SICUREZZA PUBBLICA

Mafia e persone pericolose

D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (1).
Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 (2), in materia
di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia (3).

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante delega al Governo per
l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle
pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.

2. Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma 1, della
legge 17 gennaio 1994, n. 47 (2).
1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica
amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e
le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella
provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o
telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto
o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato
puo' essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a
norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi,
a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi,
entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle
stesse modalita' e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi
quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono
comunque operanti.

3. Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della legge 17
gennaio 1994, n. 47 (2).
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi
a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo
conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o
adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non
essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri
conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione
deve essere autenticata con le modalita' dell'art. 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 (4). La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche
quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano
le attivita' di cui all'allegato 2.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i
provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati
nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica
delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2.

4. Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge
17 gennaio 1994, n. 47 (2).
1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di
cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima
di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati
nell'allegato 3, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi
pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione
ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o
di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero
per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o
altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti,
cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici
o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere
l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni e' inoltrata al
prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati
ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b)
dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui
all'allegato 4 (5).
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine
massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni
concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di
sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonche'‚ le
informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese
interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di
accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le
necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede
ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive
province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare
complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro
i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni
possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di
informazioni di cui al comma 3.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o
imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i
contratti o subcontratti, ne'‚ autorizzare, rilasciare o comunque consentire
le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del
contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del
subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare le autorizzazioni
e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.

5. Imprese, societa' ed altre persone giuridiche.
1. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, le
disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto si applicano nei
confronti dei soggetti indicati nell'allegato 5.

6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1
CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3,
COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni,
le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonche'‚ a concludere i
contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31
maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
(art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel
corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare
gravita' (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di
prevenzione, nonche'‚ nei confronti di imprese, associazioni, societa' e
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10,
comma 4, legge n. 575/1965).

II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni
e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della
legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di
cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e
5-bis, legge n. 575/1965).

III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10,
comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
(art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche
nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di
prevenzione, nonche'‚ nei confronti di imprese, associazioni, societa' e
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10,
comma 4, legge n. 575/1965).

IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i
provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10,
commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al
giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata
(art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575/1965).

Allegato 2
ATTIVITA' OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN RIFERIMENTO
ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere
intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica
amministrazione competente (casi e condizioni indicati nell'art. 19, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). b) Attivita' private sottoposte
alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241), indicate nella tabella C annessa al regolamento governativo approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

Allegato 3
ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 4,
COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. b) Concessioni di
acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche'‚ concessioni di beni
demaniali allorch‚ siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali. c) Concessioni di costruzione, nonche'‚ di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici. d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di
opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso. e) Altre iscrizioni o
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati. f)
Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali. g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario,
di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Allegato 4
ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL
PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4, COMMI 3 E 4, DEL PRESENTE DECRETO
LEGISLATIVO.
a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che
procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare
il subcontratto, la cessione o il cottimo. b) Oggetto e valore del
contratto, subcontratto, concessione o erogazione. c) Estremi della
deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che
legittima l'erogazione. d) Complete generalita' dell'interessato o, se
trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, denominazione e
sede, nonche'‚ complete generalita' degli altri soggetti di cui all'art. 5
del decreto e del direttore tecnico dell'impresa. e) Complete generalita',
in relazione ai soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di
fatto, conviventi nel territorio dello Stato.

Allegato 5
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L'ART. 5, COMMA
1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Le societa'. b) Per le societa' di capitali anche consortili ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,
sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali
altri componenti l'organo di amministrazione, nonche'‚ ciascuno dei
consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto
dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione. c) Per i consorzi di cui all'art.
2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o
societa' consorziate. d) Per le societa' in nome collettivo, tutti i soci. e)
Per le societa' in accomandita semplice, i soci accomandatari. f) Per le
societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato.