MINISTERI: PROVV. GEN. E PRES. CONS. DEI MINISTRI
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (1).

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (2).

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione,
lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del
decreto medesimo.

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1
risponde alle seguenti finalita':
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1
risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative
comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi
informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti
locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di
indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7. 2.
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla
progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi
informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente
motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche
tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano
triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di
informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri
dell'Autorita' prevista all'art. 4, e conservano la titolarita' dei programmi
applicativi.
3. 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi
automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni
e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche'‚ l'emanazione
di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere
accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile
dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la
validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione
di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto
responsabile.
4. 1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorita', la quale
opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica
e funzionale e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalita' e di indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla
nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e
l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorita'
sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti
decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale
e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere
imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori produttivi
dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per
l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella
posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita', al fine della
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima,
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del
presidente dell'Autorita'. Il direttore generale dura in carica tre anni,
puo' essere confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' da corrispondere al
Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.
5. 1. L'Autorita' propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonche'‚ la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto.
2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione
compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli
sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla
realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

6. 1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorita' si
avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da
amministrazioni o enti pubblici, da societa' od organismi a prevalente
partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite
massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400 (3), di fuori ruolo, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, nonche'‚ di personale con contratti a tempo determinato,
disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo
complessivo di centocinquanta unita'. L'Autorita' puo' avvalersi di consulenti
o di societa' di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorita' riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula
proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione
di un apposito ruolo del personale dell'Autorita'.

7. 1. Spetta all'Autorita': a) dettare norme tecniche e criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro
interconnessioni, nonche'‚ della loro qualita' e relativi aspetti
organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei
sistemi; b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale
annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c)
promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle
amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura
informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla
realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi
non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite
conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare
periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati
conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi
e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione
di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di
formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e
di programmi per il reclutamento di specialisti, nonche'‚ orientare i
progetti generali di formazione del personale della pubblica
amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) fornire consulenza
al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di
legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di
propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti
con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari
ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri; h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione
di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e
ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici
servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni
concernenti i sistemi informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra
funzione utile ad ottenere il piu' razionale impiego dei sistemi
informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di
realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h),
l'Autorita' puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la
stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art.
12, L. 23 agosto 1988, n. 400 (4), con l'Unione delle province italiane
(UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM), con
l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere), nonche'‚ con enti e societa' concessionari di pubblici servizi
in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di
normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi. 3.
Spettano inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa riferibili in base al
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (5). 4. L'Autorita' puo' corrispondere con
tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili
allo svolgimento dei propri compiti.

(omissis) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42.