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La vicenda della Cap Anamur impone delle riflessioni in merito al trattamento riservato dallo stato italiano alle 37 persone, raccolte in mare dalla nave, che sin all'inizio si sono manifestate come richiedenti asilo, tanto da avere inoltrato domanda alla Germania dopo che forzatamente era stato loro rifiutato l'attracco nel porto italiano.
Riflessioni che si rendono necessarie anche se prescindono da una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle circostanze: fino ad oggi infatti la dinamica dell'accaduto è rimessa a cronache dei mass media, voci, episodi narrati dagli operatori delle Associazioni accorse, in quanto la vicenda è stata gestita dal Governo Italiano senza trasparenza e senza dar conto dei provvedimenti adottati.
Del resto l'ambiguità dell'azione del Governo riflette la schizofrenia conseguente alla clamorosa assenza in Italia di una normativa sull'asilo, all'evidente iniziale volontà del Governo di non accogliere i profughi e alla successiva obbligata necessità di occuparsi della vicenda, violando la stessa lacunosa normativa italiana nonché le norme internazionali.
L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione non può, quindi, esimersi dal denunciare le gravissimi violazioni poste in essere dal Governo.
È stato illegittimamente vietato per giorni alla nave Cap Anamur di entrare in acque territoriali italiane nonostante il capitano avesse subito informato l'autorità italiana di avere raccolto in mare un gruppo di naufraghi; conseguentemente è stato vietato per giorni alle 37 persone di entrare in Italia per presentare domanda d'asilo, nonostante avessero dichiarato al capitano della Cap Anamur di essere profughi sudanesi in fuga dal Darfur.
Costretto dagli eventi a consentire l'attracco, il Governo italiano ha, immediatamente, rinchiuso i richiedenti asilo in un centro di detenzione amministrativa impedendo loro di entrare in contatto con le associazioni di tutela e con legali e, quindi, NEGANDO INNANZITUTTO IL DIRITTO AD UNA COMPLETA INFORMAZIONE SULLE CORRETTE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.
Per giorni le notizie sulla sorte dei 37 richiedenti asilo si sono rincorse senza che le autorità italiana rendessero noti i provvedimenti adottati o che intendevano adottare, nonostante il clamore della vicenda e l'attenzione dimostrata da parlamentari, enti locali e associazioni di tutela.
In mancanza di una corretta informazione, i 37 profughi sono riusciti a presentare unicamente istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante potessero presentare direttamente all'Autorità giudiziaria domanda di asilo costituzionale, con facoltà certamente più ampie di quelle sottese al rifugio politico.
In ogni caso, pur essendo richiedenti asilo, I 37 PROFUGHI SONO STATI TRATTATI COME "SEMPLICI" CLANDESTINI in quanto nei loro confronti sono stati adottati, subito dopo lo sbarco a Porto Empedocle, veri e propri decreti di respingimento, nonostante la stessa legge italiana vieti tali misure nei confronti dei richiedenti asilo, e nonostante misure di tal genere siano parimenti vietate dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 3 della Conv. Europea dei diritti dell'uomo.
Il decreto di respingimento, per come è formulato, con contenuti uniformi per tutti i destinatari, si configura inoltre come respingimento collettivo di persone provenienti da aree ove la loro vita e la loro libertà possono essere seriamente minacciate, in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e del quarto protocollo della stessa Convenzione.
Per ragioni sconosciute, il gruppo dei profughi è stato diviso e 14 richiedenti la protezione sono stati trasferiti nottetempo nel centro di detenzione di Ponte Galeria (Roma), mentre gli altri sono rimasti nel centro siciliano, NONOSTANTE TUTTI RISULTINO DI NAZIONALITÀ SUDANESE, COME ATTESTATO NEGLI STESSI DECRETI DI RESPINGIMENTO.
La CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO, solo per i trattenuti a Ponte Galeria, È AVVENUTA IN GRAN SEGRETO, NONOSTANTE FOSSE ANCORA IN CORSO L'ESAME DELLA DOMANDA DI ASILO E NESSUN ESITO FOSSE STATO ANCORA NOTIFICATO.
E' IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE NESSUN RESPINGIMENTO PUÒ ESSERE ADOTTATO NEI CONFRONTI DI RICHIEDENTI ASILO, COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ART. 10 DEL TU 286/98.
Non si sa quando e se per i trattenuti a Caltanissetta avverrà la convalida di provvedimenti, la cui procedura è comunque soggetta a tempi che oggi sono certamente decorsi.
Ciò significa che PER I 22 PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA NON VI È, PER QUANTO E' DATO SAPERE, ALCUN TITOLO LEGALE CHE GIUSTIFICHI LA PRIVAZIONE DELLA LORO LIBERTÀ.
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Ad oggi, non si sa ancora se e quante domande di rifugio politico sono state accolte o rifiutate, continuando l'incredibile cortina di silenzio delle Autorità italiane e l'isolamento, di fatto, dei profughi.
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COSA CHIEDE L'ASGI
L'Asgi chiede che, nel rispetto della normativa italiana ed internazionale, il Governo italiano:
- NON DISPONGA ALCUN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE nei confronti di coloro ai quali sarà negato il rifugio politico, anche alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza n. 222/2004 della Corte costituzionale.
L'espulsione o il respingimento verso il Sudan, paese nel quale è in corso una guerra civile, o verso altri paesi nei quali i profughi potrebbero essere incarcerati o gravemente perseguitati, violerebbe l'art. 19. co..1 del T.U. 286/98 e l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che proibiscono in ogni caso il rinvio di uno straniero verso un territorio ove egli possa essere sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti;
- NON SIA ESEGUITO ALCUN PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO alla frontiera, tenuto conto che è stata accertata la nazionalità sudanese dei profughi e che l'art. 3 della Conv. Europea dei diritti dell'uomo vieta il respingimento verso Paesi in cui lo straniero possa subire trattamenti inumani e degradanti;
- AUTORIZZI LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA E GLI AVVOCATI ad avere colloqui con tutti i richiedenti asilo, al fine di informarli compiutamente dei loro diritti;
- CONSENTA A TUTTI I 37 PROFUGHI L'ACCESSO AD UN EFFETTIVO RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, per la tutela dei loro diritti, prima di ogni provvedimento di rimpatrio;
- DISPONGA L'IMMEDIATA LIBERAZIONE DI TUTTI PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA DAL CENTRO DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA, non sussistendo alcun titolo legale per la privazione della loro libertà personale.
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L'ASGI precisa che:
L'allontanamento immediato - conseguente ad espulsione o all'esecuzione del respingimento - costituirebbe anche una violazione della stessa legge 189/02 (Bossi-Fini) che comunque prevede, con la nuova procedura d'esame delle domande (la cui applicazione è subordinata all'emanazione del regolamento di attuazione) che il ricorrente abbia diritto ad un "riesame" della prima decisione negativa prima dell'esecuzione dell'allontanamento.
Per motivi legati alla nullità o persino all'inesistenza degli atti presupposti, ovvero per consentire ai richiedenti asilo, di potere presentare ricorso avverso la decisione negativa e permettere all'autorità giudiziaria di operare almeno una valutazione sul fumus boni iuris del ricorso, l'allontanamento dei 14 richiedenti asilo non risulta in alcun modo eseguibile e deve dunque essere concessa agli stessi un'autorizzazione temporanea alla permanenza sul territorio dello stato per consentire l'azione di tutela in sede giudiziaria.
Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
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