAZIONI."

 L'azienda Universitaria provvede alla installazione - in comodato
 d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di
 una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attivita'
 lavorativa. Sara' cura del lavoratore mantenerle nel miglior stato
 di efficienza possibile. Le installazioni verranno effettuate a
 cura dell'azienda in locali, segnalati dal lavoratore, che siano
 comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro
 (D. lgs. 626/94 e D. lgs. 426/96) e in particolare modo
 relativamente all'impiantistica elettrica (legge 46/90).

 La manutenzione delle attrezzature di cui sopra sara' a carico
 dell'azienda. Il telelavoratore dovra' permettere l'accesso degli
 addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le
 attrezzature negli orari che gli verranno anticipatamente
 comunicati dalle funzioni preposte.

 Si consiglia l'uso della postazione solo esclusivamente
 nell'interesse dell'azienda, e di rispettare le norme di
 sicurezza, di non manomettere in alcun modo gli apparati e
 l'impianto generale. Il costo dei collegamenti telefonici e'
 completamente a carico dell'azienda.

 2) "ORARIO e REPERIBILITA'"

 L'orario di lavoro a tempo pieno o tempo parziale potra' essere
 distribuito nell'arco della giornata a discrezione del
 telelavoratore in relazione all'attivita' che si dovra' svolgere,
 fermo rimanendo che verranno fissati dall'azienda periodi nella
 giornata in cui il telelavoratore/trice dovra' essere reperibile
 alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l'azienda a
 questo proposito si definiscono spazi temporali nell'arco della
 giornata in cui il lavoratore deve comunque essere reperibile,
 infatti nonostante l'abbattimento della variabile "tempo lavorato"
 e' chiara la necessita' di mantenere un piccolo vincolo temporale
 per i contatti lavorativi: di norma in situazioni simili di
 negoziazione del telelavoro la fascia oraria per la reperibilita' e'
 dalle ore 10,00 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni
 telefoniche o per ricevere fax. In caso di eventuale impossibilita'
 da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo
 stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda,
 anche per via telematica.

 Non sono previste prestazioni straordinarie, al di fuori
 dell'ordinario carico di lavoro programmato in azienda.

 3) "INTERRUZIONI TECNICHE"

 Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina,
 dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai
 lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che
 provvedera' ad intervenire affinche' il guasto sia riparato. Qualora
 il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli (si propone un
 fermo lavorativo superiore alle 24 ore), e' facolta' del datore di
 lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda,
 limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

 4) "MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE"

 In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive
 modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla
 sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite,
 previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di
 prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza
 per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in
 materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed
 alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

 Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto ad utilizzare con diligenza
 la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
 vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad
 altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art.5
 del D.Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della
 propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
 persone in prossimita' del suo spazio lavorativo, conformemente
 alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli
 strumenti di lavoro utilizzati.

 Il datore di lavoro e' sollevato da ogni responsabilita' qualora il
 lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Le parti
 convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una
 apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si
 svolge la prestazione di telelavoro, nonche' della persona e dei
 terzi che fisicamente vi accedono.

 5) "CONTROLLO ATTIVITA' LAVORATIVA."

 Le parti convengono che i dati raccolti, anche a mezzo di sistemi
 informatici e telematici, per la valutazione della prestazione del
 singolo lavoratore non costituiscono violazione dell'art.4 della
 legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto
 funzionale allo svolgimento del rapporto. Per poter svolgere a
 pieno le funzioni assegnate e per poter attivare il processo di
 calcolo riguardante l'aspetto economico, verra' predisposto un
 sistema di controllo della qualita'/quantita', preventivamente
 verificate in esame congiunto con le rappresentanze del sindacali,
 i cui risultati saranno messi a disposizione del singolo
 lavoratore, delle funzioni aziendali e delle rappresentanze del
 personale (RSU e sindacati). L'Azienda e' tenuta ad illustrare
 preventivamente al telelavoratore i criteri di valutazione del
 lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
 Tali criteri saranno gli stessi che costituiscono per il resto del
 personale, su accordo di negoziazione decentrato, la definizione
 della produttivita' e di tutte quelle indennita' di salario
 accessorio che non fanno riferimento alla presenza in sede del
 dipendente. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o
 di suoi sostituti dovranno essere concordate con il
 Telelavoratore, con congruo anticipi rispetto all'effettuazione."

 6) "DILIGENZA E RISERVATEZZA"

 Il telelavoratore e' tenuto a prestare la propria opera con
 diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal
 datore di lavoro. L'aderente al telelavoro e' tenuto a rispettare
 le istruzioni ricevute dalle funzioni preposte per l'esecuzione
 del lavoro affidatogli. Il telelavoratore deve mantenere il
 segreto sia sulle informazioni in possesso sia sulla banca dati a
 disposizione. L'hardware dato in comodato d'uso e' fornito per uso
 esclusivo della Azienda.

 7) "DIRITTI DI INFORMAZIONE"

 L'azienda e' tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione
 in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa
 a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali
 sono meno presenti in azienda.

 Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli
 effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia
 potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali,
 anche con supporti telematici/informatici.

 8) "RIUNIONI".

 In caso di riunioni programmate dall'azienda per aggiornamento
 tecnico/organizzativo, il lavoratore deve rendersi disponibile per
 il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione
 stessa. In tale occasione il lavoratore usufruisce dei servizi e
 delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla
 riunione verra' considerato a tutti gli effetti attivita'
 lavorativa.

 Sono previsti rientri in Azienda pianificabili sulla base del tipo
 di servizio svolto e sulla necessita' della struttura di
 riferimento con una frequenza preventivamente programmata e
 comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni di massima: non
 piu' di 2 giorni lavorativi a settimana (di 6 ore), non meno di un
 rientro mensile (di 6 o 9 ore).

 9) "DIRITTI SINDACALI"

 Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il
 diritto di accesso all'attivita' sindacale che si svolge in
 azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro
 sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto e'
 finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle
 informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i
 dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.

 Il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali, secondo
 quanto previsto per il restante personale tecnico amministrativo.

 10) "FORMAZIONE"

 Le Parti, nel concordare circa la necessita' di garantire
 l'integrale parita' di trattamento in materia di interventi
 formativi, si impegnano affinche' siano poste in essere iniziative
 tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalita' e
 di socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo
 sviluppo professionale restano gli stessi previsti e /o in essere
 in Azienda. Sarebbe stato garantito al telelavoratore/trice un
 adeguato livello di formazione/addestramento al fine del
 mantenimento/sviluppo della professionalita', e pertanto il
 telelavoratore doveva essere chiamato ad incontri con la struttura
 di riferimento ed a corsi di formazione con trattamento paritetico
 rispetto al restante personale tecnico amministrativo.

 11) "INFORTUNIO"

 Per quanto riguarda il trattamento delle malattie e degli
 infortuni, si applicavano le norme del CCNL del personale tecnico
 amministrativo e delle eventuali definizioni risultanti da accordi
 di negoziazione decentrata terziario. L'azienda garantiva la
 copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in
 relazione al fatto che l'attivita' richiedeva l'utilizzo di
 apparecchiature elettriche.

 12) "RETRIBUZIONE"

 La retribuzione degli addetti al telelavoro non subira' modifica
 alcuna rispetto alla situazione attuale, nonche' al loro
 inquadramento professionale e per quanto previsto da ogni
 ulteriore accordo di negoziazione decentrato relativo alla
 retribuzione accessoria e non, del dipendente.

 13) "RIMBORSI SPESE"

 A titolo di rimborso spese, verra' erogata una cifra mensile di
 Lit. 300.000.

 Detta somma si intendeva comprensiva di ogni maggior onere o spesa
 (Spese telefoniche, consumi energetici ecc.), o per altri
 eventuali disagi che possono derivare dalla partecipazione alla
 sperimentazione in oggetto. Nel caso di anticipata conclusione
 della sperimentazione, e purche' la stessa abbia avuto almeno la
 durata di un mese, la predetta somma sarebbe stata corrisposta
 pro-quota.

 In conclusione:

 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente
 comunicazione, il rapporto di lavoro subordinato continua ad
 essere regolato dal CCNL di categoria, dagli accordi decentrati
 vigenti e dalle norme aziendali in atto. Dato il carattere
 particolare e sperimentale del telelavoro il presente accordo fa
 testo rispetto agli accordi vigenti .

 Sarebbero, in particolare, salvaguardati i diritti
 economico-professionali e quelli sindacali. L'azienda si impegna a
 mantenere - prioritariamente attraverso il canale di comunicazione
 stabilito fra l'ufficio e il domicilio del lavoratore - la
 continuita' della comunicazione istituzionale e di quella di
 servizio. I rientri periodici previsti non comportano alcun
 trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano
 stabilmente in azienda.



 3. Gli accordi nazionali di categoria

 Contratto Nazionale delle aziende di telecomunicazioni aderenti
 all'Intersind (1996)

 Addi' 9 settembre 1996, in Roma tra l'Associazione Sindacale
 Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate, STET,
 TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MOBILE, NUOVA TELESPAZIO e
 SLC-Cgil, SILT-Cisl, UILT-Uil e' stata raggiunta la presente
 ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo di Lavoro da valere
 per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle
 Aziende di Telecomunicazione aderenti all'Intersind.

 Il presente contratto viene, applicato alle seguenti aziende:
 Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream,
 Cselt, Stet International, Finanziaria Stet, SSGRR, Elettra TCL,
 Trainet.

 ........

 Art. 7 - TELELAVORO

 1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi
 tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti
 stipulanti riconoscono nel telelavoro un innovativo istituto che
 configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle
 prestazioni lavorative, non necessariamente correlate in modo
 esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale.

 Il telelavoro, nelle possibili e variegate articolazioni in cui
 puo' trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi,
 rappresenta piu' in particolare una modificazione del luogo di
 adempimento dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo
 modalita' logistico-operative riconducibili a titolo
 esemplificativo alle seguenti tipologie:

 - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attivita' lavorativa
 viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio
 domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura
 delle mansioni svolte ;

 - telelavoro "working out", qualora l'attivita' lavorativa viene di
 norma prestata in luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi
 dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura
 organizzativa e/o funzionale avviene tramite l'utilizzo di
 strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in
 detti casi, quali ad esempio attivita' di promozione e vendita di
 prodotti-servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede
 aziendale sono regolati, quanto ad intensita' e durata, in base
 alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con
 il responsabile.

 Nelle suddette fattispecie le obbligazioni connesse al rapporto di
 lavoro potranno svilupparsi attraverso innovative e diverse
 modalita', sia come durata giornaliera della prestazione lavorativa
 - fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 9 - sia come
 collocazione della stessa nell'arco della giornata, sia come
 criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste
 ultime - per le professionalita' medio alte - piu' direttamente a
 predefiniti obiettivi.

 - Lavoro "a distanza", laddove l'attivita' lavorativa viene
 prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente
 aziendale cui fa capo l'attivita' medesima in termini gerarchici e
 sostanziali.

 Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono
 sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ne'
 sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato,
 cosi' come disciplinano ai sensi del presente CCNL.

 2. Le parti stipulanti, riconoscendosi nel suddetto quadro
 definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro
 giuridico-normativo di riferimento, in particolare per il
 telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari
 caratteristiche del lavoro a distanza.

 In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese
 di ottobre p.v., una Commisione Paritetica a livello nazionale
 composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3
 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale e'
 affidato il compito di:

 - monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via
 di implementazione, al fine di apprezzarne le specificita' e di
 rilevarne le criticita' normo-applicative;

 - sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle
 connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare
 ogni possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica,
 assicurativa, logistica e comunicazionale;

 - attivarsi conseguentemente, anche nei confronti degli organismi
 legislativi competenti, al fine di consentire lo sviluppo di
 innovativi criteri regolatori della materia, coerenti alle logiche
 di implementazione che l'istituto va trovando nel contesto sociale
 e tecnologico di riferimento.

 3. Per le sperimentazioni in via di attivazione, le parti
 stipulanti di livello aziendale provvederanno a definire, in
 relazione alla specificita' del lavoro a distanza ed alle
 connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova
 espressione, i criteri e le modalita' applicative di
 regolamentazione del telelavoro e le dotazioni tecnologiche
 necessarie.

 Tali sperimentazioni individueranno in particolare le attivita'
 interessate e le relative figure professionali, le articolazioni e
 le modalita' di espletamento della prestazione, le necessarie
 garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento delle
 particolari esigenze formative, informative, di socializzazione e
 di comunicazione, anche per quanto attiene alle tematiche di
 natura sindacale.

 In presenza di forme di telelavoro avviate al fine di ottimizzare
 l'utilizzazione delle risorse e il loro reimpiego, si provvedera'
 altresi' ad individuare percorsi comunicazionali e di
 riqualificazione capaci di apprezzare la valenza dell'istituto.

 4. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il
 rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via
 telematica, con cio' garantendo il rispetto di cui all'art. 4,
 comma 2, della legge n.300/1970, e/o per il tramite di valutazione
 di obiettivi correlati alla durata della prestazione
 giornaliera/settimanale.

 Il lavoratore assolvera' le proprie mansioni attenendosi
 all''osservanza delle vigenti norme, in quanto non espressamente
 derogate e come integrate dalle discipline aziendali, adottando
 comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di
 assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali
 disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.



 Contratto Nazionale delle aziende di commercio e servizi (1997)

 Il giorno 20 giugno tra Confcommercio e Filcams-Cgil Fisascat-Cisl
 Uiltucs-Uil

 Premessa

 Le parti concordano nel ritenere che un piu' ampio uso di
 tecnologie informatiche e modalita' di lavoro piu' flessibili
 possano fornire una risposta a importanti esigenze
 economiche-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini
 minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualita'
 della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle
 categorie piu' deboli.

 Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro
 -rappresentando una mera modalita' di esecuzione della prestazione
 lavorativa e/o professionale - puo' caratterizzare
 indifferentemente rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato
 e autonomo.

 Tale iniziativa si inserisce in piu' vasto contesto che prevede la
 realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato, del
 telelavoro, del parasubordinato, dell'autonomo.

 Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione
 Congiunta allegata all'accordo di rinnovo 29.11.96 del CCNL per i
 dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei
 servizi, convengono di realizzare il presente

 Accordo sul Telelavoro Subordinato

 Art. 1 Definizione

 Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di
 telelavoro dipendente.

 Il telelavoro rappresenta una variazione della modalita' di
 esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali
 dimensioni di spazio e tempo - in virtu' dell'adozione di strumenti
 di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate.

 A mero titolo esemplificativo, si elencano, inoltre, alcune
 possibili tipologie di telelavoro:

 1) lavoro a domicilio;

 2) centri di telelavoro;

 3) telelavoro mobile;

 4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in
 azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro
 attivita' prevalentemente presso realta' esterne.

 Art. 2 Sfera di applicazione

 Il presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di
 lavoro sia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del
 terziario della distribuzione e dei servizi, che si intende
 integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme
 speciali contenute nel presente protocollo.

 Art. 3 Prestazione lavorativa

 I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure
 trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali
 fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore e' in
 organico presso l'unita' produttiva di origine, ovvero, in caso di
 instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unita' produttiva
 indicata nella lettera di assunzione.

 I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti
 principi:

 1. volontarieta' delle parti:

 2. possibilita' di reversibilita' del rapporto, trascorso un periodo
 di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la
 volontarieta' delle Parti;

 3. pari opportunita' rispetto a progressioni di carriera,
 iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in
 azienda.

 4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da
 espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione
 dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei
 limiti di legge e di contratto;

 5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale
 ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attivita'
 svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;

 6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono
 mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda,
 ivi compresi i rientri nei locali aziendali.

 Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova
 modalita' di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il
 lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca
 mandato, potra' essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua
 assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni
 Sindacali firmatarie del presente accordo.

 Le modalita' pratiche di espletamento della prestazione lavorativa
 tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da
 atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione
 delle modalita' di lavoro.

 Tale accordo e' condizione necessaria per l'instaurazione o
 trasformazione del telelavoro.

 Art. 4 Retribuzione

 Le parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal
 secondo livello di contrattazione di cui al CCNL terziario
 3.11.1994, la retribuzione per il Telelavoro e' quella prevista
 dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL.

 In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di
 quanto previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto
 definito al punto 5 del precedente art. 3

 Art. 5 Sistema di comunicazione

 E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario
 espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria
 giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello
 individuale o aziendale per la ricezione di eventuali
 comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata
 impossibilita', il lavoratore e' tenuto a darne comunicazione
 all'azienda anche per via telematica.

 Art. 6 Riunioni e convocazioni aziendali

 In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento
 tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovra' rendersi
 disponibile per il tempo strettamente necessario per lo
 svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo
 dedicato alla riunione e' considerato a tutti gli effetti attivita'
 lavorativa.

 Art. 7 Controlli a distanza

 Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle
 prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi
 informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art.
 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in
 quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

 L'azienda e' tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore
 le modalita' di funzionamento e le eventuali variazioni di software
 di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la
 trasparenza dei controlli.

 Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi
 sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con
 congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

 Art. 8 Diritti sindacali

 Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il
 diritto di accesso all'attivita' sindacale che si svolge in
 azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro
 sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto e'
 finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle
 informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i
 dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.

 L'ammontare delle ore di assemblea non sara' inferiore a quanto
 definito dal vigente CCNL.

 Art. 9 Organizzazione sindacale

 Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione
 prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di
 adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo
 sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e
 sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare
 del datore di lavoro.

 Art.10 Diligenza e riservatezza

 Il telelavoratore e' tenuto a prestare la propria opera con
 diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal
 datore di lavoro. Il telelavoratore non puo' eseguire lavoro per
 conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attivita' svolta dal
 datore di lavoro da cui dipende.

 Art.11 Formazione

 Le Parti, nel concordare circa la necessita' di garantire
 l'integrale parita' di trattamento in materia di interventi
 formativi, si impegnano affinche' siano poste in essere iniziative
 tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalita' e
 di socializzazione degli addetti al telelavoro.

 Art. 12 Diritti di informazione

 L'azienda e' tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione
 in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa
 a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali
 sono meno presenti in azienda.

 Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70,
 il datore di lavoro provvedera' ad inviare al domicilio di ciascun
 telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con cio'
 assolto l'obbligo di pubblicita'.

 Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli
 effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia
 potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali,
 anche con supporti telematici/informatici.

 Art. 13 postazione di lavoro

 Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato
 d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di
 una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attivita'
 lavorativa.

 La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza
 del datore di lavoro.

 Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di
 Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico
 dell'azienda.

 Art. 14 Interruzione tecniche

 Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina,
 dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai
 lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che
 provvedera' ad intervenire perche' il guasto sia riparato. Qualora
 il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, e' facolta' del
 datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda,
 limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

 Art. 15 Misure di protezione e prevenzione

 In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e successive
 modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla
 sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite,
 previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di
 prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza
 per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in
 materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed
 alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

 Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto ad utilizzare con diligenza
 la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
 vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad
 altri l'utilizzo degli stessi.

 In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.L.626/94, ciascun
 lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
 propria salute e di quella delle altre persone in prossimita' del
 suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle
 istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro
 utilizzati.

 Il datore di lavoro e' sollevato da ogni responsabilita' qualora il
 lavoratore non si attenga alle suddette disposizione.

 Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla
 stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali
 in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonche' della
 persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.

 In caso di telelavoro con postazione fissa e' previsto che sia
 installato un personal computer con video fisso o comunque con
 monitor a matrice attiva.

 I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli
 strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. 626/94 - circa le
 pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

 Art. 16 Infortunio

 Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti
 dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e
 definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro
 nei locali domestici.

 Art. 17 Accordi gia' esistenti

 Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali gia' esistenti in
 materia.

 Art. 18 Legge

 In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del
 Telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le
 disposizioni contenute nel presente accordo.